2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
3. ((Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando)) la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le informazioni relative alla fruizione, ((...)) , per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 5.
6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 , sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.