CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
NI RE Presidente
RO NE Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1719/2023 promossa in grado d'appello
DA
Liquidazione Giudiziale N. 615/2024 di (C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in PIAZZA UNGHERIA 6 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. CARTA DARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, la quale, a seguito della dichiarata interruzione, ha riassunto il giudizio d'appello promosso da C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. DE TILLA CATERINA ADA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 11 Conclusioni
Per la Liquidazione Giudiziale N. 615/2024 di Parte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente gravame, e dei relativi motivi di appello, riformare integralmente, previa sospensione della provvisoria esecuzione ove azionata esecutivamente,
l'impugnata sentenza n. 9744/2022 resa dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. in data 13/12/2022, in persona del Giudice Dott. Guido Macripò, a definizione del giudizio portante R.G.
n. 4142/2022, oggetto del presente gravame, e per l'effetto riformare sia il capo 1 della sentenza impugnata, accertando e dichiarando la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado, sia il capo 2 della sentenza impugnata, dichiarando che nulla è dovuto dalla comparente e/o che quanto dovuto dalla comparente è inferiore a quanto preteso dalla parte appellata, anche revocando il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, sia il capo 3 della sentenza impugnata, condannando parte appellata alle spese di lite del doppio grado di giudizio;
per l'effetto della riforma della sentenza impugnata, voglia l'On.le Corte adita, per tutte le motivazioni
e deduzioni di cui in premessa ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare che l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di cessione doveva e poteva essere dichiarata solo all'esito di un giudizio a cognizione piena, e non mai attraverso un procedimento monitorio a cognizione sommaria, quindi inammissibile, accertare che l'Atto di Cessione
Crediti del 20/05/2019 è valido ed efficace tra le parti (doc. n. 2 fascicolo appellante) e che la comunicazione di risoluzione del 24/06/21 è infondata ed inefficace (doc. n. 10 fascicolo monitorio) e, per l'effetto, condannare al risarcimento delle somme effettivamente dovute a Parte_1 [...] tenendo conto del credito di Euro 840.151,63 di cui è ancora titolare CP_1 CP_1 verso (cfr. già doc. n. 2). Con riserva di produrre telematicamente ogni atto e Controparte_2 documento di cui la Corte d'Appello adita necessiterà e con condanna dell'appellata all'integrale refusione delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio oltre agli oneri previdenziali e fiscali di legge”.
Per Controparte_1
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 9744/2022 (Tribunale di Milano);
pagina 2 di 11 Nel merito: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte da con l'Atto di citazione Pt_1 in appello in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado n. 9744/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2022 pubblicata in pari data o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta
Ecc.ma Corte”.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Antefatto
-In data 26.11.2018 (da qui anche solo si rendeva cessionaria dei Controparte_1 CP_1 crediti Iva periodo di imposta terzo trimestre anno 2018, vantati da (da qui anche solo Parte_1
) verso l (v. contratto di cessione di credito doc. 1 fascicolo monitorio) Pt_1 Controparte_2
-in data 29.11.2018 la cessionaria versava alla cedente euro 515.788,64 a CP_1 Parte_1 titolo di corrispettivo della cessione (doc. 2 fascicolo monitorio)
-in data 3.4.2019 analoga cessione veniva stipulata con riferimento ai crediti Iva periodo di imposta anno 2018 (doc. 3 fascicolo monitorio) e in data 5.4.2019 veniva versato il corrispettivo di euro
823.166,10 (doc. 4 fascicolo monitorio)
-in data 20.5.2019 altra analoga cessione veniva stipulata con riferimento ai crediti Iva periodo di imposta 1 trimestre anno 2019 (doc. 5) e in data 24.5.2019 veniva versato il corrispettivo di euro
747.864,85 (doc. 6 fascicolo monitorio); il residuo di euro 8.271,62 veniva regolato mediante compensazione [ ha precisato sul punto che “vantava un credito nei confronti della CP_1 cedente derivante da precedente acquisto da di alcuni crediti IVA da questa vantati nei Pt_1 confronti dell' relativi al terzo trimestre 2017; tuttavia, a causa della sussistenza Controparte_2 di un debito di Euro 8.271,62 che la medesima aveva nei confronti dell' Pt_1 Controparte_2
(cfr. doc. 7 del fascicolo monitorio), quest'ultima ha pagato alla un importo inferiore v. pag. 2, CP_1 in nota, comparsa di risposta nel giudizio di primo grado]
-in data 27.6.2019 l' notificava ad un Processo Verbale di Constatazione Controparte_2 Pt_1 con il quale erano stati formalizzati rilievi all'esito di una verifica fiscale relativa all'anno di imposta
2018 (v. doc. 8 fascicolo monitorio)
pagina 3 di 11 -l' aveva, in particolare e per quanto qui rileva, ritenuto inesistenti, per effetto di Controparte_2 operazioni considerate fittizie, sia il credito Iva relativo al terzo trimestre 2018 (oggetto del primo contratto di cessione), richiesto per euro 606.810,00, che quello relativo all'annualità 2018 (oggetto del secondo contratto), richiesto per euro 914.629,00 (doc. 8 cit.)
-in data 19.11.2019 presentava, quindi, un'istanza di accertamento con adesione, alla quale Pt_1 faceva seguito un contraddittorio fra la Contribuente e l' (v. doc. 8 cit.) CP_3
-UD aderiva, all'esito, alla proposta formulata dall' (fondata, per quanto qui rileva, anche CP_3 sul mancato riconoscimento dei suddetti crediti al rimborso dell'Iva) e dichiarava altresì di “voler procedere al pagamento delle somme dovute in forza del predetto accordo ai fini IVA mediante utilizzo in compensazione del debito rateale come da piano – dei crediti IVA maturati e/o maturandi nel corso del 2019” (doc. 8 cit.)
-in data 25.6.2020 avendo appreso del mancato riconoscimento da parte dell' CP_1 [...]
dei suddetti crediti Iva, comunicava ad di volersi avvalere della clausola CP_2 Pt_1 risolutiva espressa di cui all'art. 9 dei due contratti aventi ad oggetto le cessioni del credito Iva relativo al terzo trimestre e all'anno 2018 (primo e secondo contratto suindicati), e chiedeva la restituzione dell'importo versato a titolo di corrispettivo;
-con la stessa comunicazione chiedeva altresì ad UD, in relazione al credito Iva per CP_1
l'anno 2019 (oggetto del terzo contratto stipulato fra le parti e per il quale risultava, dall'Atto di adesione, la dichiarazione di UD di voler utilizzare tale credito in compensazione per il pagamento dei debiti relativi all'anno 2018), di confermare “che il Credito IVA IQ2019 non ancora rimborsato Cont dall' e di nostra esclusiva titolarità, è stato escluso dalla proposta di compensazione e che alcun Cont atto dispositivo sul medesimo sia stato compiuto da Voi e/o dall' ” (doc. 9 fascicolo monitorio)
-in data 24.6.2021 non avendo ricevuto le informazioni e le conferme richieste, CP_1 comunicava ad UD di voler risolvere anche il terzo contratto di cessione, avente ad oggetto i crediti Iva relativi all'anno 2019, e chiedeva la restituzione del corrispettivo versato (doc. 10 monitorio)
Il giudizio di primo grado
-non avendo ricevuto quanto richiesto, chiedeva, ed otteneva dal Tribunale di Milano, CP_1 decreto ingiuntivo di pagamento per euro 2.367.208,01 oltre interessi e spese
-UD proponeva opposizione al decreto, chiedendone la revoca si costituiva davanti al Tribunale e resisteva all'opposizione CP_1
pagina 4 di 11 -il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9744/22, respingeva l'opposizione, ritenendone infondati tutti i motivi
Il giudizio di appello
-la sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da , che ne ha chiesto la riforma, insistendo Pt_1 per la revoca del decreto, sulla base di due motivi si è costituita per resistere all'appello, eccependone l'inammissibilità “ex art. 348 bis CP_1
c.p.c.” e chiedendone nel merito il rigetto
-prima che la causa fosse rimessa in decisione è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di e il giudizio è stato, quindi, interrotto Pt_1
-la Liquidazione Giudiziale, in persona del curatore debitamente autorizzato dal G.D., ha poi proposto ricorso per la riassunzione del processo, insistendo nelle conclusioni già svolte dalla società in bonis
-la ha depositato una nuova comparsa, insistendo anch'essa nelle conclusioni già prese CP_1
-la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c.
-sia la Liquidazione Giudiziale che la appellata hanno depositato gli scritti conclusivi CP_1
La decisione della Corte
L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., pur ribadita dall'appellata in sede di precisazione delle conclusioni, non è stata ripresa e argomentata in comparsa conclusionale, sicché può ritenersi
(correttamente) abbandonata.
L'inciso richiamato dalla parte appellata nella comparsa di costituzione (l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta) non è, infatti, più vigente a seguito della riforma c.d. Cartabia, che ha riformulato la norma prevedendo che
“Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.”.
Nel presente giudizio, il consigliere istruttore designato ex art. 349 bis c.p.c., al quale, ove nominato, la legge affida la valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e la conseguente fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. (v. art. 350 c.p.c.), non ha ritenuto che tali presupposti ricorressero ed ha disposto per la rimessione in decisione della causa ex art. 352 c.p.c.
pagina 5 di 11 Sui motivi di appello, come di seguito rubricati e riassunti in sintesi per punti essenziali, va osservato quanto segue.
I. Erronea decisione, e contraddittoria motivazione, sulla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto nel primo grado di giudizio
L'appellante si duole che il Tribunale abbia confermato il decreto ritenendo, in tesi erroneamente, che l'accertamento giudiziale della risoluzione di diritto possa avvenire nell'ambito di un procedimento a cognizione sommaria come il procedimento monitorio.
Secondo l'appellante, la clausola risolutiva espressa, che esclude unicamente l'indagine sulla gravità dell'inadempimento, non consente che la pronuncia di risoluzione di diritto sia rimessa al giudice del procedimento monitorio, dovendo, invece, tale pronuncia essere adottata all'esito di una cognizione piena in un giudizio ordinario.
