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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 36637 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LOMBARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA 31 presso il difensore Pt_1 avv. LOMBARDI PAOLO ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PELANDINI BENEDETTA, elettivamente domiciliato in VIALE P.IVA_2
MAJNO 9 presso il difensore avv. PELANDINI BENEDETTA CONVENUTO Pt_1
Oggi 27/05/2025 innanzi al giudice Pietro Paolo Pisani alle ore 11,52 sono comparsi:
Per , l'avv.to CRISTINA CASTOLDI in Parte_1 sostituzione dell'avv. LOMBARDI PAOLO
Per , Controparte_1
l'avv.to PELANDINI BENEDETTA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori si riportano agli atti e discutono in conformità e l'avv. Pelandini evidenzia il comportamento giudiziale e stragiudiziale di controparte ai fini della liquidazione delle spese. I procuratori chiedono di esser dispensati dalla presenza al momento della lettura.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 16,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 16,40.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36637/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LOMBARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA 31 presso il difensore Pt_1 avv. LOMBARDI PAOLO ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PELANDINI BENEDETTA, elettivamente domiciliato in VIALE P.IVA_2
MAJNO 9 presso il difensore avv. PELANDINI BENEDETTA CONVENUTO Pt_1
- OGGETTO: domanda di accertamento dell'indebito per fornitura di servizi condominiali.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 27/05/2025 ed in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, SS.UU., con la sua sentenza n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal sito in , , con Parte_1 Pt_1 Parte_1 atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio la Controparte_2 per sentire accertare e dichiarare di non essere debitore della convenuta e,
[...] conseguentemente, per sentire dichiarare come non dovuto in favore della l'importo di Controparte_2 euro 11.790,58 richiestole dalla convenuta.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la chiedendo “- nel merito e in via Controparte_2 principale: per tutte le ragioni di cui in narrativa rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, conseguentemente accertare e dichiarare che il
[...]
è debitore di per l'importo di € 11.790,58; - nel merito e in Controparte_3 Controparte_2 via riconvenzionale: accertato e dichiarato per tutti i motivi esposti in narrativa che il contratto in essere tra le parti è unicamente quello sottoscritto dalle stesse datato 1 settembre 2017, accertato e dichiarato
l'inadempimento del allo stesso e, in particolare, all'art. 9 del medesimo, accertato e dichiarato Parte_1 per l'effetto il diritto di a richiedere la penale ai sensi e Controparte_2 per gli effetti di cui all'art. 10 del contratto, condannare il a Controparte_3 pagare a favore di l'importo di € 11.790,58, ovvero quell'altra maggiore o minore Controparte_2 somma che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e IVA come per legge”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, a scioglimento della riserva assunta in quella occasione, non venivano ammesse le prove orali richieste dall'attrice con la memoria n. 2, veniva disposta la comparizione personale delle parti al fine di tentare la conciliazione ex art. 185 c.p.c. e la causa veniva rinviata allo scopo all'udienza del 7.6.2024.
Dopo diversi rinvii disposti per i medesimi incombenti al fine di tentare la conciliazione della lite, all'udienza del 17.1.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.5.2025.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “Nel merito: - per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il
, in persona del suo amministratore p.t., non è debitore Controparte_4 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 conseguentemente dichiarare non dovuto dal Condominio attore l'importo di €uro 11.790,58=. In via istruttoria: Quanto al contratto prodotto sub. doc. 1 e oggetto di contestazione da parte di si CP_2 chiede l'ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2 sui seguenti capitoli di prova: - vero che nella primavera del 2022 prima dell'inizio della gestione
[...] riscaldamento per l'anno 2022/2023 ho trasmesso a a mezzo mail il con-tratto con le modifiche CP_2 indicate nel doc. 1 che mi si rammostra;
- vero che il contratto che mi si rammostra (doc. 1) è stato anche consegnato brevi manu all'ing. presso l'ufficio della Si indica quale teste la Testimone_1 Parte_2 sig.ra via Pistoia n. 11 . In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali Testimone_2 Pt_1 del presente giudizio”.
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che anche qui trascrivono integralmente: “- nel merito e in via principale: per tutte le ragioni di cui in narrativa rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, conseguentemente accertare e dichiarare che il è debitore di per Controparte_3 Controparte_2
l'importo di € 11.790,58; - nel merito e in via riconvenzionale: accertato e dichiarato per tutti i motivi esposti in narrativa che il contratto in essere tra le parti è unicamente quello sottoscritto dalle stesse datato 1 settembre 2017, accertato e dichiarato l'inadempimento del allo stesso e, in particolare, Parte_1 all'art. 9 del medesimo, accertato e dichiarato per l'effetto il diritto di Controparte_2
a richiedere la penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del contratto, condannare
[...] il a pagare a favore di l'importo di € Controparte_3 Controparte_2
11.790,58, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Oggi la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, viene decisa con lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione della presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che le parti dopo aver sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. n. 9) non hanno risolto in modo bonario la controversia.
Nel merito della controversia tra le parti il attore ha allegato in atti a sostegno delle sue domande CP_3 quanto segue:
1) di avere stipulato con la un contratto di somministrazione di gas metano della durata Controparte_2 di un anno, dal 3.11.2022 al 15.4.2023, non rinnovabile tacitamente;
2) che a settembre 2023, nonostante avesse saldato tutte le fatture emesse dalla convenuta sino a giugno
2023, riceveva un inaspettato avviso di pagamento dell'importo di euro 11.790,58 con la dicitura “contratto fornitura gas art. 10”, dallo stesso immediatamente contestato in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, in pendenza di contratto non avrebbe sottoscritto un nuovo contratto né si sarebbe fatta somministrare gas da altro fornitore, così osservando il disposto dell'art. 10 contrattuale;
3) di conseguenza la richiesta di pagamento della penale per cui vi è causa sarebbe del tutto infondata.
Di contro si è difesa affermando che: Controparte_2
a) il contratto allegato e prodotto dal condominio quale doc. n. 1, datato 12.7.2022 e ritenuto dallo stesso in vigore dal 3.11.2022 al 15.4.2023, non sarebbe mai stato concluso e sottoscritto tra le parti in quanto contenente numerose modifiche che il Condominio avrebbe tentato di apportare, ma che non sarebbero mai state accettate e approvate dalla stessa convenuta;
a) il contratto realmente esistente tra le parti sarebbe stato sottoscritto in data 1.9.2017 e si sarebbe tacitamente rinnovato di anno in anno non essendo mai stata comunicata alcuna disdetta dello stesso;
b) invece il contratto di cui intende avvalersi il Condominio non si sarebbe perfezionato in quanto le modifiche inserite sarebbero equivalenti ad una nuova proposta o “controproposta” che mai sarebbe stata accettata dalla convenuta;
c) il in data 30.6.2023, senza avere dato disdetta al contratto ancora pendente, effettuava lo Parte_1 switch off del proprio punto di consegna del gas in favore di un altro fornitore, stipulando un contratto con quest'ultimo relativo alle stesse prestazioni di cui al contratto vigente tra attore e convenuta.
Su tali allegazioni in fatto chiede rigettarsi le domande attoree e accogliersi la propria domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di euro 11.790,58 a titolo di penale maturata a seguito dell'inadempimento del Condominio in violazione dell'art. 9 (disciplinante un diritto di prelazione e di esclusiva in favore di e dell'art.10 del contratto di somministrazione. Controparte_2
Per quanto in atti allegato e provato documentalmente dalle parti va ritenuto quanto segue.
Non vi è prova che il contratto di somministrazione di gas metano della durata di un anno, dal 3.11.2022 al
15.4.2023 allegato in atti da parte attrice sub doc. 1 sia stato accettato e sottoscritto dalla convenuta
CP_2
Lo stesso risulta essere un modulo standard che nel suo formato stampato deve ritenersi sia stato predisposto dalla stessa convenuta CP_2
Su tale modulo stampato risultano apposte numerose cancellature e modifiche e lo stesso in tale forma è stato sottoscritto dal solo Condominio.
Tali circostanze di fatto fanno semmai ritenere, in accordo alla prospettazione della convenuta, che tale documento allegato dall'attore sia una controproposta del Condominio alla proposta contrattuale della convenuta formulata con il suo modulo standard. CP_2
E' noto che ai sensi dell'art. 1326 c.c. “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.”; mentre“Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”.
In mancanza di prova della accettazione da parte della convenuta di un tale contratto con le CP_2 modifiche in esso apportate, non può ritenersi che lo stesso sia stato stipulato validamente tra le parti e che fosse vigente al momento dei fatti di causa.
Invece deve ritenersi vigente al settembre 2023 tra di esse parti il contratto stipulato in data 1/9/2017 depositato da parte convenuta in atti sub doc. 1, nel quale, all'art.2, è specificato che lo stesso, in mancanza di disdetta si rinnoverà di anno in anno.
Asserisce il Condominio attore che vi sarebbe una disdetta contrattuale e che la stessa sarebbe stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ed anche anticipata in sede assembleare.
La convenuta, di contro ha asserito che mai avrebbe ricevuto alcuna pec contenente la disdetta dal contratto di somministrazione vigente tra le parti.
Posto che la tesi da ultimo sostenuta da parte attrice è contraddittoria con la sua prospettazione iniziale, per la quale il contratto asserito come vigente tra le parti non avrebbe previsto il rinnovo tacito e quindi la necessità della disdetta, va comunque osservato che:
- i documenti n. 14 e 20 invocati a sostegno della sua tesi da parte attrice risultano relativi alla disdetta dal diverso servizio di conduzione/manutenzione stipulato con altra e distinta società rispetto alla convenuta, attesa la diversità di denominazione delle stesse ( la convenuta e l'altra) e CP_2 Controparte_5 di distinte e differenti P.Iva. come risulta dall'esame dei doc. n. 14, 15, 16 depositati da parte attrice e da quello n.10 depositato da parte convenuta;
- l'invio della corrispondenza suddetta è riferita a tale differente contratto stipulato tra il e la Parte_1 laddove in essa si legge che il dichiara “non intendiamo rinnovare il Controparte_5 Parte_1 servizio in oggetto per la stagione 2023/2024” e l'oggetto della missiva espressamente cita il servizio di
“CONDUZIONE/MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO 3 RESPONSABILE”.
- a tale pec rispondeva la società - e non la odierna convenuta -, Controparte_5 CP_2 comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione e chiedendo copia delle condizioni contrattuali proposte dall'altro fornitore.
Manca quindi la prova in atti della disdetta del contratto stipulato in data 1/9/2017 e vigente tra le parti all'epoca dei fatti di causa o della sua sostituzione con altro contratto validamente stipulato tra le parti.
Lo stesso dunque risulta essersi rinnovato di anno in anno e dunque anche nel settembre 2023.
Ne consegue che il , sottoscrivendo un nuovo contratto di somministrazione nella vigenza di tale Parte_1 contratto per la stagione 2023/24 come pacifico in atti, ha violato l'art. 9 di tale contratto che prevede e disciplina un diritto di prelazione e di esclusiva in favore di Controparte_2
Detta pattuizione contrattuale, difatti, espressamente prevede: “
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1567 del
C.C. il Cliente concede al Fornitore l'esclusiva della somministrazione per tutta la stagione oggetto della presente fornitura, impegnandosi a non ricevere da terzi prestazioni della stessa natura di quelle di cui all'art. 1 del Contratto e a non avviare o proseguire contatti o trattative, né ad assumere vincoli contrattuali con terzi circa l'oggetto della somministrazione per tutta la stagione contrattuale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1566 del C.C. con la sottoscrizione del presente Contratto, allo scadere del periodo di esclusiva di cui all'art. 9, comma 1, il Cliente si obbliga per il successivo anno a dare la preferenza al Fornitore nella stipulazione di un successivo Contratto di somministrazione.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1566 comma
23 del C.C. allo scadere del periodo di esclusiva di cui all'art. 9 comma 1, il Cliente prima della conclusione con terzi di un Contratto di somministrazione avente ad oggetto prestazioni della stessa natura di quelle oggetto del presente Contratto di obbliga a comunicare tempestivamente al Fornitore le condizioni contrattuali eventualmente propostegli da terzi e il Fornitore entro 5 giorni dalla suddetta comunicazione deve dichiarare se, a parità di condizioni, intende avvalersi del diritto di preferenza”.
Ulteriore conseguenza è la applicabilità dell'art. 10 di tale contratto che prevede la comminazione di una penale a carico del ove lo stesso sia stato inadempiente agli obblighi contrattuali, come Parte_1 accertato nel caso in esame per quanto sopra rilevato.
Questa pattuizione contrattuale prevede che “in tutti i casi di inadempimento del Cliente previsti dal presente
Contratto, il Fornitore eserciterà i diritti previsti all'art. 1373 c.c. in ordine alle prestazioni già svolte, ed eserciterà il diritto al pagamento di una penale forfettariamente quantificata nella misura pari al prezzo dell'intera stagione contrattuale, come previsto in base al presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.”
