Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2016, n. 26101
CASS
Sentenza 19 dicembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., essendo questa norma di stretta interpretazione, spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto.

Ai fini dell'art. 2776 c.c. - il quale dispone che i crediti indicati nell'art. 2752 c.c., aventi privilegio generale sui mobili, nel caso di infruttuosa esecuzione su di essi, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari - incombe sul creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l'onere di provare di essere rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente promossa e di essere stato impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per la insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2016, n. 26101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26101
    Data del deposito : 19 dicembre 2016

    Testo completo