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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/07/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7466/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7466/2022 promossa da:
, in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Ciro Pasqua
APPELLANTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio CP_1
dell'avv.to Aristide Bravaccio
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
1 del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, la Parte_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Nola nr.
[...]
3846/2022, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dalla predetta appellante avverso il decreto ingiuntivo nr. 1951/2017 con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 4.368,89, oltre spese di procedura, in favore della . Controparte_2
Provvedeva a costituirsi nel presente grado di giudizio la Controparte_2
, la quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma
[...]
della sentenza impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado la causa giungeva all'udienza cartolare del 03/04/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Va ulteriormente premesso che deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità
dell'atto di appello ex artt. 342 c.p.c. formulata dall'appellata, risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo la contestazione in esame del tutto generica.
Venendo al merito dell'appello, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad
2 oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
3 assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. al creditore spetta unicamente la prova dell'esistenza di un'obbligazione inadempiuta, mentre è il debitore a dover provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la
4 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore
convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova
è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché
il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto
adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la
prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria
obbligazione” (Cass. civ. 826/2015). Di recente, la giurisprudenza di merito recependo tali principi ha ribadito che “Il creditore che agisce per ottenere la
risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento
deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo
termine di scadenza. Invece non ha l'onere di provare l'inadempienza
dell'obbligato, si può limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento
della controparte. Al debitore convenuto invece spetta l'onere di provare il fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo
principio si estende anche alle obbligazioni di risultato” (Tribunale Trani,
03/02/2023, n.182).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso concreto, ritiene questo Tribunale
che l'appello debba essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado seppure per una motivazione diversa.
5 Invero, parte appellata, opposta nel giudizio di primo grado, assolveva all'onere probatorio su di essa incombente mediante il deposito della fattura accompagnatoria n. 887/R del 28/03/2017 e mediante la prova testimoniale resa in primo grado, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, la quale confermava l'esistenza del credito azionato.
Di contro, parte appellante, opponente nel giudizio di primo grado, non assolveva adeguatamente all'onere probatorio ricadente sulla stessa.
Infatti, pur potendosi reputare provato il pagamento nelle mani di CP_3
agente della società appellata, tale circostanza non può ritenersi sufficiente ai fini della liberazione del debitore opponente, non essendo stata fornita la prova richiesta dall'art. 1189 c.c. Tale articolo statuisce che “Il debitore che esegue il
pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,
è liberato se prova di essere stato in buona fede”. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “Il pagamento fatto al rappresentante apparente,
al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai
sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio
dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza
sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo
convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore,
che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole
presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi
dell'"accipiens" (Cass. civ. n. 9758/2018).
Ebbene, tale onere probatorio nel caso di specie non può dirsi assolto.
L'appellante, infatti, non solo non dimostrava la propria buona fede, dando prova dell'esistenza di circostanze univoche tali da indurre a ritenere che
6 l'agente di cui sopra avesse il potere di incassare il prezzo della compravendita,
ma nulla allegava né provava in ordine al comportamento colposo del creditore.
Anzi, a ben guardare, il pagamento veniva effettuato ad un agente della società
appellata che, secondo quanto disposto dall'art. 1744 c.c., non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente e, pertanto, l'unico comportamento colposo veniva realizzato dall'appellante, che senza accertarsi se l'accipiens avesse il potere di incassare la somma per conto della società venditrice, provvedeva al pagamento nelle sue mani, peraltro con una modalità diversa rispetto a quella indicata in fattura (ove, sotto la voce modalità di pagamento, può leggersi
“rimessa diretta”).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della decisione resa in primo grado seppure per una motivazione diversa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, con applicazione dei parametri minimi, stante la particolare semplicità della controversia, ed esclusione della fase istruttoria.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
7 - Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Aristide Bravaccio, dichiaratosi antistatario.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 15/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7466/2022 promossa da:
, in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Ciro Pasqua
APPELLANTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio CP_1
dell'avv.to Aristide Bravaccio
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
1 del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, la Parte_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Nola nr.
[...]
3846/2022, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dalla predetta appellante avverso il decreto ingiuntivo nr. 1951/2017 con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 4.368,89, oltre spese di procedura, in favore della . Controparte_2
Provvedeva a costituirsi nel presente grado di giudizio la Controparte_2
, la quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma
[...]
della sentenza impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado la causa giungeva all'udienza cartolare del 03/04/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Va ulteriormente premesso che deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità
dell'atto di appello ex artt. 342 c.p.c. formulata dall'appellata, risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo la contestazione in esame del tutto generica.
Venendo al merito dell'appello, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad
2 oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
3 assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. al creditore spetta unicamente la prova dell'esistenza di un'obbligazione inadempiuta, mentre è il debitore a dover provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la
4 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore
convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova
è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché
il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto
adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la
prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria
obbligazione” (Cass. civ. 826/2015). Di recente, la giurisprudenza di merito recependo tali principi ha ribadito che “Il creditore che agisce per ottenere la
risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento
deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo
termine di scadenza. Invece non ha l'onere di provare l'inadempienza
dell'obbligato, si può limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento
della controparte. Al debitore convenuto invece spetta l'onere di provare il fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo
principio si estende anche alle obbligazioni di risultato” (Tribunale Trani,
03/02/2023, n.182).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso concreto, ritiene questo Tribunale
che l'appello debba essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado seppure per una motivazione diversa.
5 Invero, parte appellata, opposta nel giudizio di primo grado, assolveva all'onere probatorio su di essa incombente mediante il deposito della fattura accompagnatoria n. 887/R del 28/03/2017 e mediante la prova testimoniale resa in primo grado, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, la quale confermava l'esistenza del credito azionato.
Di contro, parte appellante, opponente nel giudizio di primo grado, non assolveva adeguatamente all'onere probatorio ricadente sulla stessa.
Infatti, pur potendosi reputare provato il pagamento nelle mani di CP_3
agente della società appellata, tale circostanza non può ritenersi sufficiente ai fini della liberazione del debitore opponente, non essendo stata fornita la prova richiesta dall'art. 1189 c.c. Tale articolo statuisce che “Il debitore che esegue il
pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,
è liberato se prova di essere stato in buona fede”. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità “Il pagamento fatto al rappresentante apparente,
al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai
sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio
dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza
sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo
convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore,
che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole
presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi
dell'"accipiens" (Cass. civ. n. 9758/2018).
Ebbene, tale onere probatorio nel caso di specie non può dirsi assolto.
L'appellante, infatti, non solo non dimostrava la propria buona fede, dando prova dell'esistenza di circostanze univoche tali da indurre a ritenere che
6 l'agente di cui sopra avesse il potere di incassare il prezzo della compravendita,
ma nulla allegava né provava in ordine al comportamento colposo del creditore.
Anzi, a ben guardare, il pagamento veniva effettuato ad un agente della società
appellata che, secondo quanto disposto dall'art. 1744 c.c., non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente e, pertanto, l'unico comportamento colposo veniva realizzato dall'appellante, che senza accertarsi se l'accipiens avesse il potere di incassare la somma per conto della società venditrice, provvedeva al pagamento nelle sue mani, peraltro con una modalità diversa rispetto a quella indicata in fattura (ove, sotto la voce modalità di pagamento, può leggersi
“rimessa diretta”).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della decisione resa in primo grado seppure per una motivazione diversa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, con applicazione dei parametri minimi, stante la particolare semplicità della controversia, ed esclusione della fase istruttoria.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
7 - Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Aristide Bravaccio, dichiaratosi antistatario.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 15/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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