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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/10/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 21/10/2025 N. 573 /2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
RG MA quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Parte_1 C.F._1
US OM e OL Di PA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Reggio Calabria, via P. Andiloro, diramazione Giunta n. 21, che lo rappresentano e difendono, come da procura allegata al ricorso e successiva depositata in data 5.3.2021
RICORRENTE contro
, in persona del Dirigente Generale pro Controparte_1 tempore, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. f)- del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rappresentato e difeso dai funzionari dott.ssa Maria Cristina Conte e dott. Vincenzo Buldo ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Roma, via XX Settembre n. 97
RESISTENTE
OGGETTO: determinazione n. DAG-2020-665 del 23 marzo 2020 – transito personale militare in ruoli civili - ripetizione indebito
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 14.10.2020 conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e
[...] respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, previa sospensione, accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato;
in via principale: annullare l'atto impugnato;
accertare, dichiarare e statuire il diritto del sig. al riconoscimento del Pt_1 trattamento economico spettante in relazione al grado rivestito all'atto del transito nei ruoli civili,
Maresciallo ordinario, posizione economica livello VI bis, pari ad € 2.310,29 mensili lordi, come stabilito dal competente Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria di Catanzaro (…).
Condannare parte resistente alla refusione delle somme nel frattempo trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite (…) ex art. 91 c.p.c., e in via equitativa, ex art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma a favore del sig. . Pt_1
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
, contestando in fatto ed in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
[...]
Ritenuta la causa di natura meramente documentale non veniva espletata attività istruttoria e, acquisita giurisprudenza conforme, trattenuto altresì integralmente al - nelle more del Pt_1
Contr giudizio - l'importo pari ad € 14.139,45 individuato dal quale indebito oggettivo (si veda verbale di udienza del 4.4.2024), onerata quindi l'amministrazione convenuta alla produzione di conteggio integrativo in considerazione di specifiche eccezioni dedotte dal ricorrente (si veda ancora una volta verbale di udienza del 4.4.2024), autorizzate le parti al deposito di note conclusive, all'udienza del 21.10.2025 la causa veniva discussa oralmente.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di seguito illustrati.
***
Il ricorrente è un ex Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza, proveniente dal Corpo della
Guardia di Finanza Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Cosenza, il quale, a seguito del giudizio di inidoneità emesso ai sensi della Legge 28 luglio 1999, n. 266 e del Decreto
Interministeriale del 18 aprile 2002, è transitato, a decorrere dal 16 maggio 2005, all'impiego civile presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese.
Con il presente giudizio il ricorrente ha contestato la nullità della determinazione DAG 2020-665 del 23 marzo 2020 emessa dal MEF uff. VII e, di conseguenza, ha chiesto l'accertamento CP_3 del suo diritto al riconoscimento del trattamento economico - pari all'importo di euro 2.310,29 mensili lordi - da computarsi in relazione al grado rivestito all'atto di transito nei ruoli civili
(16.5.2005), ossia quello di Maresciallo ordinario, posizione economica livello VI bis, chiedendo quindi anche la condanna dell'amministrazione convenuta alla restituzione dell'importo Contr complessivo di € 14.139,45, trattenuto ratealmente dal a titolo di indebito.
2 Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “…in data 31 marzo 2004, la Regione Militare Sud - Commissione Medica di II^ istanza di Palermo - giudicava il sig. (Maresciallo ordinario della Guardia di Parte_1 finanza, in forza presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Cosenza):
"permanentemente non idoneo al servizio militare e d'Istituto e da collocare in congedo assoluto. È si idoneo al transito nelle corrispondenti aree civili del , Controparte_1 ai sensi della Legge 266/1999"” (doc. 2 ricorrente);
- che “…con istanza del 7 aprile 2004 [doc. 3 ricorrente] il sig. chiedeva di transitare Pt_1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze”;
- che “…in data 16 maggio 2005, il sig. cessava dal servizio permanente nella Pt_1
Guardia di finanza per avvenuto transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del assumendo le funzioni di assistente Controparte_1 tributario presso la Commissione tributaria provinciale di Varese” (doc. 4 ricorrente);
- che “…in data 19 settembre 2006 il competente Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Calabria - Ufficio Amministrazione - aggiornava il trattamento economico spettante al sig. per il biennio 2004-2005 con l'atto dispositivo n. 2897/T.E.” (doc. 5 ricorrente); Pt_1
- che “…in data 17 ottobre 2006 il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria - Uff.
Amministrazione - Sezione Trattamento economico (Conguagli) - comunicava al sig. Pt_1 che alla data del 16 maggio 2005 il suo trattamento economico mensile lordo era pari ad €
2.310,29, come risultante dallo sviluppo dell'atto dispositivo n. 2897/T.E.” (doc. 6 ricorrente);
- che quindi, “…in conformità al citato atto dispositivo, il competente Dipartimento Politiche
Fiscali - Ufficio Amministrazione delle Risorse - provvedeva alla "rideterminazione economica definitiva" nei confronti del sig. attribuendogli, a far data dal 16 Pt_1 maggio 2005, un assegno personale riassorbibile pari a € 5.507,89” (doc. 7 ricorrente);
- che “…con email del 08 maggio 2019, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi - Direzione del Personale - Ufficio VII - comunicava al sig. Pt_1 che: "A seguito di una revisione della Sua posizione stipendiale, in sede di applicazione del
CCNL di cui all'oggetto con conseguente aggiornamento dell'assegno personale riassorbibile a Lei spettante, è scaturito un debito imponibile pari a euro 14.139,45, che verrà recuperato nei termini di legge a decorrere dalla mensilità di maggio 2019. Al
3 riguardo si comunica che il relativo provvedimento formale è in corso di perfezionamento"”
(doc. 10 ricorrente);
- che “…in data 01 giugno 2020, a distanza di oltre 15 anni dal transito nei ruoli civili, e di un anno dall'applicazione delle relative trattenute (maggio 2019), il sig. riceveva la Pt_1 determinazione DAG-2020-665, del 23.03.2020, con la quale l'assegno personale riassorbibile a suo tempo attribuitogli veniva ridotto ad € 3.895,10”.
