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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Giovanna Gianì Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Aversano Consigliere
Riunita in camera di consiglio, all'udienza dell'11.6.2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1584/2024 posta in decisione all'udienza dell'11.6.2024 e vertente
TRA
I Dottori
1. (c.f. ) Parte_1 C.F._1
2. (c.f. ) Parte_2 C.F._2
3. (c.f. Parte_3 C.F._3
4. (c.f. ) Parte_4 C.F._4
5. (c.f. ) Parte_5 C.F._5
6. (c.f. ) Parte_6 C.F._6
7. (c.f. ) Parte_7 C.F._7
8. (c.f. ) Parte_8 C.F._8
9. (c.f. ) Parte_9 C.F._9
10. (c.f. ) Parte_10 C.F._10
11. (c.f. ) Parte_11 C.F._11 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Tortorella appellanti
E
(c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. appellata
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
) (C.F. ), contumaci P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
appellati
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 12895/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 12.9.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
I dottori di cui in epigrafe, premettendo di essersi laureati in medicina e di aver conseguito specializzazioni con immatricolazione successiva al d.lgs. 257/1991, convenivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe al fine di ottenere, a titolo di risarcimento danni conseguenti al tardivo recepimento della normativa europea, la corresponsione delle differenze retributive fra quanto percepito a titolo di borsa di studio e quanto previsto per gli specializzandi dal DPCM del 7 marzo 2007 e dal DPCM del 6 luglio 2007.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12895/2023 emessa in data 12 settembre 2023, rigettava le domande attoree, compensando tra le parti le spese di lite.
La suddetta pronuncia era impugnata dagli odierni appellanti, i quali, ritenendo errata la valutazione di liceità della condotta dello Stato per mancata attuazione delle Direttive comunitarie, chiedevano, in totale riforma della sentenza di primo grado e previo interpello della CGUE, la condanna di tutte le parti convenute in solido tra loro:
A) al risarcimento di tutti i danni conseguiti all'omesso e/o tardivo recepimento delle direttive e sentenze comunitarie, da liquidare nella misura di euro 50.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, danni in particolare conseguiti:
- alla mancata corresponsione dell'adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione dell'adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
-alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 368/99;
-alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex art. 34 e ss. d.lgs. 368/99 e a quelli previsti dai
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa;
B) al risarcimento del danno quantificato nella somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
La si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello Controparte_1
o, comunque, di rigettarlo in quanto infondato.
I , seppur ritualmente Controparte_6 evocati in giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata decisa all'udienza dell'11 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L' appello è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare si deve osservare, con riguardo alla richiesta di interpello, che la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni poste rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Nel merito, alla luce degli arresti della Suprema Corte si osserva quanto segue.
Rispetto alla domanda risarcitoria per violazione dell'obbligazione ex lege che impone allo Stato il corretto e tempestivo recepimento della normativa di fonte comunitaria non self- executing deve escludersi che il nuovo trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi medici a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, alla stregua degli artt. 39 e 41 e 46 d.lgs. n. 368/1999, come sostituiti dall'art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, rilevi come tardivo ed erroneo adempimento, da parte dello Stato italiano, delle Direttive indicate. Va rilevato, infatti, che la Direttiva n. 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato alcun criterio certo di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Lo scopo della Direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata.
Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91; 3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa.
Né a tal fine rileva il fatto che il d.lgs. n. 368/1999 ha introdotto una tale disciplina.
Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato, con la sentenza n. 4449/2018, che in tema di trattamento economico: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-
2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore
è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva
93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica” (in senso conforme, Cass. 13445/2018 e 14168/2019). Del resto, come da ultimo ritenuto dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 35376/2023, “La difformità, per i medici iscritti a corsi di specializzazione in anni successivi al 1998 e anteriori al 2006, tra la remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 (che si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo
a partire dall'anno accademico 2006/2007) non si pone in contrasto con i principi della CEDU, dal momento che - come statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, c. Italia - il diniego del relativo incremento, Per_1 preordinato alla salvaguardia di interessi pubblici, non determinando alcun decremento del reddito degli interessati, non ha privato questi ultimi di mezzi di sussistenza”.
In tema di trattamento previdenziale la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11761/2022 ha precisato: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n.
428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo - né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto”.
Come poi ritenuto dalla richiamata pronuncia n. 35376/2023, “il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non si pone in contrasto con la CEDU, dovendosi escludere - secondo quanto statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto
2023, Ruggeri c. Italia - che i diritti a una pensione di vecchiaia o ad una prestazione sociale rientrino tra quelli garantiti dalla Convenzione”.
In merito alla domanda relativa all'adeguamento triennale della borsa di studio, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4449/2018 ha precisato: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6” (in senso conforme Cass.,
n. 13572/2019, n. 12702/2023, n. 23810/2021; nn. 26923, 18106, 13283 e 8997/2020).
Alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte, in tema di mancata indicizzazione della borsa di studio, si osserva che con l'ordinanza 9104/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione,
l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.”; tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
2513/2024 e con la sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 20006/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti.
Sussistono da ultimo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado rubricato al n.
1584/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna non in solido gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della liquidate in euro 33.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali ed accessori di legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, in data 11.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Gelato Giovanna Gianì
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Giovanna Gianì Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Aversano Consigliere
Riunita in camera di consiglio, all'udienza dell'11.6.2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1584/2024 posta in decisione all'udienza dell'11.6.2024 e vertente
TRA
I Dottori
1. (c.f. ) Parte_1 C.F._1
2. (c.f. ) Parte_2 C.F._2
3. (c.f. Parte_3 C.F._3
4. (c.f. ) Parte_4 C.F._4
5. (c.f. ) Parte_5 C.F._5
6. (c.f. ) Parte_6 C.F._6
7. (c.f. ) Parte_7 C.F._7
8. (c.f. ) Parte_8 C.F._8
9. (c.f. ) Parte_9 C.F._9
10. (c.f. ) Parte_10 C.F._10
11. (c.f. ) Parte_11 C.F._11 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Tortorella appellanti
E
(c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. appellata
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
) (C.F. ), contumaci P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
appellati
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 12895/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 12.9.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
I dottori di cui in epigrafe, premettendo di essersi laureati in medicina e di aver conseguito specializzazioni con immatricolazione successiva al d.lgs. 257/1991, convenivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe al fine di ottenere, a titolo di risarcimento danni conseguenti al tardivo recepimento della normativa europea, la corresponsione delle differenze retributive fra quanto percepito a titolo di borsa di studio e quanto previsto per gli specializzandi dal DPCM del 7 marzo 2007 e dal DPCM del 6 luglio 2007.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12895/2023 emessa in data 12 settembre 2023, rigettava le domande attoree, compensando tra le parti le spese di lite.
La suddetta pronuncia era impugnata dagli odierni appellanti, i quali, ritenendo errata la valutazione di liceità della condotta dello Stato per mancata attuazione delle Direttive comunitarie, chiedevano, in totale riforma della sentenza di primo grado e previo interpello della CGUE, la condanna di tutte le parti convenute in solido tra loro:
A) al risarcimento di tutti i danni conseguiti all'omesso e/o tardivo recepimento delle direttive e sentenze comunitarie, da liquidare nella misura di euro 50.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, danni in particolare conseguiti:
- alla mancata corresponsione dell'adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione dell'adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
-alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 368/99;
-alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex art. 34 e ss. d.lgs. 368/99 e a quelli previsti dai
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa;
B) al risarcimento del danno quantificato nella somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
La si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello Controparte_1
o, comunque, di rigettarlo in quanto infondato.
I , seppur ritualmente Controparte_6 evocati in giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata decisa all'udienza dell'11 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L' appello è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare si deve osservare, con riguardo alla richiesta di interpello, che la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni poste rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Nel merito, alla luce degli arresti della Suprema Corte si osserva quanto segue.
Rispetto alla domanda risarcitoria per violazione dell'obbligazione ex lege che impone allo Stato il corretto e tempestivo recepimento della normativa di fonte comunitaria non self- executing deve escludersi che il nuovo trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi medici a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, alla stregua degli artt. 39 e 41 e 46 d.lgs. n. 368/1999, come sostituiti dall'art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, rilevi come tardivo ed erroneo adempimento, da parte dello Stato italiano, delle Direttive indicate. Va rilevato, infatti, che la Direttiva n. 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato alcun criterio certo di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Lo scopo della Direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata.
Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91; 3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa.
Né a tal fine rileva il fatto che il d.lgs. n. 368/1999 ha introdotto una tale disciplina.
Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato, con la sentenza n. 4449/2018, che in tema di trattamento economico: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-
2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore
è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva
93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica” (in senso conforme, Cass. 13445/2018 e 14168/2019). Del resto, come da ultimo ritenuto dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 35376/2023, “La difformità, per i medici iscritti a corsi di specializzazione in anni successivi al 1998 e anteriori al 2006, tra la remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 e quella di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 (che si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo
a partire dall'anno accademico 2006/2007) non si pone in contrasto con i principi della CEDU, dal momento che - come statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, c. Italia - il diniego del relativo incremento, Per_1 preordinato alla salvaguardia di interessi pubblici, non determinando alcun decremento del reddito degli interessati, non ha privato questi ultimi di mezzi di sussistenza”.
In tema di trattamento previdenziale la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11761/2022 ha precisato: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n.
428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo - né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto”.
Come poi ritenuto dalla richiamata pronuncia n. 35376/2023, “il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non si pone in contrasto con la CEDU, dovendosi escludere - secondo quanto statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto
2023, Ruggeri c. Italia - che i diritti a una pensione di vecchiaia o ad una prestazione sociale rientrino tra quelli garantiti dalla Convenzione”.
In merito alla domanda relativa all'adeguamento triennale della borsa di studio, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4449/2018 ha precisato: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6” (in senso conforme Cass.,
n. 13572/2019, n. 12702/2023, n. 23810/2021; nn. 26923, 18106, 13283 e 8997/2020).
Alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte, in tema di mancata indicizzazione della borsa di studio, si osserva che con l'ordinanza 9104/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione,
l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.”; tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
2513/2024 e con la sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 20006/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti.
Sussistono da ultimo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado rubricato al n.
1584/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna non in solido gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della liquidate in euro 33.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali ed accessori di legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, in data 11.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Gelato Giovanna Gianì