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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 294/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 294/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3255/2021 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5.10.2021 nel procedimento n. 7589/2018 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Eduardo Walter D'Amico, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Corso Umberto I, n. 133; appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocato Marco Eliantonio, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Casagiove (CE), Viale Europa, n. 4; appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta.
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione dell'11.9.2018, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il fratello , Controparte_1 per sentire così provvedere: “a) accertare e dichiarare la lesione della quota ereditaria spettante per legge alla SI.ra , ammontante ad € 9.900,00. b) Parte_1 disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle pagina 1 di 9 predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius, SI.ra Parte_2
poteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad € 9.900,00
[...] ovvero alla somma maggiore o minore che codesto On.le Tribunale vorrà stabilire;
c) per l'effetto ricostruire, della massa ereditaria della SI.ra , Parte_2 computando il relictum al donatum, in quanto, rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto di legittimario della SI.ra , riducendo, quindi, Parte_1 la quota ereditaria del SI. ; d) Con vittoria di spese, diritti ed Controparte_1 onorari di causa”.
A sostegno della pretesa, l'istante allegava che: a) l'attrice ed il convenuto erano coeredi, unitamente al SI. , della SI.ra Controparte_2 Parte_2 nata a [...] il [...], deceduta in San Giovanni Rotondo (FG), il 22.08.2009, lasciando testamento pubblico del 03.10.2003; b) per mezzo del testamento la de cuius aveva disposto del residuo patrimonio per la quota di ½ e composto dai seguenti beni: appartamento, distinto in Catasto Fabbricati al Fg. 15, p.lla 239, sub. 1, ctg A/4, cl. 4, cons. 4 vani;
terreno, distinto in Catasto Terreni al Fg. 15, p.lla 49, qualità bosco ceduo, cl. 3, are 2 e centiare 53; terreno, distinto in Catasto Terreni al Fg. 15, p.lla 50, qualità seminativo, cl. 3, are 19 e centiare 80; c) in data 19.11.2001, la de cuius, unitamente al coniuge , aveva donato all'attrice, con atto per notar Controparte_2 [...]
(rep. n. 17.993 – racc. n. 7.326), i seguenti beni: deposito agricolo, distinto in Per_1
Catasto Fabbricati al Fg. 15, p.lla 5003, ctg C/2, cl. 4, cons. 100 mq;
terreno, distinto in
Catasto Terreni al Fg. 14, p.lla 168, qualità seminativo arb., cl. 3, are 18 e centiare 12; d) in tale atto di donazione, oltre alla previsione dell'usufrutto vitalizio gravante sui fabbricati, si era specificato che: “(…) le donazioni vengono fatte ed accettate a titolo di legittima e, per l'eventuale eccedenza, di disponibile, con dispensa dalla collazione”; e) con il predetto testamento, la de cuius aveva così disposto: “(…) Fermo restando quanto già disposto a favore dei miei figli con atto di donazione stipulato dal notaio
[...]
di Teano in data 19.11.2001 desidero che la mia quota di comproprietà Per_1 sull'appartamento a pianterreno del fabbricato in Teano Frazione Versano a SS. Trinità
n. 5 con annesso cantinato e sul fondo “Starza” sito in contrada Borgonuovo vada a mio figlio nato a [...] il [...] per nuda Controparte_1 proprietà e a mio marito nato a [...] il [...] per Controparte_2
l'usufrutto”; f) dal richiamato testamento si evinceva la volontà della de cuius di non voler attribuire altro all'odierna attrice oltre quanto già donatole Parte_1 in vita per atto del 19.11.2001; g) vi era stata lesione della quota spettante all'istante; h) la SI.ra aveva incaricato un tecnico di fiducia al fine di far verificare Parte_1
l'eventuale lesione e il predetto, nel proprio elaborato peritale, così aveva evidenziato:
“(…) Considerato che il valore dei beni per la quota spettante alla de cuius è pari a €
119.400,00 Considerato che la quota disponibile è pari a € 29.850,00 Si rappresenta in pagina 2 di 9 tabella quanto segue (…) si può quindi affermare che la quota spettante per legge a
[...]
è stata lesa nella misura di € 9.900,00; mentre Parte_1 CP_1
è in possesso di una quota pari a € 84.198,94, quest'ultima ben superiore
[...] della quota di diritto massima pari a € 59.700,00”.
Falliti i tentativi di mediazione della lite, proponeva l'azione. Parte_1
Si costituiva , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda.
1.2 Il Tribunale con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda, ritenendo non dimostrato il complessivo assetto patrimoniale lasciato dal de cuius.
