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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/04/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 38-2/2023 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Adriano De Lellis Presidente dott. Andrea Milesi Giudice Est. dott. Giorgio Scarsato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO
nel procedimento per Concordato preventivo proposto da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Casalmaggiore, via Federici n. 150, assistita dagli avv. MARIA LA NAVE e SARA REVERBERI;
visto il verbale dell'udienza ex art. 48 C.C.I. celebrata in data 29.02.2024; premesso che:
- con ricorso ex art. 44, comma 1, CCI, depositato in data 7.06.2023, la società
[...]
, ha presentato domanda di ammissione Parte_1 alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 CCI, con contestuale richiesta, ex artt. 54 e 55 CCI, di concessione delle misure protettive “tipiche”;
- concesse e confermate dal G.D. le misure protettive ex art. 54 CCI, dopo una richiesta di chiarimenti e modifiche del contenuto del piano e della proposta tempestivamente riscontrati dalla difesa della società ricorrente, con decreto collegiale emesso in data 4.08.2023, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato, nominando G.D. il dott. Andrea Milesi e nominando Commissario Giudiziale il dott. già Persona_1 nominato pre-commissario in una precedente procedura avviata dalla stessa società mediante domanda prenotativa “in bianco”, poi non seguita da tempestivo deposito della proposta;
- a fronte dell'individuazione della data del 4.12.2023 quale inizio delle operazioni di voto ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), il Commissario Giudiziale ha tempestivamente depositato la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCI, in cui, oltre ad esprimere
1 un giudizio favorevole circa l'attendibilità dei dati messi a disposizione della società, ha proposto una diversa modalità di valutazione di attivo e passivo concordatario, in maniera da rendere maggiormente chiara la composizione di questi due dati fondamentali in vista del voto da parte dei creditori. In particolare, ha inteso non compensare gli importi prededucibili a titolo di IMU su una parte degli immobili di proprietà della ricorrente con i canoni di locazione degli stessi immobili, da incassare per tutta la durata (anche esecutiva) della procedura, nonostante le due poste (una attiva e l'altra passiva) sostanzialmente coincidano e dunque, al fine, si elidano;
- prima dell'inizio della votazione, due creditori ( e Parte_2 Controparte_1 hanno proposto osservazioni e contestazioni al contenuto della relazione particolareggiata del Commissario Giudiziale, rispetto alle quali il Commissario ha preso compiuta posizione nella relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCI, depositata in data
27.11.2023, modificando la composizione del credito della società (nel Controparte_1 senso di riconoscerne, ai soli fini concordatari, il privilegio generale mobiliare per una parte dello stesso) e confermando invece la natura di credito contestato per quanto riguarda la posizione del dott. , che quindi è stato inserito come chirografario con diritto di Pt_2 voto nella classe n. 3 “creditori in contestazione e/o postergati”, non mancando peraltro di effettuare (a pagina 83 e 84 della relazione appena citata) una simulazione per l'ipotesi che venisse riconosciuta la fondatezza della richiesta di pagamento (con privilegio dei professionisti) del dott. , in maniera da rendere edotti i creditori concordatari Pt_2 dell'alternativa percentuale di soddisfazione in questa ipotesi;
- all'esito delle votazioni chiuse in data 12.01.2024, hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti crediti per euro 1.342.348,30, pari al 84,49% degli ammessi al voto, nonché la maggioranza all'interno di tutte e tre le classi di creditori votanti;
- a seguito di ulteriore comunicazione depositata dal creditore Org_1
il Commissario Giudiziale ha depositato - in data 25.01.2024 - una nota ex
[...] art. 110, comma 3, CCI, nella quale ha dato indicazione delle nuove percentuali di soddisfazione previste a seguito della riclassificazione dei crediti relativi ai mutui chirografari di (per € 34.999,69), e di Organizzazione_2
(per € 52.674,47), da considerarsi privilegiati nel momento Organizzazione_3 in cui verrà escussa la garanzia da parte del Organizzazione_4 ex legge 662/96;
[...]
- il decreto di fissazione dell'udienza camerale ex art. 48 CCI è stato iscritto presso l'Ufficio del R.d.I., comunicato correttamente al Pubblico ministero e notificato – ad iniziativa del debitore proponente – all'unico creditore espressamente dissenziente, vale a dire – Direzione provinciale di Cremona;
Organizzazione_5
- in data 22.02.2024, il Commissario giudiziale ha depositato la costituzione nel giudizio di omologa ed il parere motivato in ordine alla proposta concordataria, mentre il debitore ha prodotto la prova della regolarità delle notifiche via PEC sopra richiamate;
- il Commissario giudiziale ha concluso ribadendo il proprio parere favorevole al concordato, riportandosi al contenuto sia delle relazioni depositate nella fase ante-voto che dell'avviso ex art. 110 CCI;
- all'udienza collegiale del 29.02.2024, celebrata con modalità da remoto alla presenza di Commissario giudiziale, legale rappresentante della ricorrente e difensori di quest'ultima, non ha presentato opposizione alcun creditore;
2 ritenuto, dunque, che il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'articolo 109 CCI e che la procedura si è regolarmente svolta;
in particolare, in ordine alla regolarità formale della stessa, si rileva che la società debitrice ha prodotto tutta la documentazione ex lege richiesta ed ha depositato nel termine indicato dal Tribunale la somma stabilita a titolo di fondo spese per la procedura, che è confluita in apposito conto corrente, come stabilito dal decreto di apertura del concordato;
rilevato che:
- il piano di concordato è di natura eminentemente liquidatoria, prevedendo inoltre l'immissione, in favore dei creditori, di liquidità da parte dei soci attraverso la formulata rinuncia al proprio TFR e agli stipendi arretrati cui avrebbero diritto e che assumono un valore, da contabilità aziendale, pari ad € 307.031,01, che il Commissario ha giustamente quantificato nella definitiva misura di € 347.170,76 tenendo conto anche della maturazione degli interessi che andrebbero riconosciuti nel corso della procedura laddove non si prevedesse la rinuncia a questa voce di credito;
- il piano, in particolare, prevede il realizzo dell'attivo (ipotizzato in misura pari ad €
2.949.817,60 ma rettificato dal Commissario giudiziale nel maggiore importo di €
3.150.272,94 in ragione dell'inserimento di una voce di attivo – canoni di locazione – prima non contemplata perché compensata con le uscite dovute a titolo IMU sugli stessi immobili) mediante:
o il saldo di cassa presente al momento della proposta e incrementato in corso di procedura, in particolare grazie al risultato positivo dell'attività aziendale del periodo successivo al 31 maggio 2023;
o la vendita dei beni mobili (tra cui anche il magazzino residuo) ed immobili di proprietà della proponente;
o il recupero dei crediti commerciali e l'incasso di quelli fiscali/tributari;
o l'incasso dei canoni di locazione/affitto d'azienda già in corso al momento dell'apertura della procedura;
o l'immissione di liquidità da parte dei soci per € 347.824,56, attraverso la rinuncia degli stessi alle proprie spettanze maturate in questi anni per stipendi arretrati e T.F.R., compresi gli interessi compensativi maturandi;
- la proposta, quindi, prevede i seguenti termini di soddisfazione dei creditori:
▪ il pagamento integrale dei creditori prededucibili, entro 360 giorni dalla definitività del decreto di omologa;
▪ il pagamento integrale dei creditori ipotecari, dei creditori privilegiati generali e speciali (compresi i relativi interessi legali nel frattempo maturati), entro 4 anni dalla data di omologazione del concordato o nel più breve termine legato alla vendita dei cespiti immobiliari;
▪ il pagamento dei creditori chirografari nella misura che residuerà all'esito dei pagamenti delle posizioni potiori, con percentuale prevista nel piano che supera la soglia del 20% e che è stata poi adeguata al ribasso nella relazione del Commissario giudiziale in forza sia della possibile minor acquisizione di attivo in ragione delle incertezze derivanti dalla vendita del compendio immobiliare, sia della alternativa derivante dal possibile riconoscimento giudiziale della correttezza nella richiesta di riconoscimento del credito da parte del dott. , sia infine considerando la natura Pt_2
3 privilegiata di parte dei crediti di alcuni istituti di credito, indicati in piano come Contr chirografari, ma garantiti dal Fondo gestito da ritenuto che:
- conformemente all'orientamento prevalente della giurisprudenza, da confermarsi anche sotto la vigenza del nuovo Codice della Crisi, spetta al Tribunale verificare la fattibilità giuridica del concordato e quindi esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, senza entrare nel merito della fattibilità economica del piano, posto che di tale rischio si debbono fare esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto;
- nel caso di specie, i creditori sono stati ampiamente informati circa le caratteristiche del piano concordatario e le possibili criticità della proposta, alla luce delle quali hanno volontariamente espresso il loro voto. Si pensi soltanto al fatto che due di essi hanno depositato osservazioni critiche alla relazione, a cui il Commissario giudiziale ha debitamente e tempestivamente risposto, in maniera che tutti i creditori fossero comunque edotti dell'esistenza del credito contestato del dott. (appostato ai fini del voto come Pt_2 chirografario nella classe votante 3 ma considerato nell'ipotesi alternativa di fondatezza della sua pretesa creditoria) e che le percentuali di realizzo sono state adeguate in ragione del parziale riconoscimento della correttezza delle considerazioni circa la natura privilegiata dal credito ventato da Controparte_1
- per quanto appena detto, dunque, le due valutazioni principali da operarsi in questa sede ai fini della omologazione del concordato riguardano la corretta formazione delle classi
(elemento contestato espressamente dal creditore nelle sue osservazioni alla Pt_2 Relazione particolareggiata del C.G. e, comunque, valutazione che, ai sensi dell'art. 112, lett. d) ed e), CCI, il Tribunale deve necessariamente effettuare in sede di omologa) e le modalità con cui la società debitrice ha integrato le risorse messe a disposizione dei creditori ai sensi del disposto di cui all'art. 84, comma 4, CCI;
- quanto ai criteri di formazione delle classi e la parità di trattamento all'interno delle stesse, il Collegio ritiene che le tre classi formate nella proposta concordataria rispettino il principio di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici tra i creditori appartenenti alla medesima classe. Infatti, dottrina e giurisprudenza hanno più volte evidenziato come la suddivisione in classi vada costruita dal ricorrente in modo che l'elasticità del concetto di omogeneizzazione sia la più vasta possibile, nel senso che l'eventuale frammentazione del ceto creditorio non deve essere rivolta tanto alla raccolta del singolo consenso, ma piuttosto deve tendere verso una compartimentazione funzionale del trattamento dei creditori, senza intendimenti né conseguenze discriminatorie verso alcuno di essi. Il Tribunale di Mantova, ad esempio, già nella vigenza della legge fallimentare, ha sottolineato come “l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere richiesta in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe” (Decreto collegiale del 07 gennaio 2021). Nel caso di specie, mentre nessun dubbio circa il corretto raggruppamento dei creditori può essere sollevato in relazione alle prime due classi (che riuniscono le categorie “classiche” dei fornitori chirografari e dei creditori del ceto bancario senza garanzie), le considerazioni e valutazioni più delicate riguardano la terza classe (quella dei creditori “in contestazione e/o postergati”), le cui perplessità possono però essere agevolmente superate se solo si
4 consideri che, da una parte, le due categorie di creditori inserite nella classe in questione hanno in comune la prospettiva (economicamente e giuridicamente rilevante) di non vedere soddisfatto per nulla il proprio credito, e, dall'altra, che i creditori appartenenti alla stessa sono accomunati dal carattere di “residualità” della loro posizione nei confronti della complessiva operazione economico-contrattuale portata avanti dalla società debitrice con il ricorso per concordato preventivo che giunge qui al suo compimento, quantomeno in relazione alla fase di stretto carattere giurisdizionale;
- quanto invece all'apporto di risorse esterne volte ad incrementare l'attivo di almeno il 10% ed a raggiungere la soglia del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari (elementi entrambi imprescindibili per pronunciare l'ammissibilità della proposta secondo il disposto dell'art. 84, comma 4, CCI), basterà qui richiamare quell'orientamento interpretativo che vuole che con il termine “finanza esterna” nel concordato preventivo s'intenda anche l'ipotesi del finanziamento che viene comunemente definito liberale, gratuito, o a fondo perduto, e cioè l'ipotesi dell'apporto, che può anche avvenire con la offerta di beni in natura o di servizi, concesso da terzi all'imprenditore in crisi, senza obblighi né di remunerazione, né di rimborso. In questo senso, si ritiene condivisibilmente che rientri nell'ipotesi di sostegno della proposta concordataria, e quindi della finanza esterna, anche la postergazione volontaria dei crediti, che si colloca a metà strada tra la finanza esterna onerosa, e la finanza esterna liberale;
postergazione che, pur non aumentando, a differenza della finanza esterna vera e propria, concretamente le disponibilità del debitore, ne alleggerisce però concretamente il peso dei debiti, con sfumature di liberalità sia nei confronti del debitore, sia nei confronti dei creditori successivi a quelli postergati o rinunciatari, sì da raggiungere comunque il risultato concreto di aumentare le risorse messe a disposizione di questi ultimi nella percentuale richiesta dalla normativa introdotta dal nuovo Codice della crisi. D'altra parte, non può non valorizzarsi il fatto che il legislatore della novella abbia espressamente, nel secondo periodo del comma 4 dell'art. 84 CCI, dichiarato che “si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione”, così risolvendo alla radice possibili querelle relative all'ammissibilità o meno di questa forma di apporto alla procedura da parte dei soggetti maggiormente interessati alla sua positiva definizione, specialmente tenendo conto della natura privilegiata della maggior parte del credito da TFR e retribuzioni che i soci hanno dichiarato di mettere a disposizione della società per un miglior soddisfacimento dei creditori deteriori;
- ritenuto, in definitiva, che il concordato sia ammissibile e giuridicamente fattibile, rispettando tutti i requisiti di forma e sostanza richiesti dalle disposizioni del Codice della crisi;
- vista la natura puramente liquidatoria del concordato, si impone la nomina di un liquidatore giudiziale, individuato nella persona del dott. , con Controparte_3 studio in AR (il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico per un compenso pari a quello indicato nel piano concordatario), nonché, ai sensi dell'art. 114
CCI, di un Comitato dei Creditori composto da tre membri;
P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
5 - omologa la proposta di concordato preventivo di Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, alle condizioni indicate nella proposta e nel piano di concordato approvati dai creditori, con le precisazioni di cui alla relazione del commissario giudiziale ed alla parte motiva di questo decreto;
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. di AR;
Controparte_3
- nomina il seguente comitato dei creditori: 1) 2) Controparte_1 [...]
3) onerando gli Controparte_4 Controparte_5 stessi degli adempimenti preliminari previsti dall'art. 138 CCI per come richiamato dall'art. 114, comma 3;
- dispone che il Liquidatore giudiziale provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, vincolato alla firma congiunta del Commissario giudiziale e del
Liquidatore giudiziale, su cui accreditare le somme riscosse e quelle già disponibili, ovvero, in alternativa, utilizzi con i medesimi vincoli di firma il conto corrente già esistente ed intestato alla procedura;
- dispone che il Liquidatore giudiziale, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente decreto, predisponga un dettagliato programma di liquidazione da sottoporre al parere del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori e, quindi, da depositare unitamente al parere presso la cancelleria fallimentare del tribunale, che dovrà avere ad oggetto sia l'attività di liquidazione dei beni, da effettuarsi previa adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c., sia l'attività di incasso dei crediti previsti dal piano di concordato ed ogni altra attività necessaria per l'acquisizione dell'attivo concordatario;
- dispone che ogni decisione ulteriore in ordine alle modalità di esecuzione del piano dovrà essere presa dal Liquidatore, previo parere positivo del comitato dei creditori e del
Commissario giudiziale, rispetto alle quali il Liquidatore darà informativa al Giudice delegato cui rimetterà ogni decisione, in caso di dissenso e/o mancanza del parere di uno dei suddetti organi;
- dispone che il Liquidatore provveda, inoltre, all'esecuzione del piano ed al pagamento tempestivo dei creditori secondo i tempi previsti dal piano concordatario tramite bonifici bancari, previa redazione del progetto di riparto, corredato dal parere del comitato dei creditori e del Commissario giudiziale, da depositare in Cancelleria;
- dispone che il Liquidatore provveda, con periodicità semestrale a far data dalla nomina,
a redigere rapporti riepilogativi, trasmettendone copia tramite posta elettronica certificata al Commissario giudiziale, il quale, a sua volta, li comunicherà al P.M. ed ai creditori ai sensi dell'art. 114, comma 5, CCI, depositandone altresì copia nel fascicolo telematico;
- dispone che, con riferimento alle somme destinate ai creditori che non si presentano o che sono irreperibili, le stesse, all'esito dell'esecuzione del concordato, vengano versate su un libretto bancario (da conservarsi a cura del Liquidatore giudiziale, previa comunicazione al Tribunale degli estremi di apertura e dell'importo versato) e tenute a disposizione dei creditori per cinque anni, all'esito dei quali il Tribunale, su istanza del Commissario giudiziale o del Liquidatore giudiziale, provvederà all'attribuzione;
- dispone che il Commissario giudiziale riferisca al Giudice delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali e che, una volta conclusa l'esecuzione, rediga e depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCI;
6 - dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Commissario Giudiziale (il quale ne darà comunicazione ai creditori ed al Liquidatore giudiziale nominato), nonché per le pubblicazioni di cui al combinato disposto dell'art. 48, comma 5, e 45 CCI.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 10/04/2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Andrea Milesi dott. Adriano de Lellis
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Adriano De Lellis Presidente dott. Andrea Milesi Giudice Est. dott. Giorgio Scarsato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO
nel procedimento per Concordato preventivo proposto da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Casalmaggiore, via Federici n. 150, assistita dagli avv. MARIA LA NAVE e SARA REVERBERI;
visto il verbale dell'udienza ex art. 48 C.C.I. celebrata in data 29.02.2024; premesso che:
- con ricorso ex art. 44, comma 1, CCI, depositato in data 7.06.2023, la società
[...]
, ha presentato domanda di ammissione Parte_1 alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 CCI, con contestuale richiesta, ex artt. 54 e 55 CCI, di concessione delle misure protettive “tipiche”;
- concesse e confermate dal G.D. le misure protettive ex art. 54 CCI, dopo una richiesta di chiarimenti e modifiche del contenuto del piano e della proposta tempestivamente riscontrati dalla difesa della società ricorrente, con decreto collegiale emesso in data 4.08.2023, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato, nominando G.D. il dott. Andrea Milesi e nominando Commissario Giudiziale il dott. già Persona_1 nominato pre-commissario in una precedente procedura avviata dalla stessa società mediante domanda prenotativa “in bianco”, poi non seguita da tempestivo deposito della proposta;
- a fronte dell'individuazione della data del 4.12.2023 quale inizio delle operazioni di voto ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), il Commissario Giudiziale ha tempestivamente depositato la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCI, in cui, oltre ad esprimere
1 un giudizio favorevole circa l'attendibilità dei dati messi a disposizione della società, ha proposto una diversa modalità di valutazione di attivo e passivo concordatario, in maniera da rendere maggiormente chiara la composizione di questi due dati fondamentali in vista del voto da parte dei creditori. In particolare, ha inteso non compensare gli importi prededucibili a titolo di IMU su una parte degli immobili di proprietà della ricorrente con i canoni di locazione degli stessi immobili, da incassare per tutta la durata (anche esecutiva) della procedura, nonostante le due poste (una attiva e l'altra passiva) sostanzialmente coincidano e dunque, al fine, si elidano;
- prima dell'inizio della votazione, due creditori ( e Parte_2 Controparte_1 hanno proposto osservazioni e contestazioni al contenuto della relazione particolareggiata del Commissario Giudiziale, rispetto alle quali il Commissario ha preso compiuta posizione nella relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCI, depositata in data
27.11.2023, modificando la composizione del credito della società (nel Controparte_1 senso di riconoscerne, ai soli fini concordatari, il privilegio generale mobiliare per una parte dello stesso) e confermando invece la natura di credito contestato per quanto riguarda la posizione del dott. , che quindi è stato inserito come chirografario con diritto di Pt_2 voto nella classe n. 3 “creditori in contestazione e/o postergati”, non mancando peraltro di effettuare (a pagina 83 e 84 della relazione appena citata) una simulazione per l'ipotesi che venisse riconosciuta la fondatezza della richiesta di pagamento (con privilegio dei professionisti) del dott. , in maniera da rendere edotti i creditori concordatari Pt_2 dell'alternativa percentuale di soddisfazione in questa ipotesi;
- all'esito delle votazioni chiuse in data 12.01.2024, hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti crediti per euro 1.342.348,30, pari al 84,49% degli ammessi al voto, nonché la maggioranza all'interno di tutte e tre le classi di creditori votanti;
- a seguito di ulteriore comunicazione depositata dal creditore Org_1
il Commissario Giudiziale ha depositato - in data 25.01.2024 - una nota ex
[...] art. 110, comma 3, CCI, nella quale ha dato indicazione delle nuove percentuali di soddisfazione previste a seguito della riclassificazione dei crediti relativi ai mutui chirografari di (per € 34.999,69), e di Organizzazione_2
(per € 52.674,47), da considerarsi privilegiati nel momento Organizzazione_3 in cui verrà escussa la garanzia da parte del Organizzazione_4 ex legge 662/96;
[...]
- il decreto di fissazione dell'udienza camerale ex art. 48 CCI è stato iscritto presso l'Ufficio del R.d.I., comunicato correttamente al Pubblico ministero e notificato – ad iniziativa del debitore proponente – all'unico creditore espressamente dissenziente, vale a dire – Direzione provinciale di Cremona;
Organizzazione_5
- in data 22.02.2024, il Commissario giudiziale ha depositato la costituzione nel giudizio di omologa ed il parere motivato in ordine alla proposta concordataria, mentre il debitore ha prodotto la prova della regolarità delle notifiche via PEC sopra richiamate;
- il Commissario giudiziale ha concluso ribadendo il proprio parere favorevole al concordato, riportandosi al contenuto sia delle relazioni depositate nella fase ante-voto che dell'avviso ex art. 110 CCI;
- all'udienza collegiale del 29.02.2024, celebrata con modalità da remoto alla presenza di Commissario giudiziale, legale rappresentante della ricorrente e difensori di quest'ultima, non ha presentato opposizione alcun creditore;
2 ritenuto, dunque, che il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'articolo 109 CCI e che la procedura si è regolarmente svolta;
in particolare, in ordine alla regolarità formale della stessa, si rileva che la società debitrice ha prodotto tutta la documentazione ex lege richiesta ed ha depositato nel termine indicato dal Tribunale la somma stabilita a titolo di fondo spese per la procedura, che è confluita in apposito conto corrente, come stabilito dal decreto di apertura del concordato;
rilevato che:
- il piano di concordato è di natura eminentemente liquidatoria, prevedendo inoltre l'immissione, in favore dei creditori, di liquidità da parte dei soci attraverso la formulata rinuncia al proprio TFR e agli stipendi arretrati cui avrebbero diritto e che assumono un valore, da contabilità aziendale, pari ad € 307.031,01, che il Commissario ha giustamente quantificato nella definitiva misura di € 347.170,76 tenendo conto anche della maturazione degli interessi che andrebbero riconosciuti nel corso della procedura laddove non si prevedesse la rinuncia a questa voce di credito;
- il piano, in particolare, prevede il realizzo dell'attivo (ipotizzato in misura pari ad €
2.949.817,60 ma rettificato dal Commissario giudiziale nel maggiore importo di €
3.150.272,94 in ragione dell'inserimento di una voce di attivo – canoni di locazione – prima non contemplata perché compensata con le uscite dovute a titolo IMU sugli stessi immobili) mediante:
o il saldo di cassa presente al momento della proposta e incrementato in corso di procedura, in particolare grazie al risultato positivo dell'attività aziendale del periodo successivo al 31 maggio 2023;
o la vendita dei beni mobili (tra cui anche il magazzino residuo) ed immobili di proprietà della proponente;
o il recupero dei crediti commerciali e l'incasso di quelli fiscali/tributari;
o l'incasso dei canoni di locazione/affitto d'azienda già in corso al momento dell'apertura della procedura;
o l'immissione di liquidità da parte dei soci per € 347.824,56, attraverso la rinuncia degli stessi alle proprie spettanze maturate in questi anni per stipendi arretrati e T.F.R., compresi gli interessi compensativi maturandi;
- la proposta, quindi, prevede i seguenti termini di soddisfazione dei creditori:
▪ il pagamento integrale dei creditori prededucibili, entro 360 giorni dalla definitività del decreto di omologa;
▪ il pagamento integrale dei creditori ipotecari, dei creditori privilegiati generali e speciali (compresi i relativi interessi legali nel frattempo maturati), entro 4 anni dalla data di omologazione del concordato o nel più breve termine legato alla vendita dei cespiti immobiliari;
▪ il pagamento dei creditori chirografari nella misura che residuerà all'esito dei pagamenti delle posizioni potiori, con percentuale prevista nel piano che supera la soglia del 20% e che è stata poi adeguata al ribasso nella relazione del Commissario giudiziale in forza sia della possibile minor acquisizione di attivo in ragione delle incertezze derivanti dalla vendita del compendio immobiliare, sia della alternativa derivante dal possibile riconoscimento giudiziale della correttezza nella richiesta di riconoscimento del credito da parte del dott. , sia infine considerando la natura Pt_2
3 privilegiata di parte dei crediti di alcuni istituti di credito, indicati in piano come Contr chirografari, ma garantiti dal Fondo gestito da ritenuto che:
- conformemente all'orientamento prevalente della giurisprudenza, da confermarsi anche sotto la vigenza del nuovo Codice della Crisi, spetta al Tribunale verificare la fattibilità giuridica del concordato e quindi esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, senza entrare nel merito della fattibilità economica del piano, posto che di tale rischio si debbono fare esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto;
- nel caso di specie, i creditori sono stati ampiamente informati circa le caratteristiche del piano concordatario e le possibili criticità della proposta, alla luce delle quali hanno volontariamente espresso il loro voto. Si pensi soltanto al fatto che due di essi hanno depositato osservazioni critiche alla relazione, a cui il Commissario giudiziale ha debitamente e tempestivamente risposto, in maniera che tutti i creditori fossero comunque edotti dell'esistenza del credito contestato del dott. (appostato ai fini del voto come Pt_2 chirografario nella classe votante 3 ma considerato nell'ipotesi alternativa di fondatezza della sua pretesa creditoria) e che le percentuali di realizzo sono state adeguate in ragione del parziale riconoscimento della correttezza delle considerazioni circa la natura privilegiata dal credito ventato da Controparte_1
- per quanto appena detto, dunque, le due valutazioni principali da operarsi in questa sede ai fini della omologazione del concordato riguardano la corretta formazione delle classi
(elemento contestato espressamente dal creditore nelle sue osservazioni alla Pt_2 Relazione particolareggiata del C.G. e, comunque, valutazione che, ai sensi dell'art. 112, lett. d) ed e), CCI, il Tribunale deve necessariamente effettuare in sede di omologa) e le modalità con cui la società debitrice ha integrato le risorse messe a disposizione dei creditori ai sensi del disposto di cui all'art. 84, comma 4, CCI;
- quanto ai criteri di formazione delle classi e la parità di trattamento all'interno delle stesse, il Collegio ritiene che le tre classi formate nella proposta concordataria rispettino il principio di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici tra i creditori appartenenti alla medesima classe. Infatti, dottrina e giurisprudenza hanno più volte evidenziato come la suddivisione in classi vada costruita dal ricorrente in modo che l'elasticità del concetto di omogeneizzazione sia la più vasta possibile, nel senso che l'eventuale frammentazione del ceto creditorio non deve essere rivolta tanto alla raccolta del singolo consenso, ma piuttosto deve tendere verso una compartimentazione funzionale del trattamento dei creditori, senza intendimenti né conseguenze discriminatorie verso alcuno di essi. Il Tribunale di Mantova, ad esempio, già nella vigenza della legge fallimentare, ha sottolineato come “l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere richiesta in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe” (Decreto collegiale del 07 gennaio 2021). Nel caso di specie, mentre nessun dubbio circa il corretto raggruppamento dei creditori può essere sollevato in relazione alle prime due classi (che riuniscono le categorie “classiche” dei fornitori chirografari e dei creditori del ceto bancario senza garanzie), le considerazioni e valutazioni più delicate riguardano la terza classe (quella dei creditori “in contestazione e/o postergati”), le cui perplessità possono però essere agevolmente superate se solo si
4 consideri che, da una parte, le due categorie di creditori inserite nella classe in questione hanno in comune la prospettiva (economicamente e giuridicamente rilevante) di non vedere soddisfatto per nulla il proprio credito, e, dall'altra, che i creditori appartenenti alla stessa sono accomunati dal carattere di “residualità” della loro posizione nei confronti della complessiva operazione economico-contrattuale portata avanti dalla società debitrice con il ricorso per concordato preventivo che giunge qui al suo compimento, quantomeno in relazione alla fase di stretto carattere giurisdizionale;
- quanto invece all'apporto di risorse esterne volte ad incrementare l'attivo di almeno il 10% ed a raggiungere la soglia del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari (elementi entrambi imprescindibili per pronunciare l'ammissibilità della proposta secondo il disposto dell'art. 84, comma 4, CCI), basterà qui richiamare quell'orientamento interpretativo che vuole che con il termine “finanza esterna” nel concordato preventivo s'intenda anche l'ipotesi del finanziamento che viene comunemente definito liberale, gratuito, o a fondo perduto, e cioè l'ipotesi dell'apporto, che può anche avvenire con la offerta di beni in natura o di servizi, concesso da terzi all'imprenditore in crisi, senza obblighi né di remunerazione, né di rimborso. In questo senso, si ritiene condivisibilmente che rientri nell'ipotesi di sostegno della proposta concordataria, e quindi della finanza esterna, anche la postergazione volontaria dei crediti, che si colloca a metà strada tra la finanza esterna onerosa, e la finanza esterna liberale;
postergazione che, pur non aumentando, a differenza della finanza esterna vera e propria, concretamente le disponibilità del debitore, ne alleggerisce però concretamente il peso dei debiti, con sfumature di liberalità sia nei confronti del debitore, sia nei confronti dei creditori successivi a quelli postergati o rinunciatari, sì da raggiungere comunque il risultato concreto di aumentare le risorse messe a disposizione di questi ultimi nella percentuale richiesta dalla normativa introdotta dal nuovo Codice della crisi. D'altra parte, non può non valorizzarsi il fatto che il legislatore della novella abbia espressamente, nel secondo periodo del comma 4 dell'art. 84 CCI, dichiarato che “si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione”, così risolvendo alla radice possibili querelle relative all'ammissibilità o meno di questa forma di apporto alla procedura da parte dei soggetti maggiormente interessati alla sua positiva definizione, specialmente tenendo conto della natura privilegiata della maggior parte del credito da TFR e retribuzioni che i soci hanno dichiarato di mettere a disposizione della società per un miglior soddisfacimento dei creditori deteriori;
- ritenuto, in definitiva, che il concordato sia ammissibile e giuridicamente fattibile, rispettando tutti i requisiti di forma e sostanza richiesti dalle disposizioni del Codice della crisi;
- vista la natura puramente liquidatoria del concordato, si impone la nomina di un liquidatore giudiziale, individuato nella persona del dott. , con Controparte_3 studio in AR (il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico per un compenso pari a quello indicato nel piano concordatario), nonché, ai sensi dell'art. 114
CCI, di un Comitato dei Creditori composto da tre membri;
P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
5 - omologa la proposta di concordato preventivo di Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, alle condizioni indicate nella proposta e nel piano di concordato approvati dai creditori, con le precisazioni di cui alla relazione del commissario giudiziale ed alla parte motiva di questo decreto;
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. di AR;
Controparte_3
- nomina il seguente comitato dei creditori: 1) 2) Controparte_1 [...]
3) onerando gli Controparte_4 Controparte_5 stessi degli adempimenti preliminari previsti dall'art. 138 CCI per come richiamato dall'art. 114, comma 3;
- dispone che il Liquidatore giudiziale provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, vincolato alla firma congiunta del Commissario giudiziale e del
Liquidatore giudiziale, su cui accreditare le somme riscosse e quelle già disponibili, ovvero, in alternativa, utilizzi con i medesimi vincoli di firma il conto corrente già esistente ed intestato alla procedura;
- dispone che il Liquidatore giudiziale, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente decreto, predisponga un dettagliato programma di liquidazione da sottoporre al parere del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori e, quindi, da depositare unitamente al parere presso la cancelleria fallimentare del tribunale, che dovrà avere ad oggetto sia l'attività di liquidazione dei beni, da effettuarsi previa adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c., sia l'attività di incasso dei crediti previsti dal piano di concordato ed ogni altra attività necessaria per l'acquisizione dell'attivo concordatario;
- dispone che ogni decisione ulteriore in ordine alle modalità di esecuzione del piano dovrà essere presa dal Liquidatore, previo parere positivo del comitato dei creditori e del
Commissario giudiziale, rispetto alle quali il Liquidatore darà informativa al Giudice delegato cui rimetterà ogni decisione, in caso di dissenso e/o mancanza del parere di uno dei suddetti organi;
- dispone che il Liquidatore provveda, inoltre, all'esecuzione del piano ed al pagamento tempestivo dei creditori secondo i tempi previsti dal piano concordatario tramite bonifici bancari, previa redazione del progetto di riparto, corredato dal parere del comitato dei creditori e del Commissario giudiziale, da depositare in Cancelleria;
- dispone che il Liquidatore provveda, con periodicità semestrale a far data dalla nomina,
a redigere rapporti riepilogativi, trasmettendone copia tramite posta elettronica certificata al Commissario giudiziale, il quale, a sua volta, li comunicherà al P.M. ed ai creditori ai sensi dell'art. 114, comma 5, CCI, depositandone altresì copia nel fascicolo telematico;
- dispone che, con riferimento alle somme destinate ai creditori che non si presentano o che sono irreperibili, le stesse, all'esito dell'esecuzione del concordato, vengano versate su un libretto bancario (da conservarsi a cura del Liquidatore giudiziale, previa comunicazione al Tribunale degli estremi di apertura e dell'importo versato) e tenute a disposizione dei creditori per cinque anni, all'esito dei quali il Tribunale, su istanza del Commissario giudiziale o del Liquidatore giudiziale, provvederà all'attribuzione;
- dispone che il Commissario giudiziale riferisca al Giudice delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali e che, una volta conclusa l'esecuzione, rediga e depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCI;
6 - dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Commissario Giudiziale (il quale ne darà comunicazione ai creditori ed al Liquidatore giudiziale nominato), nonché per le pubblicazioni di cui al combinato disposto dell'art. 48, comma 5, e 45 CCI.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 10/04/2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Andrea Milesi dott. Adriano de Lellis
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