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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 253/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. IERVOLINO MAURO
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROMANO ANDREA EUGENIO CP_2
(C.F Controparte_3
- P.IVA. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Repossi;
P.IVA_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 15.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto notificato a mezzo pec il 9/2/2022, conveniva in giudizio Parte_1
e Controparte_4 Controparte_3
Contr (in seguito, per brevità, ), per ivi sentire dichiarare le
[...] seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale , ogni contraria istanza, CP_6
eccezione e deduzione disattesa: A) Nel merito, in accoglimento del ricorso,
ANNULLARE la cartella di pagamento impugnata;
B) Condannare parte opposte al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
L'attore fondava le proprie richieste sulla base di una presunta illegittimità della riscossione tramite iscrizione a ruolo, ritenendo c che l' non abbia Controparte_4
il necessario titolo per procedere, e una illegittimità della fideiussione, oltre altre contestazioni riguardanti direttamente la posizione di e di Controparte_1
L'attore, quindi, ha contestato la cartella di pagamento n. Controparte_3
11920200000011260765/001 notificata dall' su Controparte_4 incarico di per l'importo Controparte_3 complessivo di € 193.329,47, allegando una presunta nullità della cartella di pagamento oggetto di notifica nei suoi confronti, allegando una carenza di potere esecutivo in capo all'agente della riscossione. L'opponente ha allegato che l'atto impugnato si basa su un prestito personale sottoscritto dal ricorrente nei confronti di un Istituto di Credito, con successivo esercizio del diritto di surroga da parte di
[...]
. Controparte_7
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo “Dichiarare inammissibili Controparte_4
e/o rigettare le domande rivolte nei confronti di - Controparte_4 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ente di riscossione in relazione alle doglianze relative all'attività di competenza dell'ente impositore e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di Controparte_4
adottare i provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario”.
pag. 2/13 Si costituiva in giudizio Controparte_3
richiedendo il rigetto della opposizione poiché infondata e non provata, e svolgendo chiamata di terzo nei confronti della rispetto Controparte_8
alla eventuale illegittimità del contratto di garanzia fideiussoria. Il processo aveva il suo corso e quindi andava in decisione.
Una volta rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. C.p.c., e ritenuta la stessa matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata, e non merita accoglimento.
Il rapporto principale è pacifico: oggetto della pretesa creditoria è il recupero delle agevolazioni di cui alla legge 662/96, per surroga dell'istituto ; si Controparte_3
tratta in particolare di un contratto di finanziamento concesso da
[...]
, alla società Adigest SRL (poi trasformata in Ecoal Srl), per il Controparte_8 quale l'odierno opponente, si è costituito fideiussore;
detto Parte_1
finanziamento era assistito da garanzia pubblica ex lege 662/1996, garantita dal
L'opposizione ha ad oggetto la cartella di pagamento che Controparte_3
fa seguito alla comunicazione di surroga del novembre 2019 e contestuale intimazione di pagamento, con la quale il aveva dato atto dell'inadempimento al CP_3
contratto di finanziamento e della conseguente escussione della garanzia, con la conseguente volontà di surrogarsi nel credito originariamente vantato dalla banca finanziatrice.
La tesi per la quale l'esecuzione a mezzo ruolo non potrebbe avvenire, nel caso di specie, in difetto della previa costituzione di un titolo esecutivo, non appare condivisibile.
pag. 3/13 Al riguardo vanno richiamati i condivisibili principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., in parte motiva, da ultimo Cass. 09-02-2021, n. 3025), a mente dei quali:
il D.Lgs. n.123/98, recante “disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, è una normativa di portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi
(Cass. 2663/2019), onde l'art.9, co 5, è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della L. 662/1996, a favore di chi ha finanziato la PIMI (Cass. 30739/2019);
gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui al menzionato D.lgs., perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione;
d'altra parte non vi è alcuna necessità - sotto il profilo strutturale e logico - che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante, indipendentemente dalla esatta qualificazione dell'azione esercitata dal garante che sia stato escusso (Cass.
2664/2019). Chiarisce infatti la corte di legittimità che “secondo il principio espresso dalla norma dell'art. 2745 cod. civ., infatti, il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare «causa» che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l'ordinamento assume - in conformità ai valori espressi dalla Costituzione - una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione. Nel caso concreto, fonte del privilegio è la norma dell'art. 9, comma
5. Che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione del credito che questi vanta verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione della relativa obbligazione (non è marginale osservare, a questo proposito, che, secondo consolidati orientamenti della pag. 4/13 giurisprudenza di questa Corte, «l'azione di regresso spettante al debitore solidale, che abbia effettuato il pagamento, è in sostanza un'azione di surrogazione» e che il termine
«regresso» e il termine «surroga», che in concreto vengano utilizzate, sono da ritenere tra loro equivalenti;
per il primo punto, si veda ad esempio Cass., 5 giugno 2007, n.
13180; per il secondo, Cass., 28 luglio 2017, n. 18782; del resto, rilevano al riguardo
Parte pure le lettere di manleva a sui tempo inviate da a che sono state richiamate Pt_3
sopra, nell'ambito del n. 1). Com'è evidente, se il privilegio afferisse (anche) alla banca, che concede il mutuo nel contesto dell'ordinaria sua attività di impresa, la previsione normativa sarebbe del tutto ingiustificata;
per contro, la concessione di garanzia (i.e.:
l'impegno negoziale assunto nei diretti confronti del creditore) ha propriamente causa nell'intervento di sostegno pubblico: sarebbe disparità del tutto non giustificata, perciò, se l'intervento di garanzia non si giovasse del privilegio che pur assiste, nel contesto normativo del d.lgs. n. 123/1998), le altre forme di intervento poste a sostegno pubblico delle attività produttive” (ibidem, in motivazione);
il privilegio previsto dal d.lgs in parola assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito la escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento (Cass.6508/2020), in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass. 2663/2019). Tra queste, vi è indubbiamente l'inadempimento, che peraltro rappresenta la più comune delle evenienze, dovendosi ritenere senz'altro più fisiologica delle patologiche ipotesi di revoca per distoglimento dei fondi dalle finalità cui furono destinati;
in ogni caso, il D.L. n. 3 del 2015, art. 8 bis conv. nella L. n.33/2015, il cui comma 3, in maniera esplicita, prevede che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 1996, n.662, art.2, co
100, lett. a), ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo (Cass.
30739/2019).
pag. 5/13 Dal coordinamento sistematico di tali principi, e dalla dichiarata finalità di agevolare e velocizzare il recupero delle somme riconnesse alla garanzia pubblica così da poterle reimpiegare in nuove garanzie a vantaggio dell'economia generale (come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata), se ne deve dedurre che la dichiarata applicabilità della riscossione a mezzo ruolo vada intesa in senso pieno.
Del resto, tale posizione pare coerente con quella assunta dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale in arresti recenti pare dare per scontato la doppia natura di precetto e titolo esecutivo del ruolo nelle procedure de quibus. In particolare, in una causa in cui si controverteva sulla mancata prova del possesso, da parte dell' di un titolo CP_4
esecutivo di formazione giudiziaria per essere il titolo amministrativo (la revoca dell'agevolazione idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo nei confronti sia della debitrice principale sia della garante, la Cassazione ha statuito che, premesso il già richiamato principio per cui “l'art. 3, comma 8, della I. n. 99 del 2009, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e quindi anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d'interpretazione autentica dell'art. 24, commi
32 e 33, della I. n. 449 del 1997”, avrebbe errato il giudice del merito nella parte in cui,
“prescindendo da questo consolidato orientamento del giudice di legittimità, a partire dal 2016, ha invece ritenuto - confermando la decisione di primo grado di accoglimento dell'opposizione […] sotto il preliminare profilo dell'impossibilità di riscuotere la polizza fideiussoria a mezzo ruolo - che, nei confronti del fideiussore del finanziamento agevolato, non potesse procedersi con la riscossione a mezzo ruolo esattoriale basato, per quanto allegato, su provvedimento di revoca del beneficio” (in motivazione, Cass.
Sentenza n. 3283 del 2021). Tale impianto motivazionale, che sulla base di quanto detto in premessa appare confacente anche al caso di specie, non può che presupporre evidentemente una riscossione a mezzo ruolo che prescinda dalla previa formazione di altro titolo esecutivo. Emerge, inoltre, che l'esecuzione possa ben effettuarsi anche nei confronti del garante dell'originario credito, e non soltanto nei confronti del debitore principale.
pag. 6/13 Ciò è del resto coerente con il fatto che, nella surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1204
c.c. chi ha pagato si surroga anche nelle garanzie prestate dal debitore principale, siano esse personali o reali, e con il fatto che operando in maniera piena il meccanismo della riscossione a mezzo ruolo è irrilevante che il contratto di fideiussione sia o meno di per sé titolo esecutivo.
In ultima analisi, non appare confacente al caso di specie l'interpretazione dell'art. 21 del D.Lgs. 46/1999 così come ipotizzata in alcune delle cause di opposizione proposte dinanzi ai Giudici di merito, in fattispecie analoghe. Detta norma, come ricordato, dispone infatti che: “1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Nel caso di specie la norma che consente l'iscrizione a ruolo esiste, ed è appunto l'art.
8-bis, comma 3 del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo
2015, n. 33, che ha previsto espressamente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.”; ebbene, tutto ciò che è richiesto dall'art. 21 citato dall'opponente è che sussista una norma speciale che consenta l'iscrizione a ruolo, essendo solo altrimenti necessario un titolo esecutivo.
Posto che tale norma esiste, e stanti le finalità risultanti dal complesso normativo richiamato, apparirebbe del tutto incoerente pretendere la previa predisposizione di un titolo esecutivo giudiziale per avviare il recupero delle medesime somme di cui il legislatore auspica una celere riacquisizione al patrimonio del garante.
pag. 7/13 Da ultimo, va richiamata una recente pronuncia della Suprema Corte in subiecta materia, in cui è stato affermato ex professo che, “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_3
garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 2023).
Tale statuizione espressa da parte della Corte di legittimità pare idonea a dirimere ogni residuo dubbio, affermando espressamente la natura pubblicistica del credito.
In definitiva, ritenuto che il credito azionato sia assistito dalla garanzia pubblica di cui si
è detto, che la medesima goda dello speciale privilegio legale e che, conseguentemente, per la stessa possa procedersi alla riscossione a mezzo ruolo, ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Per ciò che attiene agli ulteriori motivi di opposizione espressi dall'opponente si rileva quando segue.
Nell'atto di opposizione, inoltre procede al generico disconoscimento Parte_1
di atti prodotti in fotocopia (senza che nessuna parte processuale abbia proceduto al deposito di atti), oltre a contestare la sussistenza dei presupposti per procedere all'emissione del decreto ingiuntivo, quando, tuttavia, nel caso di specie non si è in presenza di alcun decreto ingiuntivo, trattandosi di opposizione a cartella di pagamento.
Ancora, la parte opponente procede ad eccepire la presunta nullità del contratto di fideiussione, in quanto lo stesso sarebbe privo di data certa, senza tuttavia, si ripete, aver proceduto a depositare con l'atto di citazione, o con successivi allegati, l'atto di fideiussione oggetto di doglianza, impedendo in tal modo ogni forma di verifica Part sull'atto stesso;
difatti, nel corpo del proprio atto di opposizione il fa riferimento ad un presunto allegato n. 3, che non risulta essere stato prodotto, essendo stato prodotto con l'atto di citazione solo la cartella di pagamento oggetto dell'opposizione.
pag. 8/13 Inoltre. Ed in via dirimente, tutte le contestazioni relative alla presunta nullità della fideiussione, in primo luogo, le stesse riguardano esclusivamente il rapporto tra il fideiussore e la con cui era stato sottoscritto il relativo contratto. CP_3
Ancora, ogni censura relativa alla presunta nullità della fideiussione in quanto riproducente il modello Abi (testuale contestazione), la stessa risulta infondata.
Infatti la stessa Cassazione, con sentenza 28.11.2018 n. 30818 ha stabilito che incombe su chi eccepisca la nullità, in virtù delle norme sul riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate (nella specie del tutto assente da parte dell'opponente), tenuto conto che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato il carattere uniforme dell'intesa anticoncorrenziale ma lo ha indicato solo in termini ipotetici.
Ad abundatiam ai provvedimenti della Banca d'Italia non si applica il principio iura novit curia e l'opponente non ha allegato il provvedimento menzionato dalla sentenza
Cass. 29810/2017, tale circostanza è di per sé sufficiente a rigettare l'eccezione di nullità.
Ancora, del tutto destituite di fondamento risultano le altre doglianze relative alla fideiussione oggetto di giudizio, considerato che la stessa è ben dotata di data certa (doc. prodotto da ), oltre a rilevarsi la totale genericità delle ulteriori CP_7
Part contestazioni avanzate, anche considerato che il aveva specificamente approvato anche ai sensi dell'art. 1341, 2 co. C.c. tutte le clausole della fideiussione di cui ai numeri 4,6,7,8,9, 11.
Le doglianze ed allegazioni dell'opponente risultano del tutto generiche e non circostanziate, anche per ciò che attiene alla presunta nullità di condizioni contrattuali e addebito di interessi anatocistici ed usurari, senza tuttavia procedere al deposito di una perizia di parte oppure al deposito della documentazione contrattuale che consenta una tale verifica, e senza allegare in modo compiuto le presunte somme che l'opponente ha assunto essere state allo stato addebitate in modo illegittimo.
pag. 9/13 Part Ugualmente, il disconoscimento della sottoscrizione apposta dal alla fideiussione oggetto di giudizio, è risultato del tutto generico e infondato, anche alla luce della coincidenza tra la sottoscrizione presente sul contratto, e la sottoscrizione della procura
Part alle liti rilasciata dal
Difatti, in primo luogo, l'opponente ha formulato un presunto disconoscimento di atti, prima ancora che le due parti convenute procedessero al deposito della relativa documentazione, trattandosi quindi di disconoscimento preventivo, non ammissibile.
Peraltro, come visto, trattasi di disconoscimento del tutto generico, che neppure consente di desumere con chiarezza gli estremi della negazione della genuinità della copia prodotta dalle parti convenute, senza quindi che la contestazione operata possa avere una effettiva efficacia di disconoscimento.
In ogni caso, con riferimento alla documentazione prodotta in copia, la Suprema Corte ha già da tempo e più volte avuto modo di affermare che: “Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l'esigenza di accertarne la conformità all'originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'art, 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto” (cfr Cass
Civ n. 10855/10).
E ancora “Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in
pag. 10/13 condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione” (Cass. Civ. sez III n.
9526/2010).
In difetto dei suddetti caratteri, il disconoscimento operato risulta del tutto inammissibile.
Da ultimo, per quanto riguarda le doglienze dell'attore in punto di vizi relativi alla notifica dell'atto, si rileva come le allegazioni dell'attore non appaiono fondate e dirimenti, considerato che l'attore assume nel proprio atto di citazione che “Nel caso di notifica a mezzo posta si applica la disciplina dettata dalla Legge n. 890 del 1982”; tuttavia, sul punto, la giurisprudenza di legittimità che recentemente chiarito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.
12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
La Suprema Corte ha chiarito che con l'ordinanza n. 28690, depositata il 7 novembre
2019, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in base al quale alla notifica della cartella di pagamento, eseguita mediante invio diretto da parte del concessionario della riscossione di raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle relative alle notificazioni di atti e alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Ciò in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. Inoltre recentemente la giurisprudenza ha chiarito che la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall' non Controparte_9
pag. 11/13 richiede la compilazione della relata di notifica, in quanto vanno applicate le norme concernenti il servizio postale ordinario anziché quelle di cui alla legge 890/1982 applicabili, invece, alla notifica degli atti giudiziari;
la Suprema Corte ha chiarito altresì che è sempre valido il principio generale secondo cui l'accertamento in fatto della ricezione della cartella di pagamento da parte del destinatario e la sua successiva tempestiva impugnazione costituisce circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. ordinanza 19587 del
24 luglio 2018).
Difatti, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, infine, che l'accertamento del fatto secondo cui la cartella di pagamento sia pervenuta ai destinatari e che questi in seguito abbiano provveduto a proporre regolare ricorso sarebbe in ogni caso circostanza idonea a sanare, ai sensi degli articoli 156 e 160 cpc, eventuali vizi formali per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Nel caso di specie, lo stesso attore afferma, con valenza confessoria, in sede di atto di citazione quanto segue: “per l'annullamento della cartella di pagamento n.119 2020
000 0011260765/001 notificata dalla aer spa in data 10.12.2021 al ricorrente di
€193.329,47”, ammettendo egli stesso di aver ricevuto e avuto piena conoscenza dell'atto oggetto di impugnazione, dichiarando come lo stesso gli sia stato notificato in data 10.12.2021.
Considerata la soccombenza della parte opponente, la stessa deve essere condannata a rifondere all' e al le spese di lite, che vengono Controparte_4 CP_3 liquidate sulla base del valore della causa, e dell'attività svolta, in base al DM 55/2014, con parziale riduzione delle stesse stante il ridotto numero di questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio. Per quanto riguarda l' , le spese Controparte_4
dovranno essere versate in favore del difensore della parte, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
pag. 12/13 1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna a rifondere le spese di lite all' Parte_1 Controparte_4
, che si liquidano in euro 4.200,00, oltre al rimborso forfettario
[...] del 15%, Iva e Cpa come per legge, con versamento in favore dell'avv. Andrea
Romano, dichiaratosi antistatario;
3) Condanna a rifondere le spese di lite a Parte_1 [...]
che si liquidano in euro Controparte_3
4.200,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 10.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. IERVOLINO MAURO
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROMANO ANDREA EUGENIO CP_2
(C.F Controparte_3
- P.IVA. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Repossi;
P.IVA_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 15.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto notificato a mezzo pec il 9/2/2022, conveniva in giudizio Parte_1
e Controparte_4 Controparte_3
Contr (in seguito, per brevità, ), per ivi sentire dichiarare le
[...] seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale , ogni contraria istanza, CP_6
eccezione e deduzione disattesa: A) Nel merito, in accoglimento del ricorso,
ANNULLARE la cartella di pagamento impugnata;
B) Condannare parte opposte al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
L'attore fondava le proprie richieste sulla base di una presunta illegittimità della riscossione tramite iscrizione a ruolo, ritenendo c che l' non abbia Controparte_4
il necessario titolo per procedere, e una illegittimità della fideiussione, oltre altre contestazioni riguardanti direttamente la posizione di e di Controparte_1
L'attore, quindi, ha contestato la cartella di pagamento n. Controparte_3
11920200000011260765/001 notificata dall' su Controparte_4 incarico di per l'importo Controparte_3 complessivo di € 193.329,47, allegando una presunta nullità della cartella di pagamento oggetto di notifica nei suoi confronti, allegando una carenza di potere esecutivo in capo all'agente della riscossione. L'opponente ha allegato che l'atto impugnato si basa su un prestito personale sottoscritto dal ricorrente nei confronti di un Istituto di Credito, con successivo esercizio del diritto di surroga da parte di
[...]
. Controparte_7
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo “Dichiarare inammissibili Controparte_4
e/o rigettare le domande rivolte nei confronti di - Controparte_4 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ente di riscossione in relazione alle doglianze relative all'attività di competenza dell'ente impositore e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di Controparte_4
adottare i provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario”.
pag. 2/13 Si costituiva in giudizio Controparte_3
richiedendo il rigetto della opposizione poiché infondata e non provata, e svolgendo chiamata di terzo nei confronti della rispetto Controparte_8
alla eventuale illegittimità del contratto di garanzia fideiussoria. Il processo aveva il suo corso e quindi andava in decisione.
Una volta rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. C.p.c., e ritenuta la stessa matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata, e non merita accoglimento.
Il rapporto principale è pacifico: oggetto della pretesa creditoria è il recupero delle agevolazioni di cui alla legge 662/96, per surroga dell'istituto ; si Controparte_3
tratta in particolare di un contratto di finanziamento concesso da
[...]
, alla società Adigest SRL (poi trasformata in Ecoal Srl), per il Controparte_8 quale l'odierno opponente, si è costituito fideiussore;
detto Parte_1
finanziamento era assistito da garanzia pubblica ex lege 662/1996, garantita dal
L'opposizione ha ad oggetto la cartella di pagamento che Controparte_3
fa seguito alla comunicazione di surroga del novembre 2019 e contestuale intimazione di pagamento, con la quale il aveva dato atto dell'inadempimento al CP_3
contratto di finanziamento e della conseguente escussione della garanzia, con la conseguente volontà di surrogarsi nel credito originariamente vantato dalla banca finanziatrice.
La tesi per la quale l'esecuzione a mezzo ruolo non potrebbe avvenire, nel caso di specie, in difetto della previa costituzione di un titolo esecutivo, non appare condivisibile.
pag. 3/13 Al riguardo vanno richiamati i condivisibili principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., in parte motiva, da ultimo Cass. 09-02-2021, n. 3025), a mente dei quali:
il D.Lgs. n.123/98, recante “disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, è una normativa di portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi
(Cass. 2663/2019), onde l'art.9, co 5, è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della L. 662/1996, a favore di chi ha finanziato la PIMI (Cass. 30739/2019);
gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui al menzionato D.lgs., perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione;
d'altra parte non vi è alcuna necessità - sotto il profilo strutturale e logico - che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante, indipendentemente dalla esatta qualificazione dell'azione esercitata dal garante che sia stato escusso (Cass.
2664/2019). Chiarisce infatti la corte di legittimità che “secondo il principio espresso dalla norma dell'art. 2745 cod. civ., infatti, il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare «causa» che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l'ordinamento assume - in conformità ai valori espressi dalla Costituzione - una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione. Nel caso concreto, fonte del privilegio è la norma dell'art. 9, comma
5. Che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione del credito che questi vanta verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione della relativa obbligazione (non è marginale osservare, a questo proposito, che, secondo consolidati orientamenti della pag. 4/13 giurisprudenza di questa Corte, «l'azione di regresso spettante al debitore solidale, che abbia effettuato il pagamento, è in sostanza un'azione di surrogazione» e che il termine
«regresso» e il termine «surroga», che in concreto vengano utilizzate, sono da ritenere tra loro equivalenti;
per il primo punto, si veda ad esempio Cass., 5 giugno 2007, n.
13180; per il secondo, Cass., 28 luglio 2017, n. 18782; del resto, rilevano al riguardo
Parte pure le lettere di manleva a sui tempo inviate da a che sono state richiamate Pt_3
sopra, nell'ambito del n. 1). Com'è evidente, se il privilegio afferisse (anche) alla banca, che concede il mutuo nel contesto dell'ordinaria sua attività di impresa, la previsione normativa sarebbe del tutto ingiustificata;
per contro, la concessione di garanzia (i.e.:
l'impegno negoziale assunto nei diretti confronti del creditore) ha propriamente causa nell'intervento di sostegno pubblico: sarebbe disparità del tutto non giustificata, perciò, se l'intervento di garanzia non si giovasse del privilegio che pur assiste, nel contesto normativo del d.lgs. n. 123/1998), le altre forme di intervento poste a sostegno pubblico delle attività produttive” (ibidem, in motivazione);
il privilegio previsto dal d.lgs in parola assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito la escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento (Cass.6508/2020), in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass. 2663/2019). Tra queste, vi è indubbiamente l'inadempimento, che peraltro rappresenta la più comune delle evenienze, dovendosi ritenere senz'altro più fisiologica delle patologiche ipotesi di revoca per distoglimento dei fondi dalle finalità cui furono destinati;
in ogni caso, il D.L. n. 3 del 2015, art. 8 bis conv. nella L. n.33/2015, il cui comma 3, in maniera esplicita, prevede che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 1996, n.662, art.2, co
100, lett. a), ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo (Cass.
30739/2019).
pag. 5/13 Dal coordinamento sistematico di tali principi, e dalla dichiarata finalità di agevolare e velocizzare il recupero delle somme riconnesse alla garanzia pubblica così da poterle reimpiegare in nuove garanzie a vantaggio dell'economia generale (come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata), se ne deve dedurre che la dichiarata applicabilità della riscossione a mezzo ruolo vada intesa in senso pieno.
Del resto, tale posizione pare coerente con quella assunta dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale in arresti recenti pare dare per scontato la doppia natura di precetto e titolo esecutivo del ruolo nelle procedure de quibus. In particolare, in una causa in cui si controverteva sulla mancata prova del possesso, da parte dell' di un titolo CP_4
esecutivo di formazione giudiziaria per essere il titolo amministrativo (la revoca dell'agevolazione idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo nei confronti sia della debitrice principale sia della garante, la Cassazione ha statuito che, premesso il già richiamato principio per cui “l'art. 3, comma 8, della I. n. 99 del 2009, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e quindi anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d'interpretazione autentica dell'art. 24, commi
32 e 33, della I. n. 449 del 1997”, avrebbe errato il giudice del merito nella parte in cui,
“prescindendo da questo consolidato orientamento del giudice di legittimità, a partire dal 2016, ha invece ritenuto - confermando la decisione di primo grado di accoglimento dell'opposizione […] sotto il preliminare profilo dell'impossibilità di riscuotere la polizza fideiussoria a mezzo ruolo - che, nei confronti del fideiussore del finanziamento agevolato, non potesse procedersi con la riscossione a mezzo ruolo esattoriale basato, per quanto allegato, su provvedimento di revoca del beneficio” (in motivazione, Cass.
Sentenza n. 3283 del 2021). Tale impianto motivazionale, che sulla base di quanto detto in premessa appare confacente anche al caso di specie, non può che presupporre evidentemente una riscossione a mezzo ruolo che prescinda dalla previa formazione di altro titolo esecutivo. Emerge, inoltre, che l'esecuzione possa ben effettuarsi anche nei confronti del garante dell'originario credito, e non soltanto nei confronti del debitore principale.
pag. 6/13 Ciò è del resto coerente con il fatto che, nella surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1204
c.c. chi ha pagato si surroga anche nelle garanzie prestate dal debitore principale, siano esse personali o reali, e con il fatto che operando in maniera piena il meccanismo della riscossione a mezzo ruolo è irrilevante che il contratto di fideiussione sia o meno di per sé titolo esecutivo.
In ultima analisi, non appare confacente al caso di specie l'interpretazione dell'art. 21 del D.Lgs. 46/1999 così come ipotizzata in alcune delle cause di opposizione proposte dinanzi ai Giudici di merito, in fattispecie analoghe. Detta norma, come ricordato, dispone infatti che: “1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Nel caso di specie la norma che consente l'iscrizione a ruolo esiste, ed è appunto l'art.
8-bis, comma 3 del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo
2015, n. 33, che ha previsto espressamente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.”; ebbene, tutto ciò che è richiesto dall'art. 21 citato dall'opponente è che sussista una norma speciale che consenta l'iscrizione a ruolo, essendo solo altrimenti necessario un titolo esecutivo.
Posto che tale norma esiste, e stanti le finalità risultanti dal complesso normativo richiamato, apparirebbe del tutto incoerente pretendere la previa predisposizione di un titolo esecutivo giudiziale per avviare il recupero delle medesime somme di cui il legislatore auspica una celere riacquisizione al patrimonio del garante.
pag. 7/13 Da ultimo, va richiamata una recente pronuncia della Suprema Corte in subiecta materia, in cui è stato affermato ex professo che, “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_3
garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 2023).
Tale statuizione espressa da parte della Corte di legittimità pare idonea a dirimere ogni residuo dubbio, affermando espressamente la natura pubblicistica del credito.
In definitiva, ritenuto che il credito azionato sia assistito dalla garanzia pubblica di cui si
è detto, che la medesima goda dello speciale privilegio legale e che, conseguentemente, per la stessa possa procedersi alla riscossione a mezzo ruolo, ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Per ciò che attiene agli ulteriori motivi di opposizione espressi dall'opponente si rileva quando segue.
Nell'atto di opposizione, inoltre procede al generico disconoscimento Parte_1
di atti prodotti in fotocopia (senza che nessuna parte processuale abbia proceduto al deposito di atti), oltre a contestare la sussistenza dei presupposti per procedere all'emissione del decreto ingiuntivo, quando, tuttavia, nel caso di specie non si è in presenza di alcun decreto ingiuntivo, trattandosi di opposizione a cartella di pagamento.
Ancora, la parte opponente procede ad eccepire la presunta nullità del contratto di fideiussione, in quanto lo stesso sarebbe privo di data certa, senza tuttavia, si ripete, aver proceduto a depositare con l'atto di citazione, o con successivi allegati, l'atto di fideiussione oggetto di doglianza, impedendo in tal modo ogni forma di verifica Part sull'atto stesso;
difatti, nel corpo del proprio atto di opposizione il fa riferimento ad un presunto allegato n. 3, che non risulta essere stato prodotto, essendo stato prodotto con l'atto di citazione solo la cartella di pagamento oggetto dell'opposizione.
pag. 8/13 Inoltre. Ed in via dirimente, tutte le contestazioni relative alla presunta nullità della fideiussione, in primo luogo, le stesse riguardano esclusivamente il rapporto tra il fideiussore e la con cui era stato sottoscritto il relativo contratto. CP_3
Ancora, ogni censura relativa alla presunta nullità della fideiussione in quanto riproducente il modello Abi (testuale contestazione), la stessa risulta infondata.
Infatti la stessa Cassazione, con sentenza 28.11.2018 n. 30818 ha stabilito che incombe su chi eccepisca la nullità, in virtù delle norme sul riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate (nella specie del tutto assente da parte dell'opponente), tenuto conto che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato il carattere uniforme dell'intesa anticoncorrenziale ma lo ha indicato solo in termini ipotetici.
Ad abundatiam ai provvedimenti della Banca d'Italia non si applica il principio iura novit curia e l'opponente non ha allegato il provvedimento menzionato dalla sentenza
Cass. 29810/2017, tale circostanza è di per sé sufficiente a rigettare l'eccezione di nullità.
Ancora, del tutto destituite di fondamento risultano le altre doglianze relative alla fideiussione oggetto di giudizio, considerato che la stessa è ben dotata di data certa (doc. prodotto da ), oltre a rilevarsi la totale genericità delle ulteriori CP_7
Part contestazioni avanzate, anche considerato che il aveva specificamente approvato anche ai sensi dell'art. 1341, 2 co. C.c. tutte le clausole della fideiussione di cui ai numeri 4,6,7,8,9, 11.
Le doglianze ed allegazioni dell'opponente risultano del tutto generiche e non circostanziate, anche per ciò che attiene alla presunta nullità di condizioni contrattuali e addebito di interessi anatocistici ed usurari, senza tuttavia procedere al deposito di una perizia di parte oppure al deposito della documentazione contrattuale che consenta una tale verifica, e senza allegare in modo compiuto le presunte somme che l'opponente ha assunto essere state allo stato addebitate in modo illegittimo.
pag. 9/13 Part Ugualmente, il disconoscimento della sottoscrizione apposta dal alla fideiussione oggetto di giudizio, è risultato del tutto generico e infondato, anche alla luce della coincidenza tra la sottoscrizione presente sul contratto, e la sottoscrizione della procura
Part alle liti rilasciata dal
Difatti, in primo luogo, l'opponente ha formulato un presunto disconoscimento di atti, prima ancora che le due parti convenute procedessero al deposito della relativa documentazione, trattandosi quindi di disconoscimento preventivo, non ammissibile.
Peraltro, come visto, trattasi di disconoscimento del tutto generico, che neppure consente di desumere con chiarezza gli estremi della negazione della genuinità della copia prodotta dalle parti convenute, senza quindi che la contestazione operata possa avere una effettiva efficacia di disconoscimento.
In ogni caso, con riferimento alla documentazione prodotta in copia, la Suprema Corte ha già da tempo e più volte avuto modo di affermare che: “Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l'esigenza di accertarne la conformità all'originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'art, 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto” (cfr Cass
Civ n. 10855/10).
E ancora “Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in
pag. 10/13 condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione” (Cass. Civ. sez III n.
9526/2010).
In difetto dei suddetti caratteri, il disconoscimento operato risulta del tutto inammissibile.
Da ultimo, per quanto riguarda le doglienze dell'attore in punto di vizi relativi alla notifica dell'atto, si rileva come le allegazioni dell'attore non appaiono fondate e dirimenti, considerato che l'attore assume nel proprio atto di citazione che “Nel caso di notifica a mezzo posta si applica la disciplina dettata dalla Legge n. 890 del 1982”; tuttavia, sul punto, la giurisprudenza di legittimità che recentemente chiarito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.
12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
La Suprema Corte ha chiarito che con l'ordinanza n. 28690, depositata il 7 novembre
2019, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in base al quale alla notifica della cartella di pagamento, eseguita mediante invio diretto da parte del concessionario della riscossione di raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle relative alle notificazioni di atti e alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Ciò in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. Inoltre recentemente la giurisprudenza ha chiarito che la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall' non Controparte_9
pag. 11/13 richiede la compilazione della relata di notifica, in quanto vanno applicate le norme concernenti il servizio postale ordinario anziché quelle di cui alla legge 890/1982 applicabili, invece, alla notifica degli atti giudiziari;
la Suprema Corte ha chiarito altresì che è sempre valido il principio generale secondo cui l'accertamento in fatto della ricezione della cartella di pagamento da parte del destinatario e la sua successiva tempestiva impugnazione costituisce circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. ordinanza 19587 del
24 luglio 2018).
Difatti, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, infine, che l'accertamento del fatto secondo cui la cartella di pagamento sia pervenuta ai destinatari e che questi in seguito abbiano provveduto a proporre regolare ricorso sarebbe in ogni caso circostanza idonea a sanare, ai sensi degli articoli 156 e 160 cpc, eventuali vizi formali per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Nel caso di specie, lo stesso attore afferma, con valenza confessoria, in sede di atto di citazione quanto segue: “per l'annullamento della cartella di pagamento n.119 2020
000 0011260765/001 notificata dalla aer spa in data 10.12.2021 al ricorrente di
€193.329,47”, ammettendo egli stesso di aver ricevuto e avuto piena conoscenza dell'atto oggetto di impugnazione, dichiarando come lo stesso gli sia stato notificato in data 10.12.2021.
Considerata la soccombenza della parte opponente, la stessa deve essere condannata a rifondere all' e al le spese di lite, che vengono Controparte_4 CP_3 liquidate sulla base del valore della causa, e dell'attività svolta, in base al DM 55/2014, con parziale riduzione delle stesse stante il ridotto numero di questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio. Per quanto riguarda l' , le spese Controparte_4
dovranno essere versate in favore del difensore della parte, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
pag. 12/13 1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna a rifondere le spese di lite all' Parte_1 Controparte_4
, che si liquidano in euro 4.200,00, oltre al rimborso forfettario
[...] del 15%, Iva e Cpa come per legge, con versamento in favore dell'avv. Andrea
Romano, dichiaratosi antistatario;
3) Condanna a rifondere le spese di lite a Parte_1 [...]
che si liquidano in euro Controparte_3
4.200,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 10.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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