1.3 Avverso detta sentenza, , con atto notificato in data 13.1.2022, Parte_1 ha proposto appello, costituendosi in data 24.1.2022 (il 23 cadeva la domenica), lamentando: a) l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha dapprima richiesto documentazione necessaria per l'esperimento di un giudizio petitorio, per poi ritenere non prodotta la detta documentazione, depositata sin dal primo momento processuale utile (ovvero la perizia tecnica di parte allegata all'atto di citazione introduttiva); b) la mancata nomina di CTU;
c) la possibilità di acquisire documenti nuovi, ex art. 345 cpc.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Nel corso del giudizio è stato espletato approfondimento istruttorio tecnico e all'esito la causa è stata riservata in decisione.
2. Questioni preliminari
In via preliminare, va detto che l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul
"relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 05/11/2021, n. 32197).
3. Il merito
3.1 Nel merito, il Collegio non condivide l'impostazione preliminare assunta dal
Tribunale, atteso che parte attrice in primo grado ha comunque indicato i beni e ha anche prodotto relazione tecnica di parte, mentre sull'esistenza di tali beni non vi è stata univoca e rituale contestazione da parte del convenuto (sul bene distinto al foglio 14, pagina 3 di 9 particella 168, subito infra).
E tuttavia, l'azione non può comunque essere accolta.
3.2 Ed infatti, il CTU nominato nel corso del giudizio ha ricostruito il valore dei beni complessivamente lasciati dal de cuius, al momento dell'apertura della successione, scrivendo che “il valore complessivo dei singoli cespiti risulta:
App.to – Foglio 15 – p.lla 239, sub.1: € 52.116,00
Garage - Foglio 15 – p.lla 239, sub.2: € 12.300,00
App.to – Foglio 15 – p.lla 239, sub.3: € 93.239,62
Deposito – Foglio 15 – p.lla 239, sub.4: € 6.722,80
App.to – Foglio 15 – p.lla 5003, sub.6: € 58.795,17
Area cortilizia – Foglio 15 – p.lla 5003: € 6.540,52
Terreno agricolo – Foglio 15 – p.lla 49: € 1.012,00
Terreno agricolo – Foglio 15 – p.lla 50: € 7.920,00
TOTALE : € 238.646,11”.
Il Ctu ha poi calcolato il valore della quota del 50 %, sempre alla data di apertura della successione:
“ – Foglio 15 – p.lla 239 , sub.1 : € 26.058,00 Per_2
Garage - Foglio 15 – p.lla 239, sub.2 : € 6.150,00
App.to – Foglio 15 – p.lla 239 , sub.3 : € 46.619,81
Deposito – Foglio 15 – p.lla 239 ,sub.4 : € 3.361,40
App.to – Foglio 15 – p.lla 5003 , sub.6 : € 29.397,58
Area cortilizia – Foglio 15 – p.lla 5003 : € 3.270,26
Terreno agricolo – Foglio 15 – p.lla 49 : € 506,00
Terreno agricolo – Foglio 15 – p.lla 50 : € 3.960,00
TOTALE: € 119.323,06”.
Il Tecnico ha poi evidenziato che “in data 19.11.2001 con atto per Notar Persona_1 repertorio n.° 17993 , racc.7326 , i coniugi , nato a [...] il Controparte_2
24.06.1943, e , nata a [...] i1 16.03.1946, donavano: Parte_2
− A figlio , nato a [...] il [...], i seguenti beni: Controparte_1
Locale garage: p.11a 239, sub.2
Appartamento: p.11a 239, sub.3
Locale deposito: p.lla 239, sub.4
− Alla figlia , nata a [...] il [...], i seguenti beni: Parte_1
Appartamento: p.lla 5003 sub.6, con corte esclusiva
− Terreno, distinto in Catasto Terreni al Foglio 14, p.11a 168, qualità seminativo arborato, cl. 3, are 18.12
− In tale atto si specifica che i donanti si riservano l'usufrutto vitalizio dei fabbricati di cui al1'articolo primo, eccetto il terreno del foglio 14 particella 168, ed inoltre si pagina 4 di 9 specifica che “... le donazioni vengono fatte ed accettate a titolo di legittima e, per
l'eventuale eccedenza, di disponibile, con dispensa dalla collazione…”.
Il CTU ha anche avuto cura di chiarire che “… dai titoli di provenienza dei cespiti come sopra dettagliati si evince che il solo bene non disponibile da parte della “de cuius”
SI.ra è il terreno distinto Nel NCT al Foglio 14, particella 168, di Parte_2 estensione di are 18.12, denominato “Baranello”, ubicato nella frazione Versano, in quanto trattasi di suolo pervenuto al solo per atto di Controparte_2 donazione dalla madre SI.ra ” (cfr. pag. 11 della relazione;
cfr. anche Persona_3 artt. 2 e 3 della donazione).
