TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2193
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 36 D.P.R. 380/2001 - eccesso di potere per travisamento ed assenza di presupposti - difetto di istruttoria - difetto di motivazione

    Il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia considerato correttamente il piano seminterrato, la cui esclusione dal calcolo volumetrico è subordinata a specifiche condizioni non rispettate. Inoltre, la prospettazione di modifiche future per ottenere tale esclusione contrasta con il principio della doppia conformità allo stato di fatto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 36 D.P.R. 380/2001 - eccesso di potere per travisamento ed assenza di presupposti - difetto di istruttoria - Carenza di motivazione

    Il Tribunale ritiene infondate le censure relative al vano aggiuntivo, poiché anche questo non rispetta le condizioni per essere considerato seminterrato e quindi esente dal calcolo volumetrico e dalle distanze. Inoltre, la qualificazione come locale tecnico non è provata e la giurisprudenza richiede una qualità intrinseca e oggettiva.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione art. 36 D.P.R. 380/2001, art.14, commi 6 e 7 D.lgs. 04/07/2014 n. 102, art. 13 D.Lgs. 73/2020 - eccesso di potere

    Il Tribunale dichiara la censura improcedibile per carenza d'interesse, poiché anche se fondata, non modificherebbe l'esito del ricorso. Nel merito, la norma invocata non era applicabile né vigente al momento della realizzazione delle opere.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 36 D.P.R. 380/2001- eccesso di potere per travisamento - motivazione perplessa e illogica

    Il Tribunale dichiara la censura improcedibile per difetto d'interesse e inammissibile nel merito, poiché il ricorrente stesso ammette di non aver utilizzato tali crediti. Inoltre, i crediti edilizi non sono utilizzabili per sanare abusi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 36 D.P.R. n. 380/2014 e l. 164/2014 - eccesso di potere

    Le contestazioni del ricorrente non hanno affrontato le motivazioni del diniego del Comune, che ha rilevato l'insanabilità del frazionamento su immobile con abusi e l'inapplicabilità delle norme urbanistiche per l'area agricola.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 36 D.P.R. N. 380/2024 - Eccesso di potere

    Il Tribunale accoglie questa censura, ritenendo che il Comune si sia limitato a rilevare la difformità progettuale senza motivare adeguatamente l'insanabilità delle opere eseguite nel sottotetto (diversa inclinazione della falda, abbaini, finestre, balcone).

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2193
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 2193
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo