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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palmi
Verbale udienza del 14/04/2025 dinanzi al dott. Carlo Gabutti nella causa RG: 2067/2024 vertente tra
Parte_1
E
Controparte_1
Sono presenti per parte ricorrente l'avv. BORGESE CARMEN;
per parte resistente l'avv. CLELIA
CONDELLO, per delega dell'Avv.to LOLLI CINZIA.
Per parte ricorrente l'avv. BORGESE CARMEN, rileva che nella CTU della fase di ATP non è stata effettuata alcuna valutazione di confronto per come imposto dalla normativa in materia tra le patologie esistenti in sede di primo riconoscimento del beneficio e la loro sussistenza e/o aggravamento alla data della visita di revisione, trattandosi di patologie degenerative il cui aggravamento tra l'altro documentato da certificazione medica prodotta portante data 05 e
31.03.2025, che giustificano anche ai sensi della art. 149 disp.att. il rinnovo della CTU.
Il giudice domanda all'avv.to Borgese di specificare le patologie che sarebbero state mal calcolate dal CTU nominato.
L'Avv.to Borgese specifica che le patologie che ritiene siano state mal calcolate sono gonalgia bilaterale, meniscopatia degenerativa esterna, contropatia femerorotulea.
Per parte resistente l'avv. CLELIA CONDELLO, si riporta agli atti di causa ed insiste nelle conclusioni rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza ex Art. 429 cpc.
Palmi, 15/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti
R.G. 2067/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito dell'udienza del 14/04/2025 in base all'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], e residente Parte_1
RI (RC) alla Via C. da Manduca, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto e giusto mandato AT
, dall'Avv. Carmen Borgese, presso il cui studio in Palmi, CP_2
Via Nunziante, n° 18, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. dall' Avv. Cinzia Lolli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti 22 marzo
2024 a rogito del dott. notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo
e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “La GN è dunque in possesso dei requisiti Parte_1
sanitari e contributivi richiesti dalla legge in materia di ottenimento del beneficio sopra indicato”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno di invalidità ordinaria al lavoro.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito dell'udienza del 14/04/2025 in base all'art. 429 c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno ordinario di invalidità L.222/84 art.1.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella Persona_2
relazione scritta depositata in data il 22.05.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle su attitudini NON risulta ridotta in modo permanente, a causa delle infermità sopra descritte, a meno di un terzo” e che, perciò, all'esaminata NON spetti il beneficio economico dell'Assegno Ordinario di Invalidità, ai sensi dei principi e dei criteri statuiti dalla Legge 222/84 comma 1”. La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della
Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione. Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di CP_1
euro 280,00 a favore del dott. ). Persona_2
Palmi, 15/04/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti