Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 842 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024
e riservata in decisione con ordinanza del 30.5.2025 avente ad oggettodivorzio contenzioso vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
C.F. elettivamente domiciliato in Caserta al Largo
Daniel Bovet, 1 presso lo studio dell'avv. Communara Filomena che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Qualiano alla CP_1 C.F._2
P.zza G. D'Annunzio, 4 presso lo studio dell'avv. Antonietta Panico che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 30.1.2024 il ricorrente (nato a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Parete l' 1 ottobre 1979 con la resistente (nata
1
a Parete il 10.4.1954) dal quale sono nati tre figli - (nata ad [...] il [...]); Per_1 Per_2
(nata a [...] l'[...]) ed (nato ad [...] il [...]), attualmente maggiorenni Per_3 ed indipendenti-, ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione accessoria, essendo i coniugi indipendenti e vivendo separati da molti anni.
Nel costituirsi in giudizio la resistente aderiva alla domanda principale chiedendo, altresì, di ordinare la cessione in suo favore al 50% della quota pari al 27% della società Direction Free s.r.l. assegnata al ricorrente;
porre il pagamento a carico del ricorrente delle rate di mutuo ipotecario contratto nel
2013 a suo nome per sopperire alle necessità economiche aziendali del ricorrente, garantendo il versamento della somma di € 1.000,00 (euro mille/00) mensili fino alla concorrenza della somma residua di mutuo;
di riconoscere a lei, ai figli e nipoti, vita natural durante, l'uso ed il pieno godimento dell'abitazione sita in Itri (LT) alla via Corano di Sotto;
in subordine garantire l'utilizzo dell'immobile predetto nel periodo estivo (luglio ed agosto), trattandosi di immobile utilizzato dalla famiglia come residenza estiva di vacanza. Parte_1
All'udienza del 7 giugno 2024 i difensori chiedevano rinvio per bonario componimento.
All'udienza del 27 novembre 2024, fallito l'accordo, entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato;
sentite le parti, non essendoci provvedimenti urgenti da adottare, essendo i figli della coppia maggiorenni ed indipendenti economicamente;
in assenza di richieste di tipo economico, essendo tardiva la richiesta di assegno di mantenimento avanzata in udienza dalla resistente;
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
All'udienza del 28 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. ( cfr. ordinanza del 30.5.2025 comunicata il 3.6.2025).
In via preliminare nulla va disposto sull'affido e sul diritto di visita essendo i figli della coppia maggiorenni.
Sempre in via preliminare sotto il profilo economico nulla va disposto a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni essendo indipendenti mentre la resistente ha rinunciato alla domanda di mantenimento in suo favore.
Nulla va, pertanto, disposto sulla casa familiare in difetto dei presupposti ex art. 337 sexies c.c..
Infine ai sensi dell'art. 40 c.p.c. va dichiarata l'inammissibilità, in tale sede, delle domande avanzate dalla resistente in comparsa (relative alla cessione della quota della società; al pagamento delle rate di mutuo;
all'utilizzo della casa di Itri).
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
2 R.G. n. 842/2024
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla separazione conclusa con accordo dinanzi all' Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Trentola Ducenta in data 18.5.2021; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso le quali, in assenza di pattuizioni accessorie (essendo i figli della coppia maggiorenni ed indipendenti ed avendo la resistente rinunciato alla domanda di mantenimento, avanzata in ogni caso in udienza e, pertanto, tardivamente) devono intendersi limitate allo status.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Parete in data 1.10.1979 tra
(nato il [...] a [...] e (nata il [...] a Parte_1 CP_1
Parete);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PARETE per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 37, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979);
c) compensa le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio l' 11 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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