Articolo 8 della Legge 31 ottobre 1958, n. 968
Articolo 7Articolo 9
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15 novembre 1958
Art. 8.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329 , concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per ]e opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 15 novembre 1958