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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5498 R.G dell'anno 2022, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2024 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA difesa e rappresentato dall'avv. Maria Casiello Parte_1
E
-resistente contumace- CP_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
All'udienza del 20.02.2025 il ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.10.2022 la sig.ra Parte_2 conveniva in giudizio il sig. con cui aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario in Taranto, in data 01.04.2013, deducendo quanto segue:
che dall'unione matrimoniale erano nati due figli il 07.02.2012 e Per_1 Per_2 il 10.09.2016;
che con il passare del tempo i rapporti coniugali avevano mostrato evidenti segni di cedimento con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis venendosi a creare delle oggettive condizioni di intollerabilità della convivenza, in quanto il sig. iniziava ad assumere un atteggiamento fortemente distaccato verso la CP_1 ricorrente e verso i bisogni della famiglia, contraendo numerosi debiti e disinteressandosi delle sorti della famiglia;
che il aveva deciso di lasciare il lavoro in Ilva, usufruendo così degli CP_1 incentivi messi a disposizione di coloro che decidevano di uscire dalla acciaieria(incentivo all'esodo), avendo tuttavia dilapidato tutto e non potendo contribuire in alcun modo al mantenimento della famiglia;
che in data 01.02.2022, con lettera raccomanda A/R ,ella ricorrente ,a mezzo del suo procuratore , informava il marito della di lei volontà di addivenire ad una separazione e formulava invito per tentare una separazione consensuale;
che trascorso invano il termine stabilito al fine di addivenire ad un accordo consensuale, senza aver ricevuto risposte concrete dal resistente, l'odierna ricorrente si era determinata a procedere al fine di instaurare il procedimento per la separazione giudiziale.
Alla luce di quanto innanzi la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale fra i coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnare ad ella istante in esclusivo godimento la casa coniugale, sita in Taranto alla via Rintone
n.39 , con tutti gli arredi e complementi interni, al fine di continuare a viverci con i due figli, l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione presso la predetta nella casa familiare, porre a carico del Sig. , quale CP_1 contributo per il mantenimento della moglie e dei figli, un assegno mensile dell'importo di euro 600,00,oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre agli assegni familiari, disporre un calendario di incontri padre-prole, consentendo al primo di intrattenersi un tempo adeguato coi figli, tenendo conto anche dell'alternanza dei genitori nei periodi delle vacanze scolastiche dei bambini e delle festività natalizia e pasquali.
All'udienza di prima comparizione parti celebratasi il 14.03.2023 il Giudice
Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione del convenuto emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti a mezzo dei quali autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo per il coniuge affidatario di comunicare all'altro le variazioni di domicilio, disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con Per_1 Per_2 dimora presso la madre nel domicilio coniugale sito in Taranto, alla via Rintone n.
39, con tutti gli arredi ivi esistenti assegnato alla predetta;
delegava i servizi sociali territorialmente competenti ad organizzare le modalità di visita del padre con i figli minori in modalità protette ,assegnava l'intero nucleo familiare ai
Servizi Sociali ed al Consultorio familiare territorialmente competente, ponendo a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento CP_1 dei figli la somma mensile di €450,00 in ragione di € 225,00 per ciascun figlio, con decorrenza dal mese di marzo 2023, con scadenza il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria integrativa del 30.04.2023 la sig.ra Parte_2 rilevava che a seguito di eventi successivi al deposito del ricorso, il sig. CP_1
era stato posto in custodia cautelare presso la casa circondariale, per il
[...]
reato di spaccio e detezione di sostanze stupefacenti e successivamente agli arresti domiciliari, preso la casa della di lui madre, chiedendo cosi',a parziale modifica di quanto chiesto nel ricorso introduttivo, che i figli minorenni, già collocati presso l'abitazione materna, venissero affidati in via esclusiva ad ella ricorrente, almeno sino alle restrizioni della libertà in capo al sig. . CP_1
Con provvedimento dell'08 02 2024 il G.I. invitava le parti a seguire un percorso presso il consultorio familiare competente per territorio come da ordinanza del
14.03.2023.
All'udienza del 09.05.2024 la ricorrete chiedeva di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni e all'udienza civile del 05/12/2024 la ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel ricorso introduttivo ed il Giudice si riserva di riferire al collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini per le sole comparse conclusionali vista la contumacia del resistente.
Ciò premesso quanto al fatto, passando al merito,si evidenzia che l'articolo 151
c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice si pronunci per la separazione.
Dalle deduzioni difensive di parte ricorrente si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza. Passando all'esame delle ulteriori questioni controverse e principalmente all'affido, alla collocazione e alle modalità di incontro del genitore non collocatario con i figli minori, si osserva quanto segue.
Invero, dalla relazione dei delegati servizi sociali del comune del Comune di
Taranto depositata in data 26.06.2023 si evince che “la separazione nasce da una situazione conflittuale tra i coniugi dovute a problematiche di dipendenza da gioco
e da sostanze da parte del sig. e che le difficoltà sono emerse,a detta CP_1 della sig.ra, quando il marito ha deciso di abbandonare il suo lavoro presso
“l'Acciaieria d'Italia”accettando l'incentivo offertogli”. Nella allegata relazione si da atto che in data 04.05.2023 veniva effettuata visita domiciliare presso la casa dove risiedono i minori, i quali “sono apparsi tranquilli, a loro agio nel contesto familiare ed ordinati” e per favorire il rapporto padre-figli venivano avviati gli incontri protetti in spazio neutro con cadenza settimanale presso il centro “Eirene”.
Dalla successiva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 02.11.2023 si evince che…” Gli incontri sarebbero svolti in un clima armonioso vedendo gli ex coniugi collaborativi ….Il 13 /10 u.s,viene effettuato un colloquio con il sig.
; l'uomo riferisce di essere preoccupato, in quanto vedrebbe la moglie CP_1 agitata e vorrebbe avere conferma circa lo stato dei suoi figli .L'uomo afferma che la sig.ra sarebbe sola ed isolata dalla sua famiglia di origine e che in Pt_2 passato avrebbe, stante ai riferiti, avuto anche lei problemi legati alla tossicodipendenza…..In data 23 /10 u.s. ,la scrivente riceve contemporaneamente una mail da entrambi i coniugi,i quali scrivono …Buonasera TT sono
,ho parlato con mio marito e finalmente siamo arrivati ad Persona_3 avere un rapporto civile infatti vorremmo ricostruire la nostra famiglia…vi chiedo se sia possibile fare gli incontri con entrambi i genitori…aspetto una sua risposta la ringrazio…….Gentilmente chiediamo se possiamo fare gli incontri insieme a mia moglie e i bambini…”,aggiungendo altresi' i relazionanti che entrambi i coniugi avevano comunicato la loro disponibilita' a seguire un percorso psicologico al fine di comprendere gli errori che li avevano portati ad allontanarsi, assicurando che i problemi legati all'uso di sostanze non ci sarebbero piu' stati, incontri che tuttavia,non risultavano ancora iniziati. Invero, pur prendendo atto, come suesposto, che i rapporti tra i coniugi sembrerebbero essersi rasserenati, convergendo entrambi verso un unico obiettivo, quello di avere un buon rapporto con la prole, tuttavia, non puo' non evidenziarsi che lo stato di detenzione domiciliare del resistente ben potrebbe essere di ostacolo e rendere oltremodo difficile e complicato l'assunzione di decisioni importanti nell'interesse della prole da parte di entrambi i genitori , soprattutto in casi di urgenza ,dinanzi ad eventi o situazioni impreviste ed imprevedibili , attinenti, ad esempio ad atti di straordinaria amministrazione relative alla salute e/o all'istruzione o, piu' in generale,al benessere psico -fisico del minore ,considerate le relative ed inevitabili restrizioni, controlli e le necessarie autorizzazioni dall'autorita' giudiziaria penale in caso di detenzione .
Del resto, in tema di affidamento condiviso dei figli, il legislatore non ha ritenuto opportuno tipizzare le ragioni ostative all'adozione del modello legale prioritario di affidamento, con la conseguenza che la loro individuazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, il quale dovrà motivare, in negativo, sull'inidoneità educativa del genitore escluso dal pari esercizio della potestà genitoriale (cfr., in tal senso, Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Alla luce di tali considerazioni, visto il perdurare dello stato di detenzione del resistente,appare opportuno e necessario l'affidamento dei minori e Per_1 in via esclusiva alla ricorrente , legittimamente derogandosi, in tale caso, al Per_2 regime ordinario dell'affido condiviso e del rispetto del principio della bigenitorialita' alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Taranto, alla via
Rintone n. 39,in cui vivra' con la prole.
Per quanto concerne gli aspetti economici della pronunzia ,relativamente al mantenimento dei due figli minori e da parte del , questo Per_1 Per_2 CP_1
Collegio ritiene di poter confermare i provvedimenti adottati con ordinanza dal
Giudice delegato in data 14.03.2023, ponendo a carico di l'obbligo di CP_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento dei due figli Parte_2
e la somma mensile complessiva di €450,00 in ragione Persona_4 Per_2 di € 225,00 per ciascun figlio con decorrenza dalla data della domanda, detratto quanto eventualmente gia' corrisposto dal a tale titolo, con Controparte_2 scadenza il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo Tribunale, oltre il 100% dell'assegno unico come per legge in caso di affidamento in via esclusiva.
Condivisibilmente , la Corte di cassazione civile ( sent.n.39411 del 24-08-2017) ha stabilito il principio secondo il quale “.il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”. Peraltro l'assegno di mantenimento disposto in favore della prole a carico del , CP_1 contenuto nel suo importo pari ad euro 225,00 per figlio, ben puo' considerarsi un assegno di natura alimentare. Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita padre- figli, stante le relazioni positive dei servizi sociali, la collaborazione di entrambi i genitori e lo stato di detenzione del resistente questo Collegio ritiene di confermare i provvedimenti adottati con l'ordinanza del Giudice delegato del 14.03.2023 delegando gli enti predetti a calendarizzare gli incontri settimanali padre figli con le modalita'b ritenute piu' opportune ,tenuto conto del regime di detenzione domiciliare cui e' sottoposto il resistente e nell'osservanza e nel rispetto della normativa in materia e delle autorizzazioni necessarie da parte dell'autorita' giudiziaria competente.
Invita le parti a seguire idoneo percorso presso il Consultorio familiare territorialmente competente.
Rigetta la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla sig.ra Parte_2
confermando le statuizioni prese dal GD in data 14.03.2023,non
[...] ravvisandovi i requisiti per la concessione dell'assegno di mantenimento alla predetta,in particolare non registrandosi e non essendo stata da costei dimostrata una effettiva situazione di squilibrio patrimoniale tra le parti . A tale proposito si evidenzia che alla prima udienza di comparizione coniugi la stessa ricorrente dichiarava testualmente …” Attualmente mio marito non lavora e prima lavorava all'ILVA ma ha usufruito dell'incentivo all'esodo e penso che abbia dilapidato tutto…”. In ragione della natura della causa e della mancata opposizione alla domanda avanzata dal ricorrente, stante la contumacia del resistente, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 05.10.2022 da nei confronti di Parte_2 Parte_2
così provvede:
[...]
PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi nata a Parte_2
VI FO (BR) il 13.10.1981 e nato a [...] il CP_1
04.08.1978, uniti in matrimonio in Taranto il 01.04.2013, come risultante dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto atto n. 2, p. II, s. A, anno 2013;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre a cui Per_1 Persona_5 viene assegnata la casa familiare sita in Taranto, alla via Rintone n. 39,in cui vivra' con la prole;
DISPONE che il padre si intrattenga con i figli secondo le modalità indicate dai
Servizi Sociali competenti territorio a cui è demandata da questo Tribunale modalità e tempi di organizzazione degli incontri settimanali padre e figli minori compatibilmente con lo stato di detenzione del e delle restrizioni e le CP_1 necessarie autorizzazioni da parte dell'autorita' giudizia competente;
PONE carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento CP_1 dei figli la somma mensile di €450,00 in ragione di € 225,00 per ciascun figlio, con decorrenza dal mese di marzo 2023, a scadenza anticipata al giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai;
oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo Tribunale, oltre il 100% dell'assegno unico spettante alla Pt_2 affidataria in via esclusiva dei figli minori;
RIGETTA la domanda dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Parte_2
[...]
COMPENSA tra le parti le spese
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
21.02.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi