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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/14673
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14673/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STRETTI RUGGERO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2 20017 RHO presso il difensore avv. STRETTI RUGGERO
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAGNO LUIGI e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in STRADA SAN GIACOMO, 19 98122 MESSINA presso il difensore avv. RAGNO LUIGI
CONVENUTO/I
Il Giudice, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA considerato il provvedimento emesso in data 27.01.25 con il quale questo giudice, disponeva che l'udienza di trattazione della causa del procedimento di cui al n. R.G. in epigrafe, si svolgesse nelle modalità della cd. trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc, assegnando alle parti termine sino all'udienza per il deposito di note scritte contenenti le rispettive istanze;
preso atto che le parti non hanno provveduto al deposito telematico di note scritte contenenti le istanze;
considerato che l'udienza fissata ex art. 181 e 309 c.p.c poiché non richiede “la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”, può svolgersi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” e che il giudice possa provvedere alla “successiva adozione fuori udienza del provvedimento”; considerato che qualora nessuna delle parti abbia provveduto al deposito delle note scritte contenenti le istanze e conclusioni, verrà emessa ordinanza con la quale verrà disposto il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art.181/309 cpc;
P.Q.M.
Pagina 1 visto l'art. 309 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo (e dichiara l'estinzione del processo). Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14673/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STRETTI RUGGERO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2 20017 RHO presso il difensore avv. STRETTI RUGGERO
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAGNO LUIGI e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in STRADA SAN GIACOMO, 19 98122 MESSINA presso il difensore avv. RAGNO LUIGI
CONVENUTO/I
Il Giudice, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA considerato il provvedimento emesso in data 27.01.25 con il quale questo giudice, disponeva che l'udienza di trattazione della causa del procedimento di cui al n. R.G. in epigrafe, si svolgesse nelle modalità della cd. trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc, assegnando alle parti termine sino all'udienza per il deposito di note scritte contenenti le rispettive istanze;
preso atto che le parti non hanno provveduto al deposito telematico di note scritte contenenti le istanze;
considerato che l'udienza fissata ex art. 181 e 309 c.p.c poiché non richiede “la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”, può svolgersi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” e che il giudice possa provvedere alla “successiva adozione fuori udienza del provvedimento”; considerato che qualora nessuna delle parti abbia provveduto al deposito delle note scritte contenenti le istanze e conclusioni, verrà emessa ordinanza con la quale verrà disposto il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art.181/309 cpc;
P.Q.M.
Pagina 1 visto l'art. 309 c.p.c. dispone la cancellazione della causa dal ruolo (e dichiara l'estinzione del processo). Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
Pagina 2