Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I procedure concorsuali
Concordato preventivo R.G. n. 130-1/2024
Il Tribunale riunito in persona dei giudici: E. RIZZI presidente F. CLARIS APPIANI giudice del. M. CUNATI giudice pronuncia la seguente SENTENZA
avente ad oggetto l'omologa del concordato preventivo presentato da:
con sede in Robecco, via per Parte_1
Casterno n. 8, (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Cesare.
In data 4.6.2024 la società debitrice ha avanzato domanda di apertura della procedura di concordato preventivo, depositando il piano e la proposta. Con decreto del 17.7.2024 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura nominando il commissario giudiziale e fissando i termini per la votazione della proposta da parte dei creditori. In presenza di offerte irrevocabili d'acquisto per l'azienda1 e per alcuni beni immobili di proprietà del debitore2 e del socio illimitatamente responsabile3, è stata azionata la
530,00 mensili e la previsione della cessione di tale asset sulla base della Contr proposta irrevocabile formulata da per € 72.000; Parte_2
d) la locazione del capannone all'affittuaria per un canone trimestrale Controparte_1 di € 2.100 e la vendita di tale immobile sulla base della proposta irrevocabile d'acquisto formulata dall'affittuaria pari ad € 287.000; e) la cessione dell'ex macello con vendita competitiva4; f) la vendita del box sulla base della proposta irrevocabile d'acquisto formulata dall'affittuaria pari ad € 15.000; Controparte_1
g) la cessione dell'impianto fotovoltaico sulla base della proposta irrevocabile d'acquisto formulata da pari ad € 5.000; Controparte_1
h) il recupero dei crediti commerciali5;
i) la vendita del patrimonio immobiliare del socio accomandatario sulla base della proposta irrevocabile d'acquisto formulata da per € 25.000; Persona_1
j) la disponibilità di € 50.000 e di € 193.000 fornita dall'affittuaria nel caso di aggiudicazione dell'azienda e dell'immobile c.d. capannone. La distribuzione dell'attivo indicata nel piano permette di pagare, a fronte di un debito complessivo pari ad € 3.699.160 entro il 31 maggio 2026: 1. integralmente i costi di procedura prededucibili quantificati in complessivi €
217.257, i cui tempi di pagamento tengono conto delle scadenze contrattuali ovvero delle scadenze esplicitate nel piano finanziario, comprensivi di euro 7.360,00 di depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione pendenti, da pagarsi in sede di trasferimento a terzi del complesso immobiliare di riferimento;
378; foglio 4, mappale 66, subalterno 710; foglio 4, mappale 66, subalterno 716; foglio 4, mappale 97, subalterno 703; foglio 4, mappale 97, subalterno 704; foglio 4, mappale 376. 4 Valore di perizia € 127.000, valore a piani € 63.500. 5 Iscritti in contabilità per € 430.000 svalutati fino ad € 163.858, indicati prudenzialmente a piano per € 82.348. 2. integralmente il debito verso il creditore finanziario ipotecario, per capitale ed interessi questi ultimi stimati ad un tasso corrispondente al 2,5%;
3. integralmente i debiti verso i dipendenti, in quanto assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., mediante accollo liberatorio da parte dell' Controparte_4
o dall'eventuale terzo aggiudicatario, all'atto del trasferimento dell'azienda
[...] rispetto ai dipendenti ancora impiegati nell'azienda trasferita (Classe 1), e con rimessa diretta entro il termine di trenta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato, rispetto ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato, garantendo a questi ultimi anche gli interessi calcolati al tasso del 2,5%;
4. integralmente i debiti di natura professionale, in quanto assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., oltre agli interessi legali calcolati al tasso del 2,5%, con rimessa diretta entro 180 giorni dalla data di omologazione per il 50% ed il restante 50% entro 210 giorni dalla stessa data (Classe 2);
5. integralmente i debiti verso gli agenti, in quanto assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c., oltre agli interessi legali calcolati al tasso del 2,5%, con rimessa diretta entro 210 giorni dalla data di omologazione (Classe 3);
6. parzialmente, nella misura del 85,91% i debiti verso gli artigiani e le società cooperative, in quanto assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., con rimessa diretta entro 240 giorni dalla data di omologazione per quanto concerne la quota del credito capiente ex art. 84, comma quinto, CCII (Classe 4) e nella misura pari al 70% entro 270 giorni dalla data di omologazione per quanto concerne la quota del credito degradata a chirografo per incapienza (Classe 6);
7. parzialmente, nella misura del 83,80%, i debiti di natura previdenziale, in quanto assistiti dal privilegio ex artt. 2753 o 2754 c.c., con rimessa diretta entro 240 giorni dalla data di omologazione per quanto concerne la quota del credito capiente ex art. 84, comma quinto, CCII (Classe 5) e nella misura pari al 70% entro 270 giorni dalla data di omologazione per quanto concerne la quota del credito degradata a chirografo per incapienza (Classe 6);
8. parzialmente nella misura del 6,30% dei residui debiti contributivi e assicurativi degradati per incapienza ex art. 84, comma quinto, CCII, per l'importo di € 878, da effettuarsi entro 270 giorni dalla data di omologazione (Classe 7);
9. parzialmente, nella misura del 6,00%, i debiti di natura tributaria verso l'Amministrazione Erariale centrale in quanto assistiti dal privilegio di cui agli articoli 2752 e 2778 n. 18 e 19 c.c., entro il termine di 300 giorni dalla data di definitività dell'omologazione del concordato (Classe 8); 10. parzialmente, nella misura del 5,80% dei debiti di natura tributaria verso le
Amministrazioni locali in quanto assistiti dal privilegio di cui agli articoli 2752
e 2778 n. 20 c.c., entro il termine di 300 giorni dalla data di definitività dell'omologazione del concordato (Classe 9); 11. parzialmente i restanti creditori, nella misura del 5,59%, entro il termine di 510 giorni dalla data di definitività dell'omologazione del concordato ed in particolare: - i debiti di natura finanziaria chirografari ma assistiti da garanzie di terzi
(garanzia statale MCC) (Classe 10);
- i debiti di natura finanziaria chirografari non assistiti da garanzie prestati da terzi (Classe 11);
- debiti chirografari per natura vantati da imprese minori (Classe 12);
- i debiti chirografari per natura (Classe 13). Il piano prevede l'appostamento di un fondo da destinarsi a MCC per garantire la differenza tra la quota del credito garantito da MCC da soddisfare nel rispetto della regola della priorità relativa sul valore eccedente quello di liquidazione e la recovery del 5,59% prevista per la Classe 10 e di alcuni fondi di riserva6. Il piano e la proposta come sopra descritti non hanno ottenuto l'approvazione dell'unanimità delle classi come richiesto dall'art. 109, comma 5, CCII per l'omologazione. Con istanza depositata in data 3.12.2024 il debitore ha chiesto, quindi, al Tribunale l'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma secondo, CCII. Avverso l'omologazione della proposta concordataria si sono opposti i creditori dissenzienti e Agenzia delle Entrate direzione provinciale I di Milano. Parte_3
Ciò posto, il Tribunale, viste tutte le relazioni del commissario giudiziale ritualmente depositate, osserva quanto segue. La procedura si è svolta in modo regolare nel rispetto dei termini e delle prescrizioni di legge. Il Tribunale adito è competente in ragione del luogo della sede sociale
(Robecco sul Naviglio). La domanda è stata avanzata secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 120 bis CCII, la proposta e il piano sono ammissibili. La suddivisione di creditori in classi è corretta, avendo la proposta accomunato creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei, nel rispetto dell'ordine di graduazione e nel rispetto del principio della par condicio per il trattamento dei componenti della singola classe. Le classi formate sono, infatti, espressione di posizioni assimilabili prima giuridicamente poi economicamente, idonee a rappresentare l'interesse del gruppo. La suddivisione in classi rispetta anche le regole di cui all'art. 85 CCII. Le operazioni di voto si sono svolte in maniera corretta e l'esito fornito dal commissario giudiziale è condivisibile. In particolare, è stato escluso dal voto il creditore ipotecario soddisfatto integralmente così come non hanno votati i lavoratori pagati al 100%, mentre sono stati ammessi alla votazione i lavoratori ceduti con la cessione d'azienda e pagati tramite accollo liberatorio del cedente. Correttamente sono stati inseriti in classi votanti i privilegiati pagati integralmente ma con termini superiori alla moratoria di legge. Anche sotto il profilo della struttura della proposta il concordato deve ritenersi ammissibile. In particolare, il debitore ha dichiarato di optare per la procedura in continuità indiretta e tale finalità di prosecuzione è garantita dall'affitto dell'azienda e dalla prospettiva di cederla nella sua interezza sulla base di un'offerta irrevocabile d'acquisto. La prospettiva di superare l'insolvenza è ragionevolmente supportata dal piano depositato e la sua concreta attuazione è rassicurata dalla presenza delle proposte irrevocabili d'acquisto in relazione al patrimonio sociale e del socio accomandatario. L'unica alea concerne la liquidazione dell'ex macello trattandosi di cespite per cui non si è già reperito un interesse da parte del mercato. La proposta prevede la massima pubblicizzazione della vendita dell'immobile e il piano prevede la sua svalutazione rispetto al valore di stima. L'attestazione evidenzia in ogni caso il soddisfacimento dei creditori in maniera non inferiore all'ipotesi liquidatoria. La distribuzione dell'attivo è stata effettuata nel rispetto della regola della priorità assoluta e relativa, senza che vi siano risorse distribuite in modo libero. Il Tribunale concorda con la qualificazione operata dal debitore e attestata dal professionista in relazione al valore di liquidazione, in cui sono state correttamente inserite anche le somme che potrebbero essere oggetto di revocatoria. Il valore dei beni, compresa l'azienda, è stato oggetto di perizia e di attestazione, dalle cui conclusioni non vi sono elementi per discostarsi. In relazione a tutto ciò che non è stato considerato valore di liquidazione, il debitore ha previsto la distribuzione secondo la regola della priorità relativa senza prospettare alcuna distribuzione in forma libera. Nemmeno sotto questo profilo, dunque, sorgono problemi di ammissibilità della proposta. Attraverso la distribuzione dell'attivo concordatario ad ogni creditore è stata assicurata una utilità economicamente rilevante. Non essendo stato raggiunto il voto unanime delle classi ai sensi dell'art. 109, comma quinto, CCII, il debitore ha chiesto l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII. Il Tribunale ritiene che le condizioni previste dalle lettere a (rispetto della graduazione delle prelazioni per la distribuzione del valore di liquidazione), b (distribuzione del valore eccedente la liquidazione a favore delle classi dissenzienti pagate almeno quanto quelle di pari grado e di più rispetto a quelle inferiori), c (pagamento non oltre l'importo del credito), d prima parte (approvazione dalla maggioranza delle classi di cui almeno una prelatizia), del citato articolo sono rispettate. In particolare, dall'attestazione e dalle relazioni del commissario giudiziale, si evince che il valore di liquidazione della procedura è pari ad € 939.660 e per lo stesso è prevista la distribuzione secondo la regola della priorità assoluta. In relazione al valore diverso da quello di liquidazione, che l'attestatore indica in € 192.337, dato confermato anche dal commissario giudiziale, il piano prevede la distribuzione, a favore di tutte le classi beneficiarie di tale attivo, secondo la regola della priorità relativa, in tal modo assicurando ad ogni creditore una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma terzo, CCII). Non è previsto che nessun creditore riceva più del credito che gli spetta. Infine, la proposta è stata votata dalla maggioranza (8 su 13) delle classi (voto favorevole della classe 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, voto contrario della classe 5, 7, 8, 11, 13) di cui quattro7 formate da creditori titolari di diritti di prelazione (classe 1, 2, 3 e 4), non occorrendo quindi verificare anche la sussistenza della condizione di cui all'art. 112, comma secondo, lett. d seconda parte, trattandosi di condizione alternativa a quella indicata nella prima parte delle medesima lettera. Ciò posto, venendo all'analisi delle opposizioni dei creditori dissenzienti, il Tribunale ritiene che le osservazioni sollevate da Agenzia delle Entrate al fine di chiedere il rigetto dell'omologa del concordato non possono essere condivise. Secondo quanto esposto da tale creditore dissenziente, la proposta di concordato presentata da non fruisce di alcun attivo definibile quale valore Parte_1 eccedente quello di liquidazione. In particolare, seguendo la prospettazione dell'opponente, la parte di attivo indicato nel piano diversa dal valore di cessione dell'azienda e dei beni, costituita, per la maggior parte, dalla somma che l'affittuario si è impegnato a versare, in caso di aggiudicazione in suo favore dell'azienda e dell'immobile ove essa si svolge nonché di omologa del concordato, ulteriore rispetto al prezzo di aggiudicazione dei beni ceduti, deve essere qualificata come finanza esterna e non come valore eccedente quello di liquidazione. Il creditore eccepisce quindi che, in caso di concordato in continuità che non prevede attivo derivante dal valore eccedente quello di liquidazione, il debitore non può chiedere ed ottenere l'omologazione forzosa ai sensi dell'art. 112, secondo comma, CCII, perché la deroga, costituita dalla omologa trasversale, alla regola generale in materia di approvazione del piano (art. 109 CCII), è giustificata dall'intento del legislatore di favorire la continuità aziendale, che deve essere funzionale all'ottenimento di risultati economici dell'impresa messi a disposizione dei creditori, risultati che non si conseguirebbero ove il concordato non prevedesse un apporto di attivo generato dalla continuità. Sul punto, il creditore dissenziente cita il principio giurisprudenziale stabilito dalla sentenza del Tribunale di Mantova del 14.3.2024 e confermata dalla sentenza della Corte d'Appello Brescia del 17.11.2024. Occorre da subito evidenziare che le sentenze citate dall'opponente sono state pronunciate in caso di richiesta di omologazione con applicazione della condizione di cui alla lettera d) seconda parte (: la proposta deve essere votata favorevolmente almeno da una classe di creditori ai quali non è stato offerto il pagamento integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione). I giudici del merito hanno stabilito che, nel caso sottoposto al loro esame, dovendosi qualificare l'ulteriore apporto del cessionario rispetto al prezzo di aggiudicazione come finanza esterna e non come valore eccedente quello di liquidazione8, non potesse concretizzarsi il raffronto richiesto dalla norma citata, rigettando pertanto l'omologazione del concordato (cfr. Trib. Mantova cit. secondo cui: “non essendovi un plusvalore da continuità da distribuire non può operare la regola di cui all'art. 112 co. 2 lett. d) CCI come evidenziato dal Commissario Giudiziale non potendo sussistere una differenziazione tra i risultati derivanti dalla applicazione delle due regole distributive della APR e della RPR”). Pur genericamente citando l'art. 112, comma secondo, lett. d), deve intendersi che le sentenze richiamate hanno deciso che solo la seconda parte della lettera d) pretende la previsione nel piano di una posta attiva costituita dal valore eccedente quello di liquidazione in modo da poter concretamente operare il raffronto ivi indicato e che, in assenza di tale posta, la condizione non possa essere verificata. Da ciò consegue che il principio citato non è conferente al caso che ci occupa, ove il concordato ha ottenuto la maggioranza delle classi di cui almeno una privilegiata (art. 112, secondo comma, lett. d prima parte). Ove si ritenga che le sentenze considerate abbiano esteso il proprio convincimento anche oltre l'applicazione della regola dell'ultima parte dell'art. 112 CCII, stabilendo, in via generale, la necessaria presenza di un valore eccedente quello di liquidazione, quale condizione per accedere al meccanismo del cram down tale orientamento non sembra condivisibile (cfr. Trib. Mantova, sent. cit. secondo cui “ove non vi sia un surplus concordatario da distribuire non vi è ragione per derogare alle “ordinarie” regole di approvazione del concordato fissate dall'art. 109 CCI” ma si veda la medesima sentenza ove non ritiene sussistere la condizione di cui alla lett. d), ma ritiene che la proposta rispetta i criteri di cui ai punti a), b), e c) dell'art. 112 co. 2 CCI). Sul punto il Tribunale osserva che se, da un lato, la distinzione tra valore eccedente quello di liquidazione e finanza esterna, in relazione all'attivo concordatario che non è generato dalla liquidazione dei beni, con la conseguente applicabilità di regole diverse di distribuzione di tali risorse, è ormai consacrata nella modifica dell'art. 84, comma sesto, CCII, dall'altro, l'esistenza di valore eccedente quello di liquidazione non è condizione di ammissibilità del concordato in continuità né, almeno ove non debba farsi applicazione del raffronto dell'ultima parte della condizione di cui alla lett. d), è esigenza dell'omologazione forzosa. Rientrando sotto la medesima nomenclatura e disciplina fattispecie di concordati in continuità aziendale molto diverse tra loro che possono prevedere dal pagamento dei debiti concorsuali solo attraverso gli utili generati dall'impresa al pagamento dei debiti concorsuali solo mediante il ricavato della cessione dell'azienda, con molteplici sfumature nel mezzo che non modificano il carattere della procedura (art. 84, comma terzo, CCII), non pare sostenibile che l'esistenza di valore eccedente quello di liquidazione sia condizione per ottenere l'omologa forzosa, così come non lo si può sostenere anche per il valore di liquidazione9. Le condizioni di cui ai punti a) e b)
versare al concordato come gettone per la positiva conclusione della procedura e che, verosimilmente, crede di poter recuperare attraverso gli utili generati dall'impresa risanata, sia da considerarsi, invece, valore eccedente quello di liquidazione. 9 Non sarebbe infatti sostenibile che la deroga costituita dall'omologazione forzosa sia giustificata dalla presenza di patrimonio liquidato nel concordato in continuità, attivo che nella forma più pura di continuità non è previsto. dell'art. 112, comma secondo, CCII non impongono, ai fini del cross class cram down, che il piano debba fondarsi sulla liquidazione dei beni e sul surplus generato dalla continuità; stabiliscono invece che, ove il piano preveda la distribuzione di attivo definibile come valore di liquidazione o come valore eccedente quello di liquidazione, il debitore deve rispettare le regole rispettivamente dell'APR e della RPR. La ratio dell'imposizione ai creditori dissenzienti della proposta concordataria da parte del Tribunale risiede non (o meglio non solo) nella prospettazione che la continuazione dell'impresa generi direttamente utili da distribuire ai creditori (valore eccedente quello di liquidazione), ma che tale prosecuzione mantenga posti di lavoro, esecuzione di contratti, preservazione del know how, gestione proficua del territorio e il generico indotto che l'esercizio di una azienda genera10, ove almeno la maggioranza o almeno un creditore maltrattato abbia riposto fiducia nel progetto di risanamento.
Tanto stabilito, si osserva che nel caso che ci occupa, la proposta può contare, tra l'altro, sul prezzo di aggiudicazione dei beni ceduti, sulla somma di € 143.000 promessa dall'affittuario nel caso di aggiudicazione dei beni oggetto di affitto, dai canoni di affitto dell'azienda e di locazione dei beni ove l'impresa si svolge. Per tale ragione, anche qualora si volesse considerare la somma di € 143.000 come finanza esterna11, il concordato deve essere omologato essendo rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) prima parte dell'art. 112, secondo comma, CCII. In relazione all'opposizione formulata dal creditore dissenziente che Parte_4 eccepisce che: “recuperare 880 euro su 15.000,00, peraltro tra due/tre anni, significa non recuperare il credito. Non v'è quindi ragione di preferire la soluzione concordataria della crisi d'impresa del signor rispetto alla liquidazione Pt_1 giudiziale. In caso di liquidazione giudiziale della S.a.s. sarebbero destinati alla soddisfazione dei crediti oltre al patrimonio della S.a.s., l'intero patrimonio personale del socio accomandatario”, si rileva quanto segue. Da una parte, a differenza di quanto sostenuto, l'intero patrimonio del socio accomandatario è stato messo a disposizione della procedura;
dall'altra, la percentuale di soddisfazione del creditore12, seppur esigua permette a quest'ultimo di ricevere una utilità, economicamente valutabile, superiore certamente all'alternativa liquidatoria. La medesima considerazione vale anche per l'eccezione di Agenzia delle Entrate sulla medesima doglianza. Da ultimo si osserva che la proposta concordataria è, non solo non inferiore, ma migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria: dalla classe 4 in poi la proposta concordataria assicura un trattamento per i creditori significativamente più vantaggioso. In particolare, le classi 4 e 5 nell'ipotesi concordataria ricevono una percentuale maggiore rispetto alla prospettiva della liquidazione giudiziale e per le classi successive, mentre nell'ipotesi di liquidazione giudiziale si profila la previsione di nessun riparto, nell'ipotesi concordataria viene attribuito un riparto, il quale, benché modesto, pur sempre rappresenta una condizione migliorativa e un'utilità marginale per il creditore. Il Tribunale ritiene pertanto che le opposizioni devono essere rigettate e il concordato omologato. Si ritiene che, stante la complessità e la novità della questione trattata, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite in ordine alle opposizioni. Visto l'art. 114 bis CCII e rilevato che, nel caso di specie, da una parte, i soggetti che si offrono di acquistare l'azienda e parte dei beni sono già stati individuati attraverso le procedure esperite ai sensi dell'art. 91 CCII e, dall'altra, la vendita dei beni al di fuori della continuità indiretta è irrisoria rispetto al valore dell'attivo complessivo, il Tribunale non ritiene di dover nominare il comitato dei creditori e il liquidatore, ben potendo essere affidata al commissario la supervisione della cessione dei beni con acquirente individuato e la vendita del modesto compendio da alienare perché ultroneo alla continuità aziendale.
P.Q.M.
visti gli artt. 48 e 112 CCII;
OMOLOGA il concordato preventivo presentato da Parte_1 con sede in Robecco, via per Casterno n. 8, (C.F. e P.IVA );
[...] P.IVA_1 respinge le opposizioni e compensa le spese di lite;
CONFERMA l'incarico di Commissario Giudiziale in capo al dott. a cui Persona_2 viene affidata la supervisione della cessione dell'azienda e dei beni con acquirente già individuato e la liquidazione del patrimonio estraneo alla continuità aziendale attraverso procedure competitive.
Visto l'art. 118 CCII;
DISPONE le seguenti modalità di esecuzione del concordato:
- il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento del concordato e riferisce al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- il commissario giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione indiretta dell'attività di impresa e gli viene conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;
- il legale rappresentante della società in concordato trasmette al commissario giudiziale una relazione, con cadenza trimestrale, depositandone una copia anche nel fascicolo telematico della procedura, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e alla situazione economico – patrimoniale di periodo;
- il legale rappresentante della società in concordato predispone entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto dei creditori, fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata;
detti progetti, corredati dal parere del commissario giudiziale sulla loro corrispondenza al piano concordatario, sono sottoposti all'attenzione del giudice delegato attraverso il deposito nel fascicolo telematico;
decorsi 15 giorni dal deposito devono essere eseguiti;
- il legale rappresentante della società in concordato, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, deposita la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive, il legale rappresentante deposita nel fascicolo telematico della procedura il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- il commissario giudiziale ogni sei mesi, a decorrere dal deposito della relazione effettuata ex art. 105 CCII, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII, da inviarsi a tutti i creditori e da depositarsi, insieme alle relate di notifica a questi ultimi, nel fascicolo telematico della procedura;
- conclusa l'esecuzione del piano concordatario, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, comma 9, CCII, trasmettendone copia ai creditori;
- il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta concordataria omologata;
- il commissario giudiziale, qualora emerga il mancato adempimento da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne venga ritardato l'adempimento, deve senza indugio riferirne all'ufficio affinché questi, sentito il debitore, possa eventualmente attribuire al commissario giudiziale i poteri sostitutivi necessari al compimento degli atti dovuti;
- il commissario giudiziale, in caso di inadempimento agli obblighi concordatari, deve informare immediatamente i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 119 CCII;
- il Tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale e il giudice delegato ne autorizza il prelievo;
- gli atti di straordinaria amministrazione devono essere comunicati al commissario giudiziale e al giudice delegato;
- la vendita di beni della ricorrente deve essere effettuata attraverso procedure competitive a cura del commissario giudiziale secondo le regole della liquidazione giudiziale in quanto compatibili, salvo la cessione per cui è già stata esperita la procedura di cui all'art. 91 CCII, per le quali procede il ricorrente sotto la supervisione del commissario giudiziale;
- il compenso di avvocati, tecnici o coadiuvanti nominati e confermati dal legale rappresentante è determinato dal giudice delegato;
- resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
DISPONE Che, ai sensi dell'art. 118, comma secondo, CCII le somme spettanti a creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate sul conto della procedura fino alla definizione della contestazione o all'avveramento della condizione. Per gli irreperibili fino all'esito della procedura. Queste ultime, in chiusura di procedura, previo provvedimento del Giudice delegato, saranno redistribuite agli altri creditori. DISPONE che la cancelleria provveda a pubblicare la presente sentenza e a comunicarla al debitore e al commissario giudiziale, che comunicherà ai creditori;
che la cancelleria trasmetta la sentenza al registro delle imprese ai fini dell'iscrizione ai sensi degli artt. 45 e 48 CCII.
Dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 113 CCII.
Così deciso in Pavia il 2/4/2025
Il giudice delegato Il presidente Francesca Claris Appiani Erminio Rizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Impresa di sezionamento e commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutti i tipi di carne esercitata in modo aziendale attraverso la società Parte_1 Parte_1 2 Lotto 2 composto da: capannone identificato al NCEU del Comune di Robecco Sul Naviglio al foglio 16, particella 7-
8, sub 711; box identificato al NCEU del Comune di Robecco Sul Naviglio al foglio 16, particella 8, sub 703; impianto fotovoltaico denominato “Solare Chiodini” di potenza nominale di € 29,97 kw quale bene mobile annesso al capannone innanzi indicato, con obbligo ex art. 1381 c.c. a che il proprietario trasferisca all'aggiudicatario la Convenzione GSE n. I08F04357607 del 13 ottobre 2009. Lotto 3 composto da: immobile identificato al NCEU del Comune di Robecco sul Naviglio al foglio 16, particella 8, sub 701. 3 Lotto 1 quota di un terzo dei beni del socio siti in Cassinetta di Lugagnano identificati al NCEU di Parte_1 detto Comune al: foglio 4, mappale 66, subalterno 704 e mappale 103 subalterno 701; foglio 4, mappale 66, subalterno
705; foglio 4, mappale 66, subalterno 712, nonché mappale 97 subalterno 705 e mappale 103, subalterno 702; foglio 4, mappale 98, subalterno 704; foglio 4, mappale 97, subalterno 701; foglio 4, mappale 97, subalterno 702; foglio 4, mappale 6 In particolare: un fondo per interessi ipotecari di € 8.344, un fondo interessi per dipendenti cessati per € 975, un fondo per i creditori privilegiati di € 20.000, un fondo per interessi verso i professionisti per € 3.484, un fondo per interessi verso agenti per € 887, un fondo per i crediti privilegiati ex art. 2753 e 2754 C.C. per € 25.141, parte capiente , e un fondo per i crediti privilegiati ex art. 2753 e 2754 C.C. parte degradata per € 4.589, un fondo per i creditori privilegiati ex art. 2752 C.C. per € 30.000, un fondo per i crediti chirografari di € 30.000 e un fondo per i crediti di natura finanziaria per € 40.000. 7 Tutte e quattro le classi sono costituite da creditori titolari di diritti di prelazione e sono beneficiarie del pagamento tenuto conto di tale priorità. Per la parte di credito privilegiato degradato al chirografo per incapienza sono state formate altre classi (sul punto si veda Trib. Milano, sent. 2 maggio 2024). 8 Autorevole dottrina ritiene invece che: “Per ciò che attiene invece al valore eccedente quello di liquidazione, onde coglierne la portata concettuale si è osservato che esso non è rappresentato dai flussi della continuità, essendo invece determinato dalla differenza tra quanto si ricava nel complesso dalla prosecuzione dell'attività e quanto si ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale”, con ciò facendo presumere che quello che l'imprenditore cessionario è disposto a 10 Si tratta della tutela dei valori aziendali, ritenuta nella Direttiva UE 2019/1023 più conveniente dell'alternativa liquidatoria. 11 Nel caso si ritenesse di qualificarla come valore eccedente quello di liquidazione, la regola di distribuzione relativa è stata rispettata. Non sarebbe invece rispettata la corretta regola di pagamento se tale somma messa a disposizione del promissario acquirente fosse pagata dal diverso aggiudicatario che, partecipando alla gara, sarebbe disposto a pagare il valore di stima e la fee dell'affittuario come prezzo dell'azienda, dovendosi, in quel caso, qualificare la posta interamente come valore di liquidazione (sul punto si veda Trib. Milano, 20 luglio 2023). Nel caso che ci occupa, è stata promossa procedura al fine di trovare manifestazioni di interesse in relazione ai beni oggetti di proposta irrevocabile d'acquisto, senza esito positivo. Pertanto, resta valida la distinzione dell'apporto offerto dal promissario acquirente a titolo di valore di liquidazione e non. 12 Sul punto si veda Cass. civ. 3863/2019 che critica l'arbitraria indicazione di una percentuale minima di soddisfazione dei creditori.