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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 15 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 1039 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.09.1973 e residente in [...], rappresentato, difeso e domiciliato dall' avv. Paola Pippi con studio in Grosseto, viale Ombrone n. 7,
giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, (C.F.-P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 12, elettivamente domiciliata a Bergamo, via Previtali 20, presso lo studio dell'avv. Sara Mapelli,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
CONVENUTO OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all' Ecc.mo Giudice adito, previa declaratoria di illegittimità
del licenziamento per giusta causa intimato nei confronti del ricorrente a decorrere dal
12.08.2024 con comunicazione trasmessa in pari data, per tutti i motivi dedotti in
ricorso, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente
medesimo della somma di euro 5.554,58 per tutte le causali meglio specificate in atti,
oppure di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o di ragione, con ogni
ulteriore onere contributivo e previdenziale fino alla naturale scadenza del 06.10.2024
del contratto a T.D. oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati
dal dì del dovuto fino all' effettivo pagamento. Il tutto con vittoria di compensi
professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap di legge”.
Convenuto: Voglia il Giudice del Lavoro: “in via principale: rigettare le domande
formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi
dedotti nel presente atto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, rideterminare le
somme dovute al ricorrente in ragione di quanto indicato al punto 3.2 della parte in
diritto; in ogni caso: con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024 Parte_1
- premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal
[...] CP_1
7 maggio 2024 con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza in data 6 ottobre 2024, inquadramento al IV livello del
CCNL Confcommercio Turismo e Servizi e mansioni di guardiano-
Pag. 2 di 11 manutentore, risolto anticipatamente in data 12 agosto 2024 a seguito di licenziamento disciplinare - ha convenuto in giudizio la predetta società contestando la legittimità del provvedimento espulsivo adottato “a seguito di assenze ingiustificate dovute a certificati di malattia
non validi o intestati ad altri” (cfr. doc. 7 ric. in atti). Deduceva di aver chiarito già in sede di pre contenziosa le ragioni degli addebiti di parte datoriali, giustificazioni che tuttavia non venivano accolte. In
questa sede quindi ha concluso chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato da e, per l'effetto, la CP_1
condanna della società al pagamento delle retribuzioni che gli sarebbero spettate dalla data del licenziamento alla naturale scadenza del contratto.
2. Si costituiva la convenuta contestando integralmente il contenuto del ricorso e chiedendo il rigetto delle domande ivi formulate.
3. All'udienza del 12 marzo 2025 venivano sentite liberamente le parti e a quella del 25 giugno 2025 venivano escussi i testi indicati sui capitoli di prova ammessi come da ordinanza istruttoria datata 14
marzo 2025. Previo deposito di memorie conclusive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. La domanda è fondata.
Pag. 3 di 11 Va premesso che nell'arco di soli tre giorni il ha ricevuto ben Pt_1
tre contestazioni disciplinari: le prime due del 5 agosto 2024
riguardavano asserite mancanze sul lavoro (rifiuto di eseguire le mansioni affidategli, la circostanza di essere uscito di casa in data 25
luglio 2024 per recarsi a effettuare un acquisto per conto proprio pur trovandosi in malattia, la mancata presentazione in data 30 luglio alla visita periodica presso il medico del lavoro e, in generale, un disinteresse verso l'attività lavorativa;
cfr. allegati 3 e 4 ovvero le Pec
di del 5 agosto 2024), con l'ultima Pec del 7 agosto si CP_1
contestava invece al lavoratore (i) di non aver giustificato le proprie assenze dal giorno 29 luglio al 6 agosto 2024, (ii) che il certificato sarebbe stato retroattivo con indicazione di una continuazione di malattia nonostante il precedente fosse scaduto il 26 luglio e (iii) che tale certificato in continuazione era stato emesso di domenica e consegnatogli tramite “intermediari”.
Il licenziamento del 12 agosto è stato adottato in ragione di tale ultima contestazione (“a seguito di assenze ingiustificate, dovute a certificati di
malattia non validi o intestati ad altri”; cfr. doc. 7 allegato al ricorso in atti).
Ebbene è emerso con chiarezza dall'istruttoria svolta che il medico curante dott.ssa ha effettivamente visitato il ricorrente in data Per_1
29 luglio 2024, riscontrando una patologia con prognosi fino al successivo 3 agosto incluso. Nel confermare il certificato esibitole in udienza (doc. 10), ha chiarito che dopo aver digitato le prime lettere del codice fiscale del il sistema le ha proposto il nominativo Pt_1
Pag. 4 di 11 di altro assistito e che della circostanza ella non si era avveduta. La
teste ha così riferito: “sono medico curante di Parte_1
Interrogata sui capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo del giudizio,
così risponde : 1- ( “ vero che il giorno 29 luglio 2024, a seguito di visita
medica e riscontro di patologia acuta, ha rilasciato al sig. Parte_1
quale suo medico di assistenza primaria, il certificato di malattia che le viene
mostrato, all. 10 al ricorso introduttivo del presente giudizio “; ) : Vero.
ADR: ho visitato il presso il mio ambulatorio di Follonica via Pt_1
Marconi 5 nella data lì indicata. Al momento di digitare il cf. il sistema mi ha
proposto il nominativo di un altro mio ex paziente ( , le cui prime 7 Per_2
lettere sono uguali a quelle del Non mi sono avveduta dell'errore. Pt_1
ADR sono stata avvisata telefonicamente dell'errore dalla moglie del Per_2
immagino perché lui era stata interpellato dal suo datore di lavoro. Ho
provveduto quindi ad annullare quello del sul momento non sono Per_2
riuscita a risalire al quindi non ho potuto rifare il certificato Pt_1
corretto a suo nome.”
Ha poi confermato che il secondo certificato è stato redatto dal medico che ai primi di agosto la sostituiva, il dott. (che Persona_3
parte resistente nella propria contestazione definisce impropriamente un “intermediario”). La teste infatti ha così riferito sul relativo capitolo di prova n. 4 (“vero che il giorno 5 agosto 2024 era presente nel suo ambulatorio di Follonica, in qualità di suo sostituto, il dott.
iscritto all' Ordine dei Medici della Provincia di Persona_3
Siena“): “Vero. In quei giorni non ero in ambulatorio. Credo che il 5 agosto
fosse il primo giorno di sostituzione. ADR l'ambulatorio è aperto dal lunedì
al venerdì. ADR Prendo atto che il risulta essere stato visitato il Pt_1
Pag. 5 di 11 4.8.2024, che era una domenica. Posso solo dire che il sistema propone due
date da flaggare, una quella del giorno corrente in cui si redige il certificato e
una del giorno prima nel caso in cui la visita sia avvenuta la giornata
precedente rispetto alla redazione del certificato, ritengo che ciò sia previsto
per il caso in cui nel giorno effettivo della visita si siano verificate delle
problematiche tecniche di inserimento. Il medico può solo scegliere una delle
due caselle con la data proposte dal sistema. Non so nello specifico cosa sia
successo. ADR Mi sembra che tale applicativo apriva sempre la tendina con
le due date.”
Escusso il in merito al secondo certificato in Persona_3
continuazione, egli ha riferito di aver visitato il il 5 agosto Pt_1
(lunedì), ma di aver deliberatamente indicato la data del 4 agosto poiché il sistema lo consente avendo egli appurato che la malattia riscontrata in quella data costituiva prosecuzione di quella la cui prognosi scadeva il 3 agosto (sabato), ritenendo corretto indicare una continuazione in relazione al giorno intermedio cadente di domenica.
