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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/05/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11279/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI LARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NERI LARA
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorre 2.8.2024 (nato a [...] – CH - 24.5.1977) chiede la modifica delle Parte_1 condizioni del divorzio nei confronti della sua ex moglie (nata a [...] – BO - Controparte_1
6.8.1975).
Si premette che le parti, sposatesi il 28.3.1998 con rito civile in Castel Guelfo (BO), hanno un figlio (nato il [...] – oggi 22 anni). Per_1
Dal ricorso dello Parte_1
La coppia è giunta alla separazione consensuale, con udienza presidenziale del 20.7.2016 e successivo decreto di omologa 22.8.2016. In quella sede era stabilito un assegno di mantenimento per il figlio, a carico del padre di €.200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie: il figlio era affido congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre, nella casa familiare di proprietà comune dei genitori (al 50% ciascuno).
Con ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio 25.7.2017 le parti confermavano le condizioni della separazione, con riguardo ai loro rapporti con il figlio. pagina 1 di 3 Successivamente, le parti raggiungevano un nuovo accordo con negoziazione assistita, depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, cui facevano seguito l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica in data 21.12.2018 ed il ritiro dell'accordo in data 31.12.2018: ciò interveniva sul dedotto presupposto di una diminuzione delle disponibilità economiche dell'odierno ricorrente. Quindi, pattuivano che lo , a decorrere dal 1° gennaio 2019, avrebbe Parte_1 versato a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore, la somma di €.500,00, oltre Per_1 rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie: pattuizione ancora in vigore tra le parti.
Oggi il ricorrente assume che siano intervenute modifiche delle condizioni di fatto nel senso che il figlio, maggiorenne, è ormai diventato economicamente indipendente.
Chiede: la revoca dell'assegno di mantenimento per a suo carico, la conseguente revoca Per_1 dell'assegnazione della casa familiare alla CP_1
Permesso che l'assegno di mantenimento per viene versato dal padre alla madre, quest'ultima, Per_1 nonostante la notifica del ricorso e del decreto del giudice di fissazione della prima udienza, non si è costituita in giudizio. La notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale con consegna del plico raccomandato personalmente all'interessata.
All'udienza 3.12.2024 veniva sentito il ricorrente Viene sentito il ricorrente:
<Confermo il contenuto del ricorso. Vedo mio figlio tutti i fine settimana, abbiamo un bel rapporto, mi ha detto lui del lavoro e poi mi reco io stesso nella pasticceria dove lavoro. Lavora da maggio dello scorso anno. Ho pagato l'assegno per mio figlio fino a ottobre 2024, poi non ho più pagato, anche perché l'ho fatta contattare dal mio avvocato comunicandole la mia intenzione.
Mio figlio vive con la madre.>>
Alla stessa udienza il giudice dichiarava la contumacia della convenuta e ritenuto di non dover assumere provvedimenti di natura temporanea e urgente (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.), in quanto lo stesso ricorrente aveva affermato di aver già cessato in autonomia la corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio (oggetto della stessa domanda promossa dallo ), provvedeva per il Parte_1
l'istruzione del giudizio, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per il deposito di documentazione a riprova dell'assunzione di a decorrere da agosto 2024 fino al Persona_2
31.12.2024.
Prodotta la documentazione in questione, la causa era trattenuta in decisione all''udienza del 27.03.2025, previa discussione orale della procuratrice dello . Parte_1
Le conclusioni finali
Il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
Ad avviso del Collegio la domanda è fondata. Premesso che la stessa convenuta, pure a conoscenza del procedimento, non ha inteso contestare la domanda dell'ex marito, i documenti prodotti dal ricorrente danno atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne.
Si deve intendere, per raggiunta indipendenza economica, da parte di un giovane che abbia fatto ingresso nel mondo del lavoro, l'essere stato assunto in un qualche organigramma di struttura lavorativa con una stabilità - che non coincide, necessariamente, con una assunzione con contratto a tempo indeterminato (soprattutto nell'attuale condizione del mondo del lavoro). Anche il succedersi nel tempo di contratti a tempo determinato, poi rinnovati, di volta in volta, può descrivere una simile condizione di stabilità, nel momento in cui il susseguirsi dei rinnovi di quei contratti a termine induca nel lavoratore l'affidamento nella prosecuzione del suo rapporto col datore di lavoro. Diverso ragionamento deve farsi per i contratti di apprendistato che, per loro stessa natura, sono a termine, in funzione dell'esito del periodo (appunto) di apprendistato: solo l'esito positivo consente pagina 2 di 3 l'ingresso nel mondo del lavoro. Tali considerazioni sono prevalenti, in questo caso, anche rispetto all'entità della retribuzione prevista. Al tempo stesso, è necessario che la retribuzione percepita dal lavoratore sia di entità tale da poterlo ritenere autosufficiente, in relazione anche alle sue prospettive di lavoro, rappresentate: dall'età, dal suo titolo di studio conseguito, dalle sue capacità lavorative, dal mercato del lavoro nel settore interessato, dai progetti dello stesso giovane.
Come si vede, si tratta di elementi non valutabili mai a priori (se non in presenza di emolumenti di scarsissima entità), ma da calibrare in relazione allo specifico caso in esame, ponderando tra loro i diversi dati da considerare.
Giova anche ricordare come, una volta revocato con provvedimento dell'A.G., l'obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne, da parte del genitore, questo non potrebbe mai tornare in essere, a prescindere da qualsiasi altra considerazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha depositato alcune buste paga del figlio dell'anno 2024, dalle quali risultano emolumenti (netti in busta): agosto €.1.303, settembre €.1.262, ottobre €.1.304, novembre
€.1.351.
Considerato che
il figlio vive con la madre (circostanza non contestata, vista la contumacia della
, si può ritenere che abbia raggiunto una sua autosufficienza economica. La continuità CP_1 Per_1 risulta dallo stesso datore di lavoro. In ordine all'entità della retribuzione, si deve considerare che trattasi di lavoro part-time al 90%.
In conseguenza al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio convivente, viene meno l'assegnazione della casa familiare alla ex moglie convivente con Per_1
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. Seppure la convenuta, non costituendosi, non si è opposta alla domanda avversaria, il ricorrente è stata costretto ad adire il tribunale.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo, vista la contumacia e la semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: in accoglimento della domanda di nei confronti di : Parte_1 Controparte_1 con decorrenza dalla domanda, revoca l'assegno di mantenimento, a carico del padre, per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 di conseguenza: con la medesima decorrenza, revoca l'assegnazione della casa familiare alla convenuta;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.3.809,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 2.4.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11279/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI LARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NERI LARA
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorre 2.8.2024 (nato a [...] – CH - 24.5.1977) chiede la modifica delle Parte_1 condizioni del divorzio nei confronti della sua ex moglie (nata a [...] – BO - Controparte_1
6.8.1975).
Si premette che le parti, sposatesi il 28.3.1998 con rito civile in Castel Guelfo (BO), hanno un figlio (nato il [...] – oggi 22 anni). Per_1
Dal ricorso dello Parte_1
La coppia è giunta alla separazione consensuale, con udienza presidenziale del 20.7.2016 e successivo decreto di omologa 22.8.2016. In quella sede era stabilito un assegno di mantenimento per il figlio, a carico del padre di €.200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie: il figlio era affido congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre, nella casa familiare di proprietà comune dei genitori (al 50% ciascuno).
Con ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio 25.7.2017 le parti confermavano le condizioni della separazione, con riguardo ai loro rapporti con il figlio. pagina 1 di 3 Successivamente, le parti raggiungevano un nuovo accordo con negoziazione assistita, depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, cui facevano seguito l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica in data 21.12.2018 ed il ritiro dell'accordo in data 31.12.2018: ciò interveniva sul dedotto presupposto di una diminuzione delle disponibilità economiche dell'odierno ricorrente. Quindi, pattuivano che lo , a decorrere dal 1° gennaio 2019, avrebbe Parte_1 versato a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore, la somma di €.500,00, oltre Per_1 rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie: pattuizione ancora in vigore tra le parti.
Oggi il ricorrente assume che siano intervenute modifiche delle condizioni di fatto nel senso che il figlio, maggiorenne, è ormai diventato economicamente indipendente.
Chiede: la revoca dell'assegno di mantenimento per a suo carico, la conseguente revoca Per_1 dell'assegnazione della casa familiare alla CP_1
Permesso che l'assegno di mantenimento per viene versato dal padre alla madre, quest'ultima, Per_1 nonostante la notifica del ricorso e del decreto del giudice di fissazione della prima udienza, non si è costituita in giudizio. La notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale con consegna del plico raccomandato personalmente all'interessata.
All'udienza 3.12.2024 veniva sentito il ricorrente Viene sentito il ricorrente:
<Confermo il contenuto del ricorso. Vedo mio figlio tutti i fine settimana, abbiamo un bel rapporto, mi ha detto lui del lavoro e poi mi reco io stesso nella pasticceria dove lavoro. Lavora da maggio dello scorso anno. Ho pagato l'assegno per mio figlio fino a ottobre 2024, poi non ho più pagato, anche perché l'ho fatta contattare dal mio avvocato comunicandole la mia intenzione.
Mio figlio vive con la madre.>>
Alla stessa udienza il giudice dichiarava la contumacia della convenuta e ritenuto di non dover assumere provvedimenti di natura temporanea e urgente (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.), in quanto lo stesso ricorrente aveva affermato di aver già cessato in autonomia la corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio (oggetto della stessa domanda promossa dallo ), provvedeva per il Parte_1
l'istruzione del giudizio, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per il deposito di documentazione a riprova dell'assunzione di a decorrere da agosto 2024 fino al Persona_2
31.12.2024.
Prodotta la documentazione in questione, la causa era trattenuta in decisione all''udienza del 27.03.2025, previa discussione orale della procuratrice dello . Parte_1
Le conclusioni finali
Il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
Ad avviso del Collegio la domanda è fondata. Premesso che la stessa convenuta, pure a conoscenza del procedimento, non ha inteso contestare la domanda dell'ex marito, i documenti prodotti dal ricorrente danno atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne.
Si deve intendere, per raggiunta indipendenza economica, da parte di un giovane che abbia fatto ingresso nel mondo del lavoro, l'essere stato assunto in un qualche organigramma di struttura lavorativa con una stabilità - che non coincide, necessariamente, con una assunzione con contratto a tempo indeterminato (soprattutto nell'attuale condizione del mondo del lavoro). Anche il succedersi nel tempo di contratti a tempo determinato, poi rinnovati, di volta in volta, può descrivere una simile condizione di stabilità, nel momento in cui il susseguirsi dei rinnovi di quei contratti a termine induca nel lavoratore l'affidamento nella prosecuzione del suo rapporto col datore di lavoro. Diverso ragionamento deve farsi per i contratti di apprendistato che, per loro stessa natura, sono a termine, in funzione dell'esito del periodo (appunto) di apprendistato: solo l'esito positivo consente pagina 2 di 3 l'ingresso nel mondo del lavoro. Tali considerazioni sono prevalenti, in questo caso, anche rispetto all'entità della retribuzione prevista. Al tempo stesso, è necessario che la retribuzione percepita dal lavoratore sia di entità tale da poterlo ritenere autosufficiente, in relazione anche alle sue prospettive di lavoro, rappresentate: dall'età, dal suo titolo di studio conseguito, dalle sue capacità lavorative, dal mercato del lavoro nel settore interessato, dai progetti dello stesso giovane.
Come si vede, si tratta di elementi non valutabili mai a priori (se non in presenza di emolumenti di scarsissima entità), ma da calibrare in relazione allo specifico caso in esame, ponderando tra loro i diversi dati da considerare.
Giova anche ricordare come, una volta revocato con provvedimento dell'A.G., l'obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne, da parte del genitore, questo non potrebbe mai tornare in essere, a prescindere da qualsiasi altra considerazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha depositato alcune buste paga del figlio dell'anno 2024, dalle quali risultano emolumenti (netti in busta): agosto €.1.303, settembre €.1.262, ottobre €.1.304, novembre
€.1.351.
Considerato che
il figlio vive con la madre (circostanza non contestata, vista la contumacia della
, si può ritenere che abbia raggiunto una sua autosufficienza economica. La continuità CP_1 Per_1 risulta dallo stesso datore di lavoro. In ordine all'entità della retribuzione, si deve considerare che trattasi di lavoro part-time al 90%.
In conseguenza al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio convivente, viene meno l'assegnazione della casa familiare alla ex moglie convivente con Per_1
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. Seppure la convenuta, non costituendosi, non si è opposta alla domanda avversaria, il ricorrente è stata costretto ad adire il tribunale.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo, vista la contumacia e la semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: in accoglimento della domanda di nei confronti di : Parte_1 Controparte_1 con decorrenza dalla domanda, revoca l'assegno di mantenimento, a carico del padre, per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 di conseguenza: con la medesima decorrenza, revoca l'assegnazione della casa familiare alla convenuta;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.3.809,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 2.4.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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