CASS
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 8233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8233 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 15672-2019 proposto da: LI OR ED, quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO ITALIA 19;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente – Civile Sent. Sez. 2 Num. 8233 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 27/03/2024 Ric. 2019 n. 15672 sez. S2 - ud. 21-03-2024 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI LOCRI, depositata il 10/04/2019; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott. ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ROSA MARIA DEL’ERBA, che ha concluso in conformità delle conclusioni scritte;
uditi l’avvocato ADRIANA NERI il ricorrente e l’avvocato FE CH per il controricorrente;
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Avvocato IC RA RD proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Locri, in relazione all’attività difensiva svolta in un giudizio dinanzi al medesimo Tribunale in favore della curatela fallimentare della Aspromontana Cooperativa Agricola Benestare s.c.a.r.l., ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, aveva liquidato compensi nella somma di € 1.700,00, oltre spese generali. Lamentava che la liquidazione era avvenuta in violazione dell’art. 5 del DM n. 55/2014, in quanto il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che all’esito del giudizio era stato riconosciuto in favore della curatela un credito di € 6.632.468,76, oltre rivalutazione monetaria, ascendendo quindi la condanna ad oltre 8 milioni di euro, e che per l’effetto la liquidazione era erronea in quanto avvenuta sulla base di un parametro di valore non corrispondente a quanto invece effettivamente riconosciuto. Ric. 2019 n. 15672 sez. S2 - ud. 21-03-2024 -3- Reputava quindi che dovesse essere liquidata la somma di € 29.305,00, al netto già della decurtazione di cui all’art. 130 del DPR n. 115/2002. Nella resistenza del Ministero della Giustizia, il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo che il decreto impugnato avesse correttamente individuato il valore della controversia sulla base del decisum, piuttosto che del deductum. Avuto riguardo all’importo liquidato nel giudizio presupposto, e tenuto conto dell’impossibilità di poter incrementare l’ammontare anche degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati nel corso del giudizio, la liquidazione era da reputarsi corretta. Regolava infine le spese del giudizio di opposizione in base al principio di soccombenza. Avverso detta ordinanza propone ricorso IC RA RD, sulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memorie. 2. Con ordinanza n. 15474 del 21 luglio 2020, la Sesta Sezione civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza, in quanto non riteneva ricorressero i presupposti per la decisione della controversia ai sensi dell’art. 375, co. 1, nn. 1) e 5) c.p.c. 3. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 del DM n. 55 del 2014, e precisamente del comma 2, il quale prevede che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si debba tenere conto del valore corrispondente all’entità della domanda. Erroneamente il Tribunale ha invece affermato che la liquidazione dovesse avvenire sulla base del decisum, e cioè dell’entità della Ric. 2019 n. 15672 sez. S2 - ud. 21-03-2024 -4- somma in concreto liquidata all’esito del giudizio nel quale il ricorrente ha prestato la propria attività difensiva, contravvenendo quindi al dettato della norma applicabile Nella specie la curatela aveva agito per il risarcimento del danno, indicato in misura pari ad € 9.967.190,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed è a tale cifra che andava parametrata la liquidazione. E’ pur vero che la seconda parte del co. 2 del citato art. 5 prevede che si possa tenere conto del valore effettivo della controversia, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, ma non può reputarsi che la decisione impugnata si sia orientata in questo senso. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. 4. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente (regola che, quindi, opera anche nel caso in cui la liquidazione attenga alla prestazione resa da parte del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e con onere a carico dello Stato), il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento ex art. 10 cod. proc. civ. (Cass. n. 6487/2023). La norma di cui al citato articolo 5 del DM n. 55/2014, prevede pur sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante Ric. 2019 n. 15672 sez. S2 - ud. 21-03-2024 -5- dall'applicazione delle norme del codice di rito, ma in tal caso il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata (Cass. n. 18507/2018; Cass. n. 1805/2012; Cass. n. 28885/2023). Orbene, una volta richiamati tali principi, risulta palese come l’ordinanza gravata ne abbia fatto una non corretta applicazione, avendo affermato, in contrasto con la lettera della norma di cui all’art. 5, che la liquidazione doveva avvenire sulla base del decisum, e non anche in base al deductum, e cioè sulla scorta della richiesta della parte ammessa al beneficio. L’erroneità dell’affermazione in punto di diritto rende quindi evidente come l’intero ragionamento del Tribunale che ha reputato corretta la liquidazione sia inficiato a monte del presupposto che occorresse tenere conto dell’entità della somma liquidata in sentenza. Inoltre il medesimo errore, e cioè la convinzione che debba tenersi conto di quanto riconosciuto in concreto, non permette di ravvisare, come invece sostenuto dalla difesa erariale, che nella specie il Tribunale avesse reputato di optare una correzione del criterio legale, adeguando il valore della controversia a quello che era il valore effettivo, quale desumibile dall’esito del giudizio presupposto, atteso che nella fattispecie, l’errore di individuazione del principio applicabile, non consente di Ric. 2019 n. 15672 sez. S2 - ud. 21-03-2024 -6- rilevare alcuna specifica argomentazione idonea a far reputare che vi sia stata una consapevole e voluta opzione a favore del criterio del decisum, in quanto reputato manifestamente diverso da quello ricavabile in maniera presunta. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata. 5. Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Locri in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Locri, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente – Civile Sent. Sez. 2 Num. 8233 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 27/03/2024 Ric. 2019 n. 15672 sez. S2 - ud. 21-03-2024 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI LOCRI, depositata il 10/04/2019; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott. ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ROSA MARIA DEL’ERBA, che ha concluso in conformità delle conclusioni scritte;
uditi l’avvocato ADRIANA NERI il ricorrente e l’avvocato FE CH per il controricorrente;
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Avvocato IC RA RD proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Locri, in relazione all’attività difensiva svolta in un giudizio dinanzi al medesimo Tribunale in favore della curatela fallimentare della Aspromontana Cooperativa Agricola Benestare s.c.a.r.l., ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, aveva liquidato compensi nella somma di € 1.700,00, oltre spese generali. Lamentava che la liquidazione era avvenuta in violazione dell’art. 5 del DM n. 55/2014, in quanto il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che all’esito del giudizio era stato riconosciuto in favore della curatela un credito di € 6.632.468,76, oltre rivalutazione monetaria, ascendendo quindi la condanna ad oltre 8 milioni di euro, e che per l’effetto la liquidazione era erronea in quanto avvenuta sulla base di un parametro di valore non corrispondente a quanto invece effettivamente riconosciuto. Ric. 2019 n. 15672 sez. S2 - ud. 21-03-2024 -3- Reputava quindi che dovesse essere liquidata la somma di € 29.305,00, al netto già della decurtazione di cui all’art. 130 del DPR n. 115/2002. Nella resistenza del Ministero della Giustizia, il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo che il decreto impugnato avesse correttamente individuato il valore della controversia sulla base del decisum, piuttosto che del deductum. Avuto riguardo all’importo liquidato nel giudizio presupposto, e tenuto conto dell’impossibilità di poter incrementare l’ammontare anche degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati nel corso del giudizio, la liquidazione era da reputarsi corretta. Regolava infine le spese del giudizio di opposizione in base al principio di soccombenza. Avverso detta ordinanza propone ricorso IC RA RD, sulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memorie. 2. Con ordinanza n. 15474 del 21 luglio 2020, la Sesta Sezione civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza, in quanto non riteneva ricorressero i presupposti per la decisione della controversia ai sensi dell’art. 375, co. 1, nn. 1) e 5) c.p.c. 3. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 del DM n. 55 del 2014, e precisamente del comma 2, il quale prevede che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si debba tenere conto del valore corrispondente all’entità della domanda. Erroneamente il Tribunale ha invece affermato che la liquidazione dovesse avvenire sulla base del decisum, e cioè dell’entità della Ric. 2019 n. 15672 sez. S2 - ud. 21-03-2024 -4- somma in concreto liquidata all’esito del giudizio nel quale il ricorrente ha prestato la propria attività difensiva, contravvenendo quindi al dettato della norma applicabile Nella specie la curatela aveva agito per il risarcimento del danno, indicato in misura pari ad € 9.967.190,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed è a tale cifra che andava parametrata la liquidazione. E’ pur vero che la seconda parte del co. 2 del citato art. 5 prevede che si possa tenere conto del valore effettivo della controversia, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, ma non può reputarsi che la decisione impugnata si sia orientata in questo senso. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. 4. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente (regola che, quindi, opera anche nel caso in cui la liquidazione attenga alla prestazione resa da parte del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e con onere a carico dello Stato), il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento ex art. 10 cod. proc. civ. (Cass. n. 6487/2023). La norma di cui al citato articolo 5 del DM n. 55/2014, prevede pur sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante Ric. 2019 n. 15672 sez. S2 - ud. 21-03-2024 -5- dall'applicazione delle norme del codice di rito, ma in tal caso il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata (Cass. n. 18507/2018; Cass. n. 1805/2012; Cass. n. 28885/2023). Orbene, una volta richiamati tali principi, risulta palese come l’ordinanza gravata ne abbia fatto una non corretta applicazione, avendo affermato, in contrasto con la lettera della norma di cui all’art. 5, che la liquidazione doveva avvenire sulla base del decisum, e non anche in base al deductum, e cioè sulla scorta della richiesta della parte ammessa al beneficio. L’erroneità dell’affermazione in punto di diritto rende quindi evidente come l’intero ragionamento del Tribunale che ha reputato corretta la liquidazione sia inficiato a monte del presupposto che occorresse tenere conto dell’entità della somma liquidata in sentenza. Inoltre il medesimo errore, e cioè la convinzione che debba tenersi conto di quanto riconosciuto in concreto, non permette di ravvisare, come invece sostenuto dalla difesa erariale, che nella specie il Tribunale avesse reputato di optare una correzione del criterio legale, adeguando il valore della controversia a quello che era il valore effettivo, quale desumibile dall’esito del giudizio presupposto, atteso che nella fattispecie, l’errore di individuazione del principio applicabile, non consente di Ric. 2019 n. 15672 sez. S2 - ud. 21-03-2024 -6- rilevare alcuna specifica argomentazione idonea a far reputare che vi sia stata una consapevole e voluta opzione a favore del criterio del decisum, in quanto reputato manifestamente diverso da quello ricavabile in maniera presunta. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata. 5. Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Locri in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Locri, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024