Il teste ha così infatti riferito:
“Sul capitolo 13: " Vero che il certificato di malattia da Lei rilasciato in
favore del signor è stato emesso in data 4.8.2024 a seguito Parte_1
di visita ambulatoriale" Io ho visitato il Correale nell'ambulatorio della
che sostituivo, il giorno 5 agosto, che era un lunedì. HO inserito la Per_1
data del 4 agosto perché il sistema lo consente essendomi avveduto che il
certificato precedente scadeva il 3 agosto, quindi per dare continuità alla
malattia, avendo verificato che il continuava a lamentare la Pt_1
medesima sintomatologia lombosciatalgica. ADR so che in precedenza c'era
Pag. 6 di 11 stato un problema sul certificato in quanto sostituivo la anche il 1 e Per_1
il 2 agosto e in quei giorni ricevetti una telefonata da il Testimone_1
quale mi disse che era stato emesso per errore un certificato a suo nome e mi
chiedeva di correggerlo. Gli risposi che non potevo perché non l'avevo emesso
io. So che poi provvide la Per_1
Sul capitolo 14: " Vero che nei giorni festivi il lavoratore deve rivolgersi ai
medici del servizio di continuità assistenziale per il rilascio di certificati di
malattia". Vero Sul capitolo 15: "Vero che Lei nell'agosto 2024 non era
iscritto tra i medici di medicina generale dell'Azienda Usl Toscana sud est,
né prestava servizio di continuità assistenziale per la stessa Usl" Vero quanto
alla prima parte della domanda;
ho prestato servizio di continuità
assistenziale, ma non ricordo la data precisa. ADR sono medico chirurgo
come tale posso effettuare sostituzioni anche se non iscritto tra i medici di
medicina generale. ADR non ricordo se ho prescritto dei farmaci al Pt_1
ADR Ho effettuato la visita in presenza;
non ho rilasciato un foglio al
Correale perché ormai la procedura è telematica quindi è sufficiente
comunicare il numero del certificato all'interessato. ADR: non so come si
possa fare a segnalare sul certificato che il giorno della visita non corrisponde
a quello indicato in continuità come avvenuto nel nostro caso. Posso dire con
certezza che il sistema propone due date, quella corrente al momento in cui si
redige il certificato e quella del giorno precedente. Ho ritenuto che lo scopo di
ciò fosse proprio quello di coprire, come nel caso del un giorno Pt_1
mancante di continuità nella medesima patologia. Per questo motivo ho
inserito, consapevolmente, la data antecedente”.
Pag. 7 di 11 In buona sostanza il medico ha certificato che la lombosciatalgia da cui era affetto il , già accertata dalla collega dott.ssa Pt_1 Per_1
sin dal 29 luglio con prognosi fino a tutto il 3 agosto (sabato), si presentava ancora alla data del 5 agosto (lunedì) sì da rendere legittimo l'accertamento di una continuità di essa. Affatto diverso il caso citato da parte resistente nella propria memoria autorizzata depositata in data 30 settembre u.s. richiamando un precedente della
Corte d'Appello di Milano (sent. n. 408/2023) poiché in quel caso la
Corte distrettuale meneghina stigmatizzava il comportamento di un medico che, in violazione di un dovere deontologico, aveva rilasciato un'attestazione relativa alle dichiarazioni del paziente in ordine al proprio stato di salute nei giorni precedenti al fine di giustificare l'assenza dal lavoro (peraltro, si badi, “attestazione” e non
“certificazione”, come tale espressamente priva di contenuto certificativo) in quanto essa, provenendo da un medico, poteva generare confusione sulla circostanza che il sanitario avesse proceduto, come era doveroso, a effettuare una visita e solo dopo ad attestare le patologie eventualmente riscontrate.
Tutto differente il caso in esame dove il dott. ha Persona_3
effettuato la visita e certificato l'esistenza di una patologia. Priva di concreto rilievo appare invece l'insistenza di parte resistente sulla circostanza che questi fosse iscritto all'Ordine dei medici di Siena e non di Grosseto e che non risultasse iscritto tra i medici di medicina generale dell'Azienda Usl Toscana sud est dal momento che egli,
essendo un medico chirurgo, ben poteva effettuare sostituzioni anche in mancanza di tale iscrizione.
Pag. 8 di 11 Va quindi dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente.
5. In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore a tempo determinato allo stesso spetta un risarcimento danni pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso fino alla data di scadenza del contratto del lavoro (così, tra le altre, Corte Appello Milano 4 aprile 2013). Al licenziamento del lavoratore a tempo determinato non possono essere applicate infatti le norme giuridiche a tutela contro i licenziamenti illegittimi dei lavoratori a tempo indeterminato.
Ne deriva che spettano al ricorrente le retribuzioni che egli avrebbe percepito da contratto dal giorno del recesso 12 agosto 2024 fino alla scadenza naturale del contratto stesso ovvero fino al 6 ottobre 2024,
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo, per euro 5.554,58 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
il tutto detratto quanto già eventualmente ricevuto per il medesimo titolo.
6. Ai fini della ripartizione delle spese di lite, va rimarcato che nella missiva di contestazione degli addebiti, inviata dal legale del ricorrente alla società resistente in data 8 agosto 2024, si fa espresso riferimento (sia pure con delle imprecisioni in parte legate alla mancanza di maggiori indicazioni nella missiva di contestazione, in parte ascrivibili invece allo stesso lavoratore che avrebbe potuto più
tempestivamente accorgersi dell'errore e fornire maggiori dettagli a chi lo assisteva) alla circostanza che comunque i certificati rilasciati al
Pag. 9 di 11 erano stati trasmessi dal medico curante per via telematica, Pt_1
mettendosi comunque a disposizione per eventuali chiarimenti,
precisando che l'INPS aveva telefonicamente fornito rassicurazioni e che tuttavia il lavoratore (residente a [...]) non aveva potuto comprovarle per iscritto non possedendo neppure un pc e non potendo, per motivi di salute, recarsi a Grosseto per richiedere un'apposita attestazione all' Inps (cfr. doc. 6 allegato al ricorso). Va
tuttavia pure ribadito che lo stesso lavoratore, con uso di maggior diligenza, avrebbe potuto avvedersi dell'errore nella certificazione e attivarsi più prontamente per porvi rimedio. In forza di tali considerazioni si ritiene corretto compensare le spese di lite nella misura di un terzo;
la rimanente frazione segue la regola della soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 2 dicembre 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
al ricorrente e, per l'effetto, CP_1
- condanna in persona del l.r. pro tempore, a corrispondere in CP_1
favore del ricorrente le retribuzioni che egli avrebbe percepito da contratto dal 12 agosto 2024 fino al 6 ottobre 2024 quantificate in euro
5.554,58, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo, con la precisazione di cui in parte motiva;
Pag. 10 di 11 - condanna parte resistente, come rappresentata, a corrispondere in favore del ricorrente due terzi delle spese di giudizio, che liquida per tale frazione in euro 3.000, oltre spese, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 11 di 11
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 15 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 1039 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.09.1973 e residente in [...], rappresentato, difeso e domiciliato dall' avv. Paola Pippi con studio in Grosseto, viale Ombrone n. 7,
giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, (C.F.-P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 12, elettivamente domiciliata a Bergamo, via Previtali 20, presso lo studio dell'avv. Sara Mapelli,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
CONVENUTO OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all' Ecc.mo Giudice adito, previa declaratoria di illegittimità
del licenziamento per giusta causa intimato nei confronti del ricorrente a decorrere dal
12.08.2024 con comunicazione trasmessa in pari data, per tutti i motivi dedotti in
ricorso, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente
medesimo della somma di euro 5.554,58 per tutte le causali meglio specificate in atti,
oppure di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o di ragione, con ogni
ulteriore onere contributivo e previdenziale fino alla naturale scadenza del 06.10.2024
del contratto a T.D. oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati
dal dì del dovuto fino all' effettivo pagamento. Il tutto con vittoria di compensi
professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap di legge”.
Convenuto: Voglia il Giudice del Lavoro: “in via principale: rigettare le domande
formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi
dedotti nel presente atto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, rideterminare le
somme dovute al ricorrente in ragione di quanto indicato al punto 3.2 della parte in
diritto; in ogni caso: con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024 Parte_1
- premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal
[...] CP_1
7 maggio 2024 con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza in data 6 ottobre 2024, inquadramento al IV livello del
CCNL Confcommercio Turismo e Servizi e mansioni di guardiano-
Pag. 2 di 11 manutentore, risolto anticipatamente in data 12 agosto 2024 a seguito di licenziamento disciplinare - ha convenuto in giudizio la predetta società contestando la legittimità del provvedimento espulsivo adottato “a seguito di assenze ingiustificate dovute a certificati di malattia
non validi o intestati ad altri” (cfr. doc. 7 ric. in atti). Deduceva di aver chiarito già in sede di pre contenziosa le ragioni degli addebiti di parte datoriali, giustificazioni che tuttavia non venivano accolte. In
questa sede quindi ha concluso chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato da e, per l'effetto, la CP_1
condanna della società al pagamento delle retribuzioni che gli sarebbero spettate dalla data del licenziamento alla naturale scadenza del contratto.
2. Si costituiva la convenuta contestando integralmente il contenuto del ricorso e chiedendo il rigetto delle domande ivi formulate.
3. All'udienza del 12 marzo 2025 venivano sentite liberamente le parti e a quella del 25 giugno 2025 venivano escussi i testi indicati sui capitoli di prova ammessi come da ordinanza istruttoria datata 14
marzo 2025. Previo deposito di memorie conclusive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. La domanda è fondata.
Pag. 3 di 11 Va premesso che nell'arco di soli tre giorni il ha ricevuto ben Pt_1
tre contestazioni disciplinari: le prime due del 5 agosto 2024
riguardavano asserite mancanze sul lavoro (rifiuto di eseguire le mansioni affidategli, la circostanza di essere uscito di casa in data 25
luglio 2024 per recarsi a effettuare un acquisto per conto proprio pur trovandosi in malattia, la mancata presentazione in data 30 luglio alla visita periodica presso il medico del lavoro e, in generale, un disinteresse verso l'attività lavorativa;
cfr. allegati 3 e 4 ovvero le Pec
di del 5 agosto 2024), con l'ultima Pec del 7 agosto si CP_1
contestava invece al lavoratore (i) di non aver giustificato le proprie assenze dal giorno 29 luglio al 6 agosto 2024, (ii) che il certificato sarebbe stato retroattivo con indicazione di una continuazione di malattia nonostante il precedente fosse scaduto il 26 luglio e (iii) che tale certificato in continuazione era stato emesso di domenica e consegnatogli tramite “intermediari”.
Il licenziamento del 12 agosto è stato adottato in ragione di tale ultima contestazione (“a seguito di assenze ingiustificate, dovute a certificati di
malattia non validi o intestati ad altri”; cfr. doc. 7 allegato al ricorso in atti).
Ebbene è emerso con chiarezza dall'istruttoria svolta che il medico curante dott.ssa ha effettivamente visitato il ricorrente in data Per_1
29 luglio 2024, riscontrando una patologia con prognosi fino al successivo 3 agosto incluso. Nel confermare il certificato esibitole in udienza (doc. 10), ha chiarito che dopo aver digitato le prime lettere del codice fiscale del il sistema le ha proposto il nominativo Pt_1
Pag. 4 di 11 di altro assistito e che della circostanza ella non si era avveduta. La
teste ha così riferito: “sono medico curante di Parte_1
Interrogata sui capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo del giudizio,
così risponde : 1- ( “ vero che il giorno 29 luglio 2024, a seguito di visita
medica e riscontro di patologia acuta, ha rilasciato al sig. Parte_1
quale suo medico di assistenza primaria, il certificato di malattia che le viene
mostrato, all. 10 al ricorso introduttivo del presente giudizio “; ) : Vero.
ADR: ho visitato il presso il mio ambulatorio di Follonica via Pt_1
Marconi 5 nella data lì indicata. Al momento di digitare il cf. il sistema mi ha
proposto il nominativo di un altro mio ex paziente ( , le cui prime 7 Per_2
lettere sono uguali a quelle del Non mi sono avveduta dell'errore. Pt_1
ADR sono stata avvisata telefonicamente dell'errore dalla moglie del Per_2
immagino perché lui era stata interpellato dal suo datore di lavoro. Ho
provveduto quindi ad annullare quello del sul momento non sono Per_2
riuscita a risalire al quindi non ho potuto rifare il certificato Pt_1
corretto a suo nome.”
Ha poi confermato che il secondo certificato è stato redatto dal medico che ai primi di agosto la sostituiva, il dott. (che Persona_3
parte resistente nella propria contestazione definisce impropriamente un “intermediario”). La teste infatti ha così riferito sul relativo capitolo di prova n. 4 (“vero che il giorno 5 agosto 2024 era presente nel suo ambulatorio di Follonica, in qualità di suo sostituto, il dott.
iscritto all' Ordine dei Medici della Provincia di Persona_3
Siena“): “Vero. In quei giorni non ero in ambulatorio. Credo che il 5 agosto
fosse il primo giorno di sostituzione. ADR l'ambulatorio è aperto dal lunedì
al venerdì. ADR Prendo atto che il risulta essere stato visitato il Pt_1
Pag. 5 di 11 4.8.2024, che era una domenica. Posso solo dire che il sistema propone due
date da flaggare, una quella del giorno corrente in cui si redige il certificato e
una del giorno prima nel caso in cui la visita sia avvenuta la giornata
precedente rispetto alla redazione del certificato, ritengo che ciò sia previsto
per il caso in cui nel giorno effettivo della visita si siano verificate delle
problematiche tecniche di inserimento. Il medico può solo scegliere una delle
due caselle con la data proposte dal sistema. Non so nello specifico cosa sia
successo. ADR Mi sembra che tale applicativo apriva sempre la tendina con
le due date.”
Escusso il in merito al secondo certificato in Persona_3
continuazione, egli ha riferito di aver visitato il il 5 agosto Pt_1
(lunedì), ma di aver deliberatamente indicato la data del 4 agosto poiché il sistema lo consente avendo egli appurato che la malattia riscontrata in quella data costituiva prosecuzione di quella la cui prognosi scadeva il 3 agosto (sabato), ritenendo corretto indicare una continuazione in relazione al giorno intermedio cadente di domenica.
Il teste ha così infatti riferito:
“Sul capitolo 13: " Vero che il certificato di malattia da Lei rilasciato in
favore del signor è stato emesso in data 4.8.2024 a seguito Parte_1
di visita ambulatoriale" Io ho visitato il Correale nell'ambulatorio della
che sostituivo, il giorno 5 agosto, che era un lunedì. HO inserito la Per_1
data del 4 agosto perché il sistema lo consente essendomi avveduto che il
certificato precedente scadeva il 3 agosto, quindi per dare continuità alla
malattia, avendo verificato che il continuava a lamentare la Pt_1
medesima sintomatologia lombosciatalgica. ADR so che in precedenza c'era
Pag. 6 di 11 stato un problema sul certificato in quanto sostituivo la anche il 1 e Per_1
il 2 agosto e in quei giorni ricevetti una telefonata da il Testimone_1
quale mi disse che era stato emesso per errore un certificato a suo nome e mi
chiedeva di correggerlo. Gli risposi che non potevo perché non l'avevo emesso
io. So che poi provvide la Per_1
Sul capitolo 14: " Vero che nei giorni festivi il lavoratore deve rivolgersi ai
medici del servizio di continuità assistenziale per il rilascio di certificati di
malattia". Vero Sul capitolo 15: "Vero che Lei nell'agosto 2024 non era
iscritto tra i medici di medicina generale dell'Azienda Usl Toscana sud est,
né prestava servizio di continuità assistenziale per la stessa Usl" Vero quanto
alla prima parte della domanda;
ho prestato servizio di continuità
assistenziale, ma non ricordo la data precisa. ADR sono medico chirurgo
come tale posso effettuare sostituzioni anche se non iscritto tra i medici di
medicina generale. ADR non ricordo se ho prescritto dei farmaci al Pt_1
ADR Ho effettuato la visita in presenza;
non ho rilasciato un foglio al
Correale perché ormai la procedura è telematica quindi è sufficiente
comunicare il numero del certificato all'interessato. ADR: non so come si
possa fare a segnalare sul certificato che il giorno della visita non corrisponde
a quello indicato in continuità come avvenuto nel nostro caso. Posso dire con
certezza che il sistema propone due date, quella corrente al momento in cui si
redige il certificato e quella del giorno precedente. Ho ritenuto che lo scopo di
ciò fosse proprio quello di coprire, come nel caso del un giorno Pt_1
mancante di continuità nella medesima patologia. Per questo motivo ho
inserito, consapevolmente, la data antecedente”.
Pag. 7 di 11 In buona sostanza il medico ha certificato che la lombosciatalgia da cui era affetto il , già accertata dalla collega dott.ssa Pt_1 Per_1
sin dal 29 luglio con prognosi fino a tutto il 3 agosto (sabato), si presentava ancora alla data del 5 agosto (lunedì) sì da rendere legittimo l'accertamento di una continuità di essa. Affatto diverso il caso citato da parte resistente nella propria memoria autorizzata depositata in data 30 settembre u.s. richiamando un precedente della
Corte d'Appello di Milano (sent. n. 408/2023) poiché in quel caso la
Corte distrettuale meneghina stigmatizzava il comportamento di un medico che, in violazione di un dovere deontologico, aveva rilasciato un'attestazione relativa alle dichiarazioni del paziente in ordine al proprio stato di salute nei giorni precedenti al fine di giustificare l'assenza dal lavoro (peraltro, si badi, “attestazione” e non
“certificazione”, come tale espressamente priva di contenuto certificativo) in quanto essa, provenendo da un medico, poteva generare confusione sulla circostanza che il sanitario avesse proceduto, come era doveroso, a effettuare una visita e solo dopo ad attestare le patologie eventualmente riscontrate.
Tutto differente il caso in esame dove il dott. ha Persona_3
effettuato la visita e certificato l'esistenza di una patologia. Priva di concreto rilievo appare invece l'insistenza di parte resistente sulla circostanza che questi fosse iscritto all'Ordine dei medici di Siena e non di Grosseto e che non risultasse iscritto tra i medici di medicina generale dell'Azienda Usl Toscana sud est dal momento che egli,
essendo un medico chirurgo, ben poteva effettuare sostituzioni anche in mancanza di tale iscrizione.
Pag. 8 di 11 Va quindi dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente.
5. In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore a tempo determinato allo stesso spetta un risarcimento danni pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso fino alla data di scadenza del contratto del lavoro (così, tra le altre, Corte Appello Milano 4 aprile 2013). Al licenziamento del lavoratore a tempo determinato non possono essere applicate infatti le norme giuridiche a tutela contro i licenziamenti illegittimi dei lavoratori a tempo indeterminato.
Ne deriva che spettano al ricorrente le retribuzioni che egli avrebbe percepito da contratto dal giorno del recesso 12 agosto 2024 fino alla scadenza naturale del contratto stesso ovvero fino al 6 ottobre 2024,
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo, per euro 5.554,58 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
il tutto detratto quanto già eventualmente ricevuto per il medesimo titolo.
6. Ai fini della ripartizione delle spese di lite, va rimarcato che nella missiva di contestazione degli addebiti, inviata dal legale del ricorrente alla società resistente in data 8 agosto 2024, si fa espresso riferimento (sia pure con delle imprecisioni in parte legate alla mancanza di maggiori indicazioni nella missiva di contestazione, in parte ascrivibili invece allo stesso lavoratore che avrebbe potuto più
tempestivamente accorgersi dell'errore e fornire maggiori dettagli a chi lo assisteva) alla circostanza che comunque i certificati rilasciati al
Pag. 9 di 11 erano stati trasmessi dal medico curante per via telematica, Pt_1
mettendosi comunque a disposizione per eventuali chiarimenti,
precisando che l'INPS aveva telefonicamente fornito rassicurazioni e che tuttavia il lavoratore (residente a [...]) non aveva potuto comprovarle per iscritto non possedendo neppure un pc e non potendo, per motivi di salute, recarsi a Grosseto per richiedere un'apposita attestazione all' Inps (cfr. doc. 6 allegato al ricorso). Va
tuttavia pure ribadito che lo stesso lavoratore, con uso di maggior diligenza, avrebbe potuto avvedersi dell'errore nella certificazione e attivarsi più prontamente per porvi rimedio. In forza di tali considerazioni si ritiene corretto compensare le spese di lite nella misura di un terzo;
la rimanente frazione segue la regola della soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 2 dicembre 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
al ricorrente e, per l'effetto, CP_1
- condanna in persona del l.r. pro tempore, a corrispondere in CP_1
favore del ricorrente le retribuzioni che egli avrebbe percepito da contratto dal 12 agosto 2024 fino al 6 ottobre 2024 quantificate in euro
5.554,58, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo, con la precisazione di cui in parte motiva;
Pag. 10 di 11 - condanna parte resistente, come rappresentata, a corrispondere in favore del ricorrente due terzi delle spese di giudizio, che liquida per tale frazione in euro 3.000, oltre spese, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
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