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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 419/2022 (porta riunito R.G. n. 426/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appelli depositati in data 24.05.2022 e
25.05.2022 da elettivamente domiciliata presso l'avv. Arrigo Ivancich, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Enrico Maria
D'IO e AR ON per mandato depositato telematicamente con memoria di costituzione di nuovo difensore
-appellante in RG 419/22, appellata in RG 426/22)- contro
, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell , rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. IL Doni per procura generale alle liti Corte d'Appello di Venezia
- appellato in RG 419/22, appellante in RG 426/22- nonché
Controparte_2
-non costituita-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 480/21 del Tribunale di Treviso
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 135/17 – riferito a verbale di accertamento del 27.11.2015
Causa trattata all'udienza del 20.11.2025 Conclusioni per parte appellante in RG 419/22: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia - Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, NEL MERITO: accertati i fatti e le circostanze esposti/e in narrativa e ferme le eccezioni ivi formulate – nonché fermo l'integrale richiamo alle argomentazioni svolte, alle conclusioni formulate e alle eccezioni dedotte nel ricorso di primo grado 30 maggio 2017 in opposizione a decreto ingiuntivo, nelle note conclusive 15 ottobre 2020 e 31 maggio 2021, nelle memorie autorizzate 30 giugno 2021 e 5 novembre 2021, nonché nelle deduzioni a verbale, da intendersi qui tutte richiamate –, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso - Giudice unico del lavoro n. 480/2021 del 25 novembre 2021 (non notificata) nelle parti e per le ragioni esposte in narrativa, accogliere tutte le domande formulate da nel ricorso di primo grado e quindi: Parte_1 nel merito, in via principale: accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, dichiarare l'infondatezza, nei fatti e in diritto, delle domande dell e, per l'effetto, CP_1 respingerle integralmente e annullare il decreto di ingiunzione oggetto di opposizione. Con conseguente condanna dell alla restituzione di tutte le somme pagate da CP_1 [...] in esecuzione della predetta sentenza, oltre a rivalutazione e interessi;
Pt_1 nel merito, in subordine: nella denegata non creduta ipotesi in cui le domande dell' CP_1 venissero accolte, in toto o pro parte, a) si chiede che venga detratto tutto quanto già pagato da (o da parte di qualunque altro soggetto), Controparte_2 nel periodo e per i lavoratori oggetto di causa, nella misura che emergerà in giudizio;
b) si eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della predetta
, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e ss. Controparte_2 modifiche;
c) si chiede che venga accertato e dichiarato che, quale datrice di lavoro, l'obbligata principale nei confronti dell' è , e che la stessa CP_1 Controparte_2 sia condannata sin d'ora a tenere indenne in toto o pro parte, delle somme Parte_1 che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare all' o, comunque, che venga CP_1 accertato e dichiarato il diritto di ad agire in regresso nei confronti della Parte_1 stessa cooperativa, in toto o pro parte, per le somme che dovesse essere Parte_1 condannata a pagare all' CP_1
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), a c.p.a. e all'IVA (ove dovuta). Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. Con riserva di ogni ulteriore richiesta, deduzione e argomentazione all'esito dell'esame della memoria di costituzione dell' e di CP_1 CP_2
Conclusioni per parte appellata in RG 419/22: “NEL MERITO: respingersi l'avverso ricorso in appello;
NEL MERITO, IN VIA INCIDENTALE: in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferme le statuizioni sulle maggiori ore lavorate rispetto al “part time” formalmente risultante, dichiararsi dovuti i contributi su tutte le trasferte (a titolo di “trasferta” e di “trasfertismo” come nel verbale oggetto di causa), e su tutti i permessi non retribuiti disapplicati (in quanto non provati e non effettivi) da con CP_1 il verbale oggetto di causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferme le statuizioni sulle maggiori ore lavorate rispetto al “part time” formalmente risultante, dichiararsi dovuti i contributi su tutte le trasferte (a titolo di “trasfertismo”), e su tutti i permessi non retribuiti disapplicati (in quanto non provati e non effettivi) da con il verbale oggetto di causa. Modificarsi CP_1 corrispondentemente le statuizioni di primo grado nei confronti di tutte le parti in causa, Part CP_ condannando in solido con al pagamento a favore dell' degli CP_2 importi di cui al D.I. dovuti, per contributi, interessi e sanzioni, comprensivi delle somme relative a permessi, con esclusione naturalmente di quanto dovuto in relazione alla C.I.G. per cassata materia del contendere. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio” Conclusioni per parte appellante in RG 426/22: “NEL MERITO: in CP_1 riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferme le statuizioni sulle maggiori ore lavorate rispetto al “part time” formalmente risultante, dichiararsi dovuti i contributi su tutte le trasferte (a titolo di “trasferta” e di “trasfertismo” come nel verbale oggetto di causa), e su tutti i permessi non retribuiti disapplicati (in quanto non provati e non effettivi) da con il verbale oggetto di causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in CP_1 riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferme le statuizioni sulle maggiori ore lavorate rispetto al “part time” formalmente risultante, dichiararsi dovuti i contributi su tutte le trasferte (a titolo di “trasfertismo”), e su tutti i permessi non retribuiti disapplicati (in quanto non provati e non effettivi) da con il verbale oggetto di causa. CP_1
Modificarsi corrispondentemente le statuizioni di primo grado nei confronti di tutte le Part parti in causa, condannando in solido con al pagamento a favore CP_2 CP_ dell' degli importi di cui al D.I. dovuti, per contributi, interessi e sanzioni, comprensivi delle somme relative a permessi, con esclusione naturalmente di quanto dovuto in relazione alla C.I.G. per cassata materia del contendere. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio” Conclusioni per parte appellata in RG 426/22: “Voglia l'Ill.ma Pt_1
Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) In via preliminare, visto l'art. 335 c.p.c., disporre la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. R.G. 419/2021, anch'esso chiamato per la discussione innanzi a questa Ill.ma Corte all'udienza del 28 settembre 2023.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
2) In via principale: a. dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso in appello Part dell' assolvendo da ogni domanda;
CP_1
b. accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, dichiarare l'infondatezza, nei fatti e in diritto, delle domande dell' e, per l'effetto, respingerle integralmente e CP_1 annullare il decreto di ingiunzione oggetto di opposizione;
c. con conseguente condanna dell' alla restituzione di tutte le somme pagate da CP_1 [...] in esecuzione della predetta Sentenza, oltre a rivalutazione e interessi. Pt_1
3) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande dell' CP_1 venissero accolte, in toto o pro parte: a. si chiede che venga detratto tutto quanto già pagato da Controparte_2
(o da parte di qualunque altro soggetto), nel periodo e per i lavoratori
[...] oggetto di causa, nella misura che emergerà in giudizio;
b. si eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della predetta
, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; CP_2 Controparte_2
c. si chiede che venga accertato e dichiarato che, quale datrice di lavoro, l'obbligata principale nei confronti dell' è , e che la stessa CP_1 Controparte_2 sia condannata sin d'ora a tenere indenne in toto o pro parte, delle somme Parte_1 che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare all' o, comunque, che venga CP_1 accertato e dichiarato il diritto di ad agire in regresso nei confronti della Parte_1 stessa cooperativa, in toto o pro parte, per le somme che dovesse essere Parte_1 condannata a pagare all' CP_1
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), CPA e IVA (ove dovuta).
5) In via istruttoria, si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova (diretti e di replica), nonché nelle eccezioni istruttorie, dedotti/e nel ricorso di primo grado 30 maggio 2017 in opposizione a decreto ingiuntivo, nelle note conclusive 15 ottobre 2020 e 31 maggio 2021, nelle memorie autorizzate 30 giugno 2021 e 5 novembre 2021, nonché nelle deduzioni a verbale, da intendersi qui tutti/e riproposti/e e nessuno/a rinunciato/a (anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.05.2022 la società Pt_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale
[...]
di Treviso ha parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 135/17 con cui era stato ingiunto alla società il pagamento di Euro
20.992,00 quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a titolo di omissioni contributive accertate nei confronti dell'obbligata principale in relazione ai dipendenti Controparte_2
Parte_ di quest'ultima impiegati presso la sede di Mestre, nell'ambito del rapporto contrattuale tra le due società, riqualificato dall CP_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
come appalto di servizi di trasporto. Il debito contributivo derivava dal verbale di accertamento del 27.11.2015 con cui erano stati addebitati alla quale responsabile in solido, i contributi dovuti a Pt_1
seguito della trasformazione dei rapporti di lavoro di alcuni dipendenti da tempo parziale a tempo pieno, i contributi sugli imponibili non denunciati per periodi di assenza non retribuita, il recupero della cig indebita con connesso recupero dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori collocati illegittimamente in CIG, i contributi sulle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta.
Il Giudice di prime cure, autorizzata la chiamata in causa di
[...]
, ha ritenuto corretta la riqualificazione del Controparte_2
contratto di trasporto come appalto di servizi di trasporto e, richiamando quanto già statuito dal medesimo Tribunale in altra causa relativa al medesimo accertamento ispettivo (che vedeva coinvolti e ME.VI. spa), ha ritenuto fondata l'opposizione CP_2
esclusivamente in relazione alle somme pretese dall' a titolo di CP_1
recupero a contribuzione degli imponibili per permessi non retribuiti e indennità di trasferta, mentre ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell' conseguente all'adeguamento a tempo pieno dei rapporti CP_1
di lavoro dei dipendenti assunti formalmente in regime di part time.
Hanno proposto appello sia sia l' con due distinti Pt_1 CP_1
procedimenti poi riuniti all'udienza del 19.06.2025. propone appello sulla base di cinque motivi: Pt_1
a) Con il primo motivo censura la sentenza per omessa, apparente o comunque generica motivazione atteso che il Tribunale avrebbe motivato la parziale fondatezza delle pretese creditorie dell' sulla base del mero richiamo ad altra sentenza del CP_1
Tribunale di Treviso (n. 86/2021) che, peraltro, pur riguardando vicende interessate dal medesimo verbale ispettivo, si riferiva ai
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
diversi lavoratori impiegati da presso la diversa CP_2
Contr società presso sedi operative diverse e in diversi CP_4
periodi di riferimento. Rileva, inoltre, che non sarebbero state esplicitate le circostanze per cui la fattispecie aggetto di causa rientrerebbe in quella di un appalto di servizi di trasporto, avendo il giudice di prime cure svolto delle considerazioni astratte, salvo il mero generico richiamo alla sentenza n.
86/2021 e a quanto riferito dai testi.
b) con il secondo motivo censura la decisione perché non sarebbe emersa prova in merito a quali lavoratori sarebbero stati Parte_ impiegati presso la filiale di Mestre e in ordine agli orari di lavoro degli stessi. Nel verbale ispettivo si farebbe riferimento a quattro lavoratori ma l'istruttoria avrebbe fatto emergere solo la presenza di due di questi lavoratori;
i lavoratori in questione non risultano essere stati sentiti dagli ispettori;
il contratto del sig. attestava l'assunzione a CP_5
far data dal 6.11.2014 e non dall'agosto 2013 (come affermato nel verbale ispettivo); non sono stati prodotti i contratti dei lavoratori AB e SA;
non sarebbe stata valorizzata l'esclusione dall'orario di lavoro dei periodi di interruzione dell'attività di guida previsti dall'art. 7 del Regolamento CE n.
561/06, dei riposi intermedi dell'art. 5 d.lgs. n. 234/2007, i periodi di riposo di cui al successivo art. 6 e i periodi di attesa per divieti di circolazione, oltre alle pause pranzo e altre pause dall'attività lavorativa.
c) con il terzo motivo sostiene l'erroneità della sentenza n.
86/2021, che è stata richiamata dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione, per una pluralità di motivi: i giorni Contr di lavoro presso le filiali I sarebbero stati ricavati da
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documentazione non prodotta dall' al momento della CP_1
costituzione in giudizio (fatture emesse da ); CP_2
l'istruttoria non avrebbe dimostrato la fondatezza delle pretese dell' nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti, molti dei CP_1
quali né sentiti dagli ispettori, né escussi come testimoni, e dalle fatture tardivamente depositate emergerebbe – in ogni caso – una minore consistenza delle prestazioni di diversi lavoratori rispetto a quanto preteso dall;
anche i conteggi sarebbero CP_1
rimasti privi di spiegazione;
d) con il quarto motivo sostiene l'erroneità della decisione per aver ritenuto corretta la riqualificazione del contratto di trasporto in contratto di appalto di servizi di trasporto atteso che l'oggetto riguardava esclusivamente le attività di trasporto e mere attività ade esso accessorie, gli autisti si occupavano solo del trasporto e del carico e scarico delle merci, i trasporti eseguiti non sarebbero mai stati previamente determinabili, non era previsto un corrispettivo unitario, né alcun compenso minimo garantito, non vi era alcun risultato globale complessivo ulteriore rispetto al trasporto delle merci e attività accessorie. Di qui l'inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
e) con il quinto motivo censura la sentenza per aver omesso ogni motivazione riguardo alla correttezza delle somme richieste in Parte_ pagamento dall' nonostante le contestazioni svolte da CP_1
circa l'inconferenza dei documenti allegati e l'erroneità e apoditticità dei conteggi. Sostiene che il LUL e i modelli DM10 non avrebbero alcun valore probatorio nei confronti del committente obbligato in solido;
ribadisce l'assenza di spiegazione dei valori inseriti negli allegati al verbale ispettivo.
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Si è costituito in giudizio l sostenendo l'infondatezza dei motivi CP_1
di gravame e svolgendo a sua volta appello incidentale sulla base di tre motivi (che risultano speculari rispetto ai motivi di appello principale proposti con l'autonoma impugnazione sub RG n. 426/22, poi riunita):
a1) con il primo sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che le somme percepite dai lavoratori a titolo di indennità di trasferta non dovessero essere assoggettate a contribuzione. Rileva che l'indennità in parola dovrebbe applicarsi solo ai casi in cui, in modo non abituale, venga imposto agli autisti di partire da magazzini diversi da quelli abituali mentre, nel caso di specie, partivano e tornavano sempre presso gli stessi magazzini.
Inoltre, laddove non si ritenesse applicabile il regime della trasferta, dovrebbe riconoscersi la sussistenza dell'ipotesi del trasfertismo;
b1) con il secondo motivo sostiene che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che le somme percepite dai lavoratori a titolo di indennità di trasferta non fossero da considerarsi indennità di trasfertismo;
c1) con il terzo motivo sostiene che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la fittizietà dei permessi solo per cinque lavoratori, ritenendo non dimostrato l'addebito contributivo per i restanti ventotto. Rileva che nel corso dell'ispezione erano emerse difformità tra le firme apposte alle richieste di permesso non retribuito e le firme apposte alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e, inoltre, l'analisi delle fatture aveva fatto emergere che nei giorni in cui avevano richiesto un permesso non retribuito i lavoratori erano comunque in servizio.
Precisa che gli ispettori avevano provveduto ad assoggettare a contribuzione le ore di permesso non retribuito non giustificate da alcuna fattispecie prevista nel CCNL ad esclusione delle ore richieste
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dai lavoratori che non erano stati sentiti in fase di ispezione, nel limite di 20 ore previste nel CCNL. Sarebbero state assoggettate a contribuzione solo le ore di permessi non retribuiti richieste dai lavoratori sentiti dagli ispettori, che avevano firmato la dichiarazione e la cui sottoscrizione differiva da quella apposta sulle richieste di permesso.
Si è costituita in giudizio nel procedimento RG n. 426/22 Pt_1
sostenendo l'infondatezza dei motivi d'appello svolti dall' CP_1
sostenendo: che erano dovute le indennità di trasferta a fronte di prestazioni rese in Comuni diversi rispetto alla sede della cooperativa Parte_ e diversi anche rispetto al Comune ove si trova il magazzino da dove partivano gli autisti;
che il secondo motivo d'appello sarebbe inammissibile perché nessuna somma a titolo di trasfertismo era stata Parte_ imputata nel verbale rispetto ai lavoratori impiegati presso e comunque infondato nel merito per carenza dei requisiti del trasfertismo;
l'infondatezza del terzo motivo perché l'addebito riferito al recupero a contribuzione dei permessi non retribuiti non riguarderebbe Richiama, infine, anche gli argomenti svolti Pt_1
nel proprio ricorso principale per fondare l'insussistenza della pretesa creditoria dell'Istituto nei propri confronti.
In entrambi i procedimenti non si è costituita Controparte_2
, rispetto alla quale è stato medio tempore emesso
[...]
provvedimento di liquidazione giudiziale. All'udienza del 19.06.2025, preso atto di tale evento, è stata dichiarata l'interruzione del processo in relazione alle domande svolte nei confronti di Controparte_2
.
[...]
La causa è stata, quindi, discussa e decisa alla successiva udienza del
20.11.2025.
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare si rileva che il processo non è stato riassunto nei confronti della liquidazione giudiziale di entro il termine CP_2
di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., decorrente dalla data della dichiarazione di interruzione (19.06.2025). Va, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alle domande svolte nei confronti di . Controparte_2
2 – Si ritiene di esaminare prioritariamente il quarto motivo d'appello di avendo carattere potenzialmente assorbente rispetto alle Pt_1
ulteriori questioni oggetto di causa. La società contesta la decisione gravata per aver ritenuto che il rapporto contrattuale con CP_2
dovesse essere qualificato in termini di appalto di servizi di
[...]
trasporto in luogo di un mero contratto di trasporto. Tale erronea qualificazione avrebbe poi determinato l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, invocata dall' per CP_1
Parte_ fondare nei confronti dell'asserita committente le pretese avanzate con il ricorso monitorio.
2.1 – Il motivo d'appello è infondato.
2.1.1 - La differenza tra appalto e trasporto risiede – in base a risalente e consolidata giurisprudenza - nel fatto che il primo ha per oggetto il risultato di un facere, il quale può concretarsi nel compimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo (ed è, altresì, caratterizzato dall'esistenza di un'organizzazione d'impresa presso l'appaltatore, nonché dal carico esclusivo del rischio economico nella persona del medesimo); al contrario, il trasporto prevede l'assunzione da parte di un soggetto dell'obbligazione di trasferire persone o cose da un luogo all'altro, mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione
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tecnica dello stesso (v. Cass., Sez. 2, n. 11430 del 17.10.92). L'appalto di servizi di trasporto rappresenta una fattispecie negoziale mista, in cui alle obbligazioni tipiche del trasporto se ne aggiungono altre, volte all'organizzazione di un servizio nell'interesse imprenditoriale del committente, sicché tale tipologia negoziale si caratterizza per la predeterminazione e sistematicità dei servizi, la pattuizione di un corrispettivo unitario e l'assunzione dei rischi da parte del trasportatore (v. Cass., Sez. 3, n. 6160 del 13.3.09). Nello stesso senso anche la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente”. (Cass. sez. lav., n. 6449 del 06/03/2020 in cui la
S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in conformità al principio di cui alla massima, aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, in considerazione di elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di "outsourcing"). Parte_ 2.1.2 - Nel contratto stipulato tra e si prevede CP_2
l'affidamento di un continuativo e sistematico servizio di trasporto merci nel territorio italiano sulla base di un progetto operativo concordato attinente alle linee dei trasporti, alle tempistiche di presa in consegna delle merci da parte del vettore e di loro riconsegna a destinazione, nonché ad ogni altro elemento utile ai fini di una corretta
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e puntuale effettuazione dei trasporti. Le attività da compiere poste a carico del vettore riguardano non solo il carico, lo scarico e il trasporto delle merci ma anche il controllo dei colli da caricare al fine di garantire il corretto inoltro delle spedizioni in base all'etichettatura,
l'incasso di eventuali contrassegni e del nolo nonché la consegna degli Parte_ importi al preposto incaricato dal mittente ( . Si prevede inoltre l'utilizzo di palmari provenienti dalla mittente per l'acquisizione automatica e l'elaborazione dei dati relativi al trasporto e alla consegna delle merci e la loro comunicazione alla centrale operativa della mittente nonché l'obbligo di installare dei sistemi di antifurto, lucchetti corazzati indicati dalla committente e la possibilità per la committente di richiedere l'installazione sui mezzi di un impianto di controllo satellitare di proprietà della committente, da utilizzare secondo le istruzioni fornite al momento dell'installazione (da restituire poi alla committente alla fine del rapporto contrattuale). È poi previsto il divieto per il vettore di sospendere l'esecuzione dei trasporti o di ridurli, l'obbligo di concedere le superfici dei mezzi a Parte_ fini pubblicitari (per applicare il logo e di utilizzare indumenti Parte_ pubblicitari (cioè loggati forniti dalla mittente sia per la stagione estiva che per quella invernale. Il contratto ha poi durata annuale con tacito rinnovo, la zona affidata al vettore è riferita all'intero territorio italiano e si prevede da parte del vettore l'esecuzione del servizio in autonomia, con autonoma struttura organizzativa e imprenditoriale e a proprio rischio presso i terminal e i clienti della mittente di volta in volta indicati.
Quanto al compenso, nel contratto si fa rinvio ad una “lettera a parte” volta a disciplinarne termini e modalità. Tra la documentazione prodotta in causa dall' si rinvengono due di queste lettere (cfr. CP_1
doc. denominato BRT documenti Iparte), una delle quali riferibile a
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larga parte del periodo preso in considerazione dall'accertamento, mentre l'altra è datata aprile 2015, ultimo mese interessato Parte_ dall'accertamento nei confronti di La prima di queste lettere viene qualificata come allegato tariffario al contratto di trasporto Parte_ sottoscritto tra e relativo alle prestazioni CP_2
dell'autotrasportatore (lavoratore coinvolto Persona_1
dall'accertamento) in cui si prevede un minimo garantito a giornata di
Euro 130,00 oltre ad ulteriori supplementi riferibili a peculiari condizioni o caratteristiche dei trasporti da effettuare. Nell'altra lettera, riferita alle prestazioni dell'autotrasportatore
[...]
, il minimo garantito a giornata è pari ad Euro 140. Tali Per_2
importi minimi garantiti si rinvengono anche nelle fatture prodotte dall' , emesse da nei confronti della committente CP_1 CP_2
Parte_
in cui vengono riepilogate le varie giornate lavorate da ciascun autista (identificato da un apposito codice numerico) e, accanto, si rinviene l'indicazione di importi sostanzialmente costanti (di 130 o
140 euro) per ciascuna giornata, a conferma dell'esistenza di un corrispettivo minimo garantito per giornata lavorata da ciascun autista.
Nel caso di specie, dunque, la pluralità delle prestazioni dedotte in contratto e il carattere sistematico e continuativo delle stesse (oltre che le modalità di calcolo del corrispettivo), denotano la preponderanza della dimensione organizzativa del servizio-trasporto su quella del mero trasferimento di merce da un luogo ad un altro;
quest'ultima caratterizzante il contratto di trasporto. In particolare, le obbligazioni accessorie, per la loro pregnanza e sistematicità, non possono ritenersi prestazioni collaterali e strumentali all'esecuzione di semplici trasporti, ma rappresentano, piuttosto, la concretizzazione di un servizio concepito e organizzato in maniera unitaria per rispondere agli interessi del committente e garantire l'efficace perseguimento dei
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suoi obiettivi commerciali in una determinata zona. Tanto più se si Parte_ considera anche l'utilizzo di mezzi e indumenti con il logo
Risulta, quindi, evidente che gli stessi trasferimenti veri e propri delle merci si inseriscono in un piano organizzativo ed esecutivo unitario che ne comporta l'effettuazione seriale e continuativa sulla base delle indicazioni e delle esigenze del committente.
2.1.3 - Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità afferma che la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o sub- trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v. Cass. n. 18751 del
2018). Si ricava che, al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo. Tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui il vettore era tenuto ad eseguire con continuità una serie indeterminata di trasporti e connesse prestazioni accessorie secondo le modalità predeterminate in contratto, seguendo le indicazioni provenienti dalla mittente, peraltro anche garantendo anche l'utilizzo di mezzi e indumenti esponenti il Parte_ logo (a fini pubblicitari o comunque per far percepire alla clientela e al pubblico in genere la diretta riconducibilità del servizio
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Parte_ alla mittente;
il che rende palese la funzionalizzazione del servizio di trasporto al perseguimento di un più ampio obiettivo commerciale.
Ad abundantiam – e in via assorbente – si rileva poi che nella già citata sentenza della Cassazione n. 6449 del 06/03/2020 il giudice di legittimità ha rilevato come la Corte costituzionale (sentenza n. 254 del 2017), abbia evidenziato che “la stessa ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti (del subfornitore, nella specie all'esame del
Giudice delle leggi), atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento;
non ultimo il rilievo, messo a fuoco dalla Consulta in riferimento alle esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, ma nondimeno valido per la vicenda all'esame [in cui era in discussione l'applicabilità dell'art. 29 d.lgs. n. 276/03 e veniva in rilievo un servizio di trasporto poi qualificato in termini di appalto di servizi di trasporto], di tenere in maggior conto nelle esternalizzazioni della produzione, con spezzettamento di segmenti produttivi, che il beneficiario finale della prestazione non si sottragga all'obbligo contributivo nei confronti di coloro che hanno partecipato all'esecuzione del servizio, rispetto al caso di un "normale" appalto”.
Va, pertanto, confermato che la fattispecie oggetto di causa va qualificata come appalto di servizi di trasporto, con conseguente applicabilità della disciplina dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 - I primi tre motivi di appello principale di possono essere Pt_1
esaminati congiuntamente in quanto connessi.
3.1 – Parte appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe nella sostanza omesso la motivazione della propria decisione facendo mero richiamo alla sentenza n. 86/2021 resa dal Tribunale di Treviso e richiamando, del tutto genericamente, le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio. Inoltre, sostiene che la sentenza richiamata, pur riferita ad analoga vicenda riqualificata come di appalto di servizi di trasporto, riguardava asserite omissioni contributive riferibili ad altri lavoratori della , impiegati CP_2
presso diversi committenti, con conseguente inconferenza delle conclusioni cui era giunto il Tribunale di Treviso in quella vicenda rispetto ai fatti di causa. Rileva, inoltre, che l' non avrebbe CP_1
assolto l'onere probatorio su di esso gravante.
3.2 – È ben vero che la sentenza qui impugnata presenta una motivazione estremamente succinta che, in larga parte, si richiama alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 86/2021, relativa a fattispecie non del tutto sovrapponibile e che, soprattutto, ha visto coinvolti diversi lavoratori impiegati presso committenti diversi da e che, Pt_1
conseguentemente, svolgevano l'attività lavorativa partendo da Parte_ magazzini diversi da quello di Mestre. Tuttavia, il potenziale difetto di motivazione non condurrebbe ad una remissione della causa in primo grado e, pertanto, è necessario valutare in questa sede la fondatezza della pretesa creditoria dell' . CP_1
3.3 – lamenta che non vi sarebbe prova di quali fossero i Pt_1
lavoratori impiegati da presso il magazzino di Mestre CP_2
nell'esecuzione del contratto che, per quanto sopra visto, va riqualificato come appalto di servizi di trasporto. Parimenti non vi
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
sarebbe prova dell'entità (sotto il profilo temporale) delle prestazioni rese da questi lavoratori nell'appalto.
3.4 – L' ha individuato tali lavoratori nei signori SA, CP_1 CP_5
AB e e la pretesa creditoria per omessa contribuzione è Per_2
riferita al periodo dall'agosto 2013 all'aprile 2015.
Il sig. SA è stato sentito come teste nel corso del giudizio di primo grado e ha dichiarato: “conosco e Parte_1 [...]
, perché ho lavorato per un periodo per la Parte_2
, per circa un mese, non saprei dire quando. […] Ho CP_2
Parte lavorato a Mestre nella sede di andavamo lì verso le 6:30-7:00 al mattino e poi dipendeva, alcuni giorni si finiva alle 16.00, altri giorni alle 16:30 o alle 17:00, dipendeva da quanto veloce eri per le consegne che comunque dovevi fare. Non mi ricordo se prendevo una indennità di trasferta;
non mi ricordo quanto venivo pagato. La
Parte mattina si arrivava in magazzino, c'era un responsabile di che ti dava le consegne da fare durante la giornata, e poi ti caricavi la
Parte merce sul mezzo della che usavi per andare a consegnare;
la lista delle consegne ce la davano su un foglio;
ci occupavamo anche dei ritiri;
la merce non consegnata dovevamo riportarla nel
Parte magazzino Non ricordo se i mezzi avevano un codice identificativo;
ognuno aveva il proprio mezzo e usava solo quello, salvo in caso di rottura del mezzo, ma io ho sempre usato quello che mi era stato assegnato.
Durante l'orario di lavoro facevamo pausa pranzo, la durata dipendeva da come eri messo con il lavoro, e potevamo prendere una pausa durante il giorno d 10 minuti per prendere un caffè”.
Il teste ha, dunque, fatto riferimento ad un periodo di impego di circa un mese con orario di lavoro a tempo pieno, di circa nove o dieci ore con una pausa pranzo ed ulteriore pausa caffè. Tenuto conto che
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'orario di lavoro a tempo pieno è di 39 ore settimanali in base al
CCNL applicato (poco meno di otto ore al giorno per cinque giorni), la dichiarazione testimoniale conforta la prospettazione dell' CP_1
circa la natura effettivamente a tempo pieno del rapporto di lavoro nonostante la stipula di un contratto part time. Parte_ Il teste – responsabile della filiale di Mestre – ha Tes_1
confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, ove si legge: “I lavoratori della che operano qui sono e CP_2 Persona_3
, a quanto ricordo sono sempre stati loro. […] Il Persona_1
lavoro si svolge in questo modo: gli autisti generalmente si presentano presso la filiale in un intervallo di tempo di solito dalle Parte 7.30 alle 9.00. La non controlla gli orari dei lavoratori della
I predetti lavoratori sono dotati di un palmare dove è già CP_2
registrato il percorso da effettuare, il lavoratore è comunque libero di seguire un percorso diverso. All'arrivo in filiale trovano la merce già pronta, se la caricano sul furgone e partono. La filiale è aperta dalle
5.30 alle 19.00 circa. A fine giro i lavoratori della sono tenuti a CP_2
rientrare in filiale per riconsegnare eventuale merce non recapitata, resi, ritiri e contanti relativi alle consegne in contrassegno. In genere vengono assegnate circa 70/80 consegne giornaliere che vengono smaltite nell'arco della giornata lavorativa. Non c'è un orario fisso né lavorativo né di rientro. I mezzi di trasporto sono di proprietà della cooperativa”. Se ne ricava che hanno lavorato nell'appalto tra CP_2
Parte_ e presso la filiale di Mestre i sig.ri e
[...] CP_5 Per_2
(nella verbalizzazione si parla di ma deve Persona_3
pacificamente intendersi ). Tali lavoratori si Persona_2
aggiungono al sig. SA, anch'egli sentito come teste, che ha ivi lavorato per circa un mese. Non appare significativo che il teste non se ne sia ricordato (così come non ha fatto riferimento Tes_1
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
all'altro lavoratore AB) posto che lo stesso teste ha utilizzato un'espressione dubitativa (“a quanto ricordo”) allorquando ha riferito che i lavoratori della impiegati presso la sua filiale sarebbero CP_2
stati sempre e che, peraltro, sono certamente quelli CP_5 Per_2
impiegati in tempi più recenti e per un numero di mensilità nettamente maggiore rispetto agli altri (come si avrà modo di chiarire in seguito).
Dalla dichiarazione del teste , inoltre, si ricava che agli autisti Tes_1
venivano affidate circa 70 o 80 consegne da effettuare nell'arco della giornata;
un numero certamente significativo che va necessariamente valorizzato ai fini della quantificazione dell'orario di lavoro dei singoli autisti e che riscontra l'indicazione oraria fornita dal teste
SA, che ha riferito di un orario a tempo pieno, peraltro facendo riferimento non solo alla propria specifica posizione lavorativa, ma alla generale organizzazione del lavoro degli autisti impiegati presso Parte_
Il teste , dopo aver confermato che gli orari di rientro in filiale Tes_1
non erano fissi e potevano essere dalle 14.00 in poi, ha fatto riferimento ad un palmare, assegnato agli autisti, in cui andavano registrati gli orari di consegna delle merci. Le registrazioni di questi Parte_ palmari sono state richieste dagli ispettori e sono state fornite da limitatamente agli ultimi trenta giorni. Si tratta di un arco temporale limitato e, peraltro, successivo al periodo cui si riferiscono le omissioni contributive qui in contestazione, ma sono comunque riferite agli autisti e (che erano ancora in servizio) CP_5 Per_2
e da esse si ricava che tra la prima e l'ultima consegna della giornata c'è mediamente un intervallo temporale di circa sei o sette ore.
Tuttavia, la prestazione lavorativa iniziava in orario anteriore rispetto alla prima consegna (atteso che gli autisti dovevano recarsi in filiale, caricare la merce da consegnare e poi partire alla volta del primo
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
destinatario) e finiva dopo l'orario dell'ultima consegna (attesa la necessità di rientrare in filiale, scaricare la merce non consegnata, i Parte_ resi e rimettere all'incaricato di il denaro dei contrassegni).
Anche le risultanze dei palmari – sia pur riferite ad epoca successiva al periodo qui in contestazione – confortano la prospettazione secondo cui gli autisti avevano un orario di lavoro a tempo pieno. Parte_ Risultano, invece, inconferenti le deduzioni di circa la necessità di detrarre dall'orario di complessivo di lavoro i periodi di interruzione previsti dall'art. 7 del Regolamento CE 561/06, i riposi intermedi e i periodi di riposo di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 234/2007,
i periodi di attesa per divieti di circolazione atteso che, come correttamente rilevato anche nella sentenza n. 86/2021 del Tribunale di Treviso (il cui richiamo risulta sul punto pertinente) l'attività in esame non comporta affatto ore ininterrotte di guida come postulato dalla società, trattandosi invece di effettuare decine e decine di consegne e/o ritiri giornalieri in zone piuttosto ristrette, che implicano tempi di guida brevi e altrettanto brevi e numerose soste, senza la ricorrenza dei presupposti per i riposi obbligatori. Nulla viene dedotto e allegato in merito a periodi di attesa per divieti di circolazione che possano aver impedito l'attività lavorativa dei quattro autisti che qui vengono in rilievo. Il tempo complessivo di lavoro, come sopra indicato, è inoltre compatibile con la fruizione di una pausa pranzo.
L'utilizzo di clausole flessibili previste nei contratti di alcuni autisti
(originariamente invocate dalla in primo grado) non CP_2
risulta dimostrato e non viene neppure indicata la presenza nelle buste paga di tali lavoratori delle dovute maggiorazioni retributive connesse all'applicazione delle clausole elastiche.
3.5 – L'ulteriore elemento istruttorio che consente di dimostrare quali Parte_ autisti siano stati impiegati nell'appalto e in quali periodi, va
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
Parte_ rinvenuto nelle fatture emesse da verso (depositate CP_2
dall' sin dalla data di sua costituzione in giudizio in primo grado, CP_1
Parte_ contrariamente a quanto affermato dalla difesa di . Come Parte chiarito dall'ispettrice sentita come teste, “ ci ha mandato Tes_2
della fatture da cui emergevano delle registrazioni giornaliere di presenza degli autisti della cooperativa, con indicato l'importo concordato con la cooperativa per l'autista, che era identificato da un Parte codice. Abbiamo chiesto a la decodifica del codice, e abbiamo visto che si trattava di quattro lavoratori nell'arco temporale dell'ispezione, ma alla fine ne erano rimasti solo 2 nella filiale della Parte
. Nei documenti prodotti dall' denominati “BRT documenti CP_1
Parte_ I parte” e “BRT documenti II parte” si rinviene la missiva di in risposta alla sollecitazione degli ispettori, in cui si indicano i codici autista di e un documento contenente la Per_2 CP_5
decodifica del codice autista di tutti e quattro gli autisti che qui rilevano ( AB e SA), nonché le fatture Per_2 CP_5
emesse da per il periodo da settembre 2013 ad aprile CP_2
2015. In queste fatture vengono indicate le giornate lavorate dai singoli autisti, identificati dal relativo codice, al fine di quantificare il corrispettivo dovuto per ciascuna giornata lavorata da ognuno di loro.
Nello specifico: nel mese di settembre 2013 risultano impiegati SA e
AB, nel mese di ottobre 2013 e AB, nel mese di CP_5
novembre 2013 e AB, nel mese di dicembre 2013 CP_5
e AB, nel mese di gennaio 2014 e AB, dal CP_5 CP_5
mese di febbraio 2014 ad aprile 2015 e Inoltre, CP_5 Per_2
per quanto riguarda il lavoratore risulta infondata la CP_5
deduzione di laddove afferma che lo stesso sarebbe stato Pt_1
assunto solo il 6.11.2014, atteso che dalla lettura del LUL prodotto dall' (cfr. pag. 12 del LUL) emerge la sua assunzione il CP_1
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
17.10.2013 (data coerente con i dati riportati nelle fatture di cui si è detto).
Il fatto che i codici indicati nelle fatture individuino gli autisti è stato confermato dalla dichiarazione della teste sopra riportata, Tes_2
nonché dalla documentazione prodotta dall' (di cui si è dato CP_1
conto) e, per quanto riguarda e anche dalla Per_2 CP_5
lettera/tariffario riferita a ciascuno di essi, in cui viene indicato anche il relativo codice identificativo dell'autista (che corrisponde a quello riportato nelle fatture).
3.6 – Tenuto conto che negli allegati al verbale ispettivo notificato a Parte_ quale responsabile in solido risultano quantificati i contributi omessi anche in relazione agli imponibili per “ore adeguamento full time” riferiti ai lavoratori per dicembre 2013 e gennaio 2014, Per_2
AB per febbraio 20141 oltre che per i lavoratori AB e SA per agosto 2013, quando invece non emerge prova della prestazione lavorativa resa da tali lavoratori in quelle mensilità, il debito contributivo va conseguentemente rideterminato in diminuzione. Con questi limiti va, dunque, parzialmente accolto il secondo motivo Parte_ d'appello di Parte_ 4 – Il quinto motivo d'appello di è infondato.
4.1 – L' ha riportato nelle tabelle allegate al verbale notificato a CP_1
Parte_ gli imponibili denunciati per ciascun lavoratore interessato dall'accertamento e ha poi quantificato l'imponibile omesso tenendo conto dell'effettivo regime orario a tempo pieno rispetto al part time formalizzato contrattualmente. Gli imponibili denunciati sono stati ricavati correttamente dal LUL, come si può verificare confrontando l'imponibile previdenziale indicato nelle buste paga (il LUL è stato 1 Il lavoratore AB risulta inserito anche nel prospetto allegato al verbale riferito a marzo 2014 ma non vi sono indicati imponibili omessi conseguenti all'adeguamento dell'orario da part time a full time.
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
prodotto in stralcio da gennaio 2014) e quello indicato nei prospetti Parte_ allegati al verbale. lamenta che il LUL di non le CP_2
sarebbe opponibile ma, a ben vedere, il dato dell'imponibile denunciato è un dato oggettivo e non può che ricavarsi dalla documentazione obbligatoria elaborata da ed esaminata CP_2
dagli ispettori. Inoltre, giova ricordare che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (così Cass. sez. lav., n. 23800 del 07/11/2014, in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i cui funzionari avevano personalmente esaminato CP_1
il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
Nel caso di specie gli ispettori hanno esaminato il LUL aziendale e hanno accertato – senza alcun margine di apprezzamento – quale fosse l'imponibile contributivo denunciato per i quattro lavoratori che qui
~ 23 ~ Corte d'Appello di Venezia
vengono in rilievo (calcolando poi per differenza l'imponibile omesso recuperato a contribuzione).
4.2 – La contestazione del conteggio dei contributi dovuti risulta generica atteso che, per quanto qui rileva, la contribuzione dovuta (e non versata da deriva semplicemente CP_2
dall'adeguamento da part time a full time dell'imponibile contributivo denunciato in base al CCNL applicato (cioè il CCNL Trasporto merci e spedizioni, come aveva riconosciuto nella propria CP_2
memoria difensiva in primo grado).
5 – Passando ora all'esame dei motivi d'appello di si osserva CP_1
quanto segue.
5.1 – Il primo motivo d'appello, con cui si sostiene la legittimità del recupero a contribuzione degli importi erogati a titolo di indennità di trasferta o, quanto meno l'assoggettamento a contribuzione nella misura del 50%, a titolo di indennità di trasfertismo abituale, è infondato.
Il D.L. n. 193 del 2016, art.
7-quinquies (conv. con L. n. 225 del
2016), nel dettare disposizioni in materia di "Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti", ha disposto che "l'art. 51, comma 6 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917", debba interpretarsi "nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta". Si è poi precisato al comma 2, che "Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui del Testo Unico di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma
6, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui del medesimo art. 51, comma 5". Inoltre, le Sezioni Unite della
Cassazione (sentenza n. 27093 del 15.11.2017) hanno statuito che "E' conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU, del D.L. n. 193 del 2016, art. 7 quinquies (conv. con modif. in L. n. 225 del 2016) - che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di "interpretazione autentica" del D.P.R. n. 917 del
1986, art. 51, comma 6, con la quale si è stabilito, al comma 1, che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, e che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui del medesimo art. 51, comma 5". Con la stessa sentenza le Sezioni
Unite hanno poi precisato che "In materia di trattamento contributivo
~ 25 ~ Corte d'Appello di Venezia
dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l'espressione
"anche se corrisposta con carattere di continuità" - presente sia nella
L. n. 467 del 1984, art. 11, sia nel vigente D.P.R. n. 917 del 1986, art.
51, comma 6 (così come nel successivo art. 48, comma 6, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 314 del 1997) - deve essere intesa nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica
l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalle citate disposizioni". In senso conforme la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav., n. 12648 del 13/05/2019).
L' non nega che gli autisti si recassero fuori dal territorio CP_1
comunale rispetto al luogo della sede formale di lavoro (la sede legale Parte_ della società cooperativa) o rispetto alla filiale da dove partivano per eseguire le varie consegne nel corso delle giornate lavorate.
Sostiene, tuttavia, che la vera sede abituale di lavoro andrebbe Parte_ identificata nel magazzino (da dove gli autisti partivano per effettuare le consegne) e non nella sede legale della società cooperativa;
pertanto, l'indennità di trasferta non sarebbe finalizzata a risarcire il disagio di prestare servizio in un luogo diverso da quello abituale, ma costituirebbe parte della normale retribuzione. In realtà, Parte_ quand'anche si considerasse la filiale di quale CP_6
sede effettiva di lavoro, rimane il fatto che – pacificamente (non vi è contestazione tra le parti sul punto) – gli autisti si recavano al di fuori del territorio comunale del luogo di partenza. Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica
~ 26 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 51 D.P.R. n. 917 del
1986. Nel caso di specie l'indennità di trasferta è stata erogata con sostanziale continuità, sia pure in misura variabile e non per tutti i giorni lavorativi, non è dedotto che la misura dell'emolumento superasse il limite di franchigia previsto dalla legge, lo spostamento al Parte_ di fuori del territorio comunale ove si trovava la filiale non è contestato. Non ricorrono neppure i requisiti previsti per l'ipotesi di trasfertismo abituale atteso che, dalla visione delle buste paga in atti,
l'indennità di trasferta non è stata corrisposta a prescindere dall'effettuazione della trasferta, né per tutti i giorni lavorati, né in misura fissa. Indimostrato è anche il rilievo contenuto nel verbale secondo cui l'indennità di trasferta venisse erogata solo per raggiungere l'importo retributivo concordato tra le parti, atteso che le retribuzioni mensili dei lavoratori che qui rilevano per i quali sono state prodotte le buste paga (AB, non recano CP_5 Per_2
l'indicazione costante della stessa retribuzione netta. Va, quindi, confermata l'infondatezza della pretesa creditoria dell sul CP_1
punto.
5.2 – Il secondo motivo d'appello dell' è infondato e CP_1
inconferente. Dalla lettura del verbale ispettivo si ricava che l'assoggettamento nella misura del 50% delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta è stato addebitato solo con riferimento agli autisti che non lavoravano stabilmente presso uno dei magazzini delle committenti di Nel caso di specie i quattro lavoratori CP_2
Parte_ interessati dagli addebiti che coinvolgono quale responsabile in Parte_ solido lavoravano stabilmente preso la filiale di Mestre e, conseguentemente, l'addebito in parola non li riguarda. Ad ogni buon
~ 27 ~ Corte d'Appello di Venezia
conto, per quanto sopra visto, non ricorre l'ipotesi di trasfertismo abituale.
5.3 – Parimenti inconferente è il terzo motivo d'appello atteso che Parte_ dalla lettura degli allegati al verbale notificato a non vi sono somme recuperate a contribuzione a titolo di permessi non retribuiti. I relativi imponibili, per quanto si legge nel verbale, sono stati quantificati alla voce “adeguamento CCNL” ma nei prospetti allegati, per tutti e quattro i lavoratori qui coinvolti, non si rinviene alcun importo nelle sezioni dedicate a tale addebito.
6 – Per le ragioni esposte, in parziale accoglimento dell'appello principale di e in parziale riforma del capo d) del dispositivo Pt_1
della sentenza di primo grado (riferito agli importi oggetto di Parte_ condanna a carico di , va rideterminata la somma dovuta da Pt_1
quale responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per
[...]
contributi, interessi e sanzioni, escludendo dal relativo calcolo gli imponibili riferiti alla mensilità di agosto 2013, nonché quelli riferiti al lavoratore di dicembre 2013 e gennaio 2014, nonché Per_2
quelli riferiti al lavoratore AB di febbraio 2014. Si conferma l'infondatezza delle ulteriori pretese creditorie dell' rigettando CP_1
l'appello (principale e incidentale) svolto dall' . CP_1
7 – Le spese di lite, attesa la solo parziale fondatezza del credito azionato in via monitoria, vengono compensate per metà per entrambi i gradi e la metà residua è posta a carico della nei confronti Pt_1
dell' (attore in senso sostanziale parzialmente vittorioso). Le CP_1
spese vengono liquidate secondo valori prossimi ai medi di scaglione
(il valore di causa è rapportato alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto in primo grado da . Pt_1
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
~ 28 ~ Corte d'Appello di Venezia
parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di CP_1
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− dichiara estinto il giudizio in relazione alle domande svolte nei confronti di;
Controparte_2
− in parziale accoglimento dell'appello principale di e in Pt_1
parziale riforma del capo d) del dispositivo della sentenza gravata, ridetermina la somma dovuta da quale Pt_1
responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a titolo di contributi interessi e sanzioni, escludendo dal relativo calcolo i corrispondenti imponibili riferiti alla mensilità di agosto 2013, nonché quelli riferiti al lavoratore di dicembre 2013 e Per_2
gennaio 2014, nonché quelli riferiti al lavoratore AB di febbraio 2014;
− rigetta per il resto l'appello di rigetta l'appello Pt_1
(principale in RG 426/22 e incidentale in RG n. 419/22) proposto dall' ; CP_1
− compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento in favore dell' Pt_1 CP_1
della metà residua che si liquida in Euro 2.700 per il primo grado ed Euro 2.000 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
~ 29 ~ Corte d'Appello di Venezia
versamento da parte dell'appellante di un ulteriore CP_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL DA IA SS
~ 30 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appelli depositati in data 24.05.2022 e
25.05.2022 da elettivamente domiciliata presso l'avv. Arrigo Ivancich, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Enrico Maria
D'IO e AR ON per mandato depositato telematicamente con memoria di costituzione di nuovo difensore
-appellante in RG 419/22, appellata in RG 426/22)- contro
, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell , rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. IL Doni per procura generale alle liti Corte d'Appello di Venezia
- appellato in RG 419/22, appellante in RG 426/22- nonché
Controparte_2
-non costituita-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 480/21 del Tribunale di Treviso
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 135/17 – riferito a verbale di accertamento del 27.11.2015
Causa trattata all'udienza del 20.11.2025 Conclusioni per parte appellante in RG 419/22: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia - Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, NEL MERITO: accertati i fatti e le circostanze esposti/e in narrativa e ferme le eccezioni ivi formulate – nonché fermo l'integrale richiamo alle argomentazioni svolte, alle conclusioni formulate e alle eccezioni dedotte nel ricorso di primo grado 30 maggio 2017 in opposizione a decreto ingiuntivo, nelle note conclusive 15 ottobre 2020 e 31 maggio 2021, nelle memorie autorizzate 30 giugno 2021 e 5 novembre 2021, nonché nelle deduzioni a verbale, da intendersi qui tutte richiamate –, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso - Giudice unico del lavoro n. 480/2021 del 25 novembre 2021 (non notificata) nelle parti e per le ragioni esposte in narrativa, accogliere tutte le domande formulate da nel ricorso di primo grado e quindi: Parte_1 nel merito, in via principale: accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, dichiarare l'infondatezza, nei fatti e in diritto, delle domande dell e, per l'effetto, CP_1 respingerle integralmente e annullare il decreto di ingiunzione oggetto di opposizione. Con conseguente condanna dell alla restituzione di tutte le somme pagate da CP_1 [...] in esecuzione della predetta sentenza, oltre a rivalutazione e interessi;
Pt_1 nel merito, in subordine: nella denegata non creduta ipotesi in cui le domande dell' CP_1 venissero accolte, in toto o pro parte, a) si chiede che venga detratto tutto quanto già pagato da (o da parte di qualunque altro soggetto), Controparte_2 nel periodo e per i lavoratori oggetto di causa, nella misura che emergerà in giudizio;
b) si eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della predetta
, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e ss. Controparte_2 modifiche;
c) si chiede che venga accertato e dichiarato che, quale datrice di lavoro, l'obbligata principale nei confronti dell' è , e che la stessa CP_1 Controparte_2 sia condannata sin d'ora a tenere indenne in toto o pro parte, delle somme Parte_1 che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare all' o, comunque, che venga CP_1 accertato e dichiarato il diritto di ad agire in regresso nei confronti della Parte_1 stessa cooperativa, in toto o pro parte, per le somme che dovesse essere Parte_1 condannata a pagare all' CP_1
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), a c.p.a. e all'IVA (ove dovuta). Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. Con riserva di ogni ulteriore richiesta, deduzione e argomentazione all'esito dell'esame della memoria di costituzione dell' e di CP_1 CP_2
Conclusioni per parte appellata in RG 419/22: “NEL MERITO: respingersi l'avverso ricorso in appello;
NEL MERITO, IN VIA INCIDENTALE: in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferme le statuizioni sulle maggiori ore lavorate rispetto al “part time” formalmente risultante, dichiararsi dovuti i contributi su tutte le trasferte (a titolo di “trasferta” e di “trasfertismo” come nel verbale oggetto di causa), e su tutti i permessi non retribuiti disapplicati (in quanto non provati e non effettivi) da con CP_1 il verbale oggetto di causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferme le statuizioni sulle maggiori ore lavorate rispetto al “part time” formalmente risultante, dichiararsi dovuti i contributi su tutte le trasferte (a titolo di “trasfertismo”), e su tutti i permessi non retribuiti disapplicati (in quanto non provati e non effettivi) da con il verbale oggetto di causa. Modificarsi CP_1 corrispondentemente le statuizioni di primo grado nei confronti di tutte le parti in causa, Part CP_ condannando in solido con al pagamento a favore dell' degli CP_2 importi di cui al D.I. dovuti, per contributi, interessi e sanzioni, comprensivi delle somme relative a permessi, con esclusione naturalmente di quanto dovuto in relazione alla C.I.G. per cassata materia del contendere. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio” Conclusioni per parte appellante in RG 426/22: “NEL MERITO: in CP_1 riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferme le statuizioni sulle maggiori ore lavorate rispetto al “part time” formalmente risultante, dichiararsi dovuti i contributi su tutte le trasferte (a titolo di “trasferta” e di “trasfertismo” come nel verbale oggetto di causa), e su tutti i permessi non retribuiti disapplicati (in quanto non provati e non effettivi) da con il verbale oggetto di causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in CP_1 riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferme le statuizioni sulle maggiori ore lavorate rispetto al “part time” formalmente risultante, dichiararsi dovuti i contributi su tutte le trasferte (a titolo di “trasfertismo”), e su tutti i permessi non retribuiti disapplicati (in quanto non provati e non effettivi) da con il verbale oggetto di causa. CP_1
Modificarsi corrispondentemente le statuizioni di primo grado nei confronti di tutte le Part parti in causa, condannando in solido con al pagamento a favore CP_2 CP_ dell' degli importi di cui al D.I. dovuti, per contributi, interessi e sanzioni, comprensivi delle somme relative a permessi, con esclusione naturalmente di quanto dovuto in relazione alla C.I.G. per cassata materia del contendere. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio” Conclusioni per parte appellata in RG 426/22: “Voglia l'Ill.ma Pt_1
Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) In via preliminare, visto l'art. 335 c.p.c., disporre la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. R.G. 419/2021, anch'esso chiamato per la discussione innanzi a questa Ill.ma Corte all'udienza del 28 settembre 2023.
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2) In via principale: a. dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso in appello Part dell' assolvendo da ogni domanda;
CP_1
b. accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, dichiarare l'infondatezza, nei fatti e in diritto, delle domande dell' e, per l'effetto, respingerle integralmente e CP_1 annullare il decreto di ingiunzione oggetto di opposizione;
c. con conseguente condanna dell' alla restituzione di tutte le somme pagate da CP_1 [...] in esecuzione della predetta Sentenza, oltre a rivalutazione e interessi. Pt_1
3) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande dell' CP_1 venissero accolte, in toto o pro parte: a. si chiede che venga detratto tutto quanto già pagato da Controparte_2
(o da parte di qualunque altro soggetto), nel periodo e per i lavoratori
[...] oggetto di causa, nella misura che emergerà in giudizio;
b. si eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della predetta
, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; CP_2 Controparte_2
c. si chiede che venga accertato e dichiarato che, quale datrice di lavoro, l'obbligata principale nei confronti dell' è , e che la stessa CP_1 Controparte_2 sia condannata sin d'ora a tenere indenne in toto o pro parte, delle somme Parte_1 che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare all' o, comunque, che venga CP_1 accertato e dichiarato il diritto di ad agire in regresso nei confronti della Parte_1 stessa cooperativa, in toto o pro parte, per le somme che dovesse essere Parte_1 condannata a pagare all' CP_1
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), CPA e IVA (ove dovuta).
5) In via istruttoria, si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova (diretti e di replica), nonché nelle eccezioni istruttorie, dedotti/e nel ricorso di primo grado 30 maggio 2017 in opposizione a decreto ingiuntivo, nelle note conclusive 15 ottobre 2020 e 31 maggio 2021, nelle memorie autorizzate 30 giugno 2021 e 5 novembre 2021, nonché nelle deduzioni a verbale, da intendersi qui tutti/e riproposti/e e nessuno/a rinunciato/a (anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.05.2022 la società Pt_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale
[...]
di Treviso ha parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 135/17 con cui era stato ingiunto alla società il pagamento di Euro
20.992,00 quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a titolo di omissioni contributive accertate nei confronti dell'obbligata principale in relazione ai dipendenti Controparte_2
Parte_ di quest'ultima impiegati presso la sede di Mestre, nell'ambito del rapporto contrattuale tra le due società, riqualificato dall CP_1
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come appalto di servizi di trasporto. Il debito contributivo derivava dal verbale di accertamento del 27.11.2015 con cui erano stati addebitati alla quale responsabile in solido, i contributi dovuti a Pt_1
seguito della trasformazione dei rapporti di lavoro di alcuni dipendenti da tempo parziale a tempo pieno, i contributi sugli imponibili non denunciati per periodi di assenza non retribuita, il recupero della cig indebita con connesso recupero dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori collocati illegittimamente in CIG, i contributi sulle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta.
Il Giudice di prime cure, autorizzata la chiamata in causa di
[...]
, ha ritenuto corretta la riqualificazione del Controparte_2
contratto di trasporto come appalto di servizi di trasporto e, richiamando quanto già statuito dal medesimo Tribunale in altra causa relativa al medesimo accertamento ispettivo (che vedeva coinvolti e ME.VI. spa), ha ritenuto fondata l'opposizione CP_2
esclusivamente in relazione alle somme pretese dall' a titolo di CP_1
recupero a contribuzione degli imponibili per permessi non retribuiti e indennità di trasferta, mentre ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell' conseguente all'adeguamento a tempo pieno dei rapporti CP_1
di lavoro dei dipendenti assunti formalmente in regime di part time.
Hanno proposto appello sia sia l' con due distinti Pt_1 CP_1
procedimenti poi riuniti all'udienza del 19.06.2025. propone appello sulla base di cinque motivi: Pt_1
a) Con il primo motivo censura la sentenza per omessa, apparente o comunque generica motivazione atteso che il Tribunale avrebbe motivato la parziale fondatezza delle pretese creditorie dell' sulla base del mero richiamo ad altra sentenza del CP_1
Tribunale di Treviso (n. 86/2021) che, peraltro, pur riguardando vicende interessate dal medesimo verbale ispettivo, si riferiva ai
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diversi lavoratori impiegati da presso la diversa CP_2
Contr società presso sedi operative diverse e in diversi CP_4
periodi di riferimento. Rileva, inoltre, che non sarebbero state esplicitate le circostanze per cui la fattispecie aggetto di causa rientrerebbe in quella di un appalto di servizi di trasporto, avendo il giudice di prime cure svolto delle considerazioni astratte, salvo il mero generico richiamo alla sentenza n.
86/2021 e a quanto riferito dai testi.
b) con il secondo motivo censura la decisione perché non sarebbe emersa prova in merito a quali lavoratori sarebbero stati Parte_ impiegati presso la filiale di Mestre e in ordine agli orari di lavoro degli stessi. Nel verbale ispettivo si farebbe riferimento a quattro lavoratori ma l'istruttoria avrebbe fatto emergere solo la presenza di due di questi lavoratori;
i lavoratori in questione non risultano essere stati sentiti dagli ispettori;
il contratto del sig. attestava l'assunzione a CP_5
far data dal 6.11.2014 e non dall'agosto 2013 (come affermato nel verbale ispettivo); non sono stati prodotti i contratti dei lavoratori AB e SA;
non sarebbe stata valorizzata l'esclusione dall'orario di lavoro dei periodi di interruzione dell'attività di guida previsti dall'art. 7 del Regolamento CE n.
561/06, dei riposi intermedi dell'art. 5 d.lgs. n. 234/2007, i periodi di riposo di cui al successivo art. 6 e i periodi di attesa per divieti di circolazione, oltre alle pause pranzo e altre pause dall'attività lavorativa.
c) con il terzo motivo sostiene l'erroneità della sentenza n.
86/2021, che è stata richiamata dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione, per una pluralità di motivi: i giorni Contr di lavoro presso le filiali I sarebbero stati ricavati da
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documentazione non prodotta dall' al momento della CP_1
costituzione in giudizio (fatture emesse da ); CP_2
l'istruttoria non avrebbe dimostrato la fondatezza delle pretese dell' nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti, molti dei CP_1
quali né sentiti dagli ispettori, né escussi come testimoni, e dalle fatture tardivamente depositate emergerebbe – in ogni caso – una minore consistenza delle prestazioni di diversi lavoratori rispetto a quanto preteso dall;
anche i conteggi sarebbero CP_1
rimasti privi di spiegazione;
d) con il quarto motivo sostiene l'erroneità della decisione per aver ritenuto corretta la riqualificazione del contratto di trasporto in contratto di appalto di servizi di trasporto atteso che l'oggetto riguardava esclusivamente le attività di trasporto e mere attività ade esso accessorie, gli autisti si occupavano solo del trasporto e del carico e scarico delle merci, i trasporti eseguiti non sarebbero mai stati previamente determinabili, non era previsto un corrispettivo unitario, né alcun compenso minimo garantito, non vi era alcun risultato globale complessivo ulteriore rispetto al trasporto delle merci e attività accessorie. Di qui l'inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
e) con il quinto motivo censura la sentenza per aver omesso ogni motivazione riguardo alla correttezza delle somme richieste in Parte_ pagamento dall' nonostante le contestazioni svolte da CP_1
circa l'inconferenza dei documenti allegati e l'erroneità e apoditticità dei conteggi. Sostiene che il LUL e i modelli DM10 non avrebbero alcun valore probatorio nei confronti del committente obbligato in solido;
ribadisce l'assenza di spiegazione dei valori inseriti negli allegati al verbale ispettivo.
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Si è costituito in giudizio l sostenendo l'infondatezza dei motivi CP_1
di gravame e svolgendo a sua volta appello incidentale sulla base di tre motivi (che risultano speculari rispetto ai motivi di appello principale proposti con l'autonoma impugnazione sub RG n. 426/22, poi riunita):
a1) con il primo sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che le somme percepite dai lavoratori a titolo di indennità di trasferta non dovessero essere assoggettate a contribuzione. Rileva che l'indennità in parola dovrebbe applicarsi solo ai casi in cui, in modo non abituale, venga imposto agli autisti di partire da magazzini diversi da quelli abituali mentre, nel caso di specie, partivano e tornavano sempre presso gli stessi magazzini.
Inoltre, laddove non si ritenesse applicabile il regime della trasferta, dovrebbe riconoscersi la sussistenza dell'ipotesi del trasfertismo;
b1) con il secondo motivo sostiene che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che le somme percepite dai lavoratori a titolo di indennità di trasferta non fossero da considerarsi indennità di trasfertismo;
c1) con il terzo motivo sostiene che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la fittizietà dei permessi solo per cinque lavoratori, ritenendo non dimostrato l'addebito contributivo per i restanti ventotto. Rileva che nel corso dell'ispezione erano emerse difformità tra le firme apposte alle richieste di permesso non retribuito e le firme apposte alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e, inoltre, l'analisi delle fatture aveva fatto emergere che nei giorni in cui avevano richiesto un permesso non retribuito i lavoratori erano comunque in servizio.
Precisa che gli ispettori avevano provveduto ad assoggettare a contribuzione le ore di permesso non retribuito non giustificate da alcuna fattispecie prevista nel CCNL ad esclusione delle ore richieste
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dai lavoratori che non erano stati sentiti in fase di ispezione, nel limite di 20 ore previste nel CCNL. Sarebbero state assoggettate a contribuzione solo le ore di permessi non retribuiti richieste dai lavoratori sentiti dagli ispettori, che avevano firmato la dichiarazione e la cui sottoscrizione differiva da quella apposta sulle richieste di permesso.
Si è costituita in giudizio nel procedimento RG n. 426/22 Pt_1
sostenendo l'infondatezza dei motivi d'appello svolti dall' CP_1
sostenendo: che erano dovute le indennità di trasferta a fronte di prestazioni rese in Comuni diversi rispetto alla sede della cooperativa Parte_ e diversi anche rispetto al Comune ove si trova il magazzino da dove partivano gli autisti;
che il secondo motivo d'appello sarebbe inammissibile perché nessuna somma a titolo di trasfertismo era stata Parte_ imputata nel verbale rispetto ai lavoratori impiegati presso e comunque infondato nel merito per carenza dei requisiti del trasfertismo;
l'infondatezza del terzo motivo perché l'addebito riferito al recupero a contribuzione dei permessi non retribuiti non riguarderebbe Richiama, infine, anche gli argomenti svolti Pt_1
nel proprio ricorso principale per fondare l'insussistenza della pretesa creditoria dell'Istituto nei propri confronti.
In entrambi i procedimenti non si è costituita Controparte_2
, rispetto alla quale è stato medio tempore emesso
[...]
provvedimento di liquidazione giudiziale. All'udienza del 19.06.2025, preso atto di tale evento, è stata dichiarata l'interruzione del processo in relazione alle domande svolte nei confronti di Controparte_2
.
[...]
La causa è stata, quindi, discussa e decisa alla successiva udienza del
20.11.2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare si rileva che il processo non è stato riassunto nei confronti della liquidazione giudiziale di entro il termine CP_2
di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., decorrente dalla data della dichiarazione di interruzione (19.06.2025). Va, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alle domande svolte nei confronti di . Controparte_2
2 – Si ritiene di esaminare prioritariamente il quarto motivo d'appello di avendo carattere potenzialmente assorbente rispetto alle Pt_1
ulteriori questioni oggetto di causa. La società contesta la decisione gravata per aver ritenuto che il rapporto contrattuale con CP_2
dovesse essere qualificato in termini di appalto di servizi di
[...]
trasporto in luogo di un mero contratto di trasporto. Tale erronea qualificazione avrebbe poi determinato l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, invocata dall' per CP_1
Parte_ fondare nei confronti dell'asserita committente le pretese avanzate con il ricorso monitorio.
2.1 – Il motivo d'appello è infondato.
2.1.1 - La differenza tra appalto e trasporto risiede – in base a risalente e consolidata giurisprudenza - nel fatto che il primo ha per oggetto il risultato di un facere, il quale può concretarsi nel compimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo (ed è, altresì, caratterizzato dall'esistenza di un'organizzazione d'impresa presso l'appaltatore, nonché dal carico esclusivo del rischio economico nella persona del medesimo); al contrario, il trasporto prevede l'assunzione da parte di un soggetto dell'obbligazione di trasferire persone o cose da un luogo all'altro, mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione
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tecnica dello stesso (v. Cass., Sez. 2, n. 11430 del 17.10.92). L'appalto di servizi di trasporto rappresenta una fattispecie negoziale mista, in cui alle obbligazioni tipiche del trasporto se ne aggiungono altre, volte all'organizzazione di un servizio nell'interesse imprenditoriale del committente, sicché tale tipologia negoziale si caratterizza per la predeterminazione e sistematicità dei servizi, la pattuizione di un corrispettivo unitario e l'assunzione dei rischi da parte del trasportatore (v. Cass., Sez. 3, n. 6160 del 13.3.09). Nello stesso senso anche la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente”. (Cass. sez. lav., n. 6449 del 06/03/2020 in cui la
S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in conformità al principio di cui alla massima, aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, in considerazione di elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di "outsourcing"). Parte_ 2.1.2 - Nel contratto stipulato tra e si prevede CP_2
l'affidamento di un continuativo e sistematico servizio di trasporto merci nel territorio italiano sulla base di un progetto operativo concordato attinente alle linee dei trasporti, alle tempistiche di presa in consegna delle merci da parte del vettore e di loro riconsegna a destinazione, nonché ad ogni altro elemento utile ai fini di una corretta
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e puntuale effettuazione dei trasporti. Le attività da compiere poste a carico del vettore riguardano non solo il carico, lo scarico e il trasporto delle merci ma anche il controllo dei colli da caricare al fine di garantire il corretto inoltro delle spedizioni in base all'etichettatura,
l'incasso di eventuali contrassegni e del nolo nonché la consegna degli Parte_ importi al preposto incaricato dal mittente ( . Si prevede inoltre l'utilizzo di palmari provenienti dalla mittente per l'acquisizione automatica e l'elaborazione dei dati relativi al trasporto e alla consegna delle merci e la loro comunicazione alla centrale operativa della mittente nonché l'obbligo di installare dei sistemi di antifurto, lucchetti corazzati indicati dalla committente e la possibilità per la committente di richiedere l'installazione sui mezzi di un impianto di controllo satellitare di proprietà della committente, da utilizzare secondo le istruzioni fornite al momento dell'installazione (da restituire poi alla committente alla fine del rapporto contrattuale). È poi previsto il divieto per il vettore di sospendere l'esecuzione dei trasporti o di ridurli, l'obbligo di concedere le superfici dei mezzi a Parte_ fini pubblicitari (per applicare il logo e di utilizzare indumenti Parte_ pubblicitari (cioè loggati forniti dalla mittente sia per la stagione estiva che per quella invernale. Il contratto ha poi durata annuale con tacito rinnovo, la zona affidata al vettore è riferita all'intero territorio italiano e si prevede da parte del vettore l'esecuzione del servizio in autonomia, con autonoma struttura organizzativa e imprenditoriale e a proprio rischio presso i terminal e i clienti della mittente di volta in volta indicati.
Quanto al compenso, nel contratto si fa rinvio ad una “lettera a parte” volta a disciplinarne termini e modalità. Tra la documentazione prodotta in causa dall' si rinvengono due di queste lettere (cfr. CP_1
doc. denominato BRT documenti Iparte), una delle quali riferibile a
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larga parte del periodo preso in considerazione dall'accertamento, mentre l'altra è datata aprile 2015, ultimo mese interessato Parte_ dall'accertamento nei confronti di La prima di queste lettere viene qualificata come allegato tariffario al contratto di trasporto Parte_ sottoscritto tra e relativo alle prestazioni CP_2
dell'autotrasportatore (lavoratore coinvolto Persona_1
dall'accertamento) in cui si prevede un minimo garantito a giornata di
Euro 130,00 oltre ad ulteriori supplementi riferibili a peculiari condizioni o caratteristiche dei trasporti da effettuare. Nell'altra lettera, riferita alle prestazioni dell'autotrasportatore
[...]
, il minimo garantito a giornata è pari ad Euro 140. Tali Per_2
importi minimi garantiti si rinvengono anche nelle fatture prodotte dall' , emesse da nei confronti della committente CP_1 CP_2
Parte_
in cui vengono riepilogate le varie giornate lavorate da ciascun autista (identificato da un apposito codice numerico) e, accanto, si rinviene l'indicazione di importi sostanzialmente costanti (di 130 o
140 euro) per ciascuna giornata, a conferma dell'esistenza di un corrispettivo minimo garantito per giornata lavorata da ciascun autista.
Nel caso di specie, dunque, la pluralità delle prestazioni dedotte in contratto e il carattere sistematico e continuativo delle stesse (oltre che le modalità di calcolo del corrispettivo), denotano la preponderanza della dimensione organizzativa del servizio-trasporto su quella del mero trasferimento di merce da un luogo ad un altro;
quest'ultima caratterizzante il contratto di trasporto. In particolare, le obbligazioni accessorie, per la loro pregnanza e sistematicità, non possono ritenersi prestazioni collaterali e strumentali all'esecuzione di semplici trasporti, ma rappresentano, piuttosto, la concretizzazione di un servizio concepito e organizzato in maniera unitaria per rispondere agli interessi del committente e garantire l'efficace perseguimento dei
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suoi obiettivi commerciali in una determinata zona. Tanto più se si Parte_ considera anche l'utilizzo di mezzi e indumenti con il logo
Risulta, quindi, evidente che gli stessi trasferimenti veri e propri delle merci si inseriscono in un piano organizzativo ed esecutivo unitario che ne comporta l'effettuazione seriale e continuativa sulla base delle indicazioni e delle esigenze del committente.
2.1.3 - Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità afferma che la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o sub- trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v. Cass. n. 18751 del
2018). Si ricava che, al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo. Tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui il vettore era tenuto ad eseguire con continuità una serie indeterminata di trasporti e connesse prestazioni accessorie secondo le modalità predeterminate in contratto, seguendo le indicazioni provenienti dalla mittente, peraltro anche garantendo anche l'utilizzo di mezzi e indumenti esponenti il Parte_ logo (a fini pubblicitari o comunque per far percepire alla clientela e al pubblico in genere la diretta riconducibilità del servizio
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Parte_ alla mittente;
il che rende palese la funzionalizzazione del servizio di trasporto al perseguimento di un più ampio obiettivo commerciale.
Ad abundantiam – e in via assorbente – si rileva poi che nella già citata sentenza della Cassazione n. 6449 del 06/03/2020 il giudice di legittimità ha rilevato come la Corte costituzionale (sentenza n. 254 del 2017), abbia evidenziato che “la stessa ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti (del subfornitore, nella specie all'esame del
Giudice delle leggi), atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento;
non ultimo il rilievo, messo a fuoco dalla Consulta in riferimento alle esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, ma nondimeno valido per la vicenda all'esame [in cui era in discussione l'applicabilità dell'art. 29 d.lgs. n. 276/03 e veniva in rilievo un servizio di trasporto poi qualificato in termini di appalto di servizi di trasporto], di tenere in maggior conto nelle esternalizzazioni della produzione, con spezzettamento di segmenti produttivi, che il beneficiario finale della prestazione non si sottragga all'obbligo contributivo nei confronti di coloro che hanno partecipato all'esecuzione del servizio, rispetto al caso di un "normale" appalto”.
Va, pertanto, confermato che la fattispecie oggetto di causa va qualificata come appalto di servizi di trasporto, con conseguente applicabilità della disciplina dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
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3 - I primi tre motivi di appello principale di possono essere Pt_1
esaminati congiuntamente in quanto connessi.
3.1 – Parte appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe nella sostanza omesso la motivazione della propria decisione facendo mero richiamo alla sentenza n. 86/2021 resa dal Tribunale di Treviso e richiamando, del tutto genericamente, le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio. Inoltre, sostiene che la sentenza richiamata, pur riferita ad analoga vicenda riqualificata come di appalto di servizi di trasporto, riguardava asserite omissioni contributive riferibili ad altri lavoratori della , impiegati CP_2
presso diversi committenti, con conseguente inconferenza delle conclusioni cui era giunto il Tribunale di Treviso in quella vicenda rispetto ai fatti di causa. Rileva, inoltre, che l' non avrebbe CP_1
assolto l'onere probatorio su di esso gravante.
3.2 – È ben vero che la sentenza qui impugnata presenta una motivazione estremamente succinta che, in larga parte, si richiama alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 86/2021, relativa a fattispecie non del tutto sovrapponibile e che, soprattutto, ha visto coinvolti diversi lavoratori impiegati presso committenti diversi da e che, Pt_1
conseguentemente, svolgevano l'attività lavorativa partendo da Parte_ magazzini diversi da quello di Mestre. Tuttavia, il potenziale difetto di motivazione non condurrebbe ad una remissione della causa in primo grado e, pertanto, è necessario valutare in questa sede la fondatezza della pretesa creditoria dell' . CP_1
3.3 – lamenta che non vi sarebbe prova di quali fossero i Pt_1
lavoratori impiegati da presso il magazzino di Mestre CP_2
nell'esecuzione del contratto che, per quanto sopra visto, va riqualificato come appalto di servizi di trasporto. Parimenti non vi
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
sarebbe prova dell'entità (sotto il profilo temporale) delle prestazioni rese da questi lavoratori nell'appalto.
3.4 – L' ha individuato tali lavoratori nei signori SA, CP_1 CP_5
AB e e la pretesa creditoria per omessa contribuzione è Per_2
riferita al periodo dall'agosto 2013 all'aprile 2015.
Il sig. SA è stato sentito come teste nel corso del giudizio di primo grado e ha dichiarato: “conosco e Parte_1 [...]
, perché ho lavorato per un periodo per la Parte_2
, per circa un mese, non saprei dire quando. […] Ho CP_2
Parte lavorato a Mestre nella sede di andavamo lì verso le 6:30-7:00 al mattino e poi dipendeva, alcuni giorni si finiva alle 16.00, altri giorni alle 16:30 o alle 17:00, dipendeva da quanto veloce eri per le consegne che comunque dovevi fare. Non mi ricordo se prendevo una indennità di trasferta;
non mi ricordo quanto venivo pagato. La
Parte mattina si arrivava in magazzino, c'era un responsabile di che ti dava le consegne da fare durante la giornata, e poi ti caricavi la
Parte merce sul mezzo della che usavi per andare a consegnare;
la lista delle consegne ce la davano su un foglio;
ci occupavamo anche dei ritiri;
la merce non consegnata dovevamo riportarla nel
Parte magazzino Non ricordo se i mezzi avevano un codice identificativo;
ognuno aveva il proprio mezzo e usava solo quello, salvo in caso di rottura del mezzo, ma io ho sempre usato quello che mi era stato assegnato.
Durante l'orario di lavoro facevamo pausa pranzo, la durata dipendeva da come eri messo con il lavoro, e potevamo prendere una pausa durante il giorno d 10 minuti per prendere un caffè”.
Il teste ha, dunque, fatto riferimento ad un periodo di impego di circa un mese con orario di lavoro a tempo pieno, di circa nove o dieci ore con una pausa pranzo ed ulteriore pausa caffè. Tenuto conto che
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'orario di lavoro a tempo pieno è di 39 ore settimanali in base al
CCNL applicato (poco meno di otto ore al giorno per cinque giorni), la dichiarazione testimoniale conforta la prospettazione dell' CP_1
circa la natura effettivamente a tempo pieno del rapporto di lavoro nonostante la stipula di un contratto part time. Parte_ Il teste – responsabile della filiale di Mestre – ha Tes_1
confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, ove si legge: “I lavoratori della che operano qui sono e CP_2 Persona_3
, a quanto ricordo sono sempre stati loro. […] Il Persona_1
lavoro si svolge in questo modo: gli autisti generalmente si presentano presso la filiale in un intervallo di tempo di solito dalle Parte 7.30 alle 9.00. La non controlla gli orari dei lavoratori della
I predetti lavoratori sono dotati di un palmare dove è già CP_2
registrato il percorso da effettuare, il lavoratore è comunque libero di seguire un percorso diverso. All'arrivo in filiale trovano la merce già pronta, se la caricano sul furgone e partono. La filiale è aperta dalle
5.30 alle 19.00 circa. A fine giro i lavoratori della sono tenuti a CP_2
rientrare in filiale per riconsegnare eventuale merce non recapitata, resi, ritiri e contanti relativi alle consegne in contrassegno. In genere vengono assegnate circa 70/80 consegne giornaliere che vengono smaltite nell'arco della giornata lavorativa. Non c'è un orario fisso né lavorativo né di rientro. I mezzi di trasporto sono di proprietà della cooperativa”. Se ne ricava che hanno lavorato nell'appalto tra CP_2
Parte_ e presso la filiale di Mestre i sig.ri e
[...] CP_5 Per_2
(nella verbalizzazione si parla di ma deve Persona_3
pacificamente intendersi ). Tali lavoratori si Persona_2
aggiungono al sig. SA, anch'egli sentito come teste, che ha ivi lavorato per circa un mese. Non appare significativo che il teste non se ne sia ricordato (così come non ha fatto riferimento Tes_1
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
all'altro lavoratore AB) posto che lo stesso teste ha utilizzato un'espressione dubitativa (“a quanto ricordo”) allorquando ha riferito che i lavoratori della impiegati presso la sua filiale sarebbero CP_2
stati sempre e che, peraltro, sono certamente quelli CP_5 Per_2
impiegati in tempi più recenti e per un numero di mensilità nettamente maggiore rispetto agli altri (come si avrà modo di chiarire in seguito).
Dalla dichiarazione del teste , inoltre, si ricava che agli autisti Tes_1
venivano affidate circa 70 o 80 consegne da effettuare nell'arco della giornata;
un numero certamente significativo che va necessariamente valorizzato ai fini della quantificazione dell'orario di lavoro dei singoli autisti e che riscontra l'indicazione oraria fornita dal teste
SA, che ha riferito di un orario a tempo pieno, peraltro facendo riferimento non solo alla propria specifica posizione lavorativa, ma alla generale organizzazione del lavoro degli autisti impiegati presso Parte_
Il teste , dopo aver confermato che gli orari di rientro in filiale Tes_1
non erano fissi e potevano essere dalle 14.00 in poi, ha fatto riferimento ad un palmare, assegnato agli autisti, in cui andavano registrati gli orari di consegna delle merci. Le registrazioni di questi Parte_ palmari sono state richieste dagli ispettori e sono state fornite da limitatamente agli ultimi trenta giorni. Si tratta di un arco temporale limitato e, peraltro, successivo al periodo cui si riferiscono le omissioni contributive qui in contestazione, ma sono comunque riferite agli autisti e (che erano ancora in servizio) CP_5 Per_2
e da esse si ricava che tra la prima e l'ultima consegna della giornata c'è mediamente un intervallo temporale di circa sei o sette ore.
Tuttavia, la prestazione lavorativa iniziava in orario anteriore rispetto alla prima consegna (atteso che gli autisti dovevano recarsi in filiale, caricare la merce da consegnare e poi partire alla volta del primo
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
destinatario) e finiva dopo l'orario dell'ultima consegna (attesa la necessità di rientrare in filiale, scaricare la merce non consegnata, i Parte_ resi e rimettere all'incaricato di il denaro dei contrassegni).
Anche le risultanze dei palmari – sia pur riferite ad epoca successiva al periodo qui in contestazione – confortano la prospettazione secondo cui gli autisti avevano un orario di lavoro a tempo pieno. Parte_ Risultano, invece, inconferenti le deduzioni di circa la necessità di detrarre dall'orario di complessivo di lavoro i periodi di interruzione previsti dall'art. 7 del Regolamento CE 561/06, i riposi intermedi e i periodi di riposo di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 234/2007,
i periodi di attesa per divieti di circolazione atteso che, come correttamente rilevato anche nella sentenza n. 86/2021 del Tribunale di Treviso (il cui richiamo risulta sul punto pertinente) l'attività in esame non comporta affatto ore ininterrotte di guida come postulato dalla società, trattandosi invece di effettuare decine e decine di consegne e/o ritiri giornalieri in zone piuttosto ristrette, che implicano tempi di guida brevi e altrettanto brevi e numerose soste, senza la ricorrenza dei presupposti per i riposi obbligatori. Nulla viene dedotto e allegato in merito a periodi di attesa per divieti di circolazione che possano aver impedito l'attività lavorativa dei quattro autisti che qui vengono in rilievo. Il tempo complessivo di lavoro, come sopra indicato, è inoltre compatibile con la fruizione di una pausa pranzo.
L'utilizzo di clausole flessibili previste nei contratti di alcuni autisti
(originariamente invocate dalla in primo grado) non CP_2
risulta dimostrato e non viene neppure indicata la presenza nelle buste paga di tali lavoratori delle dovute maggiorazioni retributive connesse all'applicazione delle clausole elastiche.
3.5 – L'ulteriore elemento istruttorio che consente di dimostrare quali Parte_ autisti siano stati impiegati nell'appalto e in quali periodi, va
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
Parte_ rinvenuto nelle fatture emesse da verso (depositate CP_2
dall' sin dalla data di sua costituzione in giudizio in primo grado, CP_1
Parte_ contrariamente a quanto affermato dalla difesa di . Come Parte chiarito dall'ispettrice sentita come teste, “ ci ha mandato Tes_2
della fatture da cui emergevano delle registrazioni giornaliere di presenza degli autisti della cooperativa, con indicato l'importo concordato con la cooperativa per l'autista, che era identificato da un Parte codice. Abbiamo chiesto a la decodifica del codice, e abbiamo visto che si trattava di quattro lavoratori nell'arco temporale dell'ispezione, ma alla fine ne erano rimasti solo 2 nella filiale della Parte
. Nei documenti prodotti dall' denominati “BRT documenti CP_1
Parte_ I parte” e “BRT documenti II parte” si rinviene la missiva di in risposta alla sollecitazione degli ispettori, in cui si indicano i codici autista di e un documento contenente la Per_2 CP_5
decodifica del codice autista di tutti e quattro gli autisti che qui rilevano ( AB e SA), nonché le fatture Per_2 CP_5
emesse da per il periodo da settembre 2013 ad aprile CP_2
2015. In queste fatture vengono indicate le giornate lavorate dai singoli autisti, identificati dal relativo codice, al fine di quantificare il corrispettivo dovuto per ciascuna giornata lavorata da ognuno di loro.
Nello specifico: nel mese di settembre 2013 risultano impiegati SA e
AB, nel mese di ottobre 2013 e AB, nel mese di CP_5
novembre 2013 e AB, nel mese di dicembre 2013 CP_5
e AB, nel mese di gennaio 2014 e AB, dal CP_5 CP_5
mese di febbraio 2014 ad aprile 2015 e Inoltre, CP_5 Per_2
per quanto riguarda il lavoratore risulta infondata la CP_5
deduzione di laddove afferma che lo stesso sarebbe stato Pt_1
assunto solo il 6.11.2014, atteso che dalla lettura del LUL prodotto dall' (cfr. pag. 12 del LUL) emerge la sua assunzione il CP_1
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
17.10.2013 (data coerente con i dati riportati nelle fatture di cui si è detto).
Il fatto che i codici indicati nelle fatture individuino gli autisti è stato confermato dalla dichiarazione della teste sopra riportata, Tes_2
nonché dalla documentazione prodotta dall' (di cui si è dato CP_1
conto) e, per quanto riguarda e anche dalla Per_2 CP_5
lettera/tariffario riferita a ciascuno di essi, in cui viene indicato anche il relativo codice identificativo dell'autista (che corrisponde a quello riportato nelle fatture).
3.6 – Tenuto conto che negli allegati al verbale ispettivo notificato a Parte_ quale responsabile in solido risultano quantificati i contributi omessi anche in relazione agli imponibili per “ore adeguamento full time” riferiti ai lavoratori per dicembre 2013 e gennaio 2014, Per_2
AB per febbraio 20141 oltre che per i lavoratori AB e SA per agosto 2013, quando invece non emerge prova della prestazione lavorativa resa da tali lavoratori in quelle mensilità, il debito contributivo va conseguentemente rideterminato in diminuzione. Con questi limiti va, dunque, parzialmente accolto il secondo motivo Parte_ d'appello di Parte_ 4 – Il quinto motivo d'appello di è infondato.
4.1 – L' ha riportato nelle tabelle allegate al verbale notificato a CP_1
Parte_ gli imponibili denunciati per ciascun lavoratore interessato dall'accertamento e ha poi quantificato l'imponibile omesso tenendo conto dell'effettivo regime orario a tempo pieno rispetto al part time formalizzato contrattualmente. Gli imponibili denunciati sono stati ricavati correttamente dal LUL, come si può verificare confrontando l'imponibile previdenziale indicato nelle buste paga (il LUL è stato 1 Il lavoratore AB risulta inserito anche nel prospetto allegato al verbale riferito a marzo 2014 ma non vi sono indicati imponibili omessi conseguenti all'adeguamento dell'orario da part time a full time.
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
prodotto in stralcio da gennaio 2014) e quello indicato nei prospetti Parte_ allegati al verbale. lamenta che il LUL di non le CP_2
sarebbe opponibile ma, a ben vedere, il dato dell'imponibile denunciato è un dato oggettivo e non può che ricavarsi dalla documentazione obbligatoria elaborata da ed esaminata CP_2
dagli ispettori. Inoltre, giova ricordare che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (così Cass. sez. lav., n. 23800 del 07/11/2014, in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i cui funzionari avevano personalmente esaminato CP_1
il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
Nel caso di specie gli ispettori hanno esaminato il LUL aziendale e hanno accertato – senza alcun margine di apprezzamento – quale fosse l'imponibile contributivo denunciato per i quattro lavoratori che qui
~ 23 ~ Corte d'Appello di Venezia
vengono in rilievo (calcolando poi per differenza l'imponibile omesso recuperato a contribuzione).
4.2 – La contestazione del conteggio dei contributi dovuti risulta generica atteso che, per quanto qui rileva, la contribuzione dovuta (e non versata da deriva semplicemente CP_2
dall'adeguamento da part time a full time dell'imponibile contributivo denunciato in base al CCNL applicato (cioè il CCNL Trasporto merci e spedizioni, come aveva riconosciuto nella propria CP_2
memoria difensiva in primo grado).
5 – Passando ora all'esame dei motivi d'appello di si osserva CP_1
quanto segue.
5.1 – Il primo motivo d'appello, con cui si sostiene la legittimità del recupero a contribuzione degli importi erogati a titolo di indennità di trasferta o, quanto meno l'assoggettamento a contribuzione nella misura del 50%, a titolo di indennità di trasfertismo abituale, è infondato.
Il D.L. n. 193 del 2016, art.
7-quinquies (conv. con L. n. 225 del
2016), nel dettare disposizioni in materia di "Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti", ha disposto che "l'art. 51, comma 6 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917", debba interpretarsi "nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta". Si è poi precisato al comma 2, che "Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui del Testo Unico di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma
6, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui del medesimo art. 51, comma 5". Inoltre, le Sezioni Unite della
Cassazione (sentenza n. 27093 del 15.11.2017) hanno statuito che "E' conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU, del D.L. n. 193 del 2016, art. 7 quinquies (conv. con modif. in L. n. 225 del 2016) - che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di "interpretazione autentica" del D.P.R. n. 917 del
1986, art. 51, comma 6, con la quale si è stabilito, al comma 1, che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, e che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui del medesimo art. 51, comma 5". Con la stessa sentenza le Sezioni
Unite hanno poi precisato che "In materia di trattamento contributivo
~ 25 ~ Corte d'Appello di Venezia
dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l'espressione
"anche se corrisposta con carattere di continuità" - presente sia nella
L. n. 467 del 1984, art. 11, sia nel vigente D.P.R. n. 917 del 1986, art.
51, comma 6 (così come nel successivo art. 48, comma 6, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 314 del 1997) - deve essere intesa nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica
l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalle citate disposizioni". In senso conforme la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav., n. 12648 del 13/05/2019).
L' non nega che gli autisti si recassero fuori dal territorio CP_1
comunale rispetto al luogo della sede formale di lavoro (la sede legale Parte_ della società cooperativa) o rispetto alla filiale da dove partivano per eseguire le varie consegne nel corso delle giornate lavorate.
Sostiene, tuttavia, che la vera sede abituale di lavoro andrebbe Parte_ identificata nel magazzino (da dove gli autisti partivano per effettuare le consegne) e non nella sede legale della società cooperativa;
pertanto, l'indennità di trasferta non sarebbe finalizzata a risarcire il disagio di prestare servizio in un luogo diverso da quello abituale, ma costituirebbe parte della normale retribuzione. In realtà, Parte_ quand'anche si considerasse la filiale di quale CP_6
sede effettiva di lavoro, rimane il fatto che – pacificamente (non vi è contestazione tra le parti sul punto) – gli autisti si recavano al di fuori del territorio comunale del luogo di partenza. Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica
~ 26 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 51 D.P.R. n. 917 del
1986. Nel caso di specie l'indennità di trasferta è stata erogata con sostanziale continuità, sia pure in misura variabile e non per tutti i giorni lavorativi, non è dedotto che la misura dell'emolumento superasse il limite di franchigia previsto dalla legge, lo spostamento al Parte_ di fuori del territorio comunale ove si trovava la filiale non è contestato. Non ricorrono neppure i requisiti previsti per l'ipotesi di trasfertismo abituale atteso che, dalla visione delle buste paga in atti,
l'indennità di trasferta non è stata corrisposta a prescindere dall'effettuazione della trasferta, né per tutti i giorni lavorati, né in misura fissa. Indimostrato è anche il rilievo contenuto nel verbale secondo cui l'indennità di trasferta venisse erogata solo per raggiungere l'importo retributivo concordato tra le parti, atteso che le retribuzioni mensili dei lavoratori che qui rilevano per i quali sono state prodotte le buste paga (AB, non recano CP_5 Per_2
l'indicazione costante della stessa retribuzione netta. Va, quindi, confermata l'infondatezza della pretesa creditoria dell sul CP_1
punto.
5.2 – Il secondo motivo d'appello dell' è infondato e CP_1
inconferente. Dalla lettura del verbale ispettivo si ricava che l'assoggettamento nella misura del 50% delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta è stato addebitato solo con riferimento agli autisti che non lavoravano stabilmente presso uno dei magazzini delle committenti di Nel caso di specie i quattro lavoratori CP_2
Parte_ interessati dagli addebiti che coinvolgono quale responsabile in Parte_ solido lavoravano stabilmente preso la filiale di Mestre e, conseguentemente, l'addebito in parola non li riguarda. Ad ogni buon
~ 27 ~ Corte d'Appello di Venezia
conto, per quanto sopra visto, non ricorre l'ipotesi di trasfertismo abituale.
5.3 – Parimenti inconferente è il terzo motivo d'appello atteso che Parte_ dalla lettura degli allegati al verbale notificato a non vi sono somme recuperate a contribuzione a titolo di permessi non retribuiti. I relativi imponibili, per quanto si legge nel verbale, sono stati quantificati alla voce “adeguamento CCNL” ma nei prospetti allegati, per tutti e quattro i lavoratori qui coinvolti, non si rinviene alcun importo nelle sezioni dedicate a tale addebito.
6 – Per le ragioni esposte, in parziale accoglimento dell'appello principale di e in parziale riforma del capo d) del dispositivo Pt_1
della sentenza di primo grado (riferito agli importi oggetto di Parte_ condanna a carico di , va rideterminata la somma dovuta da Pt_1
quale responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per
[...]
contributi, interessi e sanzioni, escludendo dal relativo calcolo gli imponibili riferiti alla mensilità di agosto 2013, nonché quelli riferiti al lavoratore di dicembre 2013 e gennaio 2014, nonché Per_2
quelli riferiti al lavoratore AB di febbraio 2014. Si conferma l'infondatezza delle ulteriori pretese creditorie dell' rigettando CP_1
l'appello (principale e incidentale) svolto dall' . CP_1
7 – Le spese di lite, attesa la solo parziale fondatezza del credito azionato in via monitoria, vengono compensate per metà per entrambi i gradi e la metà residua è posta a carico della nei confronti Pt_1
dell' (attore in senso sostanziale parzialmente vittorioso). Le CP_1
spese vengono liquidate secondo valori prossimi ai medi di scaglione
(il valore di causa è rapportato alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto in primo grado da . Pt_1
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
~ 28 ~ Corte d'Appello di Venezia
parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di CP_1
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− dichiara estinto il giudizio in relazione alle domande svolte nei confronti di;
Controparte_2
− in parziale accoglimento dell'appello principale di e in Pt_1
parziale riforma del capo d) del dispositivo della sentenza gravata, ridetermina la somma dovuta da quale Pt_1
responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a titolo di contributi interessi e sanzioni, escludendo dal relativo calcolo i corrispondenti imponibili riferiti alla mensilità di agosto 2013, nonché quelli riferiti al lavoratore di dicembre 2013 e Per_2
gennaio 2014, nonché quelli riferiti al lavoratore AB di febbraio 2014;
− rigetta per il resto l'appello di rigetta l'appello Pt_1
(principale in RG 426/22 e incidentale in RG n. 419/22) proposto dall' ; CP_1
− compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento in favore dell' Pt_1 CP_1
della metà residua che si liquida in Euro 2.700 per il primo grado ed Euro 2.000 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
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versamento da parte dell'appellante di un ulteriore CP_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL DA IA SS
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