Ancora, a pag. 37 della relazione si legge: “il giorno 03.10.2003, con testamento pubblico la SI.ra disponeva del residuo patrimonio per la quota di Persona_4
1/2 composto dai seguenti beni:
− Appartamento, NCEU - foglio 15, p.11a 239, sub. 1,
− Terreno, NCT - Foglio 15, p.11a 49.
− Terreno, NCT - Foglio 15, p.11a 50”
Va rilevato, per mera completezza, che, con il testamento, la de cuius ha lasciato al figlio non la piena proprietà, ma la nuda proprietà dei beni [cfr., infatti, testamento e CP_1 certificazione notarile prodotta, peraltro, contenente a sua volta errore a pag. 2 circa l'intestazione delle quote a e , per i Controparte_2 Controparte_1 beni indicati al punto I, lettere b), c) e d) del documento, e cioè quelli donati, non potendo il secondo essere titolare, su tali beni, di usufrutto per 500/1000 e di nuda proprietà per 1000/1000, così come scritto nella relazione in contrasto con le previsioni dell'atto di donazione].
Nondimeno, la circostanza è irrilevante, stante l'esclusione di qualunque lesione e la necessaria valutazione complessiva dei cespiti, comprensivi di entrambi i diritti (nuda proprietà e usufrutto).
Ciò posto, trova nella specie applicazione l'art. 542, secondo comma cc, per cui ai 2 figli spetta la metà del patrimonio (che diviso 2 dà luogo a ¼ per ciascuno), mentre l'altra metà spetta al coniuge. Di conseguenza, la quota disponibile è di ¼.
Sempre per mera completezza, va detto che in tema di diritti reali minori su cosa altrui,
l'usufrutto congiuntivo può essere costituito per atto tra vivi laddove le parti, anche implicitamente ma in modo inequivoco, prevedano un diritto di accrescimento fra cousufruttuari come nel caso in cui la riserva d'usufrutto riguardi un immobile ad uso abitativo indicato nel suo complesso, e non invece in relazione alla quota indivisa riferita a ciascuno dei beneficiari, accompagnata dalla locuzione "loro vita natural durante"
(Cass. civ. II, 18.4.2024, n. 10531).
Nella specie, le generiche indicazioni contenute nell'atto (ad esempio, art. 3: “i donanti si riservano l'usufrutto vitalizio dei fabbricati di cui all'articolo primo”), senza pagina 5 di 9 locuzioni dirimenti e senza precisa indicazione in ordine alla destinazione dei beni, oltre alla previsione, quale oggetto di donazione, di più cespiti, inducono il Collegio ad escludere l'usufrutto congiuntivo.
Pertanto, considerando, la quota di 1/2 del valore stimato dei beni oggetto di donazione e di quelli riferiti al testamento, pari a € 119.323,06, si ha che la quota di legittima spettante all'appellante è di € 29.830,76 (1/4 di euro 119.323,06).
Ora, avendo la stessa ricevuto a titolo di donazione beni per un valore di euro 32.667,84
(Appartamento – foglio 15, p.lla 5003, sub 6: € 29.397,58 - Area cortiliza – foglio15,
p.lla 5003, sub 6 (recte: senza sub): € 3.270,26 Totale: € 32.667,84), alcuna lesione si reputa si sia verificata.
Né può essere condivisa l'impostazione di parte appellante che il cespite di maggior valore attribuito alla stessa per donazione sia qualificabile come deposito agricolo.
Seppure con pratica edilizia n. 17/2002 il comune di Teano autorizzò la SI.ra
[...]
al completamento del fabbricato “limitatamente ai soli lavori Parte_1 richiesti e descritti in relazione purché la destinazione a deposito agricolo, rimanga
“sine die”, non può essere sottaciuta la destinazione catastale impressa, seppure successivamente, nonché le foto prodotte.
Va aggiunto, infatti, che nelle visure catastali allegate alla relazione di parte attrice, per quel che qui interessa, si desume modifica della destinazione catastale in A/3 (Abitazioni di tipo economico) già nel 2007 e dunque prima dell'apertura della successione.
Le foto allegate alla relazione di consulenza, poi, evidenziano, di fatto, l'esistenza di vero e proprio appartamento.
Si tratta infatti, di unità immobiliare adibita ad abitazione in maniera inequivoca.
Peraltro, il CTU, nella sua relazione, in risposta alle osservazioni mosse, ha scritto: “per tale unità immobiliare, lo scrivente non concorda con il ctp e ritiene che, il valore unitario di stima da applicare, sia quello ricavato dai mercuriali per civile abitazioni.
Inoltre, nella individuazione delle caratteristiche estrinseche del cespite, lo scrivente ha applicato un coefficiente di abbattimento del 10% del suo valore commerciale, coefficiente idoneo e congruo che tiene in debito conto della difformità del suo titolo edilizio” (a pag. 32 della relazione, la riduzione viene indicata quale coefficiente di demoltiplicazione in 0,90), e la valutazione complessiva in ogni caso è condivisa dal
Collegio, tenuto conto di tutti gli elementi fin qui raccolti.
Va ancora doverosamente aggiunto come, con riguardo al richiamo all'art. 748 cc dall'art. 556 cc, l'istante non abbia univocamente dedotto l'esistenza di miglioramenti eventualmente apportati all'immobile.
Non si ignora il principio espresso da Cass. civ., II, 22/12/2020, n. 29247, secondo cui, in tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice pagina 6 di 9 eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.
E tuttavia, a parte timida e assolutamente generica deduzione contenuta nella CTP resa in risposta alla CTU espletata in questo grado di giudizio (“nonostante le migliorie apportate personalmente dalla sig.ra , titolare del rilasciato titolo Parte_1 edilizio, e nonostante il cambio di destinazione d'uso eseguito soltanto dal punto di vista catastale con passaggio da C/2 ad A/3…”), non vi è stata distinta allegazione, non solo in ordine all'esecuzione di miglioramenti, ma anche, nello specifico, di quali.
Conseguentemente appare oltremodo deficitario lo spazio per una valutazione officiosa.
Non è dunque possibile ricorrere ad inammissibili presunzioni (peraltro, come detto, basate su esclusivo impulso d'ufficio) in ordine alla circostanza che il titolo edilizio richiesto dai genitori fu rilasciato poi all'istante e che la donazione ebbe ad oggetto il deposito, stante la ritenuta mancanza di precisa allegazione in ordine a quali miglioramenti (si badi, eventualmente) valutare.
Ancora, anche a volere sopperire alle allegazioni di parte, nella relazione di accompagnamento alla richiesta di concessione, a nome di e di Controparte_2
datata 1.10.2001, e dunque prima della donazione, seppure di poco Parte_2
(19.11.2001), si legge di lavori di esecuzione di copertura, di tramezzi forati, modifiche dei vani porta e finestre, pavimento interno, intonaco interno ed esterno, ma nulla di maggiormente specifico.
Peraltro, neppure vi è indicazione (nemmeno temporale) delle opere eventualmente eseguite dalla stessa, né di spese documentate.
La mancanza di precisa allegazione, dunque, impedisce al Collegio ogni valutazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, un'eccezione in senso lato, è sì rilevabile d'ufficio, purché però sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/05/2023, n.
15196).
Si è ancora sostenuto che il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 24/10/2023, n. 29506).
Ancora: “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova pagina 7 di 9 essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2,
Cost. e 6 CEDU” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 01/02/2023, n. 2963).
Dunque, non solo non vi è stata specifica allegazione (non potendosi reputare tale quella assolutamente generica resa dal tecnico di parte in sede di risposta CTU), non solo non vi è stata espressa individuazione delle opere, ma neppure dimostrazione di esecuzione delle stesse ad opera dell'istante.
5. Considerazioni conclusive e spese.
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'impugnazione va comunque rigettata, seppure con motivazioni diverse e non occorre approfondimento del terzo motivo, volto alla verifica dell'utilizzabilità, in concreto, della certificazione notarile.
Ed infatti, “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. Sez.
3, n. 20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Le stesse vanno distratte in favore del difensore di parte appellata, come richiesto.
Non può essere accolta la richiesta di compensazione delle spese formulata dall'appellante in comparsa conclusionale e in memoria di replica (“con ulteriore richiesta di voler compensare integralmente le spese dell'odierno grado di giudizio, alla luce della circostanza che la corretta disposizione di consulenza tecnica d'ufficio durante il giudizio di primo grado avrebbe potuto evitare il ricorso a Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello”).
La compensazione delle spese processuali può essere disposta dal giudice solo in presenza di specifiche condizioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., quali la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, il mutamento della pagina 8 di 9 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, di cui il giudice deve dare conto in motivazione (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
26/02/2025, n. 5010).
Tale non è la necessità di far ricorso ad approfondimento istruttorio tecnico, tenuto conto poi dell'esito dello stesso.
Anche quelle di CTU vanno poste a carico della parte appellante, in applicazione del principio della soccombenza.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 3255/2021 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5.10.2021 nel procedimento n. 7589/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_1
che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore di parte appellante;
• pone a carico di le spese occorse per la stesura della Parte_1 relazione di CTU espletata nel corso del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuta a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 22.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 294/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3255/2021 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5.10.2021 nel procedimento n. 7589/2018 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Eduardo Walter D'Amico, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Corso Umberto I, n. 133; appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocato Marco Eliantonio, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Casagiove (CE), Viale Europa, n. 4; appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta.
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione dell'11.9.2018, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il fratello , Controparte_1 per sentire così provvedere: “a) accertare e dichiarare la lesione della quota ereditaria spettante per legge alla SI.ra , ammontante ad € 9.900,00. b) Parte_1 disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle pagina 1 di 9 predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius, SI.ra Parte_2
poteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad € 9.900,00
[...] ovvero alla somma maggiore o minore che codesto On.le Tribunale vorrà stabilire;
c) per l'effetto ricostruire, della massa ereditaria della SI.ra , Parte_2 computando il relictum al donatum, in quanto, rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto di legittimario della SI.ra , riducendo, quindi, Parte_1 la quota ereditaria del SI. ; d) Con vittoria di spese, diritti ed Controparte_1 onorari di causa”.
A sostegno della pretesa, l'istante allegava che: a) l'attrice ed il convenuto erano coeredi, unitamente al SI. , della SI.ra Controparte_2 Parte_2 nata a [...] il [...], deceduta in San Giovanni Rotondo (FG), il 22.08.2009, lasciando testamento pubblico del 03.10.2003; b) per mezzo del testamento la de cuius aveva disposto del residuo patrimonio per la quota di ½ e composto dai seguenti beni: appartamento, distinto in Catasto Fabbricati al Fg. 15, p.lla 239, sub. 1, ctg A/4, cl. 4, cons. 4 vani;
terreno, distinto in Catasto Terreni al Fg. 15, p.lla 49, qualità bosco ceduo, cl. 3, are 2 e centiare 53; terreno, distinto in Catasto Terreni al Fg. 15, p.lla 50, qualità seminativo, cl. 3, are 19 e centiare 80; c) in data 19.11.2001, la de cuius, unitamente al coniuge , aveva donato all'attrice, con atto per notar Controparte_2 [...]
(rep. n. 17.993 – racc. n. 7.326), i seguenti beni: deposito agricolo, distinto in Per_1
Catasto Fabbricati al Fg. 15, p.lla 5003, ctg C/2, cl. 4, cons. 100 mq;
terreno, distinto in
Catasto Terreni al Fg. 14, p.lla 168, qualità seminativo arb., cl. 3, are 18 e centiare 12; d) in tale atto di donazione, oltre alla previsione dell'usufrutto vitalizio gravante sui fabbricati, si era specificato che: “(…) le donazioni vengono fatte ed accettate a titolo di legittima e, per l'eventuale eccedenza, di disponibile, con dispensa dalla collazione”; e) con il predetto testamento, la de cuius aveva così disposto: “(…) Fermo restando quanto già disposto a favore dei miei figli con atto di donazione stipulato dal notaio
[...]
di Teano in data 19.11.2001 desidero che la mia quota di comproprietà Per_1 sull'appartamento a pianterreno del fabbricato in Teano Frazione Versano a SS. Trinità
n. 5 con annesso cantinato e sul fondo “Starza” sito in contrada Borgonuovo vada a mio figlio nato a [...] il [...] per nuda Controparte_1 proprietà e a mio marito nato a [...] il [...] per Controparte_2
l'usufrutto”; f) dal richiamato testamento si evinceva la volontà della de cuius di non voler attribuire altro all'odierna attrice oltre quanto già donatole Parte_1 in vita per atto del 19.11.2001; g) vi era stata lesione della quota spettante all'istante; h) la SI.ra aveva incaricato un tecnico di fiducia al fine di far verificare Parte_1
l'eventuale lesione e il predetto, nel proprio elaborato peritale, così aveva evidenziato:
“(…) Considerato che il valore dei beni per la quota spettante alla de cuius è pari a €
119.400,00 Considerato che la quota disponibile è pari a € 29.850,00 Si rappresenta in pagina 2 di 9 tabella quanto segue (…) si può quindi affermare che la quota spettante per legge a
[...]
è stata lesa nella misura di € 9.900,00; mentre Parte_1 CP_1
è in possesso di una quota pari a € 84.198,94, quest'ultima ben superiore
[...] della quota di diritto massima pari a € 59.700,00”.
Falliti i tentativi di mediazione della lite, proponeva l'azione. Parte_1
Si costituiva , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda.
1.2 Il Tribunale con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda, ritenendo non dimostrato il complessivo assetto patrimoniale lasciato dal de cuius.
1.3 Avverso detta sentenza, , con atto notificato in data 13.1.2022, Parte_1 ha proposto appello, costituendosi in data 24.1.2022 (il 23 cadeva la domenica), lamentando: a) l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha dapprima richiesto documentazione necessaria per l'esperimento di un giudizio petitorio, per poi ritenere non prodotta la detta documentazione, depositata sin dal primo momento processuale utile (ovvero la perizia tecnica di parte allegata all'atto di citazione introduttiva); b) la mancata nomina di CTU;
c) la possibilità di acquisire documenti nuovi, ex art. 345 cpc.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Nel corso del giudizio è stato espletato approfondimento istruttorio tecnico e all'esito la causa è stata riservata in decisione.
2. Questioni preliminari
In via preliminare, va detto che l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul
"relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 05/11/2021, n. 32197).
3. Il merito
3.1 Nel merito, il Collegio non condivide l'impostazione preliminare assunta dal
Tribunale, atteso che parte attrice in primo grado ha comunque indicato i beni e ha anche prodotto relazione tecnica di parte, mentre sull'esistenza di tali beni non vi è stata univoca e rituale contestazione da parte del convenuto (sul bene distinto al foglio 14, pagina 3 di 9 particella 168, subito infra).
E tuttavia, l'azione non può comunque essere accolta.
3.2 Ed infatti, il CTU nominato nel corso del giudizio ha ricostruito il valore dei beni complessivamente lasciati dal de cuius, al momento dell'apertura della successione, scrivendo che “il valore complessivo dei singoli cespiti risulta:
App.to – Foglio 15 – p.lla 239, sub.1: € 52.116,00
Garage - Foglio 15 – p.lla 239, sub.2: € 12.300,00
App.to – Foglio 15 – p.lla 239, sub.3: € 93.239,62
Deposito – Foglio 15 – p.lla 239, sub.4: € 6.722,80
App.to – Foglio 15 – p.lla 5003, sub.6: € 58.795,17
Area cortilizia – Foglio 15 – p.lla 5003: € 6.540,52
Terreno agricolo – Foglio 15 – p.lla 49: € 1.012,00
Terreno agricolo – Foglio 15 – p.lla 50: € 7.920,00
TOTALE : € 238.646,11”.
Il Ctu ha poi calcolato il valore della quota del 50 %, sempre alla data di apertura della successione:
“ – Foglio 15 – p.lla 239 , sub.1 : € 26.058,00 Per_2
Garage - Foglio 15 – p.lla 239, sub.2 : € 6.150,00
App.to – Foglio 15 – p.lla 239 , sub.3 : € 46.619,81
Deposito – Foglio 15 – p.lla 239 ,sub.4 : € 3.361,40
App.to – Foglio 15 – p.lla 5003 , sub.6 : € 29.397,58
Area cortilizia – Foglio 15 – p.lla 5003 : € 3.270,26
Terreno agricolo – Foglio 15 – p.lla 49 : € 506,00
Terreno agricolo – Foglio 15 – p.lla 50 : € 3.960,00
TOTALE: € 119.323,06”.
Il Tecnico ha poi evidenziato che “in data 19.11.2001 con atto per Notar Persona_1 repertorio n.° 17993 , racc.7326 , i coniugi , nato a [...] il Controparte_2
24.06.1943, e , nata a [...] i1 16.03.1946, donavano: Parte_2
− A figlio , nato a [...] il [...], i seguenti beni: Controparte_1
Locale garage: p.11a 239, sub.2
Appartamento: p.11a 239, sub.3
Locale deposito: p.lla 239, sub.4
− Alla figlia , nata a [...] il [...], i seguenti beni: Parte_1
Appartamento: p.lla 5003 sub.6, con corte esclusiva
− Terreno, distinto in Catasto Terreni al Foglio 14, p.11a 168, qualità seminativo arborato, cl. 3, are 18.12
− In tale atto si specifica che i donanti si riservano l'usufrutto vitalizio dei fabbricati di cui al1'articolo primo, eccetto il terreno del foglio 14 particella 168, ed inoltre si pagina 4 di 9 specifica che “... le donazioni vengono fatte ed accettate a titolo di legittima e, per
l'eventuale eccedenza, di disponibile, con dispensa dalla collazione…”.
Il CTU ha anche avuto cura di chiarire che “… dai titoli di provenienza dei cespiti come sopra dettagliati si evince che il solo bene non disponibile da parte della “de cuius”
SI.ra è il terreno distinto Nel NCT al Foglio 14, particella 168, di Parte_2 estensione di are 18.12, denominato “Baranello”, ubicato nella frazione Versano, in quanto trattasi di suolo pervenuto al solo per atto di Controparte_2 donazione dalla madre SI.ra ” (cfr. pag. 11 della relazione;
cfr. anche Persona_3 artt. 2 e 3 della donazione).
Ancora, a pag. 37 della relazione si legge: “il giorno 03.10.2003, con testamento pubblico la SI.ra disponeva del residuo patrimonio per la quota di Persona_4
1/2 composto dai seguenti beni:
− Appartamento, NCEU - foglio 15, p.11a 239, sub. 1,
− Terreno, NCT - Foglio 15, p.11a 49.
− Terreno, NCT - Foglio 15, p.11a 50”
Va rilevato, per mera completezza, che, con il testamento, la de cuius ha lasciato al figlio non la piena proprietà, ma la nuda proprietà dei beni [cfr., infatti, testamento e CP_1 certificazione notarile prodotta, peraltro, contenente a sua volta errore a pag. 2 circa l'intestazione delle quote a e , per i Controparte_2 Controparte_1 beni indicati al punto I, lettere b), c) e d) del documento, e cioè quelli donati, non potendo il secondo essere titolare, su tali beni, di usufrutto per 500/1000 e di nuda proprietà per 1000/1000, così come scritto nella relazione in contrasto con le previsioni dell'atto di donazione].
Nondimeno, la circostanza è irrilevante, stante l'esclusione di qualunque lesione e la necessaria valutazione complessiva dei cespiti, comprensivi di entrambi i diritti (nuda proprietà e usufrutto).
Ciò posto, trova nella specie applicazione l'art. 542, secondo comma cc, per cui ai 2 figli spetta la metà del patrimonio (che diviso 2 dà luogo a ¼ per ciascuno), mentre l'altra metà spetta al coniuge. Di conseguenza, la quota disponibile è di ¼.
Sempre per mera completezza, va detto che in tema di diritti reali minori su cosa altrui,
l'usufrutto congiuntivo può essere costituito per atto tra vivi laddove le parti, anche implicitamente ma in modo inequivoco, prevedano un diritto di accrescimento fra cousufruttuari come nel caso in cui la riserva d'usufrutto riguardi un immobile ad uso abitativo indicato nel suo complesso, e non invece in relazione alla quota indivisa riferita a ciascuno dei beneficiari, accompagnata dalla locuzione "loro vita natural durante"
(Cass. civ. II, 18.4.2024, n. 10531).
Nella specie, le generiche indicazioni contenute nell'atto (ad esempio, art. 3: “i donanti si riservano l'usufrutto vitalizio dei fabbricati di cui all'articolo primo”), senza pagina 5 di 9 locuzioni dirimenti e senza precisa indicazione in ordine alla destinazione dei beni, oltre alla previsione, quale oggetto di donazione, di più cespiti, inducono il Collegio ad escludere l'usufrutto congiuntivo.
Pertanto, considerando, la quota di 1/2 del valore stimato dei beni oggetto di donazione e di quelli riferiti al testamento, pari a € 119.323,06, si ha che la quota di legittima spettante all'appellante è di € 29.830,76 (1/4 di euro 119.323,06).
Ora, avendo la stessa ricevuto a titolo di donazione beni per un valore di euro 32.667,84
(Appartamento – foglio 15, p.lla 5003, sub 6: € 29.397,58 - Area cortiliza – foglio15,
p.lla 5003, sub 6 (recte: senza sub): € 3.270,26 Totale: € 32.667,84), alcuna lesione si reputa si sia verificata.
Né può essere condivisa l'impostazione di parte appellante che il cespite di maggior valore attribuito alla stessa per donazione sia qualificabile come deposito agricolo.
Seppure con pratica edilizia n. 17/2002 il comune di Teano autorizzò la SI.ra
[...]
al completamento del fabbricato “limitatamente ai soli lavori Parte_1 richiesti e descritti in relazione purché la destinazione a deposito agricolo, rimanga
“sine die”, non può essere sottaciuta la destinazione catastale impressa, seppure successivamente, nonché le foto prodotte.
Va aggiunto, infatti, che nelle visure catastali allegate alla relazione di parte attrice, per quel che qui interessa, si desume modifica della destinazione catastale in A/3 (Abitazioni di tipo economico) già nel 2007 e dunque prima dell'apertura della successione.
Le foto allegate alla relazione di consulenza, poi, evidenziano, di fatto, l'esistenza di vero e proprio appartamento.
Si tratta infatti, di unità immobiliare adibita ad abitazione in maniera inequivoca.
Peraltro, il CTU, nella sua relazione, in risposta alle osservazioni mosse, ha scritto: “per tale unità immobiliare, lo scrivente non concorda con il ctp e ritiene che, il valore unitario di stima da applicare, sia quello ricavato dai mercuriali per civile abitazioni.