Sempre secondo l'appellante, quindi, “il decreto ingiuntivo opposto in primo grado doveva essere revocato ed il Tribunale, solo su specifica domanda di parte, e previa necessaria revoca dello stesso, avrebbe dovuto accertare l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti (essendogli inibito di entrare nel merito della “rilevanza del relativo inadempimento” ex art. 1455 c.c. trovandosi di fronte ad una clausola risolutiva espressa) e per l'effetto avrebbe dovuto condannare la parte inadempiente al risarcimento danni, ancorché già pattuito nella relativa quantificazione” (pag. 8 atto di appello).
L'appellante aggiunge, infine, che “Peraltro, avendo invocato stragiudizialmente la risoluzione di diritto dei contratti di cessione (cfr. doc. n. 9 e 10 fascicolo monitorio), parte appellata ha di fatto eliminato con effetto retroattivo ogni vincolo contrattuale, con la conseguenza che non poteva chiederne più l'adempimento, come invero domandato con il rito sommario monitorio prescelto” (pag.
8 atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto da chi è “creditore di una somma liquida di denaro”, offrendo la prova scritta del diritto fatto valere (art. 633 c.p.c.).
Nel caso di specie l'odierna appellata ha fatto valere monitoriamente il credito restitutorio derivante dalla risoluzione di diritto dei contratti di cessione di credito stipulati fra le parti, offrendo la prova scritta:
-di aver stipulato i contratti
-di aver eseguito la propria prestazione pagina 6 di 11 -di essersi successivamente avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 9 dei contratti, contestando alla controparte l'inadempimento agli obblighi previsti negli artt. 6 e 7.
Il decreto, quindi, è stato legittimamente emesso, essendo stata fornita la prova scritta del diritto alla restituzione del corrispettivo versato, diritto contrattualmente previsto e comunque nascente dalla legge a seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto.
Né risulta fondata la doglianza con la quale è stata contestata l'ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio, sul presupposto che la risoluzione del contratto, posta a fondamento della domanda di condanna alla restituzione del corrispettivo versato, debba essere previamente dichiarata dal giudice, all'esito di un giudizio ordinario svoltosi nel contraddittorio.
Si deve, infatti, osservare che nel merito dell'inadempimento e della sua imputabilità, con riferimento ai primi due contratti (per il terzo è stato articolato il secondo motivo di appello sul quale v. oltre),
l'appellante non ha, comunque, sollevato alcuna contestazione, essendo pacifico, oltre che documentato, che i crediti al rimborso Iva per il primo trimestre e per l'anno 2018 (oggetto di cessione con i primi due contratti) sono risultati inesistenti all'esito di verifiche da parte dell'Amministrazione.
La doglianza risulta, quindi, in ogni caso priva di fondamento, non avendo l'appellante indicato ragioni di merito al fine di contestare l'intervenuta risoluzione.
Il procedimento monitorio non è, infatti, un procedimento senza contraddittorio, bensì un procedimento a contraddittorio differito, instaurato il quale l'ingiunto può svolgere ogni difesa.
L'odierna appellante avrebbe potuto, quindi, nel giudizio di opposizione, negare che, nonostante la prova scritta offerta dalla controparte, ricorressero i presupposti per invocare la risoluzione di diritto del contratto, ma una tale contestazione, come si è detto, non è stata svolta (per i primi due contratti), sicché la condanna alla restituzione del corrispettivo, oggetto di ingiunzione, risulta pienamente legittima.
Sull'ultima parte del motivo, è sufficiente osservare che l'appellata non ha richiesto in via monitoria l'adempimento di contratti risolti, ma ha fatto valere il diritto alla restituzione della prestazione da essa eseguita in adempimento dei contratti, poi risolti di diritto per l'inadempimento della controparte.
II. Erronea decisione, e contraddittoria motivazione, sulla domanda di accertamento di validità dell'“Atto di Cessione Crediti” del 20/05/2019 (doc. n. 5 fascicolo monitorio) e di inefficacia e di infondatezza della comunicazione di risoluzione del 24/06/2021 (doc. n. 10 fascicolo monitorio)
pagina 7 di 11 L'appellante si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto la piena validità ed efficacia della cessione del 20.5.2019 (terzo contratto), che avrebbe ridotto la somma da essa dovuta, e abbia ritenuto fondata la comunicazione di risoluzione relativa a tale terzo contratto di cessione.
L'appellante ritiene erronea la decisione, fondata dal Tribunale sul richiamo alla dichiarazione di compensazione resa da in sede di adesione all'accertamento, facendo rilevare che le verifiche Pt_1 dell' avevano riguardato solo i crediti dell'anno 2018, mentre per l'anno 2019 Controparte_2 nessuna contestazione era stata rivolta, sicché il credito oggetto del terzo contratto era esistente e poteva essere fatto valere verso l'Amministrazione dalla cessionaria che, in forza della CP_1 cessione comunicata alla debitrice ceduta, era l'unico soggetto che poteva farlo valere.
Né tale conclusione poteva essere inficiata, secondo l'appellante, dalla dichiarazione resa da Pt_1 nell'atto di adesione (e volta ad utilizzare i crediti dell'anno di imposta 2019 per il pagamento dei debiti relativi all'anno 2018) poiché si trattava di dichiarazione resa dopo la comunicazione della cessione e quindi “non era certamente idonea a liberare il debitore dalle pretese della parte cessionaria ( ), e nessun atto di opposizione e/o contestazione risulta formulato dalla CP_1
a successivamente alla notifica dell'atto di cessione in Controparte_2 CP_1 argomento” (pag. 12 atto di appello).
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato, per le seguenti ragioni, che integrano la motivazione resa dal Tribunale.
Anche il terzo contratto può, infatti, considerarsi legittimamente risolto di diritto per effetto della comunicazione inviata il 24.6.2021 (doc. 10 appellata), con la quale l'odierna appellata, dopo aver appreso che la cedente/odierna appellante aveva dichiarato all'Amministrazione di voler utilizzare il credito Iva dell'anno 2019 (oggetto del terzo contratto) in compensazione con propri debiti e dopo aver inutilmente richiesto informazioni sul punto, ha comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa a seguito del mancato riscontro, da parte della cedente, a tale richiesta di informazioni.
La clausola risolutiva espressa (clausola 9 condizioni generali doc. 5 cit.) attribuisce, infatti, al cessionario la facoltà di risolvere il contratto anche nel caso di “…inadempimento degli impegni assunti dal cedente negli artt. 3,4,7,8,14,15,18…”.
L'art. 7 delle medesime condizioni generali fa obbligo al cedente di non chiedere il rimborso dei crediti
(lett. b) e di comunicare al cessionario entro tre giorni le notizie circa eventuali ipotesi di pagina 8 di 11 compensazione attuale o potenziale che possano pregiudicare l'incasso integrale di ciascun credito (lett.
f).
La cessionaria con lettera del 25.6.2020, ha dapprima contestato alla cedente CP_1 Pt_1 che “nonostante l'obbligo informativo su di Voi gravante ai sensi dell'art. 7 dei Contratti, siamo venuti
a conoscenza dell'Accertamento con Adesione - con il quale peraltro avete illegittimamente disposto
(anche) dei Crediti IVA nonostante l'intervenuta cessione - unicamente a seguito di una nostra espressa richiesta di aggiornamento” e l'ha poi invitata “entro e non oltre sette (7) giorni dalla Cont ricezione della presente, a confermarci che il Credito IVA IQ2019 non ancora rimborsato dall' e di nostra esclusiva titolarità, è stato escluso dalla proposta di compensazione e che alcun atto Cont dispositivo sul medesimo sia stato compiuto da Voi e/o dall' ” (doc. 9 cit.) .
Non essedo state fornite le conferme richieste, in data 24.6.2021 è stata comunicata da CP_1 la volontà di risolvere anche il terzo contratto (doc. 10 cit.).
L'esercizio legittimo della facoltà di risolvere (anche) il terzo contratto è stato, peraltro, implicitamente riconosciuto anche dall'odierna appellante che, formulando stragiudizialmente alla controparte un piano di rientro, ha premesso che i crediti oggetto delle tre cessioni (compresi quelli relativi al primo trimestre 2019, oggetto del terzo contratto) “sono divenuti inesigibili a seguito di un accertamento tributario, per il quale la Società ha proceduto all'adesione conciliativa con l'
[...]
per le annualità oggetto di accertamento, all'indispensabile fine di poter proseguire con CP_2
l'operatività ordinaria ed evitare un contenzioso tributario” (doc. 11 appellata).
Anche l'ulteriore difesa dell'appellante, secondo la quale il credito oggetto del terzo contratto potrebbe essere riscosso solo dall'appellata, non potendo l'Amministrazione disporre di tale credito dopo aver ricevuto la comunicazione della cessione, risulta infondata, poiché, una volta risolto il contratto di cessione e restituito il corrispettivo versato, il credito viene retrocesso alla parte cedente, che torna ad essere l'unica parte legittimata alla riscossione.
III. Erronea decisione sulla condanna al pagamento delle spese di lite
La condanna alle spese di lite viene impugnata in quanto accessoria, e viene richiesto che, a seguito dell'accoglimento dei primi due motivi e della riforma della decisione, venga disposta la condanna alle spese della parte appellata per entrambi i gradi.
Tale motivo rimane assorbito nel rigetto degli altri due.
pagina 9 di 11 L'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese di lite
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Deve essere, infine, rilevato che la Liquidazione Giudiziale appellante è “sostanzialmente priva di fondi” come da attestazione del G.D. ai sensi dell'art. 144 DPR 115/02 (v. doc. 2 allegato al ricorso per riassunzione), e che in base a tale attestazione la L.G. si considera ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Purtuttavia, la Corte è tenuta a rendere l'attestazione di cui al dispositivo in ordine alla debenza del c.d. raddoppio del contributo unificato, sulla base del seguente principio enunciato dalle Sezioni Unite della
S.C. [Cass. S.U. 4315/20: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o
l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)” v. in senso conforme anche Cass. 3880/24; Cass. 8982/24].
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 31.283,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 22.10.2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere est.
RO NE
Il Presidente
NI RE
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
NI RE Presidente
RO NE Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1719/2023 promossa in grado d'appello
DA
Liquidazione Giudiziale N. 615/2024 di (C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in PIAZZA UNGHERIA 6 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. CARTA DARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, la quale, a seguito della dichiarata interruzione, ha riassunto il giudizio d'appello promosso da C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. DE TILLA CATERINA ADA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 11 Conclusioni
Per la Liquidazione Giudiziale N. 615/2024 di Parte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente gravame, e dei relativi motivi di appello, riformare integralmente, previa sospensione della provvisoria esecuzione ove azionata esecutivamente,
l'impugnata sentenza n. 9744/2022 resa dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. in data 13/12/2022, in persona del Giudice Dott. Guido Macripò, a definizione del giudizio portante R.G.
n. 4142/2022, oggetto del presente gravame, e per l'effetto riformare sia il capo 1 della sentenza impugnata, accertando e dichiarando la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado, sia il capo 2 della sentenza impugnata, dichiarando che nulla è dovuto dalla comparente e/o che quanto dovuto dalla comparente è inferiore a quanto preteso dalla parte appellata, anche revocando il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, sia il capo 3 della sentenza impugnata, condannando parte appellata alle spese di lite del doppio grado di giudizio;
per l'effetto della riforma della sentenza impugnata, voglia l'On.le Corte adita, per tutte le motivazioni
e deduzioni di cui in premessa ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare che l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di cessione doveva e poteva essere dichiarata solo all'esito di un giudizio a cognizione piena, e non mai attraverso un procedimento monitorio a cognizione sommaria, quindi inammissibile, accertare che l'Atto di Cessione
Crediti del 20/05/2019 è valido ed efficace tra le parti (doc. n. 2 fascicolo appellante) e che la comunicazione di risoluzione del 24/06/21 è infondata ed inefficace (doc. n. 10 fascicolo monitorio) e, per l'effetto, condannare al risarcimento delle somme effettivamente dovute a Parte_1 [...] tenendo conto del credito di Euro 840.151,63 di cui è ancora titolare CP_1 CP_1 verso (cfr. già doc. n. 2). Con riserva di produrre telematicamente ogni atto e Controparte_2 documento di cui la Corte d'Appello adita necessiterà e con condanna dell'appellata all'integrale refusione delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio oltre agli oneri previdenziali e fiscali di legge”.
Per Controparte_1
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 9744/2022 (Tribunale di Milano);
pagina 2 di 11 Nel merito: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte da con l'Atto di citazione Pt_1 in appello in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado n. 9744/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2022 pubblicata in pari data o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta
Ecc.ma Corte”.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Antefatto
-In data 26.11.2018 (da qui anche solo si rendeva cessionaria dei Controparte_1 CP_1 crediti Iva periodo di imposta terzo trimestre anno 2018, vantati da (da qui anche solo Parte_1
) verso l (v. contratto di cessione di credito doc. 1 fascicolo monitorio) Pt_1 Controparte_2
-in data 29.11.2018 la cessionaria versava alla cedente euro 515.788,64 a CP_1 Parte_1 titolo di corrispettivo della cessione (doc. 2 fascicolo monitorio)
-in data 3.4.2019 analoga cessione veniva stipulata con riferimento ai crediti Iva periodo di imposta anno 2018 (doc. 3 fascicolo monitorio) e in data 5.4.2019 veniva versato il corrispettivo di euro
823.166,10 (doc. 4 fascicolo monitorio)
-in data 20.5.2019 altra analoga cessione veniva stipulata con riferimento ai crediti Iva periodo di imposta 1 trimestre anno 2019 (doc. 5) e in data 24.5.2019 veniva versato il corrispettivo di euro
747.864,85 (doc. 6 fascicolo monitorio); il residuo di euro 8.271,62 veniva regolato mediante compensazione [ ha precisato sul punto che “vantava un credito nei confronti della CP_1 cedente derivante da precedente acquisto da di alcuni crediti IVA da questa vantati nei Pt_1 confronti dell' relativi al terzo trimestre 2017; tuttavia, a causa della sussistenza Controparte_2 di un debito di Euro 8.271,62 che la medesima aveva nei confronti dell' Pt_1 Controparte_2
(cfr. doc. 7 del fascicolo monitorio), quest'ultima ha pagato alla un importo inferiore v. pag. 2, CP_1 in nota, comparsa di risposta nel giudizio di primo grado]
-in data 27.6.2019 l' notificava ad un Processo Verbale di Constatazione Controparte_2 Pt_1 con il quale erano stati formalizzati rilievi all'esito di una verifica fiscale relativa all'anno di imposta
2018 (v. doc. 8 fascicolo monitorio)
pagina 3 di 11 -l' aveva, in particolare e per quanto qui rileva, ritenuto inesistenti, per effetto di Controparte_2 operazioni considerate fittizie, sia il credito Iva relativo al terzo trimestre 2018 (oggetto del primo contratto di cessione), richiesto per euro 606.810,00, che quello relativo all'annualità 2018 (oggetto del secondo contratto), richiesto per euro 914.629,00 (doc. 8 cit.)
-in data 19.11.2019 presentava, quindi, un'istanza di accertamento con adesione, alla quale Pt_1 faceva seguito un contraddittorio fra la Contribuente e l' (v. doc. 8 cit.) CP_3
-UD aderiva, all'esito, alla proposta formulata dall' (fondata, per quanto qui rileva, anche CP_3 sul mancato riconoscimento dei suddetti crediti al rimborso dell'Iva) e dichiarava altresì di “voler procedere al pagamento delle somme dovute in forza del predetto accordo ai fini IVA mediante utilizzo in compensazione del debito rateale come da piano – dei crediti IVA maturati e/o maturandi nel corso del 2019” (doc. 8 cit.)
-in data 25.6.2020 avendo appreso del mancato riconoscimento da parte dell' CP_1 [...]
dei suddetti crediti Iva, comunicava ad di volersi avvalere della clausola CP_2 Pt_1 risolutiva espressa di cui all'art. 9 dei due contratti aventi ad oggetto le cessioni del credito Iva relativo al terzo trimestre e all'anno 2018 (primo e secondo contratto suindicati), e chiedeva la restituzione dell'importo versato a titolo di corrispettivo;
-con la stessa comunicazione chiedeva altresì ad UD, in relazione al credito Iva per CP_1
l'anno 2019 (oggetto del terzo contratto stipulato fra le parti e per il quale risultava, dall'Atto di adesione, la dichiarazione di UD di voler utilizzare tale credito in compensazione per il pagamento dei debiti relativi all'anno 2018), di confermare “che il Credito IVA IQ2019 non ancora rimborsato Cont dall' e di nostra esclusiva titolarità, è stato escluso dalla proposta di compensazione e che alcun Cont atto dispositivo sul medesimo sia stato compiuto da Voi e/o dall' ” (doc. 9 fascicolo monitorio)
-in data 24.6.2021 non avendo ricevuto le informazioni e le conferme richieste, CP_1 comunicava ad UD di voler risolvere anche il terzo contratto di cessione, avente ad oggetto i crediti Iva relativi all'anno 2019, e chiedeva la restituzione del corrispettivo versato (doc. 10 monitorio)
Il giudizio di primo grado
-non avendo ricevuto quanto richiesto, chiedeva, ed otteneva dal Tribunale di Milano, CP_1 decreto ingiuntivo di pagamento per euro 2.367.208,01 oltre interessi e spese
-UD proponeva opposizione al decreto, chiedendone la revoca si costituiva davanti al Tribunale e resisteva all'opposizione CP_1
pagina 4 di 11 -il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9744/22, respingeva l'opposizione, ritenendone infondati tutti i motivi
Il giudizio di appello
-la sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da , che ne ha chiesto la riforma, insistendo Pt_1 per la revoca del decreto, sulla base di due motivi si è costituita per resistere all'appello, eccependone l'inammissibilità “ex art. 348 bis CP_1
c.p.c.” e chiedendone nel merito il rigetto
-prima che la causa fosse rimessa in decisione è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di e il giudizio è stato, quindi, interrotto Pt_1
-la Liquidazione Giudiziale, in persona del curatore debitamente autorizzato dal G.D., ha poi proposto ricorso per la riassunzione del processo, insistendo nelle conclusioni già svolte dalla società in bonis
-la ha depositato una nuova comparsa, insistendo anch'essa nelle conclusioni già prese CP_1
-la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c.
-sia la Liquidazione Giudiziale che la appellata hanno depositato gli scritti conclusivi CP_1
La decisione della Corte
L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., pur ribadita dall'appellata in sede di precisazione delle conclusioni, non è stata ripresa e argomentata in comparsa conclusionale, sicché può ritenersi
(correttamente) abbandonata.
L'inciso richiamato dalla parte appellata nella comparsa di costituzione (l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta) non è, infatti, più vigente a seguito della riforma c.d. Cartabia, che ha riformulato la norma prevedendo che
“Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.”.
Nel presente giudizio, il consigliere istruttore designato ex art. 349 bis c.p.c., al quale, ove nominato, la legge affida la valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e la conseguente fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. (v. art. 350 c.p.c.), non ha ritenuto che tali presupposti ricorressero ed ha disposto per la rimessione in decisione della causa ex art. 352 c.p.c.
pagina 5 di 11 Sui motivi di appello, come di seguito rubricati e riassunti in sintesi per punti essenziali, va osservato quanto segue.
I. Erronea decisione, e contraddittoria motivazione, sulla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto nel primo grado di giudizio
L'appellante si duole che il Tribunale abbia confermato il decreto ritenendo, in tesi erroneamente, che l'accertamento giudiziale della risoluzione di diritto possa avvenire nell'ambito di un procedimento a cognizione sommaria come il procedimento monitorio.
Secondo l'appellante, la clausola risolutiva espressa, che esclude unicamente l'indagine sulla gravità dell'inadempimento, non consente che la pronuncia di risoluzione di diritto sia rimessa al giudice del procedimento monitorio, dovendo, invece, tale pronuncia essere adottata all'esito di una cognizione piena in un giudizio ordinario.
Sempre secondo l'appellante, quindi, “il decreto ingiuntivo opposto in primo grado doveva essere revocato ed il Tribunale, solo su specifica domanda di parte, e previa necessaria revoca dello stesso, avrebbe dovuto accertare l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti (essendogli inibito di entrare nel merito della “rilevanza del relativo inadempimento” ex art. 1455 c.c. trovandosi di fronte ad una clausola risolutiva espressa) e per l'effetto avrebbe dovuto condannare la parte inadempiente al risarcimento danni, ancorché già pattuito nella relativa quantificazione” (pag. 8 atto di appello).
L'appellante aggiunge, infine, che “Peraltro, avendo invocato stragiudizialmente la risoluzione di diritto dei contratti di cessione (cfr. doc. n. 9 e 10 fascicolo monitorio), parte appellata ha di fatto eliminato con effetto retroattivo ogni vincolo contrattuale, con la conseguenza che non poteva chiederne più l'adempimento, come invero domandato con il rito sommario monitorio prescelto” (pag.
8 atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto da chi è “creditore di una somma liquida di denaro”, offrendo la prova scritta del diritto fatto valere (art. 633 c.p.c.).
Nel caso di specie l'odierna appellata ha fatto valere monitoriamente il credito restitutorio derivante dalla risoluzione di diritto dei contratti di cessione di credito stipulati fra le parti, offrendo la prova scritta:
-di aver stipulato i contratti
-di aver eseguito la propria prestazione pagina 6 di 11 -di essersi successivamente avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 9 dei contratti, contestando alla controparte l'inadempimento agli obblighi previsti negli artt. 6 e 7.
Il decreto, quindi, è stato legittimamente emesso, essendo stata fornita la prova scritta del diritto alla restituzione del corrispettivo versato, diritto contrattualmente previsto e comunque nascente dalla legge a seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto.
Né risulta fondata la doglianza con la quale è stata contestata l'ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio, sul presupposto che la risoluzione del contratto, posta a fondamento della domanda di condanna alla restituzione del corrispettivo versato, debba essere previamente dichiarata dal giudice, all'esito di un giudizio ordinario svoltosi nel contraddittorio.
Si deve, infatti, osservare che nel merito dell'inadempimento e della sua imputabilità, con riferimento ai primi due contratti (per il terzo è stato articolato il secondo motivo di appello sul quale v. oltre),
l'appellante non ha, comunque, sollevato alcuna contestazione, essendo pacifico, oltre che documentato, che i crediti al rimborso Iva per il primo trimestre e per l'anno 2018 (oggetto di cessione con i primi due contratti) sono risultati inesistenti all'esito di verifiche da parte dell'Amministrazione.
La doglianza risulta, quindi, in ogni caso priva di fondamento, non avendo l'appellante indicato ragioni di merito al fine di contestare l'intervenuta risoluzione.
Il procedimento monitorio non è, infatti, un procedimento senza contraddittorio, bensì un procedimento a contraddittorio differito, instaurato il quale l'ingiunto può svolgere ogni difesa.
L'odierna appellante avrebbe potuto, quindi, nel giudizio di opposizione, negare che, nonostante la prova scritta offerta dalla controparte, ricorressero i presupposti per invocare la risoluzione di diritto del contratto, ma una tale contestazione, come si è detto, non è stata svolta (per i primi due contratti), sicché la condanna alla restituzione del corrispettivo, oggetto di ingiunzione, risulta pienamente legittima.
Sull'ultima parte del motivo, è sufficiente osservare che l'appellata non ha richiesto in via monitoria l'adempimento di contratti risolti, ma ha fatto valere il diritto alla restituzione della prestazione da essa eseguita in adempimento dei contratti, poi risolti di diritto per l'inadempimento della controparte.
II. Erronea decisione, e contraddittoria motivazione, sulla domanda di accertamento di validità dell'“Atto di Cessione Crediti” del 20/05/2019 (doc. n. 5 fascicolo monitorio) e di inefficacia e di infondatezza della comunicazione di risoluzione del 24/06/2021 (doc. n. 10 fascicolo monitorio)
pagina 7 di 11 L'appellante si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto la piena validità ed efficacia della cessione del 20.5.2019 (terzo contratto), che avrebbe ridotto la somma da essa dovuta, e abbia ritenuto fondata la comunicazione di risoluzione relativa a tale terzo contratto di cessione.
L'appellante ritiene erronea la decisione, fondata dal Tribunale sul richiamo alla dichiarazione di compensazione resa da in sede di adesione all'accertamento, facendo rilevare che le verifiche Pt_1 dell' avevano riguardato solo i crediti dell'anno 2018, mentre per l'anno 2019 Controparte_2 nessuna contestazione era stata rivolta, sicché il credito oggetto del terzo contratto era esistente e poteva essere fatto valere verso l'Amministrazione dalla cessionaria che, in forza della CP_1 cessione comunicata alla debitrice ceduta, era l'unico soggetto che poteva farlo valere.
Né tale conclusione poteva essere inficiata, secondo l'appellante, dalla dichiarazione resa da Pt_1 nell'atto di adesione (e volta ad utilizzare i crediti dell'anno di imposta 2019 per il pagamento dei debiti relativi all'anno 2018) poiché si trattava di dichiarazione resa dopo la comunicazione della cessione e quindi “non era certamente idonea a liberare il debitore dalle pretese della parte cessionaria ( ), e nessun atto di opposizione e/o contestazione risulta formulato dalla CP_1
a successivamente alla notifica dell'atto di cessione in Controparte_2 CP_1 argomento” (pag. 12 atto di appello).
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato, per le seguenti ragioni, che integrano la motivazione resa dal Tribunale.
Anche il terzo contratto può, infatti, considerarsi legittimamente risolto di diritto per effetto della comunicazione inviata il 24.6.2021 (doc. 10 appellata), con la quale l'odierna appellata, dopo aver appreso che la cedente/odierna appellante aveva dichiarato all'Amministrazione di voler utilizzare il credito Iva dell'anno 2019 (oggetto del terzo contratto) in compensazione con propri debiti e dopo aver inutilmente richiesto informazioni sul punto, ha comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa a seguito del mancato riscontro, da parte della cedente, a tale richiesta di informazioni.
La clausola risolutiva espressa (clausola 9 condizioni generali doc. 5 cit.) attribuisce, infatti, al cessionario la facoltà di risolvere il contratto anche nel caso di “…inadempimento degli impegni assunti dal cedente negli artt. 3,4,7,8,14,15,18…”.
L'art. 7 delle medesime condizioni generali fa obbligo al cedente di non chiedere il rimborso dei crediti
(lett. b) e di comunicare al cessionario entro tre giorni le notizie circa eventuali ipotesi di pagina 8 di 11 compensazione attuale o potenziale che possano pregiudicare l'incasso integrale di ciascun credito (lett.
f).
La cessionaria con lettera del 25.6.2020, ha dapprima contestato alla cedente CP_1 Pt_1 che “nonostante l'obbligo informativo su di Voi gravante ai sensi dell'art. 7 dei Contratti, siamo venuti
a conoscenza dell'Accertamento con Adesione - con il quale peraltro avete illegittimamente disposto
(anche) dei Crediti IVA nonostante l'intervenuta cessione - unicamente a seguito di una nostra espressa richiesta di aggiornamento” e l'ha poi invitata “entro e non oltre sette (7) giorni dalla Cont ricezione della presente, a confermarci che il Credito IVA IQ2019 non ancora rimborsato dall' e di nostra esclusiva titolarità, è stato escluso dalla proposta di compensazione e che alcun atto Cont dispositivo sul medesimo sia stato compiuto da Voi e/o dall' ” (doc. 9 cit.) .
Non essedo state fornite le conferme richieste, in data 24.6.2021 è stata comunicata da CP_1 la volontà di risolvere anche il terzo contratto (doc. 10 cit.).
L'esercizio legittimo della facoltà di risolvere (anche) il terzo contratto è stato, peraltro, implicitamente riconosciuto anche dall'odierna appellante che, formulando stragiudizialmente alla controparte un piano di rientro, ha premesso che i crediti oggetto delle tre cessioni (compresi quelli relativi al primo trimestre 2019, oggetto del terzo contratto) “sono divenuti inesigibili a seguito di un accertamento tributario, per il quale la Società ha proceduto all'adesione conciliativa con l'
[...]
per le annualità oggetto di accertamento, all'indispensabile fine di poter proseguire con CP_2
l'operatività ordinaria ed evitare un contenzioso tributario” (doc. 11 appellata).
Anche l'ulteriore difesa dell'appellante, secondo la quale il credito oggetto del terzo contratto potrebbe essere riscosso solo dall'appellata, non potendo l'Amministrazione disporre di tale credito dopo aver ricevuto la comunicazione della cessione, risulta infondata, poiché, una volta risolto il contratto di cessione e restituito il corrispettivo versato, il credito viene retrocesso alla parte cedente, che torna ad essere l'unica parte legittimata alla riscossione.
III. Erronea decisione sulla condanna al pagamento delle spese di lite
La condanna alle spese di lite viene impugnata in quanto accessoria, e viene richiesto che, a seguito dell'accoglimento dei primi due motivi e della riforma della decisione, venga disposta la condanna alle spese della parte appellata per entrambi i gradi.
Tale motivo rimane assorbito nel rigetto degli altri due.
pagina 9 di 11 L'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese di lite
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Deve essere, infine, rilevato che la Liquidazione Giudiziale appellante è “sostanzialmente priva di fondi” come da attestazione del G.D. ai sensi dell'art. 144 DPR 115/02 (v. doc. 2 allegato al ricorso per riassunzione), e che in base a tale attestazione la L.G. si considera ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Purtuttavia, la Corte è tenuta a rendere l'attestazione di cui al dispositivo in ordine alla debenza del c.d. raddoppio del contributo unificato, sulla base del seguente principio enunciato dalle Sezioni Unite della
S.C. [Cass. S.U. 4315/20: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o
l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)” v. in senso conforme anche Cass. 3880/24; Cass. 8982/24].
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 31.283,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 22.10.2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere est.
RO NE
Il Presidente
NI RE
pagina 11 di 11