Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2025, proposto da
AN IN, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pardini e SC Giromini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IL UR, rappresentata e difesa dagli avvocati SC Mazzoni, Massimiliano Paita e Beatrice Cuffini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso principale:
- degli atti della selezione per l’assegnazione di una licenza di taxi e, in particolare, del verbale della commissione del 18.6.2025 e del provvedimento di approvazione della graduatoria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi inclusi, in quanto occorra, il bando e la nota del 22.7.2025 di reiezione dell’istanza di autotutela;
B - per quanto riguarda il ricorso incidentale:
- degli atti della procedura e, in particolare, del verbale della commissione del 18.6.2025 e del provvedimento di approvazione della graduatoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lerici e di IL UR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, la dott.ssa AN ET e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso principale, notificato il 31 luglio 2025 e depositato il 1° agosto 2025, il signor AN IN ha impugnato la graduatoria finale e gli altri atti della selezione bandita dal Comune di Lerici per l’assegnazione di una licenza di taxi, contestando il collocamento al primo posto della signora IL UR.
Il ricorrente, secondo graduato, ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione del bando e del regolamento comunale. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e illogicità manifesta . La commissione avrebbe erroneamente attribuito alla controinteressata 5 punti per la conoscenza delle lingue straniere, perché la vincitrice possiederebbe due attestati di livello intermedio “B1” per inglese e francese, mentre la lex specialis premierebbe esclusivamente le certificazioni di livello avanzato “C”. Inoltre, la signora UR avrebbe dimostrato di aver effettuato sostituzioni alla guida soltanto in due semestri negli anni 2021-2022, meritevoli di 4 punti, ma non negli altri semestri dall’ottobre 2022 in avanti, non avendo provato di avere condotto i veicoli dell’impresa di NC del marito.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e illogicità manifesta . La prima classificata non potrebbe divenire assegnataria della licenza, essendo integrata nell’azienda familiare artigiana già titolare di due autorizzazioni per noleggio con conducente.
Sia il Comune di Lerici sia la controinteressata IL UR si sono costituiti in giudizio, difendendo la piena legittimità degli atti concorsuali ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con ricorso incidentale, notificato e depositato il 9 settembre 2025, la signora UR ha a sua volta gravato gli atti della procedura, relativamente all’ammissione del signor IN alla selezione ed all’attribuzione allo stesso di 15,5 punti.
La ricorrente incidentale ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 21/1992. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della L.R. n. 25/2007. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. Illogicità. Carenza assoluta di istruttoria. Arbitrarietà. Sviamento. Travisamento. Falso supposto di fatto . Il signor IN sarebbe privo del requisito indispensabile per partecipare al concorso ed ottenere la licenza di taxi. Ciò in quanto egli è inserito nel ruolo dei conducenti di veicoli presso la Camera di Commercio di Firenze e non presso quella di Riviere di Liguria; viepiù considerato che tale iscrizione richiede il superamento di un esame sulla conoscenza del territorio e della toponomastica.
II) Violazione dei criteri stabiliti nell’art. 6 del bando. Difetto di istruttoria, di presupposti e/o travisamento dei fatti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, del regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea con autovettura: servizio di taxi e servizio di autonoleggio con conducente . L’organo valutatore avrebbe indebitamente conferito al ricorrente principale 10 punti per il servizio prestato, conteggiando in suo favore cinque semestri. In realtà, il signor IN avrebbe documentato soltanto tre semestri in base ai due contratti di gestione stipulati con il signor NI nel 2023 e nel 2024, per cui gli sarebbe spettato un punteggio pari a 6.
III) Violazione dei criteri stabiliti nell’art. 6 del bando sotto altro profilo. Ulteriore difetto di istruttoria, presupposti e/o travisamento dei fatti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, del regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea con autovettura: servizio di taxi e servizio di autonoleggio con conducente . Poiché il regolamento comunale lericino consente contratti di gestione per un periodo non superiore a sei mesi, l’accordo stipulato dal signor IN con il signor NI per la sostituzione alla guida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 potrebbe essere computato per un solo semestre, con conseguente ulteriore riduzione dei punti per il servizio.
Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. L’Amministrazione civica ha eccepito l’improcedibilità del ricorso principale, assumendo che il signor IN non avrebbe impugnato la determinazione n. 1499 del 24 giugno 2025, recante l’approvazione della graduatoria finale.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
DI
1. Il signor AN IN, secondo classificato con punteggio di 15,50 nella selezione per titoli per l’assegnazione di una licenza per l’esercizio del servizio pubblico di taxi, contesta gli atti concorsuali e la graduatoria finale, in cui la signora IL UR è collocata al primo posto con 20 punti.
2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale, poiché il signor IN ha espressamente impugnato anche il provvedimento di approvazione della graduatoria. In proposito, è irrilevante la mancata indicazione della data e del numero di protocollo della determina comunale, essendo comunque chiaramente identificabile l’atto finale della procedura gravato.
3. In virtù del principio della ragione più liquida, il Collegio ritiene di principiare dallo scrutinio del secondo motivo del ricorso incidentale della controinteressata, perché la censura ivi contenuta, attinente al punteggio ricevuto dal signor IN per i servizi prestati, si rivela ictu oculi fondata, nei sensi di cui in appresso.
L’art. 6, punto c), del bando stabilisce l’assegnazione di 2 punti per ogni semestre di servizio svolto in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea, fino ad un massimo di 10 punti (doc. 3 ricorrente).
Come emerge dalla documentazione versata in atti (doc. 8 ricorrente), il ricorrente principale ha al suo attivo i seguenti contratti di gestione per la sostituzione temporanea alla guida di taxi:
- il contratto con il signor MO DD per il periodo 26 novembre 2022 / 3 dicembre 2022 (diversamente da quanto sostenuto dal signor IN, l’avvicendamento è terminato all’inizio e non alla fine del mese di dicembre);
- il contratto con la signora IL IN per il periodo 22 dicembre 2022 / 15 marzo 2023;
- il contratto con il signor AR NI per il periodo 17 marzo 2023 / 30 aprile 2023;
- il contratto con il signor SC NI per il periodo 1° maggio 2023 / 31 dicembre 2023;
- il contratto con il signor SC NI per il periodo 1° gennaio 2024 / 31 dicembre 2024;
- il contratto con il signor SC NI per il periodo 1° gennaio 2025 / 31 dicembre 2025.
Dunque, il contratto con il signor DD non è computabile, coprendo un arco temporale di una sola settimana e riscontrandosi un salto di venti giorni con l’inizio della sostituzione della signora IN, come, peraltro, comprovato dal libro dei corrispettivi (da cui risulta che il signor IN ha percepito compensi il 2 dicembre 2022 e, successivamente, il 22 dicembre 2022: doc. 14 ricorrente). Inoltre, l’ultimo contratto con il signor NI può essere considerato soltanto fino al 31 maggio 2025, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Ne discende che, data la continuità temporale degli altri contratti e, quindi, dei relativi giorni di lavoro, i semestri spendibili dal signor IN sono quattro, ossia 22 dicembre 2022 / 21 giugno 2023, 22 giugno 2023 / 21 dicembre 2023, 22 dicembre 2023 / 21 giugno 2024 e 22 giugno 2024 / 21 dicembre 2024. Pertanto, al deducente spettano 8 punti (2 x 4) e non 10, con l’ulteriore conseguenza che il suo punteggio complessivo passa da 15 a 13,50.
Per completezza, si osserva che la riferita conclusione non cambia anche tenendo per buona la settimana di sostituzione del signor DD e sommando il periodo di avvicendamento del signor NI dal 22 dicembre 2024 al 31 maggio 2025, giacché tale spatium temporis non raggiunge la durata di sei mesi.
4. Alla luce del ricalcolo dei punti del signor IN, il primo mezzo del ricorso principale è insuscettibile di accoglimento.
4.1. Per quanto riguarda la doglianza relativa al servizio della signora UR, dalla documentazione prodotta (docc. 5-6 ricorrente) risulta che la controinteressata ha lavorato nell’impresa individuale di noleggio con conducente del marito MO Basso dapprima come autista dipendente (dal 21 maggio al 31 agosto 2019 e dal 12 giugno 2021 al 17 ottobre 2022); in seguito, in qualità di collaboratore dell’impresa familiare ai sensi dell’art. 230- bis cod. civ. (dal 18 ottobre 2022 in avanti).
Non persuade la tesi ricorsuale secondo cui la collaborazione familiare della signora UR non sarebbe computabile nei servizi svolti, mancando un documento attestante che abbia disimpegnato proprio le mansioni di autista.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge n. 21/1992, ripreso nell’art. 19, comma 4, della L.R. n. 25/2007 e trasfuso nell’art. 10, comma 4, del regolamento comunale per il servizio di taxi e di NC (doc. 6 resistente), i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo camerale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in conformità all’art. 230- bis cod. civ. Per tale motivo l’art. 6, punto c), del bando ha previsto l’attribuzione di punteggio anche per il servizio prestato in qualità di collaboratore familiare di un’impresa di autoservizi non di linea.
Orbene, mentre per i taxi molti regolamenti locali prescrivono di dare comunicazione della sostituzione all’ufficio comunale competente, per gli NC non è generalmente previsto un obbligo analogo. Di conseguenza, affinché il congiunto collaboratore nell’impresa familiare di noleggio con conducente possa fare valere l’anzianità di servizio maturata, appare sufficiente il suo inquadramento ai sensi dell’art. 230- bis cod. civ. e l’iscrizione nell’apposito ruolo camerale: diversamente opinando, infatti, la previsione della lex specialis si rivelerebbe tamquam non esset .
Nel caso di specie, inoltre, non ricorrono indizi per fare ritenere che la controinteressata abbia prestato la sua opera nell’impresa del coniuge per attività diverse dalla conduzione di veicoli, quali segreteria e contabilità. Al contrario, la signora UR ha dimostrato di avere lavorato come conducente nel 2019 e nel 2021-2022 mediante la produzione delle comunicazioni di assunzione trasmesse all’IN (che riportano la qualifica professionale 7.4.2.1.0.3, ossia “ Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli per trasporto di persone - Autista privato ”), nonché del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea presso la CCIAA Riviere di Liguria dal 27 marzo 2019 (v. doc. 3 controinteressata): sicché risulta presumibile che la controinteressata abbia seguitato nello svolgimento delle prestazioni di guida anche dopo essere stata inserita nell’impresa di NC come collaboratore familiare.
Pertanto, la signora UR può spendere a tale titolo cinque semestri di servizio, ossia 18 ottobre 2022 / 17 aprile 2023, 18 aprile 2023 / 17 ottobre 2023, 18 ottobre 2023 / 17 aprile 2024, 18 aprile 2024 / 17 ottobre 2024 e 18 ottobre 2024 / 17 aprile 2025. Donde la correttezza del punteggio di 10 (2 x 5) attribuitole per i servizi prestati.
4.2. Passando all’esame della censura sulle competenze linguistiche, per le quali il bando stabiliva fino a 2,5 punti per idioma, effettivamente appare incongruo il conferimento alla controinteressata del punteggio massimo sia per l’inglese che per il francese, sulla base di attestati di livello intermedio “B1” del CE (essendo ragionevole riservare i 2,5 punti massimi ai certificati attestanti un livello avanzato e diminuire progressivamente il punteggio per i gradi inferiori).
Sennonché, anche ipotizzando di azzerare i 5 punti ricevuti dalla signora UR per la conoscenza delle lingue straniere, il gap fra i due concorrenti è tale che l’esito del concorso rimarrebbe immutato. Infatti, il punteggio complessivo della prima graduata passerebbe a 15 (20 - 5) e, quindi, permarrebbe superiore a quello del secondo classificato, che, come si è visto ( supra , § 3), è sceso a 13,50 per effetto dell’impugnativa incidentale.
5. Da ultimo, è privo di pregio il secondo motivo del ricorso principale, secondo cui la signora UR, collaborando nell’impresa del marito, non potrebbe acquisire la licenza di taxi, perché non sarebbe in condizione di dichiarare di non essere titolare di altra autorizzazione, come richiesto dall’art. 7 del bando.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’impresa familiare di cui all’art. 230- bis cod. civ. appartiene esclusivamente al suo titolare, che rimane l’unico soggetto con la qualifica di imprenditore, anche nel caso in cui alcuni beni aziendali siano di proprietà di uno dei familiari; pertanto, essa si differenzia sia dall’impresa collettiva, come quella coltivatrice, la quale appartiene per quote (eguali o diverse) a più persone, sia dalla società, con la quale è incompatibile, essendo l’istituto in questione applicabile alle sole imprese individuali (cfr., ex multis , Cass. civ., sez. II, 29 maggio 2024, n. 15026; Cass. civ., sez. trib., ord. 20 dicembre 2019, n. 34222; Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 2015, n. 24560; Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676).
Dalla configurazione giuridica dell’impresa individuale di tipo familiare discende che le due autorizzazioni NC rilasciate dai Comuni di Vezzano Ligure e di Bonassola fanno capo unicamente al signor MO Basso, titolare dell’impresa individuale di noleggio con conducente. Infatti, la signora UR, familiare collaboratore, non riveste lo status di socio, come erroneamente ritenuto dall’esponente, bensì un ruolo speciale, che le conferisce diritti patrimoniali di partecipazione agli utili ed agli incrementi, nonché di voto nelle scelte aziendali, ma non la contitolarità dell’impresa.
6. In conclusione, il secondo mezzo del gravame incidentale si appalesa fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui al signor AN IN è stato attribuito il punteggio di 15,50 anziché di 13,50. In conseguenza di ciò, il ricorso principale risulta inaccoglibile e va, pertanto, rigettato.
7. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
- accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nella parte indicata in motivazione;
- rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UC MO, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
AN ET, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN ET | UC MO |
IL SEGRETARIO