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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R . G . 9 6 4 / 2 0 2 4
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 20/03/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127
ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di TR, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 964 del 2024, promossa da:
(c.f. con l'avv. SCHIOPPA FRANCESCO Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con l'avv. COLLETTI MASSIMO C.F._3
* * *
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
CONCLUSIONI:
- per parte attrice:
“revocare ex art. 2901 c.c. l'atto di “costituzione di fondo patrimoniale” stipulato tra i sig.ri CP_1
e in data 21/07/2022 (notaio dott. repertorio n. 211477/18271),
[...] Controparte_2 Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. Di TR in data 25/07/2022 al registro generale n. 30170 –
registro particolare n. 21106, con il quale venivano conferiti nel costituito fondo patrimoniale gli immobili di
proprietà della sig.ra siti in AN (TV) – n. 110, ivi censiti al locale catasto al foglio Controparte_1
6, particella 1620, sub. 1-2-3,
dichiarare, quindi, la nullità, o comunque l'inefficacia del predetto atto nei confronti dell'attore, con ogni
conseguente pronuncia, ordinandone le relative trascrizioni o annotazioni presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari,
condannare i sig.ri e al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, ai Controparte_1 Controparte_2
sensi dell'art. 96 c.
1. c.p.c., per aver resistito in malafede e con condotta meramente dilatoria nel presente
giudizio, con risarcimento da quantificarsi equitativamente.
Con vittoria di spese e compensi”;
2 - per parte convenuta si riportano le uniche conclusioni rinvenute in atti:
“concessione di un rinvio dell'udienza o, in alternativa, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, onde
consentire medio tempore agli stessi di pervenire ad una composizione bonaria della controversia, essendo
pendente trattativa tra le parti, a mezzo dei rispettivi procuratori, avviata mediante formulazione di proposta
transattiva da parte del sottoscritto patrocinio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27 febbraio 2024, ha agito in Parte_1
revocatoria ex art. 2901 c.c., nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_2
con riferimento all'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra le parti resistenti in data
21/07/2022, con rogito a firma del notaio dott. recante numero di repertorio Persona_1
211477/18271, trascritto presso la competente conservatoria in data 25 luglio 2022 (n. di registro generale 30170 e n. di registro particolare 21106).
Il ricorrente si duole che, con detto atto, sono stati conferiti nel costituito fondo patrimoniale, in pregiudizio delle sue ragioni di credito, gli immobili di proprietà di , siti in Controparte_1
AN (TV), censiti al locale catasto al foglio 6, particella 1620, sub. 1-2-3.
Ha quindi chiesto di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del predetto atto nei suoi confronti, con ogni conseguente pronuncia, ordinando per l'effetto al Conservatore di procedere alle relative trascrizioni ed annotazioni.
A sostegno dei propri assunti, l'attore ha evidenziato sussistere un credito a suo favore, oltre agli ulteriori requisiti quali l'eventus damni e la scientia damni in capo al debitore.
I resistenti si sono costituiti tardivamente in giudizio, limitandosi a chiedere “la concessione di un
rinvio dell'udienza o, in alternativa, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, onde consentire medio
tempore agli stessi di pervenire ad una composizione bonaria della controversia, essendo pendente trattativa
tra le parti, a mezzo dei rispettivi procuratori, avviata mediante formulazione di proposta transattiva da parte
del sottoscritto patrocinio”.
La controversia è stata quindi differita per verificare il buon esito delle trattative, a seguito dell'adesione del ricorrente alla richiesta formulata dai resistenti di cui sopra.
Non essendo intervenuta la composizione bonaria della controversia, la causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, assegnando termine per note conclusive sino al 20 febbraio 2025.
Il solo ricorrente ha depositato la predetta nota.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni, atteso il rituale deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
3 La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata, per i motivi che si vanno ad esporre.
1.Deve osservarsi preliminarmente che i resistenti si sono costituiti tardivamente in giudizio,
limitandosi a formulare una richiesta di differimento per trattative, senza effettuare contestazione alcuna in ordine alle domande ex adverso proposte.
Per completezza di disamina, si osserva in ogni caso che sussistono i requisiti per la declaratoria di inefficacia, nei confronti del ricorrente, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra le parti resistenti in data 21/07/2022, con rogito a firma del notaio dott. e n. repertorio Persona_1
211477/18271, trascritto presso la competente conservatoria in data 25 luglio 2022 (n. di registro generale 30170 e n. di registro particolar 21106), con il quale sono stati conferiti nel costituito fondo patrimoniale, in pregiudizio delle ragioni creditorie, gli immobili di proprietà di CP_1
, siti in AN (TV), censiti al locale catasto al foglio 6, particella 1620, sub. 1-2-3 (cfr.
[...]
doc. 22, fascicolo del ricorrente).
La domanda revocatoria è infatti fondata, per i motivi che si vanno a indicare.
Preliminarmente, occorre in ogni caso precisare che, ai fini dell'accoglimento della revocatoria ordinaria, l'attore deve provare l'esistenza di un credito nei confronti del debitore, di un atto dispositivo posto in essere da quest'ultimo, di un pregiudizio arrecato da tale atto alla garanzia patrimoniale generica (eventus damni) e infine l'esistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, consistente nella conoscenza da parte di questi del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni). Con riguardo all'elemento soggettivo, inoltre, solamente qualora l'atto di disposizione del bene sia a titolo oneroso, si richiede anche la consapevolezza (o la conoscibilità) da parte del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto è idoneo ad arrecare alle ragioni del creditore del proprio dante causa (consilium fraudis).
Tanto premesso e fermo restando che è pacifica e documentata l'esistenza dell'atto di disposizione patrimoniale sopra descritto, con riferimento alla sussistenza di un credito in capo alla parte ricorrente, ex art. 2901 c.c., si rileva che è sufficiente l'esistenza di un credito eventuale, nella veste di credito litigioso, come da consolidata giurisprudenza di legittimità resa a tal riguardo, secondo la
4 quale “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o
aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a
determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria
avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto
illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo
credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione,
che non persegue fini restitutori” (cfr., ex multiis, Cassazione n. 4212 del 19/02/2020).
Nel caso di specie, in ogni caso, il credito a favore del ricorrente, nei confronti di , Controparte_1
è definitivamente acclarato come esistente, in quanto è stato emesso dal Tribunale di TR decreto ingiuntivo n. 454 / 23 per il pagamento della somma di € 13.559,18, oltre interessi e spese, che non risulta essere stato opposto.
Ne deriva che il ricorrente è pacificamente creditore dell'odierna resistente, in assenza di contestazioni di sorta sulla questione.
Per quanto riguarda la sussistenza del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale generica del credito, si osserva che la Suprema Corte, relativamente alla configurabilità
del predetto eventus damni, ha in più occasioni precisato che è sufficiente, a prescindere dall'esistenza di una diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore cedente, che, a seguito dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, l'eventuale soddisfazione coattiva dell'interesse creditorio sia resa più difficoltosa o più rischiosa, a causa di una mutazione qualitativa del bene (cfr. Cassazione
18 ottobre 2011, n. 21492).
Il pregiudizio alle ragioni creditorie, per quanto riguarda l'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui si discute, deve essere ravvisato nel fatto che l'iniziativa ha attinto agli unici beni immobili di proprietà della resistente, la quale non ha dimostrato – né tantomeno dedotto - di essere titolare di ulteriori beni di natura e di valore tale da rendere trascurabile, o da escludere, il pregiudizio arrecato al soddisfacimento del credito del ricorrente, dovendo essere altresì considerato che sono risultate infruttuose le esecuzioni mobiliari tentate nei confronti della debitrice stessa (cfr. dichiarazioni dei terzi pignorate, prodotte sub doc. 19 di cui al fascicolo del ricorrente, da cui si desume l'esistenza di saldi attivi nei rapporti di conto corrente intestati alla debitrice per poche centinaia di euro).
Tale onere, come chiarito dalla Corte di Cassazione, incombe in ogni caso sul convenuto che eccepisce l'insussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. 3 febbraio 2015, n. 1902).
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale generica (eventus damni).
5 Per quanto concerne la scientia damni, va innanzitutto sottolineato che la prova dell'elemento soggettivo del debitore si atteggia in maniera diversa a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o precedente all'esistenza del credito.
Nel primo caso, infatti, l'attore dovrà provare la dolosa preordinazione dell'atto, da parte del debitore, al fine di compromettere il soddisfacimento del credito;
viceversa, per gli atti posti in essere successivamente al sorgere del credito, è sufficiente la prova della semplice consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio anche solo potenzialmente arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie (cfr., ex multis, Cass. 4 dicembre 2014, n. 25658; Cass. 30 giugno 2015, n. 13343).
Il caso di specie rientra nella seconda fra le fattispecie richiamate, dovendosi rilevare a tal riguardo che:
- la era stata resa edotta, in arco temporale antecedente rispetto all'atto di disposizione CP_1
patrimoniale per cui è causa, dell'esistenza di un'esposizione debitoria della società da ella stessa garantita, ovvero la Undici s.r.l., di cui la era peraltro socia di maggioranza (cfr. visura CP_1
prodotta quale doc. 1, fideiussione prodotta quale doc. 2 e diffida prodotta sub. 3 dal ricorrente);
- Undici s.r.l. era già stata destinataria - per le medesime causali che hanno successivamente determinato l'ingiunzione avverso la quale garante delle obbligazioni societarie - di un CP_1
atto di citazione di convalida di sfratto per morosità del maggio 2022, con contestuale richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento (cfr. doc. 4 e 5 di cui al fascicolo del ricorrente).
Deve dunque concludersi per la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla resistente /
disponente, sia in quanto trattasi di circostanza non contestata, sia in quanto la dolosa preordinazione dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale si desume dalla sequenza temporale degli eventi sopra descritti, in quanto poche settimane dopo la convalida dello sfratto per morosità
avverso la Undici s.r.l. - le cui obbligazioni nei confronti dell'odierno ricorrente come detto erano garantite dalla Mantesso - è stato posto in essere il precitato atto dispositivo (cfr. doc. 5 e doc. 22).
Non è necessario, infine, alcun approfondimento sulla sussistenza del consilium fraudis in capo al terzo, poiché l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito (cfr. Cassazione,
Sezione 6, n. 2530 del 10/02/2015).
Sussistono dunque tutti i presupposti ex art. 2901 cod. civ. e la domanda di revocatoria ordinaria formulata deve essere pertanto accolta.
Per l'effetto, va accertata e dichiarata l'inefficacia, nei confronti del ricorrente, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e in data Controparte_1 Controparte_2
21/07/2022 (notaio dott. , repertorio n. 211477/18271), trascritto presso la Persona_1
6 Conservatoria dei registri immobiliari di TR in data 25/07/2022, registro generale n. 30170 e registro particolare n. 21106, con il quale sono stati conferiti nel costituito fondo patrimoniale i seguenti immobili di proprietà di , siti in AN (TV): Controparte_1
“- fabbricato unifamiliare ad uso abitazione posto ai piani interrato, terra e primo, garage al piano interrato
della consistenza catastale di metri quadrati 86 (ottantasei) e area scoperta esclusiva di metri quadrati 1.479
(millequattrocentosettantanove), il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di AN, come
segue:
Sezione Urbana B - Foglio 6
-- mappale 1620 sub. 2, Via Tiziano Vecellio n. 110, piano S1- T-1, categoria A/7, classe 2, vani 9,5, R.C. Euro
809,55;
-- mappale 1620 sub. 3, Via Tiziano Vecellio n. 110, piano S1,categoria C/6, classe 3, mq. 86, Superficie
Catastale: Totale mq. 102, R.C. Euro 124,36;
-- mappale 1620 sub. 1, Via Tiziano Vecellio, piano T, bene comune non censibile, area scoperta di mq. 1479,
comune ai sub. 2 e 3.
Confini: il tutto forma un unico corpo confinante con mappali 1619, 1357, 34, 1519, 1610 e 1607, salvo altri”
(cfr. doc. 22, di cui al ricorso).
Ne deriva l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di TR (TV) di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
2. Va nondimeno rigettata la domanda di condanna formulata dal ricorrente ex art. 96 comma I c.p.c.,
posto che nella fattispecie i resistenti non hanno resistito con colpa grave, essendosi limitati a prendere atto delle domande avversarie, chiedendo un differimento per verificare la possibilità di procedere ad una definizione bonaria della controversia.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.700,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%
e ad € 237,00 per anticipazioni documentate.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle fasi di studio,
introduzione e decisione, in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio e della non particolare complessità dello stesso (applicato scaglione sino ad € 26.000,00, ovvero quello di rifermento per i giudizi di valore indeterminabile e complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di TR, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
7 1) accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia, nei confronti del ricorrente, dell'atto di
costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e in data 21/07/2022 Controparte_1 Controparte_2
(notaio dott. repertorio n. 211477/18271), trascritto presso la Conservatoria dei registri Persona_1
immobiliari di TR in data 25/07/2022, registro generale n. 30170 e registro particolare n. 21106, con il
quale sono stati conferiti nel costituito fondo patrimoniale i seguenti immobili di proprietà di CP_1
siti in AN (TV):
[...]
- fabbricato unifamiliare ad uso abitazione posto ai piani interrato, terra e primo, garage al piano interrato
della consistenza catastale di metri quadrati 86 (ottantasei) e area scoperta esclusiva di metri quadrati 1.479
(millequattrocentosettantanove), il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di AN, come
segue:
Sezione Urbana B - Foglio 6
- mappale 1620 sub. 2, Via Tiziano Vecellio n. 110, piano S1- T-1, categoria A/7, classe 2, vani 9,5, R.C. Euro
809,55;
- mappale 1620 sub. 3, Via Tiziano Vecellio n. 110, piano S1,categoria C/6, classe 3, mq. 86, Superficie
Catastale: Totale mq. 102, R.C. Euro 124,36;
- mappale 1620 sub. 1, Via Tiziano Vecellio, piano T, bene comune non censibile, area scoperta di mq. 1479,
comune ai sub. 2 e 3.
Confini: il tutto forma un unico corpo confinante con mappali 1619, 1357, 34, 1519, 1610 e 1607, salvo altri.
Con ordine al conservatore dei registri immobiliari di TR (TV) di procedere alla trascrizione della presente
sentenza;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal ricorrente;
3) condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e
ad € 237,00 per anticipazioni documentate.
* * *
Manda infine alla Cancelleria per le verifiche di competenza in ordine al rituale pagamento del contributo
unificato, in base al valore indeterminabile della causa.
Si comunichi.
Così deciso in TR, in data 20/03/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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