Inoltre, nella individuazione delle caratteristiche estrinseche del cespite, lo scrivente ha applicato un coefficiente di abbattimento del 10% del suo valore commerciale, coefficiente idoneo e congruo che tiene in debito conto della difformità del suo titolo edilizio” (a pag. 32 della relazione, la riduzione viene indicata quale coefficiente di demoltiplicazione in 0,90), e la valutazione complessiva in ogni caso è condivisa dal
Collegio, tenuto conto di tutti gli elementi fin qui raccolti.
Va ancora doverosamente aggiunto come, con riguardo al richiamo all'art. 748 cc dall'art. 556 cc, l'istante non abbia univocamente dedotto l'esistenza di miglioramenti eventualmente apportati all'immobile.
Non si ignora il principio espresso da Cass. civ., II, 22/12/2020, n. 29247, secondo cui, in tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice pagina 6 di 9 eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.
E tuttavia, a parte timida e assolutamente generica deduzione contenuta nella CTP resa in risposta alla CTU espletata in questo grado di giudizio (“nonostante le migliorie apportate personalmente dalla sig.ra , titolare del rilasciato titolo Parte_1 edilizio, e nonostante il cambio di destinazione d'uso eseguito soltanto dal punto di vista catastale con passaggio da C/2 ad A/3…”), non vi è stata distinta allegazione, non solo in ordine all'esecuzione di miglioramenti, ma anche, nello specifico, di quali.
Conseguentemente appare oltremodo deficitario lo spazio per una valutazione officiosa.
Non è dunque possibile ricorrere ad inammissibili presunzioni (peraltro, come detto, basate su esclusivo impulso d'ufficio) in ordine alla circostanza che il titolo edilizio richiesto dai genitori fu rilasciato poi all'istante e che la donazione ebbe ad oggetto il deposito, stante la ritenuta mancanza di precisa allegazione in ordine a quali miglioramenti (si badi, eventualmente) valutare.
Ancora, anche a volere sopperire alle allegazioni di parte, nella relazione di accompagnamento alla richiesta di concessione, a nome di e di Controparte_2
datata 1.10.2001, e dunque prima della donazione, seppure di poco Parte_2
(19.11.2001), si legge di lavori di esecuzione di copertura, di tramezzi forati, modifiche dei vani porta e finestre, pavimento interno, intonaco interno ed esterno, ma nulla di maggiormente specifico.
Peraltro, neppure vi è indicazione (nemmeno temporale) delle opere eventualmente eseguite dalla stessa, né di spese documentate.
La mancanza di precisa allegazione, dunque, impedisce al Collegio ogni valutazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, un'eccezione in senso lato, è sì rilevabile d'ufficio, purché però sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/05/2023, n.
15196).
Si è ancora sostenuto che il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 24/10/2023, n. 29506).
Ancora: “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova pagina 7 di 9 essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2,
Cost. e 6 CEDU” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 01/02/2023, n. 2963).
Dunque, non solo non vi è stata specifica allegazione (non potendosi reputare tale quella assolutamente generica resa dal tecnico di parte in sede di risposta CTU), non solo non vi è stata espressa individuazione delle opere, ma neppure dimostrazione di esecuzione delle stesse ad opera dell'istante.
5. Considerazioni conclusive e spese.
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'impugnazione va comunque rigettata, seppure con motivazioni diverse e non occorre approfondimento del terzo motivo, volto alla verifica dell'utilizzabilità, in concreto, della certificazione notarile.
Ed infatti, “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. Sez.
3, n. 20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Le stesse vanno distratte in favore del difensore di parte appellata, come richiesto.
Non può essere accolta la richiesta di compensazione delle spese formulata dall'appellante in comparsa conclusionale e in memoria di replica (“con ulteriore richiesta di voler compensare integralmente le spese dell'odierno grado di giudizio, alla luce della circostanza che la corretta disposizione di consulenza tecnica d'ufficio durante il giudizio di primo grado avrebbe potuto evitare il ricorso a Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello”).
La compensazione delle spese processuali può essere disposta dal giudice solo in presenza di specifiche condizioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., quali la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, il mutamento della pagina 8 di 9 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, di cui il giudice deve dare conto in motivazione (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
26/02/2025, n. 5010).
Tale non è la necessità di far ricorso ad approfondimento istruttorio tecnico, tenuto conto poi dell'esito dello stesso.
Anche quelle di CTU vanno poste a carico della parte appellante, in applicazione del principio della soccombenza.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 3255/2021 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5.10.2021 nel procedimento n. 7589/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_1
che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore di parte appellante;
• pone a carico di le spese occorse per la stesura della Parte_1 relazione di CTU espletata nel corso del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuta a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 22.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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