Tutto ciò premesso il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, contestando la “violazione degli artt. 21 octies e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241
- nullità della determinazione n. dag-2020-665 del 23.03.2020 - violazione della buona fede e del legittimo affidamento”, la “violazione e falsa applicazione del D.M. 18 aprile 2002 emesso dal ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro per la funzione pubblica”, la
“violazione e falsa applicazione dell'art. 26 (trattamento durante l'aspettativa), della legge 5 maggio 1976, n. 187”. Contr Dalla memoria – rituale e tempestiva del – e dalla documentazione ad essa allegata, emerge quanto segue:
- che il ricorrente, a seguito di transito all'impiego civile, a decorrere dal 16 maggio 2005
“…è stato inquadrato nel profilo professionale di Assistente tributario, ex Area B, Posizione economica B3, ora 2^ Area – fascia retributiva F3- e gli è stato attribuito un assegno personale pensionabile a garanzia del trattamento economico percepito all'atto del giudizio di inidoneità, da riassorbire con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo dovuti”;
- che “…l'ex Ufficio del trattamento economico U.A.R. del Dipartimento delle Politiche
Fiscali … autorizzava, con la nota n. 8310 del 9 febbraio 2007 (allegato 2), la corresponsione dell'Assegno personale pensionabile riassorbibile di a.l. di €. 5.507,89, invitando la C.T.P. di Varese a notificare all'interessato ai sensi della Legge 241/1990 la nota medesima”;
- che “…a decorrere dal 1° ottobre 2014, a seguito del nuovo assetto organizzativo di cui al
D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67 e D.M. 17.7.2014, la gestione del personale in servizio presso le Commissioni tributarie, già amministrato dalla Direzione della Giustizia
Tributaria del Dipartimento delle Finanze, è passata alla Direzione del Personale del DAG.
In particolare, l'Ufficio VII DP DAG, in sede di applicazione del CCNL Comparto Funzioni
Centrali, triennio 2016 – 2018 ha provveduto ad effettuare un controllo sulle partite stipendiali con assegni ad personam in pagamento, per procedere all'eventuale
4 riassorbimento con i miglioramenti retributivi previsti dal medesimo contratto e/o da normative vigenti”;
- che il suddetto controllo “…ha interessato anche le partite stipendiali già amministrate dall'ex U.A.R. del Dipartimento delle Politiche Fiscali e passate per competenza alla
Direzione del Personale a seguito del nuovo assetto e delle ridistribuzioni delle competenze nell'ambito dei Dipartimenti del come sopra Controparte_1 evidenziato”; Contr
- che “…per effettuare i suddetti controlli, l'Ufficio VII DP ha proceduto ad acquisire i Contr dati giuridico-economici relativi al personale GdF inidoneo al servizio, transitato al presso il C.I.A.N. – Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio – Servizio TEP –
Drappello ISAF – del Corpo della Guardia di Finanza. Dall'esame della documentazione era stato rilevato che gli elementi retributivi analizzati dall'ex Ufficio U.A.R. del
Dipartimento delle Politiche Fiscali per l'attribuzione dell'assegno ad personam, nel caso che ci occupa, facevano riferimento al trattamento economico percepito all'atto del passaggio in data 16 maggio 2005 (vedi nota n. 39770 del 17 ottobre 2006 del Reparto
Tecnico Logistico Amm.vo Calabria –( allegato 3) - e Atto Dispositivo n. 2897/T.E. del 19 giugno 2006 – (allegato 4)) e non alla data del Giudizio di inidoneità avvenuta il 2 febbraio
2004”;
- che “…sempre in esito a detti controlli è emerso, altresì, che dal prospetto allegato alla nota n. 8310/2007 sopra richiamata, il confronto tra i maturati economici non ha tenuto conto del fatto che l'Indennità di Amministrazione del va attribuita solo per 12 CP_2 mensilità e che non risulta presa in considerazione la quota di assegno dovuta sulla 13^ mensilità”;
- che “…la necessaria documentazione, pervenuta in data 15 marzo 2019, con protocollo n.
28573 (allegato 5), ha consentito all'Amministrazione di operare una corretta valutazione degli elementi retributivi di competenza, di riesaminare la situazione economica del Sig.
e di ricalcolare l'assegno personale pensionabile riassorbibile, con contestuale Pt_1 riassorbimento della Indennità di vacanza contrattuale (mai riassorbita), spettante all'interessato sin dalla data di assunzione nel ruolo unico del MEF”;
- che “…l'importo dell'assegno ricalcolato, pari ad euro 3.895,10 a.l., messo a confronto con Contr quanto percepito dall'interessato nel periodo di servizio (a.l. €. 5.507,89), ha generato un debito che, tenuto conto dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., è stato quantificato in euro 14.139,45 (imponibile fiscale)”;
5 - che delle circostanze ut supra veniva data comunicazione al ricorrente “… attraverso la sua casella di posta istituzionale, e non con semplice mail, come sostenuto nel ricorso” con nota n. 48729 del 3 maggio 2019 (allegato 6), firmata digitalmente dal dirigente dell'Ufficio;
- che di conseguenza “…l'Amministrazione ha provveduto all'emissione della Determina n.
DAG-2020-665 (allegato 7) del 23 marzo 2020, notificata con nota n. 56863 (allegato 8) del
29 maggio 2020, tramite la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, con la quale si è formalizzata la regolarizzazione economica dalla quale è scaturito il debito già accertato con la nota n. 48729 del 3 maggio 2019 sopra richiamata ed un ulteriore debito scaturito dalla elaborazione della Determina n. DAG-2020-665 di cui sopra”.
***
Nel caso di specie occorre innanzitutto richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il D.M. 18 aprile 2002, che regola il transito del personale della Guardia di Finanza giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, all'articolo 1 dispone quanto segue: “1c. Il personale della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda ed ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le corrispondenze definite nell'annessa tabella A, sempreché' l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 2c. La domanda deve essere presentata, per via gerarchica, alla direzione generale degli affari generali e del personale del dell'economia e delle finanze, a pena di CP_1 decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità”.
Il successivo articolo 3 disciplina quanto segue: “1c. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze è disposto con determinazione del direttore generale degli affari generali e del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze. 2c. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della direzione generale degli affari generali e del personale, scaduto il quale l'istanza si intende accolta. 3c. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del conomia e delle finanze non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli Controparte_1 di provenienza o di quelli di destinazione. 4c. Il personale transitato è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del transito, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. 5c.
6 In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale transitato ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero”.
E ancora, il successivo articolo 4 disciplina quanto segue: “1c. La presentazione della domanda di transito all'impiego civile da parte del personale interessato, non più idoneo al servizio militare incondizionato, sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni attributive di vantaggi in termini di stato o di avanzamento. 2c. In attesa della determinazione di cui al precedente art. 3, il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità. 3c. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza
è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al suo riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi. 4c. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”. Controparte_1
***
Sulla “violazione degli artt. 21 octies e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - nullità della determinazione n. dag-2020-665 del 23.03.2020- violazione della buona fede e del legittimo affidamento”.
L'assunto è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, sia sufficiente richiamare - anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc - l'orientamento espresso dalla CdA di Milano, sez. Lav., nella sentenza n. 868/2021, menzionata anche dall'amministrazione convenuta, ritenuta da questo Giudice conferente al caso di specie solo per quanto concerne l'aspetto qui in esame: “[…] L'Amministrazione è obbligata ex lege a procedere alla ripetizione di denaro indebitamente versato. Si tratta di obbligo inderogabile ed irrinunciabile per la Pubblica Amministrazione, vertendosi in materia di denaro pubblico. Rispetto a tale obbligo l'Amministrazione non gode di alcun potere discrezionale, a differenza di quanto si rinviene, invece, nell'esercizio del potere di autotutela. Questo (in disparte la questione relativa alla sua esercitabilità in campo privatistico) postula sempre l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, che, comparando i diversi interessi in gioco, potrebbe anche ritenere miglior partito non modificare i provvedimenti adottati, persino se ne riscontrasse l'illegittimità. Il principio vale in qualsiasi campo e settore, e segnatamente anche nel campo del pubblico impiego privatizzato . La giurisprudenza , sia amministrativa che civile, sul punto, è assolutamente pacifica
( cfr , tra le tante: Cds 4429/13, 27/18, Tar Lazio I bis 2188/21 ; Cass n. 13479 del 29. 5. 2018 ) nel
7 ritenere che il recupero del denaro che non doveva essere versato ha carattere di doverosità e costituisce diritto irrinunciabile, in quanto correlato a finalità di interesse pubblico . Nulla può opporsi all'esercizio di tale obbligo di natura pubblica, nemmeno la buona fede del percipiente.
Questa può, semmai, rilevare solo sotto il profilo delle modalità di recupero , nel senso di giustificare una rateizzazione ( nel caso di specie disposta ab origine dal datore); ma null'altro.
L'atto di recupero, in realtà, non è un provvedimento, e quindi solo per questo non potrebbe essere riguardato alla luce della L 241/1990 , della cui violazione, in primo grado, il dipendente si era lamentato. Al contrario, si tratta di un mero atto di controllo, da cui scaturiscono comportamenti dovuti. Per questo motivo , quindi, non è necessario nemmeno che sia compiutamente motivato.
[…]” (C.d.A. Milano, sez. Lav., n. 868/2021, cit., in motivazione).
Per ciò solo, la doglianza in esame deve essere respinta.
Sulla “violazione e falsa applicazione del D.M. 18 aprile 2002 emesso dal ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro per la funzione pubblica” e sulla
“violazione e falsa applicazione dell'art. 26 (trattamento durante l'aspettativa), della legge 5 maggio 1976, n. 187”.
Prima di esaminare gli aspetti contestati, va chiarito che il presente giudizio ha ad oggetto l'individuazione del trattamento economico spettante al ricorrente, già Maresciallo Ordinario della
Guardia di Finanza, a seguito del transito del predetto nei ruoli civili del Controparte_1
.
[...]
Nello specifico, la questione controversa ha ad oggetto la spettanza o meno al dei Pt_1 miglioramenti economici che sono intervenuti tra la data del giudizio di inidoneità del predetto al servizio militare (02.02.2004) e la successiva data del suo transito nei ruoli civili ministeriali
(16.05.2005). Contr Orbene, il ha emesso la determina in questa sede impugnata ritenendo che ai fini della quantificazione dell'assegno personale riassorbibile “…gli elementi retributivi da prendere in considerazione sono quelli in godimento alla data del giudizio di [in]idoneità, che per il sig. Pt_1
è stata dichiarata il 2 febbraio 2004” (determina N. DAG-2020-665 del 23 marzo 2020).
L'assunto non è condivisibile per le ragioni di seguito illustrate.
Sul punto, va innanzitutto richiamato il Decreto Interministeriale 18 aprile 2002 che, come visto, all'articolo 3, 4° comma, prevede che “Il personale transitato è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del transito, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita”.
8 In punto di disamina del disposto normativo richiamato, l'attenzione va chiaramente posta sulla parte in cui è previsto che il personale transitato conserva l'anzianità assoluta riferita al grado rivestito, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita al momento del transito.
A completamento, va difatti richiamato anche il dettato normativo di cui all'articolo 1, 1° comma, dello stesso D.M. 18.4.2002, che chiarisce che il transito avviene “…secondo le corrispondenze definite nell'annessa tabella A”, dal cui esame emerge che la posizione economica relativa al grado di Maresciallo Ordinario è il livello retributivo VI bis (doc. 11 ricorrente).
Di conseguenza, il trattamento economico da tenere in considerazione nella fattispecie non può che essere, ad avviso di questo Giudicante, quello spettante all'atto del transito (16 maggio 2005) in relazione al grado di Maresciallo ordinario, posizione economica livello retributivo VI bis.
A completamento di quanto sin qui illustrato, ritiene questo Giudicante di condividere - e pertanto di richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc - le motivazioni illustrate nel Parere n. 1345 del 17.7.2020 emesso dal Consiglio di Stato, versato in atti dal ricorrente, relativo a fattispecie identica a quella in esame, come di seguito riportate “[…]
9 […]
10 […]
[…]
11 12 […]
13 14 15 […]” (Parere Consiglio di Stato n. 1345 del 17.7.2020, cit., in motivazione).
Orbene, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, emerge dunque che il Decreto del 18 aprile 2002 - menzionato dal Consiglio di Stato nel Parere ut supra - disciplina le modalità di transito nei ruoli civili del “personale militare” non più idoneo al servizio e che il suo contenuto è identico a quello del D.M. dello stesso 18 aprile 2002 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che disciplina il transito del personale della Guardia di Finanza (doc. 11 ricorrente).
Va difatti evidenziato che l'articolo 4, 1° comma, D.M. 18 aprile 2002 del Ministro dell'Economia
e delle Finanze - richiamato dall'amministrazione convenuta a sostegno dei suoi assunti, e che disciplina, appunto, il transito del personale della Guardia di Finanza - sospende “l'applicazione di tutte le disposizioni attributive di vantaggi in termini di stato o di avanzamento”.
L'oggetto della odierna fattispecie, tuttavia, concerne un aspetto diverso, poiché il Pt_1 ha rivendicato il diritto al riconoscimento degli aumenti stipendiali intervenuti tra la data del giudizio di non idoneità e la successiva data del transito, i quali aumenti non sono, come
16 correttamente osservato dal ricorrente, da ultimo, anche nelle note conclusive, conseguenti a mutamenti di status o posizioni, ma sono, al contrario, volti ad adeguare lo stipendio ai reali bisogni esistenziali dell'accipiens e della sua famiglia, proprio secondo quanto illustrato dal
Consiglio di Stato nel Parere ut supra.
Infatti, alla luce di quanto dispone il 4° comma dell'articolo 3 del suddetto D.M. 18 aprile
2002 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il personale transitato conserva l'anzianità assoluta riferita al grado rivestito, l'anzianità complessivamente maturata, e la posizione economica acquisita.
Ritiene quindi questo Giudice che la posizione economica del non possa che Pt_1 corrispondere al livello retributivo conseguito in ragione dell'anzianità complessivamente maturata e - con riferimento al personale militare - anche al grado rivestito, e non al mero livello stipendiale, Contr come sostenuto dal nei propri scritti difensivi.
Ciò chiarito, occorre altresì soffermarsi sullo specifico passaggio con cui il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'articolo 2, 4° comma, D.M. Interministeriale 18.4.2022 ut supra citato
(analogamente all'art. 3, comma 2, D.M. di identico contenuto del MEF), prevede espressamente che: “L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 150 giorni dalla data del ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”.
Ed è proprio l'articolo 2, commi 4 e 7, del suddetto decreto interministeriale, secondo il
Consiglio di Stato, che costituisce l'addentellato normativo da cui si desume che il dies ad quem concernente il termine dell'aspettativa non può che, evidentemente, coincidere con il termine massimo di 150 giorni indicato per l'assunzione delle definitive determinazioni sull'istanza di transito e la conclusione del procedimento. (“[ … ] Orbene, la Sezione non ritiene di dover aggiungere alcunché all'impalcatura argomentativa sopra riportata, che ritiene lineare, condivisibile e dunque fondata in tutti i suoi aspetti essenziali, oltre che conforme al quadro normativo dato dal combinato disposto dei commi 4 e 7 menzionati, nel senso, in definitiva, di ritenere che il periodo di aspettativa speciale a trattamento economico conservato possa permanere solo con riferimento al tempo necessario all'amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza” (…) – Parere Consiglio di Stato, cit. , in motivazione).
Di conseguenza, condividendo l'orientamento menzionato, questo Giudice ritiene che l'aspettativa speciale a stipendio invariato possa permanere solo e al massimo per i 150 giorni entro cui l'Amministrazione è chiamata ad esprimersi sulla domanda di transito.
17 Orbene, nel caso di specie l'istanza di transito è stata presentata dal in data 7 Pt_1 aprile 2004 (doc. 3 ricorrente), con la conseguenza che i richiamati 150 giorni sono decorsi il 4 settembre 2004, data a seguito della quale il ricorrente è pertanto tornato ad essere nella posizione di aspettativa per infermità del personale militare, disciplinata dall'art. 26 della Legge 187/1976.
Il summenzionato disposto normativo prevede quanto segue: “Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo
16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.
Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale”.
Tutto ciò richiamato ed esaminato, ritiene pertanto questo Giudice che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento degli incrementi stipendiali intervenuti tra il giudizio di non idoneità
(02.02.2004) ed il transito nei ruoli civili (16.05.2005), in quanto il predetto - decorsi inutilmente i
150 giorni dalla domanda di transito appunto (4 settembre 2004) - è ritornato ad essere collocato nella posizione di aspettativa per infermità ex articolo 26 Legge n. 187/1976.
Il ricorso è dunque fondato e deve essere accolto.
Di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto di al Parte_1 riconoscimento del trattamento economico spettante in relazione al grado rivestito all'atto del transito nei ruoli civili, Maresciallo Ordinario, posizione economica livello VI bis, corrispondente
18 ad € 2.310,29 mensili lordi (docc. 6 e 7 ricorrente), quantificazione condivisa da questo Giudicante poiché ottenuta in conformità dei principi ut supra illustrati.
Per l'effetto, il deve essere condannato a Controparte_1 restituire a 'intero importo illegittimamente trattenuto, pari alla somma di € Parte_1
14.139,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In considerazione della particolare complessità della fattispecie e delle fonti normative richiamate, Contr questo Giudice non ritiene di ravvisare i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc del come richiesto da parte ricorrente.
Di conseguenza, la relativa domanda deve essere respinta.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – considerata la peculiarità della fattispecie e l'interpretazione normativa sottesa alla statuizione – vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento del trattamento Parte_1 economico spettante in relazione al grado rivestito all'atto del transito nei ruoli civili,
Maresciallo Ordinario, posizione economica livello VI bis, pari ad € 2.310,29 mensili lordi;
- condanna il a restituire a Controparte_1
l'intero importo illegittimamente trattenuto pari alla somma di Parte_1
€ 14.139,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna il a rifondere in Controparte_1 favore di e spese di lite, quantificate nell'importo complessivo Parte_1 di € 2.500,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed
IVA se dovuta per legge.
Varese, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RG MA
19
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 21/10/2025 N. 573 /2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
RG MA quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Parte_1 C.F._1
US OM e OL Di PA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Reggio Calabria, via P. Andiloro, diramazione Giunta n. 21, che lo rappresentano e difendono, come da procura allegata al ricorso e successiva depositata in data 5.3.2021
RICORRENTE contro
, in persona del Dirigente Generale pro Controparte_1 tempore, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. f)- del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rappresentato e difeso dai funzionari dott.ssa Maria Cristina Conte e dott. Vincenzo Buldo ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Roma, via XX Settembre n. 97
RESISTENTE
OGGETTO: determinazione n. DAG-2020-665 del 23 marzo 2020 – transito personale militare in ruoli civili - ripetizione indebito
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 14.10.2020 conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e
[...] respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, previa sospensione, accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato;
in via principale: annullare l'atto impugnato;
accertare, dichiarare e statuire il diritto del sig. al riconoscimento del Pt_1 trattamento economico spettante in relazione al grado rivestito all'atto del transito nei ruoli civili,
Maresciallo ordinario, posizione economica livello VI bis, pari ad € 2.310,29 mensili lordi, come stabilito dal competente Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria di Catanzaro (…).
Condannare parte resistente alla refusione delle somme nel frattempo trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite (…) ex art. 91 c.p.c., e in via equitativa, ex art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma a favore del sig. . Pt_1
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
, contestando in fatto ed in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
[...]
Ritenuta la causa di natura meramente documentale non veniva espletata attività istruttoria e, acquisita giurisprudenza conforme, trattenuto altresì integralmente al - nelle more del Pt_1
Contr giudizio - l'importo pari ad € 14.139,45 individuato dal quale indebito oggettivo (si veda verbale di udienza del 4.4.2024), onerata quindi l'amministrazione convenuta alla produzione di conteggio integrativo in considerazione di specifiche eccezioni dedotte dal ricorrente (si veda ancora una volta verbale di udienza del 4.4.2024), autorizzate le parti al deposito di note conclusive, all'udienza del 21.10.2025 la causa veniva discussa oralmente.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di seguito illustrati.
***
Il ricorrente è un ex Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza, proveniente dal Corpo della
Guardia di Finanza Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Cosenza, il quale, a seguito del giudizio di inidoneità emesso ai sensi della Legge 28 luglio 1999, n. 266 e del Decreto
Interministeriale del 18 aprile 2002, è transitato, a decorrere dal 16 maggio 2005, all'impiego civile presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese.
Con il presente giudizio il ricorrente ha contestato la nullità della determinazione DAG 2020-665 del 23 marzo 2020 emessa dal MEF uff. VII e, di conseguenza, ha chiesto l'accertamento CP_3 del suo diritto al riconoscimento del trattamento economico - pari all'importo di euro 2.310,29 mensili lordi - da computarsi in relazione al grado rivestito all'atto di transito nei ruoli civili
(16.5.2005), ossia quello di Maresciallo ordinario, posizione economica livello VI bis, chiedendo quindi anche la condanna dell'amministrazione convenuta alla restituzione dell'importo Contr complessivo di € 14.139,45, trattenuto ratealmente dal a titolo di indebito.
2 Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “…in data 31 marzo 2004, la Regione Militare Sud - Commissione Medica di II^ istanza di Palermo - giudicava il sig. (Maresciallo ordinario della Guardia di Parte_1 finanza, in forza presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Cosenza):
"permanentemente non idoneo al servizio militare e d'Istituto e da collocare in congedo assoluto. È si idoneo al transito nelle corrispondenti aree civili del , Controparte_1 ai sensi della Legge 266/1999"” (doc. 2 ricorrente);
- che “…con istanza del 7 aprile 2004 [doc. 3 ricorrente] il sig. chiedeva di transitare Pt_1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze”;
- che “…in data 16 maggio 2005, il sig. cessava dal servizio permanente nella Pt_1
Guardia di finanza per avvenuto transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del assumendo le funzioni di assistente Controparte_1 tributario presso la Commissione tributaria provinciale di Varese” (doc. 4 ricorrente);
- che “…in data 19 settembre 2006 il competente Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Calabria - Ufficio Amministrazione - aggiornava il trattamento economico spettante al sig. per il biennio 2004-2005 con l'atto dispositivo n. 2897/T.E.” (doc. 5 ricorrente); Pt_1
- che “…in data 17 ottobre 2006 il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria - Uff.
Amministrazione - Sezione Trattamento economico (Conguagli) - comunicava al sig. Pt_1 che alla data del 16 maggio 2005 il suo trattamento economico mensile lordo era pari ad €
2.310,29, come risultante dallo sviluppo dell'atto dispositivo n. 2897/T.E.” (doc. 6 ricorrente);
- che quindi, “…in conformità al citato atto dispositivo, il competente Dipartimento Politiche
Fiscali - Ufficio Amministrazione delle Risorse - provvedeva alla "rideterminazione economica definitiva" nei confronti del sig. attribuendogli, a far data dal 16 Pt_1 maggio 2005, un assegno personale riassorbibile pari a € 5.507,89” (doc. 7 ricorrente);
- che “…con email del 08 maggio 2019, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi - Direzione del Personale - Ufficio VII - comunicava al sig. Pt_1 che: "A seguito di una revisione della Sua posizione stipendiale, in sede di applicazione del
CCNL di cui all'oggetto con conseguente aggiornamento dell'assegno personale riassorbibile a Lei spettante, è scaturito un debito imponibile pari a euro 14.139,45, che verrà recuperato nei termini di legge a decorrere dalla mensilità di maggio 2019. Al
3 riguardo si comunica che il relativo provvedimento formale è in corso di perfezionamento"”
(doc. 10 ricorrente);
- che “…in data 01 giugno 2020, a distanza di oltre 15 anni dal transito nei ruoli civili, e di un anno dall'applicazione delle relative trattenute (maggio 2019), il sig. riceveva la Pt_1 determinazione DAG-2020-665, del 23.03.2020, con la quale l'assegno personale riassorbibile a suo tempo attribuitogli veniva ridotto ad € 3.895,10”.
Tutto ciò premesso il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, contestando la “violazione degli artt. 21 octies e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241
- nullità della determinazione n. dag-2020-665 del 23.03.2020 - violazione della buona fede e del legittimo affidamento”, la “violazione e falsa applicazione del D.M. 18 aprile 2002 emesso dal ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro per la funzione pubblica”, la
“violazione e falsa applicazione dell'art. 26 (trattamento durante l'aspettativa), della legge 5 maggio 1976, n. 187”. Contr Dalla memoria – rituale e tempestiva del – e dalla documentazione ad essa allegata, emerge quanto segue:
- che il ricorrente, a seguito di transito all'impiego civile, a decorrere dal 16 maggio 2005
“…è stato inquadrato nel profilo professionale di Assistente tributario, ex Area B, Posizione economica B3, ora 2^ Area – fascia retributiva F3- e gli è stato attribuito un assegno personale pensionabile a garanzia del trattamento economico percepito all'atto del giudizio di inidoneità, da riassorbire con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo dovuti”;
- che “…l'ex Ufficio del trattamento economico U.A.R. del Dipartimento delle Politiche
Fiscali … autorizzava, con la nota n. 8310 del 9 febbraio 2007 (allegato 2), la corresponsione dell'Assegno personale pensionabile riassorbibile di a.l. di €. 5.507,89, invitando la C.T.P. di Varese a notificare all'interessato ai sensi della Legge 241/1990 la nota medesima”;
- che “…a decorrere dal 1° ottobre 2014, a seguito del nuovo assetto organizzativo di cui al
D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67 e D.M. 17.7.2014, la gestione del personale in servizio presso le Commissioni tributarie, già amministrato dalla Direzione della Giustizia
Tributaria del Dipartimento delle Finanze, è passata alla Direzione del Personale del DAG.
In particolare, l'Ufficio VII DP DAG, in sede di applicazione del CCNL Comparto Funzioni
Centrali, triennio 2016 – 2018 ha provveduto ad effettuare un controllo sulle partite stipendiali con assegni ad personam in pagamento, per procedere all'eventuale
4 riassorbimento con i miglioramenti retributivi previsti dal medesimo contratto e/o da normative vigenti”;
- che il suddetto controllo “…ha interessato anche le partite stipendiali già amministrate dall'ex U.A.R. del Dipartimento delle Politiche Fiscali e passate per competenza alla
Direzione del Personale a seguito del nuovo assetto e delle ridistribuzioni delle competenze nell'ambito dei Dipartimenti del come sopra Controparte_1 evidenziato”; Contr
- che “…per effettuare i suddetti controlli, l'Ufficio VII DP ha proceduto ad acquisire i Contr dati giuridico-economici relativi al personale GdF inidoneo al servizio, transitato al presso il C.I.A.N. – Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio – Servizio TEP –
Drappello ISAF – del Corpo della Guardia di Finanza. Dall'esame della documentazione era stato rilevato che gli elementi retributivi analizzati dall'ex Ufficio U.A.R. del
Dipartimento delle Politiche Fiscali per l'attribuzione dell'assegno ad personam, nel caso che ci occupa, facevano riferimento al trattamento economico percepito all'atto del passaggio in data 16 maggio 2005 (vedi nota n. 39770 del 17 ottobre 2006 del Reparto
Tecnico Logistico Amm.vo Calabria –( allegato 3) - e Atto Dispositivo n. 2897/T.E. del 19 giugno 2006 – (allegato 4)) e non alla data del Giudizio di inidoneità avvenuta il 2 febbraio
2004”;
- che “…sempre in esito a detti controlli è emerso, altresì, che dal prospetto allegato alla nota n. 8310/2007 sopra richiamata, il confronto tra i maturati economici non ha tenuto conto del fatto che l'Indennità di Amministrazione del va attribuita solo per 12 CP_2 mensilità e che non risulta presa in considerazione la quota di assegno dovuta sulla 13^ mensilità”;
- che “…la necessaria documentazione, pervenuta in data 15 marzo 2019, con protocollo n.
28573 (allegato 5), ha consentito all'Amministrazione di operare una corretta valutazione degli elementi retributivi di competenza, di riesaminare la situazione economica del Sig.
e di ricalcolare l'assegno personale pensionabile riassorbibile, con contestuale Pt_1 riassorbimento della Indennità di vacanza contrattuale (mai riassorbita), spettante all'interessato sin dalla data di assunzione nel ruolo unico del MEF”;
- che “…l'importo dell'assegno ricalcolato, pari ad euro 3.895,10 a.l., messo a confronto con Contr quanto percepito dall'interessato nel periodo di servizio (a.l. €. 5.507,89), ha generato un debito che, tenuto conto dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., è stato quantificato in euro 14.139,45 (imponibile fiscale)”;
5 - che delle circostanze ut supra veniva data comunicazione al ricorrente “… attraverso la sua casella di posta istituzionale, e non con semplice mail, come sostenuto nel ricorso” con nota n. 48729 del 3 maggio 2019 (allegato 6), firmata digitalmente dal dirigente dell'Ufficio;
- che di conseguenza “…l'Amministrazione ha provveduto all'emissione della Determina n.
DAG-2020-665 (allegato 7) del 23 marzo 2020, notificata con nota n. 56863 (allegato 8) del
29 maggio 2020, tramite la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, con la quale si è formalizzata la regolarizzazione economica dalla quale è scaturito il debito già accertato con la nota n. 48729 del 3 maggio 2019 sopra richiamata ed un ulteriore debito scaturito dalla elaborazione della Determina n. DAG-2020-665 di cui sopra”.
***
Nel caso di specie occorre innanzitutto richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il D.M. 18 aprile 2002, che regola il transito del personale della Guardia di Finanza giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, all'articolo 1 dispone quanto segue: “1c. Il personale della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda ed ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le corrispondenze definite nell'annessa tabella A, sempreché' l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 2c. La domanda deve essere presentata, per via gerarchica, alla direzione generale degli affari generali e del personale del dell'economia e delle finanze, a pena di CP_1 decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità”.
Il successivo articolo 3 disciplina quanto segue: “1c. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze è disposto con determinazione del direttore generale degli affari generali e del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze. 2c. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della direzione generale degli affari generali e del personale, scaduto il quale l'istanza si intende accolta. 3c. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del conomia e delle finanze non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli Controparte_1 di provenienza o di quelli di destinazione. 4c. Il personale transitato è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del transito, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. 5c.
6 In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale transitato ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero”.
E ancora, il successivo articolo 4 disciplina quanto segue: “1c. La presentazione della domanda di transito all'impiego civile da parte del personale interessato, non più idoneo al servizio militare incondizionato, sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni attributive di vantaggi in termini di stato o di avanzamento. 2c. In attesa della determinazione di cui al precedente art. 3, il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità. 3c. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza
è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al suo riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi. 4c. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”. Controparte_1
***
Sulla “violazione degli artt. 21 octies e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - nullità della determinazione n. dag-2020-665 del 23.03.2020- violazione della buona fede e del legittimo affidamento”.
L'assunto è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, sia sufficiente richiamare - anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc - l'orientamento espresso dalla CdA di Milano, sez. Lav., nella sentenza n. 868/2021, menzionata anche dall'amministrazione convenuta, ritenuta da questo Giudice conferente al caso di specie solo per quanto concerne l'aspetto qui in esame: “[…] L'Amministrazione è obbligata ex lege a procedere alla ripetizione di denaro indebitamente versato. Si tratta di obbligo inderogabile ed irrinunciabile per la Pubblica Amministrazione, vertendosi in materia di denaro pubblico. Rispetto a tale obbligo l'Amministrazione non gode di alcun potere discrezionale, a differenza di quanto si rinviene, invece, nell'esercizio del potere di autotutela. Questo (in disparte la questione relativa alla sua esercitabilità in campo privatistico) postula sempre l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, che, comparando i diversi interessi in gioco, potrebbe anche ritenere miglior partito non modificare i provvedimenti adottati, persino se ne riscontrasse l'illegittimità. Il principio vale in qualsiasi campo e settore, e segnatamente anche nel campo del pubblico impiego privatizzato . La giurisprudenza , sia amministrativa che civile, sul punto, è assolutamente pacifica
( cfr , tra le tante: Cds 4429/13, 27/18, Tar Lazio I bis 2188/21 ; Cass n. 13479 del 29. 5. 2018 ) nel
7 ritenere che il recupero del denaro che non doveva essere versato ha carattere di doverosità e costituisce diritto irrinunciabile, in quanto correlato a finalità di interesse pubblico . Nulla può opporsi all'esercizio di tale obbligo di natura pubblica, nemmeno la buona fede del percipiente.
Questa può, semmai, rilevare solo sotto il profilo delle modalità di recupero , nel senso di giustificare una rateizzazione ( nel caso di specie disposta ab origine dal datore); ma null'altro.
L'atto di recupero, in realtà, non è un provvedimento, e quindi solo per questo non potrebbe essere riguardato alla luce della L 241/1990 , della cui violazione, in primo grado, il dipendente si era lamentato. Al contrario, si tratta di un mero atto di controllo, da cui scaturiscono comportamenti dovuti. Per questo motivo , quindi, non è necessario nemmeno che sia compiutamente motivato.
[…]” (C.d.A. Milano, sez. Lav., n. 868/2021, cit., in motivazione).
Per ciò solo, la doglianza in esame deve essere respinta.
Sulla “violazione e falsa applicazione del D.M. 18 aprile 2002 emesso dal ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro per la funzione pubblica” e sulla
“violazione e falsa applicazione dell'art. 26 (trattamento durante l'aspettativa), della legge 5 maggio 1976, n. 187”.
Prima di esaminare gli aspetti contestati, va chiarito che il presente giudizio ha ad oggetto l'individuazione del trattamento economico spettante al ricorrente, già Maresciallo Ordinario della
Guardia di Finanza, a seguito del transito del predetto nei ruoli civili del Controparte_1
.
[...]
Nello specifico, la questione controversa ha ad oggetto la spettanza o meno al dei Pt_1 miglioramenti economici che sono intervenuti tra la data del giudizio di inidoneità del predetto al servizio militare (02.02.2004) e la successiva data del suo transito nei ruoli civili ministeriali
(16.05.2005). Contr Orbene, il ha emesso la determina in questa sede impugnata ritenendo che ai fini della quantificazione dell'assegno personale riassorbibile “…gli elementi retributivi da prendere in considerazione sono quelli in godimento alla data del giudizio di [in]idoneità, che per il sig. Pt_1
è stata dichiarata il 2 febbraio 2004” (determina N. DAG-2020-665 del 23 marzo 2020).
L'assunto non è condivisibile per le ragioni di seguito illustrate.
Sul punto, va innanzitutto richiamato il Decreto Interministeriale 18 aprile 2002 che, come visto, all'articolo 3, 4° comma, prevede che “Il personale transitato è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del transito, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita”.
8 In punto di disamina del disposto normativo richiamato, l'attenzione va chiaramente posta sulla parte in cui è previsto che il personale transitato conserva l'anzianità assoluta riferita al grado rivestito, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita al momento del transito.
A completamento, va difatti richiamato anche il dettato normativo di cui all'articolo 1, 1° comma, dello stesso D.M. 18.4.2002, che chiarisce che il transito avviene “…secondo le corrispondenze definite nell'annessa tabella A”, dal cui esame emerge che la posizione economica relativa al grado di Maresciallo Ordinario è il livello retributivo VI bis (doc. 11 ricorrente).
Di conseguenza, il trattamento economico da tenere in considerazione nella fattispecie non può che essere, ad avviso di questo Giudicante, quello spettante all'atto del transito (16 maggio 2005) in relazione al grado di Maresciallo ordinario, posizione economica livello retributivo VI bis.
A completamento di quanto sin qui illustrato, ritiene questo Giudicante di condividere - e pertanto di richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc - le motivazioni illustrate nel Parere n. 1345 del 17.7.2020 emesso dal Consiglio di Stato, versato in atti dal ricorrente, relativo a fattispecie identica a quella in esame, come di seguito riportate “[…]
9 […]
10 […]
[…]
11 12 […]
13 14 15 […]” (Parere Consiglio di Stato n. 1345 del 17.7.2020, cit., in motivazione).
Orbene, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, emerge dunque che il Decreto del 18 aprile 2002 - menzionato dal Consiglio di Stato nel Parere ut supra - disciplina le modalità di transito nei ruoli civili del “personale militare” non più idoneo al servizio e che il suo contenuto è identico a quello del D.M. dello stesso 18 aprile 2002 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che disciplina il transito del personale della Guardia di Finanza (doc. 11 ricorrente).
Va difatti evidenziato che l'articolo 4, 1° comma, D.M. 18 aprile 2002 del Ministro dell'Economia
e delle Finanze - richiamato dall'amministrazione convenuta a sostegno dei suoi assunti, e che disciplina, appunto, il transito del personale della Guardia di Finanza - sospende “l'applicazione di tutte le disposizioni attributive di vantaggi in termini di stato o di avanzamento”.
L'oggetto della odierna fattispecie, tuttavia, concerne un aspetto diverso, poiché il Pt_1 ha rivendicato il diritto al riconoscimento degli aumenti stipendiali intervenuti tra la data del giudizio di non idoneità e la successiva data del transito, i quali aumenti non sono, come
16 correttamente osservato dal ricorrente, da ultimo, anche nelle note conclusive, conseguenti a mutamenti di status o posizioni, ma sono, al contrario, volti ad adeguare lo stipendio ai reali bisogni esistenziali dell'accipiens e della sua famiglia, proprio secondo quanto illustrato dal
Consiglio di Stato nel Parere ut supra.
Infatti, alla luce di quanto dispone il 4° comma dell'articolo 3 del suddetto D.M. 18 aprile
2002 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il personale transitato conserva l'anzianità assoluta riferita al grado rivestito, l'anzianità complessivamente maturata, e la posizione economica acquisita.
Ritiene quindi questo Giudice che la posizione economica del non possa che Pt_1 corrispondere al livello retributivo conseguito in ragione dell'anzianità complessivamente maturata e - con riferimento al personale militare - anche al grado rivestito, e non al mero livello stipendiale, Contr come sostenuto dal nei propri scritti difensivi.
Ciò chiarito, occorre altresì soffermarsi sullo specifico passaggio con cui il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'articolo 2, 4° comma, D.M. Interministeriale 18.4.2022 ut supra citato
(analogamente all'art. 3, comma 2, D.M. di identico contenuto del MEF), prevede espressamente che: “L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 150 giorni dalla data del ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”.
Ed è proprio l'articolo 2, commi 4 e 7, del suddetto decreto interministeriale, secondo il
Consiglio di Stato, che costituisce l'addentellato normativo da cui si desume che il dies ad quem concernente il termine dell'aspettativa non può che, evidentemente, coincidere con il termine massimo di 150 giorni indicato per l'assunzione delle definitive determinazioni sull'istanza di transito e la conclusione del procedimento. (“[ … ] Orbene, la Sezione non ritiene di dover aggiungere alcunché all'impalcatura argomentativa sopra riportata, che ritiene lineare, condivisibile e dunque fondata in tutti i suoi aspetti essenziali, oltre che conforme al quadro normativo dato dal combinato disposto dei commi 4 e 7 menzionati, nel senso, in definitiva, di ritenere che il periodo di aspettativa speciale a trattamento economico conservato possa permanere solo con riferimento al tempo necessario all'amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza” (…) – Parere Consiglio di Stato, cit. , in motivazione).
Di conseguenza, condividendo l'orientamento menzionato, questo Giudice ritiene che l'aspettativa speciale a stipendio invariato possa permanere solo e al massimo per i 150 giorni entro cui l'Amministrazione è chiamata ad esprimersi sulla domanda di transito.
17 Orbene, nel caso di specie l'istanza di transito è stata presentata dal in data 7 Pt_1 aprile 2004 (doc. 3 ricorrente), con la conseguenza che i richiamati 150 giorni sono decorsi il 4 settembre 2004, data a seguito della quale il ricorrente è pertanto tornato ad essere nella posizione di aspettativa per infermità del personale militare, disciplinata dall'art. 26 della Legge 187/1976.
Il summenzionato disposto normativo prevede quanto segue: “Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo
16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.
Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale”.
Tutto ciò richiamato ed esaminato, ritiene pertanto questo Giudice che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento degli incrementi stipendiali intervenuti tra il giudizio di non idoneità
(02.02.2004) ed il transito nei ruoli civili (16.05.2005), in quanto il predetto - decorsi inutilmente i
150 giorni dalla domanda di transito appunto (4 settembre 2004) - è ritornato ad essere collocato nella posizione di aspettativa per infermità ex articolo 26 Legge n. 187/1976.
Il ricorso è dunque fondato e deve essere accolto.
Di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto di al Parte_1 riconoscimento del trattamento economico spettante in relazione al grado rivestito all'atto del transito nei ruoli civili, Maresciallo Ordinario, posizione economica livello VI bis, corrispondente
18 ad € 2.310,29 mensili lordi (docc. 6 e 7 ricorrente), quantificazione condivisa da questo Giudicante poiché ottenuta in conformità dei principi ut supra illustrati.
Per l'effetto, il deve essere condannato a Controparte_1 restituire a 'intero importo illegittimamente trattenuto, pari alla somma di € Parte_1
14.139,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In considerazione della particolare complessità della fattispecie e delle fonti normative richiamate, Contr questo Giudice non ritiene di ravvisare i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc del come richiesto da parte ricorrente.
Di conseguenza, la relativa domanda deve essere respinta.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – considerata la peculiarità della fattispecie e l'interpretazione normativa sottesa alla statuizione – vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento del trattamento Parte_1 economico spettante in relazione al grado rivestito all'atto del transito nei ruoli civili,
Maresciallo Ordinario, posizione economica livello VI bis, pari ad € 2.310,29 mensili lordi;
- condanna il a restituire a Controparte_1
l'intero importo illegittimamente trattenuto pari alla somma di Parte_1
€ 14.139,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna il a rifondere in Controparte_1 favore di e spese di lite, quantificate nell'importo complessivo Parte_1 di € 2.500,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed
IVA se dovuta per legge.
Varese, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RG MA
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