Il Condominio attore di contro ha allegato che la convenuta avrebbe esercitato il diritto di prelazione con sua richiesta inoltrata in data 8.6.2023 alla quale avrebbe dato poi riscontro il Condominio in data 9.6.2023 trasmettendo la proposta contrattuale della Omniagas S.r.l., ma che alcuna offerta sarebbe tuttavia pervenuta da parte della convenuta nel termine di 5 giorni previsto dall'art.
6.2 del contratto.
Ha replicato la convenuta allegando che la corrispondenza alla quale fa riferimento il attore Parte_1 sarebbe stata scambiata con la distinta società con la quale sarebbe stato sottoscritto un Controparte_5 contratto per il servizio di manutenzione per la stagione 2020/2021.
L'eccezione è fondata tenuto conto di quanto sopra già rilevato e ritenuto e nello specifico che dall'esame dei doc. n. 14, 15, 16 depositati da parte attrice e da quello n.10 depositato da parte convenuta, emerge:
- la esistenza di tale diverso contratto stipulato con altra e distinta società rispetto alla convenuta, attesa la diversità di denominazione delle stesse la convenuta e l'altra) e di distinte CP_2 Controparte_5
e differenti P.Iva.;
- l'invio della corrispondenza suddetta è riferita a tale differente contratto stipulato tra il Condominio e la
Controparte_5
Con la conseguenza che non è stato provato da parte attrice di non essere incorsa nell'inadempimento contrattuale in esame e che deve ritenersi la applicabilità della clausola penale invocata da parte convenuta.
La stessa poi, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non avendo natura vessatoria, non rientra tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessita, pertanto, di specifica approvazione (cfr.: Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 18550 del 30/06/2021).
In merito all'importo della penale, per quanto allegato in atti e provato documentalmente da parte convenuta l'importo richiesto di € 11.790,58 risulta essere determinato dalla sommatoria di tutte le fatture emesse nel corso della precedente stagione contrattuale per i consumi fatturati nei seguenti documenti.
Assume parte convenuta che tale importo sarebbe congruo attesa la perdita di guadagno e il danno emergente subiti per colpa del Condominio, allegando per il secondo la circostanza di aver prenotato la quota del gas che le sarebbe occorsa l'anno successivo per rifornire il Condominio, obbligandosi contrattualmente all'acquisto di tale quantità di gas.
E' noto che a termini dell'art.1382 c.c. la clausola penale configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore (Cass. n. 27994/2018) e non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria (Cass. n. 25126/2023 – Cass. n. 1183/2007).
La penale contrattualmente prevista dalle parti può anche essere ridotta a termini dell'art.1384 c.c..
In tali casi, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore aveva all'adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa (Cass. n. 11908/2020 – Cass. n. 21994/2012).
Se per quanto sopra rilevato e ritenuto va riconosciuta la penale contrattuale a favore della convenuta in conseguenza dell'inadempimento dell'attore , la stessa va però equitativamente ridotta perché Parte_1 quella prevista in contratto è manifestamente eccessiva perché la sua applicazione integrale determinerebbe un ingiustificato arricchimento della parte che la esige.
Detta penale deve essere quindi rideterminata equitativamente in misura pari al 50% di quella richiesta.
Così che l'importo dovuto a tale titolo dall'attore alla convenuta è pari ad €.5.895,29 in base ad un semplice calcolo matematico (11.790,58 x 50% = 5.895,29).
Tale importo dovrà essere corrisposto maggiorato degli interessi legali previsti dall'art. 1284, I comma c.c., dal momento della data di scadenza della fattura n°9/2023 (30/09/2023) del convenuto e fino al momento della domanda giudiziale e poi, da tale momento e fino al saldo, gli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c..
Con assorbimento nella presente decisione di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti sul punto, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico del attore ed a favore della convenuta e le stesse Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia
n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta tutte le domande dell'attore sito in , . Parte_1 Pt_1 Parte_1
Accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta per l'effetto condanna l'attore Controparte_6
sito in , a corrispondere la somma di €.5.895,29 a titolo di Parte_1 Pt_1 Parte_1 penale contrattuale a maggiorata degli interessi legali previsti dall'art. 1284, I comma c.c., Controparte_2 dal momento della data di scadenza della fattura n°9/2023 (30/09/2023) del convenuto e fino al momento della domanda giudiziale e poi, da tale momento e fino al saldo, gli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c..
- Condanna l'attore sito in , via Salvo D'Acquisto n. 11a corrispondere alla convenuta Parte_1 Pt_1 le spese e competenze di lite, liquidate in €.4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella Controparte_2 misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 36637 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LOMBARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA 31 presso il difensore Pt_1 avv. LOMBARDI PAOLO ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PELANDINI BENEDETTA, elettivamente domiciliato in VIALE P.IVA_2
MAJNO 9 presso il difensore avv. PELANDINI BENEDETTA CONVENUTO Pt_1
Oggi 27/05/2025 innanzi al giudice Pietro Paolo Pisani alle ore 11,52 sono comparsi:
Per , l'avv.to CRISTINA CASTOLDI in Parte_1 sostituzione dell'avv. LOMBARDI PAOLO
Per , Controparte_1
l'avv.to PELANDINI BENEDETTA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori si riportano agli atti e discutono in conformità e l'avv. Pelandini evidenzia il comportamento giudiziale e stragiudiziale di controparte ai fini della liquidazione delle spese. I procuratori chiedono di esser dispensati dalla presenza al momento della lettura.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 16,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 16,40.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36637/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LOMBARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA 31 presso il difensore Pt_1 avv. LOMBARDI PAOLO ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PELANDINI BENEDETTA, elettivamente domiciliato in VIALE P.IVA_2
MAJNO 9 presso il difensore avv. PELANDINI BENEDETTA CONVENUTO Pt_1
- OGGETTO: domanda di accertamento dell'indebito per fornitura di servizi condominiali.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 27/05/2025 ed in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, SS.UU., con la sua sentenza n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal sito in , , con Parte_1 Pt_1 Parte_1 atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio la Controparte_2 per sentire accertare e dichiarare di non essere debitore della convenuta e,
[...] conseguentemente, per sentire dichiarare come non dovuto in favore della l'importo di Controparte_2 euro 11.790,58 richiestole dalla convenuta.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la chiedendo “- nel merito e in via Controparte_2 principale: per tutte le ragioni di cui in narrativa rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, conseguentemente accertare e dichiarare che il
[...]
è debitore di per l'importo di € 11.790,58; - nel merito e in Controparte_3 Controparte_2 via riconvenzionale: accertato e dichiarato per tutti i motivi esposti in narrativa che il contratto in essere tra le parti è unicamente quello sottoscritto dalle stesse datato 1 settembre 2017, accertato e dichiarato
l'inadempimento del allo stesso e, in particolare, all'art. 9 del medesimo, accertato e dichiarato Parte_1 per l'effetto il diritto di a richiedere la penale ai sensi e Controparte_2 per gli effetti di cui all'art. 10 del contratto, condannare il a Controparte_3 pagare a favore di l'importo di € 11.790,58, ovvero quell'altra maggiore o minore Controparte_2 somma che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e IVA come per legge”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, a scioglimento della riserva assunta in quella occasione, non venivano ammesse le prove orali richieste dall'attrice con la memoria n. 2, veniva disposta la comparizione personale delle parti al fine di tentare la conciliazione ex art. 185 c.p.c. e la causa veniva rinviata allo scopo all'udienza del 7.6.2024.
Dopo diversi rinvii disposti per i medesimi incombenti al fine di tentare la conciliazione della lite, all'udienza del 17.1.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.5.2025.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “Nel merito: - per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il
, in persona del suo amministratore p.t., non è debitore Controparte_4 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 conseguentemente dichiarare non dovuto dal Condominio attore l'importo di €uro 11.790,58=. In via istruttoria: Quanto al contratto prodotto sub. doc. 1 e oggetto di contestazione da parte di si CP_2 chiede l'ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2 sui seguenti capitoli di prova: - vero che nella primavera del 2022 prima dell'inizio della gestione
[...] riscaldamento per l'anno 2022/2023 ho trasmesso a a mezzo mail il con-tratto con le modifiche CP_2 indicate nel doc. 1 che mi si rammostra;
- vero che il contratto che mi si rammostra (doc. 1) è stato anche consegnato brevi manu all'ing. presso l'ufficio della Si indica quale teste la Testimone_1 Parte_2 sig.ra via Pistoia n. 11 . In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali Testimone_2 Pt_1 del presente giudizio”.
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che anche qui trascrivono integralmente: “- nel merito e in via principale: per tutte le ragioni di cui in narrativa rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, conseguentemente accertare e dichiarare che il è debitore di per Controparte_3 Controparte_2
l'importo di € 11.790,58; - nel merito e in via riconvenzionale: accertato e dichiarato per tutti i motivi esposti in narrativa che il contratto in essere tra le parti è unicamente quello sottoscritto dalle stesse datato 1 settembre 2017, accertato e dichiarato l'inadempimento del allo stesso e, in particolare, Parte_1 all'art. 9 del medesimo, accertato e dichiarato per l'effetto il diritto di Controparte_2
a richiedere la penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del contratto, condannare
[...] il a pagare a favore di l'importo di € Controparte_3 Controparte_2
11.790,58, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Oggi la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, viene decisa con lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione della presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che le parti dopo aver sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. n. 9) non hanno risolto in modo bonario la controversia.
Nel merito della controversia tra le parti il attore ha allegato in atti a sostegno delle sue domande CP_3 quanto segue:
1) di avere stipulato con la un contratto di somministrazione di gas metano della durata Controparte_2 di un anno, dal 3.11.2022 al 15.4.2023, non rinnovabile tacitamente;
2) che a settembre 2023, nonostante avesse saldato tutte le fatture emesse dalla convenuta sino a giugno
2023, riceveva un inaspettato avviso di pagamento dell'importo di euro 11.790,58 con la dicitura “contratto fornitura gas art. 10”, dallo stesso immediatamente contestato in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, in pendenza di contratto non avrebbe sottoscritto un nuovo contratto né si sarebbe fatta somministrare gas da altro fornitore, così osservando il disposto dell'art. 10 contrattuale;
3) di conseguenza la richiesta di pagamento della penale per cui vi è causa sarebbe del tutto infondata.
Di contro si è difesa affermando che: Controparte_2
a) il contratto allegato e prodotto dal condominio quale doc. n. 1, datato 12.7.2022 e ritenuto dallo stesso in vigore dal 3.11.2022 al 15.4.2023, non sarebbe mai stato concluso e sottoscritto tra le parti in quanto contenente numerose modifiche che il Condominio avrebbe tentato di apportare, ma che non sarebbero mai state accettate e approvate dalla stessa convenuta;
a) il contratto realmente esistente tra le parti sarebbe stato sottoscritto in data 1.9.2017 e si sarebbe tacitamente rinnovato di anno in anno non essendo mai stata comunicata alcuna disdetta dello stesso;
b) invece il contratto di cui intende avvalersi il Condominio non si sarebbe perfezionato in quanto le modifiche inserite sarebbero equivalenti ad una nuova proposta o “controproposta” che mai sarebbe stata accettata dalla convenuta;
c) il in data 30.6.2023, senza avere dato disdetta al contratto ancora pendente, effettuava lo Parte_1 switch off del proprio punto di consegna del gas in favore di un altro fornitore, stipulando un contratto con quest'ultimo relativo alle stesse prestazioni di cui al contratto vigente tra attore e convenuta.
Su tali allegazioni in fatto chiede rigettarsi le domande attoree e accogliersi la propria domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di euro 11.790,58 a titolo di penale maturata a seguito dell'inadempimento del Condominio in violazione dell'art. 9 (disciplinante un diritto di prelazione e di esclusiva in favore di e dell'art.10 del contratto di somministrazione. Controparte_2
Per quanto in atti allegato e provato documentalmente dalle parti va ritenuto quanto segue.
Non vi è prova che il contratto di somministrazione di gas metano della durata di un anno, dal 3.11.2022 al
15.4.2023 allegato in atti da parte attrice sub doc. 1 sia stato accettato e sottoscritto dalla convenuta
CP_2
Lo stesso risulta essere un modulo standard che nel suo formato stampato deve ritenersi sia stato predisposto dalla stessa convenuta CP_2
Su tale modulo stampato risultano apposte numerose cancellature e modifiche e lo stesso in tale forma è stato sottoscritto dal solo Condominio.
Tali circostanze di fatto fanno semmai ritenere, in accordo alla prospettazione della convenuta, che tale documento allegato dall'attore sia una controproposta del Condominio alla proposta contrattuale della convenuta formulata con il suo modulo standard. CP_2
E' noto che ai sensi dell'art. 1326 c.c. “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.”; mentre“Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”.
In mancanza di prova della accettazione da parte della convenuta di un tale contratto con le CP_2 modifiche in esso apportate, non può ritenersi che lo stesso sia stato stipulato validamente tra le parti e che fosse vigente al momento dei fatti di causa.
Invece deve ritenersi vigente al settembre 2023 tra di esse parti il contratto stipulato in data 1/9/2017 depositato da parte convenuta in atti sub doc. 1, nel quale, all'art.2, è specificato che lo stesso, in mancanza di disdetta si rinnoverà di anno in anno.
Asserisce il Condominio attore che vi sarebbe una disdetta contrattuale e che la stessa sarebbe stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ed anche anticipata in sede assembleare.
La convenuta, di contro ha asserito che mai avrebbe ricevuto alcuna pec contenente la disdetta dal contratto di somministrazione vigente tra le parti.
Posto che la tesi da ultimo sostenuta da parte attrice è contraddittoria con la sua prospettazione iniziale, per la quale il contratto asserito come vigente tra le parti non avrebbe previsto il rinnovo tacito e quindi la necessità della disdetta, va comunque osservato che:
- i documenti n. 14 e 20 invocati a sostegno della sua tesi da parte attrice risultano relativi alla disdetta dal diverso servizio di conduzione/manutenzione stipulato con altra e distinta società rispetto alla convenuta, attesa la diversità di denominazione delle stesse ( la convenuta e l'altra) e CP_2 Controparte_5 di distinte e differenti P.Iva. come risulta dall'esame dei doc. n. 14, 15, 16 depositati da parte attrice e da quello n.10 depositato da parte convenuta;
- l'invio della corrispondenza suddetta è riferita a tale differente contratto stipulato tra il e la Parte_1 laddove in essa si legge che il dichiara “non intendiamo rinnovare il Controparte_5 Parte_1 servizio in oggetto per la stagione 2023/2024” e l'oggetto della missiva espressamente cita il servizio di
“CONDUZIONE/MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO 3 RESPONSABILE”.
- a tale pec rispondeva la società - e non la odierna convenuta -, Controparte_5 CP_2 comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione e chiedendo copia delle condizioni contrattuali proposte dall'altro fornitore.
Manca quindi la prova in atti della disdetta del contratto stipulato in data 1/9/2017 e vigente tra le parti all'epoca dei fatti di causa o della sua sostituzione con altro contratto validamente stipulato tra le parti.
Lo stesso dunque risulta essersi rinnovato di anno in anno e dunque anche nel settembre 2023.
Ne consegue che il , sottoscrivendo un nuovo contratto di somministrazione nella vigenza di tale Parte_1 contratto per la stagione 2023/24 come pacifico in atti, ha violato l'art. 9 di tale contratto che prevede e disciplina un diritto di prelazione e di esclusiva in favore di Controparte_2
Detta pattuizione contrattuale, difatti, espressamente prevede: “
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1567 del
C.C. il Cliente concede al Fornitore l'esclusiva della somministrazione per tutta la stagione oggetto della presente fornitura, impegnandosi a non ricevere da terzi prestazioni della stessa natura di quelle di cui all'art. 1 del Contratto e a non avviare o proseguire contatti o trattative, né ad assumere vincoli contrattuali con terzi circa l'oggetto della somministrazione per tutta la stagione contrattuale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1566 del C.C. con la sottoscrizione del presente Contratto, allo scadere del periodo di esclusiva di cui all'art. 9, comma 1, il Cliente si obbliga per il successivo anno a dare la preferenza al Fornitore nella stipulazione di un successivo Contratto di somministrazione.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1566 comma
23 del C.C. allo scadere del periodo di esclusiva di cui all'art. 9 comma 1, il Cliente prima della conclusione con terzi di un Contratto di somministrazione avente ad oggetto prestazioni della stessa natura di quelle oggetto del presente Contratto di obbliga a comunicare tempestivamente al Fornitore le condizioni contrattuali eventualmente propostegli da terzi e il Fornitore entro 5 giorni dalla suddetta comunicazione deve dichiarare se, a parità di condizioni, intende avvalersi del diritto di preferenza”.
Ulteriore conseguenza è la applicabilità dell'art. 10 di tale contratto che prevede la comminazione di una penale a carico del ove lo stesso sia stato inadempiente agli obblighi contrattuali, come Parte_1 accertato nel caso in esame per quanto sopra rilevato.
Questa pattuizione contrattuale prevede che “in tutti i casi di inadempimento del Cliente previsti dal presente
Contratto, il Fornitore eserciterà i diritti previsti all'art. 1373 c.c. in ordine alle prestazioni già svolte, ed eserciterà il diritto al pagamento di una penale forfettariamente quantificata nella misura pari al prezzo dell'intera stagione contrattuale, come previsto in base al presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.”
Il Condominio attore di contro ha allegato che la convenuta avrebbe esercitato il diritto di prelazione con sua richiesta inoltrata in data 8.6.2023 alla quale avrebbe dato poi riscontro il Condominio in data 9.6.2023 trasmettendo la proposta contrattuale della Omniagas S.r.l., ma che alcuna offerta sarebbe tuttavia pervenuta da parte della convenuta nel termine di 5 giorni previsto dall'art.
6.2 del contratto.
Ha replicato la convenuta allegando che la corrispondenza alla quale fa riferimento il attore Parte_1 sarebbe stata scambiata con la distinta società con la quale sarebbe stato sottoscritto un Controparte_5 contratto per il servizio di manutenzione per la stagione 2020/2021.
L'eccezione è fondata tenuto conto di quanto sopra già rilevato e ritenuto e nello specifico che dall'esame dei doc. n. 14, 15, 16 depositati da parte attrice e da quello n.10 depositato da parte convenuta, emerge:
- la esistenza di tale diverso contratto stipulato con altra e distinta società rispetto alla convenuta, attesa la diversità di denominazione delle stesse la convenuta e l'altra) e di distinte CP_2 Controparte_5
e differenti P.Iva.;
- l'invio della corrispondenza suddetta è riferita a tale differente contratto stipulato tra il Condominio e la
Controparte_5
Con la conseguenza che non è stato provato da parte attrice di non essere incorsa nell'inadempimento contrattuale in esame e che deve ritenersi la applicabilità della clausola penale invocata da parte convenuta.
La stessa poi, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non avendo natura vessatoria, non rientra tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessita, pertanto, di specifica approvazione (cfr.: Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 18550 del 30/06/2021).
In merito all'importo della penale, per quanto allegato in atti e provato documentalmente da parte convenuta l'importo richiesto di € 11.790,58 risulta essere determinato dalla sommatoria di tutte le fatture emesse nel corso della precedente stagione contrattuale per i consumi fatturati nei seguenti documenti.
Assume parte convenuta che tale importo sarebbe congruo attesa la perdita di guadagno e il danno emergente subiti per colpa del Condominio, allegando per il secondo la circostanza di aver prenotato la quota del gas che le sarebbe occorsa l'anno successivo per rifornire il Condominio, obbligandosi contrattualmente all'acquisto di tale quantità di gas.
E' noto che a termini dell'art.1382 c.c. la clausola penale configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore (Cass. n. 27994/2018) e non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria (Cass. n. 25126/2023 – Cass. n. 1183/2007).
La penale contrattualmente prevista dalle parti può anche essere ridotta a termini dell'art.1384 c.c..
In tali casi, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore aveva all'adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa (Cass. n. 11908/2020 – Cass. n. 21994/2012).
Se per quanto sopra rilevato e ritenuto va riconosciuta la penale contrattuale a favore della convenuta in conseguenza dell'inadempimento dell'attore , la stessa va però equitativamente ridotta perché Parte_1 quella prevista in contratto è manifestamente eccessiva perché la sua applicazione integrale determinerebbe un ingiustificato arricchimento della parte che la esige.
Detta penale deve essere quindi rideterminata equitativamente in misura pari al 50% di quella richiesta.
Così che l'importo dovuto a tale titolo dall'attore alla convenuta è pari ad €.5.895,29 in base ad un semplice calcolo matematico (11.790,58 x 50% = 5.895,29).
Tale importo dovrà essere corrisposto maggiorato degli interessi legali previsti dall'art. 1284, I comma c.c., dal momento della data di scadenza della fattura n°9/2023 (30/09/2023) del convenuto e fino al momento della domanda giudiziale e poi, da tale momento e fino al saldo, gli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c..
Con assorbimento nella presente decisione di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti sul punto, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico del attore ed a favore della convenuta e le stesse Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia
n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta tutte le domande dell'attore sito in , . Parte_1 Pt_1 Parte_1
Accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta per l'effetto condanna l'attore Controparte_6
sito in , a corrispondere la somma di €.5.895,29 a titolo di Parte_1 Pt_1 Parte_1 penale contrattuale a maggiorata degli interessi legali previsti dall'art. 1284, I comma c.c., Controparte_2 dal momento della data di scadenza della fattura n°9/2023 (30/09/2023) del convenuto e fino al momento della domanda giudiziale e poi, da tale momento e fino al saldo, gli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c..
- Condanna l'attore sito in , via Salvo D'Acquisto n. 11a corrispondere alla convenuta Parte_1 Pt_1 le spese e competenze di lite, liquidate in €.4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella Controparte_2 misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani