Sentenza 7 giugno 2023
Massime • 1
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 15981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15981 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
- controricorrente -
nonché contro ZERELLA CONCETTA, BANCA POPOLARE PUGLIESE Soc. coop. p.a. – intimati - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE BENEVENTO n. 1761/2020 depositata il 01/12/2020. Civile Sent. Sez. 3 Num. 15981 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO NC Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 07/06/2023 Ud.18/04/2023 PU R.g. n. 16227 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 2 di 7 All’udienza pubblica del 18/04/2023 il difensore della ricorrente avvocato Roberto Prozzo ha chiesto l’accoglimento del ricorso. L’avvocato Pierpaolo Taddeo per il controricorrente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione. Il Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi ha concluso per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo, con assorbimento del terzo motivo. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/04/2023, dal Consigliere Cristiano Valle, la Corte osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La Società Sannita Gestione Crediti (di seguito SSGC) S.r.l. aveva chiesto, con atto del 30/05/2011, di essere sostituita, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ., a NC RE in una procedura esecutiva promossa dalla stessa RE nei confronti della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio soc. coop. p. a. ma le era stata ritenuta opponibile la cessione del credito effettuata da NC RE in favore del figlio AN NT in data 26/05/2011, notificata alla detta banca il successivo 08/06/2011; introdotto il giudizio di merito ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 28/12/2011 era oggetto di reclamo al Collegio, che l’accolse; il giudice dell’esecuzione procedette, quindi, con successiva ordinanza, all’assegnazione delle somme in favore di AN NT;
l’opposizione agli atti esecutivi, proposta, dalla SSGC S.r.l., avverso detta ordinanza di assegnazione venne dichiarata inammissibile, con sentenza, dal Tribunale di Benevento;
la SSGC S.r.l. propose ricorso per cassazione, che venne accolto dalla sentenza di questa Suprema Corte n. 20172 del 18/08/2017 di cassazione con rinvio;
la causa di opposizione agli atti esecutivi è stata riproposta dinanzi al giudice del rinvio, ossia il Tribunale Benevento, in persona di Ud.18/04/2023 PU R.g. n. 16227 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 3 di 7 diverso magistrato e l’opposizione agli atti è stata rigettata dal Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1761 del 1/12/2020; avverso la quale, resa in unico grado, ricorre la SSGC S.r.l. in liquidazione con tre motivi. Resiste AN NT con controricorso. Non risulta il deposito di memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso. Il primo motivo reca censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 511 cod. proc. civ., 2914 e 1265 cod. civ. Afferma la SSGC S.r.l. in liquidazione che l’art. 2914 n. 2 cod. civ. cod. civ. deve ritenersi applicabile anche in relazione all’intervento di cui all’art. 511 cod. proc. civ., che integra una forma di espropriazione del diritto del creditore sul ricavato o una espropriazione presso terzi condotta nelle forme dell’intervento; l’art. 1265 cod. civ. si prefigge di regolamentare i conflitti tra due o più parti che pretendono diritti incompatibili sullo stesso credito e deve ritenersi applicabile anche nel conflitto tra cessionario e creditore del cedente. Il secondo motivo denuncia violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1414, 1415 e 1417 cod. civ., e dei principi in materia di simulazione assoluta. Secondo la società ricorrente la prova della mancanza di causa della cessione costituisce prova sufficiente per l’accoglimento dell’azione di simulazione in quanto l’azione di simulazione assoluta è un’azione finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità del negozio apparente, proprio per mancanza di causa. Il terzo, e ultimo, motivo denuncia vizi di violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dei principi sulla distribuzione dell’onere della prova in tema di simulazione. Nel caso in cui il terzo fornisca elementi presuntivi del mancato pagamento spetta all’altra parte Ud.18/04/2023 PU R.g. n. 16227 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 4 di 7 l’onere di provare che il pagamento sia effettivamente avvenuto, con la conseguenza che ove non venga fornita tale prova il giudice potrà trarne elementi per la qualificazione del contratto come simulato. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che (Cass n. 26054 del 17/11/2020): In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell’articolo 511 cod. proc. civ., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all’impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l’effetto tipico dell’estinzione». E tanto dopo avere precisato da tempo che (Cass n. 02608 del 13/03/1987 Rv. 451727 - 01) «La sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell’art. 2914, n. 2, cod. civ., che opera solo nei confronti del creditore pignorante. Ne consegue che nell’ambito del processo esecutivo la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui all’art. 511 citato, impedisce a quest’ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il creditor creditoris intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e Ud.18/04/2023 PU R.g. n. 16227 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 5 di 7 che l’art. 1265 cod. civ. richiede la notifica della cessione o l’accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.». Il Collegio intende dare seguito al predetto orientamento, in quanto pienamente condiviso e non suscettibile di mutamento secondo la prospettazione auspicata dalla società ricorrente, attesa la specifica strumentalità della domanda di sostituzione per come configurata dal codice di rito. La sentenza impugnata è, pertanto, sullo specifico punto, al quale si riferisce il primo motivo del ricorso, laddove ha escluso l’applicabilità dell’art. 2914 n. 2 cod. civ. con riferimento alla domanda di sostituzione ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ., conforme a diritto. Il primo mezzo è, pertanto, infondato. Il secondo motivo, incentrato sull’adeguatezza della carenza di causa della cessione a fondare la nullità del relativo negozio, è invece fondato, per avere la sentenza impugnata contraddittoriamente affermato, alle pag. 6 e seguenti, che ai fini della simulazione assoluta, quale quella che il Tribunale ha ritenuto correttamente di ravvisare nella specie, era insufficiente la sola carenza di causa della cessione del credito, in quanto era anche necessaria la dimostrazione, che nella specie era mancata, che «l’alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquistarla». La detta affermazione, se corretta in relazione al presupposto dal quale sembra prendere le mosse il Tribunale, ossia che il contratto (di cessione di credito) venne posto in essere al solo fine di sottrarre un bene alla garanzia patrimoniale generica, non è confacente al caso di specie, nel quale la simulazione rileva in relazione, soltanto, alla domanda di sostituzione ai sensi dell’art. Ud.18/04/2023 PU R.g. n. 16227 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 6 di 7 511 cod. proc. civ, e, pertanto, la prova della simulazione assoluta, in quanto fatta valere da un soggetto terzo, poteva essere data con ogni mezzo. Invero è approdo giurisprudenziale risalente (sin da Cass. n. 00032 del 14/01/1985 Rv. 438234 - 01) che la simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 cod. civ. e non era, pertanto, necessario richiedere alla parte che aveva proposto la domanda di sostituzione ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ., la prova di ulteriori finalità o sintomi di intenti di alienazione fittizia del credito. In conclusione, fermo restando che la finalità di anomala sottrazione del bene alla garanzia per i creditori poteva tutelarsi adeguatamente con altri strumenti processuali invece non azionati, il giudice del merito doveva comunque adeguatamente indagare se la stessa simulazione assoluta della cessione del credito fosse implicata dalla mancanza di causa del contratto e, quindi, dalla correlata nullità del negozio. La sentenza impugnata è, altresì, tautologica laddove afferma che la mancanza di idonea causa della cessione era smentita dalla circostanza che AN NT aveva successivamente ottenuto l’assegnazione della somma, il che è esattamente quello che lo strumento della domanda di sostituzione tendeva a evitare o, in ogni caso, non dà affatto conto della giustificazione economica, in termini non di finalità ma di presupposto, del trasferimento della titolarità della ragione di credito. Il secondo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto. Il terzo mezzo, in apparenza vertente in generale sul riparto dell’onere probatorio, è assorbito per riguardare l’esito di un procedimento di sussunzione che va rinnovato alla stregua dei principi appena fissati: ciò che esime dal rilievo della sua originaria Ud.18/04/2023 PU R.g. n. 16227 del 2021; estensore: C. Valle Pag. 7 di 7 inammissibilità, perché rivolto contro l’esito dell’applicazione della disciplina sulle presunzioni al di fuori dei rigorosi limiti in cui la giurisprudenza di questa Corte ammette il relativo sindacato e, in ogni caso, investe la conclusione di merito sulla carenza di prova. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata. Sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e, quindi, la controversia deve essere rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che nel procedere a rinnovato esame si atterrà a quanto in questa sede statuito. Il giudice di rinvio dovrà pertanto procedere all’accertamento del carattere simulato (o meno) della cessione del credito intervenuta nel maggio 2011 dalla NE al figlio AN NT escludendo – da un lato – l’irrilevanza della riscontrata carenza di causa e – dall’altro – la rilevanza, se non altro di per sé sola, della sua funzionalizzazione a conseguire l’assegnazione in sostituzione. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di