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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17462 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 51655/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Roberta Bellucci e Avv. Riccardo Cruciani)
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1
(Avv. Maria Cristina Cotticelli)
CONVENUTO - OPPOSTO
NONCHÉ'
(GIÀ ) Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
CP_4
[...]
- CONTUMACI Controparte_5
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso pignoramento esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.5.2022 proponeva opposizione, iscritta al n. Parte_2
R.G. 80162/2022, avverso l'esecuzione forzata intrapresa dalla Controparte_1 con atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, a fronte dell'emissione di diciassette cartelle esattoriali per debiti di natura tributaria ed amministrativa e sette avvisi di addebito. Nel ricorso la società eccepiva: a) l'impignorabilità delle somme aggredite presso il terzo in quanto costituenti una polizza vita;
b) l'invalidità del pignoramento in Controparte_4 quanto notificato non in formato “.p7m”; c) l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi ai titoli azionati con il pignoramento per il decorso di un termine superiore a cinque anni fra la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e la notifica dell'avviso di intimazione e comunque la mancata notifica di atti interruttivi nelle more;
d) la mancata notifica degli atti presupposti e la mancata allegazione degli stessi;
e) la mancata indicazione di elementi formali dell'atto di pignoramento;
f) la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
g) la mancata redazione e sottoscrizione del ruolo;
h) il difetto di motivazione;
i) l'illegittimità delle maggiorazioni.
In ragione di tali motivi, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Contr Costituitasi con comparsa, l' affermava l'infondatezza della proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 5.9.2023 il GE, ritenuta l'infondatezza della proposta opposizione, rigettava l'istanza cautelare, condannava alle spese il ricorrente e assegnava termini perentori per la riassunzione della causa.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l' ha riassunto la causa, Parte_2 reiterando le doglianze avanzate in fase cautelare e chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con la refusione delle spese di lite. Contr Con comparsa di risposta depositata il 19.1.2024 l' ha nuovamente evidenziato l'infondatezza del ricorso, ha allegato documentazione a supporto ed ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 3.12.2025, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione, già concessi i termini di legge ex art. 189
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dei terzi (già Controparte_2
), , che, pur ritualmente Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 citati, non si sono costituiti in giudizio.
Venendo quindi alla disamina dei motivi di opposizione, deve in primis evidenziarsi l'infondatezza del motivo sub lett. a), relativo all'assunta impignorabilità del compendio pignorato presso il terzo per non aver offerto l'opponente alcuna documentazione a Controparte_4 supporto della solo dedotta impignorabilità.
2 Invero, le condizioni che la giurisprudenza ricollega all'operatività dell'art. 1923 c.c., proprio in quanto eccezione al generale principio di cui all'art. 2740 c.c., sono ben determinate e consistono nell'acquisizione della necessaria prova del “conseguimento dello scopo di previdenza
("rectius", del risparmio finalizzato alla previdenza); “tale finalità può dirsi raggiunta soltanto nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo tipico (quello, cioè, della reintegrazione del danno, provocato dall'evento morte e/o sopravvivenza, attraverso la prestazione dell'assicuratore preventivamente stimata idonea a soddisfare l'interesse leso da tale evento), e non anche in quello in cui l'assicurato, mercè l'esercizio del diritto di recesso "ad nutum", recuperi al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di "risparmio", non integrano altresì gli estremi della funzione "previdenziale", e che, pertanto, escludono la polizza dal compendio impignorabile (Cfr.
Cass. 8676/2000).
Nel caso di specie la prova di tali circostanze è stata del tutto omessa dalla società, che si è limitata ad allegare il solo contratto (dal quale non è possibile in alcun modo evincere la piena prova della funzione previdenziale sottesa alla polizza sottoscritta), senza allegare neanche le condizioni di polizza (pur meramente menzionate nell'elenco, nominalmente all'all. 4 del fascicolo cautelare, esse non risultano ciò nonostante allegate né in tale fase, nè nella presente fase di merito).
Ne discende il rigetto del motivo di opposizione.
Parimenti infondato è il motivo sub lett. b) e relativo all'eccepita illegittimità della notifica del pignoramento in quanto non avvenuta in formato “.p7m”.
Invero, la questione è stata approfonditamente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità che, univocamente, è giunta ad affermare che “In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 -
[...]
-, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla Controparte_7 relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo
"PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati” (si veda, ex multis, Cass. 30927/2018, conf. Cass. SS.UU.
10266/2018).
Quanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi sub lett. d), e relativi alla mancata notifica degli atti presupposti, si deve distinguere fra cartelle di natura amministrativa e tributaria.
Quanto a queste ultime (09720180129128709000, 09720190060618824000,
09720190060618925000), deve essere affermata la preclusione del GO a conoscere delle doglianze ex art. 617 c.p.c., in ossequio all'art. 57, lett. b) DPR 602/73, nonché a quanto stabilito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (si veda SS.UU. Cass. n. 13913/2017), per le quali “l'impugnazione
3 di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione integra una opposizione agli atti dell'esecuzione nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario”.
In relazione ai detti motivi ex art. 617 c.p.c. deve essere quindi declinata la giurisdizione in favore del giudice tributario.
Quanto viceversa alle cartelle di natura amministrativa, in atti sono state depositate le prove delle notifiche avvenute a mezzo pec, ad eccezione della cartella n. 09720140236240117000 e limitatamente ai crediti di natura amministrativa ivi riportati, la cui prova non è presente né nel fascicolo cautelare, né nel giudizio di merito. In relazione a tali crediti, per un importo pari ad €
3.307,64, l'opposizione deve essere accolta.
Quanto viceversa agli avvisi di addebito, deve richiamarsi l'orientamento della Corte di
Cassazione in thema (cfr. Cass. SS.UU. 7514/2022), per il quale non vi è litisconsorzio necessario con l'Ente impositore , con la conseguenza che il contribuente che voglia eccepire un vizio CP_8
Contr procedurale addebitabile a quest'ultimo, dovrà citarlo in giudizio, risultando al contrario l' carente di legittimazione passiva.
Le sezioni Unite hanno infatti precisato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
Consegue da ciò, pertanto, che non avendo l'opponente citato l' , la doglianza relativa CP_8 alla mancata notifica degli avvisi di addebito, che viene curata esclusivamente dall'ente impositore, non può trovare accoglimento.
Esaminando quindi gli ulteriori motivi ex art. 617 c.p.c., quanto al vizio di carenza di motivazione degli atti della riscossione (sub. lett. h), lo stesso si palesa infondato in base a quanto costantemente affermato dalla Corte di Cassazione in thema, per cui “Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile
l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è
4 idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni” (Cass. 7234/2022).
Tale pronuncia di colloca peraltro nell'alveo del costante orientamento in thema della
Suprema Corte, in merito alle doglianze formulate ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che ciò nonostante non rechino in sé la concretizzazione di un effettivo pregiudizio per il debitore esecutato. In proposito, la Cassazione ha infatti affermato che “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (cfr. Cass. 3967/2019, nonché Cass. 29804/2019).
Proprio per tale motivo risultano inaccoglibili i motivi sub lett. e), f), g), i) non avendo l'opponente allegato alcun concreto pregiudizio derivante dalle assunte violazioni.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla prescrizione (sub lett. c), occorre distinguere.
Per quanto attiene alle cartelle di natura tributaria, l'eccezione deve esser valutata necessariamente alla luce della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 7822 del
2020) che ha espresso il principio in base al quale tale eccezione è riservata alla cognizione del giudice tributario, investito dell'impugnazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
La Cassazione ha infatti statuito che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa
5 sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Discende pertanto che l'opposizione ai sensi dell'art. 615 dinanzi al giudice ordinario resta ammessa allorquando, però, il contribuente per dedurre la prescrizione quale fatto estintivo successivo alla cartella o all'avviso ex art. 50 DPR 602/73 (art. 2 D.Lgs. 542/1992) non abbia bisogno, al fine di dimostrarne la verificazione, di sostenere che essa dipenda alla mancata notificazione della cartella, dalla inesistenza della sua notificazione o dalla nullità della sua notificazione, pur avvenuta. “Il fatto deducibile con l'opposizione all'esecuzione deve dedursi come rilevante e, dunque, come verificatosi secondo la fattispecie normativa regolatrice della pretesa tributaria, non già perché è mancata, è stata inesistente o nulla la notificazione della cartella o dell'intimazione, bensì nonostante ciò e, dunque, in modo indifferente rispetto a dette evenienze” (Cfr. Cass. 7822/2020).
Nel caso di specie, non solo viene eccepita la prescrizione sulla base del presupposto per cui non sarebbe avvenuta la notifica degli atti, ma inoltre si deve evidenziare che l'avviso di intimazione risulta notificato nel 2022, con ogni conseguenza in punto di impossibilità di verificazione della prescrizione in data successiva e valutabile dal GO.
In relazione alle cartelle di natura amministrativa, ed escludendo la cartella n.
09720140236240117000 per la quale già è stata accolta l'opposizione in parte qua, l'eccezione è infondata, rintracciandosi negli atti di causa tanto la notifica delle cartelle, quanto degli avvisi di intimazione n. 09720199080109388000 e n. 09720229003754620000.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla cartella n. 09720140236240117000 e limitatamente ai crediti di natura amministrativa ivi riportati, per un importo pari ad € 3.307,64.
Le spese di lite, pertanto, considerando che il pignoramento ammonta ad € 693.452,85 e che la sospensione deve essere disposta per il limitatissimo importo sopra riportato, vengono addebitate alla in L. e liquidate come da dispositivo. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (già ), Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 CP_4 CP_5
6 - dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario quanto ai motivi ex art. 617 c.p.c. relativi alla mancata notifica delle cartelle e dell'avviso ex art. 50 DPR 602/73, nonché all'eccezione di prescrizione, limitatamente ai titoli di natura tributaria;
- accoglie l'opposizione limitatamente alla cartella n. 09720140236240117000 e limitatamente ai crediti di natura amministrativa ivi riportati, per un importo pari ad €
3.307,64;
- rigetta nel resto;
Pa Contr
- condanna in l pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate Parte_2 in € 12.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 9.12.2025. Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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