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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2024, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
N. R.G. 1036/2024
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: n. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Stasi RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Stasi
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.05.2024 (nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio C.F._1 concordatario contratto in Rossano in data 31.08.2003 con (nata a Controparte_1
Rossano il 02.01.1980, C.F.: , trascritto nei registri dello stato civile del C.F._2
Comune di Corigliano-Rossano con atto n. 39 parte II serie A anno 2003 esponendo che:
- dalla loro unione non nascevano figli;
- con decreto di omologa del 15.04.2014 reso all'esito del procedimento iscritto al R.G. n.
2302/2013 questo Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi, disponendo in conformità agli accordi dagli stessi raggiunti nel corso del giudizio;
- la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita;
- è trascorso il termine di legge di separazione personale dei coniugi ininterrotta. Il ricorrente ha, quindi, chiesto di: «fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ad horas, per il rituale tentativo di conciliazione e, ove questo fallisca, previa emanazione di Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31.08.2003 in Rossano (CS), annotato agli atti dell' di Corigliano-Rossano al n. 39, P. II Serie A, anno 2003 alle Parte_2 condizioni adottate dal Tribunale di Castrovillari con provvedimento di Omologa del 15.04.20014 nel proc. 2302/2013 RG;
con ordine ai competenti Uffici di provvedere alle previste trascrizioni e con ogni altro incombente di legge».
All'esito della notifica del ricorso, con memoria congiunta sottoscritta da entrambe le parti e depositata dall'avv. Stasi, al quale nel frattempo ha conferito procura Controparte_1
(cfr. doc. in atti), i coniugi hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni di cui al decreto di omologa, producendo l'accordo sottoscritto. Pag. 2 di 2
All'udienza dinanzi al Presidente delegato del 24.10.2024, preso atto della mancata conciliazione dei coniugi attesa la mancata comparizione di , il difensore delle parti ha Controparte_1 precisato le conclusioni chiedendo la pronuncia del divorzio sulla base dell'accordo sottoscritto tra le parti e depositato il giorno 8.10.2024.
Non sono pervenute conclusioni difformi dal P.M.
2. Tanto premesso, la domanda merita accoglimento. Nella specie sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. del 01.12.1970 n. 898, ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, atteso che la separazione si è protratta ininterrottamente (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata) da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione consensuale R.G. n. 2302/2013, definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 15.04.2014, depositato il 16.04.2024.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve, dunque, reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Quanto ai provvedimenti accessori le parti hanno concordato le seguenti condizioni: “emanazione di Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31.08.2003 in Rossano (CS), annotato agli atti dell' di Corigliano-Rossano al n. 39, P. II Serie A, anno 2003 Parte_2 alle condizioni adottate dal Tribunale di Castrovillari con provvedimento di Omologa del
15.04.20014 nel proc. 2302/2013 RG;
con ordine ai competenti Uffici di provvedere alle previste trascrizioni e con ogni altro incombente di legge”. Ciò posto, evidenziato che nell'omologa i coniugi davano atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere dall'altro, il Tribunale prende atto degli accordi espressi dalle parti.
Per l'effetto, il Tribunale deve pronunziare la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Tenuto conto degli accordi delle parti, costituite con lo stesso difensore, nulla va statuito in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rossano, in data
31.08.2003, tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano con atto n. 39 parte II serie A anno 2003;
- NULLA per le spese di lite;
- ORDINA che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al r.d. 09.07.1939
n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) ed al d.p.r. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Eduardo Bucciarelli Dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
N. R.G. 1036/2024
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: n. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Stasi RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Stasi
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.05.2024 (nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio C.F._1 concordatario contratto in Rossano in data 31.08.2003 con (nata a Controparte_1
Rossano il 02.01.1980, C.F.: , trascritto nei registri dello stato civile del C.F._2
Comune di Corigliano-Rossano con atto n. 39 parte II serie A anno 2003 esponendo che:
- dalla loro unione non nascevano figli;
- con decreto di omologa del 15.04.2014 reso all'esito del procedimento iscritto al R.G. n.
2302/2013 questo Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi, disponendo in conformità agli accordi dagli stessi raggiunti nel corso del giudizio;
- la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita;
- è trascorso il termine di legge di separazione personale dei coniugi ininterrotta. Il ricorrente ha, quindi, chiesto di: «fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ad horas, per il rituale tentativo di conciliazione e, ove questo fallisca, previa emanazione di Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31.08.2003 in Rossano (CS), annotato agli atti dell' di Corigliano-Rossano al n. 39, P. II Serie A, anno 2003 alle Parte_2 condizioni adottate dal Tribunale di Castrovillari con provvedimento di Omologa del 15.04.20014 nel proc. 2302/2013 RG;
con ordine ai competenti Uffici di provvedere alle previste trascrizioni e con ogni altro incombente di legge».
All'esito della notifica del ricorso, con memoria congiunta sottoscritta da entrambe le parti e depositata dall'avv. Stasi, al quale nel frattempo ha conferito procura Controparte_1
(cfr. doc. in atti), i coniugi hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni di cui al decreto di omologa, producendo l'accordo sottoscritto. Pag. 2 di 2
All'udienza dinanzi al Presidente delegato del 24.10.2024, preso atto della mancata conciliazione dei coniugi attesa la mancata comparizione di , il difensore delle parti ha Controparte_1 precisato le conclusioni chiedendo la pronuncia del divorzio sulla base dell'accordo sottoscritto tra le parti e depositato il giorno 8.10.2024.
Non sono pervenute conclusioni difformi dal P.M.
2. Tanto premesso, la domanda merita accoglimento. Nella specie sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. del 01.12.1970 n. 898, ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, atteso che la separazione si è protratta ininterrottamente (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata) da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione consensuale R.G. n. 2302/2013, definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 15.04.2014, depositato il 16.04.2024.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve, dunque, reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Quanto ai provvedimenti accessori le parti hanno concordato le seguenti condizioni: “emanazione di Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31.08.2003 in Rossano (CS), annotato agli atti dell' di Corigliano-Rossano al n. 39, P. II Serie A, anno 2003 Parte_2 alle condizioni adottate dal Tribunale di Castrovillari con provvedimento di Omologa del
15.04.20014 nel proc. 2302/2013 RG;
con ordine ai competenti Uffici di provvedere alle previste trascrizioni e con ogni altro incombente di legge”. Ciò posto, evidenziato che nell'omologa i coniugi davano atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere dall'altro, il Tribunale prende atto degli accordi espressi dalle parti.
Per l'effetto, il Tribunale deve pronunziare la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Tenuto conto degli accordi delle parti, costituite con lo stesso difensore, nulla va statuito in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rossano, in data
31.08.2003, tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano con atto n. 39 parte II serie A anno 2003;
- NULLA per le spese di lite;
- ORDINA che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al r.d. 09.07.1939
n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) ed al d.p.r. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Eduardo Bucciarelli Dott.ssa Beatrice Magarò