Ordinanza cautelare 12 aprile 2022
Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 17/07/2025, n. 14151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14151 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13499/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13499 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, Selexi S.r.l., Mast S.r.l., non costituiti in giudizio;
nei confronti
ES IA, IA Paparozzi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica; - dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell'Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 21, 28 della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 19, 25 del compito di parte ricorrente;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 21, 28 in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 19, 25 del compito di parte ricorrente;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21; - degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
E per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
- all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha partecipato in data 3 settembre 2021, presso la sede dell’Ateneo di Palermo, alla selezione per l’accesso al corso di laurea magistrale unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2021/2022.
In data 28 settembre 2021 è stata pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa, nella quale si è collocato alla posizione n. 18.720, con un punteggio finale di 33,10, non risultando collocato entro il numero di posti disponibili per nessuna delle Università prescelte; né tale situazione è mutata all’esito dei primi scorrimenti di graduatoria, facenti seguito a rinunce di studenti rispetto alle diverse sedi indicate come preferenziali.
2. – Con il ricorso all’esame, egli ha impugnato gli atti della procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea indicati in epigrafe con richiesta, previa concessione di idonea misura cautelare, di annullamento degli stessi nei limiti delle censure proposte, di condanna all’aumento di punteggio in suo favore in modo da consentirgli il collocamento in posizione utile nella graduatoria nazionale, con conseguente ammissione presso l’Ateneo indicato come prima scelta all’atto della presentazione della domanda o, in subordine, presso gli altri Atenei e, in ulteriore subordine, di condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa e, in via ulteriormente gradata, di annullamento del concorso e la ripetizione della prova, con risarcimento del danno per equivalente.
3. – L’impugnativa è affidata a numerose ragioni di doglianza con le quali – in sintesi – sono formulate censure afferenti all’errata individuazione dei posti disponibili per il corso di laurea in questione, alle prospettate irregolarità riguardanti la predisposizione e formulazione dei test, nonché agli asseriti anomali episodi avvenuti in sede di esame; sono prospettati, inoltre, vizi degli atti impugnati che rimontano alla presunta ambiguità e/o erroneità di taluni quesiti somministrati (in particolare i quesiti sub n. 21 e 28) e alla asserita erroneità delle risposte individuate come corrette, ovvero all’inesistenza di una risposta esatta, all’inserimento, tra le domande sottoposte ai candidati, di quesiti vertenti sul ragionamento logico, alla mancata predisposizione dei quesiti da parte del MUR “ in prima persona ” e all’avversato affidamento della stessa al Cineca. Ulteriori profili di criticità, infine, sarebbero ravvisabili con riferimento alle dedotte violazioni del principio di segretezza e di anonimato.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare con puntuale motivazione sulla ritenuta insussistenza del fumus boni iuris (ordinanza n. -OMISSIS-/2022), con successiva ordinanza n. -OMISSIS-/2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, alla quale parte ricorrente ha adempiuto come da attestazione depositata in giudizio 14 gennaio 2025.
5. – Si sono costituiti in giudizio, il Ministero dell’Università e della Ricerca, con memoria di stile, e il Ministero della Salute, svolgendo controdeduzioni a confutazione delle doglianze articolate in ricorso avverso i provvedimenti di determinazione del fabbisogno professionale per il S.S.N. dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
6. – All’udienza straordinaria del 13 giugno 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso è infondato per tutte le motivazioni formulate in riferimento ad analoghe vicende dalla recente giurisprudenza di questo Tar, che meritano di essere confermate e integralmente recepite in forza dell’art. 88, comma 2, lett. d ) c.p.a. (recentemente cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. III, n. 10382 del 29 maggio 2025, di seguito integralmente richiamata).
In particolare:
7.1. – le censure formulate con il motivo sub I, con cui la ricorrente lamenta l’erronea attribuzione del punteggio, non sono riferibili ad un concreto interesse al rispettivo accoglimento, posto che “ non appare superata la prova di resistenza sotto lo specifico profilo per il quale le doglianze sul punto articolate, anche ove risultassero fondate, stante la loro portata caducatoria, determinerebbero comunque la riformulazione dell’intera graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti, con effetti dunque non limitati alla sola parte ricorrente ed esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione della medesima, come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti resi anche in sede di merito su contestazioni di analogo tenore nell’ambito di controversie in tema di ammissione ai corsi di laurea in questione con riguardo ad annualità precedenti a quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, ord. 29 marzo 2021, n. 1965 e sent. 14 giugno 2021, n. 7091) ”.
In ogni caso, va soggiunto, nel caso che occupa, la prova di resistenza non sarebbe superata nemmeno laddove, accreditando il ragionamento di parte ricorrente sulla soglia di superamento dei quiz di interesse (stabilita nel punteggio di 36,10 in esito all’ultimo scorrimento, in relazione alle “scelte indicate” dalla medesima ricorrente), si riconoscesse la fondatezza della censura con cui contesta l’ambiguità del quesito n. 21 e si desse seguito alla correlata rivendicazione, per l’effetto, dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (va dato conto, sullo specifico punto, che in contenziosi analoghi, in cui erano state formulate censure identiche in ordine ai quesiti in discussione, il Tribunale ha disposto una verificazione, incaricando di ciò l’Istituto superiore di sanità, il quale, all’esito dell’espletamento delle operazioni di verificazione, ha riconosciuto l’ambiguità, per quanto di interesse, del solo quesito n. 21).
La ricorrente, infatti, in ogni caso raggiungerebbe un punteggio insufficiente di 35,00 (33,10 + 1,90 per il quesito n. 21) a fronte di una “ soglia ” che – come dichiarato dalla stessa ricorrente (p. 9 del ricorso) – si ragguaglia al punteggio di 36,10.
7.2. – I motivi sub II e III sono parimenti infondati, atteso che: “ - la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione che, in quanto tale, non è sindacabile in sede giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui il suo esercizio risulti manifestamente illogico o irragionevole, ovvero sia inficiato da un manifesto travisamento dei fatti”; - l’amministrazione, nell’elaborazione dei quesiti da somministrare, non è tenuta “ad attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma [può] adattare le prove al grado di “cultura generale” che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, quali quelle afferenti al ragionamento logico, realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere, e idonee a valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute”; - “anche il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la scelta di sottoporre ai candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anche domande di logica, in quanto le stesse “costituiscono un indice particolarmente probante delle effettive conoscenze acquisite nel corso degli studi frequentati dal candidato e che la finalità del test è quella di premiare coloro i quali manifestano maggiore propensione all’apprendimento (per testare la quale i quiz di logica appaiono più che idonei (…)” ” (Tar Lazio Roma, Sez. III, 5.5.2025, n. 8626);
- quanto al motivo sub IV, è decisivo osservare che “ Per ciò che attiene all’asserita illegittimità dell’affidamento al CINECA della predisposizione dei test, senza svolgimento di una gara, la censura è inammissibile per carenza d’interesse, adducendo parte ricorrente la violazione di norme in materia di appalti pubblici che non ledono direttamente i suoi interessi e che potrebbero, semmai, essere fatte valere dai titolari dell’interesse al relativo affidamento. Quanto all’affidamento da parte della stessa al CINECA della redazione dei quesiti alle società esterne -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., con l’impugnata determina Cineca del 4 agosto 2020, avversato sul rilievo la stessa avrebbe dovuto possedere al suo interno soggetti esperti in materia, va evidenziato che parte ricorrente non fornisce un principio di prova che le predette Società, in persona dei relativi addetti che hanno elaborato i quesiti, non siano “soggetti esperti in materia”, né indica, deducendone la violazione, la specifica norma che impone la pretesa validazione dei quesiti stessi da parte del Ministero, non fornendo, peraltro, principio di prova che tale validazione, anche ove prescritta da una norma, non sia avvenuta. Va al riguardo rimarcato quanto già affermato nella citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di questo Tar, ove si afferma che “non si rinviene nel D.M. n. 730/2021 alcuna disposizione che stabilisca che la prova debba essere elaborata dal Ministero “in prima persona”, né che il Ministero debba procedere alla pretesa validazione dei quesiti, poiché l’art. 2 del D.M. n. 730/2021, al comma 1, ultimo periodo recita, con riguardo alla prova di ammissione, si limita ad affermare che “Essa è predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza”, non contemplando alcun obbligo di successiva validazione”. La disposizione, quindi, non contempla la formale nomina di una commissione di esperti, ma solo l’avvalersi della stessa, la cui formazione può essere ritenuta implicita nell’affidamento dell’elaborazione del test al CINECA il quale ad ulteriore garanzia della natura esperta dei professionisti cui affidare in concreto l’elaborazione dei quesiti, ha ritenuto di espletare una gara ad evidenza pubblica onde selezionarli »” (cfr. Tar Lazio n. 8626/2025 cit.);
7.3. – I motivi sub V e VI non possono essere condivisi atteso che “ - “quanto alla censurata istruttoria sulla programmazione dei posti disponibili, in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e di odontoiatri rispetto all’offerta potenziale del sistema universitario, occorre ricordare che le decisioni volte a determinare il numero di posti, tenuto conto dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, rientrano nella esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali”; - “la prescritta determinazione rientra dunque in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’amministrazione ampi poteri discrezionali, spettando ai competenti organi pubblici il compito di dettare i parametri valutativi, operare i riscontri necessari e bilanciare le esigenze in rilievo, che riguardano da una parte il livello di formazione da assicurare a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di attività professionali in campo sanitario, dall’altra le concrete possibilità di avviamento al mondo del lavoro, da garantire ragionevolmente agli interessati” (così, anche Tar Lazio, n. 17249/2024); - “con riguardo alla complessa procedura di determinazione dei posti disponibili da mettere annualmente a concorso, dallo stesso tenore letterale delle previsioni legislative di riferimento (articolo 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264) è chiaramente desumibile il carattere prioritario dell’elemento rappresentato dalla capacità formativa degli Atenei – corrispondente all’esigenza di assicurare adeguati livelli di formazione – rispetto a quello del fabbisogno professionale: la determinazione annuale del numero dei posti in questione è, infatti, rimessa alla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto (in via, evidentemente, sussidiaria) del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (così, anche Tar Lazio n. 17249/2024); - “non può, inoltre, ritenersi corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione ai corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano idonee a garantirne una adeguata formazione professionale (in tal senso, cfr. ex multis Tar Lazio, III, 24 ottobre 2022, n. 13658 e 22 marzo 2021, n. 3443)” (così anche Tar Lazio, n. 17249/ 2024); - “c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire […] Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire” (così, anche Tar Lazio n. 17249/2024 e Consiglio di Stato, n. 2296/2022). A ciò va aggiunto che, come evidenziato dalle Amministrazioni resistenti, per l’anno accademico in questione si è registrato un forte incremento, rispetto agli anni precedenti, dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno. Anche alla luce di tale aspetto le doglianze articolate dalla ricorrente risultano infondate, posto che in relazione alle singole annualità accademiche si registra, costantemente, un progressivo aumento dei posti disponibili, e che la ricorrente non ha fornito elementi tali da dimostrare l’irragionevolezza o l’erroneità, in punto di fatto, della operata determinazione dei posti disponibili per l’ammissione al corso di laurea di interesse in relazione all’annualità per cui è causa ” (Tar Lazio, n. 8626/2025 cit.);
7.4. – Anche la censura articolata con il motivo sub VII deve essere “ respinta in applicazione dei principi espressi da questo Tribunale, il quale, chiamato a pronunciarsi su identiche doglianze, ha già evidenziato che, con riguardo ai test selettivi da svolgersi con modalità automatizzate di correzione (nel cui novero indubbiamente rientra la prova selettiva in contestazione), “il principio dell’anonimato non richieda una peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga in maniera meccanizzata tramite l’utilizzo di un lettore ottico, mentre a diversi approfondimenti si presterebbe il caso in cui emerga la prova di effettive manipolazioni o altre forme di frode suscettibili di integrare una fattispecie criminosa, ipotesi questa che non si configura nel caso di specie” (cfr., tra le altre, Tar Lazio, n. 5775 e n. 1135 del 2025, nn. 17249, 17250, 17383, 17384, 19291, 19294 e 19297 del 2024, n. 1144/2023). Alla luce di quanto sopra è evidente l’infondatezza della doglianza, tenuto conto che la ricorrente non ha offerto neppure un principio di prova in ordine al fatto che – con specifico riferimento al test di cui al presente ricorso – si siano verificati fatti di manipolazione o sostituzione degli elaborati, o altre forme di frode ” (Tar Lazio, n. 8626/2025 cit.).
8. – Per tutte le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato.
9. – Le spese possono essere compensate tra le parti costituite in ragione delle specificità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.