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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2938/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 5.05.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2938 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dagli Parte_1
Avv. Francesca Mildred Recchia e Achille Ronda, ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Pineto, Via G. D'Annunzio n. 194/6;
Attore
E
e rappresentate e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 difese, giusta procura allegata alle rispettive comparse di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe
Pisciella, elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Scerne di Pineto (TE), in via Po n.2;
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di pignoramento notificato in data 23.02.2023 ha sottoposto a Parte_2 pignoramento i beni di proprietà di siti nel Comune di Roseto degli Abruzzi Parte_1 identificati al NCEU del predetto Comune al foglio 47, part. 796, sub. 9, 10, 11, 12, 8, 15 e 5, così avviando la procedura esecutiva r.g.e n. 54/2023.
Avverso tale atto ha proposto in data 29.06.2023 - 4.07.2023 opposizione ex Parte_1 art. 615 co. 2 c.p.c. eccependo la nullità del pignoramento in quanto avente ad oggetto beni impignorabili perché conferiti in un patrimonio destinato ex art.2645 ter c.p.c.
Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 6.07.2023, ha estinto la procedura esecutiva dichiarando l'inefficacia del pignoramento con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellazione dello stesso in applicazione del disposto di cui all'art. 567 co. 3 terzo periodo c.p.c.
pagina 1 di 4 (ossia per ragioni diverse da quelle oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.), provvedimento avverso il quale ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. notificato in data 2.11.2023. Parte_2
Con ordinanza del 17.09.2023 il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. presentato da in ragione della dichiarata Parte_1 estinzione del procedimento esecutivo con dichiarazione di inefficacia del pignoramento.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.11.2023 ha introdotto Parte_1 il presente giudizio di merito chiedendo la nullità del pignoramento in quanto avente ad oggetto beni immobili sottoposti, giusto atto notarile del 26.11.2012, a vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c. al fine di perseguire i bisogni della famiglia di fatto con e degli Controparte_4 eventuali figli nascituri fino alla loro completa e stabile autonomia economica e patrimoniale, essendo il credito vantato da pacificamente estraneo allo scopo perseguito con Parte_2
l'atto di destinazione.
3. Si sono costituite nel presente giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quali eredi legittime di (deceduto in data 14.08.2023), le quali hanno
[...] Parte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, essendo il vincolo di impignorabilità per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, immeritevole di tutela ex art. 2645ter c.c.
4. La causa, istruita tramite produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
5. Preliminarmente deve chiarirsi che, sul piano procedurale, l'art. 615 co. 2 c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione, una volta proposta opposizione con richiesta di sospensione, deve pronunciarsi sulla stessa ed assegnare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
In assenza dell'assegnazione di tale termine perentorio (avendo nel caso di specie il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 17.09.2023 dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della disposta estinzione della procedura in data 6.07.2023) per poter instaurare il giudizio di merito l'opponente avrebbe dovuto proporre istanza allo stesso giudice dell'esecuzione ex art. 289 co. 1 c.p.c. secondo cui « i provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte» (il provvedimento del giudice dell'esecuzione, infatti, concretandosi in una autorizzazione dovuta ex lege all'introduzione del giudizio di merito siccome ricollegato alla precedente fase sommaria e diretto anche alla discussione sugli eventuali provvedimenti sommari adottati in quella fase, si connota come provvedimento lato sensu istruttorio, cioè sull'ordine del procedimento).
Trattasi, tuttavia, di rimedio non esclusivo potendo l'opponente, anche a prescindere dalla formulazione di un'istanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c., iscrivere la causa a ruolo “senza che l'omessa fissazione del termine perentorio da parte del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato possa considerarsi d'ostacolo alla correlazione dell'instaurato giudizio di merito alla fase sommaria del giudizio chiusasi con il provvedimento impugnato”. Invero, “l'attivazione del pagina 2 di 4 procedimento di cui all'art. 289 c.p.c., tenuto conto che la legge ancora l'istanza da esso prevista al termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, sarebbe stata mezzo esclusivo per le controparti interessate alla consumazione della possibilità del corso della cognizione piena sul giudizio di opposizione, mentre per la parte qui ricorrente costituiva un mezzo facoltativo, atteso che la sua omessa fissazione non lo onerava di osservare un termine” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 23 settembre 2009, n. 20532; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 31 agosto 2011, n. 17860;
Cass. civ., sez. 3, 24 ottobre 2011, n. 22033).
6. Premessa l'ammissibilità dell'introduzione del presente giudizio di merito, i fatti, quali risultanti dagli atti di causa, possono essere così sintetizzati:
- con atto notarile del 26.11.2012 ha sottoposto a vincolo di destinazione ex art. Parte_1
2645 ter c.c. i beni immobili di sua proprietà siti nel Comune di Roseto degli Abruzzi in Via
Nazionale n. 334 (censiti al NCEU foglio 47, part. 796 sub. 1 e 2), in Via Ferdinando Magellano n.
21 (censito al NCEU foglio 27, part. 2159 sub. 7) “al fine di tutelare la famiglia di fatto” esistente con “tra di loro instauratasi e degli eventuali figli nascituri da detta unione” Controparte_4
“con lo scopo specifico di assicurare alla famiglia di fatto e ai loro eventuali figli una abitazione dove vivere a condizioni di vita sicura, stabile ed agiata, tutelandone gli interessi economici e patrimoniali nei confronti dei figli e, per quanto riguarda i nascituri, fino alla loro completa e stabile autonomia economico e patrimoniale” (vd. doc.6 allegato all'atto di citazione);
- con atto di citazione notificato in data 26.11.2014 ha impugnato tale atto di Parte_2 destinazione, il quale è stato dichiarato nullo con sentenza n. 864/2020 del 4.11.2020 (vd. doc. 11 allegato alla citazione), sentenza confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con pronuncia n.
491/2022 del 1.04.2022 (vd. doc. 12 allegato alla citazione);
- avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione in data 2.11.2022 (vd. Parte_1 doc. 13-14 allegato alla citazione), il quale si è concluso con ordinanza n. 34580 emessa in data
27.12.2024 e comunicata in data 24.01.2025 (vd. doc. allegato alla comparsa conclusionale di parte convenuta), ossia in pendenza del presente giudizio di merito:
- il credito vantato da è pacificamente estraneo allo scopo perseguito con l'atto Parte_2 di destinazione (ossia il soddisfacimento dei bisogni della famiglia di avendo Parte_1 questi agito nei suoi confronti iure successionis, ossia quale erede di sulla base del Persona_1 titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 108/2006, dichiarato esecutivo con sentenza n. 946/2014, avente ad oggetto il mancato pagamento delle competenze professionali dallo stesso maturate nei confronti della de cuius (vd. doc. 10 allegato alla citazione).
7. Ciò premesso, assorbente è il rilievo per cui nel corso del presente procedimento è intervenuta l'ordinanza n. 34580 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione del 27.12.2024 che, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da ha reso definitivo l'accertamento di nullità Parte_1 dell'atto di destinazione dallo stesso posto in essere, nullità che produce effetti ex tunc (ossia dal momento in cui l'atto è stato posto in essere), con conseguente sopravvenuta inefficacia del vincolo di impignorabilità e rigetto dell'opposizione (arg. ex Cass. civ., sez. 3, ordinanza 10.01.2023, n.
1450).
pagina 3 di 4 8. Quanto alla spese di lite ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c. in quanto ha agito in giudizio prima del passaggio Parte_2 in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità dell'atto di destinazione e costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l'anticipazione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 282 c.p.c. rispetto al suo passaggio in giudicato “trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento" (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 1, 6 febbraio 1999, n. 1037; Cass. civ., sez. 2, sent. 12 luglio 2000, n.
9236; Cass. civ., sez. 3, 26 marzo 2009, n. 7369; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 8 novembre 2018, n.
28508; Cass. civ., sez. 3, 15 novembre 2013, n. 25743).
