Art. 27. ((Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.
L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14))
L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14))