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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. n. …………. R.G 1091/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione ad atto di precetto
Tra
PER: ASL NA 3 SUD (C.F. e P. IVA nr. 06322711216) in persona del Direttore Generale e legale rapp.te pro tempore rapp.ta e difesa dall'avv. Mariangela unitamente alla quale è elettivamente dom.ta presso la sede dell'Ente, U.O.C. Affari Legali, in Torre del Greco, Via Marconi n. 66
Attore
E
LL EF (C.F. [...]) rapp.ta e difesa dall'avv.to Ferdinando Varriale presso il cui studio in Boscoreale (NA) alla Via Em. Cirillo n.35 è elettivamente dom.ta giusta procura in atti;
Convenuto
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Oggetto della questione è l'atto di precetto notificato all'ASL NAPOLI 3 SUD dalla sig.ra IL EF in data 19.2.2024 per un importo di € 16.284,39 scaturito dalla sentenza n.465/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata. Avverso il precetto in questione l'ASL spiegava opposizione contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione e quindi in giudizio si costituiva anche la sig.ra IL.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si deve rilevare la regolare instaurazione del contraddittorio e la competenza dell'autorità adita ovvero del Tribunale di Torre Annunziata e nello specifico del Giudice dell'esecuzione. Difatti oggetto della contestazione è il diritto del creditore procedente di poter avviare esecuzione di cui l'atto di precetto risulta essere prodromico. Risulta poi provata sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva e del resto considerato la tipologia dell'atto contestato non sorge alcuna incertezza sul punto. La questione alla luce dell'andamento della vicenda processuale e vista la documentazione in atti, appare di pronta e sollecita soluzione e ben avrebbe potuto essere definita tra le parti in via bonaria senza ricorrere all'autorità giudiziaria con aggravio di costi per entrambe e dilatazione dei tempi di definizione della vicenda.
Tanto è vero che atteso il carattere documentale della controversia ai fini dell'accertamento della verità processuale non è stato necessario ricorrere all'articolazione di alcun mezzo istruttorio che avrebbero solo allungato i tempi di definizione della vicenda con inevitabile aggravio di costi a carico delle parti. In ogni caso all'esito dell'istruttoria processuale è da dichiararsi la cessata materia del contendere per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Difatti è emerso come parte opponente abbia comunque provveduto a corrispondere alla controparte quanto dovuto a seguito dell'emessa sentenza. Tale circostanza è stata riconosciuta da entrambe le parti e di per sé rende del tutto superfluo ed ininfluente soffermarsi sulle argomentazioni sollevate dalle parti . Questo perché l'obbligazione di pagamento, la cui fondatezza era contestata con l'avvenuto pagamento è stata adempiuta e di conseguenza sono venuti meno i motivi alla base dell'opposizione. In altre parole non sussiste più alcun interesse da parte dell'opponente e a nulla rileva se il precetto sia stato notificato senza attendere i termini di legge previsti;
l'avvenuto pagamento vanifica ogni interesse ad una pronunzia sul punto. Difatti l'adempimento dell'obbligazione prescinde dall'atto di precetto e con il perfezionarsi fa venire meno l'efficacia del titolo esecutivo che non può più esplicare i suoi effetti nella sfera del destinatario. Occorre poi chiarire come alla luce del fatto che il pagamento sia avvenuto da parte dell'ASL esclude la possibilità di una soccombenza virtuale poiché l'adempimento è avvenuto ad iniziativa dello stesso opponente.
Allo stesso modo la cessata materia del contendere comporta che non sia possibile una condanna in danno dell'ASL. Questo perché con il pagamento della somma vantata è venuta meno ogni pretesa e del resto alla luce di ciò non è possibile entrare nel merito della controversia.
Pertanto sussistono fondati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ASL NA 3 SUD in p. legale rapp.te p.t. nei confronti di LL EF. , provvede come di seguito : 1 Dichiara cessata la materia del contendere;
2.Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito
Dott.Domenico Dente Gattola