Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/06/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
P.U. n. 67/2024
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Andrea Turturro Presidente rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
- dott.ssa Leila Nadir Sersale Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 3, CCII
PREMESSO CHE
- con provvedimento emesso in data 8.8.2024, questo Tribunale accoglieva il ricorso ex art. 44 CCII depositata da (C.F. , numero REA AR–165800), Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Arezzo, via Madonna del Prato n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Fabbroni, assegnando un termine di 60 giorni per Parte_2 la presentazione di uno strumento di regolazione della crisi, nonché designando quale giudice relatore il dott. Federico Pani e come commissario giudiziale il dott. Fabio Cerini;
- con provvedimento del giudice designato emesso in data 9.8.2024, venivano confermate per 75 giorni le seguenti misure protettive: i) divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; ii) sospensione delle prescrizioni e non operatività delle decadenze;
- con provvedimento del 3.10.2024 il termine di cui all'art. 44 veniva prorogato di ulteriori 60 giorni e, contestualmente, il tribunale prorogava altresì l'efficacia delle misure protettive di ulteriori 80 giorni;
- in data 6.12.2024 la ricorrente depositava piano e proposta, successivamente modificati in data 10.1.2025
a seguito dei rilievi svolti dal Tribunale;
- con decreto del 14.1.2025 veniva dichiarata l'apertura del concordato e veniva previsto che le operazioni di voto si svolgessero tra il 21.4.2025 e il 30.4.2025;
- con provvedimento del 31.1.2025, l'efficacia delle misure protettive c.d. tipiche veniva prorogata fino al
30.6.2025 e veniva inoltre disposto che e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 non potessero, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti stipulati con la ricorrente in
[...] corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo;
- nei termini previsti dall'art. 107 CCII aveva luogo gli adempimenti previsti dalla legge e in particolare nei quindici giorni prima della data iniziale delle operazioni di voto il commissario illustrava la sua relazione ai creditori e sette giorni prima depositata la propria relazione definitiva;
- in data 5.5.2025 il commissario relazionava sull'esito delle operazioni di voto, dando atto del mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 109, comma 5, CCII;
- in data 7.5.2025 la ricorrente, a mente dell'art. 111 CCII, ha chiesto l'omologazione del concordato invocando l'applicazione dell'art. 112, comma 2, CCII;
- il Tribunale fissava l'udienza del 29.5.2025, ore 12.30 e la ricorrente provvedeva a notificare il ricorso e il decreto di fissazione a tutti i creditori astenuti e dissenzienti entro il termine assegnato;
- nessun creditore ha proposto opposizione;
- all'esito dell'udienza, il giudice relatore, quale sostituto tabellare del g.d., si riservava di riferire al collegio.
OSSERVA
1. Ai sensi dell'art. 112, comma 1, CCI, «il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati».
La quasi totalità dei suddetti elementi sono stati oggetto di verifica da parte del Tribunale fin dalla fase antecedente all'apertura e in questa sede può confermarsi la loro sussistenza. Si allude, in particolar modo:
- al requisito di cui alla lettera c), atteso che piano e proposta sono stati formulati nei termini assegnati a norma dell'art. 44 e, sul piano contenutistico, sono state rispettate le prescrizioni previste dall'art. 87;
- con particolare riferimento alla formazione e al contenuto delle classi (requisiti d ed e), la proposta si è attenuta a quanto previsto dall'art. 85, in particolare con riguardo al trattamento riservato ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente o non soddisfatti entro le tempistiche stabilite dall'art. 109, comma 5, prevedendo il pari trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe e assicurandosi che il trattamento stabilito non alterasse l'ordine delle cause legittime di prelazione;
- in merito, invece, alla fattibilità del piano (requisito g), tanto l'attestazione indipendente allegata al piano quanto la relazione di cui all'art. 105 CCII redatta dal commissario giudiziale consentono di affermare che il piano sia ben lontano dal poter essere ritenuto manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato;
giova sul punto rammentare che i flussi di cassa della continuità contemplati risultano piuttosto prudenti e che la maggior parte dell'attivo concordatario deriva dall'apporto di un terzo il quale ha rilasciato idonee garanzie di solvibilità.
