Sentenza 14 settembre 2023
Ordinanza cautelare 20 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 13 novembre 2025
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Edilizia e urbanistica: illegittimo il no all'istanza di condono o sanatoria non preceduto dal preavviso di rigetto, se risulta che l'apporto partecipativo del privato avrebbe potuto fornire elementi utili alla P.A. Consiglio di Stato, sezione VI, 2 febbraio 2026, n. 852 Edilizia: in caso di condono, il termine decennale di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori decorre da quando l'istanza di sanatoria dell'abuso è corredata di tutta la documentazione necessaria per determinare l'importo dovuto Consiglio di Stato, sezione V, 16 gennaio 2026, n. 345 Edilizia e urbanistica: la "fiscalizzazione" dell'abuso edilizio non è una sanatoria Consiglio di Stato, sezione VII, 13 …
Leggi di più… - 2. Per il Consiglio di stato la fiscalizzazione non è una legittimazioneEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 26 novembre 2025
La sentenza n. 8904/2025 del Consiglio di Stato si colloca in un punto nevralgico del dibattito contemporaneo in materia di abusivismo edilizio e, in particolare, della funzione e dei limiti della cosiddetta “fiscalizzazione dell'abuso”. Il Collegio ribadisce un orientamento rigoroso: la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione non produce alcun effetto di sanatoria né di legittimazione urbanistica dell'opera realizzata in difformità dal titolo. Il caso: sanzione pecuniaria e negato accertamento di conformità Nel caso specifico, un condominio aveva realizzato un edificio residenziale: originariamente era stata rilasciata una licenza edilizia, poi revocata, ma i lavori erano …
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Edilizia e urbanistica: illegittimo il no all'istanza di condono o sanatoria non preceduto dal preavviso di rigetto, se risulta che l'apporto partecipativo del privato avrebbe potuto fornire elementi utili alla P.A. Consiglio di Stato, sezione VI, 2 febbraio 2026, n. 852 Edilizia: in caso di condono, il termine decennale di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori decorre da quando l'istanza di sanatoria dell'abuso è corredata di tutta la documentazione necessaria per determinare l'importo dovuto Consiglio di Stato, sezione V, 16 gennaio 2026, n. 345 Edilizia e urbanistica: la "fiscalizzazione" dell'abuso edilizio non è una sanatoria Consiglio di Stato, sezione VII, 13 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 14/09/2023, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2023
N. 02646/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2023, proposto da
GA LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale TA, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato relativo alla sentenza n. 3215/22 del Tribunale di TA - Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 8920/19 R.G. in data 29.09.2022, passata in giudicato il 29.03.2023 e notificata in forma esecutiva in data 18.12.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 il dott. Francesco Fichera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con gravame notificato il 24.04.2023 e depositato in data 8.05.2023, il prof. GA LL, parte ricorrente, agisce per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 3215/22 del Tribunale di TA - Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 8920/19 R.G. in data 29.09.2022, notificata in forma esecutiva in data 18.12.2022 e passata in giudicato il 29.03.2023, con cui il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , è stato condannato al pagamento in favore del prof. LL delle differenze retributive dovute in virtù dell’accertato diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “ 3 –8 anni ” fino al conseguimento della fascia retributiva “ 9 –14 anni ”, oltre accessori.
A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, il ricorrente ha chiesto che ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. d), c.p.a., sia nominato un Commissario ad acta al fine compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di TA. Rileva, il ricorrente, la piena applicabilità dello strumento del ricorso in ottemperanza stante il fatto che l’esecuzione riguarderebbe “ una mera operazione di calcolo sulla scorta dei dati individuali offerti in sede di cognizione per via dell’applicazione dei parametri fissati dalla contrattazione collettiva ”, fattispecie per la quale tale rimedio sarebbe da considerarsi ammesso alla luce dell’orientamento di questo Tribunale.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
3. Alla camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, su richiesta della parte ricorrente è stato disposto il rinvio alla camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 ai fini del deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, avvenuto in data 09.08.2023.
4. Alla camera di consiglio del giorno 13 settembre 2013, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Osserva il Collegio che il ricorrente ha ritualmente proposto il presente procedimento e che la sentenza del Tribunale di TA per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla Amministrazione intimata, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo.
È, altresì, documentata la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione in data 18 dicembre 2022, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza in data 24 aprile 2023.
Non contestabile appare il ricorso al rimedio dell’ottemperanza, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale, a cui questo Tribunale ha aderito, secondo cui “ in sede di ottemperanza davanti a questo giudice di sentenze definitive del giudice civile, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, il creditore può certamente agire in ottemperanza delle sole sentenze civili di condanna non generica e passate in giudicato o anche di quelle che non contengono l’esatta determinazione della somma dovuta, ma che costituiscono titolo esecutivo se, dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, sia possibile procedere alla quantificazione con un’operazione meramente matematica ” (Tar TA, Sez. I, 02.11.2021, n. 3256; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 25 maggio 2020, n. 315; Cons. Stato sez. IV, 15 maggio 2020, n. 3098).
Come correttamente esposto dal ricorrente, il Ministero dell’Istruzione e del merito è invero chiamato a corrispondere una somma la cui quantificazione appare desumibile dal CCNL di categoria secondo le informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione della pronuncia del Tribunale di TA oggetto del presente ricorso.
Pertanto, il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei termini di cui in motivazione. Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”. Sotto tale profilo, deve altresì precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con loro distrazione in favore dei difensori antistatari Avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli, Fabio Ganci.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza):
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, di dare integrale ottemperanza alla sentenza del Tribunale di TA indicata in epigrafe, come specificato in motivazione;
b) nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ente adeguatamente qualificato, il quale provvederà come indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari Avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli, Fabio Ganci.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO