Articolo 58 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
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18 dicembre 1942
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19 settembre 2000
Art. 58.

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, e' dovuto all'autore un equo compenso, che e' determinato periodicamente d'accordo fra l' ((Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) )) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Entrata in vigore il 19 settembre 2000