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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4678/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4678 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , ammesso al Parte_1 C.F._1 patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 01612/2022 del 27/4/2022, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Renata Piga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, via Cugia n. 35, attore contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
e , nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Gianfranco Sollai e dall'avv.
Giorgio Manurritta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Cagliari, via
Alghero n. 45, convenuti
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'attore:
“si chiede, in virtù di quanto sopra specificato, che l'Ill.mo Sig. Giudice disponga la chiamata in causa delle , quale Compagnia designata dalla CONSAP come Fondo di Garanzia per CP_3 le Vittime della Strada e, per l'effetto,
1 - accertare e dichiarare la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 2043 c.c. o, in ulteriore subordine, ex art. 2055 c.c. la legittimazione passiva del Fondo Di
Garanzia per le Vittime della Strada e accertata la corresponsabilità del convenuto Sig. CP_1
nella causazione del sinistro de quo e il Sig. quale proprietario del
[...] CP_2 veicolo, per l'effetto,
- dichiarare tenuti e condannare il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 2043 c.c. o
i convenuti in solido e/o nelle rispettive qualità al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierno attore nella somma accertanda e determinanda in corso di causa, stante anche la valutazione equitativa di alcune voci di danno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite, con maggiorazione in via forfettaria del 15% oltre IVA e CPA, spese di CTU e CTP eventuali e successive occorrende tutte, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Nell'interesse dei convenuti e : Controparte_1 CP_2
“il Tribunale Voglia: in via preliminare;
Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 conseguenti il sinistro accaduto in data 02/10/2011, per i motivi, meglio indicati in premessa;
in via principale,
-a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità di , conducente del motociclo Suzuki targ. DA 75349, il quale ha posto in essere una Parte_1 condotta imprudente e irresponsabile, contraria al disposto di cui all'art. 141 del C.D.S., meglio descritta al capo 1) della espositiva e per l'effetto rigettare la domanda proposta dall'attore
[...]
; Pt_1
-b) in tutti i casi con vittoria di spese e competenze per la presente procedura”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26/6/2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e nella rispettiva qualità di conducente e proprietario del veicolo “Citroen
[...] CP_2
Berlingo” targato BL809RP, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorso in data 2/10/2011 riconducibile all'esclusiva responsabilità del CP_1
A fondamento della domanda ha esposto quanto segue. Part Mentre il alla guida del proprio motoveicolo “Suzuki GSX” targato DA75349, percorreva la
SP22 era stato urtato dal veicolo che lo precedeva, condotto dal il quale, dopo essersi CP_1
2 Part fermato nella carreggiata nel medesimo senso di marcia del aveva inserito la retromarcia e iniziato a transitare in senso opposto.
L'attore ha dedotto che, in conseguenza del sinistro, aveva riportato gravissime lesioni, subendo dapprima in data 10/10/2011 un intervento chirurgico di riduzione e “Sintesi femore sinistro con chiodo Endomidollare LFN a cielo chiuso bloccato prossimalmente e distalmente con viti” e un secondo intervento in data 23/5/2012 a causa dei postumi del primo. Successivamente aveva proseguito il recupero funzionale e i controlli clinici fino al 2/8/2013 quando il quadro clinico era stato giudicato stabilizzato.
Da tali lesioni erano derivati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione del medico legale Dott. , che ha quantificato nella misura del 9% la percentuale di invalidità Persona_1 permanente, in 44 giorni la durata dell'invalidità temporanea al 75%, in 120 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50% e in 150 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25%.
L'attore ha, inoltre, esposto che in data 28/1/2013 mediante invio di lettera raccomandata aveva richiesto alla Compagnia Assicurativa il risarcimento dei danni subiti. CP_4
Quest'ultima aveva, però, risposto affermando che il veicolo condotto dal e di proprietà CP_1 del non risultava coperto da valida copertura assicurativa. CP_2
Successivamente, in data 28/10/2013, era stata inviata una richiesta di risarcimento alla
[...] in qualità di impresa designata per il Fondo Vittime della Strada, nonché reiterata alla CP_5
e alla Consap quale Fondo vittime della Strada. Tali richieste erano state poi CP_4 successivamente reiterate anche in data 28/10/2014, 21/7/2015 e 5/12/2019.
Ha dedotto l'attore che nel 2011 la Procura della Repubblica di Cagliari aveva avviato un procedimento penale nei confronti di imputato del reato di cui all'art. 590 c.p. Controparte_1 che si era concluso con la sentenza n. 37/2018, depositata il 19/12/2018, che aveva riconosciuto responsabile del reato ascrittogli. Controparte_1
Ciò premesso, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro.
In particolare, il danno patrimoniale è stato quantificato in euro 12.900,00, pari al valore del motoveicolo “Suzuki GSX” che, in seguito al sinistro, aveva subito danni tali da renderne antieconomica la riparazione, nonché nelle spese mediche sostenute, pari a euro 1.052,24.
Il danno non patrimoniale, da invalidità permanente e temporanea, è stato quantificato in euro
51.975,50, comprensivi anche delle maggiorazioni per la sofferenza soggettiva e per l'ulteriore danno morale subito per non aver potuto dedicarsi all'attività venatoria o altra attività sportiva, Part attività svolte abitualmente dal prima del sinistro.
***
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/10/2022 si sono costituiti in giudizio e i quali hanno eccepito in via preliminare la prescrizione del Controparte_1 CP_2 credito e, nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea poiché infondata.
I convenuti hanno, infatti, dedotto che il sinistro era occorso in data 2/10/2011 e fino alla notifica dell'atto di citazione nei loro confronti non era mai stato interrotto il corso della prescrizione.
Nel merito, hanno dedotto che il sinistro si era in realtà verificato per esclusiva responsabilità del Part che, tenendo una condotta di guida negligente e contraria quantomeno all'art. 141 del CdS, aveva azionato il freno anteriore del motociclo e a causa della sabbia presente sulla strada era scivolato a terra per poi andare a urtare il veicolo condotto dal che stava percorrendo la CP_1 strada nel medesimo senso di marcia. Tale era la dinamica risultante dalle dichiarazioni del terzo trasportato nel motociclo rilasciate all'udienza del 19/5/2016 dinanzi al Giudice di Persona_2
Pace di Cagliari.
***
Il giudice, con ordinanza del 14/3/2023, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dai convenuti, ha proposto alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. “- rinuncia da parte dell'attore alla domanda proposta con l'atto di citazione;
- Spese del giudizio compensate”, successivamente riformulata all'udienza del 9/5/2023 prevedendo Part il pagamento delle spese processuali da parte del liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
La proposta è stata accettata soltanto dai convenuti.
Il giudice, pertanto, con ordinanza del 5/3/2024 ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 c. 6
c.p.c.
Con ordinanza del 5/2/2025 il giudice ha fissato l'udienza del 16/9/2025 per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con deposito di note conclusive.
***
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
***
La domanda proposta dall'attore deve essere rigettata.
Risulta, infatti, fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni avanzata dai convenuti con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio.
È, infatti, applicabile al caso di specie l'art. 2947 co. 2 c.c. secondo cui “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”.
Il successivo terzo comma chiarisce che, “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive, in relazione al danno da circolazione, nel
4 termine biennale, decorrendo il termine iniziale dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Nel caso di specie è stata prodotta in giudizio la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 37/2018 del 4/12/2018, depositata il 19/12/2018, (doc. 9 parte attrice), che ha condannato CP_1 in relazione ai fatti di cui è causa per il reato di cui all'art. 590 c.p. e che, in assenza di
[...] alcuna allegazione delle parti in relazione a un'eventuale impugnazione, deve presumersi divenuta irrevocabile in data 19/1/20191. Pertanto, a norma dell'art. 2947 c. 3 c.c. il diritto al risarcimento del danno si è prescritto il 20/1/2021.
L'atto di citazione con cui è stato instaurato il presente giudizio è stato notificato ai convenuti in data 5 luglio 2022, allorché il termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale era ampiamente trascorso.
Dagli atti di causa, inoltre, non risultano atti interruttivi della prescrizione precedenti al 20/1/2021 nei confronti dei convenuti e CP_1 CP_2
Occorre precisare, infatti, che le raccomandate inviate al Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada non possono essere considerate quali atti interruttivi della prescrizione anche nei confronti degli odierni convenuti, in quanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto, responsabile del danno, perché l'obbligazione del Fondo, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella del responsabile;
con la conseguenza che la prescrizione dell'azione nei confronti del danneggiante non è interrotta da un valido atto interruttivo compiuto dal danneggiato nei confronti del Fondo” (v. anche Cass. 28.2.2002 n. 2963; v. anche Cass.
25.9.2000 n. 12671). (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 18401 del 19.08.2009).
In ogni caso, anche a voler considerare quale atto interruttivo della prescrizione l'ultima raccomandata contenente la richiesta di risarcimento inviata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada2 prima dell'introduzione del presente giudizio, essa, secondo quanto allegato dallo stesso attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, risale al 12 dicembre 2019 e, dunque, il diritto sarebbe stato comunque prescritto nel termine di 2 anni (ovvero il 13/12/2021) e, dunque, precedentemente all'instaurazione del presente giudizio.
Contrariamente a quanto dedotto dall'attore all'udienza del 9/2/2023, non può d'altronde trovare applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Esso, infatti, si applica soltanto qualora la sentenza penale divenuta irrevocabile abbia statuito anche sul risarcimento del danno a carico del responsabile civile e in favore del danneggiato costituitosi parte civile, ciò che non è avvenuto nel caso di specie (si veda, sul punto, Cass. n. 6070/2012, Cass., n. 4054/2009 e
Cass., n. 8154/2003: “Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al termine di prescrizione di cui all'art. 2947 3° co., c.c.”).
Da ciò deriva l'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dall'attore.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da essendo il relativo Parte_1 diritto prescritto;
2) Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei convenuti Parte_1
e liquidate in euro 3.809,00, oltre spese generali e Controparte_1 CP_2 accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari, in data 17.09.2025.
Il giudice
(Valentina Frongia) 2 Le medesime considerazioni possono essere svolte anche in relazione alle richieste di risarcimento inizialmente avanzate nei confronti della quale Compagnia Assicuratrice del veicolo condotto dal CP_4 CP_1 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In base all'art. 648, comma 2 c.p.p. “Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso”). Nel caso di specie, viene in rilievo l'art. 585, comma 1, let. B che fissa un termine per l'impugnazione della sentenza “di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2” (che a sua volta prevede che “qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia”. Ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), inoltre, il termine di 30 giorni decorre “dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito”. Nella specie, dunque, il termine di 30 giorni per proporre impugnazione decorreva dal 19/12/2018 ed è scaduto il
19/01/2019, data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e da cui ha iniziato a decorrere il termine biennale di prescrizione del diritto al risarcimento di danni ex art. 2947 co. 3 c.c. 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4678 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , ammesso al Parte_1 C.F._1 patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 01612/2022 del 27/4/2022, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Renata Piga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, via Cugia n. 35, attore contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
e , nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Gianfranco Sollai e dall'avv.
Giorgio Manurritta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Cagliari, via
Alghero n. 45, convenuti
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'attore:
“si chiede, in virtù di quanto sopra specificato, che l'Ill.mo Sig. Giudice disponga la chiamata in causa delle , quale Compagnia designata dalla CONSAP come Fondo di Garanzia per CP_3 le Vittime della Strada e, per l'effetto,
1 - accertare e dichiarare la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 2043 c.c. o, in ulteriore subordine, ex art. 2055 c.c. la legittimazione passiva del Fondo Di
Garanzia per le Vittime della Strada e accertata la corresponsabilità del convenuto Sig. CP_1
nella causazione del sinistro de quo e il Sig. quale proprietario del
[...] CP_2 veicolo, per l'effetto,
- dichiarare tenuti e condannare il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 2043 c.c. o
i convenuti in solido e/o nelle rispettive qualità al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierno attore nella somma accertanda e determinanda in corso di causa, stante anche la valutazione equitativa di alcune voci di danno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite, con maggiorazione in via forfettaria del 15% oltre IVA e CPA, spese di CTU e CTP eventuali e successive occorrende tutte, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Nell'interesse dei convenuti e : Controparte_1 CP_2
“il Tribunale Voglia: in via preliminare;
Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 conseguenti il sinistro accaduto in data 02/10/2011, per i motivi, meglio indicati in premessa;
in via principale,
-a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità di , conducente del motociclo Suzuki targ. DA 75349, il quale ha posto in essere una Parte_1 condotta imprudente e irresponsabile, contraria al disposto di cui all'art. 141 del C.D.S., meglio descritta al capo 1) della espositiva e per l'effetto rigettare la domanda proposta dall'attore
[...]
; Pt_1
-b) in tutti i casi con vittoria di spese e competenze per la presente procedura”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26/6/2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e nella rispettiva qualità di conducente e proprietario del veicolo “Citroen
[...] CP_2
Berlingo” targato BL809RP, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorso in data 2/10/2011 riconducibile all'esclusiva responsabilità del CP_1
A fondamento della domanda ha esposto quanto segue. Part Mentre il alla guida del proprio motoveicolo “Suzuki GSX” targato DA75349, percorreva la
SP22 era stato urtato dal veicolo che lo precedeva, condotto dal il quale, dopo essersi CP_1
2 Part fermato nella carreggiata nel medesimo senso di marcia del aveva inserito la retromarcia e iniziato a transitare in senso opposto.
L'attore ha dedotto che, in conseguenza del sinistro, aveva riportato gravissime lesioni, subendo dapprima in data 10/10/2011 un intervento chirurgico di riduzione e “Sintesi femore sinistro con chiodo Endomidollare LFN a cielo chiuso bloccato prossimalmente e distalmente con viti” e un secondo intervento in data 23/5/2012 a causa dei postumi del primo. Successivamente aveva proseguito il recupero funzionale e i controlli clinici fino al 2/8/2013 quando il quadro clinico era stato giudicato stabilizzato.
Da tali lesioni erano derivati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione del medico legale Dott. , che ha quantificato nella misura del 9% la percentuale di invalidità Persona_1 permanente, in 44 giorni la durata dell'invalidità temporanea al 75%, in 120 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50% e in 150 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25%.
L'attore ha, inoltre, esposto che in data 28/1/2013 mediante invio di lettera raccomandata aveva richiesto alla Compagnia Assicurativa il risarcimento dei danni subiti. CP_4
Quest'ultima aveva, però, risposto affermando che il veicolo condotto dal e di proprietà CP_1 del non risultava coperto da valida copertura assicurativa. CP_2
Successivamente, in data 28/10/2013, era stata inviata una richiesta di risarcimento alla
[...] in qualità di impresa designata per il Fondo Vittime della Strada, nonché reiterata alla CP_5
e alla Consap quale Fondo vittime della Strada. Tali richieste erano state poi CP_4 successivamente reiterate anche in data 28/10/2014, 21/7/2015 e 5/12/2019.
Ha dedotto l'attore che nel 2011 la Procura della Repubblica di Cagliari aveva avviato un procedimento penale nei confronti di imputato del reato di cui all'art. 590 c.p. Controparte_1 che si era concluso con la sentenza n. 37/2018, depositata il 19/12/2018, che aveva riconosciuto responsabile del reato ascrittogli. Controparte_1
Ciò premesso, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro.
In particolare, il danno patrimoniale è stato quantificato in euro 12.900,00, pari al valore del motoveicolo “Suzuki GSX” che, in seguito al sinistro, aveva subito danni tali da renderne antieconomica la riparazione, nonché nelle spese mediche sostenute, pari a euro 1.052,24.
Il danno non patrimoniale, da invalidità permanente e temporanea, è stato quantificato in euro
51.975,50, comprensivi anche delle maggiorazioni per la sofferenza soggettiva e per l'ulteriore danno morale subito per non aver potuto dedicarsi all'attività venatoria o altra attività sportiva, Part attività svolte abitualmente dal prima del sinistro.
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3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/10/2022 si sono costituiti in giudizio e i quali hanno eccepito in via preliminare la prescrizione del Controparte_1 CP_2 credito e, nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea poiché infondata.
I convenuti hanno, infatti, dedotto che il sinistro era occorso in data 2/10/2011 e fino alla notifica dell'atto di citazione nei loro confronti non era mai stato interrotto il corso della prescrizione.
Nel merito, hanno dedotto che il sinistro si era in realtà verificato per esclusiva responsabilità del Part che, tenendo una condotta di guida negligente e contraria quantomeno all'art. 141 del CdS, aveva azionato il freno anteriore del motociclo e a causa della sabbia presente sulla strada era scivolato a terra per poi andare a urtare il veicolo condotto dal che stava percorrendo la CP_1 strada nel medesimo senso di marcia. Tale era la dinamica risultante dalle dichiarazioni del terzo trasportato nel motociclo rilasciate all'udienza del 19/5/2016 dinanzi al Giudice di Persona_2
Pace di Cagliari.
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Il giudice, con ordinanza del 14/3/2023, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dai convenuti, ha proposto alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. “- rinuncia da parte dell'attore alla domanda proposta con l'atto di citazione;
- Spese del giudizio compensate”, successivamente riformulata all'udienza del 9/5/2023 prevedendo Part il pagamento delle spese processuali da parte del liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
La proposta è stata accettata soltanto dai convenuti.
Il giudice, pertanto, con ordinanza del 5/3/2024 ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 c. 6
c.p.c.
Con ordinanza del 5/2/2025 il giudice ha fissato l'udienza del 16/9/2025 per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con deposito di note conclusive.
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La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
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La domanda proposta dall'attore deve essere rigettata.
Risulta, infatti, fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni avanzata dai convenuti con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio.
È, infatti, applicabile al caso di specie l'art. 2947 co. 2 c.c. secondo cui “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”.
Il successivo terzo comma chiarisce che, “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive, in relazione al danno da circolazione, nel
4 termine biennale, decorrendo il termine iniziale dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Nel caso di specie è stata prodotta in giudizio la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 37/2018 del 4/12/2018, depositata il 19/12/2018, (doc. 9 parte attrice), che ha condannato CP_1 in relazione ai fatti di cui è causa per il reato di cui all'art. 590 c.p. e che, in assenza di
[...] alcuna allegazione delle parti in relazione a un'eventuale impugnazione, deve presumersi divenuta irrevocabile in data 19/1/20191. Pertanto, a norma dell'art. 2947 c. 3 c.c. il diritto al risarcimento del danno si è prescritto il 20/1/2021.
L'atto di citazione con cui è stato instaurato il presente giudizio è stato notificato ai convenuti in data 5 luglio 2022, allorché il termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale era ampiamente trascorso.
Dagli atti di causa, inoltre, non risultano atti interruttivi della prescrizione precedenti al 20/1/2021 nei confronti dei convenuti e CP_1 CP_2
Occorre precisare, infatti, che le raccomandate inviate al Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada non possono essere considerate quali atti interruttivi della prescrizione anche nei confronti degli odierni convenuti, in quanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto, responsabile del danno, perché l'obbligazione del Fondo, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella del responsabile;
con la conseguenza che la prescrizione dell'azione nei confronti del danneggiante non è interrotta da un valido atto interruttivo compiuto dal danneggiato nei confronti del Fondo” (v. anche Cass. 28.2.2002 n. 2963; v. anche Cass.
25.9.2000 n. 12671). (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 18401 del 19.08.2009).
In ogni caso, anche a voler considerare quale atto interruttivo della prescrizione l'ultima raccomandata contenente la richiesta di risarcimento inviata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada2 prima dell'introduzione del presente giudizio, essa, secondo quanto allegato dallo stesso attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, risale al 12 dicembre 2019 e, dunque, il diritto sarebbe stato comunque prescritto nel termine di 2 anni (ovvero il 13/12/2021) e, dunque, precedentemente all'instaurazione del presente giudizio.
Contrariamente a quanto dedotto dall'attore all'udienza del 9/2/2023, non può d'altronde trovare applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Esso, infatti, si applica soltanto qualora la sentenza penale divenuta irrevocabile abbia statuito anche sul risarcimento del danno a carico del responsabile civile e in favore del danneggiato costituitosi parte civile, ciò che non è avvenuto nel caso di specie (si veda, sul punto, Cass. n. 6070/2012, Cass., n. 4054/2009 e
Cass., n. 8154/2003: “Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al termine di prescrizione di cui all'art. 2947 3° co., c.c.”).
Da ciò deriva l'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dall'attore.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da essendo il relativo Parte_1 diritto prescritto;
2) Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei convenuti Parte_1
e liquidate in euro 3.809,00, oltre spese generali e Controparte_1 CP_2 accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari, in data 17.09.2025.
Il giudice
(Valentina Frongia) 2 Le medesime considerazioni possono essere svolte anche in relazione alle richieste di risarcimento inizialmente avanzate nei confronti della quale Compagnia Assicuratrice del veicolo condotto dal CP_4 CP_1 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In base all'art. 648, comma 2 c.p.p. “Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso”). Nel caso di specie, viene in rilievo l'art. 585, comma 1, let. B che fissa un termine per l'impugnazione della sentenza “di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2” (che a sua volta prevede che “qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia”. Ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), inoltre, il termine di 30 giorni decorre “dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito”. Nella specie, dunque, il termine di 30 giorni per proporre impugnazione decorreva dal 19/12/2018 ed è scaduto il
19/01/2019, data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e da cui ha iniziato a decorrere il termine biennale di prescrizione del diritto al risarcimento di danni ex art. 2947 co. 3 c.c. 5