Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2416/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Benvenuti Federica, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa N. 2416/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
.F. Parte_5 CodiceFiscale_5 (C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_6
) Parte_7 CodiceFiscale_7
(Avvocati Nicola Ermolao e Michela Fanti)
ATTORI Contro
in persona del l.r.p.t. Controparte_1 C.F. e P.I. con sede legale in 30174 VENEZIA Via Don Federico Tosatto 147 P.IVA_1
(Avv. Paola Gazzi)
CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per gli attori
“NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta in persona del Controparte_2 Direttore Generale e legale rappresentate pro tempore nella causazione della morte del signor per i motivi espressi Persona_1 in narrativa del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., condannarla per l'effetto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei ricorrenti nella misura che di seguito si indica o in quella diversa, maggiore o minore che sia accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia:
- quanto alla signora a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio quale moglie convivente l'importo di Parte_1 340.000,00 e di dan tis – quale moglie erede per 1/3 – per l'importo di 470.000,00, così complessivamente la somma di 810.000,00 o quella diversa somma, maggiore o minore, che sia accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- quanto alla signora a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio quale figlia non convivente Parte_2 l'importo di 300,000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la spesa sostenuta per il funerale del signor Per_1
pagina 1 di 11
- quanto alla signora a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio quale figlia non convivente l'importo Parte_6 di 300,000,00 e a titolo di danno iure hereditatis – quale figlia erede per 1/3 – l'importo di 470,000,00, così complessivamente la somma di € 770.000,00 o quella diversa somma, maggiore o minore, che sia accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- quanto al signor a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio quale genero non convivente l'importo di Parte_3 40.000,00 o quell re o minore, che sia accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
- quanto al signor a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio quale genero non convivente Parte_7 l'importo di 40.000,00 o quello diverso, maggiore o minore, che sia accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
- quanto alla signorina a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio quale nipote non convivente l'importo Parte_5 di 80.000,00 o quello diverso, maggiore o minore, che sia accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
- quanto alla signorina a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio quale nipote non convivente Parte_4 l'importo di 80.000,00 o aggiore o minore, che sia accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
per tutti oltre agli interessi e la rivalutazione dalla data del fatto all'effettivo saldo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali, compreso il rimborso forfetario ed art. 2 DM 55/2014, IVA e CP come per legge;
chiedendo la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Per parte convenuta
“Nel merito: preliminarmente: dichiararsi, per le ragioni di cui in atti, la carenza di legittimazione attiva delle signore Parte_1
e con riferimento alle domande e pretese dalle stesse azionate jure hereditatis;
Parte_2 Parte_6 a rigettarsi le domande tutte dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in stretto subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell' Controparte_3 ridursi, per le ragioni di cui in atti, la condanna dell' convenuta a quanto risulterà di diritto e di ragione. CP_1 Con vittoria di spese e compensi professionali. In istruttoria: ci si oppone, laddove riproposte, alle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati in atti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_4 [...]
, e hanno adito il Tribunale quali familiari del defunto Pt_5 Parte_3 Parte_7 [...] esponendo: - che tra Gennaio e Maggio 2013 quest'ultimo aveva subito “vari ricoveri ospedalieri tra Per_1CP_
al cui esito era stata diagnostica una “Anemia emolitica Coombs negativa in malattia dei grandi linfociti CP_5 granulati a cellule NK (NK/LDGL)” causativa in particolare di una immunodepressione;
- che “nei quattro anni successivi era stato visitato periodicamente presso il reparto di ematologia di Padova senza che venissero mai segnalati particolari problemi o questioni”; - che “ il 28 novembre 2016 a seguito di presenza di sangue nelle urine veniva portato al P.S. CP_ dell'Ospedale di e, una volta visitato, gli veniva diagnosticata la presenza di un polipo alla vescica, tanto che veniva consigliato un intervento d rtazione”; - che “per l'esecuzione dell'intervento di asportazione del polipo veniva Persona_1 CP_ ricoverato in data 27.2.17, un lunedì, presso l'Ospedale di e nella stessa data veniva effettuato l'intervento programmato Per_ (effettuato dal dott. ) (cfr. docc. 6 e 7)”; - che “ in fase di preparazione all'intervento (27.2.17) riferiva Persona_1 alla moglie signora che nel posizionargli l'ago cannula al braccio sinistro una praticante si era scusata con Parte_1 l'infermiere che la assisteva per aver “rotto la vena” del paziente e di non riuscire nell'operazione tanto che l'ago cannula veniva quindi riposizionato dall'infermiere titolare”; - che “l'intervento di asportazione veniva effettuato nel tardo pomeriggio del 27.2.17 in quanto veniva lasciata priorità ad interventi considerati più complessi”; - che “in data 28.02.17, il giorno successivo all'operazione (martedì), iniziava a lamentare dolore al braccio sinistro, circostanza sempre riferita ai familiari, e Persona_1 compariva la febbre”; - che “il dolore persisteva anche nei giorni successivi e veniva da lui stesso riferito al personale medico della presenza del dolore al braccio sinistro ma nessuno considerava la circostanza e nulla veniva fatto”; - che “il 03.03.17, dopo cinque giorni (venerdì), nella notte veniva chiamato il medico di guardia in quanto accusava forti dolori al braccio Persona_1 sinistro”; - che “il 04.03.17, il sesto giorno (sabato), in mattinata il dott. tato anche dalla signora Persona_3 [...]
