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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/11/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 901/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 12 novembre 2025
All'udienza del 12/11/2025 alle ore 10.00 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
IA OS RI, per delega dell'avv. Davide Vigna, nell'interesse dell'opponente la quale riferisce che è stata depositata nel fascicolo telematico la documentazione comprovante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al e preso prendo atto della mancata sua costituzione chiede la Controparte_1 declaratoria di contumacia;
insiste nell'accoglimento dell'opposizione precisando che la domanda deve intendersi espressamente limitata alla delibazione sull'illegittimità dell'inammissibilità per tardività dichiarata dal Tribunale collegiale e non anche alla concreta liquidazione rispetto alla quale riserva di depositare apposita istanza al Tribunale penale.
Nessuno è presente per il . Controparte_1
Il Presidente di Sezione dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
R.G. n. 901/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 901 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da dott. (nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Vigna C.F._1
1 - opponente - nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- opposto -
Oggetto: opposizione avverso decreto di inammissibilità dell'istanza di liquidazione del compenso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/11/2025.
* * *
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto reso in data 19/08/2019 il Tribunale di Palmi in composizione Collegiale nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 437/2014 GN DA (procedimento denominato Iris) ha nominato perito trascrittore il dott. . Parte_1
All'esito dell'attività peritale il dott. in data 16/06/2021 ha depositato la Pt_1 perizia ed in data 15/09/2021 ha presentato istanza di liquidazione dei compensi e delle spese inoltrandola a mezzo del portale liquidazione spese di giustizia ed esponendo un compenso complessivo di € 24.137,06 (1480 vacazioni con aumento del 100% ai sensi dell'art. 52 TU spese di giustizia).
Con decreto del 25/06/2025 (RG.Ist.Liqu n. 1/2022) il Tribunale di Palmi in composizione collegiale ha dichiarato l'istanza “inammissibile perché proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 71 del Dpr 115/02”, assumendo quale dato fattuale la proposizione dell'istanza di liquidazione in data 12/01/2022 rispetto al deposito della perizia in data 16/06/2021.
Con ricorso proposto in data 11/07/2025 il dott. ha proposto opposizione, ai Pt_1 sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011 e dall'art. 702 bis c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'illegittimità per aver dichiarato la decadenza di cui all'art. 71 TU spese di giustizia sull'erroneo presupposto di fatto del deposito della richiesta in data 12/01/2022 laddove la data che emerge dall'inoltro sul portale ministeriale è il 15/09/2021, cioè nell'ambito dei 100 giorni dal deposito della perizia del 16/06/2021.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
In premessa va osservato che nel ricorso introduttivo l'opponente ha articolato in via principale la domanda di declaratoria di ammissibilità dell'istanza di liquidazione depositata in data 15/09/2021 (previo accertamento della sua tempestività ai sensi dell'art. 71 TU spese di giustizia) e nel merito “liquidare in favore del ricorrente i compensi e le
2 spese come da istanza originaria, ovvero Euro 24.137,06 oltre accessori di legge, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo i parametri di legge;
• In via subordinata: rimettere gli atti al giudice che ha emesso il decreto impugnato per una nuova valutazione dell'istanza di liquidazione alla luce dei principi di diritto affermati”.
All'udienza del 12/11/2025 l'opponente ha espressamente rinunciato al primo petitum di merito (“liquidare in favore del ricorrente i compensi e le spese come da istanza originaria, ovvero Euro 24.137,06 oltre accessori di legge, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo i parametri di legge”) ed ha precisato di avere interesse alla liquidazione da parte del Tribunale penale titolare del procedimento a quo.
Il trhema decidendum all'esame del Tribunale in sede di opposizione, dunque, è perimetrato alla legittimità o meno della declaratoria di inammissibilità per tardività che ha caratterizzato il decreto collegiale del 25/06/2025.
Si è detto che nel decreto impugnato il Collegio ha ritenuto di sancire l'intempestività della richiesta di liquidazione del perito trascrittore (perché depositata oltre i 100 giorni dal completamento dell'incarico in violazione dello sbarramento previsto a pena di decadenza dall'art. 71 TU spese di giustizia) segnalando che rispetto al completamento delle operazioni peritali avvenuto in data 16/06/2021 la richiesta di liquidazione del compenso risultava depositata in data 12/01/2022.
La determinazione del Collegio non può essere condivisa.
E' noto che l'art. 71 comma 2 TU spese di giustizia dispone che “2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”.
Nel caso di specie è un dato oggettivo – lo stesso Collegio ne ha dato atto nel decreto
– che le attività peritali si sono concluse in data 16/06/2021.
L'esame dei dati tratti dal portale ministeriale di liquidazione del compenso per le spese di giustizia consente, poi, di riscontrare che il primo deposito dell'istanza di liquidazione del compenso da parte del perito trascrittore risale al 15/09/2021, ampiamente nell'arco dei 100 giorni dal completamento della perizia del 16/06/2021.
Pertanto, accertata la tempestività dell'inoltro dell'istanza di liquidazione del compenso da parte del dott. (proprio perché eseguita in data 15/09/2021 rispetto Pt_1 al completamento delle attività peritali in data 16/06/2021, quindi nel rispetto dei 100 giorni previsti dall'art. 71 D.P.R. n. 115/2002), il decreto di inammissibilità opposto deve essere riformato.
3 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base del valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria, al minimo in ragione dell'estrema semplicità in fatto e diritto della questione oggetto del contendere).
P.Q.M.
visti l'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e l'art. 281 decies e ss. c.p.c., in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale Penale di Palmi in data
25/06/2025 (RG Ist.Liqu n.1/2022) nell'ambito del procedimento penale iscritto al n.
437/2014 GN DA dichiara ammissibile l'istanza di liquidazione del compenso depositata dal perito trascrittore dott. . Parte_1
Condanna il alla refusione in favore dell'opponente delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 1.700,00 per compensi, oltre spese gen.
15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Davide Vigna dichiaratisi antistatario.
Il Presidente di Sezione
dott. Piero Viola
4
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 12 novembre 2025
All'udienza del 12/11/2025 alle ore 10.00 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
IA OS RI, per delega dell'avv. Davide Vigna, nell'interesse dell'opponente la quale riferisce che è stata depositata nel fascicolo telematico la documentazione comprovante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al e preso prendo atto della mancata sua costituzione chiede la Controparte_1 declaratoria di contumacia;
insiste nell'accoglimento dell'opposizione precisando che la domanda deve intendersi espressamente limitata alla delibazione sull'illegittimità dell'inammissibilità per tardività dichiarata dal Tribunale collegiale e non anche alla concreta liquidazione rispetto alla quale riserva di depositare apposita istanza al Tribunale penale.
Nessuno è presente per il . Controparte_1
Il Presidente di Sezione dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
R.G. n. 901/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 901 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da dott. (nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Vigna C.F._1
1 - opponente - nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- opposto -
Oggetto: opposizione avverso decreto di inammissibilità dell'istanza di liquidazione del compenso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/11/2025.
* * *
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto reso in data 19/08/2019 il Tribunale di Palmi in composizione Collegiale nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 437/2014 GN DA (procedimento denominato Iris) ha nominato perito trascrittore il dott. . Parte_1
All'esito dell'attività peritale il dott. in data 16/06/2021 ha depositato la Pt_1 perizia ed in data 15/09/2021 ha presentato istanza di liquidazione dei compensi e delle spese inoltrandola a mezzo del portale liquidazione spese di giustizia ed esponendo un compenso complessivo di € 24.137,06 (1480 vacazioni con aumento del 100% ai sensi dell'art. 52 TU spese di giustizia).
Con decreto del 25/06/2025 (RG.Ist.Liqu n. 1/2022) il Tribunale di Palmi in composizione collegiale ha dichiarato l'istanza “inammissibile perché proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 71 del Dpr 115/02”, assumendo quale dato fattuale la proposizione dell'istanza di liquidazione in data 12/01/2022 rispetto al deposito della perizia in data 16/06/2021.
