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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/10/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 781/2022 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via dei Mille n. 243, presso lo studio dell'avv. Filippo Pagano
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura allegata, da intendersi in calce all'atto di appello,
APPELLANTE PRINCIPALE contro nata a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Messina, via C. Battisti n. 167, presso lo studio professionale degli avv.ti
IE OZ, AN OZ e CA OZ (con PEC indicate), che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. Antonio Briguglio (con PEC indicata) per procura su foglio separato, da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE (in via condizionata)
e contro nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Messina, via dei Mille n. 100, presso lo studio professionale dell'avv.
LV RO RE (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato, da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE (in via condizionata)
1 e contro in persona del Presidente e legale rappresentante avv. Angelo Controparte_3
Crimi, c.f.: con sede legale in Messina, ivi elettivamente domiciliata, via Romagnosi P.IVA_1
n. 8, presso lo studio professionale dell'avv. Roberto Amagliani (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura unita in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
____________
Oggetto: Appelli – principale e incidentali (in via condizionata) - avverso la sentenza n. 1576/2022 emessa dal Tribunale di Messina-seconda sezione civile il 3 ottobre 2022 in materia di adempimento contrattuale, risarcimento danni e altro.
************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante principale: “si precisano le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa. Si insiste, in particolare, nell'accoglimento delle richieste istruttorie ribadite nell'atto di appello e, in particolare, nel rinnovo della CTU o nel richiamo del
CTU per come argomentato nell'atto di appello. Si insiste, in ogni caso, nell'accoglimento dell'atto di appello”.
Per l'appellata/appellante incidentale (in via condizionata) “I.- insiste Controparte_1 nelle argomentazioni e conclusioni formulate nella comparsa di risposta del 6.2.2023, che si trascrivono:
1. ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, inammissibile e/o infondato
l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1576/2022 pubblicata il 3.10.2022 del Pt_1
Tribunale di Messina, conseguentemente, rigettandolo;
2. confermare in ogni sua parte la sentenza oggetto di gravame;
3. conseguentemente, rigettare tutte le domande svolte dall'appellante in primo grado e qui ribadite. In particolare: 3A. ritenere e dichiarare che tutte le domande proposte dall'attore in via surrogatoria sono inammissibili e vanno rigettate, sia perché non sussistono i requisiti di cui all'art. 2900 c.c., sia perché precluse dal giudicato nascente dalla sentenza n. 4265 del 9.11.2001, emessa dal Tribunale di Messina, e confermata dalla Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 361 del 6.7./8.8.2006, e dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20131 del 3.9.2013;
3B. in ogni caso, rigettare le domande attrici perché prescritte, essendo decorsi 48 anni dalla vendita in Notar del 5.11.1969, trascritta il 19.11.1969 al n. 18163; 3C. in subordine, rigettare le Per_1 domande attrici perché manifestamente infondate anche alla luce delle risultanze della CTU espletata e della rinuncia del alla querela di falso civile;
3D. dare atto che la Pt_1 CP_3 della quale è socio il sig. , nel giudizio di primo grado, ha chiesto il
[...] Parte_1 rigetto delle domande da questi avanzate, perché infondate, e non ha formulato alcuna domanda nei
2 confronti dei sig.ri ;
4. confermare la condanna dell'odierno appellante per lite CP_1 temeraria ed alle spese giudiziali di primo grado;
5. condannare l'appellante alle spese del presente giudizio. II. Chiede il rigetto delle contrarie domande svolte nell'atto di appello avversario, con la conferma della decisione di primo grado”.
Per l'appellato/appellante incidentale (in via condizionata) “precisa le Controparte_2 conclusioni, insistendo in quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta del 6 febbraio 2023 (ivi compresa la riproposizione della domanda di prescrizione dell'azione), con il rigetto dell'impugnazione proposta dall'appellante”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 novembre 2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina, pronunziando sulle domande da lui proposte – volte ad ottenere, in via surrogatoria, che si dichiarasse che la ha acquistato, con atto in notar del 5 novembre 1969, dai Controparte_3 Per_1 convenuti , il bene immobile catastato al foglio 89 p.lla 499 sup. are 29 e ca 88 del CP_1
Comune di Messina e che i venditori hanno consegnato alla società acquirente un bene diverso rispetto a quello oggetto di compravendita, nonché, ritenuta l'inerzia dell'acquirente a richiedere la consegna materiale del bene immobile acquistato, previa sua individuazione e, se del caso, confinazione o riconfinazione, che i convenuti fossero condannati a consegnarlo in CP_1 favore della ed al risarcimento, in favore della stessa, di tutti i danni Controparte_3 cagionati ad essa e conseguenti alla consegna, a suo tempo, di un bene diverso rispetto a quello compravenduto nella misura da accertare in corso di causa (sia per il caso in cui il terreno oggetto di vendita fosse occupato da terzi, sia per il caso in cui non dovesse possedere le caratteristiche plano- volumetriche per la realizzazione di una cubatura pari a quella già realizzata, sia per il caso in cui la società acquirente non potesse accedere alle agevolazioni per la costruzione di edifici con le stesse caratteristiche di quelle realizzate); in via diretta, la condanna della in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni cagionati a lui per il mancato esercizio dei diritti discendenti dal citato atto traslativo, nella misura da accertare in corso di causa, nonché che si dichiarasse che l'assenza dei convenuti all'incontro di mediazione è stata ingiustificata, con ogni conseguente statuizione – ha:
- accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2 nonché quella di giudicato sollevata da e Controparte_1 Controparte_2
- rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla (in Controparte_4 quanto infondata);
- rigettato l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale sollevata dall'attore;
3 - accolto l'eccezione di infondatezza della domanda risarcitoria svolta in via diretta dal Pt_1 nei confronti della (in quanto non provata in corso d'istruttoria); Controparte_4
- rigettato - nel merito - la domanda attorea;
- condannato parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio (liquidate come in dispositivo) in favore di ciascuna parte convenuta;
- riconosciuto la responsabilità processuale aggravata dell'attore nei confronti dei convenuti, per l'effetto condannandolo a corrispondere, in favore di ciascun convenuto, la somma di € 2.000
(equitativamente determinata) ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- posto definitivamente a carico dell'attore i costi dell'espletata c.t.u. (già liquidati in atti);
- rigettato ogni altra domanda ed eccezione.
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, fossero ritenute fondate le domande ed eccezioni proposte nell'atto di citazione di primo grado, che ha ribadito qui testualmente.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 febbraio 2023 si
è costituita resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto. In particolare, con esplicito riferimento alle domande azionate in via surrogatoria, ne ha eccepito l'inammissibilità per mancanza dei requisiti ex art. 2900 c.c., oltre che per l'intervenuto giudicato di cui alla sentenza n. 4265 del 9 novembre 2001 emessa dal Tribunale di Messina, confermata in grado d'appello, nonché dalla Corte di cassazione;
in ogni caso, ha ribadito l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado, essendo decorsi 48 anni dalla vendita del 5 novembre 1969, trascritta il 19 novembre 1969 al n. 18163, formulando, in definitiva, le domande sopra riportate al paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Con comparsa depositata parimenti il 6 febbraio 2023 si è costituito Controparte_2 resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; ha, quindi, riproposto l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado, contestando, infine, la fondatezza dell'appello, di cui ha confutato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
La in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_4 solo si è costituita con comparsa depositata il 7 febbraio 2023, resistendo all'appello, di cui CP_3 ha eccepito l'inammissibilità e/o l'infondatezza in relazione ai capi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della pronuncia impugnata, limitatamente alla domanda risarcitoria avanzata in via diretta contro di essa.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado.
4 Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rilevata la ritualità del contraddittorio – come da ordinanza emessa dalla Corte il 6 marzo 2023 –, è stata fissata la data del 26 febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni (rimettendo al merito la valutazione della richiesta di rinnovo della c.t.u. o di richiamo del C.t.u. formulata dall'appellante), differita poi, per impedimento del relatore, alla data del 21 ottobre 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione con assegnazione del termine di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione dell'appellata Controparte_4
[... all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione
(così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
1) APPELLO di TA IZ Letterio.
Col primo motivo di appello si duole dell'accoglimento da parte del Parte_1
Tribunale dell'eccezione di carenza di legittimazione formulata da Controparte_2 sostenendo che le argomentazioni poste dal primo Giudice a fondamento del suo convincimento non sarebbero coerenti rispetto al contenuto dell'atto di citazione, col quale – specifica - egli non avrebbe chiesto la consegna del bene su cui sorge il complesso immobiliare oggetto della pronuncia della
Suprema Corte del 2013 sopra richiamata, bensì quella del diverso bene oggetto del contratto di compravendita tra i e la CP_1 CP_3
A suo dire il Giudice di primo grado avrebbe travisato le domande da lui proposte, che invece erano state ben comprese dal G.I. (diverso dall'estensore della sentenza), il quale, in corso di causa, aveva disposto apposita c.t.u. sulla base delle richieste attoree, accertamento tecnico che – evidenzia l'appellante – non avrebbe avuto ragione di essere qualora fosse stata ritenuta sussistente la carenza di legittimazione oppure inesistente la qualità di successore nel diritto controverso in capo al
[...]
. CP_1
Aggiunge che infondato sarebbe anche il richiamo fatto dal Tribunale all'art. 111 c.p.c., dato che quel decidente non avrebbe considerato che la norma anzidetta, nello stabilire al comma 4° che la sentenza
5 emessa all'esito del giudizio fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa, fa salve, comunque, le norme sull'acquisto in buona fede dei beni mobili e le regole sulla trascrizione.
In proposito deduce che la sentenza n. 4265/2001 è stata emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1426/1976 R.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Messina da e Parte_2 [...]
(danti causa degli odierni appellati) contro la società cooperativa OASI con atto di CP_5 citazione del 30 settembre 1976, trascritto il 2 ottobre 1976 ai nn. 16334-14441.
Successivamente, con l'entrata in vigore della legge 69/2009, avvenuta il 4 luglio 2009, è stato introdotto nel codice civile l'art. 2668 bis che, innovando il previgente regime di efficacia perpetua della trascrizione delle domande giudiziali, ha stabilito che “la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine...”; l'art. 58 della citata legge (rubricata “disposizioni transitorie”) ha previsto l'obbligo di rinnovazione, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, delle trascrizioni delle domande giudiziali eseguite venti anni prima o in un momento ancora anteriore.
Evidenzia l'appellante che, nel caso in esame, la trascrizione dell'atto di citazione del 1976 non sarebbe stata rinnovata e, dunque, avrebbe perso efficacia, restando in conseguenza preclusi gli effetti previsti dall'art. 2653, comma 1, n.1, seconda parte, c.c., che prevede che “la sentenza contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base ad un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda”.
La pronuncia n. 4265/2001 del Tribunale di Messina, emessa nel giudizio instaurato con la citazione del 1976, secondo la sua prospettazione non potrebbe, perciò, essergli opposta, essendo egli avente causa dalla he ha trascritto il proprio atto di acquisto l'11 agosto 1997, anteriormente rispetto CP_3 alla trascrizione della sentenza del 20 dicembre 2013.
Ciò varrebbe anche – continua l'appellante – con riguardo al disposto del quarto comma dell'art. 111
c.p.c., richiamando a tal fine la pronuncia n. 3643/2013 della Suprema Corte che ha affermato che
“l'art. 111 c.p.c. co. 4, quanto ai rapporti della trascrizione della domanda giudiziale con la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo, è norma che riguarda gli effetti della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare fintanto che il diritto è sub iudice...” e, ancora “il principio è stato affermato con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. sugli effetti della sentenza nei confronti del terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo: in tale eventualità gli effetti delle sentenze, pronunciate sulle domande … potranno spiegarsi nei confronti dei terzi acquirenti, lite pendente, soltanto se la relativa domanda sia stata trascritta prima della trascrizione dell'atto di acquisto del terzo, confermando così l'impossibilità di considerare opponibile la sentenza se la domanda giudiziale non risulti trascritta con priorità rispetto all'atto di acquisto del terzo”.
6 Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto affermare che, mancando la rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale del 1976, la stessa aveva perso efficacia, tale che la sentenza del Tribunale di Messina, trascritta il 20 dicembre 2013, non potrebbe in alcun modo opporsi a lui, che, succeduto a titolo particolare alla ha trascritto il suo atto di acquisto l'11 agosto 1997, CP_3 anteriormente alla data di trascrizione della sentenza suddetta.
L'esame del motivo richiede una precisazione di carattere preliminare.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di accolta dal Tribunale, è Controparte_2 stata da lui sollevata sulla base dell'argomento secondo il quale l'atto di assegnazione di alloggio stipulato dalla n favore (tra gli altri) del in data 29 luglio 1997 n. 72356 Rep. in CP_3 Pt_1 notar sarebbe inefficace nei suoi confronti visto che la domanda giudiziale di accertamento Per_2 dell'acquisto della proprietà del bene per accessione, da lui avanzata nel 1976, è stata trascritta.
Ha sostenuto, in particolare, l'eccipiente che, seppure in virtù di detto atto di assegnazione, stipulato nelle more del giudizio anzidetto, il sia divenuto successore a titolo particolare Pt_1 dell' nel diritto controverso, lo stesso ha ritenuto, nondimeno, di non intervenire in quel CP_3 giudizio, né di impugnare la sentenza del Tribunale di Messina n.4265/2001 che ha accolto la domanda proposta dai danti causa di lui ( ) nei confronti della società cooperativa, Controparte_6 avendo dichiarato che l'edificio oggetto di causa è stato costruito da quest'ultima interamente su terreno di proprietà degli attori predetti, tale che esso, nella sua esatta consistenza ed ubicazione, appartiene, per accessione, in esclusiva proprietà ai . Controparte_6
Siffatta pronuncia – ha evidenziato ancora l'eccipiente - è titolo esecutivo sin dal 2001: in virtù di esso egli sarebbe divenuto proprietario del fabbricato dove ricade l'appartamento occupato da controparte, nei confronti della quale la sentenza del Tribunale di Messina sarebbe passata in giudicato il 24 dicembre 2002; tale che l'atto in notar del 29 luglio 1997 sarebbe inefficace nei Per_2 suoi confronti.
Il Tribunale ha accolto tale eccezione ripetendo quasi pedissequamente gli argomenti dell'eccipiente, tra cui l'assunto di fondo secondo il quale l'atto di assegnazione di alloggio del 29 luglio 1997 in notar non è a lui opponibile in quanto la domanda di accessione proposta dai suoi danti causa Per_2
è stata trascritta anteriormente alla trascrizione del predetto atto notarile, in virtù del quale il
è divenuto successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.. Pt_1
Orbene, contro questo convincimento l'odierno appellante ha sollevato l'obiezione sopra riportata, deducendo per la prima volta in questa sede la questione della mancata tempestiva rinnovazione della trascrizione della domanda introduttiva del suddetto giudizio (instaurato nel 1976 dai danti causa dei
), con conseguente inopponibilità a lui, quale acquirente a titolo particolare dalla CP_1
7 convenuta che ha trascritto il proprio atto di acquisto nel 1997, della sentenza pronunciata CP_3 all'esito dello stesso, trascritta successivamente al 1997.
Rileva la Corte anzitutto che, in linea di principio, la questione della mancata trascrizione della domanda giudiziale di accessione (o, il che è analogo, della mancata sua rinnovazione nel termine di cui all'art. 2668 bis c.c.), siccome attinente ad un fatto impeditivo dell'opponibilità della sentenza all'odierno appellante, non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, bensì di una eccezione in senso lato.
Come tale, il suo rilievo non è subordinato ad un'allegazione tempestiva della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie, potendo essere proposta anche per la prima volta in sede di appello, come nella specie è accaduto, in quanto non vi osta il disposto dell'art. 345, comma 2, c.p.c. concernente solamente le eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio.
Sul punto vale ricordare l'insegnamento invalso più di recente nella giurisprudenza della Suprema
Corte – che ha superato il precedente indirizzo, per vero remoto, di segno opposto - secondo cui il difetto di trascrizione di un atto (o, il che è lo stesso, della tempestiva rinnovazione della trascrizione), con la conseguente inopponibilità di esso al terzo acquirente, non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, bensì di un'eccezione in senso lato, essendo il suo rilievo sottratto al regime delle preclusioni assertive e istruttorie e potendo, perciò, essere dedotto per la prima volta anche in sede di appello (così Cass. civ. nn. 3852/2020; 6769/2018).
Ciò premesso in linea di principio, nel caso concreto, però, la critica mossa dall'appellante col primo motivo di appello non è per nulla pertinente all'iter argomentativo della sentenza di primo grado che, sul punto specifico, ha ritenuto che difettasse la legittimazione passiva di Controparte_2 rispetto alle domande attoree poiché, in sostanza, non è a lui opponibile il suddetto atto di assegnazione dell'alloggio in proprietà al , essendo stata trascritta nel 1976 la domanda Pt_1 giudiziale di accessione proposta dai suoi danti causa, in data anteriore alla stipula (ed alla trascrizione) dell'atto di assegnazione anzidetto.
La questione implicata da siffatto ragionamento non è evidentemente la stessa di quella dell'opponibilità all'odierno appellante, ai sensi dell'art. 2653, comma 1, n. 1, c.c., della sentenza emessa a definizione del predetto giudizio e, in questa prospettiva, non è chi non veda come la tesi sostenuta dall'appellante - secondo cui la mancata tempestiva rinnovazione ex art. 2668 bis c.c. della trascrizione della domanda giudiziale di accessione avrebbe reso inopponibile a lui la sentenza pronunciata in quel giudizio - esuli e sia differente dalla suddetta tematica, non valendo, perciò, a contrastare sul piano logico-giuridico - né lo spiega l'appellante - il convincimento del Tribunale secondo cui la domanda del in questo giudizio non può essere validamente proposta nei Pt_1
8 confronti di perché inefficace è nei suoi confronti l'atto di assegnazione Controparte_2 anzidetto.
La doglianza, così come formulata, non è, pertanto, ammissibile, anche se, essendo stata con essa devoluta alla Corte l'intera questione della legittimazione passiva di nel Controparte_2 presente giudizio, la stessa costituisce occasione, in questa sede, per evidenziare come infondata sia, comunque, la relativa eccezione formulata dal predetto convenuto in primo grado (ed accolta dal
Tribunale), posto che le domande avanzate dal nei confronti di Pt_1 Controparte_2 non sono state da lui azionate in via diretta bensì, come si è detto, solamente in via surrogatoria ex art. 2900 c.c..
Il ha, infatti, agito nel presente giudizio (in parte qua) quale “sostituto processuale” Pt_1 dell' al fine di ottenere dai venditori (e, per essi, dai loro aventi causa), utendo iuribus della CP_3 società anzidetta, la consegna materiale del bene oggetto del contratto di compravendita del 1969, previo accertamento dell'avvenuta consegna, invece, di un bene diverso, nonché per invocare, in luogo della il risarcimento dei danni alla stessa cagionati dalla consegna, illo tempore, di un CP_3 bene diverso rispetto a quello compravenduto.
Ciò posto, la legittimazione passiva del “terzo” convenuto in surrogatoria, da intendere correttamente quale titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nella prospettiva ex art. 2900 c.c., non va individuata con riferimento alla posizione soggettiva personale dell'attore in surrogatoria – il quale, deve rimarcarsi, agisce in veste di mero Parte_1
“sostituto processuale” del titolare del diritto azionato (v. Cass. civ. n. 1389/2007) -, quanto piuttosto con esclusivo riguardo alla situazione sostanziale e processuale dell'obbligato inerte (cd. debitore surrogato), nella quale il soggetto agente in surrogatoria subentra in maniera identica, rimanendo soggetto a tutte le eccezioni sostanziali e processuali opponibili al debitore surrogato (cfr. Cass. civ. n. 21218/2022).
Ne consegue che, nel caso di specie, dove il , secondo la sua stessa prospettazione, ha Pt_1 agito in surrogazione dell' - che a suo avviso sarebbe rimasta inerte - per ottenere dai CP_3 [...]
(aventi causa dei contraenti venditori) l'adempimento dell'obbligazione di consegna del CP_1 bene oggetto della compravendita del 1969, oltre al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima a causa della consegna di un bene diverso da quello acquistato, non è revocabile in dubbio che titolari passivi di siffatta azione - che altro non è se non una domanda di adempimento dell'obbligo di consegna del bene, oltre che di risarcimento dei danni per il dedotto inadempimento, pur proposta in via surrogatoria dal preteso creditore dell' siano senz'altro i venditori (e, per essi, i loro aventi CP_3 causa e in quanto su di essi, e solo su di essi (quali Controparte_2 Controparte_1
9 successori dei contraenti venditori), grava la predetta obbligazione principale del venditore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1476, n. 1, e 1477 c.c..
A nulla rileva evidentemente, perciò, in questo preciso quadro tecnico-giuridico, il tema relativo al se l'atto di assegnazione di alloggio del 1997 in favore del possa o meno essere Pt_1 opponibile a dato che il predetto attore non ha agito qui – si ripete - per fare Controparte_2 valere un diritto proprio e personale verso i , né tantomeno rileva, per analoga CP_1 ragione, la questione dell'opponibilità o meno al della sentenza di accessione Pt_1 pronunciata nel giudizio anzidetto, proprio perché costui deve considerarsi mero sostituto della parte sostanziale, ossia dell' che ha preso parte direttamente a quel giudizio e per la quale, dunque, CP_3 non si pone un problema di opponibilità della sentenza in rapporto alla trascrizione della domanda ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c..
Consegue a tutto quanto sin qui esposto che, seppure per ragioni differenti rispetto a quelle dedotte dall'appellante, in riforma in parte qua della sentenza impugnata, merita di essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
E' appena il caso di evidenziare a tal uopo che, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, così come quello del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (tra le tante da ultimo v. Cass. civ. nn. 6533/2024; 513/2019).
Col secondo motivo l'appellante si duole dell'accoglimento, da parte del Tribunale, dell'eccezione di giudicato sollevata da contro cui muove pressoché le stesse obiezioni di Controparte_1 cui al primo motivo.
Rileva, in particolare, che il Tribunale non avrebbe considerato che in base al disposto dell'art. 111, comma 4, c.p.c. “la sentenza pronunciata contro questi ultimi (alienante o successore a titolo universale, n.d.r.) spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”
e che, nel caso di specie, la sentenza n. 4265/2001 è stata pronunciata nel giudizio iscritto al n.
1426/1976 R.G, introdotto dinanzi al Tribunale di Messina da e Parte_2 CP_1
10 con atto di citazione del 30 settembre 1976, trascritta il 2 ottobre 1976 ai nn. 16334- 14441, ma CP_5 tale trascrizione, poi, non è stata rinnovata ai sensi dell'art. 2668 bis c.c. nel termine previsto dall'art. 58 della legge n. 69/2009 (ossia entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio
2009).
Con la conseguenza che, come già riportato sopra, non potrebbero qui verificarsi gli effetti di cui all'art. 2653, secondo capoverso, c.c.: la trascrizione della domanda giudiziale del 1976 avrebbe, infatti, perso efficacia, cosicché la sentenza n. 4265/2001 pronunciata in quel giudizio non sarebbe opponibile a lui, avente causa dell' che ha trascritto il proprio atto di acquisto l'11 agosto 1997, CP_3 anteriormente alla data del 20 dicembre 2013 di trascrizione della sentenza che ha definito quel giudizio.
E ciò – continua l'appellante – anche in virtù del citato comma 4 dell'art. 111 c.p.c., che fa salve le norme sulla trascrizione in ordine al principio generale dell'efficacia della sentenza passata in giudicato anche nei confronti dei successori a titolo particolare delle parti originarie del giudizio.
Richiama in proposito alcune pronunce della Suprema Corte (per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 19 e 20 dell'atto di appello), concludendo sul punto che l'exceptio judicati sarebbe, per un verso, infondata, in quanto egli non potrebbe essere considerato successore a titolo particolare nel diritto controverso, e, per altro verso, non pertinente, in quanto le domande da lui proposte nel presente giudizio non sarebbero sovrapponibili a quelle decise nella suddetta causa, avendo qui chiesto l'accertamento dei confini ed il rilascio (oltre l'eventuale risarcimento dei danni) del diverso terreno che l' a acquistato dai . CP_3 CP_1
Osserva che lo stesso Tribunale, a pag. 9 della sentenza, ha affermato testualmente: “poiché la
costruì, non già sul terreno acquistato, bensì sul confinante terreno di loro proprietà CP_3
(…)” e che, tra le domande da lui azionate, vi è proprio quella volta ad individuare il terreno acquistato dalla società cooperativa, che, però, sarebbe stata ignorata dal Tribunale.
Rileva la Corte che valgono per il motivo in esame, mutatis mutandis, considerazioni analoghe a quelle sopra esplicitate con riferimento al primo motivo. ha eccepito in primo grado (si riporta in sintesi) la sussistenza del giudicato Controparte_1 di cui alla pronuncia n. 20131 del 3 settembre 2013 della Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello confermativa di quella del Tribunale n.4265 del 9 novembre 2001: quest'ultima, in accoglimento delle domande avanzate dai danti causa dei , ha CP_1 dichiarato che il fabbricato in cui ricadono gli appartamenti oggetto di assegnazione (tra cui quello assegnato al ) è stato costruito interamente sul sottostante terreno di proprietà degli attori, Pt_1 accertando, così, l'avvenuto acquisto per accessione, da parte dei predetti, del diritto di proprietà di
11 tutto il complesso edilizio, con obbligo di costoro di corrispondere all' 'indennizzo per il valore CP_3 dei materiali e le spese della manodopera impiegati per la costruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 936, comma 2, c.c..
Ha sostenuto la , in particolare, che le domande volte ad ottenere che fosse dichiarato CP_1 che i venditori avevano consegnato alla cooperativa un terreno diverso da quello venduto, con conseguente condanna, chiesta in via surrogatoria dal , dei alla Pt_1 CP_1 consegna di quello effettivamente acquistato, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla per via della consegna di un bene diverso, sarebbero coperte dal giudicato Controparte_3 formatosi nel predetto giudizio in quanto domande che la società acquirente avrebbe dovuto formulare nell'ambito dello stesso, mentre non l'ha fatto, e considerato che il giudicato nascente dalle predette pronunce copre il dedotto ed il deducibile.
Ha evidenziato che detto giudicato sarebbe opponibile al in quanto avente causa a titolo Pt_1 particolare della tenuto, come tale, ad accettare gli effetti dei predetti accertamenti definitivi. CP_3
Il Tribunale ha accolto l'eccezione, argomentando che sussiste il giudicato secondo il quale i
[...]
sono proprietari dell'intero complesso costruito dalla cooperativa, compreso CP_1
l'appartamento dell'attore, con determinazione dell'indennizzo ex art. 936, 2° comma, c.c.,
(giudicato) opponibile al sia perché costui, avendo ottenuto l'assegnazione della Pt_1 proprietà di un alloggio da parte dell' on atto in not. del 29 luglio 1977 nel corso del CP_3 Per_2 giudizio di primo grado (definito con sentenza n.4265/2001), è divenuto parte sostanziale del processo ex art. 111 c.p.c. in virtù della citazione notificata il 28 settembre 1976, trascritta il 2 ottobre 1976, con facoltà di intervenire nel processo e di proporre impugnazione;
sia perché, essendo socio della cooperativa, in virtù di tale qualità deve subire gli effetti delle sentenze emesse contro la stessa, tanto più che nell'atto di assegnazione in notar del 1977 si era obbligato ad accollarsi gli effetti del Per_2 giudizio pendente.
In sostanza il primo Giudice ha fatto proprie le stesse ragioni addotte dall'eccipiente CP_1
a fondamento dell'eccezione di giudicato.
[...]
In questa sede l'appellante, come si è detto sopra, ha per la prima volta eccepito in giudizio l'inopponibilità a lui del giudicato nascente dalla pronuncia anzidetta per mancata rinnovazione nel ventennio della trascrizione della domanda giudiziale di accessione, avendo egli trascritto, frattanto, il proprio atto di acquisto e non potendo, perciò, trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2653, n. 1, primo capoverso, c.c., per essere venuta meno, nelle more, l'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi del primo comma dell'art. 2668 bis c.c..
Orbene, ritenuta ammissibile in questa sede la predetta deduzione in quanto oggetto di eccezione in senso lato che non si scontra col divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.c. secondo quanto si è spiegato
12 sopra, essa è fondata nella misura in cui inficia l'argomento del Tribunale secondo il quale il giudicato nascente dalla sentenza citata è opponibile al in quanto successore a titolo particolare Pt_1 dell' el corso di quel processo (di cui è divenuto parte sostanziale ex art. 111 c.p.c., con facoltà CP_3 di intervenirvi e di proporre impugnazione).
Sul punto deve evidenziarsi, infatti, che, se è vero che per effetto dell'atto di assegnazione di alloggio in Notaio el 29 luglio 1977 il è divenuto successore a titolo particolare nel diritto Per_2 Pt_1 controverso per atto tra vivi ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto il giudizio di accessione era già in corso all'epoca dell'assegnazione ed aveva ad oggetto proprio l'accertamento della proprietà degli immobili di cui l'alloggio assegnato al faceva parte, e se è innegabile che la sentenza Pt_1 esplica i propri effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso, sia o non sia intervenuto nel processo, nondimeno deve tenersi conto, sotto il profilo giuridico, pur sempre del fatto che, per quanto qui di specifico interesse, l'opponibilità degli effetti della sentenza al successore a titolo particolare incontra il limite della trascrizione, giusta la previsione del quarto comma dell'art. 111 c.p.c. che, appunto, fa “salve le norme sulla trascrizione”, per tali dovendosi intendere, secondo unanime giurisprudenza, quelle relative alla trascrizione della domanda giudiziale ex artt. 2652 e 2653 c.c..
Il Giudice nomofilattico ha, invero, affermato in materia il principio secondo il quale, se la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge, mira di regola a risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra più acquirenti dallo stesso dante causa, essa costituisce, però, anche un onere che, in relazione alla norma dell'art.111 c.p.c. opera nel senso di rendere possibile che l'efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si sono resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso, i quali, per non avere partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l'esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza, prima dell'acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso (in tal senso v. Cass. civ. nn. 3643/2013; 1390/1968).
Ora, nel caso in esame è indubitabile che la domanda giudiziale volta all'accertamento dell'acquisto della proprietà da parte dei danti causa dei per accessione invertita rientri tra quelle CP_1 per le quali è prevista la trascrizione, deponendo in tal senso il chiaro disposto dell'art. 2653, comma
1, n. 1, c.c. che parla espressamente di “domande dirette all'accertamento” della proprietà o altri diritti reali di godimento, così come ineludibile è, però, che l'effetto prenotativo della sua trascrizione
(nel caso di specie effettuata in data 2 ottobre 1976 ai nn. 16334-14411, secondo quanto risulta dalla pronuncia di primo grado, sul punto non appellata) – in virtù del quale l'efficacia della sentenza
13 retroagisce al momento della domanda – è venuto meno secondo il disposto del primo comma dell'art. 2668 bis c.c. a causa della sua mancata rinnovazione nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 69/2009 (che ha introdotto la predetta norma nel codice civile) come stabilito dal comma 4 dell'art. 58 della stessa legge, secondo cui “la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli artt. 2668-bis n e 2668-ter c.c., entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
La circostanza fattuale della mancata rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale nel termine del 4 luglio 2010, dedotta dall'appellante, non è stata specificamente contestata dalla parte appellata (né tanto meno da , essendosi costei difesa Controparte_1 Controparte_2 sul punto in base a tutt'altro argomento, ossia sostenendo che, a prescindere dall'efficacia ventennale della trascrizione della domanda giudiziale a seguito della novella del 2009, al tempo dell'assegnazione dell'alloggio al (29 luglio 1997) la trascrizione della citazione era Pt_1 valida ed efficace.
Non ha, dunque, negato la circostanza allegata dall'appellante che la trascrizione della domanda giudiziale non era stata rinnovata ai sensi della suddetta disposizione transitoria della legge 69/2009
– il quale, perciò, può ritenersi un dato acquisito agli atti del giudizio -, mentre l'argomento utilizzato dalla per confutare l'assunto dell'appellante (da ultimo richiamato) è, all'evidenza, CP_1 destituito di fondamento perché non tiene conto del fatto che, come si è detto, la trascrizione della domanda giudiziale ha come effetto essenziale quello (prenotativo) di rendere possibile l'efficacia retroattiva della sentenza pronunciata all'esito del giudizio, in modo da fare risalire le conseguenze del decisum al momento della domanda.
Tale che, ove detto effetto venga meno a causa della mancata rinnovazione della trascrizione medesima (ex art. 2668 bis, comma 1, c.c.), come accaduto nella specie, rimane caducata anche la retroattività della sentenza, con la conseguenza – quanto al caso di specie – che la pronuncia che ha definito il giudizio di accessione non è, perciò, opponibile al quale successore a titolo Pt_1 particolare nel diritto controverso non intervenuto in quel giudizio, dal momento che costui, nelle more del giudizio, ha trascritto il proprio atto di acquisto della proprietà dell'alloggio (atto in notaio del 29 luglio 1997), e ciò è avvenuto antecedentemente alla data di trascrizione della sentenza Per_2 suddetta.
Se fondata è, sul punto specifico, la ragione dell'appello, rileva nondimeno la Corte che l'eccezione di giudicato formulata dalla in primo grado, come sopra riportata - la quale, va CP_1 sottolineato, è stata nuovamente ribadita, negli stessi termini, nella comparsa di costituzione in
14 appello, anche in sede di domande conclusive (testualmente “ritenere e dichiarare che tutte le domande proposte dall'attore in via surrogatoria sono inammissibili e vanno rigettate, sia perché non sussistono i requisiti di cui all'art. 2900 c.c., sia perché precluse dal giudicato nascente dalla sentenza n. 4265 del 9.11.2001, emessa dal Tribunale di Messina, e confermata dalla Corte di
Appello di Messina, con sentenza n. 361 del 6.7./8.8.2006, e dalla Corte di Cassazione con sentenza
n. 20131 del 3.9.2013”) –, è stata principalmente argomentata (come si è riassunto sopra) sulla base alla considerazione che quelle proposte dal in via surrogatoria costituiscono altrettante Pt_1 domande che la società cooperativa acquirente avrebbe dovuto formulare nell'ambito del ridetto giudizio di accessione instaurato dai danti causa dell'eccipiente, ma che non ha avanzato, tale che adesso dette domande sarebbero precluse alla controparte, agente in surrogatoria, per via del giudicato, il quale – ha precisato la – copre il dedotto ed il deducibile. CP_1
Ha aggiunto poi, alla fine, che tale giudicato sarebbe opponibile al quale avente causa Pt_1 dalla cooperativa.
Il Tribunale ha basato la propria decisione di accoglimento dell'eccezione solo su quest'ultimo profilo
(per vero secondario nell'economia dell'intero sviluppo argomentativo della stessa da parte della convenuta), valorizzando, cioè, il richiamo all'art 111, comma 4, c.p.c., qui contrastato efficacemente dall'appellante secondo quanto si è riportato più sopra.
Non si può, però, in questa sede trascurare il dato - fondamentale, quanto dirimente –, bene evidenziato da nella sua difesa (come riportato più sopra), che l'eccezione Controparte_1 di giudicato (qui ribadita dall'appellata) ha riguardato le domande avanzate dal in via Pt_1 surrogatoria, dovendosi, perciò, tenere conto che ciò che rileva, ai fini di un valido ed efficace approccio valutativo alla questione, non è la posizione soggettiva del (surrogante), Pt_1 quanto piuttosto quella della surrogata come si è già rilevato sopra con riferimento alla CP_3 tematica della legittimazione passiva di Controparte_2
Vale ribadire, infatti, che colui che agisce in via surrogatoria assume la veste di “sostituto processuale” del surrogato e, come tale, egli è soggetto a tutte le eccezioni sostanziali e processuali opponibili a quest'ultimo.
Come affermato dalla Suprema Corte, invero, il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore ai sensi dell'art. 2900 c.c. (stante la funzione meramente conservativa dell'azione surrogatoria, volta a acquisire risultati utili al patrimonio del debitore inerte) esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo: egli, legittimato straordinario, agisce in nome proprio per il mero accertamento del diritto vantato dal debitore principale nei confronti del “terzo”, assumendo la veste di sostituto processuale del debitore surrogato e rimanendo, conseguentemente, soggetto a tutte le eccezioni - sostanziali e processuali - opponibili al debitore medesimo, nonché alle
15 limitazioni dell'uso dei mezzi di prova che avrebbe incontrato il titolare del diritto ove fosse stato lui a promuovere il giudizio (così, tra le altre, Cass. civ. n. 7648/2013).
Tra dette eccezioni rientra senz'altro quella di intervenuto giudicato che, com'è noto e come ha dedotto la nella specie, copre anche il “dedotto e il deducibile”: tale principio CP_1 concerne propriamente il tema dei limiti oggettivi del giudicato, per stabilire i quali, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, occorre avere riguardo a tutto ciò che rientri nel perimetro dell'oggetto del processo, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
Orbene, il nel presente giudizio ha fatto valere diritti non appartenenti a sé, bensì Pt_1 all' e segnatamente: l'accertamento che la società anzidetta ha acquistato dai CP_3 CP_1 il bene immobile catastato al foglio 89 p.lla 499 sup. are 29 e ca 88 del Comune di Messina e che i venditori hanno consegnato ad essa un bene diverso rispetto a quello oggetto di compravendita;
l'affermazione del diritto a richiedere ai venditori (e, pere essi, ai loro aventi causa) la consegna materiale del bene immobile effettivamente acquistato, previa sua esatta individuazione e, se del caso, confinazione o riconfinazione;
la condanna dei convenuti a consegnarlo alla CP_1 cooperativa, nonché al risarcimento, in favore della stessa, di tutti i danni cagionati ad essa conseguentemente alla consegna, a suo tempo, di un bene diverso rispetto a quello compravenduto.
Ed è proprio con riferimento a tali diritti (ed alle relative domande) – sul piano oggettivo - ed alla posizione sostanziale e processuale del loro (unico) titolare (ossia la – sul piano soggettivo - CP_3 che devono essere verificati in questa sede, al fine di decidere rettamente l'eccezione de qua, la portata e gli effetti del giudicato eccepito dalla , e non già con riguardo a quella del CP_1 surrogante , dato che – si ribadisce - costui riveste nel presente giudizio la posizione di Pt_1 mero “sostituto processuale” dell' (ex art. 81 c.p.c.), di colui cioè che, eccezionalmente, fa CP_3 valere in giudizio diritti altrui in nome proprio e che, come tale, non può fare esercitare diritti diversi o più ampi di quelli spettanti al surrogato.
In questa prospettiva non è, allora, importante, né affatto determinante, la questione dell'opponibilità
(o meno) al , ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.p.c., quale successore a titolo particolare Pt_1 dell' del giudicato derivante dal giudizio di accessione più volte richiamato, dato che dirimente CP_3
è, piuttosto, la considerazione secondo cui quest'ultimo, quale sostituto legale della società CP_3 non può esercitare in via surrogatoria diritti diversi o più ampi di quelli spettanti alla predetta
(surrogata).
16 Il che implica che, per la medesima ratio, il non può nemmeno azionare diritti il cui Pt_1 esercizio sarebbe ormai precluso allo stesso titolare (qui surrogato) per essere intervenuto il giudicato
(così come non può esercitare diritti del predetto già estinti per intervenuta prescrizione), laddove, perciò, gli effetti e la portata oggettiva e soggettiva del giudicato, in questo contesto, non possono che essere esaminati e verificati se non esclusivamente in rapporto alla posizione sostanziale e processuale della surrogata ma non del surrogante, mero sostituto della prima (come invece CP_3 ha fatto, erroneamente, il primo Giudice).
Ciò chiarito, in merito alla portata del giudicato evidenzia la Corte che certamente quello formatosi nel giudizio di accessione (conclusosi con la sentenza della Cassazione del 2013), opponibile al quale sostituto processuale dell' è preclusivo di tutte le domande da lui formulate Pt_1 CP_3 qui “in via surrogatoria” (sopra riportate), dal momento che esse riguardano l'adempimento dell'obbligazione contrattuale ex artt. 1476, n.1, e 1477 c.c. di consegna del bene compravenduto con l'atto stipulato tra i danti causa dei e la il 5 novembre 1969, previa CP_1 Controparte_3 sua corretta individuazione fisica, oltre che il risarcimento del danno per inesatto adempimento, quando la questione della consegna dell'immobile e quella della sua esatta individuazione hanno fatto parte integrante e essenziale, com'è riscontrabile negli atti relativi, del dibattito svoltosi nella causa di accessione di cui si è detto, essendo, perciò, riconducibili nell'alveo del cd. “dedotto e deducibile”, in quanto precedenti logico-fattuali della pronuncia passata in giudicato, secondo quanto giustamente rilevato anche da Controparte_1
Com'è dato agevolmente ricavare dalla lettura della sentenza di primo grado (n. 4265/01 del 9 novembre 2001 Trib. di Messina) ed ancora più dalla lettura di quella di appello (n. 361/06 dell'8 agosto 2006 del Corte app. Messina) e della sentenza della Suprema Corte (n. 20131/2013 del 3 settembre 2013), infatti, nel giudizio anzidetto, tra le questioni dibattute, è stata posta, proprio dall' quella dell'inapplicabilità, al caso in esame, della disposizione dell'art. 936 c.c. in favore, CP_3 invece, della norma ex art. 938 c.c. per essere stato il fabbricato sociale costruito solo in parte sul terreno dei venditori, e non già per intero come invece dedotto dagli attori.
Questione che ha implicato anche, necessariamente, quella, logicamente preliminare, della esatta individuazione del lotto di terreno acquistato dalla società cooperativa: quest'ultima, infatti, ha proposto appello avverso la pronuncia di primo grado (che aveva accolto la domanda attorea) sostenendo che, ai fini della identificazione del bene acquistato, non avrebbe dovuto essere fatto riferimento (come opinato dal Tribunale) al frazionamento catastale allegato alle copie per voltura dell'atto, bensì ai due progetti redatti dall'arch. (sulla cui base era stata richiesta ed ottenuta Per_3 dai venditori la licenza edilizia), deponendo in tal senso la lettera del contratto che parlava di trasferimento della proprietà di un lotto di terreno edificabile, e cioè di un bene che, nella
17 prospettazione della deducente aveva acquistato la caratteristica dell'edificabilità solo in virtù CP_3 dei due indicati progetti dell'ing. e che per questo si differenziava dai lotti ubicati a valle e a Per_3 monte, i quali, invece, non presentavano caratteristiche edificatorie.
Come si legge nella sentenza della Corte di appello n. 361/06, la disputa (in quel grado) ha riguardato, in particolare, la corretta individuazione del lotto compravenduto, la cui identificazione secondo la società acquirente avrebbe dovuto effettuarsi in base ai predetti progetti – per i quali l'edificio solo per una piccola parte si collocava su terreno dei -, mentre, secondo costoro, il bene CP_1 andava individuato sulla base del frazionamento catastale: divergenza dalla quale sarebbero scaturite, come afferma lo stesso Giudice di appello, conseguenze giuridiche non indifferenti, dato che, nel primo caso, avrebbe trovato applicazione la norma di cui all'art. 938 c.c., nel secondo, invece, la disposizione di cui all'art. 936 c.c..
La Corte ha accolto la prospettazione dei venditori (già accreditata dal primo Giudice), avendo ritenuto che, sulla scorta del dato letterale del contratto del 1969 (nel quale nessun riferimento specifico ai due progetti era contenuto), oggetto del trasferimento sia stato “un lotto di Per_3 terreno edificabile della estensione di mq.2988 circa, identificato nei confini ed individuato in catasto al f. 89, part. 104, con la conseguenza che il frazionamento, lungi dall'essere posteriore ed esistente solo nelle intenzioni dei contraenti, era in effetti già attuale ed eseguito e doveva essere solo allegato alle copie per le necessarie volture” (si veda a pag. 9 della motivazione della citata sentenza n.
361/06).
Ha concluso, perciò, che “essendo incontestato che vi è netta distinzione tra il fondo frazionato ed alienato e quello effettivamente edificato (differenze esistono anche nella estensione oltre che nella ubicazione), l'edificio è stato per intero costruito al di fuori del lotto di proprietà della CP_3 cooperativa, sul terreno appartenente ai che, pertanto, ai sensi dell'art. 936 c.c., ne CP_1 sono divenuti proprietari con obbligo di varare alla appellante l'indennizzo quantificato CP_3 dall'ing. (così testualmente a pag. 10 della citata sentenza n. 361/06 dell'8 agosto 2006). CP_7
Questa pronuncia, impugnata per cassazione dall' è stata poi confermata dalla Suprema Corte CP_3 con la più volte citata sentenza n. 20131/2013 del 3 settembre 2013, nella quale il Giudice di legittimità, premesso che la problematica in questione ha riguardato, appunto, l'identificazione del lotto venduto all' ha ritenuto che il modus procedendi a tal uopo adottato dalla Corte di appello CP_3 fosse perfettamente in linea con l'orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione contrattuale e che, trattandosi nella specie di un trasferimento immobiliare, corretta fosse l'utilizzazione dei dati risultanti dal tipo di frazionamento, il quale, essendo espressione della volontà dei contraenti in merito alla individuazione dell'oggetto del trasferimento, rappresenta un
18 mezzo fondamentale per l'interpretazione del contratto quando le parti, come in quel caso, vi abbiano fatto specifico riferimento.
Se, dunque, la disputa in detto giudizio ha riguardato, in maniera particolare, l'esatta individuazione del lotto di terreno venduto dai all' el 1969 – tema risultato di fondamentale CP_1 CP_3 importanza giuridico-fattuale al fine di stabilire la disciplina applicabile al caso in esame in quel giudizio (se, cioè, il regime di cui all'art. 936 c.c., invocato dagli attori, ovvero la fattispecie dell'art. 938 c.c., come eccepito, invece, dalla cooperativa convenuta) -, chiaro è che se, come sostiene l'attore in surrogatoria nel presente giudizio, il terreno oggetto di vendita non fosse stato effettivamente consegnato alla società acquirente, quest'ultima, stante la lunga contesa svoltasi sullo specifico tema anzidetto, avrebbe senz'altro opposto tale circostanza agli attori/venditori, anche solo per rivendicare la disponibilità del bene compravenduto a fronte del dovere di rilasciare ai venditori l'immobile oggetto dell'accessione, mentre, secondo le emergenze ricavabili dalle suddette sentenze (soprattutto quelle emesse in sede di impugnazione), l' a basato le proprie difese e richieste su argomenti CP_3 connessi ma un tantino diversi, presupponenti evidentemente l'avvenuta consegna del terreno.
Ha sostenuto, infatti, che solo in parte l'edificio sarebbe stato realizzato su terreno dei
[...]
, mentre la restante parte aveva interessato il terreno di sua proprietà, con conseguente CP_1 applicabilità della fattispecie di cui all'art. 938 c.c. e non già quella ex art. 936 c.c. invocata da controparte;
ciò implicando evidentemente che, essendo la restante porzione costruita sul lotto compravenduto nel 1969, di sua proprietà, lo stesso si sia trovato nella materiale e fisica disponibilità della medesima. CP_3
Il contegno processuale e le argomentazioni difensive dell' n quel giudizio – quali si traggono CP_3 dalle narrative delle sentenze anzidette – dimostrano che l' on ha tenuto alcun comportamento CP_3 inerte nell'ambito dello stesso, come vorrebbe l'odierno appellante;
ciò che, oltre al resto, varrebbe ad escludere, a monte, la sussistenza di uno dei requisiti essenziali dell'azione ex art. 2900 c.c., ossia l'inerzia del (preteso) creditore surrogato.
Ad ogni buon conto, anche a voler seguire la tesi attorea secondo la quale l' ia rimasta inerte CP_3 rispetto alla circostanza dell'effettiva avvenuta consegna del lotto compravenduto, con conseguente danno subito, non può non rilevarsi come l'inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligo di consegna e il relativo risarcimento dei danni rappresentino altrettanti fatti (lato sensu modificativi) dell'altrui pretesa acquisitiva, che la parte convenuta nel giudizio di accessione avrebbe dovuto senz'altro proporre nell'ambito dello stesso, vieppiù per il fatto peculiare che in esso si sia a lungo disquisito sul tema dell'esatta individuazione del bene oggetto di compravendita tra i CP_1
e la società medesima - e quindi anche dell'obbligazione di consegna derivante dallo stesso negozio a carico degli attori (venditori) e in favore dell'acquirente al fine di stabilire se quest'ultima CP_3
19 avesse o meno, in tutto o anche solo in parte (art. 938 c.c.), al momento della realizzazione degli alloggi da assegnare ai soci, la proprietà del terreno sul quale ha proceduto ad edificare gli stessi.
Tale tema è rientrato senz'altro – si vuol dire – nel perimetro oggettivo della causa definita con la sentenza n. 20131/2013 della Suprema Corte, vieppiù per come esso si è concretamente delineato ed atteggiato nello sviluppo del dibattito processuale, essendone risultata centrale la problematica dell'esatta identificazione del terreno compravenduto, funzionale al decisivo inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in causa: tra le questioni dell'individuazione precisa del lotto venduto all' dello sconfinamento o meno dallo stesso nella costruzione degli alloggi di edilizia popolare CP_3
e della circostanza che, invece, l' ha costruito su un terreno confinante con quello CP_3 compravenduto ma interamente di proprietà dei venditori e quella del conseguimento (o meno) da parte della società acquirente della disponibilità del lotto di cui al contratto di compravendita del 1969
è sussistito, invero, un nesso di tipo logico (se non tecnico).
Tale che quest'ultima questione, appartenendo, siccome da essi implicata, al complesso sostanziale dei motivi che hanno strutturalmente rappresentato la necessaria premessa logica della decisione finale, è, ad avviso della Corte, riconducibile nell'ambito del “dedotto e deducibile” rispetto al quale può affermarsi la preclusione del giudicato di cui alla citata sentenza, per come eccepito dalla , in riferimento ai diritti azionati dal in via CP_1 Pt_1 surrogatoria, ivi compreso quello al risarcimento dei danni derivati, in tesi, dall'avvenuta consegna all' i un terreno diverso da quello compravenduto. CP_3
Discende da tutto quanto esposto sin qui che deve ribadirsi la fondatezza dell'eccezione di giudicato ritenuta dal primo Giudice, seppure per la diversa ragione giuridico-fattuale sin qui esposta, dovendosi rammentare ancora una volta il principio consolidato (già sopra riportato) secondo cui, nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati
o non espressamente menzionati dal primo giudice (da ultimo v. Cass. civ. n. 32726/2024; analogamente cfr. Cass. civ. nn. 9202/2018; 8604/2017; 1377/2016).
L'efficacia preclusiva del giudicato si estende evidentemente anche alla posizione dell'appellato
[...]
identica a quella di il quale, insieme a costei, è stato Controparte_2 Controparte_1
20 parte nel giudizio di riferimento, pur se egli, diversamente da quanto si legge al punto 2 del dispositivo della sentenza di primo grado, non ha formulato in maniera espressa e diretta l'exceptio iudicati (ma semmai lo ha fatto solo indirettamente, allo scopo di sostanziare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di cui si è detto più in alto).
È noto, invero, che l'eccezione di giudicato, sia interno che esterno, è rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (anche in Cassazione) purché i suoi elementi fondanti risultino dagli atti: il suo accertamento non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (da ultimo si veda Cass. civ. n. 16589/2021; in senso conforme Cass. civ. nn. 14581/2007).
Per tale ragione, nel caso in esame, l'efficacia preclusiva del giudicato sostanziale in relazione alle domande avanzate dal in via surrogatoria è predicabile (officiosamente) anche per la Pt_1 posizione di che ha partecipato al giudizio di riferimento (così come Controparte_2 [...]
, non ostandovi limiti di natura soggettiva, valendo per lui le stesse ragioni CP_1 spiegate sopra in ordine alla fondatezza dell'eccezione medesima (cui qui devono intendersi richiamate testualmente).
2) APPELLO da qualificare INCIDENTALE (in via condizionata) di Controparte_1
e Controparte_2
Fermo restando tutto quanto sin qui argomentato, vale la pena aggiungere che, qualora, per ipotesi, si volesse negare l'estensione del giudicato sostanziale (di cui alle citate sentenze) alla tematica della consegna del terreno oggetto di compravendita (per la non esatta coincidenza di causa petendi e di petitum), allora assumerebbe valenza dirimente nel senso del rigetto, comunque, delle domande attoree in via surrogatoria la questione della prescrizione per il decorso del termine ordinario decennale dall'atto di compravendita del 1969, sollevata tempestivamente in primo grado da entrambi i convenuti e e qui ribadita con rispettive comparse che possono Controparte_1 CP_2 senz'altro essere qualificate come altrettanti atti di appello incidentale in via condizionata.
Vale richiamare in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (così Cass. civ. nn. 2805/2022;
18119/2021; 24456/2020).
21 Ciò posto in diritto, rileva la Corte che e Controparte_2 Controparte_1 costituendosi nel presente grado ciascuno con comparsa depositata il 6 febbraio 2023 – nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione in appello per il 28 febbraio 2023 –, nel resistere all'appello del chiedendone il rigetto, hanno, comunque, Pt_1 ribadito, oltre a tutte le altre difese ed eccezioni sollevate in primo grado, specificamente quella di prescrizione dei diritti azionati nei loro confronti dal in via surrogatoria (già formulata Pt_1 in primo grado), chiedendo – in via preliminare, e Controparte_2 Controparte_1
“in ogni caso” - che fosse dichiarata prescritta l'azione giudiziaria da lui avanzata.
Su tale eccezione il Giudice di primo grado non si è espressamente pronunciato, avendo deciso il rigetto (nel merito) delle domande attoree, in particolare quelle formulate dal in via Pt_1 surrogatoria (sopra testualmente riportate), sulla base delle “assorbenti statuizioni di rito” (così testualmente al punto 6 del dispositivo), consistite, secondo quanto emerge dall'iter argomentativo della pronuncia medesima, nella carenza di legittimazione passiva di e Controparte_2 nell'intervenuto giudicato di cui alla decisione pronunciata all'esito del giudizio instaurato dai danti causa dei nei confronti dell' (sentenza n. 20131 emessa dalla Corte di CP_1 CP_3 cassazione il 3 settembre 2013), questioni eccepite, rispettivamente, dai convenuti anzidetti.
Il Tribunale, dopo avere accolto dette eccezioni, ha dichiarato testualmente di “rigettare, di converso, ogni altra questione”.
Non è chiaro, dal tenore delle espressioni utilizzate dal primo Giudice, se, nell'intendimento di quest'ultimo, l'eccezione di prescrizione avanzata dai convenuti, di cui pure il Tribunale ha dato espressamente atto nella narrativa della sentenza, sia stata “rigettata” perché implicitamente ritenuta infondata – come si potrebbe ricavare dalla frase testuale “ogni altra questione, di converso, va rigettata” – oppure semplicemente assorbita nell'accoglimento delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di giudicato suddette – come sembrerebbe potersi ricavare dal tenore della locuzione “assorbenti statuizioni di rito” di cui al punto n. 6 del dispositivo -.
La differenza tra il “rigetto” e l'“assorbimento” rileva in linea di principio sul piano dello strumento processuale attraverso cui fare valere nuovamente l'eccezione in sede di impugnazione (proposta dalla controparte soccombente), se cioè sia sufficiente per la parte convenuta (in sede di impugnazione) la sua mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. oppure sia necessaria l'impugnazione incidentale.
Sul punto vale richiamare l'insegnamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale, in tema di impugnazioni, la parte vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte, perché superate o non esaminate in quanto assorbite, ma deve solo
22 riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo;
qualora, invece, un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure
(v. Cass. civ. nn. 19755/2025; 33649/2023; 21264/2018; S.U. 11799/2017; 7700/2016).
Nel caso in esame, per la verità, il Tribunale, pur usando l'espressione testuale generica “ogni altra questione, di converso, va rigettata” – che potrebbe fare pensare ad un statuizione di reiezione dell'eccezione di prescrizione (per sua infondatezza) -, non risulta avere esaminato nel merito l'eccezione medesima, essendosi limitato ad esaminare ed accogliere preliminarmente le due eccezioni (definite “di rito) di carenza di legittimazione passiva e di giudicato sopra indicate, nelle quali quella di prescrizione (che attiene, piuttosto, al merito della pretesa azionata) sembra sia rimasta
“assorbita”, potendosi, in questo quadro, ritenere sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione da parte dei due convenuti (appellati) . CP_1
Ma anche a volere opinare diversamente, reputa la Corte che – sempre nell'ipotesi astratta qui postulata – si potrebbe procedere, comunque, alla qualificazione effettiva delle rispettive censure quali altrettanti appelli incidentali (condizionati), pure in mancanza di esplicita indicazione in tal senso da parte degli interessati, i quali, per vero, nella loro comparsa di costituzione hanno parlato solamente di “riproposizione” dell'eccezione medesima ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: ciò che, di per sé, non impedisce al giudice dell'appello di procedere alla riqualificazione della doglianza nel senso anzidetto, tutte le volte che, come nella specie, l'atto che contiene la doglianza, apprezzato secondo il principio dell'idoneità al raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), si connoti come sostanziale atto di appello incidentale condizionato.
A tal uopo deve considerarsi che i rispettivi atti che contengono, ribadendola, la formulazione dell'eccezione di prescrizione e la richiesta di rigetto della domanda attorea per estinzione del diritto azionato, sono delle comparse di risposta in appello, che, come si è detto sopra, sono state depositate tempestivamente secondo la prescrizione dell'art. 343, comma 1, c.p.c.; in essi, poi, apprezzati sulla base del disposto dell'art. 125 c.p.c., figurano le ragioni della domanda in quanto ciascuno dei convenuti hanno ribadito l'eccezione evidenziandone i fatti costitutivi, senza bisogno di dedurre
23 null'altro ex art. 342 c.p.c. visto che nella sentenza impugnata nessun argomento è stato esposto sulla questione della prescrizione (per vero, si ripete, nient'affatto esaminata). ha, sul punto, evidenziato nella comparsa responsiva testualmente: “l'azione Controparte_2 giudiziaria risulta prescritta nei confronti degli appellati. A ben vedere, infatti, la successione a titolo particolare dell'odierno appellante, avvenuta attraverso l'atto di assegnazione prima ricordato (29 luglio 1997), comporta, altresì, la prescrizione dell'azione ora proposta nei confronti dei signori
e , eredi di e (atto di citazione, notificato CP_2 Controparte_1 Parte_2 Controparte_5
l'8 febbraio 2017) in considerazione della sentenza del Tribunale di Messina n.4265/2001, depositata in Cancelleria il 9 novembre 2001. Peraltro, per quel che qui interessa, lo stesso appellante ha sostenuto (atto di appello pag. 10) <<il rag. non ha chiesto il medesimo accertamento già pt_1 oggetto del precedente contenzioso esitatosi con la nota sentenza della suprema corte di cassazione 2013, ma, proprio sulla base tale decisione, inteso richiedere “che i convenuti cp_1 hanno consegnato alla un bene diverso rispetto a quello parte_3 compravendita (domanda che contrasta quanto accertato nel giudizio intercorso l'>>, confermando che si tratta di domanda nuova, ormai prescritta” (così a pagg. 23 e CP_3
24 della comparsa di risposta); nelle conclusioni dell'atto ha chiesto, quindi, testualmente “
2. preliminarmente, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., ritenere e dichiarare prescritta l'azione giudiziaria proposta dal signor , per le ragioni esposte in narrativa”. Parte_1
a sua volta, ha argomentato sul punto testualmente: “inoltre, attenendo la Controparte_1 domanda all'atto di vendita in Notar del 5.11.1969, in ogni caso, essa è prescritta;
invero, Per_1 ogni diritto di natura obbligatoria e reale nascente dal contratto di vendita de quo, dopo ben 48 anni, deve ritenersi prescritto sia nei confronti della sia nei confronti del socio rag. Controparte_3
” (pag. 14 della comparsa di risposta): e, ancora: “sussiste anche su tale domanda (…) la Pt_1 prescrizione ultra decennale di qualsiasi diritto della Cooperativa – e, dunque, dell'attore che ad essa ha inteso surrogarsi - non solo perché l'atto di compravendita è stato stipulato nel lontano 1969
e, dunque, 48 anni prima dell'inizio del presente giudizio (…)”, nonché “sussiste la prescrizione di qualsiasi azione nascente dalla compravendita in Notar del 5.11.1969, per decorso del Per_1 termine decennale dalla sua stipula”.
Nelle conclusioni dell'atto ha chiesto, al punto 3B, testualmente (evidenziando la domanda in
“grassetto”: “in ogni caso rigettare le domande attrici perché prescritte, essendo decorsi 48 anni dalla vendita in Notar del 5.11.1969, trascritta il 19.11.1969 al n. 18163”. Per_1
Posto, dunque, che sul piano processuale ammissibile è l'eccezione di prescrizione ribadita in questa sede dai , in merito ad essa va detto che, come l'eccezione di giudicato, anche quella CP_1 di prescrizione deve essere rapportata qui alla posizione soggettiva dell' in quanto titolare dei CP_3
24 diritti azionati dal in surrogazione, e non già a quella del personalmente, Pt_1 Pt_1 mero sostituto processuale della prima, agente utendo iuribus della predetta.
Orbene, trattandosi - la domanda di consegna del lotto acquistato e quella di risarcimento del danno per avere avuto consegnato un bene diverso da quello acquistato (cd. aliud pro alio) - di pretese scaturenti dall'esecuzione delle obbligazioni di cui al ridetto contratto di compravendita in notaio stipulato dall' l 5 novembre 1969, esse, nell'ipotesi alternativa qui formulata, sono da Per_2 CP_3 ritenere, all'evidenza, precluse in ogni caso in quanto i diritti con esse azionate, di natura certamente contrattuale, sono ormai estinti per intervenuta prescrizione a causa del più che abbondante decorso del termine decennale di prescrizione (applicabile senz'altro in materia di responsabilità contrattuale) dalla stipula del contratto di riferimento (anno 1969), senza che vi sia stato, nelle more, alcun atto interruttivo, non potendosi attribuire tale efficacia alla domanda giudiziale di accessione (avanzata dai danti causa dei nei confronti di di cui al giudizio richiamato, né alle CP_1 CP_3 eccezioni e difese avanzate dall' n quel giudizio, se ci si pone, come si è fatto in questa ipotesi CP_3 alternativa, nella prospettiva della diversità delle rispettive pretese, quanto a causa petendi e petitum, azionate rispettivamente in quel giudizio e nel presente.
Ed invero perché la domanda giudiziale possa avere effetto interruttivo della prescrizione è necessario che abbia ad oggetto proprio il diritto colpito dal pericolo di estinzione col decorso del tempo, dovendo sussistere necessariamente la pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta identificata in base al “petitum” ed alla “causa petendi” (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. nn. 11938/2024; 10966/2008; 726/2006; 397/1985; 3441/1977).
In questa prospettiva nessuna valenza ha l'obiezione del (di cui alla memoria ex art. 183, Pt_1 comma 6, n. 3, c.p.c. datata 20 dicembre 2017) secondo cui la prescrizione in questo caso dovrebbe farsi decorrere, al più, dalla pronuncia della ridetta sentenza della Corte di cassazione del 2013 ai sensi dell'art. 2935 c.c. (in virtù del quale per i diritti di natura obbligatoria la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui gli stessi possono essere fatti valere).
Nessun impedimento e/o evento sospensivo, infatti, è sussistito, e nemmeno è stato allegato dall'attore in surrogatoria, a che l' titolare dei diritti anzidetti) potesse fare valere i diritti qui CP_3 azionati dal in via surrogatoria entro il decennio dalla stipula del contratto del 1969, non Pt_1 ostandovi affatto la pendenza del giudizio di accessione, come sembrerebbe voler dire l'odierno appellante (principale), per nulla incompatibile con l'esercizio degli stessi.
Giova infine chiosare, riguardo a quanto argomentato (in via alternativa) sulla questione della prescrizione, che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale la sentenza del giudice di merito, che, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima
25 possa risultare non corretta, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato, ma configura semplicemente una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata (così
Cass. civ. nn. 17182/2020; 10815/2019; 21490/2005).
ANCORA sull'APPELLO PRINCIPALE
Col terzo motivo di gravame principale, l'appellante si duole del rigetto, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria avanzata da lui in via diretta nei confronti dell' sull'argomento della CP_3 carenza di prova della stessa nel corso dell'istruttoria.
Obietta a tale argomento che il primo Giudice avrebbe omesso di considerare che egli aveva ritualmente articolato idonei mezzi istruttori, chiedendo che si accertassero l'an ed il quantum risarcitorio, mentre il nominato Consulente non avrebbe fornito sul punto alcuna risposta.
Il motivo è affatto da disattendere in quanto, avuto riguardo al tenore dell'atto di citazione di primo grado e della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – nei quali si delineano e cristallizzano, com'è noto, la causa petendi ed il petitum di ogni azione -, prima ancora dell'offerta di prova, è mancata proprio ogni allegazione in merito ai pregiudizi che sarebbero derivati all'attore dall'asserita condotta inerte della essendosi il richiedente limitato ad invocarne la Controparte_3 quantificazione della misura mediante un accertamento da effettuare in corso di causa.
Ne deriva che in questa assoluta genericità di formulazione della domanda, non potrebbe demandarsi ad una c.t.u. l'accertamento del se e del tipo di pregiudizio subito dall'attore, oltre che la quantificazione del danno, trattandosi di una indagine del tutto esplorativa in assenza totale di allegazione degli elementi costitutivi del danno-conseguenza, senza tacere della mancanza di prova in merito all'asserito fatto generatore del danno (cd. danno-evento), solo enunciato, non potendosi perciò che addivenire, in questo quadro, al rigetto del presente motivo di appello.
I motivi di gravame principale dal quarto al sesto si appuntano sulle risultanze della c.t.u. di primo grado, dolendosi l'appellante (in sintesi) del fatto che il Tribunale non avrebbe dato modo alle parti di interloquire sulla bozza di consulenza nella versione successiva all'accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità di alcuni documenti (non prodotti tempestivamente in atti) - nella quale è stato utilizzato dall'Ausiliario un diverso procedimento per individuare la superficie occupata dal
26 fabbricato , né si sarebbe curato della circostanza che il C.t.u. non avrebbe valutato, né risposto CP_3 ai rilievi mossi dal C.t.p. (che vengono riprodotti alle pagine da 25 a 40 dell'atto di appello).
Si lamenta, inoltre, che il Tribunale, errando, ha ritenuto che il Consulente si sia basato solamente su elementi non contestati da parte attrice, avendo così travisato, a dire del , le risultanze Pt_1 degli atti e avendo tenuto conto dei numerosi rilievi di parte alla bozza di consulenza (di cui sopra), ai quali l'Ausiliario non avrebbe risposto.
Deduce, infine, che se quest'ultimo avesse considerato le osservazioni del C.t.p. e se il Tribunale avesse tenuto conto dei rilievi successivi al deposito della relazione definitiva, l'accertamento tecnico avrebbe portato ad acclarare la fondatezza di tutte le domande attoree, sulle quali, a dire dell'appellante, il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi.
I motivi, in quanto attengono al merito dell'azione, sono da ritenere assorbiti nella conferma della statuizione di accoglimento dell'eccezione preliminare di giudicato, che rende superfluo in questa sede ogni vaglio attinente al merito (che è inutile anche perché, gradatamente, i diritti azionati dall'attore sarebbero, comunque, estinti per intervenuta prescrizione secondo quanto si è rilevato sopra in relazione all'ipotesi formulata in via meramente subordinata).
Col settimo motivo il critica la statuizione di condanna per lite temeraria, sostenendo Pt_1 che, anche a prescindere dall'invocata fondatezza delle domande da lui proposte e dall'sito della lite, non sussisterebbero, comunque, i presupposti per pronunciare a suo carico una condanna per lite temeraria.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha condannato il al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, della Pt_1 somma di € 2.000, equitativamente determinata, ai sensi del comma 3° dell'art. 96 c.p.c., sulla considerazione che il rigetto delle domande attoree, rivelatesi infondate in fatto e diritto, è valso a fondare la “temerarietà” dell'azione da lui proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 96
c.p.c..
Siffatta motivazione, per vero affatto sintetica e concisa, non dà conto della sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata del , nei termini prescritti dal comma 3° Pt_1 dell'art. 96 c.p.c. (richiamato espressamente in sentenza).
Nulla è detto riguardo alla malafede o alla colpa grave dell'attore nella proposizione dell'azione, né tanto meno riguardo all'abuso del processo, presupposti la cui dimostrata sussistenza potrebbe giustificare la condanna della parte ai sensi della disposizione citata, ma che vanno valutati con
27 particolare rigore, stante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità ex art. 96, comma 3, c. p. c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (così da ultimo Cass. Civ. nn. 34429/2024;36591/2023;
19948/2023; 3830/2021).
Nel caso di specie non si vede in cosa sarebbe consistita la condotta abusiva da imputare al
, né quale sia stato il comportamento processuale da lui posto in essere da valutare ex art. Pt_1
116 c.p.c. in rapporto all'art. 96 c.p.c., non potendo la “temerarietà” della lite, così come l'abuso del processo, ricavarsi semplicemente, come sembra aver fatto il primo Giudice, dall'accoglimento delle eccezioni “in rito” che hanno paralizzato il vaglio del merito delle domande attoree (quanto meno quelle proposte in via surrogatoria), né tanto meno dal rigetto di quella risarcitoria proposta dall'attore in via diretta.
Come si è detto, infatti, richiamando il suddetto indirizzo giurisprudenziale, l'agire in giudizio per fare valere una pretesa rivelatasi infondata non è in sé condotta rimproverabile, né dal rigetto della domanda potrebbe farsi derivare automaticamente l'antigiuridicità della condotta processuale, laddove la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede la verifica, da effettuarsi caso per caso, dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali (così Cass. civ. n. 26545/2021).
Condizioni queste non affatto accertate dal Giudice di primo grado nel caso di specie, né poste a fondamento della statuizione qui censurata, e nemmeno ricavabili dagli atti del giudizio, né dalla condotta processuale del , così come non emergono dagli atti la mala fede e/o la colpa Pt_1 grave del predetto, e neppure sono stati allegati e dimostrati (quanto alla domanda di condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata in primo grado da e da Controparte_1 Controparte_2
i danni che costoro avrebbero effettivamente subito in conseguenza dell'avversa azione (cfr. Cass. civ. nn. 24645/2007; 10606/2010).
Ne discende che, in accoglimento dell'esposto motivo di appello ed in riforma in parte qua della sentenza impugnata, va revocata la condanna del al pagamento della somma di € 2.000 Pt_1 in favore di ciascun convenuto per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c..
28 L'ottavo motivo dell'appello principale riguarda la statuizione relativa alle spese di primo grado: con esso l'appellante si duole, in particolare, del fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente duplicato la condanna alle spese quanto a avendo al punto 7 del dispositivo Controparte_1 disposto la condanna di lui al rimborso delle spese in favore di ciascuna parte convenuta e poi, al punto 8), ripetuto la stessa condanna in favore della convenuta Controparte_1
Rileva la Corte che, dal confronto tra il dispositivo e la motivazione (seppure concisa) in punto di spese processuali, è agevole ricavare che la duplicazione effettivamente esistente è stata frutto di un mero refuso, rettificabile in questa sede, fermo restando che la relativa statuizione viene rivista d'ufficio dalla Corte in questa sede ex art. 336, comma 1, c.p.c. secondo quanto si dirà.
3) Il REGIME delle SPESE PROCESSUALI.
Il parziale accoglimento dell'appello (principale) del in punto di legittimazione passiva Pt_1 di e in punto di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., con conseguente Controparte_2 riforma in parte qua della pronuncia impugnata, impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c., come si è accennato sopra - ad un nuovo regolamento delle spese processuali tra le parti, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn.
9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che il , all'esito del doppio grado, è risultato Pt_1 soccombente sulle domande proposte in via surrogatoria e su quella proposta in via diretta, mentre è rimasto vittorioso in punto di infondatezza della condanna per responsabilità aggravata (che ha riguardato tutti e tre i convenuti), oltre che sull'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di appare equo compensare tra le parti contendenti Controparte_2 le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/4, ponendo la restante quota di 3/4 a carico dell'appellante (principale), da reputare prevalentemente soccombente per tutte le ragioni in fatto e diritto sin qui esplicitate.
Vale in proposito richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui la proposizione di un motivo d'appello relativo alla pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza (parziale, se ricorrono, come nella specie, altri motivi non accolti o accolti solo in parte) della controparte e può giustificare la compensazione, anche integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
29 Ciò posto, nel caso di specie le spese si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n.
147/2022 (applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014 (anche tenuto conto della modifica operata con il D. M. 147/2022, n. d. r.), cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia, da considerare indeterminabile - stante il cumulo di domande attoree, tra cui quelle risarcitorie non quantificate, né quantificabili monetariamente - e di complessità media, in considerazione dell'entità e della natura delle questioni implicate e del presumibile valore monetario non esiguo delle correlate domande risarcitorie - e applicando i valori tariffari tra i minimi e i medi (ma più prossimi a questi ultimi) per le analoghe ragioni anzidette, le spese si liquidano (per ciascun convenuto) in complessivi € 9.000,00
a titolo di onorario - di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.000,00 per la fase istruttoria e € 2.800,00 per la fase decisionale -; la quota di ¾ – da porre a carico del - è pari a € 6.750,00. Pt_1
Per il secondo grado – avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra – si liquida, in favore di ciascun convenuto, la somma di € 11.000,00 a titolo di onorario, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la fase istruttoria (stanti le richieste istruttorie di parte appellante e considerato anche il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 4.200,00 per la fase decisionale: la quota di ¾ – da porre a carico dell'appellante (principale) – è pari a € 8.250,00.
La lieve differenza in minus rispetto alle somme proposte nelle notule delle spese depositate dal difensore di e dal difensore di rispettivamente, in Controparte_2 Controparte_1 primo ed in secondo grado, è dovuta, oltre che, ovviamente, alla decurtazione di ¼ per via della
30 disposta compensazione, all'applicazione da parte della Corte non dei valori medi, come nelle notule, ma di quelli tra i minimi e i medi, seppure più prossimi a questi ultimi, per le ragioni sopra esplicitate.
Vanno aggiunti, per entrambi i gradi, il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.
P. A. e IVA (ove dovuta), e, quanto al secondo grado, anche il rimborso dei ¾ del c.u. dovuto da
[...]
e da per i rispettivi appelli incidentali (condizionati). CP_1 Controparte_2
Nella stessa misura dei ¾ vanno poste definitivamente a carico del le spese di c.t.u. già Pt_1 liquidate in atti, compensata tra le parti la restante quota, ferma restando la solidarietà dell'obbligazione di ciascuna parte nei rapporti esterni col C.t.u..
Spese e compensi liquidati per il presente grado in favore di vanno distratti Controparte_1 in favore dei suoi difensori avv.ti Antonio Briguglio, IE, e CA OZ che ne hanno Parte_2 fatto espressa richiesta, ma non anche quelli del primo grado, non risultando avanzata in esso analoga richiesta.
Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo (così Cass. civ. nn. 16244/2019; 2667/1969).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con citazione notificata il 7 novembre 2022 Parte_1 nei confronti di e della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1576/2022 emessa dal Tribunale
[...] di Messina – seconda sezione civile il 3 ottobre 2022, nonché sugli appelli incidentali (condizionati)
- così qualificati gli atti di cui alle comparse di costituzione del 6 febbraio 2023 - rispettivamente di e di così provvede: Controparte_1 Controparte_2
• in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma in parte qua della pronuncia impugnata,
- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da Controparte_2
- revoca la statuizione di condanna di al pagamento della somma di Parte_1
€ 2.000,00 in favore di ciascuno dei convenuti (odierni appellati) a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
• rigetta nel resto l'appello principale, confermando (quanto alle domande avanzate dal Pt_1 in via surrogatoria) la statuizione di accoglimento dell'eccezione di giudicato formulata da
[...]
sia pure per ragioni diverse da quelle affermate dal primo Giudice, CP_1
31 estendendone gli effetti anche alla posizione di con assorbimento in Controparte_2 questa statuizione della questione di nullità dell'elaborato peritale e delle questioni attinenti al merito delle domande proposte in via surrogatoria, e confermando altresì il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal in via diretta nei confronti della SOC. COOP OASI a r. l., in Pt_1 persona del legale rappresentante p.t.;
• qualificate come appelli incidentali (condizionati) le comparse di e Controparte_1 [...]
solo in ipotesi gradata e alternativa rispetto alla statuizione di conferma Controparte_2 dell'accoglimento dell'eccezione di giudicato, in accoglimento in parte qua degli stessi, dichiara estinti i diritti azionati in via surrogatoria da nei confronti dei predetti Parte_1 per il decorso del termine di prescrizione decennale dal contratto di compravendita del 1969 (come specificato in parte motiva);
• condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella Parte_1 misura di ¾, in favore di ciascuno dei convenuti/appellati, liquidate (per tale quota), quanto al primo grado, in € 6.750,00 (come in parte motiva ripartiti) e, quanto al secondo grado, in €
8.250,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre, per entrambi gradi i gradi, al rimborso forfettario spese generali, a CPA e IVA (ove dovuta), e, per il grado di appello, al rimborso dei ¾ del c. u. per i rispettivi appelli incidentali (condizionati) da versare da e da Controparte_1 [...]
con distrazione di spese e compensi del secondo grado in favore dei difensori Controparte_2 distrattari di avv.ti Antonio Briguglio, IE, e CA Controparte_1 Parte_2
OZ;
• dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella restante misura di
¼;
• pone definitivamente a carico del le spese della c.t.u. svolta in primo grado (come già Pt_1 liquidate in atti) nella misura di ¾, compensando tra le parti la restante quota di ¼ (ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione di tutte le parti nel rapporto esterno col C.t.u.).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali, anche per il recupero del c. u. dovuto per Con gli appelli incidentali (condizionati) proposti rispettivamente da e CP_1 [...]
Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
32
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 781/2022 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via dei Mille n. 243, presso lo studio dell'avv. Filippo Pagano
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura allegata, da intendersi in calce all'atto di appello,
APPELLANTE PRINCIPALE contro nata a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Messina, via C. Battisti n. 167, presso lo studio professionale degli avv.ti
IE OZ, AN OZ e CA OZ (con PEC indicate), che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. Antonio Briguglio (con PEC indicata) per procura su foglio separato, da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE (in via condizionata)
e contro nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Messina, via dei Mille n. 100, presso lo studio professionale dell'avv.
LV RO RE (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato, da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE (in via condizionata)
1 e contro in persona del Presidente e legale rappresentante avv. Angelo Controparte_3
Crimi, c.f.: con sede legale in Messina, ivi elettivamente domiciliata, via Romagnosi P.IVA_1
n. 8, presso lo studio professionale dell'avv. Roberto Amagliani (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura unita in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
____________
Oggetto: Appelli – principale e incidentali (in via condizionata) - avverso la sentenza n. 1576/2022 emessa dal Tribunale di Messina-seconda sezione civile il 3 ottobre 2022 in materia di adempimento contrattuale, risarcimento danni e altro.
************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante principale: “si precisano le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa. Si insiste, in particolare, nell'accoglimento delle richieste istruttorie ribadite nell'atto di appello e, in particolare, nel rinnovo della CTU o nel richiamo del
CTU per come argomentato nell'atto di appello. Si insiste, in ogni caso, nell'accoglimento dell'atto di appello”.
Per l'appellata/appellante incidentale (in via condizionata) “I.- insiste Controparte_1 nelle argomentazioni e conclusioni formulate nella comparsa di risposta del 6.2.2023, che si trascrivono:
1. ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, inammissibile e/o infondato
l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1576/2022 pubblicata il 3.10.2022 del Pt_1
Tribunale di Messina, conseguentemente, rigettandolo;
2. confermare in ogni sua parte la sentenza oggetto di gravame;
3. conseguentemente, rigettare tutte le domande svolte dall'appellante in primo grado e qui ribadite. In particolare: 3A. ritenere e dichiarare che tutte le domande proposte dall'attore in via surrogatoria sono inammissibili e vanno rigettate, sia perché non sussistono i requisiti di cui all'art. 2900 c.c., sia perché precluse dal giudicato nascente dalla sentenza n. 4265 del 9.11.2001, emessa dal Tribunale di Messina, e confermata dalla Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 361 del 6.7./8.8.2006, e dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20131 del 3.9.2013;
3B. in ogni caso, rigettare le domande attrici perché prescritte, essendo decorsi 48 anni dalla vendita in Notar del 5.11.1969, trascritta il 19.11.1969 al n. 18163; 3C. in subordine, rigettare le Per_1 domande attrici perché manifestamente infondate anche alla luce delle risultanze della CTU espletata e della rinuncia del alla querela di falso civile;
3D. dare atto che la Pt_1 CP_3 della quale è socio il sig. , nel giudizio di primo grado, ha chiesto il
[...] Parte_1 rigetto delle domande da questi avanzate, perché infondate, e non ha formulato alcuna domanda nei
2 confronti dei sig.ri ;
4. confermare la condanna dell'odierno appellante per lite CP_1 temeraria ed alle spese giudiziali di primo grado;
5. condannare l'appellante alle spese del presente giudizio. II. Chiede il rigetto delle contrarie domande svolte nell'atto di appello avversario, con la conferma della decisione di primo grado”.
Per l'appellato/appellante incidentale (in via condizionata) “precisa le Controparte_2 conclusioni, insistendo in quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta del 6 febbraio 2023 (ivi compresa la riproposizione della domanda di prescrizione dell'azione), con il rigetto dell'impugnazione proposta dall'appellante”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 novembre 2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina, pronunziando sulle domande da lui proposte – volte ad ottenere, in via surrogatoria, che si dichiarasse che la ha acquistato, con atto in notar del 5 novembre 1969, dai Controparte_3 Per_1 convenuti , il bene immobile catastato al foglio 89 p.lla 499 sup. are 29 e ca 88 del CP_1
Comune di Messina e che i venditori hanno consegnato alla società acquirente un bene diverso rispetto a quello oggetto di compravendita, nonché, ritenuta l'inerzia dell'acquirente a richiedere la consegna materiale del bene immobile acquistato, previa sua individuazione e, se del caso, confinazione o riconfinazione, che i convenuti fossero condannati a consegnarlo in CP_1 favore della ed al risarcimento, in favore della stessa, di tutti i danni Controparte_3 cagionati ad essa e conseguenti alla consegna, a suo tempo, di un bene diverso rispetto a quello compravenduto nella misura da accertare in corso di causa (sia per il caso in cui il terreno oggetto di vendita fosse occupato da terzi, sia per il caso in cui non dovesse possedere le caratteristiche plano- volumetriche per la realizzazione di una cubatura pari a quella già realizzata, sia per il caso in cui la società acquirente non potesse accedere alle agevolazioni per la costruzione di edifici con le stesse caratteristiche di quelle realizzate); in via diretta, la condanna della in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni cagionati a lui per il mancato esercizio dei diritti discendenti dal citato atto traslativo, nella misura da accertare in corso di causa, nonché che si dichiarasse che l'assenza dei convenuti all'incontro di mediazione è stata ingiustificata, con ogni conseguente statuizione – ha:
- accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2 nonché quella di giudicato sollevata da e Controparte_1 Controparte_2
- rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla (in Controparte_4 quanto infondata);
- rigettato l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale sollevata dall'attore;
3 - accolto l'eccezione di infondatezza della domanda risarcitoria svolta in via diretta dal Pt_1 nei confronti della (in quanto non provata in corso d'istruttoria); Controparte_4
- rigettato - nel merito - la domanda attorea;
- condannato parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio (liquidate come in dispositivo) in favore di ciascuna parte convenuta;
- riconosciuto la responsabilità processuale aggravata dell'attore nei confronti dei convenuti, per l'effetto condannandolo a corrispondere, in favore di ciascun convenuto, la somma di € 2.000
(equitativamente determinata) ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- posto definitivamente a carico dell'attore i costi dell'espletata c.t.u. (già liquidati in atti);
- rigettato ogni altra domanda ed eccezione.
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, fossero ritenute fondate le domande ed eccezioni proposte nell'atto di citazione di primo grado, che ha ribadito qui testualmente.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 febbraio 2023 si
è costituita resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto. In particolare, con esplicito riferimento alle domande azionate in via surrogatoria, ne ha eccepito l'inammissibilità per mancanza dei requisiti ex art. 2900 c.c., oltre che per l'intervenuto giudicato di cui alla sentenza n. 4265 del 9 novembre 2001 emessa dal Tribunale di Messina, confermata in grado d'appello, nonché dalla Corte di cassazione;
in ogni caso, ha ribadito l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado, essendo decorsi 48 anni dalla vendita del 5 novembre 1969, trascritta il 19 novembre 1969 al n. 18163, formulando, in definitiva, le domande sopra riportate al paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Con comparsa depositata parimenti il 6 febbraio 2023 si è costituito Controparte_2 resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; ha, quindi, riproposto l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado, contestando, infine, la fondatezza dell'appello, di cui ha confutato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
La in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_4 solo si è costituita con comparsa depositata il 7 febbraio 2023, resistendo all'appello, di cui CP_3 ha eccepito l'inammissibilità e/o l'infondatezza in relazione ai capi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della pronuncia impugnata, limitatamente alla domanda risarcitoria avanzata in via diretta contro di essa.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado.
4 Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rilevata la ritualità del contraddittorio – come da ordinanza emessa dalla Corte il 6 marzo 2023 –, è stata fissata la data del 26 febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni (rimettendo al merito la valutazione della richiesta di rinnovo della c.t.u. o di richiamo del C.t.u. formulata dall'appellante), differita poi, per impedimento del relatore, alla data del 21 ottobre 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione con assegnazione del termine di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione dell'appellata Controparte_4
[... all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione
(così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
1) APPELLO di TA IZ Letterio.
Col primo motivo di appello si duole dell'accoglimento da parte del Parte_1
Tribunale dell'eccezione di carenza di legittimazione formulata da Controparte_2 sostenendo che le argomentazioni poste dal primo Giudice a fondamento del suo convincimento non sarebbero coerenti rispetto al contenuto dell'atto di citazione, col quale – specifica - egli non avrebbe chiesto la consegna del bene su cui sorge il complesso immobiliare oggetto della pronuncia della
Suprema Corte del 2013 sopra richiamata, bensì quella del diverso bene oggetto del contratto di compravendita tra i e la CP_1 CP_3
A suo dire il Giudice di primo grado avrebbe travisato le domande da lui proposte, che invece erano state ben comprese dal G.I. (diverso dall'estensore della sentenza), il quale, in corso di causa, aveva disposto apposita c.t.u. sulla base delle richieste attoree, accertamento tecnico che – evidenzia l'appellante – non avrebbe avuto ragione di essere qualora fosse stata ritenuta sussistente la carenza di legittimazione oppure inesistente la qualità di successore nel diritto controverso in capo al
[...]
. CP_1
Aggiunge che infondato sarebbe anche il richiamo fatto dal Tribunale all'art. 111 c.p.c., dato che quel decidente non avrebbe considerato che la norma anzidetta, nello stabilire al comma 4° che la sentenza
5 emessa all'esito del giudizio fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa, fa salve, comunque, le norme sull'acquisto in buona fede dei beni mobili e le regole sulla trascrizione.
In proposito deduce che la sentenza n. 4265/2001 è stata emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1426/1976 R.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Messina da e Parte_2 [...]
(danti causa degli odierni appellati) contro la società cooperativa OASI con atto di CP_5 citazione del 30 settembre 1976, trascritto il 2 ottobre 1976 ai nn. 16334-14441.
Successivamente, con l'entrata in vigore della legge 69/2009, avvenuta il 4 luglio 2009, è stato introdotto nel codice civile l'art. 2668 bis che, innovando il previgente regime di efficacia perpetua della trascrizione delle domande giudiziali, ha stabilito che “la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine...”; l'art. 58 della citata legge (rubricata “disposizioni transitorie”) ha previsto l'obbligo di rinnovazione, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, delle trascrizioni delle domande giudiziali eseguite venti anni prima o in un momento ancora anteriore.
Evidenzia l'appellante che, nel caso in esame, la trascrizione dell'atto di citazione del 1976 non sarebbe stata rinnovata e, dunque, avrebbe perso efficacia, restando in conseguenza preclusi gli effetti previsti dall'art. 2653, comma 1, n.1, seconda parte, c.c., che prevede che “la sentenza contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base ad un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda”.
La pronuncia n. 4265/2001 del Tribunale di Messina, emessa nel giudizio instaurato con la citazione del 1976, secondo la sua prospettazione non potrebbe, perciò, essergli opposta, essendo egli avente causa dalla he ha trascritto il proprio atto di acquisto l'11 agosto 1997, anteriormente rispetto CP_3 alla trascrizione della sentenza del 20 dicembre 2013.
Ciò varrebbe anche – continua l'appellante – con riguardo al disposto del quarto comma dell'art. 111
c.p.c., richiamando a tal fine la pronuncia n. 3643/2013 della Suprema Corte che ha affermato che
“l'art. 111 c.p.c. co. 4, quanto ai rapporti della trascrizione della domanda giudiziale con la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo, è norma che riguarda gli effetti della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare fintanto che il diritto è sub iudice...” e, ancora “il principio è stato affermato con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. sugli effetti della sentenza nei confronti del terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo: in tale eventualità gli effetti delle sentenze, pronunciate sulle domande … potranno spiegarsi nei confronti dei terzi acquirenti, lite pendente, soltanto se la relativa domanda sia stata trascritta prima della trascrizione dell'atto di acquisto del terzo, confermando così l'impossibilità di considerare opponibile la sentenza se la domanda giudiziale non risulti trascritta con priorità rispetto all'atto di acquisto del terzo”.
6 Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto affermare che, mancando la rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale del 1976, la stessa aveva perso efficacia, tale che la sentenza del Tribunale di Messina, trascritta il 20 dicembre 2013, non potrebbe in alcun modo opporsi a lui, che, succeduto a titolo particolare alla ha trascritto il suo atto di acquisto l'11 agosto 1997, CP_3 anteriormente alla data di trascrizione della sentenza suddetta.
L'esame del motivo richiede una precisazione di carattere preliminare.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di accolta dal Tribunale, è Controparte_2 stata da lui sollevata sulla base dell'argomento secondo il quale l'atto di assegnazione di alloggio stipulato dalla n favore (tra gli altri) del in data 29 luglio 1997 n. 72356 Rep. in CP_3 Pt_1 notar sarebbe inefficace nei suoi confronti visto che la domanda giudiziale di accertamento Per_2 dell'acquisto della proprietà del bene per accessione, da lui avanzata nel 1976, è stata trascritta.
Ha sostenuto, in particolare, l'eccipiente che, seppure in virtù di detto atto di assegnazione, stipulato nelle more del giudizio anzidetto, il sia divenuto successore a titolo particolare Pt_1 dell' nel diritto controverso, lo stesso ha ritenuto, nondimeno, di non intervenire in quel CP_3 giudizio, né di impugnare la sentenza del Tribunale di Messina n.4265/2001 che ha accolto la domanda proposta dai danti causa di lui ( ) nei confronti della società cooperativa, Controparte_6 avendo dichiarato che l'edificio oggetto di causa è stato costruito da quest'ultima interamente su terreno di proprietà degli attori predetti, tale che esso, nella sua esatta consistenza ed ubicazione, appartiene, per accessione, in esclusiva proprietà ai . Controparte_6
Siffatta pronuncia – ha evidenziato ancora l'eccipiente - è titolo esecutivo sin dal 2001: in virtù di esso egli sarebbe divenuto proprietario del fabbricato dove ricade l'appartamento occupato da controparte, nei confronti della quale la sentenza del Tribunale di Messina sarebbe passata in giudicato il 24 dicembre 2002; tale che l'atto in notar del 29 luglio 1997 sarebbe inefficace nei Per_2 suoi confronti.
Il Tribunale ha accolto tale eccezione ripetendo quasi pedissequamente gli argomenti dell'eccipiente, tra cui l'assunto di fondo secondo il quale l'atto di assegnazione di alloggio del 29 luglio 1997 in notar non è a lui opponibile in quanto la domanda di accessione proposta dai suoi danti causa Per_2
è stata trascritta anteriormente alla trascrizione del predetto atto notarile, in virtù del quale il
è divenuto successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.. Pt_1
Orbene, contro questo convincimento l'odierno appellante ha sollevato l'obiezione sopra riportata, deducendo per la prima volta in questa sede la questione della mancata tempestiva rinnovazione della trascrizione della domanda introduttiva del suddetto giudizio (instaurato nel 1976 dai danti causa dei
), con conseguente inopponibilità a lui, quale acquirente a titolo particolare dalla CP_1
7 convenuta che ha trascritto il proprio atto di acquisto nel 1997, della sentenza pronunciata CP_3 all'esito dello stesso, trascritta successivamente al 1997.
Rileva la Corte anzitutto che, in linea di principio, la questione della mancata trascrizione della domanda giudiziale di accessione (o, il che è analogo, della mancata sua rinnovazione nel termine di cui all'art. 2668 bis c.c.), siccome attinente ad un fatto impeditivo dell'opponibilità della sentenza all'odierno appellante, non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, bensì di una eccezione in senso lato.
Come tale, il suo rilievo non è subordinato ad un'allegazione tempestiva della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie, potendo essere proposta anche per la prima volta in sede di appello, come nella specie è accaduto, in quanto non vi osta il disposto dell'art. 345, comma 2, c.p.c. concernente solamente le eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio.
Sul punto vale ricordare l'insegnamento invalso più di recente nella giurisprudenza della Suprema
Corte – che ha superato il precedente indirizzo, per vero remoto, di segno opposto - secondo cui il difetto di trascrizione di un atto (o, il che è lo stesso, della tempestiva rinnovazione della trascrizione), con la conseguente inopponibilità di esso al terzo acquirente, non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, bensì di un'eccezione in senso lato, essendo il suo rilievo sottratto al regime delle preclusioni assertive e istruttorie e potendo, perciò, essere dedotto per la prima volta anche in sede di appello (così Cass. civ. nn. 3852/2020; 6769/2018).
Ciò premesso in linea di principio, nel caso concreto, però, la critica mossa dall'appellante col primo motivo di appello non è per nulla pertinente all'iter argomentativo della sentenza di primo grado che, sul punto specifico, ha ritenuto che difettasse la legittimazione passiva di Controparte_2 rispetto alle domande attoree poiché, in sostanza, non è a lui opponibile il suddetto atto di assegnazione dell'alloggio in proprietà al , essendo stata trascritta nel 1976 la domanda Pt_1 giudiziale di accessione proposta dai suoi danti causa, in data anteriore alla stipula (ed alla trascrizione) dell'atto di assegnazione anzidetto.
La questione implicata da siffatto ragionamento non è evidentemente la stessa di quella dell'opponibilità all'odierno appellante, ai sensi dell'art. 2653, comma 1, n. 1, c.c., della sentenza emessa a definizione del predetto giudizio e, in questa prospettiva, non è chi non veda come la tesi sostenuta dall'appellante - secondo cui la mancata tempestiva rinnovazione ex art. 2668 bis c.c. della trascrizione della domanda giudiziale di accessione avrebbe reso inopponibile a lui la sentenza pronunciata in quel giudizio - esuli e sia differente dalla suddetta tematica, non valendo, perciò, a contrastare sul piano logico-giuridico - né lo spiega l'appellante - il convincimento del Tribunale secondo cui la domanda del in questo giudizio non può essere validamente proposta nei Pt_1
8 confronti di perché inefficace è nei suoi confronti l'atto di assegnazione Controparte_2 anzidetto.
La doglianza, così come formulata, non è, pertanto, ammissibile, anche se, essendo stata con essa devoluta alla Corte l'intera questione della legittimazione passiva di nel Controparte_2 presente giudizio, la stessa costituisce occasione, in questa sede, per evidenziare come infondata sia, comunque, la relativa eccezione formulata dal predetto convenuto in primo grado (ed accolta dal
Tribunale), posto che le domande avanzate dal nei confronti di Pt_1 Controparte_2 non sono state da lui azionate in via diretta bensì, come si è detto, solamente in via surrogatoria ex art. 2900 c.c..
Il ha, infatti, agito nel presente giudizio (in parte qua) quale “sostituto processuale” Pt_1 dell' al fine di ottenere dai venditori (e, per essi, dai loro aventi causa), utendo iuribus della CP_3 società anzidetta, la consegna materiale del bene oggetto del contratto di compravendita del 1969, previo accertamento dell'avvenuta consegna, invece, di un bene diverso, nonché per invocare, in luogo della il risarcimento dei danni alla stessa cagionati dalla consegna, illo tempore, di un CP_3 bene diverso rispetto a quello compravenduto.
Ciò posto, la legittimazione passiva del “terzo” convenuto in surrogatoria, da intendere correttamente quale titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nella prospettiva ex art. 2900 c.c., non va individuata con riferimento alla posizione soggettiva personale dell'attore in surrogatoria – il quale, deve rimarcarsi, agisce in veste di mero Parte_1
“sostituto processuale” del titolare del diritto azionato (v. Cass. civ. n. 1389/2007) -, quanto piuttosto con esclusivo riguardo alla situazione sostanziale e processuale dell'obbligato inerte (cd. debitore surrogato), nella quale il soggetto agente in surrogatoria subentra in maniera identica, rimanendo soggetto a tutte le eccezioni sostanziali e processuali opponibili al debitore surrogato (cfr. Cass. civ. n. 21218/2022).
Ne consegue che, nel caso di specie, dove il , secondo la sua stessa prospettazione, ha Pt_1 agito in surrogazione dell' - che a suo avviso sarebbe rimasta inerte - per ottenere dai CP_3 [...]
(aventi causa dei contraenti venditori) l'adempimento dell'obbligazione di consegna del CP_1 bene oggetto della compravendita del 1969, oltre al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima a causa della consegna di un bene diverso da quello acquistato, non è revocabile in dubbio che titolari passivi di siffatta azione - che altro non è se non una domanda di adempimento dell'obbligo di consegna del bene, oltre che di risarcimento dei danni per il dedotto inadempimento, pur proposta in via surrogatoria dal preteso creditore dell' siano senz'altro i venditori (e, per essi, i loro aventi CP_3 causa e in quanto su di essi, e solo su di essi (quali Controparte_2 Controparte_1
9 successori dei contraenti venditori), grava la predetta obbligazione principale del venditore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1476, n. 1, e 1477 c.c..
A nulla rileva evidentemente, perciò, in questo preciso quadro tecnico-giuridico, il tema relativo al se l'atto di assegnazione di alloggio del 1997 in favore del possa o meno essere Pt_1 opponibile a dato che il predetto attore non ha agito qui – si ripete - per fare Controparte_2 valere un diritto proprio e personale verso i , né tantomeno rileva, per analoga CP_1 ragione, la questione dell'opponibilità o meno al della sentenza di accessione Pt_1 pronunciata nel giudizio anzidetto, proprio perché costui deve considerarsi mero sostituto della parte sostanziale, ossia dell' che ha preso parte direttamente a quel giudizio e per la quale, dunque, CP_3 non si pone un problema di opponibilità della sentenza in rapporto alla trascrizione della domanda ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c..
Consegue a tutto quanto sin qui esposto che, seppure per ragioni differenti rispetto a quelle dedotte dall'appellante, in riforma in parte qua della sentenza impugnata, merita di essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
E' appena il caso di evidenziare a tal uopo che, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, così come quello del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (tra le tante da ultimo v. Cass. civ. nn. 6533/2024; 513/2019).
Col secondo motivo l'appellante si duole dell'accoglimento, da parte del Tribunale, dell'eccezione di giudicato sollevata da contro cui muove pressoché le stesse obiezioni di Controparte_1 cui al primo motivo.
Rileva, in particolare, che il Tribunale non avrebbe considerato che in base al disposto dell'art. 111, comma 4, c.p.c. “la sentenza pronunciata contro questi ultimi (alienante o successore a titolo universale, n.d.r.) spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”
e che, nel caso di specie, la sentenza n. 4265/2001 è stata pronunciata nel giudizio iscritto al n.
1426/1976 R.G, introdotto dinanzi al Tribunale di Messina da e Parte_2 CP_1
10 con atto di citazione del 30 settembre 1976, trascritta il 2 ottobre 1976 ai nn. 16334- 14441, ma CP_5 tale trascrizione, poi, non è stata rinnovata ai sensi dell'art. 2668 bis c.c. nel termine previsto dall'art. 58 della legge n. 69/2009 (ossia entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio
2009).
Con la conseguenza che, come già riportato sopra, non potrebbero qui verificarsi gli effetti di cui all'art. 2653, secondo capoverso, c.c.: la trascrizione della domanda giudiziale del 1976 avrebbe, infatti, perso efficacia, cosicché la sentenza n. 4265/2001 pronunciata in quel giudizio non sarebbe opponibile a lui, avente causa dell' che ha trascritto il proprio atto di acquisto l'11 agosto 1997, CP_3 anteriormente alla data del 20 dicembre 2013 di trascrizione della sentenza che ha definito quel giudizio.
E ciò – continua l'appellante – anche in virtù del citato comma 4 dell'art. 111 c.p.c., che fa salve le norme sulla trascrizione in ordine al principio generale dell'efficacia della sentenza passata in giudicato anche nei confronti dei successori a titolo particolare delle parti originarie del giudizio.
Richiama in proposito alcune pronunce della Suprema Corte (per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 19 e 20 dell'atto di appello), concludendo sul punto che l'exceptio judicati sarebbe, per un verso, infondata, in quanto egli non potrebbe essere considerato successore a titolo particolare nel diritto controverso, e, per altro verso, non pertinente, in quanto le domande da lui proposte nel presente giudizio non sarebbero sovrapponibili a quelle decise nella suddetta causa, avendo qui chiesto l'accertamento dei confini ed il rilascio (oltre l'eventuale risarcimento dei danni) del diverso terreno che l' a acquistato dai . CP_3 CP_1
Osserva che lo stesso Tribunale, a pag. 9 della sentenza, ha affermato testualmente: “poiché la
costruì, non già sul terreno acquistato, bensì sul confinante terreno di loro proprietà CP_3
(…)” e che, tra le domande da lui azionate, vi è proprio quella volta ad individuare il terreno acquistato dalla società cooperativa, che, però, sarebbe stata ignorata dal Tribunale.
Rileva la Corte che valgono per il motivo in esame, mutatis mutandis, considerazioni analoghe a quelle sopra esplicitate con riferimento al primo motivo. ha eccepito in primo grado (si riporta in sintesi) la sussistenza del giudicato Controparte_1 di cui alla pronuncia n. 20131 del 3 settembre 2013 della Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello confermativa di quella del Tribunale n.4265 del 9 novembre 2001: quest'ultima, in accoglimento delle domande avanzate dai danti causa dei , ha CP_1 dichiarato che il fabbricato in cui ricadono gli appartamenti oggetto di assegnazione (tra cui quello assegnato al ) è stato costruito interamente sul sottostante terreno di proprietà degli attori, Pt_1 accertando, così, l'avvenuto acquisto per accessione, da parte dei predetti, del diritto di proprietà di
11 tutto il complesso edilizio, con obbligo di costoro di corrispondere all' 'indennizzo per il valore CP_3 dei materiali e le spese della manodopera impiegati per la costruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 936, comma 2, c.c..
Ha sostenuto la , in particolare, che le domande volte ad ottenere che fosse dichiarato CP_1 che i venditori avevano consegnato alla cooperativa un terreno diverso da quello venduto, con conseguente condanna, chiesta in via surrogatoria dal , dei alla Pt_1 CP_1 consegna di quello effettivamente acquistato, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla per via della consegna di un bene diverso, sarebbero coperte dal giudicato Controparte_3 formatosi nel predetto giudizio in quanto domande che la società acquirente avrebbe dovuto formulare nell'ambito dello stesso, mentre non l'ha fatto, e considerato che il giudicato nascente dalle predette pronunce copre il dedotto ed il deducibile.
Ha evidenziato che detto giudicato sarebbe opponibile al in quanto avente causa a titolo Pt_1 particolare della tenuto, come tale, ad accettare gli effetti dei predetti accertamenti definitivi. CP_3
Il Tribunale ha accolto l'eccezione, argomentando che sussiste il giudicato secondo il quale i
[...]
sono proprietari dell'intero complesso costruito dalla cooperativa, compreso CP_1
l'appartamento dell'attore, con determinazione dell'indennizzo ex art. 936, 2° comma, c.c.,
(giudicato) opponibile al sia perché costui, avendo ottenuto l'assegnazione della Pt_1 proprietà di un alloggio da parte dell' on atto in not. del 29 luglio 1977 nel corso del CP_3 Per_2 giudizio di primo grado (definito con sentenza n.4265/2001), è divenuto parte sostanziale del processo ex art. 111 c.p.c. in virtù della citazione notificata il 28 settembre 1976, trascritta il 2 ottobre 1976, con facoltà di intervenire nel processo e di proporre impugnazione;
sia perché, essendo socio della cooperativa, in virtù di tale qualità deve subire gli effetti delle sentenze emesse contro la stessa, tanto più che nell'atto di assegnazione in notar del 1977 si era obbligato ad accollarsi gli effetti del Per_2 giudizio pendente.
In sostanza il primo Giudice ha fatto proprie le stesse ragioni addotte dall'eccipiente CP_1
a fondamento dell'eccezione di giudicato.
[...]
In questa sede l'appellante, come si è detto sopra, ha per la prima volta eccepito in giudizio l'inopponibilità a lui del giudicato nascente dalla pronuncia anzidetta per mancata rinnovazione nel ventennio della trascrizione della domanda giudiziale di accessione, avendo egli trascritto, frattanto, il proprio atto di acquisto e non potendo, perciò, trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2653, n. 1, primo capoverso, c.c., per essere venuta meno, nelle more, l'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi del primo comma dell'art. 2668 bis c.c..
Orbene, ritenuta ammissibile in questa sede la predetta deduzione in quanto oggetto di eccezione in senso lato che non si scontra col divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.c. secondo quanto si è spiegato
12 sopra, essa è fondata nella misura in cui inficia l'argomento del Tribunale secondo il quale il giudicato nascente dalla sentenza citata è opponibile al in quanto successore a titolo particolare Pt_1 dell' el corso di quel processo (di cui è divenuto parte sostanziale ex art. 111 c.p.c., con facoltà CP_3 di intervenirvi e di proporre impugnazione).
Sul punto deve evidenziarsi, infatti, che, se è vero che per effetto dell'atto di assegnazione di alloggio in Notaio el 29 luglio 1977 il è divenuto successore a titolo particolare nel diritto Per_2 Pt_1 controverso per atto tra vivi ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto il giudizio di accessione era già in corso all'epoca dell'assegnazione ed aveva ad oggetto proprio l'accertamento della proprietà degli immobili di cui l'alloggio assegnato al faceva parte, e se è innegabile che la sentenza Pt_1 esplica i propri effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso, sia o non sia intervenuto nel processo, nondimeno deve tenersi conto, sotto il profilo giuridico, pur sempre del fatto che, per quanto qui di specifico interesse, l'opponibilità degli effetti della sentenza al successore a titolo particolare incontra il limite della trascrizione, giusta la previsione del quarto comma dell'art. 111 c.p.c. che, appunto, fa “salve le norme sulla trascrizione”, per tali dovendosi intendere, secondo unanime giurisprudenza, quelle relative alla trascrizione della domanda giudiziale ex artt. 2652 e 2653 c.c..
Il Giudice nomofilattico ha, invero, affermato in materia il principio secondo il quale, se la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge, mira di regola a risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra più acquirenti dallo stesso dante causa, essa costituisce, però, anche un onere che, in relazione alla norma dell'art.111 c.p.c. opera nel senso di rendere possibile che l'efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si sono resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso, i quali, per non avere partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l'esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza, prima dell'acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso (in tal senso v. Cass. civ. nn. 3643/2013; 1390/1968).
Ora, nel caso in esame è indubitabile che la domanda giudiziale volta all'accertamento dell'acquisto della proprietà da parte dei danti causa dei per accessione invertita rientri tra quelle CP_1 per le quali è prevista la trascrizione, deponendo in tal senso il chiaro disposto dell'art. 2653, comma
1, n. 1, c.c. che parla espressamente di “domande dirette all'accertamento” della proprietà o altri diritti reali di godimento, così come ineludibile è, però, che l'effetto prenotativo della sua trascrizione
(nel caso di specie effettuata in data 2 ottobre 1976 ai nn. 16334-14411, secondo quanto risulta dalla pronuncia di primo grado, sul punto non appellata) – in virtù del quale l'efficacia della sentenza
13 retroagisce al momento della domanda – è venuto meno secondo il disposto del primo comma dell'art. 2668 bis c.c. a causa della sua mancata rinnovazione nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 69/2009 (che ha introdotto la predetta norma nel codice civile) come stabilito dal comma 4 dell'art. 58 della stessa legge, secondo cui “la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli artt. 2668-bis n e 2668-ter c.c., entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
La circostanza fattuale della mancata rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale nel termine del 4 luglio 2010, dedotta dall'appellante, non è stata specificamente contestata dalla parte appellata (né tanto meno da , essendosi costei difesa Controparte_1 Controparte_2 sul punto in base a tutt'altro argomento, ossia sostenendo che, a prescindere dall'efficacia ventennale della trascrizione della domanda giudiziale a seguito della novella del 2009, al tempo dell'assegnazione dell'alloggio al (29 luglio 1997) la trascrizione della citazione era Pt_1 valida ed efficace.
Non ha, dunque, negato la circostanza allegata dall'appellante che la trascrizione della domanda giudiziale non era stata rinnovata ai sensi della suddetta disposizione transitoria della legge 69/2009
– il quale, perciò, può ritenersi un dato acquisito agli atti del giudizio -, mentre l'argomento utilizzato dalla per confutare l'assunto dell'appellante (da ultimo richiamato) è, all'evidenza, CP_1 destituito di fondamento perché non tiene conto del fatto che, come si è detto, la trascrizione della domanda giudiziale ha come effetto essenziale quello (prenotativo) di rendere possibile l'efficacia retroattiva della sentenza pronunciata all'esito del giudizio, in modo da fare risalire le conseguenze del decisum al momento della domanda.
Tale che, ove detto effetto venga meno a causa della mancata rinnovazione della trascrizione medesima (ex art. 2668 bis, comma 1, c.c.), come accaduto nella specie, rimane caducata anche la retroattività della sentenza, con la conseguenza – quanto al caso di specie – che la pronuncia che ha definito il giudizio di accessione non è, perciò, opponibile al quale successore a titolo Pt_1 particolare nel diritto controverso non intervenuto in quel giudizio, dal momento che costui, nelle more del giudizio, ha trascritto il proprio atto di acquisto della proprietà dell'alloggio (atto in notaio del 29 luglio 1997), e ciò è avvenuto antecedentemente alla data di trascrizione della sentenza Per_2 suddetta.
Se fondata è, sul punto specifico, la ragione dell'appello, rileva nondimeno la Corte che l'eccezione di giudicato formulata dalla in primo grado, come sopra riportata - la quale, va CP_1 sottolineato, è stata nuovamente ribadita, negli stessi termini, nella comparsa di costituzione in
14 appello, anche in sede di domande conclusive (testualmente “ritenere e dichiarare che tutte le domande proposte dall'attore in via surrogatoria sono inammissibili e vanno rigettate, sia perché non sussistono i requisiti di cui all'art. 2900 c.c., sia perché precluse dal giudicato nascente dalla sentenza n. 4265 del 9.11.2001, emessa dal Tribunale di Messina, e confermata dalla Corte di
Appello di Messina, con sentenza n. 361 del 6.7./8.8.2006, e dalla Corte di Cassazione con sentenza
n. 20131 del 3.9.2013”) –, è stata principalmente argomentata (come si è riassunto sopra) sulla base alla considerazione che quelle proposte dal in via surrogatoria costituiscono altrettante Pt_1 domande che la società cooperativa acquirente avrebbe dovuto formulare nell'ambito del ridetto giudizio di accessione instaurato dai danti causa dell'eccipiente, ma che non ha avanzato, tale che adesso dette domande sarebbero precluse alla controparte, agente in surrogatoria, per via del giudicato, il quale – ha precisato la – copre il dedotto ed il deducibile. CP_1
Ha aggiunto poi, alla fine, che tale giudicato sarebbe opponibile al quale avente causa Pt_1 dalla cooperativa.
Il Tribunale ha basato la propria decisione di accoglimento dell'eccezione solo su quest'ultimo profilo
(per vero secondario nell'economia dell'intero sviluppo argomentativo della stessa da parte della convenuta), valorizzando, cioè, il richiamo all'art 111, comma 4, c.p.c., qui contrastato efficacemente dall'appellante secondo quanto si è riportato più sopra.
Non si può, però, in questa sede trascurare il dato - fondamentale, quanto dirimente –, bene evidenziato da nella sua difesa (come riportato più sopra), che l'eccezione Controparte_1 di giudicato (qui ribadita dall'appellata) ha riguardato le domande avanzate dal in via Pt_1 surrogatoria, dovendosi, perciò, tenere conto che ciò che rileva, ai fini di un valido ed efficace approccio valutativo alla questione, non è la posizione soggettiva del (surrogante), Pt_1 quanto piuttosto quella della surrogata come si è già rilevato sopra con riferimento alla CP_3 tematica della legittimazione passiva di Controparte_2
Vale ribadire, infatti, che colui che agisce in via surrogatoria assume la veste di “sostituto processuale” del surrogato e, come tale, egli è soggetto a tutte le eccezioni sostanziali e processuali opponibili a quest'ultimo.
Come affermato dalla Suprema Corte, invero, il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore ai sensi dell'art. 2900 c.c. (stante la funzione meramente conservativa dell'azione surrogatoria, volta a acquisire risultati utili al patrimonio del debitore inerte) esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo: egli, legittimato straordinario, agisce in nome proprio per il mero accertamento del diritto vantato dal debitore principale nei confronti del “terzo”, assumendo la veste di sostituto processuale del debitore surrogato e rimanendo, conseguentemente, soggetto a tutte le eccezioni - sostanziali e processuali - opponibili al debitore medesimo, nonché alle
15 limitazioni dell'uso dei mezzi di prova che avrebbe incontrato il titolare del diritto ove fosse stato lui a promuovere il giudizio (così, tra le altre, Cass. civ. n. 7648/2013).
Tra dette eccezioni rientra senz'altro quella di intervenuto giudicato che, com'è noto e come ha dedotto la nella specie, copre anche il “dedotto e il deducibile”: tale principio CP_1 concerne propriamente il tema dei limiti oggettivi del giudicato, per stabilire i quali, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, occorre avere riguardo a tutto ciò che rientri nel perimetro dell'oggetto del processo, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
Orbene, il nel presente giudizio ha fatto valere diritti non appartenenti a sé, bensì Pt_1 all' e segnatamente: l'accertamento che la società anzidetta ha acquistato dai CP_3 CP_1 il bene immobile catastato al foglio 89 p.lla 499 sup. are 29 e ca 88 del Comune di Messina e che i venditori hanno consegnato ad essa un bene diverso rispetto a quello oggetto di compravendita;
l'affermazione del diritto a richiedere ai venditori (e, pere essi, ai loro aventi causa) la consegna materiale del bene immobile effettivamente acquistato, previa sua esatta individuazione e, se del caso, confinazione o riconfinazione;
la condanna dei convenuti a consegnarlo alla CP_1 cooperativa, nonché al risarcimento, in favore della stessa, di tutti i danni cagionati ad essa conseguentemente alla consegna, a suo tempo, di un bene diverso rispetto a quello compravenduto.
Ed è proprio con riferimento a tali diritti (ed alle relative domande) – sul piano oggettivo - ed alla posizione sostanziale e processuale del loro (unico) titolare (ossia la – sul piano soggettivo - CP_3 che devono essere verificati in questa sede, al fine di decidere rettamente l'eccezione de qua, la portata e gli effetti del giudicato eccepito dalla , e non già con riguardo a quella del CP_1 surrogante , dato che – si ribadisce - costui riveste nel presente giudizio la posizione di Pt_1 mero “sostituto processuale” dell' (ex art. 81 c.p.c.), di colui cioè che, eccezionalmente, fa CP_3 valere in giudizio diritti altrui in nome proprio e che, come tale, non può fare esercitare diritti diversi o più ampi di quelli spettanti al surrogato.
In questa prospettiva non è, allora, importante, né affatto determinante, la questione dell'opponibilità
(o meno) al , ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.p.c., quale successore a titolo particolare Pt_1 dell' del giudicato derivante dal giudizio di accessione più volte richiamato, dato che dirimente CP_3
è, piuttosto, la considerazione secondo cui quest'ultimo, quale sostituto legale della società CP_3 non può esercitare in via surrogatoria diritti diversi o più ampi di quelli spettanti alla predetta
(surrogata).
16 Il che implica che, per la medesima ratio, il non può nemmeno azionare diritti il cui Pt_1 esercizio sarebbe ormai precluso allo stesso titolare (qui surrogato) per essere intervenuto il giudicato
(così come non può esercitare diritti del predetto già estinti per intervenuta prescrizione), laddove, perciò, gli effetti e la portata oggettiva e soggettiva del giudicato, in questo contesto, non possono che essere esaminati e verificati se non esclusivamente in rapporto alla posizione sostanziale e processuale della surrogata ma non del surrogante, mero sostituto della prima (come invece CP_3 ha fatto, erroneamente, il primo Giudice).
Ciò chiarito, in merito alla portata del giudicato evidenzia la Corte che certamente quello formatosi nel giudizio di accessione (conclusosi con la sentenza della Cassazione del 2013), opponibile al quale sostituto processuale dell' è preclusivo di tutte le domande da lui formulate Pt_1 CP_3 qui “in via surrogatoria” (sopra riportate), dal momento che esse riguardano l'adempimento dell'obbligazione contrattuale ex artt. 1476, n.1, e 1477 c.c. di consegna del bene compravenduto con l'atto stipulato tra i danti causa dei e la il 5 novembre 1969, previa CP_1 Controparte_3 sua corretta individuazione fisica, oltre che il risarcimento del danno per inesatto adempimento, quando la questione della consegna dell'immobile e quella della sua esatta individuazione hanno fatto parte integrante e essenziale, com'è riscontrabile negli atti relativi, del dibattito svoltosi nella causa di accessione di cui si è detto, essendo, perciò, riconducibili nell'alveo del cd. “dedotto e deducibile”, in quanto precedenti logico-fattuali della pronuncia passata in giudicato, secondo quanto giustamente rilevato anche da Controparte_1
Com'è dato agevolmente ricavare dalla lettura della sentenza di primo grado (n. 4265/01 del 9 novembre 2001 Trib. di Messina) ed ancora più dalla lettura di quella di appello (n. 361/06 dell'8 agosto 2006 del Corte app. Messina) e della sentenza della Suprema Corte (n. 20131/2013 del 3 settembre 2013), infatti, nel giudizio anzidetto, tra le questioni dibattute, è stata posta, proprio dall' quella dell'inapplicabilità, al caso in esame, della disposizione dell'art. 936 c.c. in favore, CP_3 invece, della norma ex art. 938 c.c. per essere stato il fabbricato sociale costruito solo in parte sul terreno dei venditori, e non già per intero come invece dedotto dagli attori.
Questione che ha implicato anche, necessariamente, quella, logicamente preliminare, della esatta individuazione del lotto di terreno acquistato dalla società cooperativa: quest'ultima, infatti, ha proposto appello avverso la pronuncia di primo grado (che aveva accolto la domanda attorea) sostenendo che, ai fini della identificazione del bene acquistato, non avrebbe dovuto essere fatto riferimento (come opinato dal Tribunale) al frazionamento catastale allegato alle copie per voltura dell'atto, bensì ai due progetti redatti dall'arch. (sulla cui base era stata richiesta ed ottenuta Per_3 dai venditori la licenza edilizia), deponendo in tal senso la lettera del contratto che parlava di trasferimento della proprietà di un lotto di terreno edificabile, e cioè di un bene che, nella
17 prospettazione della deducente aveva acquistato la caratteristica dell'edificabilità solo in virtù CP_3 dei due indicati progetti dell'ing. e che per questo si differenziava dai lotti ubicati a valle e a Per_3 monte, i quali, invece, non presentavano caratteristiche edificatorie.
Come si legge nella sentenza della Corte di appello n. 361/06, la disputa (in quel grado) ha riguardato, in particolare, la corretta individuazione del lotto compravenduto, la cui identificazione secondo la società acquirente avrebbe dovuto effettuarsi in base ai predetti progetti – per i quali l'edificio solo per una piccola parte si collocava su terreno dei -, mentre, secondo costoro, il bene CP_1 andava individuato sulla base del frazionamento catastale: divergenza dalla quale sarebbero scaturite, come afferma lo stesso Giudice di appello, conseguenze giuridiche non indifferenti, dato che, nel primo caso, avrebbe trovato applicazione la norma di cui all'art. 938 c.c., nel secondo, invece, la disposizione di cui all'art. 936 c.c..
La Corte ha accolto la prospettazione dei venditori (già accreditata dal primo Giudice), avendo ritenuto che, sulla scorta del dato letterale del contratto del 1969 (nel quale nessun riferimento specifico ai due progetti era contenuto), oggetto del trasferimento sia stato “un lotto di Per_3 terreno edificabile della estensione di mq.2988 circa, identificato nei confini ed individuato in catasto al f. 89, part. 104, con la conseguenza che il frazionamento, lungi dall'essere posteriore ed esistente solo nelle intenzioni dei contraenti, era in effetti già attuale ed eseguito e doveva essere solo allegato alle copie per le necessarie volture” (si veda a pag. 9 della motivazione della citata sentenza n.
361/06).
Ha concluso, perciò, che “essendo incontestato che vi è netta distinzione tra il fondo frazionato ed alienato e quello effettivamente edificato (differenze esistono anche nella estensione oltre che nella ubicazione), l'edificio è stato per intero costruito al di fuori del lotto di proprietà della CP_3 cooperativa, sul terreno appartenente ai che, pertanto, ai sensi dell'art. 936 c.c., ne CP_1 sono divenuti proprietari con obbligo di varare alla appellante l'indennizzo quantificato CP_3 dall'ing. (così testualmente a pag. 10 della citata sentenza n. 361/06 dell'8 agosto 2006). CP_7
Questa pronuncia, impugnata per cassazione dall' è stata poi confermata dalla Suprema Corte CP_3 con la più volte citata sentenza n. 20131/2013 del 3 settembre 2013, nella quale il Giudice di legittimità, premesso che la problematica in questione ha riguardato, appunto, l'identificazione del lotto venduto all' ha ritenuto che il modus procedendi a tal uopo adottato dalla Corte di appello CP_3 fosse perfettamente in linea con l'orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione contrattuale e che, trattandosi nella specie di un trasferimento immobiliare, corretta fosse l'utilizzazione dei dati risultanti dal tipo di frazionamento, il quale, essendo espressione della volontà dei contraenti in merito alla individuazione dell'oggetto del trasferimento, rappresenta un
18 mezzo fondamentale per l'interpretazione del contratto quando le parti, come in quel caso, vi abbiano fatto specifico riferimento.
Se, dunque, la disputa in detto giudizio ha riguardato, in maniera particolare, l'esatta individuazione del lotto di terreno venduto dai all' el 1969 – tema risultato di fondamentale CP_1 CP_3 importanza giuridico-fattuale al fine di stabilire la disciplina applicabile al caso in esame in quel giudizio (se, cioè, il regime di cui all'art. 936 c.c., invocato dagli attori, ovvero la fattispecie dell'art. 938 c.c., come eccepito, invece, dalla cooperativa convenuta) -, chiaro è che se, come sostiene l'attore in surrogatoria nel presente giudizio, il terreno oggetto di vendita non fosse stato effettivamente consegnato alla società acquirente, quest'ultima, stante la lunga contesa svoltasi sullo specifico tema anzidetto, avrebbe senz'altro opposto tale circostanza agli attori/venditori, anche solo per rivendicare la disponibilità del bene compravenduto a fronte del dovere di rilasciare ai venditori l'immobile oggetto dell'accessione, mentre, secondo le emergenze ricavabili dalle suddette sentenze (soprattutto quelle emesse in sede di impugnazione), l' a basato le proprie difese e richieste su argomenti CP_3 connessi ma un tantino diversi, presupponenti evidentemente l'avvenuta consegna del terreno.
Ha sostenuto, infatti, che solo in parte l'edificio sarebbe stato realizzato su terreno dei
[...]
, mentre la restante parte aveva interessato il terreno di sua proprietà, con conseguente CP_1 applicabilità della fattispecie di cui all'art. 938 c.c. e non già quella ex art. 936 c.c. invocata da controparte;
ciò implicando evidentemente che, essendo la restante porzione costruita sul lotto compravenduto nel 1969, di sua proprietà, lo stesso si sia trovato nella materiale e fisica disponibilità della medesima. CP_3
Il contegno processuale e le argomentazioni difensive dell' n quel giudizio – quali si traggono CP_3 dalle narrative delle sentenze anzidette – dimostrano che l' on ha tenuto alcun comportamento CP_3 inerte nell'ambito dello stesso, come vorrebbe l'odierno appellante;
ciò che, oltre al resto, varrebbe ad escludere, a monte, la sussistenza di uno dei requisiti essenziali dell'azione ex art. 2900 c.c., ossia l'inerzia del (preteso) creditore surrogato.
Ad ogni buon conto, anche a voler seguire la tesi attorea secondo la quale l' ia rimasta inerte CP_3 rispetto alla circostanza dell'effettiva avvenuta consegna del lotto compravenduto, con conseguente danno subito, non può non rilevarsi come l'inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligo di consegna e il relativo risarcimento dei danni rappresentino altrettanti fatti (lato sensu modificativi) dell'altrui pretesa acquisitiva, che la parte convenuta nel giudizio di accessione avrebbe dovuto senz'altro proporre nell'ambito dello stesso, vieppiù per il fatto peculiare che in esso si sia a lungo disquisito sul tema dell'esatta individuazione del bene oggetto di compravendita tra i CP_1
e la società medesima - e quindi anche dell'obbligazione di consegna derivante dallo stesso negozio a carico degli attori (venditori) e in favore dell'acquirente al fine di stabilire se quest'ultima CP_3
19 avesse o meno, in tutto o anche solo in parte (art. 938 c.c.), al momento della realizzazione degli alloggi da assegnare ai soci, la proprietà del terreno sul quale ha proceduto ad edificare gli stessi.
Tale tema è rientrato senz'altro – si vuol dire – nel perimetro oggettivo della causa definita con la sentenza n. 20131/2013 della Suprema Corte, vieppiù per come esso si è concretamente delineato ed atteggiato nello sviluppo del dibattito processuale, essendone risultata centrale la problematica dell'esatta identificazione del terreno compravenduto, funzionale al decisivo inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in causa: tra le questioni dell'individuazione precisa del lotto venduto all' dello sconfinamento o meno dallo stesso nella costruzione degli alloggi di edilizia popolare CP_3
e della circostanza che, invece, l' ha costruito su un terreno confinante con quello CP_3 compravenduto ma interamente di proprietà dei venditori e quella del conseguimento (o meno) da parte della società acquirente della disponibilità del lotto di cui al contratto di compravendita del 1969
è sussistito, invero, un nesso di tipo logico (se non tecnico).
Tale che quest'ultima questione, appartenendo, siccome da essi implicata, al complesso sostanziale dei motivi che hanno strutturalmente rappresentato la necessaria premessa logica della decisione finale, è, ad avviso della Corte, riconducibile nell'ambito del “dedotto e deducibile” rispetto al quale può affermarsi la preclusione del giudicato di cui alla citata sentenza, per come eccepito dalla , in riferimento ai diritti azionati dal in via CP_1 Pt_1 surrogatoria, ivi compreso quello al risarcimento dei danni derivati, in tesi, dall'avvenuta consegna all' i un terreno diverso da quello compravenduto. CP_3
Discende da tutto quanto esposto sin qui che deve ribadirsi la fondatezza dell'eccezione di giudicato ritenuta dal primo Giudice, seppure per la diversa ragione giuridico-fattuale sin qui esposta, dovendosi rammentare ancora una volta il principio consolidato (già sopra riportato) secondo cui, nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati
o non espressamente menzionati dal primo giudice (da ultimo v. Cass. civ. n. 32726/2024; analogamente cfr. Cass. civ. nn. 9202/2018; 8604/2017; 1377/2016).
L'efficacia preclusiva del giudicato si estende evidentemente anche alla posizione dell'appellato
[...]
identica a quella di il quale, insieme a costei, è stato Controparte_2 Controparte_1
20 parte nel giudizio di riferimento, pur se egli, diversamente da quanto si legge al punto 2 del dispositivo della sentenza di primo grado, non ha formulato in maniera espressa e diretta l'exceptio iudicati (ma semmai lo ha fatto solo indirettamente, allo scopo di sostanziare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di cui si è detto più in alto).
È noto, invero, che l'eccezione di giudicato, sia interno che esterno, è rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (anche in Cassazione) purché i suoi elementi fondanti risultino dagli atti: il suo accertamento non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (da ultimo si veda Cass. civ. n. 16589/2021; in senso conforme Cass. civ. nn. 14581/2007).
Per tale ragione, nel caso in esame, l'efficacia preclusiva del giudicato sostanziale in relazione alle domande avanzate dal in via surrogatoria è predicabile (officiosamente) anche per la Pt_1 posizione di che ha partecipato al giudizio di riferimento (così come Controparte_2 [...]
, non ostandovi limiti di natura soggettiva, valendo per lui le stesse ragioni CP_1 spiegate sopra in ordine alla fondatezza dell'eccezione medesima (cui qui devono intendersi richiamate testualmente).
2) APPELLO da qualificare INCIDENTALE (in via condizionata) di Controparte_1
e Controparte_2
Fermo restando tutto quanto sin qui argomentato, vale la pena aggiungere che, qualora, per ipotesi, si volesse negare l'estensione del giudicato sostanziale (di cui alle citate sentenze) alla tematica della consegna del terreno oggetto di compravendita (per la non esatta coincidenza di causa petendi e di petitum), allora assumerebbe valenza dirimente nel senso del rigetto, comunque, delle domande attoree in via surrogatoria la questione della prescrizione per il decorso del termine ordinario decennale dall'atto di compravendita del 1969, sollevata tempestivamente in primo grado da entrambi i convenuti e e qui ribadita con rispettive comparse che possono Controparte_1 CP_2 senz'altro essere qualificate come altrettanti atti di appello incidentale in via condizionata.
Vale richiamare in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (così Cass. civ. nn. 2805/2022;
18119/2021; 24456/2020).
21 Ciò posto in diritto, rileva la Corte che e Controparte_2 Controparte_1 costituendosi nel presente grado ciascuno con comparsa depositata il 6 febbraio 2023 – nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione in appello per il 28 febbraio 2023 –, nel resistere all'appello del chiedendone il rigetto, hanno, comunque, Pt_1 ribadito, oltre a tutte le altre difese ed eccezioni sollevate in primo grado, specificamente quella di prescrizione dei diritti azionati nei loro confronti dal in via surrogatoria (già formulata Pt_1 in primo grado), chiedendo – in via preliminare, e Controparte_2 Controparte_1
“in ogni caso” - che fosse dichiarata prescritta l'azione giudiziaria da lui avanzata.
Su tale eccezione il Giudice di primo grado non si è espressamente pronunciato, avendo deciso il rigetto (nel merito) delle domande attoree, in particolare quelle formulate dal in via Pt_1 surrogatoria (sopra testualmente riportate), sulla base delle “assorbenti statuizioni di rito” (così testualmente al punto 6 del dispositivo), consistite, secondo quanto emerge dall'iter argomentativo della pronuncia medesima, nella carenza di legittimazione passiva di e Controparte_2 nell'intervenuto giudicato di cui alla decisione pronunciata all'esito del giudizio instaurato dai danti causa dei nei confronti dell' (sentenza n. 20131 emessa dalla Corte di CP_1 CP_3 cassazione il 3 settembre 2013), questioni eccepite, rispettivamente, dai convenuti anzidetti.
Il Tribunale, dopo avere accolto dette eccezioni, ha dichiarato testualmente di “rigettare, di converso, ogni altra questione”.
Non è chiaro, dal tenore delle espressioni utilizzate dal primo Giudice, se, nell'intendimento di quest'ultimo, l'eccezione di prescrizione avanzata dai convenuti, di cui pure il Tribunale ha dato espressamente atto nella narrativa della sentenza, sia stata “rigettata” perché implicitamente ritenuta infondata – come si potrebbe ricavare dalla frase testuale “ogni altra questione, di converso, va rigettata” – oppure semplicemente assorbita nell'accoglimento delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di giudicato suddette – come sembrerebbe potersi ricavare dal tenore della locuzione “assorbenti statuizioni di rito” di cui al punto n. 6 del dispositivo -.
La differenza tra il “rigetto” e l'“assorbimento” rileva in linea di principio sul piano dello strumento processuale attraverso cui fare valere nuovamente l'eccezione in sede di impugnazione (proposta dalla controparte soccombente), se cioè sia sufficiente per la parte convenuta (in sede di impugnazione) la sua mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. oppure sia necessaria l'impugnazione incidentale.
Sul punto vale richiamare l'insegnamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale, in tema di impugnazioni, la parte vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte, perché superate o non esaminate in quanto assorbite, ma deve solo
22 riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo;
qualora, invece, un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure
(v. Cass. civ. nn. 19755/2025; 33649/2023; 21264/2018; S.U. 11799/2017; 7700/2016).
Nel caso in esame, per la verità, il Tribunale, pur usando l'espressione testuale generica “ogni altra questione, di converso, va rigettata” – che potrebbe fare pensare ad un statuizione di reiezione dell'eccezione di prescrizione (per sua infondatezza) -, non risulta avere esaminato nel merito l'eccezione medesima, essendosi limitato ad esaminare ed accogliere preliminarmente le due eccezioni (definite “di rito) di carenza di legittimazione passiva e di giudicato sopra indicate, nelle quali quella di prescrizione (che attiene, piuttosto, al merito della pretesa azionata) sembra sia rimasta
“assorbita”, potendosi, in questo quadro, ritenere sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione da parte dei due convenuti (appellati) . CP_1
Ma anche a volere opinare diversamente, reputa la Corte che – sempre nell'ipotesi astratta qui postulata – si potrebbe procedere, comunque, alla qualificazione effettiva delle rispettive censure quali altrettanti appelli incidentali (condizionati), pure in mancanza di esplicita indicazione in tal senso da parte degli interessati, i quali, per vero, nella loro comparsa di costituzione hanno parlato solamente di “riproposizione” dell'eccezione medesima ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: ciò che, di per sé, non impedisce al giudice dell'appello di procedere alla riqualificazione della doglianza nel senso anzidetto, tutte le volte che, come nella specie, l'atto che contiene la doglianza, apprezzato secondo il principio dell'idoneità al raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), si connoti come sostanziale atto di appello incidentale condizionato.
A tal uopo deve considerarsi che i rispettivi atti che contengono, ribadendola, la formulazione dell'eccezione di prescrizione e la richiesta di rigetto della domanda attorea per estinzione del diritto azionato, sono delle comparse di risposta in appello, che, come si è detto sopra, sono state depositate tempestivamente secondo la prescrizione dell'art. 343, comma 1, c.p.c.; in essi, poi, apprezzati sulla base del disposto dell'art. 125 c.p.c., figurano le ragioni della domanda in quanto ciascuno dei convenuti hanno ribadito l'eccezione evidenziandone i fatti costitutivi, senza bisogno di dedurre
23 null'altro ex art. 342 c.p.c. visto che nella sentenza impugnata nessun argomento è stato esposto sulla questione della prescrizione (per vero, si ripete, nient'affatto esaminata). ha, sul punto, evidenziato nella comparsa responsiva testualmente: “l'azione Controparte_2 giudiziaria risulta prescritta nei confronti degli appellati. A ben vedere, infatti, la successione a titolo particolare dell'odierno appellante, avvenuta attraverso l'atto di assegnazione prima ricordato (29 luglio 1997), comporta, altresì, la prescrizione dell'azione ora proposta nei confronti dei signori
e , eredi di e (atto di citazione, notificato CP_2 Controparte_1 Parte_2 Controparte_5
l'8 febbraio 2017) in considerazione della sentenza del Tribunale di Messina n.4265/2001, depositata in Cancelleria il 9 novembre 2001. Peraltro, per quel che qui interessa, lo stesso appellante ha sostenuto (atto di appello pag. 10) <<il rag. non ha chiesto il medesimo accertamento già pt_1 oggetto del precedente contenzioso esitatosi con la nota sentenza della suprema corte di cassazione 2013, ma, proprio sulla base tale decisione, inteso richiedere “che i convenuti cp_1 hanno consegnato alla un bene diverso rispetto a quello parte_3 compravendita (domanda che contrasta quanto accertato nel giudizio intercorso l'>>, confermando che si tratta di domanda nuova, ormai prescritta” (così a pagg. 23 e CP_3
24 della comparsa di risposta); nelle conclusioni dell'atto ha chiesto, quindi, testualmente “
2. preliminarmente, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., ritenere e dichiarare prescritta l'azione giudiziaria proposta dal signor , per le ragioni esposte in narrativa”. Parte_1
a sua volta, ha argomentato sul punto testualmente: “inoltre, attenendo la Controparte_1 domanda all'atto di vendita in Notar del 5.11.1969, in ogni caso, essa è prescritta;
invero, Per_1 ogni diritto di natura obbligatoria e reale nascente dal contratto di vendita de quo, dopo ben 48 anni, deve ritenersi prescritto sia nei confronti della sia nei confronti del socio rag. Controparte_3
” (pag. 14 della comparsa di risposta): e, ancora: “sussiste anche su tale domanda (…) la Pt_1 prescrizione ultra decennale di qualsiasi diritto della Cooperativa – e, dunque, dell'attore che ad essa ha inteso surrogarsi - non solo perché l'atto di compravendita è stato stipulato nel lontano 1969
e, dunque, 48 anni prima dell'inizio del presente giudizio (…)”, nonché “sussiste la prescrizione di qualsiasi azione nascente dalla compravendita in Notar del 5.11.1969, per decorso del Per_1 termine decennale dalla sua stipula”.
Nelle conclusioni dell'atto ha chiesto, al punto 3B, testualmente (evidenziando la domanda in
“grassetto”: “in ogni caso rigettare le domande attrici perché prescritte, essendo decorsi 48 anni dalla vendita in Notar del 5.11.1969, trascritta il 19.11.1969 al n. 18163”. Per_1
Posto, dunque, che sul piano processuale ammissibile è l'eccezione di prescrizione ribadita in questa sede dai , in merito ad essa va detto che, come l'eccezione di giudicato, anche quella CP_1 di prescrizione deve essere rapportata qui alla posizione soggettiva dell' in quanto titolare dei CP_3
24 diritti azionati dal in surrogazione, e non già a quella del personalmente, Pt_1 Pt_1 mero sostituto processuale della prima, agente utendo iuribus della predetta.
Orbene, trattandosi - la domanda di consegna del lotto acquistato e quella di risarcimento del danno per avere avuto consegnato un bene diverso da quello acquistato (cd. aliud pro alio) - di pretese scaturenti dall'esecuzione delle obbligazioni di cui al ridetto contratto di compravendita in notaio stipulato dall' l 5 novembre 1969, esse, nell'ipotesi alternativa qui formulata, sono da Per_2 CP_3 ritenere, all'evidenza, precluse in ogni caso in quanto i diritti con esse azionate, di natura certamente contrattuale, sono ormai estinti per intervenuta prescrizione a causa del più che abbondante decorso del termine decennale di prescrizione (applicabile senz'altro in materia di responsabilità contrattuale) dalla stipula del contratto di riferimento (anno 1969), senza che vi sia stato, nelle more, alcun atto interruttivo, non potendosi attribuire tale efficacia alla domanda giudiziale di accessione (avanzata dai danti causa dei nei confronti di di cui al giudizio richiamato, né alle CP_1 CP_3 eccezioni e difese avanzate dall' n quel giudizio, se ci si pone, come si è fatto in questa ipotesi CP_3 alternativa, nella prospettiva della diversità delle rispettive pretese, quanto a causa petendi e petitum, azionate rispettivamente in quel giudizio e nel presente.
Ed invero perché la domanda giudiziale possa avere effetto interruttivo della prescrizione è necessario che abbia ad oggetto proprio il diritto colpito dal pericolo di estinzione col decorso del tempo, dovendo sussistere necessariamente la pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta identificata in base al “petitum” ed alla “causa petendi” (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. nn. 11938/2024; 10966/2008; 726/2006; 397/1985; 3441/1977).
In questa prospettiva nessuna valenza ha l'obiezione del (di cui alla memoria ex art. 183, Pt_1 comma 6, n. 3, c.p.c. datata 20 dicembre 2017) secondo cui la prescrizione in questo caso dovrebbe farsi decorrere, al più, dalla pronuncia della ridetta sentenza della Corte di cassazione del 2013 ai sensi dell'art. 2935 c.c. (in virtù del quale per i diritti di natura obbligatoria la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui gli stessi possono essere fatti valere).
Nessun impedimento e/o evento sospensivo, infatti, è sussistito, e nemmeno è stato allegato dall'attore in surrogatoria, a che l' titolare dei diritti anzidetti) potesse fare valere i diritti qui CP_3 azionati dal in via surrogatoria entro il decennio dalla stipula del contratto del 1969, non Pt_1 ostandovi affatto la pendenza del giudizio di accessione, come sembrerebbe voler dire l'odierno appellante (principale), per nulla incompatibile con l'esercizio degli stessi.
Giova infine chiosare, riguardo a quanto argomentato (in via alternativa) sulla questione della prescrizione, che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale la sentenza del giudice di merito, che, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima
25 possa risultare non corretta, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato, ma configura semplicemente una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata (così
Cass. civ. nn. 17182/2020; 10815/2019; 21490/2005).
ANCORA sull'APPELLO PRINCIPALE
Col terzo motivo di gravame principale, l'appellante si duole del rigetto, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria avanzata da lui in via diretta nei confronti dell' sull'argomento della CP_3 carenza di prova della stessa nel corso dell'istruttoria.
Obietta a tale argomento che il primo Giudice avrebbe omesso di considerare che egli aveva ritualmente articolato idonei mezzi istruttori, chiedendo che si accertassero l'an ed il quantum risarcitorio, mentre il nominato Consulente non avrebbe fornito sul punto alcuna risposta.
Il motivo è affatto da disattendere in quanto, avuto riguardo al tenore dell'atto di citazione di primo grado e della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – nei quali si delineano e cristallizzano, com'è noto, la causa petendi ed il petitum di ogni azione -, prima ancora dell'offerta di prova, è mancata proprio ogni allegazione in merito ai pregiudizi che sarebbero derivati all'attore dall'asserita condotta inerte della essendosi il richiedente limitato ad invocarne la Controparte_3 quantificazione della misura mediante un accertamento da effettuare in corso di causa.
Ne deriva che in questa assoluta genericità di formulazione della domanda, non potrebbe demandarsi ad una c.t.u. l'accertamento del se e del tipo di pregiudizio subito dall'attore, oltre che la quantificazione del danno, trattandosi di una indagine del tutto esplorativa in assenza totale di allegazione degli elementi costitutivi del danno-conseguenza, senza tacere della mancanza di prova in merito all'asserito fatto generatore del danno (cd. danno-evento), solo enunciato, non potendosi perciò che addivenire, in questo quadro, al rigetto del presente motivo di appello.
I motivi di gravame principale dal quarto al sesto si appuntano sulle risultanze della c.t.u. di primo grado, dolendosi l'appellante (in sintesi) del fatto che il Tribunale non avrebbe dato modo alle parti di interloquire sulla bozza di consulenza nella versione successiva all'accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità di alcuni documenti (non prodotti tempestivamente in atti) - nella quale è stato utilizzato dall'Ausiliario un diverso procedimento per individuare la superficie occupata dal
26 fabbricato , né si sarebbe curato della circostanza che il C.t.u. non avrebbe valutato, né risposto CP_3 ai rilievi mossi dal C.t.p. (che vengono riprodotti alle pagine da 25 a 40 dell'atto di appello).
Si lamenta, inoltre, che il Tribunale, errando, ha ritenuto che il Consulente si sia basato solamente su elementi non contestati da parte attrice, avendo così travisato, a dire del , le risultanze Pt_1 degli atti e avendo tenuto conto dei numerosi rilievi di parte alla bozza di consulenza (di cui sopra), ai quali l'Ausiliario non avrebbe risposto.
Deduce, infine, che se quest'ultimo avesse considerato le osservazioni del C.t.p. e se il Tribunale avesse tenuto conto dei rilievi successivi al deposito della relazione definitiva, l'accertamento tecnico avrebbe portato ad acclarare la fondatezza di tutte le domande attoree, sulle quali, a dire dell'appellante, il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi.
I motivi, in quanto attengono al merito dell'azione, sono da ritenere assorbiti nella conferma della statuizione di accoglimento dell'eccezione preliminare di giudicato, che rende superfluo in questa sede ogni vaglio attinente al merito (che è inutile anche perché, gradatamente, i diritti azionati dall'attore sarebbero, comunque, estinti per intervenuta prescrizione secondo quanto si è rilevato sopra in relazione all'ipotesi formulata in via meramente subordinata).
Col settimo motivo il critica la statuizione di condanna per lite temeraria, sostenendo Pt_1 che, anche a prescindere dall'invocata fondatezza delle domande da lui proposte e dall'sito della lite, non sussisterebbero, comunque, i presupposti per pronunciare a suo carico una condanna per lite temeraria.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha condannato il al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, della Pt_1 somma di € 2.000, equitativamente determinata, ai sensi del comma 3° dell'art. 96 c.p.c., sulla considerazione che il rigetto delle domande attoree, rivelatesi infondate in fatto e diritto, è valso a fondare la “temerarietà” dell'azione da lui proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 96
c.p.c..
Siffatta motivazione, per vero affatto sintetica e concisa, non dà conto della sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata del , nei termini prescritti dal comma 3° Pt_1 dell'art. 96 c.p.c. (richiamato espressamente in sentenza).
Nulla è detto riguardo alla malafede o alla colpa grave dell'attore nella proposizione dell'azione, né tanto meno riguardo all'abuso del processo, presupposti la cui dimostrata sussistenza potrebbe giustificare la condanna della parte ai sensi della disposizione citata, ma che vanno valutati con
27 particolare rigore, stante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità ex art. 96, comma 3, c. p. c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (così da ultimo Cass. Civ. nn. 34429/2024;36591/2023;
19948/2023; 3830/2021).
Nel caso di specie non si vede in cosa sarebbe consistita la condotta abusiva da imputare al
, né quale sia stato il comportamento processuale da lui posto in essere da valutare ex art. Pt_1
116 c.p.c. in rapporto all'art. 96 c.p.c., non potendo la “temerarietà” della lite, così come l'abuso del processo, ricavarsi semplicemente, come sembra aver fatto il primo Giudice, dall'accoglimento delle eccezioni “in rito” che hanno paralizzato il vaglio del merito delle domande attoree (quanto meno quelle proposte in via surrogatoria), né tanto meno dal rigetto di quella risarcitoria proposta dall'attore in via diretta.
Come si è detto, infatti, richiamando il suddetto indirizzo giurisprudenziale, l'agire in giudizio per fare valere una pretesa rivelatasi infondata non è in sé condotta rimproverabile, né dal rigetto della domanda potrebbe farsi derivare automaticamente l'antigiuridicità della condotta processuale, laddove la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede la verifica, da effettuarsi caso per caso, dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali (così Cass. civ. n. 26545/2021).
Condizioni queste non affatto accertate dal Giudice di primo grado nel caso di specie, né poste a fondamento della statuizione qui censurata, e nemmeno ricavabili dagli atti del giudizio, né dalla condotta processuale del , così come non emergono dagli atti la mala fede e/o la colpa Pt_1 grave del predetto, e neppure sono stati allegati e dimostrati (quanto alla domanda di condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata in primo grado da e da Controparte_1 Controparte_2
i danni che costoro avrebbero effettivamente subito in conseguenza dell'avversa azione (cfr. Cass. civ. nn. 24645/2007; 10606/2010).
Ne discende che, in accoglimento dell'esposto motivo di appello ed in riforma in parte qua della sentenza impugnata, va revocata la condanna del al pagamento della somma di € 2.000 Pt_1 in favore di ciascun convenuto per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c..
28 L'ottavo motivo dell'appello principale riguarda la statuizione relativa alle spese di primo grado: con esso l'appellante si duole, in particolare, del fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente duplicato la condanna alle spese quanto a avendo al punto 7 del dispositivo Controparte_1 disposto la condanna di lui al rimborso delle spese in favore di ciascuna parte convenuta e poi, al punto 8), ripetuto la stessa condanna in favore della convenuta Controparte_1
Rileva la Corte che, dal confronto tra il dispositivo e la motivazione (seppure concisa) in punto di spese processuali, è agevole ricavare che la duplicazione effettivamente esistente è stata frutto di un mero refuso, rettificabile in questa sede, fermo restando che la relativa statuizione viene rivista d'ufficio dalla Corte in questa sede ex art. 336, comma 1, c.p.c. secondo quanto si dirà.
3) Il REGIME delle SPESE PROCESSUALI.
Il parziale accoglimento dell'appello (principale) del in punto di legittimazione passiva Pt_1 di e in punto di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., con conseguente Controparte_2 riforma in parte qua della pronuncia impugnata, impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c., come si è accennato sopra - ad un nuovo regolamento delle spese processuali tra le parti, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn.
9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che il , all'esito del doppio grado, è risultato Pt_1 soccombente sulle domande proposte in via surrogatoria e su quella proposta in via diretta, mentre è rimasto vittorioso in punto di infondatezza della condanna per responsabilità aggravata (che ha riguardato tutti e tre i convenuti), oltre che sull'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di appare equo compensare tra le parti contendenti Controparte_2 le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/4, ponendo la restante quota di 3/4 a carico dell'appellante (principale), da reputare prevalentemente soccombente per tutte le ragioni in fatto e diritto sin qui esplicitate.
Vale in proposito richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui la proposizione di un motivo d'appello relativo alla pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza (parziale, se ricorrono, come nella specie, altri motivi non accolti o accolti solo in parte) della controparte e può giustificare la compensazione, anche integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
29 Ciò posto, nel caso di specie le spese si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n.
147/2022 (applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014 (anche tenuto conto della modifica operata con il D. M. 147/2022, n. d. r.), cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia, da considerare indeterminabile - stante il cumulo di domande attoree, tra cui quelle risarcitorie non quantificate, né quantificabili monetariamente - e di complessità media, in considerazione dell'entità e della natura delle questioni implicate e del presumibile valore monetario non esiguo delle correlate domande risarcitorie - e applicando i valori tariffari tra i minimi e i medi (ma più prossimi a questi ultimi) per le analoghe ragioni anzidette, le spese si liquidano (per ciascun convenuto) in complessivi € 9.000,00
a titolo di onorario - di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.000,00 per la fase istruttoria e € 2.800,00 per la fase decisionale -; la quota di ¾ – da porre a carico del - è pari a € 6.750,00. Pt_1
Per il secondo grado – avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra – si liquida, in favore di ciascun convenuto, la somma di € 11.000,00 a titolo di onorario, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la fase istruttoria (stanti le richieste istruttorie di parte appellante e considerato anche il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 4.200,00 per la fase decisionale: la quota di ¾ – da porre a carico dell'appellante (principale) – è pari a € 8.250,00.
La lieve differenza in minus rispetto alle somme proposte nelle notule delle spese depositate dal difensore di e dal difensore di rispettivamente, in Controparte_2 Controparte_1 primo ed in secondo grado, è dovuta, oltre che, ovviamente, alla decurtazione di ¼ per via della
30 disposta compensazione, all'applicazione da parte della Corte non dei valori medi, come nelle notule, ma di quelli tra i minimi e i medi, seppure più prossimi a questi ultimi, per le ragioni sopra esplicitate.
Vanno aggiunti, per entrambi i gradi, il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.
P. A. e IVA (ove dovuta), e, quanto al secondo grado, anche il rimborso dei ¾ del c.u. dovuto da
[...]
e da per i rispettivi appelli incidentali (condizionati). CP_1 Controparte_2
Nella stessa misura dei ¾ vanno poste definitivamente a carico del le spese di c.t.u. già Pt_1 liquidate in atti, compensata tra le parti la restante quota, ferma restando la solidarietà dell'obbligazione di ciascuna parte nei rapporti esterni col C.t.u..
Spese e compensi liquidati per il presente grado in favore di vanno distratti Controparte_1 in favore dei suoi difensori avv.ti Antonio Briguglio, IE, e CA OZ che ne hanno Parte_2 fatto espressa richiesta, ma non anche quelli del primo grado, non risultando avanzata in esso analoga richiesta.
Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo (così Cass. civ. nn. 16244/2019; 2667/1969).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con citazione notificata il 7 novembre 2022 Parte_1 nei confronti di e della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1576/2022 emessa dal Tribunale
[...] di Messina – seconda sezione civile il 3 ottobre 2022, nonché sugli appelli incidentali (condizionati)
- così qualificati gli atti di cui alle comparse di costituzione del 6 febbraio 2023 - rispettivamente di e di così provvede: Controparte_1 Controparte_2
• in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma in parte qua della pronuncia impugnata,
- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da Controparte_2
- revoca la statuizione di condanna di al pagamento della somma di Parte_1
€ 2.000,00 in favore di ciascuno dei convenuti (odierni appellati) a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
• rigetta nel resto l'appello principale, confermando (quanto alle domande avanzate dal Pt_1 in via surrogatoria) la statuizione di accoglimento dell'eccezione di giudicato formulata da
[...]
sia pure per ragioni diverse da quelle affermate dal primo Giudice, CP_1
31 estendendone gli effetti anche alla posizione di con assorbimento in Controparte_2 questa statuizione della questione di nullità dell'elaborato peritale e delle questioni attinenti al merito delle domande proposte in via surrogatoria, e confermando altresì il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal in via diretta nei confronti della SOC. COOP OASI a r. l., in Pt_1 persona del legale rappresentante p.t.;
• qualificate come appelli incidentali (condizionati) le comparse di e Controparte_1 [...]
solo in ipotesi gradata e alternativa rispetto alla statuizione di conferma Controparte_2 dell'accoglimento dell'eccezione di giudicato, in accoglimento in parte qua degli stessi, dichiara estinti i diritti azionati in via surrogatoria da nei confronti dei predetti Parte_1 per il decorso del termine di prescrizione decennale dal contratto di compravendita del 1969 (come specificato in parte motiva);
• condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella Parte_1 misura di ¾, in favore di ciascuno dei convenuti/appellati, liquidate (per tale quota), quanto al primo grado, in € 6.750,00 (come in parte motiva ripartiti) e, quanto al secondo grado, in €
8.250,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre, per entrambi gradi i gradi, al rimborso forfettario spese generali, a CPA e IVA (ove dovuta), e, per il grado di appello, al rimborso dei ¾ del c. u. per i rispettivi appelli incidentali (condizionati) da versare da e da Controparte_1 [...]
con distrazione di spese e compensi del secondo grado in favore dei difensori Controparte_2 distrattari di avv.ti Antonio Briguglio, IE, e CA Controparte_1 Parte_2
OZ;
• dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella restante misura di
¼;
• pone definitivamente a carico del le spese della c.t.u. svolta in primo grado (come già Pt_1 liquidate in atti) nella misura di ¾, compensando tra le parti la restante quota di ¼ (ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione di tutte le parti nel rapporto esterno col C.t.u.).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali, anche per il recupero del c. u. dovuto per Con gli appelli incidentali (condizionati) proposti rispettivamente da e CP_1 [...]
Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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