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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 09/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente e Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3295/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Marsala, 29 25122 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRESCIA sez. 3
e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO RECUPERO n. T9HCRB300172 2023 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 SRL” (esercente l'attività di “confezioni varie e accessori per l'abbigliamento) ha proposto ricorso avverso l'avviso di recupero n.ro T9HCRB300172 2023 – anno 2017 del credito di imposta di
€ 72.844,00 per ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, oltre ad interessi e alle sanzioni pecuniarie nella misura del 100% connesse alle singole violazioni.
La società in particolare, per l'anno d'imposta 2017, ha eseguito il pagamento dei propri debiti tributari utilizzando in compensazione il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, introdotto dall'art. 3 del D.L. n.
145/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, per un totale di € 72.844,00.
La CGT di primo grado di Brescia sez. 3, con sentenza n. 239/2024 ha respinto il suddetto ricorso con condanna alle spese di lite ritenendo che “…sia venuta a mancare, ab origine, la 1 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (nella versione vigente fino al 31/12/2019) 3 componente fondamentale (e prodromica) delle novità scientifiche/tecnologiche abbinate alla ricerca e alla indisponibilità di conoscenze generali già presenti in azienda e/o sul mercato (commi 4 e 5, art. 3 D.L. 145/2013).”.
Propone appello la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , che successivamente ha depositato memoria scritta con la quale è stato evidenziato quanto segue: - è stata presentata in data
25/07/2024 la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta;
- in data 01/08/2024 è stato riversato il credito in un'unica rata, ai sensi dell'art. 5, commi da 7 a 12, del D.
L. n. 146/2021:
- viene prospettata l'adesione alla richiesta dell'Ufficio di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come prospettato dalle parti nel corso del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente e Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3295/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Marsala, 29 25122 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRESCIA sez. 3
e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO RECUPERO n. T9HCRB300172 2023 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 SRL” (esercente l'attività di “confezioni varie e accessori per l'abbigliamento) ha proposto ricorso avverso l'avviso di recupero n.ro T9HCRB300172 2023 – anno 2017 del credito di imposta di
€ 72.844,00 per ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, oltre ad interessi e alle sanzioni pecuniarie nella misura del 100% connesse alle singole violazioni.
La società in particolare, per l'anno d'imposta 2017, ha eseguito il pagamento dei propri debiti tributari utilizzando in compensazione il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, introdotto dall'art. 3 del D.L. n.
145/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, per un totale di € 72.844,00.
La CGT di primo grado di Brescia sez. 3, con sentenza n. 239/2024 ha respinto il suddetto ricorso con condanna alle spese di lite ritenendo che “…sia venuta a mancare, ab origine, la 1 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (nella versione vigente fino al 31/12/2019) 3 componente fondamentale (e prodromica) delle novità scientifiche/tecnologiche abbinate alla ricerca e alla indisponibilità di conoscenze generali già presenti in azienda e/o sul mercato (commi 4 e 5, art. 3 D.L. 145/2013).”.
Propone appello la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , che successivamente ha depositato memoria scritta con la quale è stato evidenziato quanto segue: - è stata presentata in data
25/07/2024 la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta;
- in data 01/08/2024 è stato riversato il credito in un'unica rata, ai sensi dell'art. 5, commi da 7 a 12, del D.
L. n. 146/2021:
- viene prospettata l'adesione alla richiesta dell'Ufficio di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come prospettato dalle parti nel corso del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.