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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1148/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1482/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0250652.05-12-2024.U REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 765/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso(R.G.R. 1482/2025) per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n.0250652.05-12-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate contenente la richiesta di pagamento di euro 4598,05 ed a lui notificato il 30/12/2024.
L'ufficio fiscale, ha con il suddetto provvedimento, recuperato i benefici conseguenti alla richiesta agevolazione per la prima casa, più precisamente, per adottare la stessa espressione , seguita dall'Ufficio, si legge che l'avviso è conseguente alla decadenza delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa previste dall'art.1della tariffa prima allegata al DPR 131 /1986.
Il contribuente , in realtà, ha illustrato , con documentazione allegata, di avere acquistato un immobile , sito in Indirizzo_1 ,comune di Capo d'Orlando ,NCEU foglio 3. Part.1553,sub.12,cat.A (atto notaio Nominativo_1 del 30/5/2021) e, successivamente, di averne acquistato un altro ,sottostante al suddetto (part.1553,sub.11),impegnandosi a procedere alla loro unificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio, non avendo rilevato, dai dati del catasto, la suddetta unificazione ,ha revocato i benefici fiscali concessi.
Il contribuente ha, a questo punto, affermato che l'unificazione degli immobili ,invece, è avvenuta e la mancata indicazione della stessa in catasto, è stata solo un ritardo che non può comportare il disconoscimento dello stato dei fatti.
Il ricorrente, al fine di dimostrare l'esattezza delle proprie ragioni, riguardanti la effettiva unificazione degli immobili, ha allegato i seguenti documenti:
affidamento dell'incarico ad un professionista;
comunicazione al comune di Capo d0Orlando di inizio lavori;
esecuzione dei lavori ,asseverata da un professionista;
relazione tecnica, anche questa asseverata da un professionista;
dati riepilogativi depositati presso il dipartimento regionale tecnico del Genio civile;
sette fatture di differenti artigiani, relative alla esecuzione dei lavori.
Il ricorrente ha affermato, quindi, che, nel presente caso, la situazione di fatto debba prevalere sul dato in possesso dell'Ufficio e , quindi, l'avviso contestato debba essere considerato invalido per mancata constatazione della effettiva situazione esistente;
secondo il ricorrente la situazione di fatto effettiva non può essere ignorata sia pure in presenza di una situazione ufficiale non aggiornata.
Il ricorrente, poi ha citato, a sostegno della sua tesi, giurisprudenza che privilegia i fatti rispetto ai documenti che possono non essere aggiornati o non completi (Cassaz.,sez.sesta,sent.9030 del 6/4/201/, Cassaz. sez.trib. sent.11322 del giorno 12/6/2020; Cassaz. sez.trib.sent.25866 del 22/9/2025).
La difesa dell'Ufficio ,invece, non ha contestato i dati ed i documenti, forniti dal contribuente, ma si è riferita solo ai dati catastali.
Per quanto detto, questo Giudice ritiene ,per ragioni di equità e ragionevolezza, ed in base al principio di buona fede, che la tesi del contribuente della prevalenza della situazione di fatto rispetto al dato ,in possesso dell'ente impositore ,debba essere accolta e condivisa.
Questo Giudice ,pertanto accoglie il ricorso del Ricorrente_1 ed annulla l'atto dell'Agenzia.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento , a favore del ricorrente,delle spese di giudizio che quantifica in euro 400,00 oltre accessori per legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1482/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0250652.05-12-2024.U REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 765/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso(R.G.R. 1482/2025) per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n.0250652.05-12-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate contenente la richiesta di pagamento di euro 4598,05 ed a lui notificato il 30/12/2024.
L'ufficio fiscale, ha con il suddetto provvedimento, recuperato i benefici conseguenti alla richiesta agevolazione per la prima casa, più precisamente, per adottare la stessa espressione , seguita dall'Ufficio, si legge che l'avviso è conseguente alla decadenza delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa previste dall'art.1della tariffa prima allegata al DPR 131 /1986.
Il contribuente , in realtà, ha illustrato , con documentazione allegata, di avere acquistato un immobile , sito in Indirizzo_1 ,comune di Capo d'Orlando ,NCEU foglio 3. Part.1553,sub.12,cat.A (atto notaio Nominativo_1 del 30/5/2021) e, successivamente, di averne acquistato un altro ,sottostante al suddetto (part.1553,sub.11),impegnandosi a procedere alla loro unificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio, non avendo rilevato, dai dati del catasto, la suddetta unificazione ,ha revocato i benefici fiscali concessi.
Il contribuente ha, a questo punto, affermato che l'unificazione degli immobili ,invece, è avvenuta e la mancata indicazione della stessa in catasto, è stata solo un ritardo che non può comportare il disconoscimento dello stato dei fatti.
Il ricorrente, al fine di dimostrare l'esattezza delle proprie ragioni, riguardanti la effettiva unificazione degli immobili, ha allegato i seguenti documenti:
affidamento dell'incarico ad un professionista;
comunicazione al comune di Capo d0Orlando di inizio lavori;
esecuzione dei lavori ,asseverata da un professionista;
relazione tecnica, anche questa asseverata da un professionista;
dati riepilogativi depositati presso il dipartimento regionale tecnico del Genio civile;
sette fatture di differenti artigiani, relative alla esecuzione dei lavori.
Il ricorrente ha affermato, quindi, che, nel presente caso, la situazione di fatto debba prevalere sul dato in possesso dell'Ufficio e , quindi, l'avviso contestato debba essere considerato invalido per mancata constatazione della effettiva situazione esistente;
secondo il ricorrente la situazione di fatto effettiva non può essere ignorata sia pure in presenza di una situazione ufficiale non aggiornata.
Il ricorrente, poi ha citato, a sostegno della sua tesi, giurisprudenza che privilegia i fatti rispetto ai documenti che possono non essere aggiornati o non completi (Cassaz.,sez.sesta,sent.9030 del 6/4/201/, Cassaz. sez.trib. sent.11322 del giorno 12/6/2020; Cassaz. sez.trib.sent.25866 del 22/9/2025).
La difesa dell'Ufficio ,invece, non ha contestato i dati ed i documenti, forniti dal contribuente, ma si è riferita solo ai dati catastali.
Per quanto detto, questo Giudice ritiene ,per ragioni di equità e ragionevolezza, ed in base al principio di buona fede, che la tesi del contribuente della prevalenza della situazione di fatto rispetto al dato ,in possesso dell'ente impositore ,debba essere accolta e condivisa.
Questo Giudice ,pertanto accoglie il ricorso del Ricorrente_1 ed annulla l'atto dell'Agenzia.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento , a favore del ricorrente,delle spese di giudizio che quantifica in euro 400,00 oltre accessori per legge, se dovuti.