Versione
25 marzo 1963
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6 gennaio 2013
6 gennaio 2013
Art. 5. Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica.
Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facolta' di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.
Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta, qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera.
L'esercizio della facolta' di cui al primo comma e' indipendente da quanto dovuto in base all'articolo 2 per le merci imbarcate o sbarcate.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5 , 7 , 14 , 16 , 23 , 24 , 25 , 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".
Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facolta' di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.
Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta, qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera.
L'esercizio della facolta' di cui al primo comma e' indipendente da quanto dovuto in base all'articolo 2 per le merci imbarcate o sbarcate.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5 , 7 , 14 , 16 , 23 , 24 , 25 , 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-10/16, Ordinanza della Corte, Ignazio Messina & C. SpA contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Genova e a, 26/10/2016Provvedimento: ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 26 ottobre 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto – Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta» Nelle cause riunite da C-10/16 a C-12/16, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla …Leggi di più...
- art. 267 TFUE·
- regolamento n. 4055/86·
- cooperazione giudiziale·
- art. 94 regolamento di procedura Corte·
- rinvio pregiudiziale·
- tassa di ancoraggio·
- libera prestazione dei servizi·
- proporzionalità tassa·
- giustificazione differenziazione tassa·
- irricevibilità manifesta