CASS
Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2024, n. 37851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37851 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI AL nato a [...] il [...] CI NC nato a [...] il [...] IS NZ nato a [...] il [...] AO IL nato a [...] il [...] AO NZ nato a [...]( GERMANIA) il 31/12/1972 avverso la sentenza DE 01/06/2023 DEla CORTE ASSISE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento DEla sentenza limitatamente alle posizioni di RI AL, CI NC, AO IL e AO NZ e il rigetto DE ricorso di IS NZ. udito il difensore E' presente l'avvocato D'AGOSTINO MICHELE DE foro di MILANO in difesa di IS Penale Sent. Sez. 1 Num. 37851 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 13/06/2024 NZ che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato ROSITANO LETTERIO DE foro di PALMI in difesa di CI NC che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato RUSSANO GIANNI DE foro di CATANZARO in difesa di IS NZ, AO IL e AO NZ che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO DE foro di ROMA in difesa di AO NZ che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato ROTUNDO SERGIO DE foro di CATANZARO in difesa di RI AL che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato STAIANO SALVATORE DE foro di CATANZARO in difesa di RI AL che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato PINGITORE LUIGINA DE foro di MILANO, quale sostituto processuale DEl'avvocato D'AMELIO ANTONIO DE foro di MILANO in difesa di AO IL, giusta DEega depositata in udienza, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Le decisioni di merito hanno avuto ad oggetto l'omicidio commesso in danno di AL AT, fatto avvenuto il 26 settembre DE 2008 in GN. Secondo la contestazione l'omicidio sarebbe stato DEiberato da FA LV e OL AT e materialmente eseguito da OL VI e Fara° VI, con il concorso di IN SC. La decisione di primo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di Busto Arsizio in data 23 novembre 2021, mentre quella di secondo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano in data 1 giugno 2023. 1.1 I due giudizi di merito hanno avuto esiti - in larga misura - difformi, atteso che: a) la decisione di primo grado ha visto affermata la responsabilità DE solo OL VI, con assoluzione degli imputati FA LV, FA VI, OL AT e IN SC;
b) la decisione di secondo grado ha visto la conferma DEla condanna di OL VI e il ribaltamento sfavorevole (in accoglimento DEla impugnazione DEla parte pubblica) per il resto, con condanna degli imputati FA LV, FA VI, OL AT e IN SC. 2. La sintesi DEle due decisioni va affidata ad un riepilogo DEle fonti di prova e DEle diverse argomentazioni valutative tra primo e secondo grado, in modo schematico, trattandosi di elementi di conoscenza noti alle parti e non riproducibili per esteso nella decisione di questa Corte di legittimità. Le linee argomentative DEle due decisioni verranno esaminate in rapporto ai profili di critica espressi negli atti di ricorso. 2.1 Conviene partire da una serie di dati obiettivi e/o asseverati nelle due decisioni in modo conforme. 2.1.1 La prova generica : AL AT è deceduto dopo essere stato raggiunto da un unico colpo di arma da fuoco al capo (proiettile e bossolo non rinvenuti). Il colpo ha fatto ingresso in sede parieto-occipitale sinistra ed è uscito in regione naso-geniena destra. Da qui la considerazione per cui lo sparatore doveva trovarsi alle spalle DEla vittima. AL sarebbe stato colpito mentre era seduto (aveva tracce ematiche sui pantaloni). Il proiettile era, per alcune caratteristiche DE 3 tramite, probabilmente calibro 38 special e lo sparatore si trovava a brevissima distanza. La morte, secondo le considerazioni DEl'esperto, è avvenuta tra le 19.20 DE 26 settembre 2008 e la 1.20 DE 27 settembre 2008. Il luogo di rinvenimento DE cadavere, all'alba DE 27 settembre 2008 (un campo in località San Giorgio sul GN) non era quello in cui si era verificata l'aggressione mortale (segni di trascinamento DE corpo). 2.1.2 I fatti DEittuosi avvenuti in precedenza e richiamati nelle decisioni: si tratta DEl'omicidio avvenuto in RÒ marina il 5 agosto DE 2007 in danno di RI VI, zio materno di AL AT, e DEl'omicidio di EL ME avvenuto il 14 luglio DE 2008 nei pressi di GN. 2.1.3 I rapporti di parentela : AL AT ha spostato FA NA, figlia di FA IU, detenuto da diversi anni e ritenuto uno dei capi DEla OS FA/OL di RÒ (condannato alla pena DEl'ergastolo per omicidio). La coppia, al momento DE fatto unita e convivente, ha avuto due figli. Fara° LV, imputato, è il fratello di FA IU;
FA VI, imputato, è il fratello di FA NA;
OL VI, imputato, è un nipote di FA IU (essendo figlio di FA RA). Il collaborante FA SC è un ulteriore fratello di FA NA. 2.1.4 La condotta tenuta da AL AT il 10 maggio DE 2008: AL si incontra a Malpensa con il Tenente Col. dei Carabinieri Di NT Luigi e racconta fatti che riguardano la famiglia di origine DEla moglie, che il militare provvede a registrare. Si coglie nelle registrazioni il sentimento di forte avversità di AL AT verso il suocero FA IU e verso gli altri reggenti DEla OS, nonché i timori DElo stesso AL per la propria incolumità (.. mia moglie è una ragazza d'oro.. se no mettevo un mitra, li ammazzavo a tutti quanti questi qua.. prima il suocero poi gli altri. .però loro hanno paura di me.. .. io non mi fido di nessuno.. ). Secondo il teste Di NT il contrasto tra AL AT e i reggenti DEla OS FA-OL derivava, per quanto a lui riferito da AL AT, dalla decisione presa da costoro di uccidere RI VI (che aveva gestito gli affari illeciti DE gruppo in un periodo in cui tutti gli altri personaggi di spicco erano detenuti). L'incontro DE mese di maggio era stato preceduto da contatti telefonici intervenuti tra il militare e AL AT. 2.1.5 : La presenza di FA LV e OL AT - da latitanti - alla riunione tra esponenti DEla ‘ndrangheta tenutasi in località Cardano al Campo in data 3 manici 2008, unitamente a OL VI. Si tratta di un elemento di notevole 4 rilievo probatorio, emergente da intercettazioni confluite e utilizzate nei processi tenutisi in Milano e relativi al radicamento DEla 'ndrangheta in Lombardia. 2.1.6 La condotta tenuta da AL AT la mattina DE giorno in cui trovò la morte, sino alle ore 16 circa. E' pacifico che in data 26 settembre 2008 AL AT si recò in Lombardia alle prime ore DE mattino, in auto, unitamente a De UC NI (dalla provincia di Bologna dove si era di recente trasferito, provenendo dal varesotto); il De UC ricorda di essere ripartito verso Bologna intorno alle 17.30/18.00 con una diversa vettura, mentre AL rimase nella zona di GN (senza fare più ritorno e senza più rispondere al cellulare). Quel giorno AL incontrò pacificamente il cognato FA VI intorno alle ore 12 e fino alle 16 . Successivamente l'unica traccia certa DEla vittima (ancora in vita) è rappresentata dai filmati DEla telecamera ubicata presso il bar Nerocafè all'interno DE centro commerciale GN 2000 tra le 19.07 e le 19.12 . AL entra da solo nel bar alle 19.07, alle 19.11 entra nel bar IN SC e poco dopo i due escono in sequenza (AL apre la porta dall'interno e lascia passare per primo il IN, vedi pag. 215 sentenza primo grado) e AL si reca presso l'esercizio commerciale DE Trifino. Il cellulare DEla vittima venne rinvenuto, spento, all'interno DEla vettura rimasta parcheggiata presso il medesimo centro commerciale GN 2000. 2.1.7 Il dato obiettivo DEl'arresto di FA LV e OL AT e le circostanze di fatto in cui ebbe a verificarsi, il 4 novembre DE 2008. 2.1.8 II lungo intervallo temporale che intercorre tra la scomparsa di CO BE (moglie di FA AF, anch'egli aderente alla locale di RÒ), avvenuta nell'estate DE 2000 e l'omicidio di AL AT, tale da escludere che il fatto di sangue per cui è processo possa essere derivato dai sospetti espressi - al momento DEla scomparsa - dal padre DEla donna sul conto di AL. 3. Le fonti di prova dichiarativa. 3.1 Le principali fonti di prova sul fatto omicidiario sono rappresentate da due collaboratori di giustizia: De CA UE e FA SC. Vi sono poi altri collaboranti cui va riconosciuto un certo rilievo dimostrativo: IV SC (unico soggetto escusso nuovamente nel giudizio di secondo grado), NA IU, AC NI. 5 Conviene indicare, in estrema sintesi, i principali contenuti dichiarativi di tali fonti, riportati da pagina 114 sino a pagina 172 DEla decisione di primo grado. De CA UE si presenta come uomo di fiducia e stretto collaboratore di OL VI e vive principalmente la realtà di GN, ove costoro operavano (a suo dire) come cellula di 'ndrangheta con stretti contatti operativi con la 'casa madre' di RÒ. Limitando le indicazioni di sintesi allo stretto necessario, va ricordato che costui ha affermato di essere stato messo al corrente DEla necessità di eliminare AL AT da OL VI (era un ..tema ricorrente..) , in ragione di un mandato omicidiario proveniente da FA LV e OL AT. Secondo il De CA costoro erano stati informati DEla esistenza di contatti tra AL e un 'capitano dei carabinieri' (cosa che gli venne riferita tanto dal OL che dal OL) e, in ogni caso, era noto che AL voleva vendicare la morte DElo zio RI. Sapeva che FA SC era contrario a questo omicidio (per come gli aveva riferito lo stesso OL) e ricorda un episodio in cui dopo una riunione di famiglia a RÒ (nella primavera DE 2008) il FA SC era visibilmente agitato. In ogni caso il De CA venne coinvolto nei preparativi DEl'omicidio e in alcuni casi partecipò a degli 'appostamenti' in Calabria (nella primavera DE 2008) e in Lombardia, ma in queste occasioni non si riuscì a commettere il DEitto (AL doveva essere accompagnato, nei luoghi ove erano appostati, da FA VI, ma ciò non avvenne). Ricorda che proprio ad agosto DE 2008 era il OL AT a spingere per l'esecuzione DEl'omicidio, lamentandosi con il Rispolí dei 'ritardi'. Afferma che gli affiliati alla locale di GN-Lonate Pozzolo avevano come luogo di incontro il bar Ritual. Indica IN SC come persona inserita nel gruppo dei EL, da sempre alleati DE OL. Nel momento di effettiva esecuzione DE DEitto lui si trovava a Palermo per ragioni di carattere familiare, ma appena rientrato (il giorno dopo) si recò dal OL da cui ebbe dettagliata narrazione di quanto accaduto. L'omicidio sarebbe stato materialmente commesso dal OL (gli disse.. era capitata l'occasione..) mentre lui e AL erano in una auto BMW (DE Longobucco) guidata dal IN. OL era seduto dietro e sparò alla testa di AL AT. Occorreva recuperare l'arma (una 357 corta a tamburo) che OL aveva gettato in un campo a circa 2-300 metri dal luogo di rinvenimento dal cadavere, compito che era stato affidato ai fratelli EN che non erano riusciti a trovarla. La vettura era ancora ricoverata sul retro DEla casa dei EN. De CA a quel punto si occupò DE recupero DEl'arma, riuscendo a individuarla. L'incontro con AL era stato reso possibile da una iniziativa di FA VI 6 che lo aveva fatto venire a GN;
AL era presente al Bar Rítual di Mezzafame ove forse vi era anche FA VI;
da qui partirono OL, IN e AL con la BMW, che venne poi rottamata (ricorda anche ve venne fatta una denunzia di furto a copertura). Quanto a IV, il De CA lo indica come affiliato che si occupava di droga a Rho. Ricorda un incontro DE 2007-2008 tra lo stesso IV, OL AT e FA LV, cui era presente. IV era, ovviamente, in contatto con il OL (che era il capo DEla locale di GN). FA SC è un cognato DEla vittima AL AT, in quanto fratello di FA NA e di FA VI . La narrazione di costui si incentra su quanto avvenuto a RÒ prima DEl'omicidio. In particolare, premesso che FA LV e OL AT erano a dire DE dichiarante (con il padre IU) i capi DEla OS di RÒ e restando sul punto specifico DEl'omicidio di AL AT, FA SC afferma di aver saputo dei problemi creati da AL dal fratello VI (la volontà di vendicare lo zio RI, ucciso in RÒ Marina) già nei mesi antecedenti. Riferisce di averne parlato con lo zio FA LV e con OL AT quando costoro erano latitanti. Durante questo colloquio era evidente la animosità DE OL AT verso AL. A fronte di un tentativo DElo stesso FA SC di evitare problemi al cognato, occupandosi personalmente DEla situazione e risolvendola senza eccessi, (.. facendogli una passata di botte..) ed in presenza DElo zio FA LV (che nulla dice), il OL avrebbe a quel punto affermato .. non ti preoccupare... .ce la vediamo noi.. . FA SC sperava che ciò non comportasse la morte DEl'AL, ma quando avvenne l'omicidio capì che .. lo avevano fatto .. Quanto alla fase esecutiva in senso stretto il dichiarante afferma di aver ricevuto informazioni dal cugino FA IT. Costui gli disse che l'omicidio era stato portato a termine da FA VI (suo fratello) e da OL VI ( disse.. il sangue nostro ce lo dobbiamo bere noi..); fece anche riferimento al fatto che AL era un confidente dei carabinieri. Non ebbe modo di parlarne con il fratello VI in epoca successiva al fatto. La sorella NA gli avrebbe detto, quanto alla sera DEl'omicidio .. lui era uscito con VI OL e VI nostro.. come mai non è rientrato più..?. . IV SC, collaborante dal 2012, è il solo soggetto escusso nuovamente in secondo grado. Nel giudizio di primo grado costui ha dichiarato - sul tema specifico - che frequentava OL, per comune appartenenza alla 'ndrangheta, 7 dal 2005. Nel 2007 aveva incontrato OL AT e FA LV (in Calabria), che erano - anche a suo dire - i mandanti DEl'omicidio RI. La locale di Legano, con a capo il OL era strettamente collegata a quella di RÒ. Lui e il OL avevano frequenti contatti tramite il IS. Il dichiarante ha riferito che era venuto a conoscenza DEla esistenza di intercettazioni DE ROS che riguardavano il crossodromo di Cardano al Campo e per questo motivo non aveva preso parte al summit DE 3 maggio 2008. Quanto ad AL AT, venne a sapere che costui maltrattava la moglie FA NA ed era un confidente dei carabinieri. Ebbe notizie da OL, FA LV e OL AT, in via preventiva rispetto all'omicidio. Sarebbe stato IS IU a riferire che AL AT si era incontrato a Malpensa con il maggiore De NT. In particolare fu OL, tempo prima DEl'omicidio, a dirgli che se fosse accaduto qualcosa ad AL .. erano stati loro.. , mentre FA LV e OL AT in una occasione gli avrebbero detto che .. si deve bonificare il terreno.., espressione riferita ai comportamenti tenuti da AL AT. Dopo l'omicidio si sarebbe incontrato con il OL che venne all'incontro con De CA UE. Da ciò che il OL gli disse (sia pure in modo non esplicito) lui comprese che anche il De CA aveva preso parte all'omicidio DEl'AL (OL avrebbe elogiato il De CA per il suo modo di sparare). Sempre OL gli disse anche che avevano fatto inginocchiare AL prima di sparargli. NA IU si presenta come appartenente alla famiglia mafiosa di Crotone. Arrestato nel 2009, collaborante dal 2010. Aveva buoni rapporti con FA IU che incontrò in carcere subito dopo l'arresto e prima di essere sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . Conferma che FA IU, FA LV e OL AT erano i capi DEla OS di RÒ. Il più influente era FA IU. Negli incontri avuti in carcere FA IU - in una occasione - gli avrebbe spiegato le ragioni DEl'omicidio di RI VI (.. è voluto morire lui..) e DEl'AL AT (.. mio genero se l'è cercata questa morte perché si è messo a sparlare su di noi dopo la morte DE RI., non si poteva fare a meno..), facendogli intendere che era stata .. una cosa di famiglia.. AC NI, già capo DEla locale di Rossano, ha riferito sull'omicidio di AL AT. Costui collabora dal 2021. Conferma la particolare influenza DEla locale di RÒ nella struttura DEla 'ndrangheta . Lui aveva stima in particolare di OL AT e venne messo al corrente - dallo stesso OL - DEla necessità di eliminare RI VI, che aveva retto la OS in precedenza. Successivamente, chiese notizie DEl'avvenuto omicidio di AL AT - che 8 pure conosceva - a Castellano Vito, che lo rassicurò dicendo che era stata una cosa 'interna' alla OS FA-OL (.. se la sono vista tra di loro..). Analoghe informazioni, circa le ragioni DEl'omicidio, le ebbe anche da TO AP. 4. Le ragioni DEle diverse valutazioni DEla prova, per come espresse nelle due decisioni di merito. 4.1 Come si è detto, la decisione di primo grado perviene alla affermazione di responsabilità di OL VI ed alla assoluzione dei restanti quattro imputati. Le linee argomentative possono essere sintetizzate nel modo che segue. 4.1.1 Quanto alla condanna di OL VI, si formula - in premessa - un giudizio di piena attendibilità DEle fonti dichiarative De CA UE e FA SC. Secondo la Corte di Assise, inoltre, non vi è dubbio circa la riconducibilità DE movente ad un contesto mafioso, così come descritto nella imputazione. De CA ha effettivamente cooperato con il OL (sul punto vi sono ampi riscontri circa la stretta frequentazione) ed ha preso parte alle attività preparatorie DEl'omicidio di AL AT, come da lui narrato, nonché alle attività successive (il recupero DEl'arma). Solo per un caso (assenza da GN per motivi familiari) non è stato presente al momento esecutivo in senso stretto. Le sue dichiarazioni vengono ritenute dotate di alto valore dimostrativo nei confronti DE OL e le imprecisioni circa la collocazione temporale di alcuni avvenimenti vengono ritenute frutto DE tempo trascorso dai fatti. Quanto al FA SC si afferma che le sue narrazioni riguardano in parte accadimenti cui ha partecipato in prima persona (in particolare l'incontro avuto con FA LV e OL AT in cui si parlava proprio dei problemi cagionati da AL AT;
l'incontro avuto con il fratello VI prima che costui partisse per Milano durante il quale pure si parlò DEla situazione di AL AT) ed in parte conoscenze indirette (egli riporta, quanto al momento esecutivo, informazioni avute da FA NA e, soprattutto, da FA IT). Vengono ritenute non decisive, al fine di intaccare l'attendibilità di FA SC, talune discrasie con la narrazione resa dal De CA. La convergenza piena tra i due dichiaranti sul ruolo tenuto dal OL VI, in una con la autonomia genetica DEla rispettiva conoscenza (quella DE De CA con natura confessoria, in quanto proveniente proprio dal OL) e con i riscontri 9 oggettivi a talune affermazioni (ad es. quelle sulla vettura utilizzata) rese dal De CA, conducono alla affermazione di responsabilità DE OL, in un contesto che - anche secondo il giudice di primo grado - impone di ritenere valida la genesi mafiosa DE fatto, ascrivibile ad una esigenza 'interna' alla OS di 'ndrangheta FA-OL. Quanto alle assoluzioni, va evidenziato che la Corte di Assise reputa inattendibile (in modo espresso) il collaborante IV (perché alcune sue affermazioni sono risultate non veritiere, come quella sulla fase esecutiva in cui coinvolge erroneamente De CA) e reputa sostanzialmente non valutabili perché 'indirette' (e non confermate dalle fonti primarie) le dichiarazioni rese da NA IU e AC NI. Ciò posto, la valutazione DEle fonti dichiarative 'collaborative' viene espressamente limitata ai contributi di De CA UE e FA SC: a) per i due ipotetici mandanti osserva, quanto a FA LV che la condotta silente descritta da FA SC in occasione DE colloquio «diretto» è equivoca e non può dirsi espressiva di un concorso morale in omicidio, posto che - tra l'altro - anche la contestuale espressione di OL AT [.. ce la vediamo noi.j non è univocamente interpretabile come decisione omicidiaria (v. pag. 216 sentenza primo grado) . Anche la confermata qualità di capo DEla OS non può essere ritenuta utile riscontro al de relato DE De CA. Analoghe considerazioni vengono espresse per la posizione di OL AT, sicchè si ritiene non raggiunta la prova DE mandato omicidiario;
b) per il IN rileva che la mera affermazione DE De CA è priva di riscontri oggettivi (non sono stati registrati contatti telefonici quel giorno tra IN e OL). In particolare, non viene ritenuto decisivo il segmento DE filmato DEle ore 19.12, che pure lo ritrae in uscita dal Bar Nerocafè, per le considerazioni espresse a pagina 219 DEla sentenza di primo grado (ove si evidenzia che una volta usciti, in sequenza, dal bar, il solo AL si ferma presso il vicino esercizio commerciale DE Trifino). Non vi sono, per il giudice di primo grado, altri elementi di prova a carico;
c) per FA VI si afferma, in sintesi, che vi è contrasto tra il dichiarato DE De CA e quello di FA SC e che pur essendo lui quel giorno - senza dubbio alcuno - a GN non vi è certezza sul fatto che la sera abbia davvero incontrato la vittima (si compie riferimento alla deposizione di FA NA e DE De UC che smentiscono il narrato di AL SC 10 e di FA SC sul punto DEla presenza serale) e non vi è contezza DE suo effettivo ruolo concorsuale. 4.2 Secondo i giudici di appello, come si è anticipato, la Corte di primo grado commette una serie di errori in diritto - ed in chiave logica - nella parte DEla decisione in cui manda assolti FA LV, OL AT, FA VI e IN SC. Viene confermata la condanna DE OL. 4.2.1 Conviene indicare in modo estremamente sintetico i punti essenziali DEla decisione di secondo grado, per le ragioni già esposte in premessa. La Corte di secondo grado, da pag. 107 a pag. 137 affronta il tema DEla rinnovazione istruttoria, consapevole DEla DEicatezza DE medesimo, trattandosi di decisione - quella di secondo grado - che ha quasi totalmente ribaltato in malam (per 4 posizioni su cinque) la sentenza di primo grado. Sotto il profilo DE metodo la Corte di secondo grado fa applicazione DE principio di diritto per cui l'obbligo di rinnovazione è correlato alla decisività DEla prova dichiarativa erroneamente (in ipotesi) apprezzata in primo grado e non si estende agli elementi (erroneamente) non valutati dal primo giudice o ritenuti non influenti. Viene evidenziato, pertanto, che da ciò deriva la necessità di ri-ascolto esclusivamente DEla fonte IV e non anche degli altri collaboratori di giustizia. Viene inoltro disposto ex officio il nuovo esame degli imputati destinatari DEl'appello DEla parte pubblica, su temi di prova ritenuti necessari ed indicati alla pagina 110, nonché una perizia trascrittiva su una intercettazione già presente in atti. La Corte di secondo grado respinge la richiesta di escussione - proveniente dalla parte pubblica - di un nuovo collaboratore di giustizia, tale AL ET. 4.2.2 Sul piano valutativo viene ribadita la assoluta attendibilità (già affermata in primo grado) dei dichiaranti De CA UE e FA SC. Vengono esaminate ed espressamente confutate le obiezioni coltivate, sul punto, con i motivi di appello. Vengono, in secondo luogo, 'recuperati alla valutazione' i dichiaranti ulteriori, in particolare NA e AC, colpevolmente (secondo la Corte di Assise di Appello) non valutati nei loro contenuti dichiarativi, dai giudici di primo grado. 11 Si afferma che la natura indiretta DE loro portato narrativo non è - in alcun modo - indice di scarsa attendibilità o di irrilevanza rispetto al tema DEla decisione, anche se la fonte primaria si rifiuta di confermare il contenuto narrativo o fornisce una versione diversa. Vi sono, di contro, alcune variazioni dei profili di attendibilità/inattendibilità di alcune fonti dichiarative. In particolare: a) previa nuova escussione, viene variato il giudizio di inattendibilità DE dichiarante IV SC, con recupero probatorio DE suo contributo (v. pag. 235 e ss. DEla decisione impugnata); b) senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità DE teste FA NA (v. già alla pagina 20 DEla decisione di secondo grado, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti); c) senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità DE teste De UC NI (si veda sentenza di secondo grado, già a pagina 30, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti); d) senza nuova escussione viene affermata la parziale inattendibilità DE teste AL SC per talune reticenze mostrate durante l'esame (v. da pagina 210 in avanti DEla decisione di secondo grado). Vi è - inoltre - una forte valorizzazione di altri dati probatori, secondo la Corte di Assise d'Appello, colpevolmente trascurati nella sintesi decisòria DE primo grado. In particolare, e senza pretesa di esaustività, si tratta essenzialmente di : a) i contenuti DEla conversazione registrata dal Ten. Di NT DE colloquio avuto con AL AT pochi mesi prima DEl'omicidio . Si tratta, secondo i giudici di appello, di un formidabile riscontro alla genesi DEl'omicidio in termini di 'dipendenza' dalle condotte di AL AT tese a ribellarsi alla autorità DE suocero e di FA LV e OL AT, che ben sapevano DE suo tentativo di avvisare il RI DEle manovre che avrebbero condotto alla sua morte (.. io non mi fido di nessuno.. sennò ero già morto qualche anno fa. .).Le indicazioni fornite all'investigatore circa la probabile presenza dei reggenti DE clan in Lombardia (con latitanza gestita dal OL) trovano conferma nelle intercettazioni relative all'incontro DE 3 maggio 2008 in Cardano al Campo. La decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei 12 mandanti FA LV e OL AT (sorta di travisamento per omissione); b) il contenuto DE messaggio scambiato da De UC NI e AL SC il 4 novembre DE 2008, subito dopo l'arresto di FA LV e OL AT in cui si rievoca la loro responsabilità per l'omicidio di AL AT (il De UC scrive hanno arrestato i tuoi zii .. magari era stato prima di ammazzare AT.. e AL SC risponde .. sono contento ma non dire che sono i miei zii..) . Anche in tal caso la decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei mandanti FA LV e OL AT (sorta di travisamento per omissione); c) il fatto che dopo la morte di AL AT non vi fu alcuna 'reazione' da parte DE gruppo FA/OL, a dimostrazione logica DE fatto che la decisione 'apparteneva' ai vertici DEla medesima OS (dunque a FA LV e OL AT); d) le verifiche tecniche sugli spostamenti tra il 26 e il 27 settembre 2008 dei soggetti che facevano parte (secondo esiti giudiziari e secondo i contenuti narrativi DE De CA UE) DE gruppo ristretto DE OL e che avrebbero avuto un ruolo nella esecuzione DE DEitto e nelle attività immediatamente successive. Secondo la Corte di Assise di Appello il punto centrale è rappresentato dalla convergenza di movimenti di più persone nella zona DE bar Ritual (che sarebbe stato il luogo DEl'incontro tra OL e AL AT). La cella di copertura DE bar Ritual viene agganciata da OL alle ore 19.18 ; in precedenza si era verificata una conversazione tra lo stesso OL e EN NI i cui contenuti evocano un prossimo incontro tra i conversanti;
alle ore 19.13 EN NI aggancia la cella che copre la zona DE bar Ritual;
la stessa cella viene agganciata da EN AR alle 20.10 . Ed ancora vi sono contatti telefonici, a partire dalle 23.14 e sino alle ore 2.42 DE 27 settembre tra IT IU e i due fratelli EN (AR e NI). Ciò porta a ritenere confermata la versione de relato fornita dal De CA secondo cui il luogo DEl'incontro fa il OL e la vittima fu proprio il bar Ritual dove AL sarebbe stato accompagnato, verosimilmente, dal IN dopo l'incontro tra i due al centro commerciale GN 2000; e) la falsa denunzia di furto DEla vettura BMW DE 12 dicembre 2008, dopo la cessione (ritenuta anch'essa fittizia a LF GI) avvenuta il 7 novembre DE 2008; 13 f) la conversazione DE 28 settembre 2008 intercorsa tra i soggetti (Rizzo padre e figlio) che gestivano la latitanza di OL AT e FA LV, richiamata a pagina 303 DEla sentenza di secondo grado. 4.2.3 Da tutti gli elementi conoscitivi disponibili si trae, per la Corte di secondo grado, la totale conferma DEl'ipotesi formulata in sede di redazione DE capo di imputazione. In tale accezione, si afferma che l'incrocio narrativo tra De CA UE, FA SC, IV SC, NA IU e AC NI (in una con i contributi prima indicati, diversi da fonti dichiarative) è solido e crea assoluta certezza sulla identità dei mandanti, nelle persone di FA LV e OL AT, per assoluta e costante convergenza sul nucleo essenziale DEle dichiarazioni. Del resto, sarebbe una evidente contraddizione logica quella espressa dalla decisione di primo grado (la condanna DE OL e l'assoluzione dei mandanti) posto che - pacificamente e specie secondo le fonti principali De CA e FA SC - OL non agiva per un interesse personale e la eliminazione DEl'AL era stata a lungo sollecitata dai vertici DE gruppo criminale. La stessa Corte di Assise si dice certa DEla genesi mafiosa DE DEitto ma, con evidente contraddizione, assolve i mandanti. Non si condivide, in particolare, la valutazione di «equivocità» DE colloquio intercorso tra FA SC da un lato e FA LV e OL AT dall'altro (espressa nella decisione di primo grado) trattandosi invece di una chiara manifestazione DEla esistenza di una DEiberazione omicidiaria nei confronti di AL AT ormai presa dai vertici DE gruppo. 4.2.4 Quanto alla fase esecutiva in senso stretto si afferma che: le discrasie tra le due principali narrazioni (De CA e FA SC) dipendono esclusivamente dalla natura indiretta DEle conoscenze di entrambi sul momento DEla esecuzione e non intaccano il complessivo giudizio di attendibilità; FA VI fu il soggetto che consenti di tendere la trappola ad AL Cataido. E' provato che il 24 settembre 2008 FA VI si recò dalla Calabria a Castello d'Argile per incontrarsi con AL AT e che il 25 settembre si spostò a Legano presso la abitazione DEla madre DE OL. 14 Non è dunque un caso che AL decida di recarsi a GN il giorno 26 settembre e le affermazioni di FA SC e di AL SC su quanto riferito a loro da FA NA e al De UC circa la presenza, nel momento decisivo, di FA VI sono veritiere (con correlato giudizio di inattendibilità dei due testi che hanno negato in dibattimento di averle rilasciate). E' possibile che VI FA abbia sperato di non dover essere ulteriormente coinvolto nell'omicidio DE cognato (ed in tal senso sono rintracciabili alcune affermazione DElo stesso De CA) ma ciò è avvenuto, in ragione di quanto è emerso dalla istruttoria. Si ritiene significativo il mancato utilizzo DE cellulare da parte di FA VI nel pomeriggio DE 26 settembre 2008 (impedisce la rilevazione di celle di aggancio). Anche se la fonte De CA indica come solo probabile la presenza di FA VI al momento decisivo DEl'appuntamento al Bar Ritual, è evidente secondo la Corte di Assise d'Appello che AL non si sarebbe recato (probabilmente con il IN) al bar Ritual se non fosse stato 'rassicurato' dalla presenza DE cognato;
la narrazione DE De CA, ampiamente riscontrata, crea certezze, come si è detto, sulla identificazione DEl'esecutore materiale in OL VI;
quanto alla posizione DE IN la Corte di secondo grado valorizza, a riscontro DEla narrazione DE De CA: a) le prove relative alla particolare vicinanza operativa tra OL, EL e lo stesso IN;
b) la rivalutazione DEla sequenza visiva DE bar Nerocafè, che a parere dei giudizi di secondo grado va letta in aderenza al complessivo quadro probatorio, come il momento in cui AL viene 'prelevato' dal IN e condotto al bar Ritual dove erano ad attenderlo il OL e FA VI;
c) ciò sarebbe avvalorato ulteriormente da agganci di cella DE pomeriggio, che seppure non indicativi di contatti diretti con il OL fanno comprendere che il IN si sarebbe recato intorno alle 16.30 presso l'abitazione dei fratelli EN. Vi è pertanto sufficiente e preciso riscontro alla narrazione resa dal De CA. 5. I ricorsi proposti da tutti i condannati. 15 La sintesi degli atti di ricorso - particolarmente estesi - sarà qui operata in riferimento a quanto strettamente necessario per la motivazione DEla presente sentenza, ai sensi DEl'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 5.1 Ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, OL VI. 5.1.1 Il primo atto di ricorso è a firma DE difensore avv. Michele D'NO ed introduce deduzioni in punto di vizio di motivazione, apparenza di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva e violazione DE canone di metodo di cui all'art.192 cod.proc.pen. . Le argomentazioni difensive sono state ribadite con una memoria DE 22 maggio 2024, illustrativa DE contenuto DE ricorso e rubricata in termini di motivi aggiunti, con ampie citazioni di giurisprudenza. 5.1.2 Si afferma che la decisione, anche sulla posizione DE OL, non può definirsi in termini di 'doppia conforme', essendosi rielaborato in modo ampio l'intero materiale probatorio acquisito durante il giudizio di primo grado. Viene ritenuto meramente apparente l'ordito motivazionale in punto di attendibilità DE dichiarante De CA, essendo state irragionevolmente superate le questioni poste con i motivi di appello. De CA era mosso da motivi di astio nei confronti DE OL ed è stato smentito su numerosi punti DEla narrazione. Si ripercorrono ampiamente le emergenze processuali. Si torna in particolare sulla prova generica e sulle risultanze balistiche (che non sarebbero in linea con le dichiarazioni rese dal De CA). Si ritiene non congruamente esaminato il comportamento DE OL che nel pomeriggio DE 27 settembre si recò spontaneamente presso i Carabinieri unitamente al cugino FA VI . Non si è tenuto conto DEl'assenza di contatti telefonici tra OL e IN nella giornata DE 26 settembre 2008. Analoghe critiche vengono articolate in riferimento al giudizio di attendibilità di FA SC nonché in riferimento al recupero DEle dichiarazioni rese dall'IV. La Corte di secondo grado avrebbe da un lato 'sorvolato' sui profili di scarsa attendibilità intrinseca dei dichiaranti, dall'altro recuperato in modo parziale, selettivo e incongruo le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia reputate non utili dalla prima Corte di Assise. Il ricorrente entra a piene mani nella rievocazione dei contenuti DEl'istruttoria con riproduzione di brani di dichiarazioni alternandoli con considerazioni valutative (da pagina 7 a pagina 56) allo scopo di sostenere come la motivazione espressa dalla 16 Corte di secondo grado non possa dirsi aderente alla regola di giudizio di cui all'art.533 cod.proc.pen. . 5.1.3 Il secondo atto di ricorso è a firma DE difensore avv. Gianni US ed introduce più motivi. Anche in tal caso risultano depositati motivi aggiunti DE 28 maggio 2024 tesi ad illustrare i contenuti DE ricorso principale. 5.1.4 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione di una memoria depositata il 16 maggio 2023 . Viene allegata al ricorso una copia DEla memoria cui si ritiene che la Corte di secondo grado non abbia fornito risposta alcuna. I punti vengono sommariamente ripresi nell'atto di ricorso. Si tratta, in massima parte, di punti di pretesa "smentita" DE narrato DE principale collaborante, De CA UE, che la Corte di secondo grado non avrebbe preso in esame, così come gli argomenti tesi ad illustrare la assoluta inattendibilità di IV SC. 5.1.5 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva. Non vi è stata adeguata motivazione circa il rigetto DEla richiesta di rinnovazione istruttoria con nuovo ascolto DEla teste RE LA. Si sostiene che il collaborante De CA aveva chiesto copia DE titolo cautelare sull'omicidio AL (emesso sulla base DEle dichiarazioni rese da FA SC) e la teste RE in primo grado avrebbe detto il falso perché subornata. 5.1.6 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione sul tema DEle causali alternative DEl'omicidio AL. La sentenza di secondo grado, secondo la difesa, affronta il tema ma banalizza i contenuti dimostrativi che erano stati posti a sostegno di dette causali e ne depotenzia in modo irragionevole il peso dimostrativo. Vengono riproposti i temi di prova (tentato omicidio in danno di AV IU e la scomparsa di BE CO;
traffico di sostanze stupefacenti in cui era coinvolto AL AT) allo scopo di evidenziare la inadeguatezza DEla motivazione contenuta nella decisione di secondo grado. Si evidenziano, altresì, segmenti DEla istruttoria che sostengono la tesi (antagonista rispetto al narrato DE De CA) DEla esistenza di buoni rapporti tra AL AT e il cugini OL VI, e 17 finanche con i latitanti FA LV e OL AT. Il movente espresso in sentenza non era, dunque, per nulla accertato a fronte di simili evidenze. AL AT non era in buoni rapporti con lo zio RI, come altre risultanze istruttorie dimostrano. 5.1.7 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di valutazione DEla prova dichiarativa. Si ribadisce che le dichiarazioni rese da FA SC e De CA UE divergono in modo netto su molti punti e che, pertanto, non può parlarsi di convergenza sul nucleo essenziale. Vengono nuovamente illustrate le criticità derivanti dal confronto tra le narrazioni e si contrasta la valutazione di irrilevanza di tali difformità. Si torna, in sostanza, sui punti di 'disallineamento DEle dichiarazioni' già illustrati nel primo atto di ricorso. Analoga doglianza - anche qui con riproduzione dei contenuti istruttori - viene diretta al 'recupero' DEla narrazione DE dichiarante IV. 5.1.8 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in tema di ricorrenza DEla premeditazione e finalità di agevolazione DE gruppo mafioso. In ogni caso, si afferma, i giudici DE merito hanno motivato in modo meramente apparente circa la ricorrenza DEle due aggravanti sopra richiamate. 5.2 Ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, FA LV. L'atto è a firma DE difensore avv. Gianni US. 5.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione DEl'art. 603 comma 3 bis bis cod.proc.pen. e vizio di nullità DEla sentenza impugnata. La difesa contesta la 'parzialità' DEla rinnovazione istruttoria (con escussione in secondo grado DE solo dichiarante IV), ritenuta non conforme alla previsione di legge. Oltre al collaborante IV andavano risentiti, si afferma, anche i due collaboranti De CA UE e FA SC, nonché i testi FA NA, De UC NI e AL SC. Si motiva l'eccezione attraverso una serie di considerazioni che espongono il 'mutamento' dei profili valutativi di tali fonti dichiarative tra il primo e il secondo grado. In tale accezione si sostiene che la rielaborazione complessiva DEla prova dichiarativa - realizzata in secondo grado - doveva essere preceduta da un riascolto di tutte le fonti dichiarative 'incidenti' sulla decisione finale. 18 In particolare si evidenzia che non è rilevante l'esistenza o meno di una richiesta di parte alla nuova escussione, dovendo procedere il giudice di secondo grado ex officio alla rinnovazione, in ragione dei principi espressi da Sez. U AS e dalla posteriore giurisprudenza. La mancata rinnovazione, in particolare, DEle fonti De CA UE e FA SC avrebbe portato al ribaltamento DEla decisione di primo grado - nei confronti di FA LV - sulla base dei medesimi elementi di prova ritenuti non idonei dal giudice di primo grado. 5.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione DE canone DE ragionevole dubbio in riferimento alla assenza di una reale motivazione rafforzata, dato l'esito assolutorio DE giudizio di primo grado. 5.2.3 Per il resto i motivi di ricorso sono DE tutto coincidenti con quelli DE secondo atto di ricorso proposto dal medesimo difensore per la posizione OL, cui si opera rinvio. 5.3 Due atti di ricorso sono stati introdotti, tramite i difensori, da OL AT. 5.3.1 H primo atto è a firma DE difensore avv. Salvatore Staiano. 5.3.2 Al primo motivo si deduce la nullità per violazione DEla regola di comportamento di cui all'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione per assenza di motivazione rafforzata . Si riprendono i temi illustrati al primo motivo di ricorso per FA LV. Secondo il ricorrente la selezione DEla rinnovazione è arbitraria. Andava estesa alle fonti FA SC e De CA UE, oggetto di valutazione in sede di ribaltamento DEl'esito assolutorio di primo grado. Si compie riferimento ai contenuti di Cass. n. 28732 DE 2023, in chiave di necessaria globalità DEla rinnovazione di tutte le fonti effettivamente incidenti sulla decisione. La motivazione DEla decisione di secondo grado - inoltre - sarebbe 'inutilmente sovrabbondante' e non realizzerebbe un efficace percorso di confutazione e superamento DEle ragioni che hanno condotto alla assoluzione in primo grado. Si rievocano i contrasti narrativi tra le fonti FA SC e De CA UE, da ritenersi non componibili, a differenza di quanto ritenuto dalla decisione di secondo grado. 19 5.3.3 Al secondo motivo si riprende il tema DEla inammissibilità formale DEl'atto di appello DE PM Distrettuale (l'atto è sottoscritto dal sostituto dott. Vassena presente alle udienze di primo grado, con il visto DE Procuratore Aggiunto DDA). Si sostiene la legittimazione DE solo Procuratore DEla Repubblica, con violazione DEl'art. 593 bis cod.proc.pen. . Le argomentazioni con cui è stato respinto il motivo di appello non rispettano, secondo la difesa DE ricorrente, la lettera DEla legge, che vede legittimato il solo Procuratore DEla Repubblica e non anche il Procuratore Aggiunto (che avrebbe apposto un visto illegittimo o comunque inidoneo a realizzare la conformità DEl'atto al moDElo legale tipico). 5.3.4 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta convergenza DEle due fonti principali rappresentate da De CA UE e FA SC . Vengono sviluppati i punti di mancata convergenza, specie in riferimento agli accadimenti che precedono l'esecuzione DE DEitto. Si tratta DE 'mancato ricordo' DE De CA di aver lui stesso 'fatto strada' a FA SC (secondo il narrato di costui) e a uno dei cugini al 'covo' DE latitanti OL AT/FA LV;
e DE 'mancato ricordo' DEl'episodio DEla riunione in RÒ DEl'aprile 2008 dopo la quale il De CA ebbe a cogliere lo 'sfogo' di SC FA (episodio narrato dal primo ma non dal secondo). Si critica in modo specifico la motivazione con cui la Corte di secondo grado ha ritenuto `superabile' o 'irrilevante' il contrasto narrativo. 5.3.5. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla valutazione DEle dichiarazioni rese da IV SC. Vengono riprodotti stralci specifici DEla attività istruttoria e viene confutata la tesi DEla Corte di Assise d'Appello secondo cui le 'inesattezze' narrate da IV dipendevano dalle modalità indirette di apprensione DEla conoscenza. 5.3.6 II secondo atto di ricorso è a firma DE difensore avv. Sergio Rotundo. In apertura si formula un motivo 'autonomo' in punto di apparenza di motivazione - DEla decisione di secondo grado - posteriore alla rinnovazione istruttoria. 20 Si ritiene, in particolare, non congruamente motivato il 'superamento' dei profili di scarsa attendibilità DEl'IV che avevano determinato la scelta DE giudice di primo grado di non valutane il contributo. Per il resto i motivi sono analoghi a quelli DE primo atto di ricorso, cui si opera rinvio. Sono stati depositati motivi nuovi, ulteriormente esplicativi degli atti principali, DE 24 maggio 2004. 5.4 Ha proposto ricorso per cassazione IN SC, a mezzo DE difensore avv. UE Occhipinti, con deposito di motivi nuovi a firma DE difensore avv. ET SI. 5.4.1 Si deduce al primo motivo vizio di nullità in rapporto alla rinnovazione 'selettiva', con erronea applicazione DEl'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. . Secondo la difesa non poteva la Corte di secondo grado procedere alla affermazione di penale responsabilità di IN SC senza rinnovare l'esame DEla principale fonte a carico, rappresentata da De CA UE . 5.4.2 Con il secondo motivo, articolato in più punti, si deduce vizio di motivazione in riferimento al dovere di motivazione rafforzata, in presenza di una assoluzione in primo grado basata - si sostiene - sui medesimi elementi di prova. Non vi sarebbe un reale incremento di persuasività DEla motivazione, tale da superare il ragionevole dubbio. In particolare la difesa evidenzia come, in realtà, alla base DEla affermazione di responsabilità di IN vi sia esclusivamente la chiamata in reità de relato introdotta da De CA UE, cui si aggiunge il dato 'documentale' DEla compresenza - per circa di un minuto - DE IN e di AL AT al bar Nerocafè intorno alle 19.10 DE 26 settembre 2008. Si tratta dei medesimi elementi reputati inidonei dal giudice di primo grado le cui argomentazioni vengono superate con motivazione apparente e - in taluni punti - meramente assertiva. Si evidenzia che: a) al contrario di quanto affermato in sentenza non vi è alcun accertamento giudiziario definitivo che attesti la comunanza di interessi criminali tra EL ES e IN SC;
b) DE tutto assertiva è la affermazione contenuta in sentenza circa la presenza DE IN in orario pomeridiano (ore 16.20) presso l'abitazione dei EN, in via Plinio di GN, unitamente ad 21 AL, posto che la pretesa localizzazione è correlata all'impegno di una 'cella telefonica' che copre una vasta area DE comune di Legano, ove lo stesso IN risiede;
c) ancor più assertiva è la pretesa presenza DE IN in orario serale presso il bar Ritual in compagnia DE RI e DEl'AL, posto che ciò è affermato (sempre de relato) dal solo De CA, che è la fonte che bisognerebbe riscontrare . Il solo telefono DE OL ha agganciato una cella che ricomprende l'area ove è ubicato il bar Ritual (alle 19.18) ma non quello DE IN;
d) DE tutto fantasiosa è l'idea secondo cui il IN avrebbe accompagnato AL AT dal centro commerciale ove era ubicato il bar Nerocafè al bar Ritual perché non lo dice nemmeno il De CA. Come ha evidenziato la decisione di primo grado, dopo l'uscita 'in contemporanea' dal Bar Nerocafè di OL e AL, quest'ultimo si reca nel vicino esercizio commerciale DE Trifino NT da solo e non in compagnia DE IN. Le telecamere DE centro commerciale non inquadravano il parcheggio ove era ubicata la vettura di AL AT. 5.4.3 Le doglianze sono ribadite ulteriormente con l'atto DE 12 marzo 2024 a firma DE difensore avv. ET SI. 5.5. Nell'interesse di FA VI sono stati depositati due atti di ricorso. 5.5.1 II primo atto è a firma avv. Vianello Accorretti. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alle modalità applicative DEl'obbligo di rinnovazione ai sensi DEl'art. 603 comma 3bis cod.proc.pen. . Anche in tal caso si contesta la riapertura 'selettiva' DEl'attività istruttoria. Bisognava rinnovare le prove dichiarative decisive e non solo la fonte IV. In particolare per quanto riguarda FA VI la difesa argomenta circa la variazione di valore dimostrativo conferita dalla Corte di secondo grado alle deposizioni rese da FA NA e De UC NI (con valorizzazione DEle dichiarazioni rese da AL SC, de relato da costoro). IM apprezzamento, si afferma, non poteva essere realizzato senza un riascolto DEle tre fonti coinvolte. 5.5.2 Al secondo motivo si lamenta la mancata attuazione DE diritto alla controprova, in quanto in ogni caso il riascolto DEle fonti dichiarative ulteriori era stato espressamente richiesto dalle difese. 5.5.3. Il terzo motivo riguarda l'affermazione di responsabilità e l'assenza di una reale motivazione rafforzata, sia sui profili in fatto che su quelli in diritto. 22 In particolare si ribadisce che non vi è alcuna reale identificazione - nel caso concreto - DE ruolo concorsuale che sarebbe stato svolto da FA VI, in violazione dei principi di diritto espressi nella nota decisione Sez. U 2002 Andreotti. Non vi è alcun elemento di certezza circa il fatto che il FA VI abbia incontrato AL AT il 26 settembre DE 2008 oltre le ore 16.00 . Non vi è prova, in particolare, DEla sua presenza serale al bar Ritual, affermata de relato dal solo De CA. Le dichiarazioni rese dal FA SC non raffigurano, nella parte diretta, un effettivo coinvolgimento di FA VI nella dinamica di progettazione o di realizzazione DE fatto DEittuoso, mentre quelle rese de relato (da FA IT, a sua volta de relato ma non si sa da chi..) sono inconciliabili con quelle DE De CA UE. Dunque la decisione di secondo grado supera in modo solo apparente i profili di fatto e di diritto che avevano portato alla assoluzione - in primo grado - di FA VI. Il secondo atto a firma DE difensore avv. US riprende tutti i profili di critica di cui ai precedenti atti di ricorso DE medesimo difensore . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati, nei limiti e per le ragioni che si diranno, i ricorsi proposti da FA VI e IN SC, mentre sono infondati i ricorsi proposti da OL VI, FA LV e OL AT. 2. Alcune premesse di metodo risultano necessarie. Conviene accorpare i motivi di ricorso «comuni» e dare priorità di trattazione ai motivi strettamente processuali. 2.1 II motivo in punto di inammissibilità DEl'appello per carenza di legittimazione alla proposizione DEl'atto da parte DE PM sottoscrittore (con il visto DE Procuratore Aggiunto DDA) è infondato. La infondatezza si dirige in due diverse direzioni, che questa Corte - trattandosi di questione esclusivamente processuale - può liberamente percorrere. La prima concerne la legittimazione autonoma - ai sensi DEl'articolo 570 comma 2 cod.proc.pen. - DE rappresentante DE pubblico ministero che ha presentato le conclusioni, ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 21716 DE 23 23.2.2023) anche a seguito DEla introduzione DEl'art. 593 bis cod.proc.pen., il che rende in ogni caso valido l'atto di appello di cui si discute. La seconda riguarda la riconducibilità - in ogni caso - DEl'atto al Capo DEl'Ufficio competente ai sensi DEl'art.51 comma 3 bis cod.proc.pen. . Ciò perché anche in ipotesi di apposizione DE visto da parte di un soggetto a ciò DEegato da parte DE Procuratore Capo, l'atto è da ritenersi riconducibile al Capo DEl'Ufficio, senza necessità di esibizione di un formale atto di DEega (si veda, su tema analogo relativo alla necessità o meno di esibire il documento DEla intesa formalizzata tra Procuratore DEla Repubblica e Procuratore Generale, quanto ritenuto dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte nella decisione prima citata). 2.2 II motivo in punto di «parzialità» DEla rinnovazione istruttoria in secondo grado (introdotto da tutti i ricorrenti ad esclusione di OL VI) è fondato limitatamente alla posizione di FA VI, mentre è infondato per FA LV, OL AT e IN SC. 2.2.1 Nell'affrontare il tema occorre precisare che tanto l'autorevole precedente giurisprudenziale Sez. U AS - più volte evocato negli atti di ricorso - che i contenuti DEla previsione di legge che ne è derivata (art. 603 co.3 bis cod.proc.pen.) non postulano come necessaria, in caso di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso una decisione di proscioglimento, la integrale rinnovazione DEla istruzione dibattimentale ma si limitano a richiedere che venga realizzato, da parte DE giudice di secondo grado, l'ascolto diretto DEle fonti dichiarative il cui apporto risulti (secondo la prospettazione DEl'appellante ed in rapporto ai motivi DEla assoluzione) decisivo al fine di pervenire alla compiuta ed esauriente ricostruzione DE fatto controverso (in tal senso v. Sez. I n. 35696 DE 27.3.2019, rv 276825 secondo cui la previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone la rinnovazione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle che sono state oggetto di erronea valutazione da parte DE giudice di primo grado e che sono considerate decisive ai fini DElo scioglimento DEl'alternativa "proscioglimento-condanna"). 2.2.2 IM considerazione deriva già dall'esame dei contenuti DEla nota decisione AS, nel cui ambito si ricollega il dovere di riassunzione DEla prova ai contenuti prospettici DEl'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, da un lato, ed alla necessità di realizzare, attraverso la percezione diretta DEl'apporto dichiarativo, le condizioni per l'eventuale superamento DE ragionevole dubbio dall'altro. Ciò ha portato a ritenere sussistente la necessità per il giudice 24 DEl'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale DEla prova dichiarativa, nel caso di riforma DEla sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dei profili di attendibilità DE portatore di una dichiarazione ritenuta decisiva, peraltro senza distinzioni a seconda DEla qualità soggettiva DE dichiarante. In particolare, nella decisione AS si è affermato in premessa che, lì dove il ribaltamento DEla prima decisione derivi - in misura decisiva - da una diversa valutazione dei profili di attendibilità DEla prova dichiarativa, la nuova valutazione difforme deve essere assistita dalla diretta percezione di quel contributo da parte DE giudice, posto che [..] dal lato DE giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa. L'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione DEla prova orale è condizione essenziale DEla correttezza e completezza DE ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola DE "ragionevole dubbio", che, come già osservato, si collega direttamente al principio DEla presunzione di innocenza. Dal lato DEl'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione DEla prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica una efficace confutazione DEle argomentazioni svolte nell'appello DE p.m. che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno DEla tesi di accusa [..]. L'aspetto DEla, almeno tendenziale, decisività DEla fonte o comunque DEla «restrizione» dei doveri istruttori di rinnovazione - in secondo grado - alle sole fonti il cui apporto abbia inciso in modo rilevante sull'esito assolutorio contestato dal P.m. impugnante si coglie, nella disposizione normativa introdotta dal legislatore DE 2017 dal collegamento logico e funzionale tra l'obbligo di rinnovazione e il motivo di critica esposto dal Pubblico Ministero nell'atto di appello, lì dove il legislatore pone in modo esplicito la correlazione tra la rinnovazione istruttoria ed i «motivi attinenti alla valutazione DEla prova dichiarativa», motivi che nella costruzione normativa DE sistema DEle impugnazioni devono possedere il carattere DEla specificità . 2.2.3 Da quanto detto sopra, deriva che, dovendosi escludere l'esistenza di un obbligo di rinnovazione «integrale» DEla prova dichiarativa, in caso di appello DE Pubblico Ministero, il controllo di legittimità sulle scelte operate dal giudice di secondo grado su tale questione si esplica - in concreto - attraverso l' 25 apprezzamento DEla rispondenza o meno DEla selezione operata ai criteri sin qui descritti, essenzialmente in riferimento ai contenuti DEla decisione assolutoria di primo grado ed alle doglianze introdotte con l'atto di appello. Il nodo centrale, ad avviso DE Collegio, resta quello di comprendere e analizzare le ragioni per cui il giudice di primo grado è pervenuto ad una pronunzia assolutoria, posto che di obbligo di rinnovazione (vedi già Sez. U Patalano) si può parlare solo dove vi sia un 'tema concreto' di valutazione e non un errore di diritto o un evidente travisamento compiuto dal giudice di primo grado cui la seconda decisione pone rimedio: ..quanto esposto vale tuttavia (sia peri! giudizio ordinario che per il giudizio abbreviato) nei casi in cui di differente "valutazione" DE significato DEla prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura DEla prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione DE dichiarante (così, per tutte, Sez. U Patalano). 2.2.4 Una posizione interpretativa maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità, esclude in particolare l'applicabilità dei criteri AS nell'ipotesi in cui il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito DEla differente interpretazione DEla fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione DEl'intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 DE 9/5/2017, Fazzini, Rv. 271012; Sez. 5, n. 33272 DE 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 12783 DE 24/1/2017, Caterino, Rv. 269596, in riferimento al caso di motivazione generica in primo grado;
Sez. 3, n. 19958 DE 21/9/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782; Sez. 2, n. 54717 DE 1/12/2016, Ciardo, Rv. 268826); si lascia, in tal modo, una certa quota di indeterminatezza nella individuazione DEla reale portata DEla regula iuris che imporrebbe la rinnovazione. In particolare nel corso DEl'anno 2018, dopo la introduzione DEla norma ad hoc, è stata più volte afferma tale tesi;
tra le molte sentenze, si segnalano: Sez. V, n. 57093 DE 15/11/2018, Spreafico;
Sez. V, n. 57070 DE 31/1072018, Serra;
Sez. H n. 55158 DE 18/9/2018, Miccichè; Sez. V, n. 53415 DE 18/6/2018, Boggi, che ha efficacemente chiarito come alla rinnovazione dovrà darsi corso non già quando si pongano questioni di valutazione tout court di una prova dichiarativa, bensì nelle 26 sole ipotesi in cui vi sia stata, DEla prova predetta, una valutazione difforme rispetto a quella che si ritenga doverosa. 2.2.5 Successivamente, Sez. V, n. 1386 DE 18/11/2021, dep. 2022, Mariani, non massimata ha affermato, in modo significativo, che: "...non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione DEla prova testimoniale decisiva per la riforma in appello DEl'assoluzione, quando l'attendibilità DEla deposizione è valutata in maniera DE tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento DE complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione DEla fattispecie incriminatrice...; in queste ipotesi, infatti, non viene in rilievo il metodo DE contraddittorio, baluardo di garanzia maieutica ottimale dei contenuti di una prova dichiarativa, che rimane inalterata nel suo significato probatorio in conseguenza DEla immutata valutazione di attendibilità (sicché DEla rinnovazione non vi è necessità a salvaguardia DE canone di giudizio DEl'oltre ogni ragionevole dubbio e DEla presunzione di innocenza)..... Va dunque precisato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione DEla prova testimoniale per la riforma in appello DEl'assoluzione, quando l'attendibilità DEla deposizione è valutata in maniera DE tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento DE complessivo compendio probatorio ovvero a tenere in conto elementi diversi e trascurati dal primo giudice If • • Il • Sulla medesima posizione interpretativa va segnalata Sez. II n. 5045 DE 17.11.2020, dep.2021 rv 280562, secondo cui il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione DEla prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto. 2.2.6 n canone interpretativo cui occorre - dunque - dare continuità, è quello DEla riaffermazione DEla possibilità di una rinnovazione istruttoria parziale, ai sensi DEl'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. lì dove, una volta assicurata la rinnovazione DEla fonte su cui è stato formulato in primo grado un argomentato giudizio di inattendibilità - le ragioni DEla assoluzione dipendano, per il resto, da errori di diritto o travisamenti per omissione, posto che in tal caso non vi è una «valutazione probatoria» DE giudice di primo grado da contrastare ma un nuovo giudizio da formulare (sul punto, in modo non dissimile, la stessa decisione Sez. I 27 n. 28732 DE 2023 citata dalla difesa) e fermo restando che va individuato il seguente limite : a) la valutazione DEla prova dichiarativa è sempre il risultato di una operazione di comparazione e di raffronto tra i contenuti DEla singola fonte e gli altri apporti istruttori, siano essi DEla medesima specie (altre prove dichiarative) o di diversa specie (prove documentali, accertamenti tecnici, captazioni di conversazioni etc..). Ciò perché la individuazione dei profili di 'verità' o 'falsità' di un apporto narrativo derivano dalla intuizione logica (nella dimensione fenomenica immediata) e dalla riproduzione argomentativa (nella posteriore motivazione DEla sentenza) dei punti di convergenza o meno DE singolo apporto dichiarativo con il complesso DEle altre evidenze acquisite al processo (sul tema, v. Sez. II n. 13953 DE 21.2.2020, rv 279146, ove si è affermato che i fini DEla rinnovazione DEl'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione DEla prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione DEle risultanze DEle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto DE tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto DEla percezione soggettiva DE dichiarante, onde il giudice DE merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone DEl'"oltre ogni ragionevole dubbio"); b) da tale primo assunto deriva, per conseguenza logico-giuridica, che se la ratio DEl'obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di (prospettico) ribaltamento di una assoluzione è quella di rafforzare il profilo cognitivo DE giudice di secondo grado, valorizzando l'immediatezza, ed al fine di superare (in ipotesi) un contrasto narrativo tra le diverse fonti che ha determinato in primo grado la emersione DE ragionevole dubbio, l'ambito DEla rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte in un contrasto e non può limitarsi alla selezione di una DEle medesime (v. Sez. I n. 41358 DE 29.4.2022, rv 283678) ; c) ma al tempo stesso, in un processo cumulativo occorre comprendere se ed in quanto la posizione DE singolo imputato sia effettivamente coinvolta, o meno, nel contrasto narrativo tra più fonti o dipenda dalla ritenuta inattendibilità di una fonte dichiarativa nel giudizio di primo grado, posto che solo in tali casi la mancata o parziale rinnovazione istruttoria può dare luogo a quello che - si badi bene - dopo l'entrata in vigore DEla legge n.103 DE 2017 non è qualificabile come vizio di motivazione ma come vizio DE procedimento probatorio (secondo quanto 28 affermato da Sez. U n.14426 DE 28.01.2019 Pavan). Ed i procedimenti probatori, nei processi cumulativi, ben possono essere «indipendenti» gli uni dagli altri, posto che una determinata fonte può avere rilievo per uno ma non per un altro degli imputati. 2.2.7 Sulla base DEle premesse sin qui esposte, il Collegio rileva che la violazione DEl'art. 603 comma 3 bis sussiste esclusivamente in riferimento alla posizione di FA VI e non in rapporto alle posizioni di FA LV, OL AT e IN SC, come si è detto in apertura. Ciò perché esaminando le ragioni DEle pronunzie assolutorie in primo grado (cui sono correlati i poteri di critica DE PM impugnante) solo nel caso di FA VI, al di là dei profili squisitamente valutativi (tipici DE momento giurisdizionale nella sua massima e più DEicata espressione), siamo di fronte ad un «contrasto dichiarativo tra fonti» che non poteva essere sciolto senza un nuovo ascolto dei soggetti portatori di quel contrasto (in aderenza ai contenuti di Sez. I n. 41358 DE 29.4.2022, rv 283678 in precedenza citata). Il contrasto, di vitale importanza nella economia DEla decisione, riguarda il comportamento tenuto da FA VI dopo le ore 16.00 DE 26 settembre 2008 ed in particolare la sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme ad AL AT, quale ipotetico fattore di rassicurazione DE cugino (in ciò consistendo, in ipotesi, l'apporto concorsuale di costui al fatto DEittuoso). Su questo specifico punto le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado (di inattendibilità di FA NA e di De UC NI e di parziale attendibilità di AL SC) potevano essere formulate solo previo nuovo ascolto dei soggetti in questione, in quanto modificative DEl'approccio valutativo seguito dal giudice di primo grado. In tale aspetto, preliminare a tutto, il ricorso introdotto da FA VI è fondato, dovendosi affidare al giudice DE rinvio il compito di procedere - su tale circostanza - al nuovo ascolto DEle fonti dichiarative portatrici DE contrasto, tra cui - limitatamente a tale aspetto - lo stesso FA SC. 2.2.8 Ma la fondatezza DEla doglianza introdotta da FA VI non si estende alle altre posizioni. Ciò perché le ragioni DEle assoluzioni pronunziate in primo grado nei confronti di FA LV e OL AT - in particolare - sono state effettivamente influenzate (a parità di valutazione di attendibilità dei dichiaranti FA SC 29 e De CA UE) da errori di diritto e travisamenti per omissione, mentre la posizione di IN SC non va inquadrata sotto tale profilo (un unico dichiarante vi è a suo carico, valutato nello stesso modo tra primo e secondo grado) ma sotto quello DEl'obbligo di motivazione rafforzata. In particolare, quanto a FA LV e OL AT, la Corte di secondo grado - a parere DE Collegio - ha correttamente limitato la rinnovazione istruttoria alla escussione di IV SC, posto che : a) solo nei confronti di RO il giudice di primo grado aveva formulato un espresso giudizio di inattendibilità, il che rendeva necessaria la riassunzione, mentre la valutazione DE portato dichiarativo di De CA UE e FA SC si è mossa costantemente sul piano DEla assoluta attendibilità di costoro (in caso contrario i primi giudici non sarebbero pervenuti alla affermazione di responsabilità di OL VI, bersaglio di quelle dichiarazioni) ; b) di contro, la esclusione di altre fonti dichiarative, ad es. NA e AC, non si è basata su argomenti logici ma su un evidente errore di diritto, rappresentato dalla convinzione di non poter valutare una fonte di prova indiretta - sui fatti oggetto di giudizio - non confermata dalla fonte primaria. Si tratta, quanto al punto sub b) di un errore di diritto da cui deriva una arbitraria (questa sì) restrizione DE paniere degli elementi valutabili per pervenire alla soluzione DE caso portato a giudizio. Correttamente, dunque, il giudice di secondo grado ha rimediato a tale errore con apprezzamento (anche cartolare) DE portato narrativo DEla fonte de relato. E' innegabile infatti che a fronte DEla 'negazione' DE fatto da parte DEla fonte primaria (specie ove si tratti DEl'imputato o comunque di soggetti coinvolti in un contesto di azioni illecite, nel cui ambito hanno appreso le notizie di interesse) il contributo dichiarativo de relato resta liberamente valutabile ed è soggetto, se immesso da fonte cui si applica la cautela valutativa di cui all'art.192 comma 3 cod.proc.pen., alla regola DE necessario 'completamento' attraverso l'acquisizione di riscontri esterni. Ma predicare, come si legge nella motivazione di primo grado, la esclusione dal quadro valutativo di quei contributi, sol perché indiretti e privi di conferma dalla fonte primaria, è DE tutto erroneo. 30 Sotto tale profilo, pertanto, va osservato che i profili di critica valutabili (fondati per il IN ma infondati per FA LV e OL AT) sono quelli che riguardano la reale esistenza di una motivazione rafforzata e non già la violazione DEla disposizione di legge di cui all'art.603 comma 3 bis cod. proc. pen. . 3. Sono fondate - sotto tale profilo - le doglianze esposte al secondo motivo DEl'atto di ricorso proposto nell'interesse di IN SC. 3.1 Va premesso che in riferimento allo standard giustificativo DEla decisione, in ipotesi di ribaltamento DEla pronuncia di primo grado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte si esprimono - da tempo - nel senso che la decisione di riforma DEla sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno DEla decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti DEla sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella DEla decisione riformata, dia chiara ragione DEle scelte operate e DEla maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (già Sez. VI, n. 6221 DE 20/04/2005, Ag/ieri, rv. 233083; Sez. V, n. 8361 DE 17/01/2013, Rastegar, v. 254638). Non basta, pertanto, prendere in esame con completezza i punti argomentativi che hanno determinato l'insorgenza DE dubbio determinante l'assoluzione, ma è necessario che la attribuzione di «diversa valenza» all'uno o all'altro elemento di prova sia realizzata con particolare chiarezza e sia capace di raffigurare l'erroneità DEla precedente attribuzione di valore (in positivo o in negativo) al singolo elemento di prova considerato. Viene accentuato - in tale chiave - il controllo di legittimità sul cd. profilo finalistico DEla motivazione con cui si afferma la responsabilità, posto che la precedente statuizione assolutoria (nel giudizio di primo grado) pone la necessità di una argomentazione, in secondo grado, capace di fugare ogni «ostacolo logico» alla affermazione di responsabilità. 3.2 Sotto tale profilo, come si diceva, il ricorso di IN SC è fondato. 31 Ad avviso DE Collegio, la motivazione espressa in sentenza non consente di risolvere in modo congruo - e rispettoso DE canone valutativo di cui all'art.533 cod.proc.pen. - le ambiguità probatorie che erano state evidenziate in primo grado. Ciò perché, anzitutto, l'accrescimento degli elementi dimostrativi è - nel caso DE IN - solo apparente, tra primo e secondo grado di giudizio, così come dedotto dal ricorrente. Restano infatti i due dati dimostrativi principali : a) le dichiarazioni rese dal OL;
b) la sequenza video che inquadra prima AL e poi IN tra le ore 19.08 e le ore 19.12 presso il bar Nerocafe, con tutte le ambiguità sottese al comportamento successivo tenuto dall'AL, evidenziato nella decisione di primo grado. E' di certo possibile che AL, pur in un complessivo contesto di diffidenza emerso nella istruttoria, si sia - per qualche ragione ignota - fidato DE IN e abbia accettato un (primo) passaggio da costui verso il bar Ritual, luogo ove avrebbe (secondo la narrazione DE De CA) incontrato il OL, tuttavia la valenza DE riscontro (in questo caso rappresentata dal segmento DE filmato), pur di interesse, resta non pienamente univoca, dovendosi considerare che il decesso DEl'AL sarebbe avvenuto in un orario posteriore che potrebbe essere non brevissimo (il range è fino oltre l'una di quella notte), il che lascia aperte ipotesi alternative (in rapporto alla figura ed al ruolo DE IN) non prive di cittadinanza logica. Inoltre, è fondata - ad avviso DE Collegio - la doglianza difensiva sul rilievo attribuito, in chiave rafforzativa, agli agganci di cella pomeridiani realizzati dall' apparecchio telefonico DE IN (in particolare intorno alle 16.30 nei pressi DEla abitazione dei fratelli EN, sodali DE OL e indicati dal De CA come favoreggiatori nella fase post DEictum). Non viene chiarito, in particolare, se la posizione registrata DEl'apparecchio DE IN sia effettivamente 'anomala' rispetto al suo luogo di abitazione o ad altri luoghi da lui frequentati, il che rende fortemente assertiva l'affermazione secondo cui il IN era anch'egli - in quella fascia oraria - a casa dei fratelli EN. Anche la comune militanza associativa, per vicinanza DE IN al EL e di costui al OL - asseverata in sentenza - pur se esistente non sarebbe decisiva ai fini qui considerati, trattandosi di un aspetto «di contesto», di 32 interesse ma non capace di accrescere - in quanto tale - lo specifico portato narrativo DE De CA sul fatto omicidiario. Va pertanto disposto l'annullamento DEla decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, quanto alla posizione di IN SC, a diversa Sezione DEla Corte di Assise di Appello di Milano. 4. Sono infondati i ricorsi proposti da OL VI, FA LV e OL AT. 4.1 Nessun rilievo, quanto alle doglianze in tema di mera 'apparenza' di conformità argomentativa tra primo e secondo grado, può essere dato all'ordine espositivo DEla sentenza o alla variazione di argomentazioni con particolare riferimento alle doglianze introdotte da OL VI. Come è noto, il giudizio di secondo grado è giudizio di merito pieno, nell'ambito DE quale il giudice di appello esercita i poteri ordinari di ricostruzione DE fatto, essendo a lui attribuita non la potestà di decidere sui motivi' ma sui 'punti DEla decisione' cui si riferiscono i motivi proposti (ai sensi DEl'art.597 comma 1 cod. proc. pen. ) . Dunque è DE tutto pacifico, negli insegnamenti di questa Corte, che il giudice di secondo grado - attraverso la rappresentazione in motivazione DEle ragioni DEla decisione - resta libero di attribuire una data valenza ad un elemento ricostruttivo piuttosto che ad un altro (in ciò sostanziandosi, peraltro, la complessa attività DE decidere) con il solo limite DE divieto di far ricorso alla propria scienza privata e DE rispetto DEla continenza con il fatto su cui è chiamato a pronunziarsi (tra le molte, sul tema Sez. VI n. 25383 DE 27.5.2010, rv 247826; Sez. H n. 13151 DE 10.11.2000, rv 218590; Sez. VI n. 11984 DE 24.10.1997, rv 209490; Sez. H n. 7767 DE 29.11.1990, rv 187867) . A nulla rileva, pertanto, in chiave di rispetto DEle norme processuali, l'aver in parte variato l'ordine espositivo DEla ricostruzione dei fatti, posto che detta 'variazione' si basa comunque su elementi acquisiti nel processo e non influisce minimamente sui diritti difensivi. 4.2 Inoltre, sempre in premessa sulle tre posizioni qui rimaste in esame, occorre esporre i criteri di valutazione DE vizio di motivazione e la evoluzione giurisprudenziale in tema di verifica DEle argomentazioni basate sulla analisi di plurime chiamate in reità o correità. 33 4.3 Secondo il costante insegnamento di questa Corte il sindacato sulla motivazione DE provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi DElo sviluppo motivazionale espresso nell'atto e DEla sua interna coerenza logico- giuridica, trattandosi di valutare non già il fatto in quanto tale ma l'opzione DE fatto come recepita dal giudice di merito (v. Sez. I, 6.6.1996, ric. Lombardi). In tal senso, va qui ribadito - in premessa - il generale limite di apprezzamento DEle risultanze istruttorie da parte di questa Corte, non essendo possibile compiere - in sede di legittimità - nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile, in sede di verifica, un vizio specifico, tale da comportare di per sè l'annullamento DEla decisione (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 DE 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Ciò, peraltro, non esclude la necessità di apprezzare - anche in sede di controllo di legittimità e sempre restando nel 'perimetro' DEla verifica dei motivi espressi nel giudizio di merito - l'avvenuto assolvimento DE dovere di «completezza e persuasività» DEla motivazione in rapporto alle regole di giudizio che presidiano l'affermazione DEla penale responsabilità (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.) e normativizzano talune coordinate essenziali DEla parte ricostruttiva DE giudizio (art. 192 commi 2 e 3 cod.proc.pen.). Il principio - ormai definitivamente recepito nel sistema processuale - per cui la penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (nel senso che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva DE benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori DEl'ordine naturale DEle cose e DEla ordinaria razionalità umana, secondo l'assunto di Sez. I n. 31456 DE 21.5.2008, rv 240763) altro non è che la plastica rappresentazione DEl'ordinario procedimento logico sulla base DE quale si può ritenere raggiunta, in sede giudiziaria, la prova positiva di una «proposizione» che racchiude in sè un rapporto tra un fatto e il suo autore, quale è l'imputazione. L'avvenuta esplicazione normativa DE criterio (legge n.46 DE 2006) chiude un percorso di generalizzazione condivisa, che trova origine nella indicazione di specifiche regole (già nel testo DE codice DE 1988) tese a guidare l'attribuzione di rilevanza probatoria agli elementi di prova DI (art. 192 comma 2) e agli elementi di prova dichiarativa diversi dalla testimonianza (art. 192 commi 3 e 4) 34 e connotati dalla non 'autosufficienza' dimostrativa (in tal senso già Sez. I, n. 2100 DE 6.5.'94, ric. Siciliano, rv. 198079) . In tal senso, le diverse norme in questione si completano e si influenzano a vicenda, trattandosi di criteri logici tesi da un lato a garantire il metodo (art.192) dall'altro a rendere accettabile il risultato (art. 533) DEl'intera operazione ricostruttiva. Lì dove si apprezzi l'inosservanza di tali precetti, pertanto, la motivazione DEla sentenza può risultare viziata non tanto in punto di mera logicità interna quanto in ragione DE generale dovere di rapportare il giudizio sul fatto alle regole decisòrie tipiche DEla fase presa in esame, come affermato in più occasioni da questa Corte di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. VI n. 8705 DE 24.1.2013, che, pur occupandosi in via diretta DE caso di una condanna intervenuta nel giudizio di secondo grado, efficacemente qualifica in via generale la tipologìa di vizio in questione - derivante dalla violazione DE canone di giudizio di cui all'art. 533 - in termini di «peculiare concretizzazione DE vizio DEl'apparenza di motivazione»). 4.4 Ciò posto, vanno ricordate le principali coordinate giurisprudenziali in tema di controllo motivazionale emerse nella presente sede di legittimità. Le funzioni di controllo sull'apparato argomentativo, DEimitate dalla avvenuta esplicazione dei motivi di ricorso, possono comportare diversi livelli di verifica : - verifica circa la completezza e la globalità DEla valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni DE materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le molte, Sez. II n. 9269 DE 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia DE giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 DE 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 DE 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione DEle regole DEla logica tali da compromettere passaggi essenziali DE giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione DEla necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez. VI n. 6582 DE 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048 DE 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione DE giudizio (cd. contradditorietà interna) ; 35 - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito DE percorso seguito (applicazione DEl'art. 192) e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti DE procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento DEla prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tema di incidenza DE travisamento, ex multis , Sez. I n. 41738 DE 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti DE processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni DE giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e DEle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante;
ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento DE giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali DE provvedimento» ). 5. Nell'applicare tali principi al caso qui trattato, occorre anche evidenziare che la copiosa elaborazione DEla regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in tema di valore probatorio DEla chiamata in correità consente di attenuare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti DE dato normativo in questione (definito come formula ma/riuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale). In realtà nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va anzitutto precisato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona DE dichiarante (soggetto la cui attendibilità è tuttavia da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare le modalità DEla sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI nella decisione DE 7.5.1999, ric. Emmanuello - ove si afferma con chiarezza che una lettura DE genere sarebbe, infatti, contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto DEla frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni' , le quali, 36 appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità). Va anche precisato che nell'utilizzare l'espressione elementi di prova per descrivere gli elementi 'convalidanti' il legislatore ha di certo inteso evidenziare : la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono concretizzarsi in meri sospetti (non basati su dati sensibili ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa;
la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi DEl'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata. Dunque il riscontro per essere tale deve - seppure in via mediata - non soltanto accrescere l'attendibilità intrinseca DE dichiarante (in punto di attendibilità soggettiva), ma proiettarsi (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) verso i fatti DEittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato . Ovviamente, tale idoneità probatoria DEl'elemento di riscontro non va intesa in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' DEla narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 DE 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità DEle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi DEla responsabilità DEl'imputato, non entra in gioco la regola DEl'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte DE giudice;
nello stesso senso, Sez. VI n.4108 DE 17.2.1996, ric. Cariboni, rv 204439). Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (DEla più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto DEl'accusa. 5.1 Nel compiere l' operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' DE singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito. Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere generale - nel territorio qui esaminato - tra : 37 - elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato DE collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti DE colloquio;
la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione DE luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione DE colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto;
ancora, lo stato di libertà DEl'incolpato al momento DEla commissione DE fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano DEla verifica di attendibilità intrinseca DE dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base DEla contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. ; - elementi che accrescono la verosimiglianza DEla narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo;
sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo DEittuoso, con uno specifico ruolo, rende probabile la partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni DEittuose commesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base DEla chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' DE programma DEittuoso e sempre valutandosi in concreto la posizione DE chiamato ( tra le molte, Sez. I, 30.3.'04, n.17886, ric. Voi/aro rv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, RI;
nonché Sez. VI n. 1472 DE 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric. Avare/lo e Sez. VI, n.41352 DE 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali DE fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo DEla chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico- DI , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo DE dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito DEla necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 DE 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 DE 14.3.2010, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti) 38 - elementi che accrescono la verosimiglianza DEla narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici DEl'azione DEittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa DEla narrazione;
il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione DE reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione DE dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi significativa, in assenza di razionali ipotesi alternative;
la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 DE 29.11.2012) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo DEl'elemento di sostegno alla narrazione . 5.2 Ma la identificazione DEla esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e DEle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione. Se si risale alla ratio DEla cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria DEle dichiarazioni DE correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo DE metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo - dalla provenienza «interna» al complessivo circuito criminale posto a monte DEl'evento trattato. La condivisibile preoccupazione DE legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o DEimitanti l'area DE diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis ) è anche quella di evitare suggestive e inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento DEl'imputato nel fatto. Se infatti è corretto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la constatazione di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano DEla esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero. Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica DE dichiarante quanto da operarsi sul versante DEla coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario DEle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza 39 degli ulteriori presupposti messi in rilievo - per tutte - nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 DE 29.11.2012 UI (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema DE cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (fonti plurime de auditu). Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che risulta inutile citare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza DE principio DE libero convincimento, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» DEl'onere motivazionale. In termini generali, la valutazione congiunta DEle chiamate risulta significativa - a fini di dimostrazione DE fatto- lì dove ricorrano : - la convergenza DEle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto DEla narrazione;
- l'indipendenza DEle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;
- la specificità nel senso che la c.d. convergenza DE molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità DElo stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale DEla concordanza DEle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo DEla questione fattuale da decidere;
- l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio DEla circolarità DEla notizia, che vanificherebbe la valenza DEl'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza DE molteplice. 5.3 L'assenza di tali condizioni (da apprezzarsi sempre in concreto) può pertanto determinare - non essendo possibile operare in sede di legittimità una autonoma «rielaborazione» DEl'apparato argomentativo - l'annullamento DEla decisione impugnata, per quanto sinora argomentato. Va detto, infatti, che la possibilità di una autonoma valutazione da parte di questa Corte DEl'eventuale apparato argomentativo residuo (lì dove, ad esempio, si rilevi un difetto di autonomia o convergenza di una DEle dichiarazioni utilizzate come riscontro incrociato) pure ritenuta in questa sede possibile in ipotesi di rilevazione DE vizio di inutilizzabilità di un singolo elemento di prova (tra le altre, Sez. VI n. 10094 DE 22.2.2005, rv 231832 e Sez. V n.569 DE 18.11.2003, rv 226972) da un lato tende a scontrarsi, sul piano logico, con la stessa struttura e conformazione 40 normativa DE giudizio di legittimità, in quanto implica la formulazione di un giudizio autonomo da parte DEla Corte sul fatto oggetto DE processo (da ritenersi esorbitante anche dall'ambito applicativo DEl'art. 619 cod.proc.pen. come ben precisato da Sez. I n. 9707 DE 10.8.1995, rv 202302), dall'altro mal si adatta al fenomeno qui considerato, trattandosi non già di escludere un dato che potrebbe non essere stato - in concreto - utilizzato nella decisione ma di rilevare uno specifico vizio DE complesso procedimento di valutazione incrociata dei dati disponibili. In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma DEla rilevanza e consistenza DE dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto DEle doglianze - DE corretto inquadramento DEle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione DEl' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v. Sez. VI n. 33875 DE 12.5.2015, rv 264577), frutto DEla costante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione. In particolare negli arresti successivi a Sez. Un. UI è stato ulteriormente precisato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto DEla narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona DEl'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale DEla concordanza sul nucleo centrale e significativo DEla questione fattuale da decidere (così Sez. VI n. 47108 DE 8.10.2019, rv 277393). 6. Sulla base dei principi di diritto sopraindicati va affermata in primis la infondatezza degli atti di ricorso introdotti nell'interesse di OL VI. 6.1 In termini generali, va evidenziato che la convergenza narrativa sul ruolo di co-esecutore svolto dal OL si realizza in rapporto ad un contributo «primario» che è, indubbiamente, quello proveniente dal De CA (in larga misura con conoscenza diretta, che diventa indiretta solo sullo specifico segmento temporale DEla esecuzione materiale), cui accedono le narrazioni di FA SC (per conoscenza diretta sulla fase genetica e indiretta su quella esecutiva) e di IV SC (che avrebbe appreso DEla avvenuta esecuzione proprio dal OL, in un contesto definibile di confessione stragiudiziale). 41 A detto incrocio narrativo la Corte di secondo grado ha aggiunto alcuni dati tecnici che tendono ad asseverare ab extemo la narrazione DE De CA, come quello relativo ai contatti telefonici 'notturni' intervenuti tra i soggetti indicati dallo stesso De CA come fiancheggiatori DE OL nella specifica vicenda omicidiaria. 6.2 In una visione non atomistica dei frammenti ricostruttivi di una vicenda complessa, come è quella DEl'omicidio di un membro (sia pure acquisito) DEla famiglia FA, famiglia di peso nella organizzazione DEla 'ndrangheta (per voce comune di tutti i collaboranti e per approdi giudiziari citati nelle decisioni), è corretto - come fa la Corte di secondo grado - evidenziare come il OL (membro DEla medesima famiglia di sangue) non abbia, in ipotesi, agito per un proprio esclusivo interesse ma in esecuzione di un mandato ricevuto dai vertici DEla OS, ma su tale aspetto si tornerà in seguito. Qui basti dire - in prima approssimazione - che l'incrocio narrativo tra i soli De CA UE e FA SC, in presenza di verificata autonomia genetica e attendibilità intrinseca dei dichiaranti è ampiamente sufficiente alla affermazione di responsabilità (tanto DE OL che dei mandanti), in rapporto ai principi di diritto sopra evidenziati, tratti da Sez. U UI. Del tutto logico, dunque, che le difese abbiano - negli atti di ricorso - cercato di ridiscutere i profili di attendibilità intrinseca di De CA UE e FA SC, al di là di quelli DE dichiarante IV, la cui voce - va detto sin d'ora - è solo voce aggiuntiva, per nulla decisiva, che ben può essere eliminata dal quadro decisorio senza conseguenza alcuna sulla tenuta complessiva DEla decisione (il che confina alla irrilevanza le doglianze su detto dichiarante) . 6.3 Tuttavia, la pretesa di una rivalutazione - in sede di legittimità - dei profili di attendibilità di un dichiarante è destinata alla declaratoria di inammissibilità DE ricorso (lì dove si risolva nella riproposizione di argomenti in fatto estrapolati da una complessa istruttoria), salva l'ipotesi DEla avvenuta emersione di un possibile «punto di disarticolazione» DE ragionamento espresso dal giudice di merito all'interno DE percorso motivazionale. Tale preteso punto di `disarticolazione' dei ragionamenti espressi in sentenza sulla attendibilità dei principali dichiaranti (per contrasto con risultanze obiettive di prova generica, per insanabile contraddizione interna DEle dichiarazioni, per non componibili difformità DEle narrazioni oggetto di analisi..) non è dato rinvenire, nonostante gli sforzi DEle difese dei ricorrenti, atteso che la Corte di secondo grado 42 ha fornito su ogni spunto critico DEle risposte non illogiche e, dunque, non rivalutabili in sede di legittimità. 6.3.1 La affermazione testè realizzata è indirizzata a motivare il rigetto DEl'atto di ricorso a firma DE difensore avv. Michele D'NO, nella cui esposizione si coglie il chiaro tentativo di 'trascinare' questa Corte ad un riesame di singoli segmenti DEla istruttoria, aspetto non compatibile con la fisionomia DE giudizio di legittimità. Va rilevato, a questo punto, nella valutazione complessiva dei due atti di ricorso introdotti dalle difese OL, che la Corte di Assise di Appello ha valutato tutte le doglianze relative alle pretese ragioni di inattendibilità DE De CA e DE FA SC, fornendo chiavi di lettura dei pretesi 'punti critici' non manifestamente illogiche e, dunque non rivalutabili nella presente sede di legittimità. 6.3.2 In particolare vi sono risposte, nella decisione di secondo grado, su: a) la tendenza DE De CA a non collocare con precisione nel tempo la sequenza degli accadimenti, spiegata con le 'abitudini di vita' DE soggetto e la distanza temporale (circa dieci anni) tra fatti e narrazione. Si tratta di spiegazione non manifestamente illogica, anche perché le vicende narrate dal De CA (ad esempio gli appostamenti) non hanno trovato dati di ulteriore conferma ma nemmeno dati di oggettiva smentita, come congruamente argomentato nella decisione di merito (v. pag. 187 e ss. decisione impugnata); b) la non coincidenza di alcuni punti specifici tra la narrazione DE FA SC e quella DE De CA su accadimenti avvenuti a RÒ nel periodo antecedente all'omicidio (presenza DE De CA nel trasferimento verso il covo dei latitanti narrata dal FA SC e non dal De CA / manifestazione di rabbia DE FA SC narrata dal De CA e non ricordata dal FA), spiegata con la diversa 'valenza' che per FA SC (soggetto contiguo ma non aduso ad occuparsi di vicende di questo rilievo) aveva l'incontro con i latitanti, rispetto alle abitudini DE De CA e con la non particolare rilevanza DE momento DElo sfogo verbale (che colpì il De CA ma di cui il FA non ha conservato memoria). Anche in tal caso di tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche (v. pag. 192 e ss. decisione impugnata); 43 c) la pretesa non linearità DEla narrazione DE De CA sui tempi e sulle modalità DE rinvenimento DEl'arma utilizzata dal OL e gettata in un campo. Anche in tal caso la Corte di secondo grado rileva, in modo corretto, che non vi sono effettivi punti di smentita, restando la narrazione DE De CA in un contesto di opinabilità ma non certo di falsificazione (v. pag. 207 e ss. decisione impugnata). A ciò va aggiunto, come argomento ulteriore, che quanto alla complessiva narrazione, tanto DE De CA che di FA SC, portano sostegno logico - come si è ritenuto in sede di merito - sia gli elementi di prova che sono stati acquisiti sul movente mafioso 'interno' al gruppo dei FA-OL (primo fra tutti la registrazione DE colloquio intervenuto tra AL AT e il De NT il 10 maggio DE 2008 più volte citata e rettamente interpretata dalla Corte di secondo grado quanto al timore manifestato da AL e alle ragioni DE medesimo) che i dati tecnici che hanno riguardato gli anomali contatti, proprio durante la notte tra il 26 e il 27 settembre 2008, tra i fratelli EN e IT IU. Si tratta di dati esterni alla narrazione che, sul piano DE metodo valutativo, oltre ad essere riscontri esterni hanno ricadute positive sul giudizio di attendibilità dei dichiaranti. Senza alcun vizio logico è stata, dunque, ritenuta sussistente, in entrambi i gradi di giudizio, la attendibilità intrinseca di De CA UE e FA SC. Le dichiarazioni rese da costoro risultano autonome sul piano DEla formazione DEle rispettive conoscenze e - in un comune contesto di individuazione DEla matrice mafiosa DEl'omicidio - sono convergenti sul ruolo esecutivo tenuto da OL VI. 6.3.3 Dalle considerazioni che precedono deriva l'affermazione di infondatezza (ai confini con la inammissibilità per motivi non consentiti) DE ricorso a firma D'NO e DE quarto motivo DE ricorso US (sempre per OL VI). 6.4 Gli altri motivi DE ricorso avv. US sono parimenti infondati. 6.4.1 Sia il tema DEla pretesa parziale (se non omessa) valutazione DEla memoria difensiva che quello DEla non congrua motivazione DEle 'piste alternative' richiedono la formulazione di un passaggio logico-giuridico preliminare. Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la stessa 'natura' DEla sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione 44 complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi DEla decisione, espressi in dispositivo. Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum. La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo. Come è stato efficacemente affermato già da Sez. V n. 8411 DE 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione, dunque, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini DE controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Ed è proprio il giudizio di 'relazione' con il tenore complessivo DEla decisione che porta ad affermare la infondatezza dei suddetti motivi. I punti DEla memoria sono stati scrutinati nel contesto complessivo DEla decisione, come si è detto in precedenza e le ipotesi alternative sono risultate - con piena logicità argomentativa - soccombenti anche a fronte DEla particolare forza DEle evidenze a carico DE OL e dei mandanti (v. pag. 146 e ss. decisione impugnata). Va pertanto richiamato, quanto al primo motivo DE ricorso avv. US, l'insegnamento offerto da Sez. I n. 26536 DE 24.6.2020, rv 279578, secondo cui la omessa valutazione di una memoria difensiva può, al più, rifluire come vizio di motivazione, lì dove sia riscontrabile una obiettiva carenza argomentativa DEla decisione, aspetto che per quanto sinora detto è DE tutto da escludersi. 6.4.2 Ed ancora, vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di specificità il secondo e il quinto motivo DEl'atto di ricorso qui scrutinato. Quanto al diniego di nuova escussione DE teste RE (secondo motivo) il ricorso è DE tutto aspecifico, avendo la Corte di secondo grado motivato in modo DE tutto congruo il diniego (vedi pag. 127 e ss. DEla decisione impugnata). Si sarebbe trattato di una ammissione DEla prova in appello su punto già esaminato ed in chiave meramente esplorativa, il che determina la totale assenza di decisività DE mezzo istruttorio richiesto. Quanto alle circostanze aggravanti DEla premeditazione e DE finalismo mafioso (quinto motivo) il punto è ampiamente argomentato - in modo DE tutto logico e 45 coerente con le risultanze processuali - dalla Corte di secondo grado (p. 226 e s..) e la critica difensiva risulta DE tutto aspecifica. 6.5 Anche i ricorsi proposti da OL AT e FA LV sono infondati, per le ragioni che seguono. Verrà compiuta una valutazione cumulativa, data la assoluta medesimezza di condizione processuale. 6.5.1 Dei motivi processuali già si è detto in precedenza ai paragrafi 2.1 e 2.2 da intendersi qui riproposti nei loro contenuti. 6.5.2 Della congrua motivazione espressa in sede di merito sui profili di attendibilità dei due dichiaranti principali, FA SC e De CA UE, pure si è detto, trattando la posizione DE OL. 6.5.3 Residuano da scrutinare i punti relativi alla esistenza o meno di una motivazione 'rafforzata' rispetto al primo grado e le doglianze relative al recupero valutativo, previa escussione, DE dichiarante IV. \Ir»• 6.5.4 Ad avviso DE Collegio i rilievi in punto di motivazione rafforzata sono infondati. La particolarità DE giudizio di merito qui in scrutinio (intendendosi per tale quello comprensivo di primo e secondo grado) sta nella assoluta 'debolezza' DEla motivazione DEla decisione di primo grado, quanto alle posizioni dei mandanti FA LV e OL AT, mandati assolti in quella sede. Si è già notato - infatti - che la Corte di primo grado esclude dal quadro valutativo, in virtù di un errore in diritto, dei contributi dichiarativi sicuramente utili alla complessiva ricostruzione DE fatto (e con piena logicità recuperati nella decisione di secondo grado) come quelli di NA IU e di AC NI. Si tratta di due dichiaranti che apprendono circostanze di fatto rilevanti, in particolare il primo, confermative DEla ascrivibilità DEl'omicidio ad un problema «interno» alla famiglia (di sangue e mafiosa) FA-OL. La fonte primaria di NA è proprio FA IU, suocero DEla vittima (come si è ricordato in parte narrativa). Per convergenti dichiarazioni e emergenze di altri processi (vedasi presenza al summit di tardano al Campo) i reggenti DEla OS nel periodo in questione erano FA LV e OL AT. Da ciò, per logica comune, deriva : 46 a) la sicura presenza di una motivazione rafforzata, posto che la Corte di secondo grado si serve di elementi colpevolmente trascurati dal giudice di primo grado, tali da rafforzare la impronta genetica DEl'omicidio come riferibile ad una decisione dei reggenti DEla OS FA-OL in quel momento in libertà (rectius latitanti), FA LV e OL AT;
b) la considerazione DEla particolare rilevanza dei dati trascurati dal giudice di primo grado, posto che oltre alle fonti dichiarative NA e AC la Corte di primo grado menziona/ ma non valuta» contenuti DEle conversazioni registrate dal Di NT il 10 maggio DE 2008 che esprimono in modo chiaro, per come logicamente interpretati dalla Corte di secondo grado, come la fonte dei timori per la propria vita - espressi da AL AT - fossero proprio le probabili determinazioni aggressive dei reggenti FA LV e OL AT. Dunque viene da dire che il rafforzamento DE percorso valutativo è - nel caso in esame - quasi 'agevolato' dalla particolare timidezza valutativa espressa, nel caso che ci occupa, dal giudice di primo grado. 6.5.5 In simile quadro, peraltro, la Corte di Assise di Appello realizza un complessivo e condivisibile «riequilibrio logico» dei dati dimostrativi che avevano condotto in primo grado alla affermazione di responsabilità DE solo OL VI, sulla base di due considerazioni ineccepibili: - la prima è rappresentata dalla contraddittoria limitazione DE giudizio di responsabilità ad uno degli esecutori (OL) che, pacificamente, non aveva agito, secondo le stesse fonti dichiarative ritenute attendibili dal giudice di primo grado, per interesse personale ma come componente di una cellula di 'ndrangheta; - la seconda è rappresentata da una piana interpretazione DEla valenza dimostrativa (fermo restando il portato narrativo) DEl'incontro intervenuto ad agosto DE 2008 tra FA SC da un lato e FA LV e OL AT dall'altro, risultando DE tutto congrua e logica la motivazione espressa sul punto dal giudice di secondo grado (ossia la rappresentazione DEla decisione già presa, dai vertici DE gruppo, di eliminare AL AT). In particolare sul secondo aspetto il giudice di primo grado aveva illogicamente valorizzato la 'speranza' DE destinatario DEla comunicazione (FA SC) di una possibile equivocità di quella espressione .. ce la vediamo noi.. pronunziata da OL AT in presenza di FA LV (che non interviene a smentire o 47 Il Presidente Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore a minimizzare), espressione che nel contesto in cui è stata pronunziata aveva un significato DE tutto univoco, come ritenuto dal giudice di secondo grado. 6.5.6 Le rettifiche logiche e giuridiche realizzate dalla Corte di assise di Appello, per quanto sinora detto, sono non soltanto ineccepibili ma DE tutto idonee, dato il chiaro incrocio narrativo tra fonti dotate di autonomia percettiva (limitando il campo a De CA UE, FA SC, NA IU e AC NI), a sostenere l'esito di condanna dei due ricorrenti qui in trattazione. Ciò rende, come si è anticipato trattando la posizione DE OL, irrilevante e non decisivo il tema di critica rappresentato dal recupero DEla fonte IV, su cui si addensano profili di non cristallina attendibilità soggettiva. Ma, a ben vedere, la fonte IV non ha alcuna portata di reale accrescimento di un quadro dimostrativo saldamente ancorato - anche nei confronti di FA LV e OL AT - alle molteplici evidenze prima elencate. Ciò perché, al di là DEle doglianze difensive, costui apprende DEla avvenuta esecuzione DE DEitto - in tesi - proprio dal OL e, dunque, dalla medesima fonte DE De CA (con circolarità e duplicazione DE narrato).La esclusione di reale peso dimostrativo DE dichiarante IV, pertanto, da un lato è doverosa, dall'altro nulla toglie alla economia complessiva DEla decisione, in ragione DEla molteplicità di fonti autonome che univocamente e logicamente conducono, all'interno e nel rispetto dei contenuti DEla decisione di merito, alla affermazione di responsabilità dei due ricorrenti. Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti. Al rigetto dei ricorsi proposti da OL AT, OL VI e FA LV segue la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN SC e FA VI con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione DEla Corte di Assise di Appello di Milano. Rigetta i ricorsi di OL AT, OL VI e FA LV che condanna al pagamento DEle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento DEla sentenza limitatamente alle posizioni di RI AL, CI NC, AO IL e AO NZ e il rigetto DE ricorso di IS NZ. udito il difensore E' presente l'avvocato D'AGOSTINO MICHELE DE foro di MILANO in difesa di IS Penale Sent. Sez. 1 Num. 37851 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 13/06/2024 NZ che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato ROSITANO LETTERIO DE foro di PALMI in difesa di CI NC che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato RUSSANO GIANNI DE foro di CATANZARO in difesa di IS NZ, AO IL e AO NZ che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO DE foro di ROMA in difesa di AO NZ che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato ROTUNDO SERGIO DE foro di CATANZARO in difesa di RI AL che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato STAIANO SALVATORE DE foro di CATANZARO in difesa di RI AL che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato PINGITORE LUIGINA DE foro di MILANO, quale sostituto processuale DEl'avvocato D'AMELIO ANTONIO DE foro di MILANO in difesa di AO IL, giusta DEega depositata in udienza, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Le decisioni di merito hanno avuto ad oggetto l'omicidio commesso in danno di AL AT, fatto avvenuto il 26 settembre DE 2008 in GN. Secondo la contestazione l'omicidio sarebbe stato DEiberato da FA LV e OL AT e materialmente eseguito da OL VI e Fara° VI, con il concorso di IN SC. La decisione di primo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di Busto Arsizio in data 23 novembre 2021, mentre quella di secondo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano in data 1 giugno 2023. 1.1 I due giudizi di merito hanno avuto esiti - in larga misura - difformi, atteso che: a) la decisione di primo grado ha visto affermata la responsabilità DE solo OL VI, con assoluzione degli imputati FA LV, FA VI, OL AT e IN SC;
