Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 242/2019
All'udienza collegiale del giorno 26/03/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr……………………………….. Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. POMPA VINCENZO pres.
Appellato/i
CP_1
Avv. DI CIOMMO FRANCESCO
Controparte_2
Avv. DI CIOMMO FRANCESCO avv. F. Corona sost.
Controparte_3
Avv. DI CIOMMO FRANCESCO avv. Corona sost.
Controparte_4
Avv. MORI LUIGI
AVV. SILVESTRI STEFANO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 242 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
( elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il difensore avv. Vincenzo Pompa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
( ) (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. Francesco Di C.F._3
Ciommo che li rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATI
E
( ), elettivamente domiciliata presso i Controparte_4 CodiceFiscale_4
difensori avv.ti Luigi Mori e Stefano Silvestri che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.11320/2018 resa in data 4.6.2018 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. – Con atto di citazione notificato in data 3.01.2019 ha proposto Parte_1
appello contro la sentenza n.11320/2018 pubblicata in data 4.6.2018 dal Tribunale di Roma,
2 emessa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.71449/2013, promosso dalla in opposizione al decreto ingiuntivo n.15829/2013 notificatole dall'odierno Controparte_1
appellante per crediti professionali da attività di domiciliazione.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto emesso Controparte_1
dal Tribunale di Roma in data 6 luglio 2013, depositato in data 29 luglio 2013, e con cui le era stato ingiunto di pagare, nei confronti del Dott. l'importo di euro Parte_1
8.546,62, oltre interessi e spese. Evidenziava l'opponente di aver sempre corrisposto quanto dovuto al Dott. e di avergli revocato il mandato nel mese di settembre 2012 per Pt_1 inottemperanza agli impegni professionali assunti;
rilevava in particolare che l'indennità di domiciliazione richiesta in sede monitoria era in realtà inclusa negli onorari che venivano pagati annualmente al professionista e che nessuna istanza di pagamento in tal senso le era mai pervenuta. Eccepiva in ogni caso la prescrizione dei crediti azionati da controparte ex art. 2956 n. 2 c.c. per gli anni relativi al 2010 e contestava il quantum della pretesa, mai pattuito contrattualmente né ritenuto congruo da un parere dell'Ordine dei Commercialisti, non prodotto. Concludeva pertanto richiedendo, previo accoglimento dell'avanzata eccezione di prescrizione, la revoca del decreto opposto. Si costituiva in giudizio il Dott. Parte_1
che contestava le eccezioni e deduzioni di controparte e richiamava l'attività di
[...]
domiciliazione svolta in favore della società opponente, facendo presente di aver depositato in sede monitoria il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma. Concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte, ex art. 89 c.p.c., al risarcimento dei danni subiti. La causa veniva istruita con l'audizione di alcuni testi e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 novembre 2017, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma, XI
Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in persona del Giudice Unico, Dr. Luigi Cavallo, sulla domanda proposta dalla nei confronti del Dott. Controparte_1 Parte_1
nel contraddittorio delle parti, così provvede: I) Revoca il decreto opposto;
II) Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. e 89 c.p.c. avanzate dalle parti;
III) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.300,00 per la fase istruttoria ed euro 1.300,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, nonché euro 138,58 per esborsi”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento dell'azione proposta in sede monitoria, il Dott. ha posto Pt_1
3 l'attività di domiciliazione presso il proprio Studio professionale prestata in favore della a far data dal 1° febbraio 2006 e fino al 30 settembre 2012, data in cui era Controparte_1
cessato il rapporto inter partes. Ora, introducendo il presente giudizio di opposizione, la ha contestato la pretesa creditoria di controparte, rilevando che il Dott. Controparte_1
aveva prestato attività di assistenza contabile e fiscale in suo favore e che gli aveva Pt_1
sempre corrisposto quanto dovuto, evidenziando, altresì, che la richiesta indennità di domiciliazione era da ritenersi inclusa negli onorari già corrisposti. Con la comparsa di risposta nella presente fase di opposizione, il Dott. nel contestare gli assunti avversi, Pt_1
ha rilevato di aver ottenuto un altro decreto ingiuntivo, a fronte della richiesta di pagamento dell'attività di assistenza contabile e fiscale prestata in favore della società, notificato all'odierna opponente e il cui importo era stato spontaneamente corrisposto dalla CP_1
senza presentare alcuna opposizione. A fronte di ciò, nella propria memoria ex art. 183,
[...]
sesto comma, n. 1 c.p.c., parte opponente ha evidenziato la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte dell'opposto, attesa la proposizione di più domande giudiziali per il recupero di frazioni di un unico credito, con conseguente improponibilità delle domande giudiziali avanzate, peraltro rilevabile d'ufficio. Ora, per come emergente dalla documentazione in atti, il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede risulta essere stato depositato in data 24 gennaio 2013 e, nello stesso, richiamata l'attività di assistenza contabile e fiscale svolta in favore della si evidenzia l'attività di domiciliazione presso Controparte_1
il proprio Studio professionale espletata in favore dell'opponente, con conseguente diritto a percepire la relativa indennità. Con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 19 novembre 2012, il medesimo opposto, evidenziato l'inadempimento di controparte, richiedeva il pagamento dell'attività professionale riguardante l'acconto e il saldo per l'assistenza contabile e fiscale prestata in favore della per l'anno 2011, oltre al compenso Controparte_1
per la consulenza societaria prestata in occasione di alcune assemblee;
il decreto ingiuntivo veniva emesso in data 1 febbraio 2013 e, per come dedotto dallo stesso Dott. notificato Pt_1
alla in data 28 marzo 2013. La società spontaneamente provvedeva ad Controparte_1
adempiere la propria obbligazione, versando all'opponente la somma di euro 3.840,53 a mezzo bonifico bancario in data 3 maggio 2013. Come noto, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravata della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del
4 contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (SS.UU. 23726/07). Nel caso di specie, per come evidenziato,
l'odierno opposto ha agito con due distinti ricorsi in sede monitoria al fine di ottenere il compenso ancora dovuto per l'attività svolta in relazione all'assistenza contabile e fiscale prestata, nonché a quella di domiciliazione, svolta entrambe in favore della Controparte_1
sin dalla data della sua costituzione e fino alla cessazione del rapporto. A fronte delle contestazioni dell'opponente, il Dott. su cui ricadeva il relativo onere, non ha però Pt_1 provato che l'attività di domiciliazione prestata in favore della società sia da ritenersi estranea e ulteriore rispetto all'incarico, non contestato, riguardante l'assistenza contabile e fiscale, nulla di specifico risultando introdotto sul punto nella presente sede ed evidenziandosi ulteriormente come nessuna delle fatture emesse dal professionista nel corso degli anni, risulta riferirsi al pagamento della richiesta indennità. Peraltro, la società opponente ha evidenziato che nessun compenso ulteriore era stato pattuito fra le parti in ordine all'indennità di domiciliazione, laddove non risultano essere stati introdotti idonei elementi a sostegno delle deduzioni dell'opposto riguardanti la richiesta, da parte del legale rappresentante della di rinviare ad una fase successiva alla costituzione della società la Controparte_1 riscossione dell'indennità in oggetto come anche l'ulteriore richiesta di proroga del pagamento della stessa in un momento successivo. Né alcunché risulta provato in relazione alle deduzioni dell'opposto circa l'intesa, fra le parti, di affidare la disciplina della corresponsione del compenso per l'attività di domiciliazione a quanto previsto dalla legge di riferimento dell'epoca. Ne discende, in quest'ottica e sulla base degli elementi introdotti nel presente giudizio, che le richieste riguardanti, per un verso, l'attività di assistenza contabile e fiscale,
e, per l'altro, quella di domiciliazione, devono ricondursi al medesimo rapporto obbligatorio sussistente fra le parti, in ordine al quale, però, l'opposto azionava due distinte pretese in sede giudiziale. Sul punto, peraltro, ed in riferimento alle censure avanzate dall'opposto, deve evidenziarsi che, per come rilevato dal medesimo il decreto ingiuntivo avente ad Pt_1 oggetto il pagamento di quanto dovuto per l'assistenza contabile e fiscale per il 2011 veniva comunque notificato all'odierna opponente, così in ogni caso determinandosi la pendenza della lite ex art. 643 c.p.c., successivamente non proseguita per scelta della di Controparte_1
corrispondere quanto richiesto. Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni
Unite ha ulteriormente precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte
5 in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale
- le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (C.C., SS.UU.,
4090/17). Nel caso di specie, tuttavia, nessuno specifico interesse del creditore alla tutela processuale frazionata del credito risulta dedotto o emerso in giudizio, evidenziandosi sul punto come, anche in sede monitoria, entrambe le richieste avanzate dal con i due Pt_1
ricorsi per decreto ingiuntivo si riferivano alle spettanze, nella prospettazione del ricorrente, maturate nei confronti della società in conseguenza dell'attività professionale posta in essere.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, assorbenti ogni ulteriore motivo dedotto, le censure di parte opponente devono essere condivise, atteso l'operato frazionamento del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Quanto poi alla domanda ex art.96
c.p.c., avanzata da parte opponente, ritiene il Giudice che, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, non possa ritenersi provato l'effettivo pregiudizio subito dall'opponente, quantificato nella cifra di cui alla nota spese e alle fatture in atti, in relazione all'attività difensiva svolta nel presente giudizio e all'effettiva corresponsione, in favore del difensore, della somma indicata. Lo stesso è a dirsi in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla nella propria memoria ex art.183, sesto comma, n. 1 c.p.c. Controparte_1
per violazione del diritto alla riservatezza, non potendosi ritenere, indipendentemente da ogni valutazione, effettivo il danno subito, e corrispondente alla somma ingiunta nel decreto poi opposto nella presente sede. In ordine invece alla richiesta di responsabilità dell'opponente ex art. 89 c.p.c. e al conseguente risarcimento del danno, occorre in primo luogo chiarire, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti va esclusa allorché l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia del contendere, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (C.C. 3525/05). Nel caso di specie, l'espressione “gravissime negligenze rispetto
6 agli impegni professionali assunti”, non appaiono rivelare, in ossequio ai principi della giurisprudenza citata e pur con l'obiettivo utilizzo di termini di carattere indubbiamente forte, un intento specificamente e marcatamente offensivo e dispregiativo nei confronti della controparte, risultando le stesse rientrare invece nella strategia difensiva di parte convenuta, in un'ottica di valutazione complessivamente negativa del comportamento della parte avversa.
L'avanzata istanza deve pertanto essere rigettata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, per tutti i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis e in riforma parziale della sentenza impugnata: - in accoglimento del primo motivo d'appello, accertare e dichiarare l'autonomia e la propria determinazione dell'attività di domiciliazione rispetto all'attività di assistenza contabile e fiscale, con correlato riconoscimento del diritto del Dott. a ricevere l'indennità di domiciliazione, quale Pt_1
giusta remunerazione, pari a quanto indicato nel decreto ingiuntivo n. 15829/13 del
29.07.2013, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, di cui si chiede conferma, oppure, in via subordinata, in caso di riforma e/o revoca e/o annullamento e/o nullità e/o inefficacia del suindicato decreto ingiuntivo opposto in I grado, liquidare in favore del Dott. Parte_2 la remunerazione per l'attività di domiciliazione svolta nell'interesse di dal Controparte_1
01.02.2006 al 31.10.2012 (e richiesta soltanto fino al 30.9.2012) in misura determinata anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, con relativa condanna, in entrambi i casi, di al relativo CP_1
pagamento in favore del Dott. - in accoglimento del secondo motivo d'appello, Pt_1
accertare e dichiarare che il Dott. non ha operato alcun frazionamento di credito, non Pt_1
essendovi un credito unitario, e, in subordine, accertare e dichiarare che, anche qualora un frazionamento si ravvisasse nel caso concreto, esso sarebbe da considerarsi legittimo, in quanto giustificato da oggettivo interesse alla proposizione in più sedi dei diversi crediti, con correlato riconoscimento, in entrambi i casi, del diritto del Dott. a ricevere l'indennità Pt_1
di domiciliazione, quale giusta remunerazione, pari a quanto indicato nel decreto ingiuntivo n.
15829/13 del 29.07.2013, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, di cui si chiede conferma, oppure, in via subordinata, in caso di riforma e/o revoca e/o annullamento e/o nullità e/o inefficacia del suindicato decreto ingiuntivo opposto in I grado, liquidare in favore del Dott. la remunerazione per l'attività di domiciliazione svolta nell'interesse di Parte_2
dal 01.02.2006 al 31.10.2012 (e richiesta soltanto fino al 30.9.2012) in Controparte_1
misura determinata anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, con relativa condanna di in entrambi i CP_1
7 casi, al relativo pagamento in favore del Dott. - in ogni caso, con vittoria di compenso Pt_1
professionale e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessorî di legge, con condanna di alla restituzione, in favore del Dott. delle spese di lite del I grado già CP_1 Pt_1
incassate; in subordine, per le ragioni indicate nel terzo motivo di appello, disporre quantomeno la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna di alla restituzione, in favore del Dott. delle spese di lite del I grado già CP_1 Pt_1 incassate.”
§ 6. – Costituitasi la con comparsa di costituzione depositata il 30.05.2019 CP_1 ha resistito al gravame e così concluso: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa: - in via principale, dichiarare inammissibile in rito ed infondato nel merito e, comunque, integralmente rigettare l'appello e tutte le domande in esso formulate proposto dal Dott. perché inammissibili, Pt_1
inaccoglibili ed infondate in ogni sua parte, sia in fatto che in diritto e non provato, come meglio indicato in narrativa;
- per l'effetto, confermare la sentenza n. 11320/2018 resa dal
Tribunale di Roma, Sez. XI, nella persona del Giudice Unico, Dott. Luigi Cavallo, in data 25 maggio 2018 e pubblicata in data 4.06.2018, mai notificata;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento dell'appello proposto dal Dott. anche Pt_1
solo in parte, si ripropongono le medesime domande formulate in sede di primo grado e, dunque: In via preliminare: - accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto a seguito del frazionamento del presunto credito da parte del e per quanto meglio esposto in narrativa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o Pt_1
l'inammissibilità o, comunque, l'irrilevanza del parere di congruità del 01.07.2013 emesso dall' di Roma poiché adottato in violazione della L. n. 241/1990 e Controparte_5
per tutti i motivi indicati in narrativa;
- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato dal Dott. con riferimento ai compensi relativi agli anni precedenti al Pt_1
2010, per tutti i motivi indicati in atto. Nel merito: - accertare e dichiarare che il Dott. Pt_1 non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente per tutti i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere qualsiasi altra domanda proposta dall'opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: - accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opposto e, per l'effetto, condannare il Dott. a risarcire Pt_1 la la somma di € 7.193,43, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di Controparte_1
giustizia, determinata anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- stralciare la documentazione allegata alla nota integrativa depositata nella fase monitoria del giudizio, ed in particolare il doc. 2, nonché la
8 documentazione allegata alla comparsa di risposta del 22.05.2014, ed in particolare dal doc.
5 al doc. 11, da parte del Dott. - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale Pt_1 ed extracontrattuale dell'opposto per i motivi meglio indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il Dott. il a risarcire alla la somma ingiunta pari ad € Pt_1 Controparte_1
8.546,62 oltre interessi ed oltre all'importo di € 110,00 ed € 730,00, oltre IVA e CPA, e tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi, ovvero nella misura che sarà determinata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria: - si chiede ammettersi prova testimoniale come meglio indicato nella comparsa conclusionale depositata in primo grado di giudizio e che deve intendersi come integralmente riproposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio”.
§ 7. - Interrottosi il processo all'udienza del 21.09.2022 per effetto della cancellazione dal registro delle imprese della società appellata, a seguito di riassunzione da parte dell'appellante venivano evocati in giudizio e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
§ 8. - ed costituitisi con comparsa di costituzione e Controparte_2 Controparte_3
risposta in riassunzione depositata il 26.01.2023 hanno resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della riassunzione proposta dal Dott. nei confronti dei Sig.ri ed Pt_1 Controparte_2 [...]
e/o comunque dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva CP_3 degli stessi e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avverse nei confronti degli odierni appellati;
- in via principale, dichiarare inammissibile in rito ed infondato nel merito e, comunque, integralmente rigettare l'appello e tutte le domande in esso formulate proposto dal
Dott. perché inammissibili, inaccoglibili ed infondate in ogni sua parte, sia in fatto Pt_1
che in diritto e non provato, come meglio indicato in narrativa;
- per l'effetto, confermare la sentenza n.11320/2018 resa dal Tribunale di Roma, Sez. XI, nella persona del Giudice Unico,
Dott. Luigi Cavallo, in data 25 maggio 2018 e pubblicata in data 4.06.2018, mai notificata;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento dell'appello proposto dal Dott. anche solo in parte, si ripropongono le medesime domande formulate in sede Pt_1
di primo grado e, dunque: In via preliminare: - accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto a seguito del frazionamento del presunto credito da parte del e per quanto meglio esposto in narrativa;
- accertare e dichiarare Pt_1
l'illegittimità e/o l'inammissibilità o, comunque, l'irrilevanza del parere di congruità del
01.07.2013 emesso dall' di Roma poiché adottato in violazione della Controparte_5
L.n.241/1990 e per tutti i motivi indicati in narrativa;
- accertare e dichiarare la prescrizione
9 del diritto di credito vantato dal Dott. con riferimento ai compensi relativi agli anni Pt_1
precedenti al 2010, per tutti i motivi indicati in atto. Nel merito: - accertare e dichiarare che il
Dott. non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente per tutti i motivi esposti in Pt_1
narrativa; - conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere qualsiasi altra domanda proposta dall'opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: - accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opposto e, per l'effetto, condannare il Dott.
a risarcire la la somma di € 7.193,43, ovvero nella diversa misura Pt_1 Controparte_1
che sarà ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- stralciare la documentazione allegata alla nota integrativa depositata nella fase monitoria del giudizio, ed in particolare il doc. 2, nonché la documentazione allegata alla comparsa di risposta del 22.05.2014, ed in particolare dal doc.
5 al doc. 11, da parte del Dott. - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale Pt_1 ed extracontrattuale dell'opposto per i motivi meglio indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il Dott. a risarcire alla la somma ingiunta pari ad € Pt_1 Controparte_1
8.546,62 oltre interessi ed oltre all'importo di € 110,00 ed € 730,00, oltre IVA e CPA, e tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi, ovvero nella misura che sarà determinata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria: - si chiede ammettersi prova testimoniale come meglio indicato nella comparsa conclusionale depositata in primo grado di giudizio e che deve intendersi come integralmente riproposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio. Con salvezza di precisare e/o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, produrre documenti e formulare ulteriori mezzi istruttori nei termini di legge”.
§ 9. - costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_4
25.01.2023, ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Roma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: - in via preliminare, dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di riassunzione per indeterminatezza dell'oggetto e mancanza di conclusioni nei confronti della
Sig.ra in via preliminare gradata, dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_4
passiva della Sig.ra - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle Controparte_4
superiori eccezioni preliminari, nel merito, rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto,
l'appello proposto dal Dott. avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
(Sez. XI, Giudice Unico Dott. Luigi Cavallo) n. 11320, pubblicata il 4.06.2018, con conferma della stessa;
- in ogni caso, rigettare la domanda dell'appellante nei confronti della Sig.ra ai sensi dell'art. 2945 c.c., per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con Controparte_4
10 vittoria delle spese di lite”.
§ 10. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 11. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 11.1. - Con il primo motivo intestato “Sull'erronea riconduzione delle due attività (i) di assistenza contabile e fiscale e (ii) di domiciliazione, ad un unico rapporto obbligatorio” parte appellante ha posto a fondamento delle censure l'erronea valutazione da parte del primo giudice dell'onere della prova avendo ritenuto che fosse tenuto a provare che l'attività di domiciliazione fosse estranea e ulteriore rispetto all'incarico di tenuta della contabilità, assumendo al contrario, che tale attività fosse da intendersi quale riconducibile all'assistenza contabile e fiscale.
Precisava che doveva tenersi conto delle “Tariffe professionali” vigenti fino al
23.08.2012 (vale a dire l'art. 19, comma 1, lettera d, DPR n. 645/94 e l'art.19, comma 1, lettera d, DM n.169/2010), sia dei “Parametri professionali”, contenuti nel D.M. 140/2012, che prevedevano che per l'attività di domiciliazione fosse riconosciuto un equo indennizzo.
Deduceva, quindi, che la prova dell'avvenuto svolgimento dell'attività di domiciliazione presso il proprio studio professionale era stata fornita, sia in via documentale, sia tramite l'atto costitutivo della società, sia dalla visura Parte_3
Soggiungeva inoltre che le attività erano distinte a tal punto da poter essere svolte, potenzialmente, in sedi diverse da professionisti diversi e che la diversità delle due attività era resa ancor più evidente dal profilo della durata, in quanto l'attività di “tenuta della contabilità” era stata prestata dal 1.02.2006 al 30.9.2012, mentre quella di domiciliazione era stata svolta dal 1.02.2006 al 31.10.2012 e che per stessa affermazione della società, la presunta revoca riguardava la sola tenuta contabile e fiscale, nulla essendosi accennato al servizio di domiciliazione, quindi, i due rapporti erano stati sempre ben distinti.
Deduceva che in altro giudizio, il Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato della stessa
Sezione, aveva deciso nel senso invocato nell'atto d'appello e che nelle fatture inviate alla non era stata mai menzionata l'attività di domiciliazione. CP_1
Precisava inoltre che l'attività di domiciliazione, avendo carattere continuativo, si era esaurita soltanto al momento della cessazione dell'incarico e che tra le parti non vi era accordo in merito ad un accorpamento dell'indennità di domiciliazione con il compenso per l'attività di tenuta della contabilità.
Allegava inoltre che il primo giudice aveva errato nel ritenere che non era stata provata
“l'intesa, fra le parti, di affidare la disciplina della corresponsione del compenso per l'attività di domiciliazione a quanto previsto dalla legge di riferimento dell'epoca”, non dovendo dar
11 alcuna prova di ciò, avendo un ruolo suppletivo a riguardo proprio le tariffe professionali.
Precisava che affermare l'autonomia delle due attività e la diversità di causae petendi e petita delle rispettive domande giudiziali di accertamento e condanna al relativo pagamento, equivaleva a negare che vi potesse essere stato alcun tipo di frazionamento del credito.
§ 11.2 - Con il secondo motivo intestato “Sull'erroneo accoglimento dell'eccezione, sollevata da di asserito frazionamento del credito” parte appellante deduceva la CP_1
diversità di causae petendi e petita delle domande giudiziali relative alle due attività, che, avendo diversi fatti costitutivi, erano distinte e autonome e pertanto, dovevano ricondursi a due diversi rapporti obbligatori, senza alcun frazionamento del credito.
Indi ripercorsa la giurisprudenza richiamata dal primo giudice (Cass., S.U., n. 23726/07)
e le Sezioni Unite civili 16.2.2017, n.4090 per cui «come emerge con chiarezza dalla lettura delle sentenze suddette, quando le Sezioni Unite hanno discusso di (in)frazionabilità del credito si sono riferite sempre ad un singolo credito, non ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso. Pertanto, solo una interpretazione dell'espressione “unico rapporto obbligatorio”, avulsa dal contesto nel quale essa è inserita, può indurre a ritenere che nella sentenza n. 23726 del 2007 il principio di infrazionabilità sia stato espressamente affermato non (soltanto) in relazione ad un singolo credito, bensì (anche) in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata», deduceva che la disciplina codicistica richiamata nella sentenza, autorizzava l'ipotesi di diverse domande, proposte in tempi e processi differenti, con riguardo a crediti diversi e tuttavia riferibili ad un medesimo rapporto di durata, sostenendo quindi la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi e tempi diversi.
Contestava inoltre come il Tribunale, richiamando la pronuncia delle S.U. del 2017, avesse ritenuto che il presunto frazionamento potesse potenzialmente portare ad una duplicazione dell'attività istruttoria e che ciò potesse essere giustificato solo se l'appellante avesse avuto un oggettivo interesse, nel caso di specie indimostrato e insussistente.
CP_ Deduceva inoltre che per l'assistenza contabile la aveva pagato spontaneamente senza necessità di svolgere istruttoria e che se ciò fosse avvenuto, tale credito risultava da prove scritte inequivocabili ed era dunque di facile e sicuro accertamento, a differenza dell'indennità richiesta, relativa ad un'attività, che, seppur provata e svolta, non poteva contare su un elemento di prova certo, incontestabile e immediato, quali le scritture contabili.
Deduceva quindi che ove il necessario “interesse oggettivamente valutabile” non vi fosse stato, il Tribunale, assumendo tale circostanza quale elemento dirimente ai fini della decisione, avrebbe dovuto “indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma
2 c.p.c." (come riportato da Cass., S.U., 16.2.2017, n.4090), cosa che il primo giudice non aveva
12 fatto.
§ 11.3 - Con il terzo motivo intestato “L'ingiusta ed erronea condanna delle spese di lite in capo al dott. parte appellante deduceva a fondamento dello stesso, che nonostante Pt_1
il primo giudice avesse rigettato le domande della s.r.l., inclusa quella di condanna ex art.96
c.p.c. e quella di risarcimento danni, non avrebbe dovuto disporre una condanna unilaterale alla rifusione delle spese di lite, sussistendo le condizioni per la compensazione, atteso che l'orientamento delineato dal primo giudice incontrava ben pochi sostenitori persino nella sua stessa Sezione.