visitava il paziente e si rendeva conto che il braccio sinistro in corrispondenza dell'accesso venoso era sede di infezione e Parte_8
pagina 2 di 11 praticava immediatamente in stanza una incisione per far uscire il materiale purulento formatosi. Nel frattempo Persona_1 iniziava ad accusare forti dolori all'anca”; - che “il giorno 05.03.17 nella notte la situazione si aggravava e dall'ospedale venivano chiamati i familiari affinché il paziente, che era particolarmente agitato, venisse assistito da loro”; - che “il giorno 06.03.17 veniva trasferito presso il reparto di medicina in una stanza condivisa con altri pazienti”; - che “il giorno 08.03.17
[...] veniva invece trasferito in stanza singola in isolamento. I dolori all'anca diventavano insopportabili, la febbre saliva e Per_1 veniva iniziata la somministrazione di morfina. La dottoressa del reparto, riferiva ai familiari che il signor Persona_4 era stato colpito da una infezione ospedaliera e, pertanto, il paziente necessitava di una maggiore protezione: in occasione Parte_2 veniva imposto di entrare nella stanza uno alla volta completamente coperti da camice, cuffia e maschera”; - che “il giorno 15.03.17 veniva trasferito dal reparto di urologia al reparto di rianimazione ove veniva sottoposto a Persona_1 dialisi per ovviare all'insufficienza renale che da qualche giorno lo aveva colpito”; - che “il giorno 22.03.17, dopo essere stato stabilizzato, veniva riportato in reparto di medicina sempre in isolamento. La situazione non migliorava e Persona_1 [...] era sempre meno lucido ma era cosciente, non dormiva mai ed era sempre agitato”; - che “il giorno 27.03.17 Per_1 [...] veniva ritrasferito nuovamente in rianimazione, ove rimaneva sino al decesso avvenuto il 15.4.2017, in condizioni Per_1 critiche a seguito, in particolare, di difficoltà respiratorie per il sopraggiungere, oltre che dell'insufficienza renale, di una polmonite”; - che “nella lettera di dimissioni dal reparto di urologia (cfr. doc. 7) viene riportato in particolare che: “Il decorso post- operatorio è stato complicato da comparsa di febbre e arrossamento dell'arto superiore sinistro in sede di accesso venoso. Le emoculture hanno documentato la presenza di S. EU (FI EU) meticillino resistente”; - che il decesso è conseguenza dell'infezione da “Staphilococcus aureus MRSA” contratta in ambito ospedaliero in occasione del ricovero;
- che tale conclusione è corroborata dagli esiti della consulenza svoltasi nell'ambito del procedimento penale n. 4576/2017 Mod. 44 aperto per effetto della denuncia presentata da - che pertanto Parte_2 devono essere risarciti i danni patiti “a titolo contrattuale ed extracontrattuale”, ovvero, in particolare, sia quelli non patrimoniali patiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale, nonché per quanto riguarda la moglie e le figlie e anche il diritto al risarcimento del danno biologico terminale e catastrofale Pt_2 Parte_6
“essen u all'evento al decesso di 47 giorni” nell'ambito dei quali il defunto era “cosciente e consapevole dell'irreversibilità della propria condizione e dall'imminenza della morte, all'evidenza del progressivo aggravamento delle proprie condizioni”; - di avere intrattenuto con il defunto “strettissimi rapporti quotidiani, nell'ambito di un intenso legame familiare che li vedeva tutti partecipi e coinvolti in una dinamica unitaria di regolare condivisione e reciproca solidarietà”; - che infatti aiutava le figlie e ed i generi e Persona_1 Pt_2 Pt_6 Parte_3 Parte_7
“tutti i giorni nell'organizzazione domestica e quotidiana delle loro famiglie e nell'aiuto e nella cura delle nipoti e Pt_5 [...]
che seguiva nelle loro occupazioni scolastiche ed extrascolastiche, che accompagnava a scuola ed anda nd Pt_4 aiutava negli studi, che portava e andava a prendere agli allenamenti di atletica leggera;
”; - che “il defunto aveva, comunque, una frequentazione giornaliera paragonabile di fatto alla convivenza, per quanto riguarda il rapporto con la figlia ed il genero sig. Pt_6 che, come si evince dagli indirizzi di residenza, vivevano in un'abitazione attigua a quella del signor e della Pt_7 Parte_2 moglie signora ”; - di avere richiesto senza successo il risarcimento del danno sia alla AULSS3 che a Parte_1
(con la quale la struttura è assicurata con polizza n. 642158), Controparte_6 per conto della quale in via stragiudiziale è intervenuta la società ; - Controparte_7 di avere proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017 (n. 4833/19 R.G.) ed il presente giudizio decorso il termine di 6 mesi di cui all' art. 8 L. 24/2017, con contestuale richiesta di mutamento del rito stante la necessità di istruzione non sommaria.
A seguito dell'assegnazione di nuovi termini per la costituzione, non essendo stati rispettati quelli di cui al decreto emesso dal Tribunale il 7.5.2020, si è costituita per resistere Controparte_1
in persona del l.r.p.t. deducendo: - la carenza di legittimazione attiva
[...] delle ricorrenti (moglie e figlie) per le domande proposte jure hereditatis non avendo le stesse dimostrato la propria qualità di eredi del defunto;
- che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è stato dichiarato inammissibile dal Giudice designato con provvedimento dell'8.04.2020 con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite;
- quanto al merito, che difetta la dimostrazione che l'infezione da stafilococco aureo sia di origine nosocomiale e che sia attribuibile “a manovre” compiute dal personale medico o infermieristico della struttura ovvero “a manovre” endoscopiche in occasione dell' intervento per resezione vescicale (“TURBT”); - che non è stato assolto l'onere della prova quanto al nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e l'evento; - il rispetto dei protocolli antisepsi, delle procedure atte a prevenire infezioni e disinfezione da parte della struttura;
- che nel procedimento penale apertosi per effetto della denuncia dei familiari, è emerso che non è individuabile ove il pagina 3 di 11 defunto abbia contratto l'infezione; - che i fattori di rischio che egli presentava erano idonei ex se allo sviluppo della sepsi;
- la “non credibilità” del dedotto attivo coinvolgimento del defunto nella vita dei familiari alla luce delle condizioni generali dello stesso;
- in subordine, l'infondatezza ed eccessività dele pretese risarcitorie.
Disposta la conversione del rito in quello ordinario, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e C.T.U. (a firma del Collegio peritale composto dal Dott. e dal Dott. . Persona_5 Persona_6
La causa, riassegnata nel frattempo allo scrivente Giudice, è stata dunque trattenuta in decisione in data 27.06.2024 sulle conclusioni sopra riportate delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Si osserva in via preliminare quanto segue.
Le prestazioni professionali in contestazione sono state rese a partire dal 27.02.2017 (data del ricovero e dell'intervento di asportazione del polipo alla vescica) e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (01.04.2017) le cui disposizioni sostanziali non sono applicabili retroattivamente (Cass. 28994/2019).
Trova dunque applicazione il decreto legge n. 158/2012, convertito in legge 189/2012, in vigore dal 14.9.2012, il cui art. 3 comma 1 non incide sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) che rimane disciplinato dall'art. 1218 c.c.
Non vi è dubbio infatti sulla natura contrattuale della responsabilità per i danni reclamati dalle attrici Pt_1
, iure hereditario, in ragione di quanto previsto dagli artt. 1218 e 1228
[...] Parte_2 Parte_6 c.c., sulla scorta del costante insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. 29001/2021 ai sensi della quale: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”).
Nell'ambito della responsabilità medica che si configura come un "sottosistema" all'interno della responsabilità contrattuale, al fine di ottenere il risarcimento del danno, previo accertamento della responsabilità dei sanitari, parte attrice ex art. 2697 c.c. deve provare compiutamente la stipulazione di tale tipologia di contratto ed il nesso di causalità tra la condotta di chi ebbe in cura il paziente - danneggiato e l'evento lesivo, in quanto fattispecie costitutiva della responsabilità; spettando, al contrario, alle parti convenute provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, in quanto fattispecie estintiva della responsabilità (sul punto si veda Cass. 1045/2019 ai sensi della quale: "nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità ad adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla impossibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità tra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Ne consegue che la "causa ignota" resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere (..)").
Consegue che la prova dell'inadempimento dei sanitari, qualificato perché idoneo a provocare, quale causa o concausa, il danno lamentato (cfr. Cass. 24073/2017) non è sufficiente ad affermare la responsabilità dovendo pagina 4 di 11 essere dimostrata la sussistenza del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo una valutazione in termini di "più probabile che non".
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. ord. 5487/2019) tale criterio indica "la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso", da individuarsi "con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione" (Cass. ord. 16581/2019), ovvero con una "ricostruzione non atomistica della condotta indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento".
Nel caso di specie non è contestata la sussistenza di contratto di assistenza sanitaria intercorso tra il defunto e la struttura evocata in giudizio, in ogni caso documentato dalle cartelle cliniche in atti, come Persona_1 pure non è in contestazione che il decesso sia dovuto a sepsi conseguente a contrazione di Staphilococcusaureus MRSA essendo - al contrario – oggetto di contestazione e pertanto di specifico accertamento nella presente sede quale sia l'origine dell'infezione, nosocomiale o extra-ospedaliera.
Gli attori hanno allegato significativi elementi in ordine alla gravità degli inadempimenti posti in essere dai sanitari, causalmente collegati al decesso.
Nella perizia espletata nel giudizio, dalle cui conclusioni non vi sono ragioni per discostarsi, quanto alle condizioni generali del paziente, è dato leggersi quanto segue.
“Dalla disamina della documentazione sanitaria agli atti risulta che il sig. di anni 79 all'epoca dei fatti, era un Persona_1 soggetto sovrappeso, affetto da cardiopatia fibrillante in terapia con anticoagulante, da malattia linfoproliferativa dei linfociti granulati (LDGL) che, stante il riscontro di ematuria, era sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali con riscontro di neoformazione vescicale, sottoposta ad intervento chirurgico di TURP e con riscontro, all'esame istologico, di carcinoma uroteliale non infiltrante, ovvero neoplasia caratterizzata da una invasività esclusivamente locale (..).
In relazione all'intervento (ricovero del 27.2.2017) ed alle cause del decesso sono state sostanzialmente confermate le allegazioni degli attori. E' dato leggersi infatti che: “Gli esami ematochimici non evidenziavano significative alterazioni. Era quindi eseguito intervento in elezione di asportazione di formazioni polipoidi vescicali presso l'U.O. di Urologia L'esame istologico successivo avrebbe evidenziato una neoplasia maligna uroteliale non infiltrante. Il giorno stesso CP_8 dell'intervento si assisteva a comparsa di febbre, dolore al braccio sinistro, ed era diagnosticata quella che inizialmente era identificata come flebite, successivamente ascesso del braccio sinistro. Iniziava quindi una terapia antibiotica dopo l'esecuzione di emocoltura. Era quindi trasferito presso l'U.O. di Medicina Interna del medesimo nosocomio. L'emocoltura identificava uno S. EU meticillino resistente e successiva comparsa di insufficienza renale acuta, trattata con terapia dialitica e successivo trasferimento presso l' del medesimo nosocomio. Era esperita una Controparte_9 consulenza infettivologica solo il 24 marzo. Il decorso clinico conduce, nonostante le terapie intraprese, all'exitus che avviene per ACC in paziente con infezione nosocomiale, sepsi, shock settico ed insufficienza multiorgano”.
A fronte dell'analisi dei predetti elementi, i consulenti sono giunti alle seguenti conclusioni con riguardo al nesso di causa tra l'operato dei sanitari e l'infezione da Staphilococcusaureus MRSA:
“Nel caso che ci occupa, va ricordato che l'infezione da MRSA associata all'assistenza sanitaria (HA-MRSA) è definita come un'infezione da MRSA che si verifica 48 ore successivamente al ricovero o entro 12 mesi dall'esposizione all'assistenza sanitaria15. I ceppi di MRSA (HA-MRSA) associati all'assistenza sanitaria sono più comunemente trasmessi ai pazienti attraverso le mani contaminate degli operatori sanitari, ovvero associate a procedure o dispositivi invasivi, quali interventi chirurgici, accessi endovenosi o protesi articolari. Nel caso de quo, dalla disamina della documentazione sanitaria emerge che in data 03.03.2017 era obiettivata una “Flebite arto superiore sinistro in sede di accesso venoso infusionale” in paziente che presentava già iperpiressia (TC 38,5°C). Le complicanze infettive imputabili alla terapia per via endovenosa rappresentano l'8-12% di tutte le infezioni ospedaliere e causano una mortalità compresa tra il 20 ed il 50% dei casi. I germi abitualmente responsabili sono: S. epidermidis, S. aureus, gram negativi ed enterococchi. La contaminazione del catetere venoso può avvenire: nella sede di ingresso del catetere, durante l'inserimento dello stesso, in corso di successive manipolazioni o a seguito della migrazione dei micro organismi lungo la cannula (biofilm) nel torrente circolatorio.
pagina 5 di 11 Nel caso che ci occupa, dalla disamina della documentazione sanitaria, emerge che “… il decorso operatorio è stato complicato da infezione in sede di accesso venoso arto superiore sinistro, ove è stato drenato materiale purulento…” (cfr. anamnesi ed esame obiettivo del 08.03.2017 h. 16.30). Le emocolture eseguite hanno evidenziato la presenza di uno Staphylococcusaureus meticillino-resistente. Batteriemie secondarie possono complicare le infezioni documentate a livello di altri siti anatomici (polmoniti, infezioni urinarie, ferite infette della cute, infezioni tratto gastro intestinale). Il micro-organismo è lo stesso sia a livello del sito anatomico in questione che nell'emocoltura. Nel caso che ci occupa, veniva riscontrata una raccolta purulenta in corrispondenza del catetere venoso periferico e, correttamente è stata eseguita un'emocoltura; tuttavia, era doverosa anche l'esecuzione dell'esame colturale della punta del catetere venoso periferico e della raccolta purulenta, procedura che non è stata eseguita. Pertanto, non è possibile affermare con il criterio dell'elevata probabilità – quasi certezza che l'MRSA isolato nell'emocoltura sia derivato dalla raccolta purulenta riscontrata in corrispondenza del CVP dell'arto superiore sinistro, a causa dell'omesso accertamento sopra esplicitato. Tuttavia è possibile affermare, quanto meno con il criterio del più probabile che non, che la batteriemia sia causalmente correlata alla flebite dell'arto superiore sinistro, ovvero all'infezione del CVP, in quanto l'analisi del rapporto causale va condotta attraverso la verifica di tutta una serie di criteri, la cui convergenza e concordanza dovrebbe consentire giudizi di ammissione o di esclusione del rapporto medesimo, talora non tassativi ma, se ben applicati, di significato probabilistico rilevante e come tale giuridicamente significativo. Criterio della possibilità scientifica: tale criterio dovrebbe essere analizzato preliminarmente, rappresentando il primo passo del ragionamento controfattuale, su cui si basa la teoria della condicio sine qua non. Nella considerazione di tale criterio, in rapporto alle molteplici peculiarità delle singole fattispecie, non potrà che farsi riferimento a leggi scientifiche (cosiddette di copertura) – ed in particolare a leggi universali o a leggi statistiche – sulla cui base può pervenirsi ad una preliminare possibilità di ammissione del nesso o, per converso, ad una tassativa esclusione dello stesso ove risulti l'impossibilità scientifica che l'azione o l'omissione ipotizzate possano avere svolto ruolo causale, pur con il supporto di eventuali intervenuti fattori concorrenti. Nell'ipotesi di nesso possibile o probabile non potrà prescindersi dalla considerazione degli altri criteri di valutazione per un eventuale giudizio di certezza o di più elevato grado di probabilità. Nel caso che ci occupa, per tutto quanto sopra meglio esplicitato, tale criterio risulta soddisfatto. Il criterio eziologico e dell'efficienza quali-quantitativa, ovvero la valutazione se l'agente lesivo è qualitativamente e quantitativamente a sufficiente a causare il danno in analisi, tenuto conto anche della c.d. idoneità modale, risulta soddisfatto. Il criterio cronologico, ovvero la verifica della congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti, risulta soddisfatto, tenuto conto, in particolare, del momento di insorgenza dell'iperpiressia e della diagnosi della flebite all'arto superiore sinistro. Il criterio di continuità fenomenica, ovvero la verifica in successione logica e cronologica delle manifestazioni cliniche (quindi dei sintomi) della causa lesiva, tenuto conto non solo delle caratteristiche di decorso della patologia indotta, ma anche delle connotazioni di eventuali fattori causali patogeni che intervengano o si sovrappongano all'abituale quadro clinico, risulta soddisfatto. Infine, il criterio di esclusione di altre cause, ovvero la verifica se siano proponibili nel determinismo dell'evento cause diverse da quella sul cui ruolo eziologico occorre indagare, risulta soddisfatto. In conclusione, è possibile affermare, con il criterio del più probabile che non, che la batteriemia riscontrata da MRSA - la conseguente sepsi, shock settico ed exitus – sia causalmente correlata alla flebite dell'arto superiore sinistro in sede di catetere venoso periferico, ovvero alla contaminazione dello stesso durante l'inserimento o nel corso di successive manipolazioni”.
Puo' dirsi dunque accertato alla luce dei plurimi criteri oggetto di valutazione (efficienza quali-quantitativa, cronologico, continuità fenomenica ed esclusione di altre cause) sul piano delle causalità civile (criterio del più probabile che non) la contrazione dell'infezione in ambito nosocomiale, la conseguente sepsi, lo shock settico ed il decesso.
La struttura evocata in giudizio non ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c. ovvero la sussistenza di causa imprevedibile e inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, quale fattispecie estintiva della responsabilità, essendo la dedotta origine non nosocomiale dell'infezione rimasta priva di dimostrazione;
del pari, il ruolo del quadro morboso preesistente.
Nell'elaborato peritale, con riguardo alle osservazioni dei consulenti della convenuta, è dato leggersi infatti che:
“l'infezione nosocomiale poteva, e doveva, essere evitata essendo un paziente immunodepresso di notevole entità, ovvero soggetto che,
pagina 6 di 11 in caso di infezione sistemica, la sola terapia antibiotica non risulta in grado di garantire la sopravvivenza nemmeno in termini di probabilità. E' pertanto possibile affermare, quantomeno con il criterio del più probabile che non, che la batteriemia sia correlata alla flebite dell'arto superiore sinistro, ovvero all'infezione del CVP, per le motivazioni già esplicitate nella bozza dell'elaborato peritale. Tenuto conto, poi, della peculiarità del quadro morboso pre-esistente, di cui si è già dato atto e che si è adeguatamente considerato nella bozza dell'elaborato peritale, si può affermare che l'infezione nosocomiale era un evento prevedibile, prevenibile ed evitabile con difformi atteggiamenti clinico-terapeutici”.
Dall' esame della prova testimoniale non sono emersi elementi dirimenti in senso contrario, essendo peraltro state riferite per lo piu' circostanze prive di diretto riscontro da parte dei testimoni escussi.
Giova ricordare, infine, alla luce dei differenti criteri che regolano la causalità (e responsabilità) civile rispetto a quella penale, che l'impossibilità “penalistica” di affermare una responsabilità in capo ai sanitari operanti nella struttura convenuta non è fattore dirimente (pag. 39 consulenza dott. e dott. – procedimento Per_7 Per_8 penale NR 4576/2017 – all. 8).
Accertata dunque la responsabilità civile della convenuta, occorre procedere alla corretta identificazione e liquidazione dei pregiudizi verificatisi in conseguenza dell'illecito che ha cagionato il decesso Persona_1
Quanto al risarcimento dei danni le attrici (coniuge), e (figlie) Parte_1 Pt_2 Parte_6 chiedono iure hereditatis il risarcimento dei danni biologico terminale e morale terminale patiti da
[...]
Per_1
La convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva delle predette per non avere dimostrato la propria qualità di eredi.
L'eccezione va respinta.
Si richiama a tale proposito il disposto di cui all'art. 476 c.c. in base al quale l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità. Essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie, che non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimento dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori.
Sulla base di tali principi anche la proposizione della presente azione può dunque essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, trattandosi in parte qua di azione volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius (in tal senso, Cassazione civile n.7995/ 2024, Cassazione civile n. 13384/2007, n. 13384).
Nel merito, in linea generale, si osserva, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n.23153/2019) che “all'esito degli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite (Cass. S.U. 15350/2015), alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la stessa sia ancora in vita. Nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita, la capacità giuridica è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente (art. 2 c.c.). Pertanto, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono consistere: a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus. L'accertamento del danno conseguenza è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);
pagina 7 di 11 b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale" o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'"an" presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014) ..”;
Pertanto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno biologico terminale è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, laddove il danno morale soggettivo consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso.
Ciò premesso, va rilevato come, dalla documentazione di causa, emerge che è deceduto in data Persona_1 15.4.2017, ovvero dopo 47 giorni rispetto all'illecito commesso dalla convenuta. E' inoltre emersa evidenza (cfr. pagg. 57 e ss. C.T.U) che nei primi tre giorni dal ricovero egli fosse sedato ma
“contattabile” “risvegliabile”, successivamente (dal quarto giorno) che egli abbia alternato giorni nei quali era
“sveglio, tranquillo, conferma di capire ciò che gli viene detto” “… coscienza vigile, sedazione nessuna …” a giorni nei quali egli era “… soporoso, risvegliabile …”; tanto fino alla somministrazione di morfina avvenuta il 13.4.2017 che ha indotto il progressivo stato soporoso antecedente al decesso.
Alla luce delle circostanze sopra delineate, il danno si liquida secondo i valori di cui Tabelle di Milano (2024), contenendo in via equitativa, il risarcimento in € 58.871, 50, pari alla somma € 17.623, 50 (metà della somma massima liquidabile di € 35.247,00) per i primi tre giorni, cui aggiungersi € 41.248, 00 per i giorni dal quarto al quarantesettesimo.
Tale danno maturato in capo al defunto, si trasmette agli eredi che hanno instaurato il presente procedimento, da suddividere per la quota di 1/3 in favore del coniuge (€ 19.623, 83) e per i restanti 2/3 delle due figlie (€ 19.623, 83 ciascuna).
Quanto al risarcimento del danno patito iure proprio dai familiari del defunto va premesso che tale domanda risarcitoria è attratta sotto l'egida dell'art. 2043 c.c., non potendo costoro invocare la sussistenza di un rapporto contrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, infatti, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).
pagina 8 di 11 L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
Tanto premesso, si osserva che il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. collocandosi all'interno dell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.. La perdita del rapporto parentale determina, infatti, nella vita dei congiunti superstiti un vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno.
Come affermato dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. n.26185/2024), “per il danno da perdita del rapporto parentale occorre invero tener presente che, come ripetute volte affermato da questa Corte (v. Cass. nn. 8887 del 2020; 901 del 2018; 7513 del 2018; 2788 del 2019; 25988 del 2019; 26301 del 2021), la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno de quo .. "esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus;
.. il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione;
(..); ciò porta a ritenere che, mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a "cambiare" e farsi compagna di vita;
il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno”.
Ciascun familiare superstite ha dunque diritto ad una liquidazione comprensiva del danno non patrimoniale subito – da effettuarsi secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi seguendo un sistema tabellare a punti - in proporzione alla durata ed all'intensità del vissuto nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. civ. n. 9231/13); viceversa, deve essere provato rispetto ai soggetti estranei al ristretto nucleo familiare quali a titolo esemplificativo i nonni, i nipoti, il genero o la nuora. Ed infatti, conformemente alle statuizioni di cui alla sentenza n. 18/2019 (ed anche sentenza 58/2020) della Suprema Corte la possibilità di fare pagina 9 di 11 ricorso a presunzioni, fondate su massime di comune esperienza desunte dalla intensità del rapporto affettivo e dalla scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (moglie, marito, genitori, figli), non impedisce al parente - che, pur estraneo alla famiglia nucleare della vittima, abbia instaurato con questa un legame affettivo e relazionale forte tale da risentire un rilevante pregiudizio dalla sua drastica recisione dovuta al fatto illecito del terzo - di fornire, per altro verso, la prova della relazione parentale e della sua lesione.
Nel caso di specie gli attori sono i componenti del nucleo familiare in senso stretto del defunto quali il coniuge convivente, (nata il [...]), le figlie non conviventi (nata [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata il [...]). Parte_6
Hanno agito in giudizio anche altri componenti il nucleo familiare (in senso allargato) quali le nipoti non conviventi (nata il [...]) e (nata a [...] il [...]), nonché i mariti Parte_4 Parte_5 delle figlie (generi non conviventi) (nato il [...]) e (nato il Parte_3 Parte_7 03.11.1965).
Ai fini della liquidazione si utilizzano le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano, dalle quali sono tratti gli importi di seguito indicati, correlati all'età del defunto al momento del fatto (79 anni essendo nato l'[...]), all'età del componente il nucleo familiare che viene risarcito, alla convivenza ed al numero degli ulteriori componenti : € 215.105,00 (Valore del Punto Base € 3.911,00) in favore di , coniuge convivente;
Parte_1
€ 183.817,00 (Valore del Punto Base € 3.911,00) in favore di ciascuna delle figlie non conviventi
[...] (nata [...]) e (nata il [...]) (valore punto € 3.911,00). Parte_2 Parte_6
Tenuto conto del legame familiare e degli elementi emersi in merito all' unità del nucleo si liquidano in € 47.544,00 (valore punto € 1. 698, 00) in favore di (nata il [...]) e € 44.148,00 (valore Parte_4 punto € 1698, 00) in favore di (nata a [...] il [...]), nipoti non conviventi. Parte_5
Si rigetta la domanda proposta da e , in carenza di dimostrazione in Parte_3 Parte_7 merito all'effettività del reciproco legame affettivo con il defunto e della sofferenza patita.
Quanto al danno patrimoniale, va risarcita in capo a la somma di € 3.000,00 sostenuta per Parte_9 spese funerarie.
Pertanto complessivamente vanno risarciti i seguenti importi:
€ 234.728, 83 (€ 215.105,00 + € 19.623, 83); Parte_1
€ 206.440, 83 (€ 183.817,00 + € 19.623, 83 + € 3.000,00); Parte_9 203.440, 83 (€ 183.817,00 + € 19.623, 83); Parte_6
€ 47.544,00; Parte_4
€ 44.148,00; Parte_5
Sulle somme così liquidate, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, le predette somme devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento del fatto - o, per le spese, a quello in cui il danneggiato ha sostenuto il relativo esborso - e sulle somme annualmente rivalutate devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. n. 1712/1995). Infine, sull'importo così liquidato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta.
pagina 10 di 11 La liquidazione degli onorari avviene conformemente ai parametri di cui al DM 55/2024 (scaglione tra € 520.001 e 1.000.000) assestandosi su parametri medi tenuto conto delle fasi effettuate e dell'aumento di cui all'art.
4.2 del DM citato, contenuto nei limiti del 10% considerato che non vi è stata specifica differenziazione delle singole posizioni.
Spese di C.T.U. e C.T.P., definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta che il decesso di è addebitabile alla responsabilità della convenuta;
Persona_1
2) per l'effetto, condanna per le causali di cui in motivazione Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al risarci
[...]
nella misura di € 234.728, 83; nella misura di € 206.440, 83; Parte_1 Parte_9 Parte_6 nella misura di € 203.440, 83; nella misura di € 47.544,00; di € 44.148,00, Parte_4 Parte_5 oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) condanna in persona del Controparte_1 l.r.p.t., al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in € 32.112,30 per compensi professionali ed € 870,00 per spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
4) Spese di C.T.U e C.T.P. definitivamente a carico della convenuta soccombente.
5) Rigetta ogni altra domanda.
Venezia, 20.01.2025
Il Giudice dott. Federica Benvenuti
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