Sentenza 19 dicembre 2016
Massime • 2
Il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., essendo questa norma di stretta interpretazione, spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto.
Ai fini dell'art. 2776 c.c. - il quale dispone che i crediti indicati nell'art. 2752 c.c., aventi privilegio generale sui mobili, nel caso di infruttuosa esecuzione su di essi, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari - incombe sul creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l'onere di provare di essere rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente promossa e di essere stato impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per la insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2016, n. 26101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26101 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2016 |
Testo completo
o t n o e v m i t a a r s r g e e v t l n i a o o t t u a b i n r i t b ORIGINALE n b o o c e l t e n d 26101-2016 e r e r r o o c i i r e R t l Oggetto u REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Controversia distributiva LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE privilegio per spese TERZA SEZIONE CIVILE giudiziali per atti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: conservativi ai sensi - Presidente Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI dell'art. 2770 cod. Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO civ. - privilegio Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA Rel. Consigliere per credito - per compensi Dott. MARCO ROSSETTI Consigliere professionali Dott. AUGUSTO TATANGELO Consigliere R.G. N. 19017/2013 Cron. 26.101 ha pronunciato la seguente Rep. e.i SENTENZA sul ricorso 19017-2013 proposto da: Ud. 21/06/2016 IA CA [...], domiciliato ex lege PU in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI dall'avvocato CASSAZIONE, rappresentato e difeso CA IA difensore di sé medesimo;
ricorrente- contro 2016 IT QU [...], IT VITO 1446 [...], LE CA, LE MI, LE ST, LE ZI;
- intimati -
Nonché da: IT QU IT VITO [...], elettivamente domiciliati in ROMA, [...], VIA LAURA MANTEGAZZA lo studio24, presso dell'avvocato MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato ST FRANCESCO LAFASCIANO giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
ricorrenti incidentali
contro
IA CA [...], LE CA, LE MI, LE ST, LE ZI;
intimati - avversO la sentenza n. 1359/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/12/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI principale e per ill'accoglimento del ricorso rigetto di quello incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- L'avv. Carlo AR, nonché UA e VI CU, proponevano distinte opposizioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. avverso il progetto di distribuzione del ricavato dell'espropriazione immobiliare condotta ai danni di OP MO e IA AL, perché non erano stati riconosciuti i privilegi vantati, dal primo, per compensi professionali e, dai secondi, per spese affrontate nell'interesse dei creditori, riguardo ad un sequestro conservativo convertito in pignoramento. 1.1.- Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2537/2003, rigettava entrambe le opposizioni. 1.2.- La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 219/2005, dichiarava la nullità della sentenza impugnata, per difetto di integrità del contraddittorio, rimettendo la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. L'avv. AR riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Bari, notificando l'atto di riassunzione, tra gli altri, anche agli eredi del debitore esecutato, OP MO. sentenza del Tribunale -1.3. Il giudizio si concludeva con la con la quale erano accolte entrambe le n. 910/2008, opposizioni. proponeva appello l'avv. AR, 2.- Contro la sentenza riconoscimento del privilegio in favore dei dolendosi del CU. 3 Questi ultimi, a loro volta, proponevano appello incidentale per chiedere il rigetto della pretesa al privilegio da parte dell'avv. AR.
2.1. Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 18 dicembre 2012, la Corte d'appello di Bari ha rigettato entrambi i gravami, compensando tra le parti le spese del grado. 3.- Contro questa sentenza l'avv. Carlo AR propone ricorso per cassazione basato su due motivi, illustrati da memoria. UA CU e VI CU resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale basato su due motivi. Gli altri intimati, IA AL e TO MO, CA MO e VI IC MO (quali eredi di non si OP MO), già contumaci nel grado di merito, difendono. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dato atto che il ricorso principale, 1.- pur essendo stato spedito da parte dell'ufficiale giudiziario per le notificazioni a mezzo posta in data 17 luglio 2013, risulta consegnato dalla parte ricorrente in data 15 luglio 2013. Poiché per il notificante rileva la data di consegna all'ufficiale giudiziario e poiché la sentenza dell'atto impugnata è stata notificata il 17 maggio 2013, il ricorso è stato tempestivamente proposto. 1.1.- Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di estinzione del procedimento di opposizione per mancata 4 riassunzione nel termine previsto dall'art. 353 c.p.c. del giudizio stesso nei confronti degli eredi di MO OP- debitore a seguito della dichiarata nullità della sentenza n. 2537/03 del Tribunale di Bari>>. I resistenti sostengono che agli eredi l'atto di riassunzione era stato notificato personalmente presso un indirizzo nel quale nessuno dei predetti avrebbe avuto la residenza anagrafica all'epoca di quella notificazione. inammissibile. La norma applicabile è Trattasi di eccezione civ. nel 307, ult. CO., cod. proc. infatti quella dell'art. 46, testo vigente prima della modifica apportata con l'art. comma 15, lett. c), della legge n. 69 del 2009. Poiché, ai sensi dell'art. 58, comma primo, di questa legge la nuova (che consente il rilievo officioso disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 dell'estinzione) luglio 2009, essa non è applicabile al presente. L'eccezione di estinzione, dopo la riassunzione del 10 maggio 2005, avrebbe dovuto essere formulata dalla parte interessata già la prima difesa utile dinanzi al giudice di primo grado. con Non risulta che ivi sia stata proposta, né che sia stato formulato apposito motivo di appello (anche incidentale) per off l'avvenuta estinzione del processo, far constare non dichiarata dal giudice di primo grado. Né può essere più rilevato in Corte di Cassazione il difetto di integrazione del contraddittorio in primo grado: questo non addotto come motivo di appello e nonrisulta essere stato è 5 stato rilevato d'ufficio dal giudice d'appello (che, decidendo regolarità).nel merito, ne ha implicitamente ritenuto la Sulla questione dell'integrità del contraddittorio in primo grado si è perciò oramai formato il giudicato (cfr. Cass. n. 8141/04 e n. 8637/11). La non impugnazione della dichiarazione di contumacia nel primo grado consentirebbe di ritenere valida la notificazione dell'atto di gravame nel medesimo luogo, come d'altronde ha ritenuto il giudice d'appello che, dopo la verifica delle ha dichiarato la notificazioni dell'atto di gravame, contumacia di tutti gli eredi MO. 1.2.- Va comunque escluso il difetto di contraddittorio sia dinanzi al giudice d'appello che dinanzi a questa Corte -come eccepito dai resistenti sostenendo questi ultimi 1'invalida notificazione dell'atto di appello e del ricorso da parte AR nei confronti di VI IC MO e didell'avv. TO MO (due dei tre eredi del debitore esecutato, OP MO), presso un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica. Gli atti risultano notificati a mezzo posta, con relazioni di notificazione dell'ufficiale giudiziario e compimento delle formalità da parte dell'agente postale ai sensi dell'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, nei confronti di tutti i destinatari, ivi compresi i due eredi anzidetti. Date queste risultanze, sono prive di significato le diverse risultanze anagrafiche -su cui tanto insistono i resistenti-, 6
considerato che
nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, legge n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora О domicilio del destinatario è coperta da unail mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione>> (Cass. n. 11077/02) e che tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in stata effettuata la notifica, in quanto siffattecui è risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita>> (Cass. n. 24852/06). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il ricorrente principale ha dato conto, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., del fatto che la presunzione di residenza effettiva di cui sopra trova riscontro nel verbale dei Carabinieri, da cui risulta che il de cuius si era trasferito con tutta la famiglia all'indirizzo di via Burrone 7 29 (presso il quale sono state effettuate le notificazioni) e che ivi per un nella circostanza, dichiarata dai resistenti, periodo aveva trasferito anche la residenza anagrafica TO MO. A prescindere quindi dal fatto che, quanto all'atto d'appello, l'accertamento della residenza effettiva da parte del giudice di secondo grado non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 24852/06 appena cit.), il Collegio ritiene validamente notificazione del ricorso per cassazione,eseguita anche la indipendentemente dall'esistenza di risultanze anagrafiche difformi (cfr., oltre alla giurisprudenza citata, Cass. n. 5076/99, n. 6101/06 ed altre). 1.3.- I resistenti, sotto la rubrica di eccezioni preliminari>>, formulano, infine, la seguente censura: inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 99 e 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ed in particolare omessa indagine interpretativa sulla domanda di opposizione avanzata dall'Avv. Carlo AR ed omessa motivazione in esito all'indagine>>. Trattasi di censura che riguardando questione non rilevabile d'ufficio- può essere apprezzata soltanto come motivo di ricorso incidentale -ed in effetti è stata proposta anche come tale (cfr. pag. 6 del controricorso e ricorso incidentale). 8 Essa, che va esaminata in via pregiudiziale rispetto ai motivi del ricorso principale, è destituita di fondamento quanto al denunciato vizio di omessa motivazione ed inammissibile quanto al resto. La denuncia di violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. è inammissibile alla stregua del principio di diritto per il quale nel giudizio di legittimità, Va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e un tipico l'individuazione del suo contenuto integrano tale, al giudice del accertamento di fatto riservato, come merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata>> (Cass. n. 7932/12). Nel caso di specie, si verte in tema di interpretazione della domanda, per come è dato evincersi anche dalla seconda parte della doglianza dei ricorrenti incidentali sopra testualmente riportata. 9 La sentenza contiene la motivazione (su identica questione di inammissibilità dell'appello principale posta dagli appellanti incidentali). Essa dà conto dell'indagine interpretativa della domanda presentata dall'avv. Carlo AR, esplicitamente richiamando il verbale dell'udienza del 25 settembre 2001 (indicato per mero errore materiale come 1991>> -vale a dire proprio il verbale che i ricorrenti incidentali riconoscono come decisivo) e la reputa non limitata alla richiesta del riconoscimento del proprio privilegio per compensi professionali, ma aestesa contrastare il riconoscimento del privilegio rivendicato dai suoi odierni contraddittori>>. Trattasi di motivazione non censurabile ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, che quello comma primo, lett. b), del d.l. 22 introdotto con l'art. 54, giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (atteso che la sentenza è stata pubblicata il 18 dicembre 2012), che consente di censurare soltanto la motivazione totalmente mancante, non anche quella insufficiente (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14). In conclusione, il ricorso principale è ammissibile e le eccezioni e le censure dei resistenti -ricorrenti incidentali su esaminate vanno rigettate. 2.- Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, 10 n. 3, c.p.c.). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2770 cod. civ. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto ai CU il privilegio di cui all'art. 2770 cod. civ. per l'intero ammontare delle spese giudiziali, comprensivo sia delle spese sostenute dai predetti per ottenere ed eseguire il provvedimento di sequestro conservativo, sia delle spese sostenute per l'intero giudizio di merito, oltre che per la registrazione della sentenza e per l'intimazione dell'atto di precetto. I l ricorrente sostiene che queste ultime non sarebbero spese sostenute per atti conservativi compiuti nell'interesse comune dei creditori, in quanto relative al riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del diritto di credito di pertinenza esclusiva dei CU.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto, nei limiti e per le - ragioni di cui appresso. Non vi è dubbio che sia collocabile in via privilegiata ai sensi dell'art. 2770 cod. civ. il credito per le spese di giustizia sostenute dal creditore per ottenere ed eseguire un sequestro conservativo dei beni immobili del debitore, quando questo si sia convertito in pignoramento ed il pignoramento abbia determinato l'instaurazione del processo esecutivo immobiliare che sia stato utile a tutti i creditori (come accaduto nella specie, anche in ragione di quanto si dirà trattando del secondo motivo). 11 Questione controversa è, invece, la collocazione in privilegio del credito per spese di giustizia sostenute dal medesimo creditore per conseguire la sentenza di condanna che abbia consentito ai sequestranti di ottenere la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 686 cod. proc. civ. La Corte d'appello di Bari ha dato risposta positiva al quesito ritenendo l'indispensabilità di questa sentenza ai dell'instaurazione del fini della conversione e quindi argomentazione processo esecutivo. Sulla medesima prospettata sotto vari profili (e con riguardo a tutta l'attività svolta nel corrispondente giudizio di merito, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni, concluso con sentenza del Tribunale di Bari n. 1026/93) si fonda anche la difesa dei resistenti. 2.2.- Il collegio ritiene che debbano essere esclusi dal privilegio di cui all'art. 2770, comma primo, cod. civ. i crediti leper spese maturate a causa e nel corso di un ordinario giudizio di cognizione, anche quando la sentenza conclusiva consenta la conversione in pignoramento del sequestro conservativo ottenuto in corso di causa. Questa Corte si è già espressa in tal senso in un precedente che aveva ad oggetto fattispecie analoga a quella in esame, affermando che Il privilegio di cui all'art. 2770 cod. civ. spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di 12 tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal riconoscimento, in sede di giudizio dicreditore per il merito, della fondatezza del proprio diritto>> (così Cass. n. 1837/01). Il principio va qui ribadito, essendo del tutto coerente con l'orientamento per il quale l'art. 2770, comma primo, cod. interpretazione, di talché possono civ. è norma di stretta essere riconosciute come privilegiate soltanto le spese di giustizia strettamente occorrenti per ottenere ed eseguire un atto conservativo della garanzia patrimoniale sui beni del debitore, dovendosi intendere per tale il sequestro conservativo idoneo a convertirsi in pignoramento (cfr. anche Cass. n. 2134/66 e n. 3461/68). Queste spese di giustizia risultano sostenute nell'interesse comune dei creditori perché si riferiscono ad un atto che anticipa il pignoramento nel quale il sequestro è idoneo a effettivamente utile convertirsi, essendo questo l'atto all'intero ceto creditorio;
B in sintesi, sono collocabili in privilegio soltanto le spese di giustizia strumentali sono le spese all'espropriazione forzata immobiliare. Tali non sostenute dal creditore per ottenere ragione in sede di merito, in quanto oggetto del giudizio di cognizione è il diritto di credito di pertinenza esclusiva dell'istante. La sentenza conclusiva contiene l'accertamento di questo diritto, mentre inla conversione del sequestro conservativo pignoramento ai sensi dell'art. 686 cod. proc. civ. e 156 13 disp. att. cod. proc. civ. è un effetto che alla condanna esecutiva consegue ex lege. Il primo motivo di ricorso va perciò accolto. 3.- Col secondo motivo del ricorso principale si deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.). Vizio di omessa pronuncia. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza perché, a suo dire, il giudice non avrebbe pronunciato sul motivo dell'appello dello stesso avv. AR, col quale questi aveva lamentato che, riconoscendo il privilegio dei CU, la sentenza di primo grado non aveva considerato la sussistenza di un precedente vincolo di indisponibilità gravante sul bene, relativo alla garanzia ipotecaria iscritta in favore della Banca Sanpaolo di Torino e risultante dall'atto di pignoramento immobiliare>> ad istanza dell'istituto di credito, prodotto in giudizio. La garanzia ipotecaria avrebbe reso non vantaggiosa per la massa dei creditori la trascrizione del sequestro conservativo (in data 29.5.91) posteriore all'iscrizione ipotecaria in favore della Banca (in data 1.7.82), con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 2770 cod. civ. per il credito vantato dai CU.
3.1. Il motivo è infondato. La Corte d'appello, pur non menzionando espressamente l'istituto di credito Banca Sanpaolo di Torino, ha dato atto dell'esistenza di altro pignoramento sui beni immobili dei quello eseguito dal creditore debitori (vale a dire 14 ipotecario) ed ha reputato che, essendo stato questo dichiarato inefficace, soltanto la conversione in pignoramento del sequestro conservativo ottenuto dai CU avesse consentito a questi ultimi ed а tutti gli altri creditori (compresi quelli di un primo pignoramento divenuto inefficace>>) di partecipare utilmente all'espropriazione. Trattasi di motivazione che contiene, all'evidenza, una pronuncia implicita di rigetto del motivo di appello indicato dal ricorrente. Il giudice d'appello si è espresso in merito all'irrilevanza del pignoramento del creditore ipotecario perché divenuto inefficace, così assorbendo la questione, indissolubilmente collegata, dell' (ir) rilevanza della garanzia fini del compimentoipotecaria ai dell'espropriazione immobiliare nell'interesse di tutti i creditori. Il vizio di omessa pronuncia non sussiste (cfr., tra le tante, Cass. n. 19131/04, n. 5484/06, n. 17580/14 ed altre) ed il motivo va rigettato. In conseguenza dell'accoglimento del primo e del rigetto del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata nei limiti in cui ha riconosciuto in favore di UA CU e VI CU il privilegio di cui all'art. 2770 cod. civ. anche per le spese sostenute per il giudizio di merito, fermo restando il privilegio per le spese sostenute per ottenere il sequestro conservativo, che, essendosi atto conservativo fatto convertito in pignoramento, è nell'interesse comune dei creditori. 15 RICORSO INCIDENTALE 4.- Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 482 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Con questo motivo i ricorrenti sostengono che sarebbe stato nullo l'atto di intervento dell'avv. AR nel processo esecutivo а conclusione del quale è stato approvato il progetto di distribuzione contestato, perché compiuto prima del decorso del termine di dieci giorni previsto dall'art. 482 cod. proc. civ. 4.1.- Il motivo, prima ancora che totalmente destituito di fondamento -poiché per intervenire nel processo esecutivo non è necessario nemmeno notificare previamente l'atto di è inammissibile perché pone una questione -che precetto- presuppone accertamenti di fatto- mai fatta oggetto di contraddittorio nei precedenti gradi di giudizio. 5.- Col secondo motivo del ricorso incidentale si deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione ○ falsa applicazione dell'art. 2776 2° comma C.C.. I ricorrenti sostengono che non vi sarebbe stata la prova, da parte dell'avv. AR, della preventiva esecuzione sui beni mobili del debitore OP MO, necessaria per la collocazione in privilegio del suo credito per compensi professionali ai sensi dell'art. 2776, secondo comma, cod. civ. 16 Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta la violazione di questa norma, poiché la Corte d'appello si è uniformata al principio di diritto, che qui si ribadisce, secondo cui Ai fini dell'art. 2776 cod. civ. il quale dispone che i crediti (aventi privilegio generale suiindicati nell'art.2752 esecuzione sui mobili, sono mobili), nel caso di infruttuosa sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con collocati preferenza rispetto ai creditori chirografari -1 incombe al creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l'onere di provare di essere rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente promossa e di non essere potuto intervenire nelle precedenti esecuzioni perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero che il suo intervento era 0 sarebbe stato superfluo per la insufficienza del stato patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito anche se privilegiato>> (così già Cass. n. 673/1968). 5.1.- Nel merito, la Corte d'appello ha confermato il giudizio del Tribunale secondo cui l'avv. AR, creditore istante per la collocazione sussidiaria, ha fornito la prova della superfluità di un'eventuale azione esecutiva mobiliare per patrimonio mobiliare del debitore a insufficienza del credito, dando atto dell'intervento nel soddisfare il suo immobiliare di altri creditori che processo esecutivo escussO il patrimonio mobiliare dei avevano inutilmente debitori>>. 17 Si tratta di un accertamento in punto di fatto, non censurabile -come vorrebbero i ricorrenti- per vizio di omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio>>. La censura così formulata è inammissibile perché non tiene conto della 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. sostituzione del testo del n. primo, lett. b) del d.l. 22 operata con l'art. 54, comma giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134. A norma dell'art. 54, comma terzo, del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012): quindi, come detto trattando del ricorso principale, si applica alla sentenza impugnata, che è stata pubblicata il 18 dicembre 2012. soltanto 1' omessoLa ricorrente avrebbe potuto denunziare esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>>, senza che rilevi la mancata od incompleta considerazione da parte del giudice di merito di elementi di prova (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14), come la prova documentale di cui è detto nel ricorso incidentale e sulla quale si è basato il giudice d'appello. In conclusione, vanno rigettati il ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale. Va invece accolto il 18 primo motivo del ricorso principale con la cassazione della sentenza nei limiti sopra specificati. Le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d'appello di Bari perché provveda a quantificare il credito dei CU per le spese giudiziali relative alla richiesta ed all'esecuzione del sequestro conservativo e per le spese necessarie alla sua conversione in pignoramento, in privilegio nelda collocare delle spese giudizialipiano di riparto, con esclusione sopportate per il giudizio di merito, secondo quanto sopra esposto. Si rimette al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità. Avuto riguardo al fatto che il ricorso incidentale è stato sussistono i presupposti notificato dopo il 31 gennaio 2013, importo а titolo di per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002. Nulla è dovuto, ai sensi di questa norma, da parte del ricorrente principale, atteso l'accoglimento parziale del ricorso principale.
Per questi motivi
La Corte, decidendo sui ricorsi, rigetta il ricorso principale. incidentale ed il secondo motivo del ricorso Accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Bari in diversa 19 composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del dei presupposti per il2002, dà atto della sussistenza versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016. L'estensore А I Presidente Il Funzionario Giudiziario Innocens BAHISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi.. 1.9 DIC 2016 Il Funzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA 2 020