b) la decisione di secondo grado ha visto la conferma DEla condanna di OL VI e il ribaltamento sfavorevole (in accoglimento DEla impugnazione DEla parte pubblica) per il resto, con condanna degli imputati FA LV, FA VI, OL AT e IN SC. 2. La sintesi DEle due decisioni va affidata ad un riepilogo DEle fonti di prova e DEle diverse argomentazioni valutative tra primo e secondo grado, in modo schematico, trattandosi di elementi di conoscenza noti alle parti e non riproducibili per esteso nella decisione di questa Corte di legittimità. Le linee argomentative DEle due decisioni verranno esaminate in rapporto ai profili di critica espressi negli atti di ricorso. 2.1 Conviene partire da una serie di dati obiettivi e/o asseverati nelle due decisioni in modo conforme. 2.1.1 La prova generica : AL AT è deceduto dopo essere stato raggiunto da un unico colpo di arma da fuoco al capo (proiettile e bossolo non rinvenuti). Il colpo ha fatto ingresso in sede parieto-occipitale sinistra ed è uscito in regione naso-geniena destra. Da qui la considerazione per cui lo sparatore doveva trovarsi alle spalle DEla vittima. AL sarebbe stato colpito mentre era seduto (aveva tracce ematiche sui pantaloni). Il proiettile era, per alcune caratteristiche DE 3 tramite, probabilmente calibro 38 special e lo sparatore si trovava a brevissima distanza. La morte, secondo le considerazioni DEl'esperto, è avvenuta tra le 19.20 DE 26 settembre 2008 e la 1.20 DE 27 settembre 2008. Il luogo di rinvenimento DE cadavere, all'alba DE 27 settembre 2008 (un campo in località San Giorgio sul GN) non era quello in cui si era verificata l'aggressione mortale (segni di trascinamento DE corpo). 2.1.2 I fatti DEittuosi avvenuti in precedenza e richiamati nelle decisioni: si tratta DEl'omicidio avvenuto in RÒ marina il 5 agosto DE 2007 in danno di RI VI, zio materno di AL AT, e DEl'omicidio di EL ME avvenuto il 14 luglio DE 2008 nei pressi di GN. 2.1.3 I rapporti di parentela : AL AT ha spostato FA NA, figlia di FA IU, detenuto da diversi anni e ritenuto uno dei capi DEla OS FA/OL di RÒ (condannato alla pena DEl'ergastolo per omicidio). La coppia, al momento DE fatto unita e convivente, ha avuto due figli. Fara° LV, imputato, è il fratello di FA IU;
FA VI, imputato, è il fratello di FA NA;
OL VI, imputato, è un nipote di FA IU (essendo figlio di FA RA). Il collaborante FA SC è un ulteriore fratello di FA NA. 2.1.4 La condotta tenuta da AL AT il 10 maggio DE 2008: AL si incontra a Malpensa con il Tenente Col. dei Carabinieri Di NT Luigi e racconta fatti che riguardano la famiglia di origine DEla moglie, che il militare provvede a registrare. Si coglie nelle registrazioni il sentimento di forte avversità di AL AT verso il suocero FA IU e verso gli altri reggenti DEla OS, nonché i timori DElo stesso AL per la propria incolumità (.. mia moglie è una ragazza d'oro.. se no mettevo un mitra, li ammazzavo a tutti quanti questi qua.. prima il suocero poi gli altri. .però loro hanno paura di me.. .. io non mi fido di nessuno.. ). Secondo il teste Di NT il contrasto tra AL AT e i reggenti DEla OS FA-OL derivava, per quanto a lui riferito da AL AT, dalla decisione presa da costoro di uccidere RI VI (che aveva gestito gli affari illeciti DE gruppo in un periodo in cui tutti gli altri personaggi di spicco erano detenuti). L'incontro DE mese di maggio era stato preceduto da contatti telefonici intervenuti tra il militare e AL AT. 2.1.5 : La presenza di FA LV e OL AT - da latitanti - alla riunione tra esponenti DEla ‘ndrangheta tenutasi in località Cardano al Campo in data 3 manici 2008, unitamente a OL VI. Si tratta di un elemento di notevole 4 rilievo probatorio, emergente da intercettazioni confluite e utilizzate nei processi tenutisi in Milano e relativi al radicamento DEla 'ndrangheta in Lombardia. 2.1.6 La condotta tenuta da AL AT la mattina DE giorno in cui trovò la morte, sino alle ore 16 circa. E' pacifico che in data 26 settembre 2008 AL AT si recò in Lombardia alle prime ore DE mattino, in auto, unitamente a De UC NI (dalla provincia di Bologna dove si era di recente trasferito, provenendo dal varesotto); il De UC ricorda di essere ripartito verso Bologna intorno alle 17.30/18.00 con una diversa vettura, mentre AL rimase nella zona di GN (senza fare più ritorno e senza più rispondere al cellulare). Quel giorno AL incontrò pacificamente il cognato FA VI intorno alle ore 12 e fino alle 16 . Successivamente l'unica traccia certa DEla vittima (ancora in vita) è rappresentata dai filmati DEla telecamera ubicata presso il bar Nerocafè all'interno DE centro commerciale GN 2000 tra le 19.07 e le 19.12 . AL entra da solo nel bar alle 19.07, alle 19.11 entra nel bar IN SC e poco dopo i due escono in sequenza (AL apre la porta dall'interno e lascia passare per primo il IN, vedi pag. 215 sentenza primo grado) e AL si reca presso l'esercizio commerciale DE Trifino. Il cellulare DEla vittima venne rinvenuto, spento, all'interno DEla vettura rimasta parcheggiata presso il medesimo centro commerciale GN 2000. 2.1.7 Il dato obiettivo DEl'arresto di FA LV e OL AT e le circostanze di fatto in cui ebbe a verificarsi, il 4 novembre DE 2008. 2.1.8 II lungo intervallo temporale che intercorre tra la scomparsa di CO BE (moglie di FA AF, anch'egli aderente alla locale di RÒ), avvenuta nell'estate DE 2000 e l'omicidio di AL AT, tale da escludere che il fatto di sangue per cui è processo possa essere derivato dai sospetti espressi - al momento DEla scomparsa - dal padre DEla donna sul conto di AL. 3. Le fonti di prova dichiarativa. 3.1 Le principali fonti di prova sul fatto omicidiario sono rappresentate da due collaboratori di giustizia: De CA UE e FA SC. Vi sono poi altri collaboranti cui va riconosciuto un certo rilievo dimostrativo: IV SC (unico soggetto escusso nuovamente nel giudizio di secondo grado), NA IU, AC NI. 5 Conviene indicare, in estrema sintesi, i principali contenuti dichiarativi di tali fonti, riportati da pagina 114 sino a pagina 172 DEla decisione di primo grado. De CA UE si presenta come uomo di fiducia e stretto collaboratore di OL VI e vive principalmente la realtà di GN, ove costoro operavano (a suo dire) come cellula di 'ndrangheta con stretti contatti operativi con la 'casa madre' di RÒ. Limitando le indicazioni di sintesi allo stretto necessario, va ricordato che costui ha affermato di essere stato messo al corrente DEla necessità di eliminare AL AT da OL VI (era un ..tema ricorrente..) , in ragione di un mandato omicidiario proveniente da FA LV e OL AT. Secondo il De CA costoro erano stati informati DEla esistenza di contatti tra AL e un 'capitano dei carabinieri' (cosa che gli venne riferita tanto dal OL che dal OL) e, in ogni caso, era noto che AL voleva vendicare la morte DElo zio RI. Sapeva che FA SC era contrario a questo omicidio (per come gli aveva riferito lo stesso OL) e ricorda un episodio in cui dopo una riunione di famiglia a RÒ (nella primavera DE 2008) il FA SC era visibilmente agitato. In ogni caso il De CA venne coinvolto nei preparativi DEl'omicidio e in alcuni casi partecipò a degli 'appostamenti' in Calabria (nella primavera DE 2008) e in Lombardia, ma in queste occasioni non si riuscì a commettere il DEitto (AL doveva essere accompagnato, nei luoghi ove erano appostati, da FA VI, ma ciò non avvenne). Ricorda che proprio ad agosto DE 2008 era il OL AT a spingere per l'esecuzione DEl'omicidio, lamentandosi con il Rispolí dei 'ritardi'. Afferma che gli affiliati alla locale di GN-Lonate Pozzolo avevano come luogo di incontro il bar Ritual. Indica IN SC come persona inserita nel gruppo dei EL, da sempre alleati DE OL. Nel momento di effettiva esecuzione DE DEitto lui si trovava a Palermo per ragioni di carattere familiare, ma appena rientrato (il giorno dopo) si recò dal OL da cui ebbe dettagliata narrazione di quanto accaduto. L'omicidio sarebbe stato materialmente commesso dal OL (gli disse.. era capitata l'occasione..) mentre lui e AL erano in una auto BMW (DE Longobucco) guidata dal IN. OL era seduto dietro e sparò alla testa di AL AT. Occorreva recuperare l'arma (una 357 corta a tamburo) che OL aveva gettato in un campo a circa 2-300 metri dal luogo di rinvenimento dal cadavere, compito che era stato affidato ai fratelli EN che non erano riusciti a trovarla. La vettura era ancora ricoverata sul retro DEla casa dei EN. De CA a quel punto si occupò DE recupero DEl'arma, riuscendo a individuarla. L'incontro con AL era stato reso possibile da una iniziativa di FA VI 6 che lo aveva fatto venire a GN;
AL era presente al Bar Rítual di Mezzafame ove forse vi era anche FA VI;
da qui partirono OL, IN e AL con la BMW, che venne poi rottamata (ricorda anche ve venne fatta una denunzia di furto a copertura). Quanto a IV, il De CA lo indica come affiliato che si occupava di droga a Rho. Ricorda un incontro DE 2007-2008 tra lo stesso IV, OL AT e FA LV, cui era presente. IV era, ovviamente, in contatto con il OL (che era il capo DEla locale di GN). FA SC è un cognato DEla vittima AL AT, in quanto fratello di FA NA e di FA VI . La narrazione di costui si incentra su quanto avvenuto a RÒ prima DEl'omicidio. In particolare, premesso che FA LV e OL AT erano a dire DE dichiarante (con il padre IU) i capi DEla OS di RÒ e restando sul punto specifico DEl'omicidio di AL AT, FA SC afferma di aver saputo dei problemi creati da AL dal fratello VI (la volontà di vendicare lo zio RI, ucciso in RÒ Marina) già nei mesi antecedenti. Riferisce di averne parlato con lo zio FA LV e con OL AT quando costoro erano latitanti. Durante questo colloquio era evidente la animosità DE OL AT verso AL. A fronte di un tentativo DElo stesso FA SC di evitare problemi al cognato, occupandosi personalmente DEla situazione e risolvendola senza eccessi, (.. facendogli una passata di botte..) ed in presenza DElo zio FA LV (che nulla dice), il OL avrebbe a quel punto affermato .. non ti preoccupare... .ce la vediamo noi.. . FA SC sperava che ciò non comportasse la morte DEl'AL, ma quando avvenne l'omicidio capì che .. lo avevano fatto .. Quanto alla fase esecutiva in senso stretto il dichiarante afferma di aver ricevuto informazioni dal cugino FA IT. Costui gli disse che l'omicidio era stato portato a termine da FA VI (suo fratello) e da OL VI ( disse.. il sangue nostro ce lo dobbiamo bere noi..); fece anche riferimento al fatto che AL era un confidente dei carabinieri. Non ebbe modo di parlarne con il fratello VI in epoca successiva al fatto. La sorella NA gli avrebbe detto, quanto alla sera DEl'omicidio .. lui era uscito con VI OL e VI nostro.. come mai non è rientrato più..?. . IV SC, collaborante dal 2012, è il solo soggetto escusso nuovamente in secondo grado. Nel giudizio di primo grado costui ha dichiarato - sul tema specifico - che frequentava OL, per comune appartenenza alla 'ndrangheta, 7 dal 2005. Nel 2007 aveva incontrato OL AT e FA LV (in Calabria), che erano - anche a suo dire - i mandanti DEl'omicidio RI. La locale di Legano, con a capo il OL era strettamente collegata a quella di RÒ. Lui e il OL avevano frequenti contatti tramite il IS. Il dichiarante ha riferito che era venuto a conoscenza DEla esistenza di intercettazioni DE ROS che riguardavano il crossodromo di Cardano al Campo e per questo motivo non aveva preso parte al summit DE 3 maggio 2008. Quanto ad AL AT, venne a sapere che costui maltrattava la moglie FA NA ed era un confidente dei carabinieri. Ebbe notizie da OL, FA LV e OL AT, in via preventiva rispetto all'omicidio. Sarebbe stato IS IU a riferire che AL AT si era incontrato a Malpensa con il maggiore De NT. In particolare fu OL, tempo prima DEl'omicidio, a dirgli che se fosse accaduto qualcosa ad AL .. erano stati loro.. , mentre FA LV e OL AT in una occasione gli avrebbero detto che .. si deve bonificare il terreno.., espressione riferita ai comportamenti tenuti da AL AT. Dopo l'omicidio si sarebbe incontrato con il OL che venne all'incontro con De CA UE. Da ciò che il OL gli disse (sia pure in modo non esplicito) lui comprese che anche il De CA aveva preso parte all'omicidio DEl'AL (OL avrebbe elogiato il De CA per il suo modo di sparare). Sempre OL gli disse anche che avevano fatto inginocchiare AL prima di sparargli. NA IU si presenta come appartenente alla famiglia mafiosa di Crotone. Arrestato nel 2009, collaborante dal 2010. Aveva buoni rapporti con FA IU che incontrò in carcere subito dopo l'arresto e prima di essere sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . Conferma che FA IU, FA LV e OL AT erano i capi DEla OS di RÒ. Il più influente era FA IU. Negli incontri avuti in carcere FA IU - in una occasione - gli avrebbe spiegato le ragioni DEl'omicidio di RI VI (.. è voluto morire lui..) e DEl'AL AT (.. mio genero se l'è cercata questa morte perché si è messo a sparlare su di noi dopo la morte DE RI., non si poteva fare a meno..), facendogli intendere che era stata .. una cosa di famiglia.. AC NI, già capo DEla locale di Rossano, ha riferito sull'omicidio di AL AT. Costui collabora dal 2021. Conferma la particolare influenza DEla locale di RÒ nella struttura DEla 'ndrangheta . Lui aveva stima in particolare di OL AT e venne messo al corrente - dallo stesso OL - DEla necessità di eliminare RI VI, che aveva retto la OS in precedenza. Successivamente, chiese notizie DEl'avvenuto omicidio di AL AT - che 8 pure conosceva - a Castellano Vito, che lo rassicurò dicendo che era stata una cosa 'interna' alla OS FA-OL (.. se la sono vista tra di loro..). Analoghe informazioni, circa le ragioni DEl'omicidio, le ebbe anche da TO AP. 4. Le ragioni DEle diverse valutazioni DEla prova, per come espresse nelle due decisioni di merito. 4.1 Come si è detto, la decisione di primo grado perviene alla affermazione di responsabilità di OL VI ed alla assoluzione dei restanti quattro imputati. Le linee argomentative possono essere sintetizzate nel modo che segue. 4.1.1 Quanto alla condanna di OL VI, si formula - in premessa - un giudizio di piena attendibilità DEle fonti dichiarative De CA UE e FA SC. Secondo la Corte di Assise, inoltre, non vi è dubbio circa la riconducibilità DE movente ad un contesto mafioso, così come descritto nella imputazione. De CA ha effettivamente cooperato con il OL (sul punto vi sono ampi riscontri circa la stretta frequentazione) ed ha preso parte alle attività preparatorie DEl'omicidio di AL AT, come da lui narrato, nonché alle attività successive (il recupero DEl'arma). Solo per un caso (assenza da GN per motivi familiari) non è stato presente al momento esecutivo in senso stretto. Le sue dichiarazioni vengono ritenute dotate di alto valore dimostrativo nei confronti DE OL e le imprecisioni circa la collocazione temporale di alcuni avvenimenti vengono ritenute frutto DE tempo trascorso dai fatti. Quanto al FA SC si afferma che le sue narrazioni riguardano in parte accadimenti cui ha partecipato in prima persona (in particolare l'incontro avuto con FA LV e OL AT in cui si parlava proprio dei problemi cagionati da AL AT;
l'incontro avuto con il fratello VI prima che costui partisse per Milano durante il quale pure si parlò DEla situazione di AL AT) ed in parte conoscenze indirette (egli riporta, quanto al momento esecutivo, informazioni avute da FA NA e, soprattutto, da FA IT). Vengono ritenute non decisive, al fine di intaccare l'attendibilità di FA SC, talune discrasie con la narrazione resa dal De CA. La convergenza piena tra i due dichiaranti sul ruolo tenuto dal OL VI, in una con la autonomia genetica DEla rispettiva conoscenza (quella DE De CA con natura confessoria, in quanto proveniente proprio dal OL) e con i riscontri 9 oggettivi a talune affermazioni (ad es. quelle sulla vettura utilizzata) rese dal De CA, conducono alla affermazione di responsabilità DE OL, in un contesto che - anche secondo il giudice di primo grado - impone di ritenere valida la genesi mafiosa DE fatto, ascrivibile ad una esigenza 'interna' alla OS di 'ndrangheta FA-OL. Quanto alle assoluzioni, va evidenziato che la Corte di Assise reputa inattendibile (in modo espresso) il collaborante IV (perché alcune sue affermazioni sono risultate non veritiere, come quella sulla fase esecutiva in cui coinvolge erroneamente De CA) e reputa sostanzialmente non valutabili perché 'indirette' (e non confermate dalle fonti primarie) le dichiarazioni rese da NA IU e AC NI. Ciò posto, la valutazione DEle fonti dichiarative 'collaborative' viene espressamente limitata ai contributi di De CA UE e FA SC: a) per i due ipotetici mandanti osserva, quanto a FA LV che la condotta silente descritta da FA SC in occasione DE colloquio «diretto» è equivoca e non può dirsi espressiva di un concorso morale in omicidio, posto che - tra l'altro - anche la contestuale espressione di OL AT [.. ce la vediamo noi.j non è univocamente interpretabile come decisione omicidiaria (v. pag. 216 sentenza primo grado) . Anche la confermata qualità di capo DEla OS non può essere ritenuta utile riscontro al de relato DE De CA. Analoghe considerazioni vengono espresse per la posizione di OL AT, sicchè si ritiene non raggiunta la prova DE mandato omicidiario;
b) per il IN rileva che la mera affermazione DE De CA è priva di riscontri oggettivi (non sono stati registrati contatti telefonici quel giorno tra IN e OL). In particolare, non viene ritenuto decisivo il segmento DE filmato DEle ore 19.12, che pure lo ritrae in uscita dal Bar Nerocafè, per le considerazioni espresse a pagina 219 DEla sentenza di primo grado (ove si evidenzia che una volta usciti, in sequenza, dal bar, il solo AL si ferma presso il vicino esercizio commerciale DE Trifino). Non vi sono, per il giudice di primo grado, altri elementi di prova a carico;
c) per FA VI si afferma, in sintesi, che vi è contrasto tra il dichiarato DE De CA e quello di FA SC e che pur essendo lui quel giorno - senza dubbio alcuno - a GN non vi è certezza sul fatto che la sera abbia davvero incontrato la vittima (si compie riferimento alla deposizione di FA NA e DE De UC che smentiscono il narrato di AL SC 10 e di FA SC sul punto DEla presenza serale) e non vi è contezza DE suo effettivo ruolo concorsuale. 4.2 Secondo i giudici di appello, come si è anticipato, la Corte di primo grado commette una serie di errori in diritto - ed in chiave logica - nella parte DEla decisione in cui manda assolti FA LV, OL AT, FA VI e IN SC. Viene confermata la condanna DE OL. 4.2.1 Conviene indicare in modo estremamente sintetico i punti essenziali DEla decisione di secondo grado, per le ragioni già esposte in premessa. La Corte di secondo grado, da pag. 107 a pag. 137 affronta il tema DEla rinnovazione istruttoria, consapevole DEla DEicatezza DE medesimo, trattandosi di decisione - quella di secondo grado - che ha quasi totalmente ribaltato in malam (per 4 posizioni su cinque) la sentenza di primo grado. Sotto il profilo DE metodo la Corte di secondo grado fa applicazione DE principio di diritto per cui l'obbligo di rinnovazione è correlato alla decisività DEla prova dichiarativa erroneamente (in ipotesi) apprezzata in primo grado e non si estende agli elementi (erroneamente) non valutati dal primo giudice o ritenuti non influenti. Viene evidenziato, pertanto, che da ciò deriva la necessità di ri-ascolto esclusivamente DEla fonte IV e non anche degli altri collaboratori di giustizia. Viene inoltro disposto ex officio il nuovo esame degli imputati destinatari DEl'appello DEla parte pubblica, su temi di prova ritenuti necessari ed indicati alla pagina 110, nonché una perizia trascrittiva su una intercettazione già presente in atti. La Corte di secondo grado respinge la richiesta di escussione - proveniente dalla parte pubblica - di un nuovo collaboratore di giustizia, tale AL ET. 4.2.2 Sul piano valutativo viene ribadita la assoluta attendibilità (già affermata in primo grado) dei dichiaranti De CA UE e FA SC. Vengono esaminate ed espressamente confutate le obiezioni coltivate, sul punto, con i motivi di appello. Vengono, in secondo luogo, 'recuperati alla valutazione' i dichiaranti ulteriori, in particolare NA e AC, colpevolmente (secondo la Corte di Assise di Appello) non valutati nei loro contenuti dichiarativi, dai giudici di primo grado. 11 Si afferma che la natura indiretta DE loro portato narrativo non è - in alcun modo - indice di scarsa attendibilità o di irrilevanza rispetto al tema DEla decisione, anche se la fonte primaria si rifiuta di confermare il contenuto narrativo o fornisce una versione diversa. Vi sono, di contro, alcune variazioni dei profili di attendibilità/inattendibilità di alcune fonti dichiarative. In particolare: a) previa nuova escussione, viene variato il giudizio di inattendibilità DE dichiarante IV SC, con recupero probatorio DE suo contributo (v. pag. 235 e ss. DEla decisione impugnata); b) senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità DE teste FA NA (v. già alla pagina 20 DEla decisione di secondo grado, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti); c) senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità DE teste De UC NI (si veda sentenza di secondo grado, già a pagina 30, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti); d) senza nuova escussione viene affermata la parziale inattendibilità DE teste AL SC per talune reticenze mostrate durante l'esame (v. da pagina 210 in avanti DEla decisione di secondo grado). Vi è - inoltre - una forte valorizzazione di altri dati probatori, secondo la Corte di Assise d'Appello, colpevolmente trascurati nella sintesi decisòria DE primo grado. In particolare, e senza pretesa di esaustività, si tratta essenzialmente di : a) i contenuti DEla conversazione registrata dal Ten. Di NT DE colloquio avuto con AL AT pochi mesi prima DEl'omicidio . Si tratta, secondo i giudici di appello, di un formidabile riscontro alla genesi DEl'omicidio in termini di 'dipendenza' dalle condotte di AL AT tese a ribellarsi alla autorità DE suocero e di FA LV e OL AT, che ben sapevano DE suo tentativo di avvisare il RI DEle manovre che avrebbero condotto alla sua morte (.. io non mi fido di nessuno.. sennò ero già morto qualche anno fa. .).Le indicazioni fornite all'investigatore circa la probabile presenza dei reggenti DE clan in Lombardia (con latitanza gestita dal OL) trovano conferma nelle intercettazioni relative all'incontro DE 3 maggio 2008 in Cardano al Campo. La decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei 12 mandanti FA LV e OL AT (sorta di travisamento per omissione); b) il contenuto DE messaggio scambiato da De UC NI e AL SC il 4 novembre DE 2008, subito dopo l'arresto di FA LV e OL AT in cui si rievoca la loro responsabilità per l'omicidio di AL AT (il De UC scrive hanno arrestato i tuoi zii .. magari era stato prima di ammazzare AT.. e AL SC risponde .. sono contento ma non dire che sono i miei zii..) . Anche in tal caso la decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei mandanti FA LV e OL AT (sorta di travisamento per omissione); c) il fatto che dopo la morte di AL AT non vi fu alcuna 'reazione' da parte DE gruppo FA/OL, a dimostrazione logica DE fatto che la decisione 'apparteneva' ai vertici DEla medesima OS (dunque a FA LV e OL AT); d) le verifiche tecniche sugli spostamenti tra il 26 e il 27 settembre 2008 dei soggetti che facevano parte (secondo esiti giudiziari e secondo i contenuti narrativi DE De CA UE) DE gruppo ristretto DE OL e che avrebbero avuto un ruolo nella esecuzione DE DEitto e nelle attività immediatamente successive. Secondo la Corte di Assise di Appello il punto centrale è rappresentato dalla convergenza di movimenti di più persone nella zona DE bar Ritual (che sarebbe stato il luogo DEl'incontro tra OL e AL AT). La cella di copertura DE bar Ritual viene agganciata da OL alle ore 19.18 ; in precedenza si era verificata una conversazione tra lo stesso OL e EN NI i cui contenuti evocano un prossimo incontro tra i conversanti;
alle ore 19.13 EN NI aggancia la cella che copre la zona DE bar Ritual;
la stessa cella viene agganciata da EN AR alle 20.10 . Ed ancora vi sono contatti telefonici, a partire dalle 23.14 e sino alle ore 2.42 DE 27 settembre tra IT IU e i due fratelli EN (AR e NI). Ciò porta a ritenere confermata la versione de relato fornita dal De CA secondo cui il luogo DEl'incontro fa il OL e la vittima fu proprio il bar Ritual dove AL sarebbe stato accompagnato, verosimilmente, dal IN dopo l'incontro tra i due al centro commerciale GN 2000; e) la falsa denunzia di furto DEla vettura BMW DE 12 dicembre 2008, dopo la cessione (ritenuta anch'essa fittizia a LF GI) avvenuta il 7 novembre DE 2008; 13 f) la conversazione DE 28 settembre 2008 intercorsa tra i soggetti (Rizzo padre e figlio) che gestivano la latitanza di OL AT e FA LV, richiamata a pagina 303 DEla sentenza di secondo grado. 4.2.3 Da tutti gli elementi conoscitivi disponibili si trae, per la Corte di secondo grado, la totale conferma DEl'ipotesi formulata in sede di redazione DE capo di imputazione. In tale accezione, si afferma che l'incrocio narrativo tra De CA UE, FA SC, IV SC, NA IU e AC NI (in una con i contributi prima indicati, diversi da fonti dichiarative) è solido e crea assoluta certezza sulla identità dei mandanti, nelle persone di FA LV e OL AT, per assoluta e costante convergenza sul nucleo essenziale DEle dichiarazioni. Del resto, sarebbe una evidente contraddizione logica quella espressa dalla decisione di primo grado (la condanna DE OL e l'assoluzione dei mandanti) posto che - pacificamente e specie secondo le fonti principali De CA e FA SC - OL non agiva per un interesse personale e la eliminazione DEl'AL era stata a lungo sollecitata dai vertici DE gruppo criminale. La stessa Corte di Assise si dice certa DEla genesi mafiosa DE DEitto ma, con evidente contraddizione, assolve i mandanti. Non si condivide, in particolare, la valutazione di «equivocità» DE colloquio intercorso tra FA SC da un lato e FA LV e OL AT dall'altro (espressa nella decisione di primo grado) trattandosi invece di una chiara manifestazione DEla esistenza di una DEiberazione omicidiaria nei confronti di AL AT ormai presa dai vertici DE gruppo. 4.2.4 Quanto alla fase esecutiva in senso stretto si afferma che: le discrasie tra le due principali narrazioni (De CA e FA SC) dipendono esclusivamente dalla natura indiretta DEle conoscenze di entrambi sul momento DEla esecuzione e non intaccano il complessivo giudizio di attendibilità; FA VI fu il soggetto che consenti di tendere la trappola ad AL Cataido. E' provato che il 24 settembre 2008 FA VI si recò dalla Calabria a Castello d'Argile per incontrarsi con AL AT e che il 25 settembre si spostò a Legano presso la abitazione DEla madre DE OL. 14 Non è dunque un caso che AL decida di recarsi a GN il giorno 26 settembre e le affermazioni di FA SC e di AL SC su quanto riferito a loro da FA NA e al De UC circa la presenza, nel momento decisivo, di FA VI sono veritiere (con correlato giudizio di inattendibilità dei due testi che hanno negato in dibattimento di averle rilasciate). E' possibile che VI FA abbia sperato di non dover essere ulteriormente coinvolto nell'omicidio DE cognato (ed in tal senso sono rintracciabili alcune affermazione DElo stesso De CA) ma ciò è avvenuto, in ragione di quanto è emerso dalla istruttoria. Si ritiene significativo il mancato utilizzo DE cellulare da parte di FA VI nel pomeriggio DE 26 settembre 2008 (impedisce la rilevazione di celle di aggancio). Anche se la fonte De CA indica come solo probabile la presenza di FA VI al momento decisivo DEl'appuntamento al Bar Ritual, è evidente secondo la Corte di Assise d'Appello che AL non si sarebbe recato (probabilmente con il IN) al bar Ritual se non fosse stato 'rassicurato' dalla presenza DE cognato;
la narrazione DE De CA, ampiamente riscontrata, crea certezze, come si è detto, sulla identificazione DEl'esecutore materiale in OL VI;
quanto alla posizione DE IN la Corte di secondo grado valorizza, a riscontro DEla narrazione DE De CA: a) le prove relative alla particolare vicinanza operativa tra OL, EL e lo stesso IN;
b) la rivalutazione DEla sequenza visiva DE bar Nerocafè, che a parere dei giudizi di secondo grado va letta in aderenza al complessivo quadro probatorio, come il momento in cui AL viene 'prelevato' dal IN e condotto al bar Ritual dove erano ad attenderlo il OL e FA VI;
c) ciò sarebbe avvalorato ulteriormente da agganci di cella DE pomeriggio, che seppure non indicativi di contatti diretti con il OL fanno comprendere che il IN si sarebbe recato intorno alle 16.30 presso l'abitazione dei fratelli EN. Vi è pertanto sufficiente e preciso riscontro alla narrazione resa dal De CA. 5. I ricorsi proposti da tutti i condannati. 15 La sintesi degli atti di ricorso - particolarmente estesi - sarà qui operata in riferimento a quanto strettamente necessario per la motivazione DEla presente sentenza, ai sensi DEl'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 5.1 Ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, OL VI. 5.1.1 Il primo atto di ricorso è a firma DE difensore avv. Michele D'NO ed introduce deduzioni in punto di vizio di motivazione, apparenza di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva e violazione DE canone di metodo di cui all'art.192 cod.proc.pen. . Le argomentazioni difensive sono state ribadite con una memoria DE 22 maggio 2024, illustrativa DE contenuto DE ricorso e rubricata in termini di motivi aggiunti, con ampie citazioni di giurisprudenza. 5.1.2 Si afferma che la decisione, anche sulla posizione DE OL, non può definirsi in termini di 'doppia conforme', essendosi rielaborato in modo ampio l'intero materiale probatorio acquisito durante il giudizio di primo grado. Viene ritenuto meramente apparente l'ordito motivazionale in punto di attendibilità DE dichiarante De CA, essendo state irragionevolmente superate le questioni poste con i motivi di appello. De CA era mosso da motivi di astio nei confronti DE OL ed è stato smentito su numerosi punti DEla narrazione. Si ripercorrono ampiamente le emergenze processuali. Si torna in particolare sulla prova generica e sulle risultanze balistiche (che non sarebbero in linea con le dichiarazioni rese dal De CA). Si ritiene non congruamente esaminato il comportamento DE OL che nel pomeriggio DE 27 settembre si recò spontaneamente presso i Carabinieri unitamente al cugino FA VI . Non si è tenuto conto DEl'assenza di contatti telefonici tra OL e IN nella giornata DE 26 settembre 2008. Analoghe critiche vengono articolate in riferimento al giudizio di attendibilità di FA SC nonché in riferimento al recupero DEle dichiarazioni rese dall'IV. La Corte di secondo grado avrebbe da un lato 'sorvolato' sui profili di scarsa attendibilità intrinseca dei dichiaranti, dall'altro recuperato in modo parziale, selettivo e incongruo le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia reputate non utili dalla prima Corte di Assise. Il ricorrente entra a piene mani nella rievocazione dei contenuti DEl'istruttoria con riproduzione di brani di dichiarazioni alternandoli con considerazioni valutative (da pagina 7 a pagina 56) allo scopo di sostenere come la motivazione espressa dalla 16 Corte di secondo grado non possa dirsi aderente alla regola di giudizio di cui all'art.533 cod.proc.pen. . 5.1.3 Il secondo atto di ricorso è a firma DE difensore avv. Gianni US ed introduce più motivi. Anche in tal caso risultano depositati motivi aggiunti DE 28 maggio 2024 tesi ad illustrare i contenuti DE ricorso principale. 5.1.4 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione di una memoria depositata il 16 maggio 2023 . Viene allegata al ricorso una copia DEla memoria cui si ritiene che la Corte di secondo grado non abbia fornito risposta alcuna. I punti vengono sommariamente ripresi nell'atto di ricorso. Si tratta, in massima parte, di punti di pretesa "smentita" DE narrato DE principale collaborante, De CA UE, che la Corte di secondo grado non avrebbe preso in esame, così come gli argomenti tesi ad illustrare la assoluta inattendibilità di IV SC. 5.1.5 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva. Non vi è stata adeguata motivazione circa il rigetto DEla richiesta di rinnovazione istruttoria con nuovo ascolto DEla teste RE LA. Si sostiene che il collaborante De CA aveva chiesto copia DE titolo cautelare sull'omicidio AL (emesso sulla base DEle dichiarazioni rese da FA SC) e la teste RE in primo grado avrebbe detto il falso perché subornata. 5.1.6 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione sul tema DEle causali alternative DEl'omicidio AL. La sentenza di secondo grado, secondo la difesa, affronta il tema ma banalizza i contenuti dimostrativi che erano stati posti a sostegno di dette causali e ne depotenzia in modo irragionevole il peso dimostrativo. Vengono riproposti i temi di prova (tentato omicidio in danno di AV IU e la scomparsa di BE CO;
traffico di sostanze stupefacenti in cui era coinvolto AL AT) allo scopo di evidenziare la inadeguatezza DEla motivazione contenuta nella decisione di secondo grado. Si evidenziano, altresì, segmenti DEla istruttoria che sostengono la tesi (antagonista rispetto al narrato DE De CA) DEla esistenza di buoni rapporti tra AL AT e il cugini OL VI, e 17 finanche con i latitanti FA LV e OL AT. Il movente espresso in sentenza non era, dunque, per nulla accertato a fronte di simili evidenze. AL AT non era in buoni rapporti con lo zio RI, come altre risultanze istruttorie dimostrano. 5.1.7 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di valutazione DEla prova dichiarativa. Si ribadisce che le dichiarazioni rese da FA SC e De CA UE divergono in modo netto su molti punti e che, pertanto, non può parlarsi di convergenza sul nucleo essenziale. Vengono nuovamente illustrate le criticità derivanti dal confronto tra le narrazioni e si contrasta la valutazione di irrilevanza di tali difformità. Si torna, in sostanza, sui punti di 'disallineamento DEle dichiarazioni' già illustrati nel primo atto di ricorso. Analoga doglianza - anche qui con riproduzione dei contenuti istruttori - viene diretta al 'recupero' DEla narrazione DE dichiarante IV. 5.1.8 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in tema di ricorrenza DEla premeditazione e finalità di agevolazione DE gruppo mafioso. In ogni caso, si afferma, i giudici DE merito hanno motivato in modo meramente apparente circa la ricorrenza DEle due aggravanti sopra richiamate. 5.2 Ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, FA LV. L'atto è a firma DE difensore avv. Gianni US. 5.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione DEl'art. 603 comma 3 bis bis cod.proc.pen. e vizio di nullità DEla sentenza impugnata. La difesa contesta la 'parzialità' DEla rinnovazione istruttoria (con escussione in secondo grado DE solo dichiarante IV), ritenuta non conforme alla previsione di legge. Oltre al collaborante IV andavano risentiti, si afferma, anche i due collaboranti De CA UE e FA SC, nonché i testi FA NA, De UC NI e AL SC. Si motiva l'eccezione attraverso una serie di considerazioni che espongono il 'mutamento' dei profili valutativi di tali fonti dichiarative tra il primo e il secondo grado. In tale accezione si sostiene che la rielaborazione complessiva DEla prova dichiarativa - realizzata in secondo grado - doveva essere preceduta da un riascolto di tutte le fonti dichiarative 'incidenti' sulla decisione finale. 18 In particolare si evidenzia che non è rilevante l'esistenza o meno di una richiesta di parte alla nuova escussione, dovendo procedere il giudice di secondo grado ex officio alla rinnovazione, in ragione dei principi espressi da Sez. U AS e dalla posteriore giurisprudenza. La mancata rinnovazione, in particolare, DEle fonti De CA UE e FA SC avrebbe portato al ribaltamento DEla decisione di primo grado - nei confronti di FA LV - sulla base dei medesimi elementi di prova ritenuti non idonei dal giudice di primo grado. 5.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione DE canone DE ragionevole dubbio in riferimento alla assenza di una reale motivazione rafforzata, dato l'esito assolutorio DE giudizio di primo grado. 5.2.3 Per il resto i motivi di ricorso sono DE tutto coincidenti con quelli DE secondo atto di ricorso proposto dal medesimo difensore per la posizione OL, cui si opera rinvio. 5.3 Due atti di ricorso sono stati introdotti, tramite i difensori, da OL AT. 5.3.1 H primo atto è a firma DE difensore avv. Salvatore Staiano. 5.3.2 Al primo motivo si deduce la nullità per violazione DEla regola di comportamento di cui all'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione per assenza di motivazione rafforzata . Si riprendono i temi illustrati al primo motivo di ricorso per FA LV. Secondo il ricorrente la selezione DEla rinnovazione è arbitraria. Andava estesa alle fonti FA SC e De CA UE, oggetto di valutazione in sede di ribaltamento DEl'esito assolutorio di primo grado. Si compie riferimento ai contenuti di Cass. n. 28732 DE 2023, in chiave di necessaria globalità DEla rinnovazione di tutte le fonti effettivamente incidenti sulla decisione. La motivazione DEla decisione di secondo grado - inoltre - sarebbe 'inutilmente sovrabbondante' e non realizzerebbe un efficace percorso di confutazione e superamento DEle ragioni che hanno condotto alla assoluzione in primo grado. Si rievocano i contrasti narrativi tra le fonti FA SC e De CA UE, da ritenersi non componibili, a differenza di quanto ritenuto dalla decisione di secondo grado. 19 5.3.3 Al secondo motivo si riprende il tema DEla inammissibilità formale DEl'atto di appello DE PM Distrettuale (l'atto è sottoscritto dal sostituto dott. Vassena presente alle udienze di primo grado, con il visto DE Procuratore Aggiunto DDA). Si sostiene la legittimazione DE solo Procuratore DEla Repubblica, con violazione DEl'art. 593 bis cod.proc.pen. . Le argomentazioni con cui è stato respinto il motivo di appello non rispettano, secondo la difesa DE ricorrente, la lettera DEla legge, che vede legittimato il solo Procuratore DEla Repubblica e non anche il Procuratore Aggiunto (che avrebbe apposto un visto illegittimo o comunque inidoneo a realizzare la conformità DEl'atto al moDElo legale tipico). 5.3.4 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta convergenza DEle due fonti principali rappresentate da De CA UE e FA SC . Vengono sviluppati i punti di mancata convergenza, specie in riferimento agli accadimenti che precedono l'esecuzione DE DEitto. Si tratta DE 'mancato ricordo' DE De CA di aver lui stesso 'fatto strada' a FA SC (secondo il narrato di costui) e a uno dei cugini al 'covo' DE latitanti OL AT/FA LV;
e DE 'mancato ricordo' DEl'episodio DEla riunione in RÒ DEl'aprile 2008 dopo la quale il De CA ebbe a cogliere lo 'sfogo' di SC FA (episodio narrato dal primo ma non dal secondo). Si critica in modo specifico la motivazione con cui la Corte di secondo grado ha ritenuto `superabile' o 'irrilevante' il contrasto narrativo. 5.3.5. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla valutazione DEle dichiarazioni rese da IV SC. Vengono riprodotti stralci specifici DEla attività istruttoria e viene confutata la tesi DEla Corte di Assise d'Appello secondo cui le 'inesattezze' narrate da IV dipendevano dalle modalità indirette di apprensione DEla conoscenza. 5.3.6 II secondo atto di ricorso è a firma DE difensore avv. Sergio Rotundo. In apertura si formula un motivo 'autonomo' in punto di apparenza di motivazione - DEla decisione di secondo grado - posteriore alla rinnovazione istruttoria. 20 Si ritiene, in particolare, non congruamente motivato il 'superamento' dei profili di scarsa attendibilità DEl'IV che avevano determinato la scelta DE giudice di primo grado di non valutane il contributo. Per il resto i motivi sono analoghi a quelli DE primo atto di ricorso, cui si opera rinvio. Sono stati depositati motivi nuovi, ulteriormente esplicativi degli atti principali, DE 24 maggio 2004. 5.4 Ha proposto ricorso per cassazione IN SC, a mezzo DE difensore avv. UE Occhipinti, con deposito di motivi nuovi a firma DE difensore avv. ET SI. 5.4.1 Si deduce al primo motivo vizio di nullità in rapporto alla rinnovazione 'selettiva', con erronea applicazione DEl'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. . Secondo la difesa non poteva la Corte di secondo grado procedere alla affermazione di penale responsabilità di IN SC senza rinnovare l'esame DEla principale fonte a carico, rappresentata da De CA UE . 5.4.2 Con il secondo motivo, articolato in più punti, si deduce vizio di motivazione in riferimento al dovere di motivazione rafforzata, in presenza di una assoluzione in primo grado basata - si sostiene - sui medesimi elementi di prova. Non vi sarebbe un reale incremento di persuasività DEla motivazione, tale da superare il ragionevole dubbio. In particolare la difesa evidenzia come, in realtà, alla base DEla affermazione di responsabilità di IN vi sia esclusivamente la chiamata in reità de relato introdotta da De CA UE, cui si aggiunge il dato 'documentale' DEla compresenza - per circa di un minuto - DE IN e di AL AT al bar Nerocafè intorno alle 19.10 DE 26 settembre 2008. Si tratta dei medesimi elementi reputati inidonei dal giudice di primo grado le cui argomentazioni vengono superate con motivazione apparente e - in taluni punti - meramente assertiva. Si evidenzia che: a) al contrario di quanto affermato in sentenza non vi è alcun accertamento giudiziario definitivo che attesti la comunanza di interessi criminali tra EL ES e IN SC;
b) DE tutto assertiva è la affermazione contenuta in sentenza circa la presenza DE IN in orario pomeridiano (ore 16.20) presso l'abitazione dei EN, in via Plinio di GN, unitamente ad 21 AL, posto che la pretesa localizzazione è correlata all'impegno di una 'cella telefonica' che copre una vasta area DE comune di Legano, ove lo stesso IN risiede;
c) ancor più assertiva è la pretesa presenza DE IN in orario serale presso il bar Ritual in compagnia DE RI e DEl'AL, posto che ciò è affermato (sempre de relato) dal solo De CA, che è la fonte che bisognerebbe riscontrare . Il solo telefono DE OL ha agganciato una cella che ricomprende l'area ove è ubicato il bar Ritual (alle 19.18) ma non quello DE IN;
d) DE tutto fantasiosa è l'idea secondo cui il IN avrebbe accompagnato AL AT dal centro commerciale ove era ubicato il bar Nerocafè al bar Ritual perché non lo dice nemmeno il De CA. Come ha evidenziato la decisione di primo grado, dopo l'uscita 'in contemporanea' dal Bar Nerocafè di OL e AL, quest'ultimo si reca nel vicino esercizio commerciale DE Trifino NT da solo e non in compagnia DE IN. Le telecamere DE centro commerciale non inquadravano il parcheggio ove era ubicata la vettura di AL AT. 5.4.3 Le doglianze sono ribadite ulteriormente con l'atto DE 12 marzo 2024 a firma DE difensore avv. ET SI. 5.5. Nell'interesse di FA VI sono stati depositati due atti di ricorso. 5.5.1 II primo atto è a firma avv. Vianello Accorretti. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alle modalità applicative DEl'obbligo di rinnovazione ai sensi DEl'art. 603 comma 3bis cod.proc.pen. . Anche in tal caso si contesta la riapertura 'selettiva' DEl'attività istruttoria. Bisognava rinnovare le prove dichiarative decisive e non solo la fonte IV. In particolare per quanto riguarda FA VI la difesa argomenta circa la variazione di valore dimostrativo conferita dalla Corte di secondo grado alle deposizioni rese da FA NA e De UC NI (con valorizzazione DEle dichiarazioni rese da AL SC, de relato da costoro). IM apprezzamento, si afferma, non poteva essere realizzato senza un riascolto DEle tre fonti coinvolte. 5.5.2 Al secondo motivo si lamenta la mancata attuazione DE diritto alla controprova, in quanto in ogni caso il riascolto DEle fonti dichiarative ulteriori era stato espressamente richiesto dalle difese. 5.5.3. Il terzo motivo riguarda l'affermazione di responsabilità e l'assenza di una reale motivazione rafforzata, sia sui profili in fatto che su quelli in diritto. 22 In particolare si ribadisce che non vi è alcuna reale identificazione - nel caso concreto - DE ruolo concorsuale che sarebbe stato svolto da FA VI, in violazione dei principi di diritto espressi nella nota decisione Sez. U 2002 Andreotti. Non vi è alcun elemento di certezza circa il fatto che il FA VI abbia incontrato AL AT il 26 settembre DE 2008 oltre le ore 16.00 . Non vi è prova, in particolare, DEla sua presenza serale al bar Ritual, affermata de relato dal solo De CA. Le dichiarazioni rese dal FA SC non raffigurano, nella parte diretta, un effettivo coinvolgimento di FA VI nella dinamica di progettazione o di realizzazione DE fatto DEittuoso, mentre quelle rese de relato (da FA IT, a sua volta de relato ma non si sa da chi..) sono inconciliabili con quelle DE De CA UE. Dunque la decisione di secondo grado supera in modo solo apparente i profili di fatto e di diritto che avevano portato alla assoluzione - in primo grado - di FA VI. Il secondo atto a firma DE difensore avv. US riprende tutti i profili di critica di cui ai precedenti atti di ricorso DE medesimo difensore . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati, nei limiti e per le ragioni che si diranno, i ricorsi proposti da FA VI e IN SC, mentre sono infondati i ricorsi proposti da OL VI, FA LV e OL AT. 2. Alcune premesse di metodo risultano necessarie. Conviene accorpare i motivi di ricorso «comuni» e dare priorità di trattazione ai motivi strettamente processuali. 2.1 II motivo in punto di inammissibilità DEl'appello per carenza di legittimazione alla proposizione DEl'atto da parte DE PM sottoscrittore (con il visto DE Procuratore Aggiunto DDA) è infondato. La infondatezza si dirige in due diverse direzioni, che questa Corte - trattandosi di questione esclusivamente processuale - può liberamente percorrere. La prima concerne la legittimazione autonoma - ai sensi DEl'articolo 570 comma 2 cod.proc.pen. - DE rappresentante DE pubblico ministero che ha presentato le conclusioni, ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 21716 DE 23 23.2.2023) anche a seguito DEla introduzione DEl'art. 593 bis cod.proc.pen., il che rende in ogni caso valido l'atto di appello di cui si discute. La seconda riguarda la riconducibilità - in ogni caso - DEl'atto al Capo DEl'Ufficio competente ai sensi DEl'art.51 comma 3 bis cod.proc.pen. . Ciò perché anche in ipotesi di apposizione DE visto da parte di un soggetto a ciò DEegato da parte DE Procuratore Capo, l'atto è da ritenersi riconducibile al Capo DEl'Ufficio, senza necessità di esibizione di un formale atto di DEega (si veda, su tema analogo relativo alla necessità o meno di esibire il documento DEla intesa formalizzata tra Procuratore DEla Repubblica e Procuratore Generale, quanto ritenuto dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte nella decisione prima citata). 2.2 II motivo in punto di «parzialità» DEla rinnovazione istruttoria in secondo grado (introdotto da tutti i ricorrenti ad esclusione di OL VI) è fondato limitatamente alla posizione di FA VI, mentre è infondato per FA LV, OL AT e IN SC. 2.2.1 Nell'affrontare il tema occorre precisare che tanto l'autorevole precedente giurisprudenziale Sez. U AS - più volte evocato negli atti di ricorso - che i contenuti DEla previsione di legge che ne è derivata (art. 603 co.3 bis cod.proc.pen.) non postulano come necessaria, in caso di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso una decisione di proscioglimento, la integrale rinnovazione DEla istruzione dibattimentale ma si limitano a richiedere che venga realizzato, da parte DE giudice di secondo grado, l'ascolto diretto DEle fonti dichiarative il cui apporto risulti (secondo la prospettazione DEl'appellante ed in rapporto ai motivi DEla assoluzione) decisivo al fine di pervenire alla compiuta ed esauriente ricostruzione DE fatto controverso (in tal senso v. Sez. I n. 35696 DE 27.3.2019, rv 276825 secondo cui la previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone la rinnovazione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle che sono state oggetto di erronea valutazione da parte DE giudice di primo grado e che sono considerate decisive ai fini DElo scioglimento DEl'alternativa "proscioglimento-condanna"). 2.2.2 IM considerazione deriva già dall'esame dei contenuti DEla nota decisione AS, nel cui ambito si ricollega il dovere di riassunzione DEla prova ai contenuti prospettici DEl'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, da un lato, ed alla necessità di realizzare, attraverso la percezione diretta DEl'apporto dichiarativo, le condizioni per l'eventuale superamento DE ragionevole dubbio dall'altro. Ciò ha portato a ritenere sussistente la necessità per il giudice 24 DEl'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale DEla prova dichiarativa, nel caso di riforma DEla sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dei profili di attendibilità DE portatore di una dichiarazione ritenuta decisiva, peraltro senza distinzioni a seconda DEla qualità soggettiva DE dichiarante. In particolare, nella decisione AS si è affermato in premessa che, lì dove il ribaltamento DEla prima decisione derivi - in misura decisiva - da una diversa valutazione dei profili di attendibilità DEla prova dichiarativa, la nuova valutazione difforme deve essere assistita dalla diretta percezione di quel contributo da parte DE giudice, posto che [..] dal lato DE giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa. L'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione DEla prova orale è condizione essenziale DEla correttezza e completezza DE ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola DE "ragionevole dubbio", che, come già osservato, si collega direttamente al principio DEla presunzione di innocenza. Dal lato DEl'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione DEla prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica una efficace confutazione DEle argomentazioni svolte nell'appello DE p.m. che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno DEla tesi di accusa [..]. L'aspetto DEla, almeno tendenziale, decisività DEla fonte o comunque DEla «restrizione» dei doveri istruttori di rinnovazione - in secondo grado - alle sole fonti il cui apporto abbia inciso in modo rilevante sull'esito assolutorio contestato dal P.m. impugnante si coglie, nella disposizione normativa introdotta dal legislatore DE 2017 dal collegamento logico e funzionale tra l'obbligo di rinnovazione e il motivo di critica esposto dal Pubblico Ministero nell'atto di appello, lì dove il legislatore pone in modo esplicito la correlazione tra la rinnovazione istruttoria ed i «motivi attinenti alla valutazione DEla prova dichiarativa», motivi che nella costruzione normativa DE sistema DEle impugnazioni devono possedere il carattere DEla specificità . 2.2.3 Da quanto detto sopra, deriva che, dovendosi escludere l'esistenza di un obbligo di rinnovazione «integrale» DEla prova dichiarativa, in caso di appello DE Pubblico Ministero, il controllo di legittimità sulle scelte operate dal giudice di secondo grado su tale questione si esplica - in concreto - attraverso l' 25 apprezzamento DEla rispondenza o meno DEla selezione operata ai criteri sin qui descritti, essenzialmente in riferimento ai contenuti DEla decisione assolutoria di primo grado ed alle doglianze introdotte con l'atto di appello. Il nodo centrale, ad avviso DE Collegio, resta quello di comprendere e analizzare le ragioni per cui il giudice di primo grado è pervenuto ad una pronunzia assolutoria, posto che di obbligo di rinnovazione (vedi già Sez. U Patalano) si può parlare solo dove vi sia un 'tema concreto' di valutazione e non un errore di diritto o un evidente travisamento compiuto dal giudice di primo grado cui la seconda decisione pone rimedio: ..quanto esposto vale tuttavia (sia peri! giudizio ordinario che per il giudizio abbreviato) nei casi in cui di differente "valutazione" DE significato DEla prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura DEla prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione DE dichiarante (così, per tutte, Sez. U Patalano). 2.2.4 Una posizione interpretativa maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità, esclude in particolare l'applicabilità dei criteri AS nell'ipotesi in cui il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito DEla differente interpretazione DEla fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione DEl'intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 DE 9/5/2017, Fazzini, Rv. 271012; Sez. 5, n. 33272 DE 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 12783 DE 24/1/2017, Caterino, Rv. 269596, in riferimento al caso di motivazione generica in primo grado;
Sez. 3, n. 19958 DE 21/9/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782; Sez. 2, n. 54717 DE 1/12/2016, Ciardo, Rv. 268826); si lascia, in tal modo, una certa quota di indeterminatezza nella individuazione DEla reale portata DEla regula iuris che imporrebbe la rinnovazione. In particolare nel corso DEl'anno 2018, dopo la introduzione DEla norma ad hoc, è stata più volte afferma tale tesi;
tra le molte sentenze, si segnalano: Sez. V, n. 57093 DE 15/11/2018, Spreafico;
Sez. V, n. 57070 DE 31/1072018, Serra;
Sez. H n. 55158 DE 18/9/2018, Miccichè; Sez. V, n. 53415 DE 18/6/2018, Boggi, che ha efficacemente chiarito come alla rinnovazione dovrà darsi corso non già quando si pongano questioni di valutazione tout court di una prova dichiarativa, bensì nelle 26 sole ipotesi in cui vi sia stata, DEla prova predetta, una valutazione difforme rispetto a quella che si ritenga doverosa. 2.2.5 Successivamente, Sez. V, n. 1386 DE 18/11/2021, dep. 2022, Mariani, non massimata ha affermato, in modo significativo, che: "...non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione DEla prova testimoniale decisiva per la riforma in appello DEl'assoluzione, quando l'attendibilità DEla deposizione è valutata in maniera DE tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento DE complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione DEla fattispecie incriminatrice...; in queste ipotesi, infatti, non viene in rilievo il metodo DE contraddittorio, baluardo di garanzia maieutica ottimale dei contenuti di una prova dichiarativa, che rimane inalterata nel suo significato probatorio in conseguenza DEla immutata valutazione di attendibilità (sicché DEla rinnovazione non vi è necessità a salvaguardia DE canone di giudizio DEl'oltre ogni ragionevole dubbio e DEla presunzione di innocenza)..... Va dunque precisato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione DEla prova testimoniale per la riforma in appello DEl'assoluzione, quando l'attendibilità DEla deposizione è valutata in maniera DE tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento DE complessivo compendio probatorio ovvero a tenere in conto elementi diversi e trascurati dal primo giudice If • • Il • Sulla medesima posizione interpretativa va segnalata Sez. II n. 5045 DE 17.11.2020, dep.2021 rv 280562, secondo cui il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione DEla prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto. 2.2.6 n canone interpretativo cui occorre - dunque - dare continuità, è quello DEla riaffermazione DEla possibilità di una rinnovazione istruttoria parziale, ai sensi DEl'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. lì dove, una volta assicurata la rinnovazione DEla fonte su cui è stato formulato in primo grado un argomentato giudizio di inattendibilità - le ragioni DEla assoluzione dipendano, per il resto, da errori di diritto o travisamenti per omissione, posto che in tal caso non vi è una «valutazione probatoria» DE giudice di primo grado da contrastare ma un nuovo giudizio da formulare (sul punto, in modo non dissimile, la stessa decisione Sez. I 27 n. 28732 DE 2023 citata dalla difesa) e fermo restando che va individuato il seguente limite : a) la valutazione DEla prova dichiarativa è sempre il risultato di una operazione di comparazione e di raffronto tra i contenuti DEla singola fonte e gli altri apporti istruttori, siano essi DEla medesima specie (altre prove dichiarative) o di diversa specie (prove documentali, accertamenti tecnici, captazioni di conversazioni etc..). Ciò perché la individuazione dei profili di 'verità' o 'falsità' di un apporto narrativo derivano dalla intuizione logica (nella dimensione fenomenica immediata) e dalla riproduzione argomentativa (nella posteriore motivazione DEla sentenza) dei punti di convergenza o meno DE singolo apporto dichiarativo con il complesso DEle altre evidenze acquisite al processo (sul tema, v. Sez. II n. 13953 DE 21.2.2020, rv 279146, ove si è affermato che i fini DEla rinnovazione DEl'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione DEla prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione DEle risultanze DEle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto DE tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto DEla percezione soggettiva DE dichiarante, onde il giudice DE merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone DEl'"oltre ogni ragionevole dubbio"); b) da tale primo assunto deriva, per conseguenza logico-giuridica, che se la ratio DEl'obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di (prospettico) ribaltamento di una assoluzione è quella di rafforzare il profilo cognitivo DE giudice di secondo grado, valorizzando l'immediatezza, ed al fine di superare (in ipotesi) un contrasto narrativo tra le diverse fonti che ha determinato in primo grado la emersione DE ragionevole dubbio, l'ambito DEla rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte in un contrasto e non può limitarsi alla selezione di una DEle medesime (v. Sez. I n. 41358 DE 29.4.2022, rv 283678) ; c) ma al tempo stesso, in un processo cumulativo occorre comprendere se ed in quanto la posizione DE singolo imputato sia effettivamente coinvolta, o meno, nel contrasto narrativo tra più fonti o dipenda dalla ritenuta inattendibilità di una fonte dichiarativa nel giudizio di primo grado, posto che solo in tali casi la mancata o parziale rinnovazione istruttoria può dare luogo a quello che - si badi bene - dopo l'entrata in vigore DEla legge n.103 DE 2017 non è qualificabile come vizio di motivazione ma come vizio DE procedimento probatorio (secondo quanto 28 affermato da Sez. U n.14426 DE 28.01.2019 Pavan). Ed i procedimenti probatori, nei processi cumulativi, ben possono essere «indipendenti» gli uni dagli altri, posto che una determinata fonte può avere rilievo per uno ma non per un altro degli imputati. 2.2.7 Sulla base DEle premesse sin qui esposte, il Collegio rileva che la violazione DEl'art. 603 comma 3 bis sussiste esclusivamente in riferimento alla posizione di FA VI e non in rapporto alle posizioni di FA LV, OL AT e IN SC, come si è detto in apertura. Ciò perché esaminando le ragioni DEle pronunzie assolutorie in primo grado (cui sono correlati i poteri di critica DE PM impugnante) solo nel caso di FA VI, al di là dei profili squisitamente valutativi (tipici DE momento giurisdizionale nella sua massima e più DEicata espressione), siamo di fronte ad un «contrasto dichiarativo tra fonti» che non poteva essere sciolto senza un nuovo ascolto dei soggetti portatori di quel contrasto (in aderenza ai contenuti di Sez. I n. 41358 DE 29.4.2022, rv 283678 in precedenza citata). Il contrasto, di vitale importanza nella economia DEla decisione, riguarda il comportamento tenuto da FA VI dopo le ore 16.00 DE 26 settembre 2008 ed in particolare la sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme ad AL AT, quale ipotetico fattore di rassicurazione DE cugino (in ciò consistendo, in ipotesi, l'apporto concorsuale di costui al fatto DEittuoso). Su questo specifico punto le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado (di inattendibilità di FA NA e di De UC NI e di parziale attendibilità di AL SC) potevano essere formulate solo previo nuovo ascolto dei soggetti in questione, in quanto modificative DEl'approccio valutativo seguito dal giudice di primo grado. In tale aspetto, preliminare a tutto, il ricorso introdotto da FA VI è fondato, dovendosi affidare al giudice DE rinvio il compito di procedere - su tale circostanza - al nuovo ascolto DEle fonti dichiarative portatrici DE contrasto, tra cui - limitatamente a tale aspetto - lo stesso FA SC. 2.2.8 Ma la fondatezza DEla doglianza introdotta da FA VI non si estende alle altre posizioni. Ciò perché le ragioni DEle assoluzioni pronunziate in primo grado nei confronti di FA LV e OL AT - in particolare - sono state effettivamente influenzate (a parità di valutazione di attendibilità dei dichiaranti FA SC 29 e De CA UE) da errori di diritto e travisamenti per omissione, mentre la posizione di IN SC non va inquadrata sotto tale profilo (un unico dichiarante vi è a suo carico, valutato nello stesso modo tra primo e secondo grado) ma sotto quello DEl'obbligo di motivazione rafforzata. In particolare, quanto a FA LV e OL AT, la Corte di secondo grado - a parere DE Collegio - ha correttamente limitato la rinnovazione istruttoria alla escussione di IV SC, posto che : a) solo nei confronti di RO il giudice di primo grado aveva formulato un espresso giudizio di inattendibilità, il che rendeva necessaria la riassunzione, mentre la valutazione DE portato dichiarativo di De CA UE e FA SC si è mossa costantemente sul piano DEla assoluta attendibilità di costoro (in caso contrario i primi giudici non sarebbero pervenuti alla affermazione di responsabilità di OL VI, bersaglio di quelle dichiarazioni) ; b) di contro, la esclusione di altre fonti dichiarative, ad es. NA e AC, non si è basata su argomenti logici ma su un evidente errore di diritto, rappresentato dalla convinzione di non poter valutare una fonte di prova indiretta - sui fatti oggetto di giudizio - non confermata dalla fonte primaria. Si tratta, quanto al punto sub b) di un errore di diritto da cui deriva una arbitraria (questa sì) restrizione DE paniere degli elementi valutabili per pervenire alla soluzione DE caso portato a giudizio. Correttamente, dunque, il giudice di secondo grado ha rimediato a tale errore con apprezzamento (anche cartolare) DE portato narrativo DEla fonte de relato. E' innegabile infatti che a fronte DEla 'negazione' DE fatto da parte DEla fonte primaria (specie ove si tratti DEl'imputato o comunque di soggetti coinvolti in un contesto di azioni illecite, nel cui ambito hanno appreso le notizie di interesse) il contributo dichiarativo de relato resta liberamente valutabile ed è soggetto, se immesso da fonte cui si applica la cautela valutativa di cui all'art.192 comma 3 cod.proc.pen., alla regola DE necessario 'completamento' attraverso l'acquisizione di riscontri esterni. Ma predicare, come si legge nella motivazione di primo grado, la esclusione dal quadro valutativo di quei contributi, sol perché indiretti e privi di conferma dalla fonte primaria, è DE tutto erroneo. 30 Sotto tale profilo, pertanto, va osservato che i profili di critica valutabili (fondati per il IN ma infondati per FA LV e OL AT) sono quelli che riguardano la reale esistenza di una motivazione rafforzata e non già la violazione DEla disposizione di legge di cui all'art.603 comma 3 bis cod. proc. pen. . 3. Sono fondate - sotto tale profilo - le doglianze esposte al secondo motivo DEl'atto di ricorso proposto nell'interesse di IN SC. 3.1 Va premesso che in riferimento allo standard giustificativo DEla decisione, in ipotesi di ribaltamento DEla pronuncia di primo grado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte si esprimono - da tempo - nel senso che la decisione di riforma DEla sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno DEla decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti DEla sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella DEla decisione riformata, dia chiara ragione DEle scelte operate e DEla maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (già Sez. VI, n. 6221 DE 20/04/2005, Ag/ieri, rv. 233083; Sez. V, n. 8361 DE 17/01/2013, Rastegar, v. 254638). Non basta, pertanto, prendere in esame con completezza i punti argomentativi che hanno determinato l'insorgenza DE dubbio determinante l'assoluzione, ma è necessario che la attribuzione di «diversa valenza» all'uno o all'altro elemento di prova sia realizzata con particolare chiarezza e sia capace di raffigurare l'erroneità DEla precedente attribuzione di valore (in positivo o in negativo) al singolo elemento di prova considerato. Viene accentuato - in tale chiave - il controllo di legittimità sul cd. profilo finalistico DEla motivazione con cui si afferma la responsabilità, posto che la precedente statuizione assolutoria (nel giudizio di primo grado) pone la necessità di una argomentazione, in secondo grado, capace di fugare ogni «ostacolo logico» alla affermazione di responsabilità. 3.2 Sotto tale profilo, come si diceva, il ricorso di IN SC è fondato. 31 Ad avviso DE Collegio, la motivazione espressa in sentenza non consente di risolvere in modo congruo - e rispettoso DE canone valutativo di cui all'art.533 cod.proc.pen. - le ambiguità probatorie che erano state evidenziate in primo grado. Ciò perché, anzitutto, l'accrescimento degli elementi dimostrativi è - nel caso DE IN - solo apparente, tra primo e secondo grado di giudizio, così come dedotto dal ricorrente. Restano infatti i due dati dimostrativi principali : a) le dichiarazioni rese dal OL;
b) la sequenza video che inquadra prima AL e poi IN tra le ore 19.08 e le ore 19.12 presso il bar Nerocafe, con tutte le ambiguità sottese al comportamento successivo tenuto dall'AL, evidenziato nella decisione di primo grado. E' di certo possibile che AL, pur in un complessivo contesto di diffidenza emerso nella istruttoria, si sia - per qualche ragione ignota - fidato DE IN e abbia accettato un (primo) passaggio da costui verso il bar Ritual, luogo ove avrebbe (secondo la narrazione DE De CA) incontrato il OL, tuttavia la valenza DE riscontro (in questo caso rappresentata dal segmento DE filmato), pur di interesse, resta non pienamente univoca, dovendosi considerare che il decesso DEl'AL sarebbe avvenuto in un orario posteriore che potrebbe essere non brevissimo (il range è fino oltre l'una di quella notte), il che lascia aperte ipotesi alternative (in rapporto alla figura ed al ruolo DE IN) non prive di cittadinanza logica. Inoltre, è fondata - ad avviso DE Collegio - la doglianza difensiva sul rilievo attribuito, in chiave rafforzativa, agli agganci di cella pomeridiani realizzati dall' apparecchio telefonico DE IN (in particolare intorno alle 16.30 nei pressi DEla abitazione dei fratelli EN, sodali DE OL e indicati dal De CA come favoreggiatori nella fase post DEictum). Non viene chiarito, in particolare, se la posizione registrata DEl'apparecchio DE IN sia effettivamente 'anomala' rispetto al suo luogo di abitazione o ad altri luoghi da lui frequentati, il che rende fortemente assertiva l'affermazione secondo cui il IN era anch'egli - in quella fascia oraria - a casa dei fratelli EN. Anche la comune militanza associativa, per vicinanza DE IN al EL e di costui al OL - asseverata in sentenza - pur se esistente non sarebbe decisiva ai fini qui considerati, trattandosi di un aspetto «di contesto», di 32 interesse ma non capace di accrescere - in quanto tale - lo specifico portato narrativo DE De CA sul fatto omicidiario. Va pertanto disposto l'annullamento DEla decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, quanto alla posizione di IN SC, a diversa Sezione DEla Corte di Assise di Appello di Milano. 4. Sono infondati i ricorsi proposti da OL VI, FA LV e OL AT. 4.1 Nessun rilievo, quanto alle doglianze in tema di mera 'apparenza' di conformità argomentativa tra primo e secondo grado, può essere dato all'ordine espositivo DEla sentenza o alla variazione di argomentazioni con particolare riferimento alle doglianze introdotte da OL VI. Come è noto, il giudizio di secondo grado è giudizio di merito pieno, nell'ambito DE quale il giudice di appello esercita i poteri ordinari di ricostruzione DE fatto, essendo a lui attribuita non la potestà di decidere sui motivi' ma sui 'punti DEla decisione' cui si riferiscono i motivi proposti (ai sensi DEl'art.597 comma 1 cod. proc. pen. ) . Dunque è DE tutto pacifico, negli insegnamenti di questa Corte, che il giudice di secondo grado - attraverso la rappresentazione in motivazione DEle ragioni DEla decisione - resta libero di attribuire una data valenza ad un elemento ricostruttivo piuttosto che ad un altro (in ciò sostanziandosi, peraltro, la complessa attività DE decidere) con il solo limite DE divieto di far ricorso alla propria scienza privata e DE rispetto DEla continenza con il fatto su cui è chiamato a pronunziarsi (tra le molte, sul tema Sez. VI n. 25383 DE 27.5.2010, rv 247826; Sez. H n. 13151 DE 10.11.2000, rv 218590; Sez. VI n. 11984 DE 24.10.1997, rv 209490; Sez. H n. 7767 DE 29.11.1990, rv 187867) . A nulla rileva, pertanto, in chiave di rispetto DEle norme processuali, l'aver in parte variato l'ordine espositivo DEla ricostruzione dei fatti, posto che detta 'variazione' si basa comunque su elementi acquisiti nel processo e non influisce minimamente sui diritti difensivi. 4.2 Inoltre, sempre in premessa sulle tre posizioni qui rimaste in esame, occorre esporre i criteri di valutazione DE vizio di motivazione e la evoluzione giurisprudenziale in tema di verifica DEle argomentazioni basate sulla analisi di plurime chiamate in reità o correità. 33 4.3 Secondo il costante insegnamento di questa Corte il sindacato sulla motivazione DE provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi DElo sviluppo motivazionale espresso nell'atto e DEla sua interna coerenza logico- giuridica, trattandosi di valutare non già il fatto in quanto tale ma l'opzione DE fatto come recepita dal giudice di merito (v. Sez. I, 6.6.1996, ric. Lombardi). In tal senso, va qui ribadito - in premessa - il generale limite di apprezzamento DEle risultanze istruttorie da parte di questa Corte, non essendo possibile compiere - in sede di legittimità - nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile, in sede di verifica, un vizio specifico, tale da comportare di per sè l'annullamento DEla decisione (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 DE 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Ciò, peraltro, non esclude la necessità di apprezzare - anche in sede di controllo di legittimità e sempre restando nel 'perimetro' DEla verifica dei motivi espressi nel giudizio di merito - l'avvenuto assolvimento DE dovere di «completezza e persuasività» DEla motivazione in rapporto alle regole di giudizio che presidiano l'affermazione DEla penale responsabilità (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.) e normativizzano talune coordinate essenziali DEla parte ricostruttiva DE giudizio (art. 192 commi 2 e 3 cod.proc.pen.). Il principio - ormai definitivamente recepito nel sistema processuale - per cui la penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (nel senso che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva DE benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori DEl'ordine naturale DEle cose e DEla ordinaria razionalità umana, secondo l'assunto di Sez. I n. 31456 DE 21.5.2008, rv 240763) altro non è che la plastica rappresentazione DEl'ordinario procedimento logico sulla base DE quale si può ritenere raggiunta, in sede giudiziaria, la prova positiva di una «proposizione» che racchiude in sè un rapporto tra un fatto e il suo autore, quale è l'imputazione. L'avvenuta esplicazione normativa DE criterio (legge n.46 DE 2006) chiude un percorso di generalizzazione condivisa, che trova origine nella indicazione di specifiche regole (già nel testo DE codice DE 1988) tese a guidare l'attribuzione di rilevanza probatoria agli elementi di prova DI (art. 192 comma 2) e agli elementi di prova dichiarativa diversi dalla testimonianza (art. 192 commi 3 e 4) 34 e connotati dalla non 'autosufficienza' dimostrativa (in tal senso già Sez. I, n. 2100 DE 6.5.'94, ric. Siciliano, rv. 198079) . In tal senso, le diverse norme in questione si completano e si influenzano a vicenda, trattandosi di criteri logici tesi da un lato a garantire il metodo (art.192) dall'altro a rendere accettabile il risultato (art. 533) DEl'intera operazione ricostruttiva. Lì dove si apprezzi l'inosservanza di tali precetti, pertanto, la motivazione DEla sentenza può risultare viziata non tanto in punto di mera logicità interna quanto in ragione DE generale dovere di rapportare il giudizio sul fatto alle regole decisòrie tipiche DEla fase presa in esame, come affermato in più occasioni da questa Corte di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. VI n. 8705 DE 24.1.2013, che, pur occupandosi in via diretta DE caso di una condanna intervenuta nel giudizio di secondo grado, efficacemente qualifica in via generale la tipologìa di vizio in questione - derivante dalla violazione DE canone di giudizio di cui all'art. 533 - in termini di «peculiare concretizzazione DE vizio DEl'apparenza di motivazione»). 4.4 Ciò posto, vanno ricordate le principali coordinate giurisprudenziali in tema di controllo motivazionale emerse nella presente sede di legittimità. Le funzioni di controllo sull'apparato argomentativo, DEimitate dalla avvenuta esplicazione dei motivi di ricorso, possono comportare diversi livelli di verifica : - verifica circa la completezza e la globalità DEla valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni DE materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le molte, Sez. II n. 9269 DE 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia DE giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 DE 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 DE 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione DEle regole DEla logica tali da compromettere passaggi essenziali DE giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione DEla necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez. VI n. 6582 DE 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048 DE 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione DE giudizio (cd. contradditorietà interna) ; 35 - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito DE percorso seguito (applicazione DEl'art. 192) e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti DE procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento DEla prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tema di incidenza DE travisamento, ex multis , Sez. I n. 41738 DE 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti DE processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni DE giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e DEle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante;
ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento DE giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali DE provvedimento» ). 5. Nell'applicare tali principi al caso qui trattato, occorre anche evidenziare che la copiosa elaborazione DEla regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in tema di valore probatorio DEla chiamata in correità consente di attenuare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti DE dato normativo in questione (definito come formula ma/riuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale). In realtà nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va anzitutto precisato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona DE dichiarante (soggetto la cui attendibilità è tuttavia da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare le modalità DEla sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI nella decisione DE 7.5.1999, ric. Emmanuello - ove si afferma con chiarezza che una lettura DE genere sarebbe, infatti, contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto DEla frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni' , le quali, 36 appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità). Va anche precisato che nell'utilizzare l'espressione elementi di prova per descrivere gli elementi 'convalidanti' il legislatore ha di certo inteso evidenziare : la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono concretizzarsi in meri sospetti (non basati su dati sensibili ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa;
la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi DEl'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata. Dunque il riscontro per essere tale deve - seppure in via mediata - non soltanto accrescere l'attendibilità intrinseca DE dichiarante (in punto di attendibilità soggettiva), ma proiettarsi (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) verso i fatti DEittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato . Ovviamente, tale idoneità probatoria DEl'elemento di riscontro non va intesa in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' DEla narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 DE 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità DEle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi DEla responsabilità DEl'imputato, non entra in gioco la regola DEl'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte DE giudice;
nello stesso senso, Sez. VI n.4108 DE 17.2.1996, ric. Cariboni, rv 204439). Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (DEla più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto DEl'accusa. 5.1 Nel compiere l' operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' DE singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito. Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere generale - nel territorio qui esaminato - tra : 37 - elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato DE collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti DE colloquio;
la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione DE luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione DE colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto;
ancora, lo stato di libertà DEl'incolpato al momento DEla commissione DE fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano DEla verifica di attendibilità intrinseca DE dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base DEla contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. ; - elementi che accrescono la verosimiglianza DEla narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo;
sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo DEittuoso, con uno specifico ruolo, rende probabile la partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni DEittuose commesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base DEla chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' DE programma DEittuoso e sempre valutandosi in concreto la posizione DE chiamato ( tra le molte, Sez. I, 30.3.'04, n.17886, ric. Voi/aro rv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, RI;
nonché Sez. VI n. 1472 DE 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric. Avare/lo e Sez. VI, n.41352 DE 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali DE fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo DEla chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico- DI , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo DE dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito DEla necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 DE 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 DE 14.3.2010, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti) 38 - elementi che accrescono la verosimiglianza DEla narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici DEl'azione DEittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa DEla narrazione;
il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione DE reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione DE dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi significativa, in assenza di razionali ipotesi alternative;
la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 DE 29.11.2012) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo DEl'elemento di sostegno alla narrazione . 5.2 Ma la identificazione DEla esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e DEle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione. Se si risale alla ratio DEla cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria DEle dichiarazioni DE correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo DE metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo - dalla provenienza «interna» al complessivo circuito criminale posto a monte DEl'evento trattato. La condivisibile preoccupazione DE legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o DEimitanti l'area DE diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis ) è anche quella di evitare suggestive e inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento DEl'imputato nel fatto. Se infatti è corretto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la constatazione di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano DEla esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero. Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica DE dichiarante quanto da operarsi sul versante DEla coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario DEle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza 39 degli ulteriori presupposti messi in rilievo - per tutte - nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 DE 29.11.2012 UI (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema DE cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (fonti plurime de auditu). Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che risulta inutile citare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza DE principio DE libero convincimento, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» DEl'onere motivazionale. In termini generali, la valutazione congiunta DEle chiamate risulta significativa - a fini di dimostrazione DE fatto- lì dove ricorrano : - la convergenza DEle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto DEla narrazione;
- l'indipendenza DEle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;
- la specificità nel senso che la c.d. convergenza DE molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità DElo stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale DEla concordanza DEle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo DEla questione fattuale da decidere;
- l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio DEla circolarità DEla notizia, che vanificherebbe la valenza DEl'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza DE molteplice. 5.3 L'assenza di tali condizioni (da apprezzarsi sempre in concreto) può pertanto determinare - non essendo possibile operare in sede di legittimità una autonoma «rielaborazione» DEl'apparato argomentativo - l'annullamento DEla decisione impugnata, per quanto sinora argomentato. Va detto, infatti, che la possibilità di una autonoma valutazione da parte di questa Corte DEl'eventuale apparato argomentativo residuo (lì dove, ad esempio, si rilevi un difetto di autonomia o convergenza di una DEle dichiarazioni utilizzate come riscontro incrociato) pure ritenuta in questa sede possibile in ipotesi di rilevazione DE vizio di inutilizzabilità di un singolo elemento di prova (tra le altre, Sez. VI n. 10094 DE 22.2.2005, rv 231832 e Sez. V n.569 DE 18.11.2003, rv 226972) da un lato tende a scontrarsi, sul piano logico, con la stessa struttura e conformazione 40 normativa DE giudizio di legittimità, in quanto implica la formulazione di un giudizio autonomo da parte DEla Corte sul fatto oggetto DE processo (da ritenersi esorbitante anche dall'ambito applicativo DEl'art. 619 cod.proc.pen. come ben precisato da Sez. I n. 9707 DE 10.8.1995, rv 202302), dall'altro mal si adatta al fenomeno qui considerato, trattandosi non già di escludere un dato che potrebbe non essere stato - in concreto - utilizzato nella decisione ma di rilevare uno specifico vizio DE complesso procedimento di valutazione incrociata dei dati disponibili. In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma DEla rilevanza e consistenza DE dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto DEle doglianze - DE corretto inquadramento DEle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione DEl' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v. Sez. VI n. 33875 DE 12.5.2015, rv 264577), frutto DEla costante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione. In particolare negli arresti successivi a Sez. Un. UI è stato ulteriormente precisato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto DEla narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona DEl'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale DEla concordanza sul nucleo centrale e significativo DEla questione fattuale da decidere (così Sez. VI n. 47108 DE 8.10.2019, rv 277393). 6. Sulla base dei principi di diritto sopraindicati va affermata in primis la infondatezza degli atti di ricorso introdotti nell'interesse di OL VI. 6.1 In termini generali, va evidenziato che la convergenza narrativa sul ruolo di co-esecutore svolto dal OL si realizza in rapporto ad un contributo «primario» che è, indubbiamente, quello proveniente dal De CA (in larga misura con conoscenza diretta, che diventa indiretta solo sullo specifico segmento temporale DEla esecuzione materiale), cui accedono le narrazioni di FA SC (per conoscenza diretta sulla fase genetica e indiretta su quella esecutiva) e di IV SC (che avrebbe appreso DEla avvenuta esecuzione proprio dal OL, in un contesto definibile di confessione stragiudiziale). 41 A detto incrocio narrativo la Corte di secondo grado ha aggiunto alcuni dati tecnici che tendono ad asseverare ab extemo la narrazione DE De CA, come quello relativo ai contatti telefonici 'notturni' intervenuti tra i soggetti indicati dallo stesso De CA come fiancheggiatori DE OL nella specifica vicenda omicidiaria. 6.2 In una visione non atomistica dei frammenti ricostruttivi di una vicenda complessa, come è quella DEl'omicidio di un membro (sia pure acquisito) DEla famiglia FA, famiglia di peso nella organizzazione DEla 'ndrangheta (per voce comune di tutti i collaboranti e per approdi giudiziari citati nelle decisioni), è corretto - come fa la Corte di secondo grado - evidenziare come il OL (membro DEla medesima famiglia di sangue) non abbia, in ipotesi, agito per un proprio esclusivo interesse ma in esecuzione di un mandato ricevuto dai vertici DEla OS, ma su tale aspetto si tornerà in seguito. Qui basti dire - in prima approssimazione - che l'incrocio narrativo tra i soli De CA UE e FA SC, in presenza di verificata autonomia genetica e attendibilità intrinseca dei dichiaranti è ampiamente sufficiente alla affermazione di responsabilità (tanto DE OL che dei mandanti), in rapporto ai principi di diritto sopra evidenziati, tratti da Sez. U UI. Del tutto logico, dunque, che le difese abbiano - negli atti di ricorso - cercato di ridiscutere i profili di attendibilità intrinseca di De CA UE e FA SC, al di là di quelli DE dichiarante IV, la cui voce - va detto sin d'ora - è solo voce aggiuntiva, per nulla decisiva, che ben può essere eliminata dal quadro decisorio senza conseguenza alcuna sulla tenuta complessiva DEla decisione (il che confina alla irrilevanza le doglianze su detto dichiarante) . 6.3 Tuttavia, la pretesa di una rivalutazione - in sede di legittimità - dei profili di attendibilità di un dichiarante è destinata alla declaratoria di inammissibilità DE ricorso (lì dove si risolva nella riproposizione di argomenti in fatto estrapolati da una complessa istruttoria), salva l'ipotesi DEla avvenuta emersione di un possibile «punto di disarticolazione» DE ragionamento espresso dal giudice di merito all'interno DE percorso motivazionale. Tale preteso punto di `disarticolazione' dei ragionamenti espressi in sentenza sulla attendibilità dei principali dichiaranti (per contrasto con risultanze obiettive di prova generica, per insanabile contraddizione interna DEle dichiarazioni, per non componibili difformità DEle narrazioni oggetto di analisi..) non è dato rinvenire, nonostante gli sforzi DEle difese dei ricorrenti, atteso che la Corte di secondo grado 42 ha fornito su ogni spunto critico DEle risposte non illogiche e, dunque, non rivalutabili in sede di legittimità. 6.3.1 La affermazione testè realizzata è indirizzata a motivare il rigetto DEl'atto di ricorso a firma DE difensore avv. Michele D'NO, nella cui esposizione si coglie il chiaro tentativo di 'trascinare' questa Corte ad un riesame di singoli segmenti DEla istruttoria, aspetto non compatibile con la fisionomia DE giudizio di legittimità. Va rilevato, a questo punto, nella valutazione complessiva dei due atti di ricorso introdotti dalle difese OL, che la Corte di Assise di Appello ha valutato tutte le doglianze relative alle pretese ragioni di inattendibilità DE De CA e DE FA SC, fornendo chiavi di lettura dei pretesi 'punti critici' non manifestamente illogiche e, dunque non rivalutabili nella presente sede di legittimità. 6.3.2 In particolare vi sono risposte, nella decisione di secondo grado, su: a) la tendenza DE De CA a non collocare con precisione nel tempo la sequenza degli accadimenti, spiegata con le 'abitudini di vita' DE soggetto e la distanza temporale (circa dieci anni) tra fatti e narrazione. Si tratta di spiegazione non manifestamente illogica, anche perché le vicende narrate dal De CA (ad esempio gli appostamenti) non hanno trovato dati di ulteriore conferma ma nemmeno dati di oggettiva smentita, come congruamente argomentato nella decisione di merito (v. pag. 187 e ss. decisione impugnata); b) la non coincidenza di alcuni punti specifici tra la narrazione DE FA SC e quella DE De CA su accadimenti avvenuti a RÒ nel periodo antecedente all'omicidio (presenza DE De CA nel trasferimento verso il covo dei latitanti narrata dal FA SC e non dal De CA / manifestazione di rabbia DE FA SC narrata dal De CA e non ricordata dal FA), spiegata con la diversa 'valenza' che per FA SC (soggetto contiguo ma non aduso ad occuparsi di vicende di questo rilievo) aveva l'incontro con i latitanti, rispetto alle abitudini DE De CA e con la non particolare rilevanza DE momento DElo sfogo verbale (che colpì il De CA ma di cui il FA non ha conservato memoria). Anche in tal caso di tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche (v. pag. 192 e ss. decisione impugnata); 43 c) la pretesa non linearità DEla narrazione DE De CA sui tempi e sulle modalità DE rinvenimento DEl'arma utilizzata dal OL e gettata in un campo. Anche in tal caso la Corte di secondo grado rileva, in modo corretto, che non vi sono effettivi punti di smentita, restando la narrazione DE De CA in un contesto di opinabilità ma non certo di falsificazione (v. pag. 207 e ss. decisione impugnata). A ciò va aggiunto, come argomento ulteriore, che quanto alla complessiva narrazione, tanto DE De CA che di FA SC, portano sostegno logico - come si è ritenuto in sede di merito - sia gli elementi di prova che sono stati acquisiti sul movente mafioso 'interno' al gruppo dei FA-OL (primo fra tutti la registrazione DE colloquio intervenuto tra AL AT e il De NT il 10 maggio DE 2008 più volte citata e rettamente interpretata dalla Corte di secondo grado quanto al timore manifestato da AL e alle ragioni DE medesimo) che i dati tecnici che hanno riguardato gli anomali contatti, proprio durante la notte tra il 26 e il 27 settembre 2008, tra i fratelli EN e IT IU. Si tratta di dati esterni alla narrazione che, sul piano DE metodo valutativo, oltre ad essere riscontri esterni hanno ricadute positive sul giudizio di attendibilità dei dichiaranti. Senza alcun vizio logico è stata, dunque, ritenuta sussistente, in entrambi i gradi di giudizio, la attendibilità intrinseca di De CA UE e FA SC. Le dichiarazioni rese da costoro risultano autonome sul piano DEla formazione DEle rispettive conoscenze e - in un comune contesto di individuazione DEla matrice mafiosa DEl'omicidio - sono convergenti sul ruolo esecutivo tenuto da OL VI. 6.3.3 Dalle considerazioni che precedono deriva l'affermazione di infondatezza (ai confini con la inammissibilità per motivi non consentiti) DE ricorso a firma D'NO e DE quarto motivo DE ricorso US (sempre per OL VI). 6.4 Gli altri motivi DE ricorso avv. US sono parimenti infondati. 6.4.1 Sia il tema DEla pretesa parziale (se non omessa) valutazione DEla memoria difensiva che quello DEla non congrua motivazione DEle 'piste alternative' richiedono la formulazione di un passaggio logico-giuridico preliminare. Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la stessa 'natura' DEla sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione 44 complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi DEla decisione, espressi in dispositivo. Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum. La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo. Come è stato efficacemente affermato già da Sez. V n. 8411 DE 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione, dunque, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini DE controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Ed è proprio il giudizio di 'relazione' con il tenore complessivo DEla decisione che porta ad affermare la infondatezza dei suddetti motivi. I punti DEla memoria sono stati scrutinati nel contesto complessivo DEla decisione, come si è detto in precedenza e le ipotesi alternative sono risultate - con piena logicità argomentativa - soccombenti anche a fronte DEla particolare forza DEle evidenze a carico DE OL e dei mandanti (v. pag. 146 e ss. decisione impugnata). Va pertanto richiamato, quanto al primo motivo DE ricorso avv. US, l'insegnamento offerto da Sez. I n. 26536 DE 24.6.2020, rv 279578, secondo cui la omessa valutazione di una memoria difensiva può, al più, rifluire come vizio di motivazione, lì dove sia riscontrabile una obiettiva carenza argomentativa DEla decisione, aspetto che per quanto sinora detto è DE tutto da escludersi. 6.4.2 Ed ancora, vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di specificità il secondo e il quinto motivo DEl'atto di ricorso qui scrutinato. Quanto al diniego di nuova escussione DE teste RE (secondo motivo) il ricorso è DE tutto aspecifico, avendo la Corte di secondo grado motivato in modo DE tutto congruo il diniego (vedi pag. 127 e ss. DEla decisione impugnata). Si sarebbe trattato di una ammissione DEla prova in appello su punto già esaminato ed in chiave meramente esplorativa, il che determina la totale assenza di decisività DE mezzo istruttorio richiesto. Quanto alle circostanze aggravanti DEla premeditazione e DE finalismo mafioso (quinto motivo) il punto è ampiamente argomentato - in modo DE tutto logico e 45 coerente con le risultanze processuali - dalla Corte di secondo grado (p. 226 e s..) e la critica difensiva risulta DE tutto aspecifica. 6.5 Anche i ricorsi proposti da OL AT e FA LV sono infondati, per le ragioni che seguono. Verrà compiuta una valutazione cumulativa, data la assoluta medesimezza di condizione processuale. 6.5.1 Dei motivi processuali già si è detto in precedenza ai paragrafi 2.1 e 2.2 da intendersi qui riproposti nei loro contenuti. 6.5.2 Della congrua motivazione espressa in sede di merito sui profili di attendibilità dei due dichiaranti principali, FA SC e De CA UE, pure si è detto, trattando la posizione DE OL. 6.5.3 Residuano da scrutinare i punti relativi alla esistenza o meno di una motivazione 'rafforzata' rispetto al primo grado e le doglianze relative al recupero valutativo, previa escussione, DE dichiarante IV. \Ir»• 6.5.4 Ad avviso DE Collegio i rilievi in punto di motivazione rafforzata sono infondati. La particolarità DE giudizio di merito qui in scrutinio (intendendosi per tale quello comprensivo di primo e secondo grado) sta nella assoluta 'debolezza' DEla motivazione DEla decisione di primo grado, quanto alle posizioni dei mandanti FA LV e OL AT, mandati assolti in quella sede. Si è già notato - infatti - che la Corte di primo grado esclude dal quadro valutativo, in virtù di un errore in diritto, dei contributi dichiarativi sicuramente utili alla complessiva ricostruzione DE fatto (e con piena logicità recuperati nella decisione di secondo grado) come quelli di NA IU e di AC NI. Si tratta di due dichiaranti che apprendono circostanze di fatto rilevanti, in particolare il primo, confermative DEla ascrivibilità DEl'omicidio ad un problema «interno» alla famiglia (di sangue e mafiosa) FA-OL. La fonte primaria di NA è proprio FA IU, suocero DEla vittima (come si è ricordato in parte narrativa). Per convergenti dichiarazioni e emergenze di altri processi (vedasi presenza al summit di tardano al Campo) i reggenti DEla OS nel periodo in questione erano FA LV e OL AT. Da ciò, per logica comune, deriva : 46 a) la sicura presenza di una motivazione rafforzata, posto che la Corte di secondo grado si serve di elementi colpevolmente trascurati dal giudice di primo grado, tali da rafforzare la impronta genetica DEl'omicidio come riferibile ad una decisione dei reggenti DEla OS FA-OL in quel momento in libertà (rectius latitanti), FA LV e OL AT;
b) la considerazione DEla particolare rilevanza dei dati trascurati dal giudice di primo grado, posto che oltre alle fonti dichiarative NA e AC la Corte di primo grado menziona/ ma non valuta» contenuti DEle conversazioni registrate dal Di NT il 10 maggio DE 2008 che esprimono in modo chiaro, per come logicamente interpretati dalla Corte di secondo grado, come la fonte dei timori per la propria vita - espressi da AL AT - fossero proprio le probabili determinazioni aggressive dei reggenti FA LV e OL AT. Dunque viene da dire che il rafforzamento DE percorso valutativo è - nel caso in esame - quasi 'agevolato' dalla particolare timidezza valutativa espressa, nel caso che ci occupa, dal giudice di primo grado. 6.5.5 In simile quadro, peraltro, la Corte di Assise di Appello realizza un complessivo e condivisibile «riequilibrio logico» dei dati dimostrativi che avevano condotto in primo grado alla affermazione di responsabilità DE solo OL VI, sulla base di due considerazioni ineccepibili: - la prima è rappresentata dalla contraddittoria limitazione DE giudizio di responsabilità ad uno degli esecutori (OL) che, pacificamente, non aveva agito, secondo le stesse fonti dichiarative ritenute attendibili dal giudice di primo grado, per interesse personale ma come componente di una cellula di 'ndrangheta; - la seconda è rappresentata da una piana interpretazione DEla valenza dimostrativa (fermo restando il portato narrativo) DEl'incontro intervenuto ad agosto DE 2008 tra FA SC da un lato e FA LV e OL AT dall'altro, risultando DE tutto congrua e logica la motivazione espressa sul punto dal giudice di secondo grado (ossia la rappresentazione DEla decisione già presa, dai vertici DE gruppo, di eliminare AL AT). In particolare sul secondo aspetto il giudice di primo grado aveva illogicamente valorizzato la 'speranza' DE destinatario DEla comunicazione (FA SC) di una possibile equivocità di quella espressione .. ce la vediamo noi.. pronunziata da OL AT in presenza di FA LV (che non interviene a smentire o 47 Il Presidente Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore a minimizzare), espressione che nel contesto in cui è stata pronunziata aveva un significato DE tutto univoco, come ritenuto dal giudice di secondo grado. 6.5.6 Le rettifiche logiche e giuridiche realizzate dalla Corte di assise di Appello, per quanto sinora detto, sono non soltanto ineccepibili ma DE tutto idonee, dato il chiaro incrocio narrativo tra fonti dotate di autonomia percettiva (limitando il campo a De CA UE, FA SC, NA IU e AC NI), a sostenere l'esito di condanna dei due ricorrenti qui in trattazione. Ciò rende, come si è anticipato trattando la posizione DE OL, irrilevante e non decisivo il tema di critica rappresentato dal recupero DEla fonte IV, su cui si addensano profili di non cristallina attendibilità soggettiva. Ma, a ben vedere, la fonte IV non ha alcuna portata di reale accrescimento di un quadro dimostrativo saldamente ancorato - anche nei confronti di FA LV e OL AT - alle molteplici evidenze prima elencate. Ciò perché, al di là DEle doglianze difensive, costui apprende DEla avvenuta esecuzione DE DEitto - in tesi - proprio dal OL e, dunque, dalla medesima fonte DE De CA (con circolarità e duplicazione DE narrato).La esclusione di reale peso dimostrativo DE dichiarante IV, pertanto, da un lato è doverosa, dall'altro nulla toglie alla economia complessiva DEla decisione, in ragione DEla molteplicità di fonti autonome che univocamente e logicamente conducono, all'interno e nel rispetto dei contenuti DEla decisione di merito, alla affermazione di responsabilità dei due ricorrenti. Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti. Al rigetto dei ricorsi proposti da OL AT, OL VI e FA LV segue la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN SC e FA VI con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione DEla Corte di Assise di Appello di Milano. Rigetta i ricorsi di OL AT, OL VI e FA LV che condanna al pagamento DEle spese processuali.