Da ultimo, contestava anche la quantificazione delle spese. Infine, avendo corrisposto alla controparte le spese di primo grado in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva la condanna di alle restituzioni, oltre interessi legali. CP_1
§ 12. – Tali i motivi d'appello e le difese e conclusioni delle parti, preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C.
(Cass. SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
U, n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
13 § 13. – Ciò posto, osserva il Collegio, che l'appello non può trovare accoglimento, dovendosi evidenziare che non è stata minimamente comprovata la legittimazione e titolarità passiva in capo alle parti evocate in riassunzione dopo l'interruzione del giudizio a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, cancellazione la cui CP_1
iscrizione nel registro ha resistito anche alle doglianze e istanze di cancellazione formulate dall'appellante ex art.2191 c.c., con rigetto del ricorso in data 25.01.25 da parte del giudice del registro e conferma del provvedimento in sede di reclamo (cfr., ordinanza del 25.02.25 in atti).
La possibilità, infatti, di rivalersi nei confronti dei soci di una società di capitali per crediti non soddisfatti risulta limitata soltanto ai casi in cui il creditore dimostri che vi sia stata una ripartizione dell'attivo e nei limiti di quanto riscosso da ciascun socio e art.2495 co.3 c.c..
Sul punto si rimanda a quanto osservato da Cass.civ.n.10752/2023 e altre pronunce conformi, per cui, in caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio, l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società.
Orbene, nel caso di specie, nel ricorso in riassunzione dopo la menzione dell'interruzione del giudizio per cancellazione della non si è indicato alcunché in merito alle CP_1
ragioni per cui gli odierni convenuti sono stati evocati in giudizio in riassunzione, avendo dette parti contestato la loro legittimazione e titolarità passiva, non trattandosi di soci, se non per e comunque non potendo essere destinatari di alcuna riassunzione del Controparte_2 giudizio in ragione dell'art.2495 c.c., ciò in quanto il bilancio finale di liquidazione al
31.10.2021 della – reperibile tramite visura e dunque, anche dal - era stato CP_1 Pt_1
chiuso con una perdita di euro 1.044,00 (cfr., doc.n.5 parte . CP_4
Orbene, dinnanzi a tali eccezioni non è dato potersi accertare le ragioni per cui tali parti siano state evocate in giudizio, quindi la loro legittimazione e titolarità passiva, atteso in primis che per quanto dedotto dallo stesso appellante a pag.n.2 dell'atto d'appello
(“conseguentemente, a seguito dell'intervenuta rinunzia al mandato da parte del e Pt_1
logoratosi a tal punto il rapporto fra le parti, con nota via PEC del 12.10.2012 (doc. 2 fascicolo di I° grado, allegato sub doc. 2), lo stesso dott. ha comunicato alla Società che sarebbe Pt_1 cessato anche il servizio di domiciliazione a fare data dal 1.11.2012”) il rapporto professionale era definitivamente cessato, inoltre l'appellante non ha minimamente allegato, tantomeno comprovato per il solo (la sorella e la madre non erano socie), la sussistenza Controparte_2 dei presupposti di cui all'art.2945 co.3 c.c. essendosi diversamente prodotto un bilancio di
14 liquidazione in passivo.
Quanto precede assorbe ogni questione relativa agli ulteriori motivi d'appello e l'esame della recente pronuncia della S.C. resa a SS.UU. in tema di frazionamento del credito
(Cass.n.7299/2025 richiamata nella discussione dal difensore di parte appellante).
Non v'è necessità di affrontare infine ulteriori questioni in merito alla posizione dei convenuti-appellati non essendosi spiegato alcun appello incidentale da parte dell'iniziale appellata dovendosi in ogni caso osservare l'infondatezza della domanda ex art.96 CP_1
c.p.c. in mancanza dei relativi presupposti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
§ 14. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro
1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per tutte ad esclusione della terza per cui in difetto di istruttoria debbono applicarsi i valori minimi.
Per gli appellati ed deve inoltre applicarsi l'aumento di cui CP_2 Controparte_3 all'art.4 d.m.n.55/2014 ammontante ad euro 1.466,40.
§ 15. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
citazione notificata in data 3.01.2019 e con ricorso in riassunzione del 29.09.2022 avverso la sentenza n.11320/2018 resa in data 4.6.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e che liquida per i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_2
complessivamente in euro 6.354,40 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa e per in complessivi euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_4
forfettarie iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 26.03.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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