Con ricorso proposto in data 11/07/2025 il dott. ha proposto opposizione, ai Pt_1 sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011 e dall'art. 702 bis c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'illegittimità per aver dichiarato la decadenza di cui all'art. 71 TU spese di giustizia sull'erroneo presupposto di fatto del deposito della richiesta in data 12/01/2022 laddove la data che emerge dall'inoltro sul portale ministeriale è il 15/09/2021, cioè nell'ambito dei 100 giorni dal deposito della perizia del 16/06/2021.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
In premessa va osservato che nel ricorso introduttivo l'opponente ha articolato in via principale la domanda di declaratoria di ammissibilità dell'istanza di liquidazione depositata in data 15/09/2021 (previo accertamento della sua tempestività ai sensi dell'art. 71 TU spese di giustizia) e nel merito “liquidare in favore del ricorrente i compensi e le
2 spese come da istanza originaria, ovvero Euro 24.137,06 oltre accessori di legge, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo i parametri di legge;
• In via subordinata: rimettere gli atti al giudice che ha emesso il decreto impugnato per una nuova valutazione dell'istanza di liquidazione alla luce dei principi di diritto affermati”.
All'udienza del 12/11/2025 l'opponente ha espressamente rinunciato al primo petitum di merito (“liquidare in favore del ricorrente i compensi e le spese come da istanza originaria, ovvero Euro 24.137,06 oltre accessori di legge, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo i parametri di legge”) ed ha precisato di avere interesse alla liquidazione da parte del Tribunale penale titolare del procedimento a quo.
Il trhema decidendum all'esame del Tribunale in sede di opposizione, dunque, è perimetrato alla legittimità o meno della declaratoria di inammissibilità per tardività che ha caratterizzato il decreto collegiale del 25/06/2025.
Si è detto che nel decreto impugnato il Collegio ha ritenuto di sancire l'intempestività della richiesta di liquidazione del perito trascrittore (perché depositata oltre i 100 giorni dal completamento dell'incarico in violazione dello sbarramento previsto a pena di decadenza dall'art. 71 TU spese di giustizia) segnalando che rispetto al completamento delle operazioni peritali avvenuto in data 16/06/2021 la richiesta di liquidazione del compenso risultava depositata in data 12/01/2022.
La determinazione del Collegio non può essere condivisa.
E' noto che l'art. 71 comma 2 TU spese di giustizia dispone che “2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”.
Nel caso di specie è un dato oggettivo – lo stesso Collegio ne ha dato atto nel decreto
– che le attività peritali si sono concluse in data 16/06/2021.
L'esame dei dati tratti dal portale ministeriale di liquidazione del compenso per le spese di giustizia consente, poi, di riscontrare che il primo deposito dell'istanza di liquidazione del compenso da parte del perito trascrittore risale al 15/09/2021, ampiamente nell'arco dei 100 giorni dal completamento della perizia del 16/06/2021.
Pertanto, accertata la tempestività dell'inoltro dell'istanza di liquidazione del compenso da parte del dott. (proprio perché eseguita in data 15/09/2021 rispetto Pt_1 al completamento delle attività peritali in data 16/06/2021, quindi nel rispetto dei 100 giorni previsti dall'art. 71 D.P.R. n. 115/2002), il decreto di inammissibilità opposto deve essere riformato.
3 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base del valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria, al minimo in ragione dell'estrema semplicità in fatto e diritto della questione oggetto del contendere).
P.Q.M.
visti l'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e l'art. 281 decies e ss. c.p.c., in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale Penale di Palmi in data
25/06/2025 (RG Ist.Liqu n.1/2022) nell'ambito del procedimento penale iscritto al n.
437/2014 GN DA dichiara ammissibile l'istanza di liquidazione del compenso depositata dal perito trascrittore dott. . Parte_1
Condanna il alla refusione in favore dell'opponente delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 1.700,00 per compensi, oltre spese gen.
15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Davide Vigna dichiaratisi antistatario.
Il Presidente di Sezione
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