Quanto alla regolarità della procedura (requisito a), nelle premesse è stato ricostruito nel dettaglio l'iter procedurale e la sua disamina dà conto del fatto che ogni passaggio è stato compiuto nel rispetto delle forme e dei termini di legge.
Infine, occorre soffermarsi sui requisiti b) e f), attinenti entrambi al voto. Trattasi di un aspetto che, in ragione della sua centralità, necessita di essere affrontato funditus.
2. Deve premettersi che il piano concordatario proposto da è imperniato sulla Parte_1 continuità aziendale, ragion per cui, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di approvazione, occorre fare riferimento al comma 5 dell'art. 109 CCII. Tale disposizione, innovando rispetto alla disciplina della legge fallimentare, non ritiene sufficiente la sola maggioranza dei crediti (e, se previste, la maggioranza delle classi), come tuttora previsto per il concordato liquidatorio (comma 1 dell'art. 109 CCII), piuttosto esigendo il voto favorevole di tutte le classi coinvolte.
Il rigore della regola è temperato, tuttavia, dalla previsione contenuta nel terzo periodo del suddetto comma quinto, che chiama il Tribunale alla verifica delle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, CCII.
In buona sostanza, l'ordinamento consente di omologare il concordato nonostante la mancanza di unanimità, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Tra le quattro condizioni appena riportate, indubbiamente assumono carattere preponderante la seconda e la quarta.
La seconda, infatti, esprime un concetto assolutamente innovativo per il nostro ordinamento, vale a dire la c.d. relative priority rule (già in linea generale espresso dall'art. 84, commi 6 e 7, CCII). Invero, in passato il nostro ordinamento, in rigoroso ossequio al principio generale desumibile dagli artt. 2740 e 2741 c.c., non consentiva che nel contesto di una ristrutturazione debitoria fosse possibile derogare alla graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. absolute priority rule), mentre invece oggi il rigoroso rispetto di tale graduazione è imposto soltanto quando viene in interesse il "valore di liquidazione" (vale a dire l'attivo verosimilmente ritraibile in caso di liquidazione giudiziale, come meglio definito dall'art. 87, comma 1, lett. c) ed i flussi di cassa della continuità, quindi, anziché essere distribuiti nel rispetto della graduazione, possono essere destinati anche alle classi inferiori purché – ed è proprio quanto sancito nella lettera b – i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Insomma, il surplus generato dalla continuità può essere destinato ai creditori appartenenti alle classi di rango inferiore anche in assenza di soddisfazione integrale di creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento non sia globalmente più vantaggioso di quello riservato a questi ultimi.
L'ultima condizione, invece, detta sostanzialmente la nuova regola del voto, che dà vita a quella che in dottrina è stata ribattezzata “ristrutturazione trasversale”. In sintesi, il concordato può essere omologato anche se il voto favorevole ha riguardato (non l'unanimità, ma) solo la maggioranza delle classi;
in tal caso, tuttavia, è necessario che almeno una delle classi favorevoli sia formata da creditori con privilegio. Inoltre
– e in ciò risiede la novità più dirompente del Codice della crisi, specie a seguito del c.d. correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024 – l'omologa può essere ottenuta finanche in assenza del voto favorevole da parte della maggioranza dei creditori, purché però in favore della proposta si sia espressa una classe “interessata”, con ciò intendendosi una classe i cui creditori non verrebbero soddisfatti integralmente e «sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione». In buona sostanza, ferma restando la ricorrenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'omologa è sufficiente che sulla proposta abbia investito una classe composta da creditori per i quali l'applicazione della regola della priorità relativa piuttosto che la regola della priorità assoluta non è indifferente nel senso che, se si fosse applicata quest'ultima, sarebbe stata soddisfatta anche solo parzialmente;
insomma, per il legislatore è del tutto irrilevante ai fini dell'omologa forzosa solo ed esclusivamente il voto espresso dalla classe che, in caso di applicazione della regola della priorità assoluta anche sul valore eccedente quello di liquidazione, non riceverebbe alcunché.
Ai fini dell'applicazione della condizione di cui alla lettera d), peraltro, deve tenersi conto di quanto previsto dal comma quarto dell'art. 88, come riformato dal correttivo-ter già citato. Invero, il legislatore, fugando i dubbi che si erano in precedenza affacciati in ordine all'applicabilità del c.d. cram down fiscale e previdenziale anche nell'ambito del concordato in continuità, ha riscritto completamente l'art. 88 e ha inserito un comma ad hoc che disciplina proprio la modalità operativa del cram down in congiunzione con l'art. 112, comma 2. Per l'esattezza, la norma così recita: «nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e
2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa».
In sintesi, tanto l'astensione quanto il voto contrario dell'Erario o degli enti di previdenza ed assistenza possono essere (alternativamente) o computati come voto positivo o non computati affatto se, con una delle due operazioni, è possibile raggiungere la maggioranza delle classi prevista dal primo periodo della lettera d) dell'art. 112, comma 2; tale operazione da parte del Tribunale può tuttavia avvenire solo a condizione che la proposta di soddisfacimento delle amministrazioni statali e degli enti risulta «non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale». Resta fermo – come reso chiaro dall'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 88 sopra riportato – che invece il cram down non può trovare applicazione ai fini dell'applicazione del secondo periodo della lettera d) dell'art. 112, comma 2, e dunque il voto della classe “interessata” che può portare all'omologazione del concordato deve essere sempre e comunque espresso.
3. Ciò posto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell'esito del voto elaborata dal commissario giudiziale: Come può notarsi, 13 sono le classi votanti e solo 6 di esse hanno espresso voto favorevole. In mancanza dell'unanimità, all'omologazione può giungersi solo al ricorrere delle quattro condizioni di cui all'art. 112, comma 2, sulle quali ci si è appena soffermati.
Nessun dubbio si pone in ordine alla sussistenza dei primi tre requisiti. Invero:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: ciò è stato verificato dal Tribunale fin dalla fase antecedente all'apertura, è attestato dal professionista indipendente nominato dalla stessa ricorrente e, infine, è confermato dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 105; in sintesi, la distribuzione del valore di liquidazione (stimato dal commissario in €
402.365,27) si arresta alla classe n. 4 (privilegio generale mobiliare ex art. 9, comma 5, d.lgs 123/98 c.c. – art. 2777, ultimo comma); le classi precedenti vengono tutte soddisfatte al 100% (le classi nn. 2 e 3 tuttavia sono risultate classi interessate, e quindi votanti, in quanto composte da creditori privilegiati la cui soddisfazione è prevista oltre 180 giorni dall'omologazione, ex art. 109, comma 5);
b) del pari, il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
in particolare, le classi dissenzienti vanno dalla 4 alla 11, rappresentano privilegi di rango decrescente e, per ciascuna di esse, è prevista una soddisfazione percentuale decrescente;
non rientrando tra i creditori votanti i lavoratori, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) inoltre, nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito.
Per quanto concerne, invece, il requisito sub d), stante l'approvazione da parte di 6 classi (di cui 2 privilegiate) su 13, non è stata raggiunta la maggioranza. Tuttavia, occorre tener conto di quanto previsto dall'art. 88, comma 4; applicazione che in questo caso sarebbe determinante tanto trasformando il voto negativo o del tutto omesso in voto positivo (il voto favorevole passerebbe da 6 a 11 classi su 13) quanto elidendo le classi dal computo della maggioranza (le classi totali scenderebbero a 8 e il voto favorevole espresso è stato raggiunto in 6 classi).
Orbene, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi del c.d. cram down fiscale.
Sul punto, basti richiamare quanto illustrato dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 105: «Come illustrato dall'attestatore e confermato nel precedente capitolo della presente relazione va preso atto che i crediti tributari e contributivi dell'INPS, non verrebbero soddisfatti nella liquidazione giudiziale, in quanto si è stabilita come classe marginale la Classe 4, (Privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98), che verrebbe soddisfatta non integralmente.
Si deve pertanto accertare che il pagamento parziale dei privilegi generali tributari e contributivi determini la previsione di una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale e la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale. Come già illustrato nei prospetti elaborati ai capitoli precedenti, si può affermare che:
• Per i crediti contributivi inseriti nella classe 5, di natura privilegiata, è prevista una percentuale di soddisfazione del 18%;
• Per i crediti tributari inseriti nella classe 7, di natura privilegiata, è prevista una percentuale di soddisfazione del 10%;
• Per ogni altro credito di natura privilegiata di grado inferiore inserito nel piano viene prevista una percentuale di soddisfazione del 10%, analoga a quella prevista per i crediti tributari;
• Per le due classi dei crediti speciali n. 10 “locatore” e n. 11 “IVA di rivalsa” soddisfatte integralmente considerata la capienza del valore di liquidazione dei beni su cui insiste il privilegio;
• Per la classe n. 6 relativa all'INAIL è previsto il pagamento integrale mediante l'utilizzo di flussi di cassa esterni, sia con riferimento alla parte privilegiata che alla parte chirografa, complessivamente pari ad Euro 2.017,27 viene integralmente soddisfatta nel piano in quanto
• servita dai flussi della finanza esterna, in virtù di quanto previsto art. 84, comma 6, ultimo periodo;
• Sia i crediti di natura chirografaria che i crediti privilegiati di natura fiscale e previdenziale falcidiati e retrocessi in chirografo verranno soddisfatti nella misura della medesima percentuale del 5%.
Per tutto quanto considerato, il commissario può affermare che in caso di esecuzione dei piano di concordato nelle modalità ivi previste, i creditori di natura tributaria e contributiva verranno soddisfatti secondo i requisiti previsti dall'art. 88, comma 1 cci, ovvero in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale e con un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto ad altri crediti di rango inferiore».
4. In definitiva, nulla osta all'omologazione del concordato preventivo in esame, non dovendosi peraltro il Tribunale soffermare ulteriormente sui profili di convenienza dello scenario concordatario rispetto a quello liquidatorio in assenza di opposizioni da parte dei creditori (art. 112, comma 3, CCII). Il piano non prevede la liquidazione del patrimonio, ragion per cui non deve provvedersi alla nomina di un liquidatore
(art. 114-bis CCII). Rimarrà invece nelle sue funzioni il commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'art. 118 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
OMOLOGA
il concordato preventivo di (C.F. numero REA Parte_1 P.IVA_1
AR–165800), con sede legale in Arezzo, via Madonna del Prato n. 32;
CONFERMA quale giudice delegato il dott. FEDERICO PANI
CONFERMA
la nomina a commissario giudiziale del dott. FABIO CERINI
DISPONE
che il commissario giudiziale:
a) sorvegli sull'adempimento del concordato, depositando con cadenza semestrale (decorrente dalla data di presentazione della relazione ex art. 105) una relazione nella quale dovrà dare conto dello stato di avanzamento dell'adempimento di piano e proposta e di eventuali elementi di disallineamento o allarme rispetto alle previsioni, nell'interesse del ceto creditorio;
la relazione periodica dovrà essere trasmessa altresì ai creditori;
b) nel caso in cui rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, riferisca immediatamente al Tribunale;
c) qualora ne faccia istanza uno o più creditori, e sempre che a suo avviso sussistano i presupposti, chieda la risoluzione ai sensi dell'art. 119;
d) conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9;
e) in ogni caso, qualora sorgano incertezze o criticità che attengono alla fase esecutiva del concordato, rivolga apposita istanza al giudice delegato.
DISPONE
che la sentenza venga notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente est.
Andrea Turturro