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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4647/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4647/2024 dell'udienza del 29/05/2025
Il giorno 29 maggio 2025, alle ore 09:49, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
RICORRENTE E
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Sono presenti: per parte ricorrente, l'Avv. Palazzo Giovina, la quale si riporta agli scritti difensivi e considerato che vi sono tra le parti trattative tese alla bonaria definizione della lite, chiede breve rinvio in tal senso;
è altresì presente per la pratica forense il dott. ; Persona_1
per la resistente gli Avv.ti Principato Antonio e Pellegrino Remo, Controparte_1
i quali si riportano ai propri atti e alle eccezioni ivi sollevate e si associano al rinvio chiesto dalla parte ricorrente.
Il Giudice, in via del tutto preliminare, invita le parti a dedurre specificamente in ordine alla questione della mancata documentazione in atti dell'attivazione del prescritto procedimento di mediazione, così come imposto nell'ordinanza resa in data 14 novembre
2024, e la cui mancanza era stata già eccepita dalla difesa della resistente nelle Controparte_1
note scritte depositate in data 17 maggio 2025, in sostituzione dell'udienza del 19 maggio
2025, onde, con provvedimento del 22 maggio 2025, la causa veniva rinviata all'odierna udienza in presenza proprio al fine di instaurare il contraddittorio tra le parti sul punto.
In merito a quanto precede, l'Avv. Palazzo, procuratrice costituita per parte ricorrente, deduce di non aver attivato il procedimento di mediazione poiché non vi erano i presupposti per la conciliazione.
n. 4647/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 5 N. 4647/2024 R.G.A.C.
Gli Avv.ti Principato e Pellegrino, per la resistente evidenziano di non Controparte_1 aver proposto domanda di mediazione in quanto l'onere, per giurisprudenza costante, incombeva su parte ricorrente.
Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:12, in assenza dei procuratori delle parti stamani comparsi, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4647/2024 R.G.A.C. (già 252/2024 r.g.a.c.), pendente
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso la sede dell'Ente sita in alla via Unità Italina n. 28, rappresentata e Pt_1 difesa dall'Avv. Palazzo Giovina (c.f.: ) e dall'Avv. Alois Marco (C.F. C.F._1
), in virtù di procura in calce all'atto di citazione per intimazione di C.F._2 sfratto per morosità depositato telematicamente;
RICORRENTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Aversa alla Via P. Controparte_2 P.IVA_2
Riverso n. 202, presso lo studio dell'Avv. Principato Antonio (c.f.: ) e C.F._3 da questi rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Pellegrino Remo ( ), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella fase sommaria;
RESISTENTE
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Parete alla Via Della Repubblica n. 52, presso lo studio dell'Avv.
n. 4647/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 5 N. 4647/2024 R.G.A.C.
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di Controparte_3 C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella fase sommaria;
RESISTENTE
Oggetto: “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal
4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Tralasciando la trattazione di ogni altra questione pregiudiziale di rito, preliminare di merito e/o di merito pur poste dalle parti, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU.,
29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da parte ricorrente, per le ragioni di seguito esposte.
Con ordinanza resa in data 14 novembre 2024, all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, rilevato che il presente procedimento rientra, per l'oggetto (essendo causa in materia di locazione) tra quelle per le quali l'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 prevede il preventivo e necessario esperimento del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, assegnava il termine di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla comunicazione della relativa ordinanza, per la presentazione della relativa domanda di mediazione, rinviando la causa, all'esito e in prosieguo, all'udienza del 19 maggio
2025.
Tuttavia, alla successiva udienza del 19 maggio 2025 alcuna delle parti comprovava di aver attivato il prescritto procedimento di mediazione e, anzi, parte resistente eccepiva proprio l'improcedibilità della domanda per effetto della suddetta mancanza.
n. 4647/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 5 N. 4647/2024 R.G.A.C.
Alla odierna udienza di discussione — alla quale la causa era rinviata in presenza proprio al fine di permettere alle parti di specificamente dedurre sul punto — null'altro di rilevante emergeva, risultando, anzi, del tutto pacifico tra le parti che l'ordine impartito dal giudice per l'instaurazione del procedimento di mediazione veniva del tutto disatteso.
Anzi, parte ricorrente — sulla quale precipuamente ricadeva il relativo onere, come di seguito si specificherà — nulla ha dimostrato in atti al fine di documentare l'avveramento della condizione di procedibilità prevista per legge, sostanzialmente ammettendo l'inottemperanza all'ordinanza del 14 novembre 2024.
Neppure si potrebbe argomentare, peraltro che, essendosi la resistente opposta alla procedura di convalida di sfratto intentata dalla ricorrente, l'onere dell'attivazione del relativo procedimento incombeva proprio sulla prima e non sulla seconda, a pena di improcedibilità, dunque, della opposizione (e non già della domanda).
Un tale ragionamento, infatti, ripercorrerebbe pedissequamente analoghe tesi sostenute in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e, tuttavia, completamente reiette dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale, anzi, ha definitivamente chiarito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”, ricollegandosi, dunque, l'improcedibilità alla domanda e non già alla opposizione (cfr. Cass., SS.UU., 19596/2020).
Del resto, nel caso di specie un ragionamento del tipo di quello innanzi prospettato apparirebbe ancor più fallace, laddove si consideri che, a differenza che per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel giudizio per convalida di sfratto per morosità, anche a seguito del passaggio del procedimento dalla sua fase sommaria a quella di merito a cognizione piena, non si ha alcuna inversione (né sostanziale, né processuale) delle posizioni delle parti, considerato che l'intimante- ricorrente resta attore in senso sostanziale e processuale sia nella fase sommaria che in quella di merito (eventuale) che si instaura a seguito della opposizione;
l'oggetto della domanda (tanto della intimazione di sfratto per morosità, quanto della successiva ed eventuale fase di merito), infatti, è pur sempre la delibazione della domanda (proposta sin dall'origine dall'intimante-ricorrente) di risoluzione del contratto di locazione dedotto in lite per dedotto grave inadempimento (morosità) della controparte. In tale ottica, l'opposizione spiegata dall'intimato, oltre che a far transitare il giudizio dalla fase sommaria a quella di merito, non determina alcuna inversione (né sostanziale né processuale) delle posizioni delle parti.
n. 4647/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 5 N. 4647/2024 R.G.A.C.
Non vi sono dubbi, dunque, che l'onere di incardinare il prescritto procedimento di mediazione incombeva proprio in capo alla parte intimante-ricorrente, soggetto che ha proposto la domanda giudiziale, sia in senso sostanziale che formale e, dunque, soggetto tenuto a rispettare la relativa condizione di procedibilità.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, l'obiettiva peculiarità della controversia in esame e l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a integrare le gravi ed eccezionali ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost., sent. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 4647/2024 (già 252/2024) R.G.A.C., avente ad oggetto: “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”, pendente tra – Parte_1 ricorrente – e e – Controparte_4 Controparte_1 resistenti – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara la domanda improcedibile;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 29/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4647/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4647/2024 dell'udienza del 29/05/2025
Il giorno 29 maggio 2025, alle ore 09:49, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
RICORRENTE E
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Sono presenti: per parte ricorrente, l'Avv. Palazzo Giovina, la quale si riporta agli scritti difensivi e considerato che vi sono tra le parti trattative tese alla bonaria definizione della lite, chiede breve rinvio in tal senso;
è altresì presente per la pratica forense il dott. ; Persona_1
per la resistente gli Avv.ti Principato Antonio e Pellegrino Remo, Controparte_1
i quali si riportano ai propri atti e alle eccezioni ivi sollevate e si associano al rinvio chiesto dalla parte ricorrente.
Il Giudice, in via del tutto preliminare, invita le parti a dedurre specificamente in ordine alla questione della mancata documentazione in atti dell'attivazione del prescritto procedimento di mediazione, così come imposto nell'ordinanza resa in data 14 novembre
2024, e la cui mancanza era stata già eccepita dalla difesa della resistente nelle Controparte_1
note scritte depositate in data 17 maggio 2025, in sostituzione dell'udienza del 19 maggio
2025, onde, con provvedimento del 22 maggio 2025, la causa veniva rinviata all'odierna udienza in presenza proprio al fine di instaurare il contraddittorio tra le parti sul punto.
In merito a quanto precede, l'Avv. Palazzo, procuratrice costituita per parte ricorrente, deduce di non aver attivato il procedimento di mediazione poiché non vi erano i presupposti per la conciliazione.
n. 4647/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 5 N. 4647/2024 R.G.A.C.
Gli Avv.ti Principato e Pellegrino, per la resistente evidenziano di non Controparte_1 aver proposto domanda di mediazione in quanto l'onere, per giurisprudenza costante, incombeva su parte ricorrente.
Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:12, in assenza dei procuratori delle parti stamani comparsi, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4647/2024 R.G.A.C. (già 252/2024 r.g.a.c.), pendente
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso la sede dell'Ente sita in alla via Unità Italina n. 28, rappresentata e Pt_1 difesa dall'Avv. Palazzo Giovina (c.f.: ) e dall'Avv. Alois Marco (C.F. C.F._1
), in virtù di procura in calce all'atto di citazione per intimazione di C.F._2 sfratto per morosità depositato telematicamente;
RICORRENTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Aversa alla Via P. Controparte_2 P.IVA_2
Riverso n. 202, presso lo studio dell'Avv. Principato Antonio (c.f.: ) e C.F._3 da questi rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Pellegrino Remo ( ), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella fase sommaria;
RESISTENTE
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Parete alla Via Della Repubblica n. 52, presso lo studio dell'Avv.
n. 4647/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 5 N. 4647/2024 R.G.A.C.
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di Controparte_3 C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella fase sommaria;
RESISTENTE
Oggetto: “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal
4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Tralasciando la trattazione di ogni altra questione pregiudiziale di rito, preliminare di merito e/o di merito pur poste dalle parti, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU.,
29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da parte ricorrente, per le ragioni di seguito esposte.
Con ordinanza resa in data 14 novembre 2024, all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, rilevato che il presente procedimento rientra, per l'oggetto (essendo causa in materia di locazione) tra quelle per le quali l'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 prevede il preventivo e necessario esperimento del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, assegnava il termine di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla comunicazione della relativa ordinanza, per la presentazione della relativa domanda di mediazione, rinviando la causa, all'esito e in prosieguo, all'udienza del 19 maggio
2025.
Tuttavia, alla successiva udienza del 19 maggio 2025 alcuna delle parti comprovava di aver attivato il prescritto procedimento di mediazione e, anzi, parte resistente eccepiva proprio l'improcedibilità della domanda per effetto della suddetta mancanza.
n. 4647/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 5 N. 4647/2024 R.G.A.C.
Alla odierna udienza di discussione — alla quale la causa era rinviata in presenza proprio al fine di permettere alle parti di specificamente dedurre sul punto — null'altro di rilevante emergeva, risultando, anzi, del tutto pacifico tra le parti che l'ordine impartito dal giudice per l'instaurazione del procedimento di mediazione veniva del tutto disatteso.
Anzi, parte ricorrente — sulla quale precipuamente ricadeva il relativo onere, come di seguito si specificherà — nulla ha dimostrato in atti al fine di documentare l'avveramento della condizione di procedibilità prevista per legge, sostanzialmente ammettendo l'inottemperanza all'ordinanza del 14 novembre 2024.
Neppure si potrebbe argomentare, peraltro che, essendosi la resistente opposta alla procedura di convalida di sfratto intentata dalla ricorrente, l'onere dell'attivazione del relativo procedimento incombeva proprio sulla prima e non sulla seconda, a pena di improcedibilità, dunque, della opposizione (e non già della domanda).
Un tale ragionamento, infatti, ripercorrerebbe pedissequamente analoghe tesi sostenute in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e, tuttavia, completamente reiette dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale, anzi, ha definitivamente chiarito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”, ricollegandosi, dunque, l'improcedibilità alla domanda e non già alla opposizione (cfr. Cass., SS.UU., 19596/2020).
Del resto, nel caso di specie un ragionamento del tipo di quello innanzi prospettato apparirebbe ancor più fallace, laddove si consideri che, a differenza che per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel giudizio per convalida di sfratto per morosità, anche a seguito del passaggio del procedimento dalla sua fase sommaria a quella di merito a cognizione piena, non si ha alcuna inversione (né sostanziale, né processuale) delle posizioni delle parti, considerato che l'intimante- ricorrente resta attore in senso sostanziale e processuale sia nella fase sommaria che in quella di merito (eventuale) che si instaura a seguito della opposizione;
l'oggetto della domanda (tanto della intimazione di sfratto per morosità, quanto della successiva ed eventuale fase di merito), infatti, è pur sempre la delibazione della domanda (proposta sin dall'origine dall'intimante-ricorrente) di risoluzione del contratto di locazione dedotto in lite per dedotto grave inadempimento (morosità) della controparte. In tale ottica, l'opposizione spiegata dall'intimato, oltre che a far transitare il giudizio dalla fase sommaria a quella di merito, non determina alcuna inversione (né sostanziale né processuale) delle posizioni delle parti.
n. 4647/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 5 N. 4647/2024 R.G.A.C.
Non vi sono dubbi, dunque, che l'onere di incardinare il prescritto procedimento di mediazione incombeva proprio in capo alla parte intimante-ricorrente, soggetto che ha proposto la domanda giudiziale, sia in senso sostanziale che formale e, dunque, soggetto tenuto a rispettare la relativa condizione di procedibilità.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, l'obiettiva peculiarità della controversia in esame e l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a integrare le gravi ed eccezionali ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost., sent. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 4647/2024 (già 252/2024) R.G.A.C., avente ad oggetto: “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”, pendente tra – Parte_1 ricorrente – e e – Controparte_4 Controparte_1 resistenti – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara la domanda improcedibile;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 29/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4647/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 5