Né rileva la possibilità in sede di opposizione all'esecuzione di sindacare la meritevolezza dell'atto di destinazione ex art. 2645ter c.c. in quanto a tal fine è necessaria la proposizione di una domanda riconvenzionale, nella specie non proposta (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 3 febbraio
2020, n. 3697 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione, ai sensi dell'art. 2901
c.c., anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in giudicato potrà giovargli esclusivamente ai fini dell'instaurazione di un nuovo processo esecutivo”) e non proponibile avendo già agito per ottenere la Parte_2 dichiarazione di nullità dell'atto in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1 ontro
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ogni avversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) spese di lite compensate
Teramo, 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 5.05.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2938 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dagli Parte_1
Avv. Francesca Mildred Recchia e Achille Ronda, ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Pineto, Via G. D'Annunzio n. 194/6;
Attore
E
e rappresentate e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 difese, giusta procura allegata alle rispettive comparse di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe
Pisciella, elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Scerne di Pineto (TE), in via Po n.2;
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di pignoramento notificato in data 23.02.2023 ha sottoposto a Parte_2 pignoramento i beni di proprietà di siti nel Comune di Roseto degli Abruzzi Parte_1 identificati al NCEU del predetto Comune al foglio 47, part. 796, sub. 9, 10, 11, 12, 8, 15 e 5, così avviando la procedura esecutiva r.g.e n. 54/2023.
Avverso tale atto ha proposto in data 29.06.2023 - 4.07.2023 opposizione ex Parte_1 art. 615 co. 2 c.p.c. eccependo la nullità del pignoramento in quanto avente ad oggetto beni impignorabili perché conferiti in un patrimonio destinato ex art.2645 ter c.p.c.
Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 6.07.2023, ha estinto la procedura esecutiva dichiarando l'inefficacia del pignoramento con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellazione dello stesso in applicazione del disposto di cui all'art. 567 co. 3 terzo periodo c.p.c.
pagina 1 di 4 (ossia per ragioni diverse da quelle oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.), provvedimento avverso il quale ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. notificato in data 2.11.2023. Parte_2
Con ordinanza del 17.09.2023 il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. presentato da in ragione della dichiarata Parte_1 estinzione del procedimento esecutivo con dichiarazione di inefficacia del pignoramento.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.11.2023 ha introdotto Parte_1 il presente giudizio di merito chiedendo la nullità del pignoramento in quanto avente ad oggetto beni immobili sottoposti, giusto atto notarile del 26.11.2012, a vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c. al fine di perseguire i bisogni della famiglia di fatto con e degli Controparte_4 eventuali figli nascituri fino alla loro completa e stabile autonomia economica e patrimoniale, essendo il credito vantato da pacificamente estraneo allo scopo perseguito con Parte_2
l'atto di destinazione.
3. Si sono costituite nel presente giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quali eredi legittime di (deceduto in data 14.08.2023), le quali hanno
[...] Parte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, essendo il vincolo di impignorabilità per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, immeritevole di tutela ex art. 2645ter c.c.
4. La causa, istruita tramite produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
5. Preliminarmente deve chiarirsi che, sul piano procedurale, l'art. 615 co. 2 c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione, una volta proposta opposizione con richiesta di sospensione, deve pronunciarsi sulla stessa ed assegnare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
In assenza dell'assegnazione di tale termine perentorio (avendo nel caso di specie il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 17.09.2023 dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della disposta estinzione della procedura in data 6.07.2023) per poter instaurare il giudizio di merito l'opponente avrebbe dovuto proporre istanza allo stesso giudice dell'esecuzione ex art. 289 co. 1 c.p.c. secondo cui « i provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte» (il provvedimento del giudice dell'esecuzione, infatti, concretandosi in una autorizzazione dovuta ex lege all'introduzione del giudizio di merito siccome ricollegato alla precedente fase sommaria e diretto anche alla discussione sugli eventuali provvedimenti sommari adottati in quella fase, si connota come provvedimento lato sensu istruttorio, cioè sull'ordine del procedimento).
Trattasi, tuttavia, di rimedio non esclusivo potendo l'opponente, anche a prescindere dalla formulazione di un'istanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c., iscrivere la causa a ruolo “senza che l'omessa fissazione del termine perentorio da parte del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato possa considerarsi d'ostacolo alla correlazione dell'instaurato giudizio di merito alla fase sommaria del giudizio chiusasi con il provvedimento impugnato”. Invero, “l'attivazione del pagina 2 di 4 procedimento di cui all'art. 289 c.p.c., tenuto conto che la legge ancora l'istanza da esso prevista al termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, sarebbe stata mezzo esclusivo per le controparti interessate alla consumazione della possibilità del corso della cognizione piena sul giudizio di opposizione, mentre per la parte qui ricorrente costituiva un mezzo facoltativo, atteso che la sua omessa fissazione non lo onerava di osservare un termine” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 23 settembre 2009, n. 20532; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 31 agosto 2011, n. 17860;
Cass. civ., sez. 3, 24 ottobre 2011, n. 22033).
6. Premessa l'ammissibilità dell'introduzione del presente giudizio di merito, i fatti, quali risultanti dagli atti di causa, possono essere così sintetizzati:
- con atto notarile del 26.11.2012 ha sottoposto a vincolo di destinazione ex art. Parte_1
2645 ter c.c. i beni immobili di sua proprietà siti nel Comune di Roseto degli Abruzzi in Via
Nazionale n. 334 (censiti al NCEU foglio 47, part. 796 sub. 1 e 2), in Via Ferdinando Magellano n.
21 (censito al NCEU foglio 27, part. 2159 sub. 7) “al fine di tutelare la famiglia di fatto” esistente con “tra di loro instauratasi e degli eventuali figli nascituri da detta unione” Controparte_4
“con lo scopo specifico di assicurare alla famiglia di fatto e ai loro eventuali figli una abitazione dove vivere a condizioni di vita sicura, stabile ed agiata, tutelandone gli interessi economici e patrimoniali nei confronti dei figli e, per quanto riguarda i nascituri, fino alla loro completa e stabile autonomia economico e patrimoniale” (vd. doc.6 allegato all'atto di citazione);
- con atto di citazione notificato in data 26.11.2014 ha impugnato tale atto di Parte_2 destinazione, il quale è stato dichiarato nullo con sentenza n. 864/2020 del 4.11.2020 (vd. doc. 11 allegato alla citazione), sentenza confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con pronuncia n.
491/2022 del 1.04.2022 (vd. doc. 12 allegato alla citazione);
- avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione in data 2.11.2022 (vd. Parte_1 doc. 13-14 allegato alla citazione), il quale si è concluso con ordinanza n. 34580 emessa in data
27.12.2024 e comunicata in data 24.01.2025 (vd. doc. allegato alla comparsa conclusionale di parte convenuta), ossia in pendenza del presente giudizio di merito:
- il credito vantato da è pacificamente estraneo allo scopo perseguito con l'atto Parte_2 di destinazione (ossia il soddisfacimento dei bisogni della famiglia di avendo Parte_1 questi agito nei suoi confronti iure successionis, ossia quale erede di sulla base del Persona_1 titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 108/2006, dichiarato esecutivo con sentenza n. 946/2014, avente ad oggetto il mancato pagamento delle competenze professionali dallo stesso maturate nei confronti della de cuius (vd. doc. 10 allegato alla citazione).
7. Ciò premesso, assorbente è il rilievo per cui nel corso del presente procedimento è intervenuta l'ordinanza n. 34580 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione del 27.12.2024 che, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da ha reso definitivo l'accertamento di nullità Parte_1 dell'atto di destinazione dallo stesso posto in essere, nullità che produce effetti ex tunc (ossia dal momento in cui l'atto è stato posto in essere), con conseguente sopravvenuta inefficacia del vincolo di impignorabilità e rigetto dell'opposizione (arg. ex Cass. civ., sez. 3, ordinanza 10.01.2023, n.
1450).
pagina 3 di 4 8. Quanto alla spese di lite ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c. in quanto ha agito in giudizio prima del passaggio Parte_2 in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità dell'atto di destinazione e costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l'anticipazione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 282 c.p.c. rispetto al suo passaggio in giudicato “trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento" (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 1, 6 febbraio 1999, n. 1037; Cass. civ., sez. 2, sent. 12 luglio 2000, n.
9236; Cass. civ., sez. 3, 26 marzo 2009, n. 7369; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 8 novembre 2018, n.
28508; Cass. civ., sez. 3, 15 novembre 2013, n. 25743).
Né rileva la possibilità in sede di opposizione all'esecuzione di sindacare la meritevolezza dell'atto di destinazione ex art. 2645ter c.c. in quanto a tal fine è necessaria la proposizione di una domanda riconvenzionale, nella specie non proposta (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 3 febbraio
2020, n. 3697 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione, ai sensi dell'art. 2901
c.c., anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in giudicato potrà giovargli esclusivamente ai fini dell'instaurazione di un nuovo processo esecutivo”) e non proponibile avendo già agito per ottenere la Parte_2 dichiarazione di nullità dell'atto in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1 ontro
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ogni avversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) spese di lite compensate
Teramo, 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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