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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1919/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di regolamentazione delle modalità di affido, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio, promossa
DA
, nata in [...] il [...], Parte_1
residente a [...], c.f.
e nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 residente a [...], c.f.
elett. dom., rapp. e difesi dall' Avv. Alessandro Iacono, C.F._2 giusta procura allegata in calce al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale adìto una regolamentazione delle modalità
[...] di affidamento, collocamento, esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore nato dalla loro Per_1 relazione di convivenza more uxorio in data 17.1.2018, in Ragusa, nei termini di seguito meglio illustrati.
Veniva data comunicazione degli atti del giudizio de quo al P.M. in sede, il quale apponeva il suo “visto” in data 16.01.2025.
Ciò premesso, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti sono le seguenti:
“1. Affidare il piccolo in modo condiviso a entrambi i genitori i Per_1 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore continuerà a risiedere abitualmente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio prevedendo un diritto di visita ampio, senza limitazione alcuna compatibilmente alle esigenza di vita del minore e compatibilmente con gli impegni dei genitori, da valersi solo in caso di contrasto: - nei week-end a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00, atteso il peculiare lavoro del Sig. (cameriere) che allo stato, non Pt_2 permetterebbe allo stesso la possibilità di godere dei week-end, il Pt_2
potrà tenere il bambino con se per l'intero giorno libero previsto da contratto ed il successivo;
- durante la settimana, quando Per_2 trascorrerà il week-end con la madre, il padre potrà tenere con sé il bambino tre giorni a settimana (il lunedì, mercoledì e venerdì) dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00; - quando invece il figlio trascorreranno il weekend 4
con il padre, quest'ultimo potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00; - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà con il padre tre giorni consecutivi da farsi coincidere ad anni alterni, o con il giorno di Pasqua o con il lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- atteso il particolare lavoro di entrambi i genitori (settore ristorazione), le parti stabiliscono sin d'ora che se non potranno godere di 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, avranno facoltà spostare tale lasso di tempo in altri periodi dell'anno compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici di
3. qualora i genitori per impegni professionali/lavorativi reciproci Per_2 avranno la necessità di avvalersi dei servizi di una baby sitter, le spese di quest'ultima saranno divise al 50% tra le parti;
4. Disporre che il Pt_2 provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante versamento alla , dell'importo di Euro 200,00 mensili (per 12 mensilità), da Pt_1
versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese della sottoscrizione) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
5. Disporre che il provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_2 mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole. Ad ogni modo ed in caso di contrasto ai fini dell'individuazione della tipologia di spese ricomprese nell'assegno di mantenimento e conseguentemente per quelle escluse, cosiddette straordinarie, si fa espresso rinvio a quanto stabilito in seno alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017, per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare previo accordo e documentate.
6. attesa la precarietà della condizione economica della e nell'esclusivo interesse del piccolo Pt_1
voglia l'on.le Tribunale adito, disporre che la usufruisca Per_1 Pt_1 5
integralmente dell'assegno unico (nella misura del 100%) anziché goderne nella misura del 50%.
7. Entrambe le parti si impegnano entro 30 giorni dal deposito del presente procedimento di recarsi alle Poste al fine di modificare la possibilità di prelievo dal c.c. a nome di affinché Per_2
qualsiasi operazione di prelievo avvenga con firma congiunta di entrambi i genitori e non disgiunta”.
Quanto pattuito tra le parti appare congruo e conforme all'interesse del minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, nè con princìpi di ordine pubblico, per cui è suscettibile di omologa da parte di questo Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Sentito il P.M.
Omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti, contenuto nell'atto di ricorso congiunto, nei termini di cui in parte motiva;
Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso, in Ragusa il 19 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
6
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti