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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15542/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 02/09/1957), con il patrocinio dell'avv. PACE Parte_1
FEDERICA; E
DANTE PREZIOSI (ROMA (RM), 24/01/1958), con il patrocinio dell'avv. PACE
FEDERICA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Roma il 08.09.1985, trascritto negli Atti dello Stato Civile di Roma al n. 950, parte 2, serie A04 dell'anno
1985.
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione del 26/10/2004 RG
n. 44127/2004 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 08.09.1985, trascritto negli Atti dello Stato Civile di Roma al n.950 , parte 2, serie A04 dell'anno 1985;
- di conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alle conseguenti trascrizioni dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile;
- affidare la casa coniugale di Roma, Via Casale Agostinelli n.140 alla moglie;
- dichiarare l'obbligo del Signor di corrispondere alla Signora l'assegno CP_1 Pt_1 divorzile di euro 200,00 da corrispondersi entro il giorno cinque del mese di riferimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza gennaio
2025”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/09/1985, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
15542/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 08.09.1985, trascritto negli Atti dello Stato Civile di Roma al n. 950, parte 2, serie A04 dell'anno 1985 tra ROMA (RM), 02/09/1957) e (ROMA Parte_1 CP_1
(RM), 24/01/1958), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15542/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 02/09/1957), con il patrocinio dell'avv. PACE Parte_1
FEDERICA; E
DANTE PREZIOSI (ROMA (RM), 24/01/1958), con il patrocinio dell'avv. PACE
FEDERICA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Roma il 08.09.1985, trascritto negli Atti dello Stato Civile di Roma al n. 950, parte 2, serie A04 dell'anno
1985.
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione del 26/10/2004 RG
n. 44127/2004 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 08.09.1985, trascritto negli Atti dello Stato Civile di Roma al n.950 , parte 2, serie A04 dell'anno 1985;
- di conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alle conseguenti trascrizioni dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile;
- affidare la casa coniugale di Roma, Via Casale Agostinelli n.140 alla moglie;
- dichiarare l'obbligo del Signor di corrispondere alla Signora l'assegno CP_1 Pt_1 divorzile di euro 200,00 da corrispondersi entro il giorno cinque del mese di riferimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza gennaio
2025”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/09/1985, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
15542/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 08.09.1985, trascritto negli Atti dello Stato Civile di Roma al n. 950, parte 2, serie A04 dell'anno 1985 tra ROMA (RM), 02/09/1957) e (ROMA Parte_1 CP_1
(RM), 24/01/1958), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi