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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4609/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4609/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Capo Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) e dall'Avv. Maria Tafuro (C.F.: ) per CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
procura allegata all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA: ), con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale Avv. in virtù di procura Controparte_2
per Notaio Dott. del 13.3.2018 (rep. n. 18927, racc. 6184), rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Giuseppina Peluso (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione in appello (C.F.: Controparte_3 C.F._5
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1350/2023 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18.10.2023 ed iscritta a ruolo il 25.10.2023 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1350/2023, non notificata, che aveva rigettato l'azione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale e contrattuale, da lui proposta nei confronti di e dell'agente assicurativo sul presupposto della Controparte_1 Controparte_3
violazione di regole comportamentali in materia di trattativa, stipulazione ed esecuzione di contratti assicurativi relativamente alla polizza vita INA STUDIO n. 62317867/23, nonché le domande subordinate volte a far dichiarare l'annullamento del contratto e la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del rendimento, con consequenziale condanna al risarcimento del danno, ponendo a suo carico le spese di lite.
L'appellante chiedeva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, che, previo accertamento della loro responsabilità precontrattuale, gli appellati fossero condannati al risarcimento dei danni da lui patiti, da individuarsi nella differenza tra la somma riscattata all'esito del contratto e quella che sarebbe stata riscattata in applicazione delle condizioni contrattuali prospettate dall'agente in sede di trattative, ovvero nella maggiore o minore somma accertata dalla Corte d'Appello, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti del valore dichiarato (euro 52.000,00), con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, reiterava l'istanza di ammissione della prova testimoniale sul capitolo 5 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
costituendosi, chiedeva che il gravame fosse dichiarato inammissibile e, Controparte_1
comunque, infondato e che l'avversa istanza istruttoria fosse rigettata. Vinte le spese del grado.
sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, per cui va dichiarato Controparte_3 contumace.
Procedutosi previa nomina del Consigliere istruttore, con ordinanza depositata il 5.7.2024, ritenute inammissibili le richieste istruttorie reiterate nell'atto di appello, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 9.4.2025, con termine per il deposito di note conclusionali sino a venticinque giorni prima.
All'udienza del 9.4.2025 i difensori chiedevano la cancellazione e l'estinzione della causa, con compensazione delle spese di lite, sul presupposto della rinunzia agli atti ed all'azione formulata da e comunicata a mezzo p.e.c. alla compagnia assicuratrice, che aveva dichiarato di Parte_1
accettarla, e la causa veniva riservata in decisione.
Osserva la Corte che la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale alla rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e, costituendo una rinunzia di merito, fa venir meno il potere-
dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione della controparte (a differenza della rinuncia agli atti).
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia impugnata ex art. 338 c.p.c. (v., da ultimo, Cass. civ., sez. I, ord. 10.10.2024, n. 26372).
Le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate, stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_3
b) dichiara estinto il giudizio;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 9 aprile 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4609/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Capo Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) e dall'Avv. Maria Tafuro (C.F.: ) per CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
procura allegata all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA: ), con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale Avv. in virtù di procura Controparte_2
per Notaio Dott. del 13.3.2018 (rep. n. 18927, racc. 6184), rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Giuseppina Peluso (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione in appello (C.F.: Controparte_3 C.F._5
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1350/2023 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18.10.2023 ed iscritta a ruolo il 25.10.2023 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1350/2023, non notificata, che aveva rigettato l'azione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale e contrattuale, da lui proposta nei confronti di e dell'agente assicurativo sul presupposto della Controparte_1 Controparte_3
violazione di regole comportamentali in materia di trattativa, stipulazione ed esecuzione di contratti assicurativi relativamente alla polizza vita INA STUDIO n. 62317867/23, nonché le domande subordinate volte a far dichiarare l'annullamento del contratto e la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del rendimento, con consequenziale condanna al risarcimento del danno, ponendo a suo carico le spese di lite.
L'appellante chiedeva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, che, previo accertamento della loro responsabilità precontrattuale, gli appellati fossero condannati al risarcimento dei danni da lui patiti, da individuarsi nella differenza tra la somma riscattata all'esito del contratto e quella che sarebbe stata riscattata in applicazione delle condizioni contrattuali prospettate dall'agente in sede di trattative, ovvero nella maggiore o minore somma accertata dalla Corte d'Appello, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti del valore dichiarato (euro 52.000,00), con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, reiterava l'istanza di ammissione della prova testimoniale sul capitolo 5 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
costituendosi, chiedeva che il gravame fosse dichiarato inammissibile e, Controparte_1
comunque, infondato e che l'avversa istanza istruttoria fosse rigettata. Vinte le spese del grado.
sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, per cui va dichiarato Controparte_3 contumace.
Procedutosi previa nomina del Consigliere istruttore, con ordinanza depositata il 5.7.2024, ritenute inammissibili le richieste istruttorie reiterate nell'atto di appello, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 9.4.2025, con termine per il deposito di note conclusionali sino a venticinque giorni prima.
All'udienza del 9.4.2025 i difensori chiedevano la cancellazione e l'estinzione della causa, con compensazione delle spese di lite, sul presupposto della rinunzia agli atti ed all'azione formulata da e comunicata a mezzo p.e.c. alla compagnia assicuratrice, che aveva dichiarato di Parte_1
accettarla, e la causa veniva riservata in decisione.
Osserva la Corte che la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale alla rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e, costituendo una rinunzia di merito, fa venir meno il potere-
dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione della controparte (a differenza della rinuncia agli atti).
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia impugnata ex art. 338 c.p.c. (v., da ultimo, Cass. civ., sez. I, ord. 10.10.2024, n. 26372).
Le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate, stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_3
b) dichiara estinto il giudizio;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 9 aprile 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi