TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8129/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8129/2014 promossa da:
, in qualità di titolare della omonima Ditta “PASTICCERIA Parte_1
GELATERIA OLLA DI MARIA GRAZIA DEIANA” (c.f. p.i. C.F._1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], Loc. Is Molas Ulivi 20, anche quale P.IVA_1
garante fideiussore, nonché (c.f. nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(CA) residente in [...]. Is Molas Ulivi 20, rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Valeria Melis
ATTORE contro con sede con sede legale in Roma, piazza SS. Controparte_1
Apostoli n. 73 (c.f. e p.i. n. ), non in proprio ma nella sua espressa qualità di P.IVA_2
mandataria con rappresentanza di con sede legale in Torino, piazza Controparte_2
San Carlo n. 156 (c.f. p.i. ), in virtù di procura conferita con atto del 15 P.IVA_3 P.IVA_4
febbraio 2015, Repertorio n.116772 e Raccolta n 20245 del Notaio Dott. di Torino, in Persona_1
persona del suo procuratore speciale a tanto abilitato giusta procura speciale conferita da CP_3
, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. di Centrale Controparte_4
Attività Finanziaria S.p.A., autenticata nella firma dal Notaio in data 17 Persona_2
novembre 2015 e registrata a Roma il 19 novembre 2015 elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta che la rappresentata e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce al comparsa di costituzione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: si precisano le conclusioni in conformità all'atto introduttivo del giudizio, con la rinuncia di cui alla prima memoria istruttoria (ovvero alla MAI esplicitata domanda di
pagina 1 di 11 ripetizione dell'indebito, trattandosi nel caso di specie inequivocabilmente di domanda di accertamento negativo del credito) e si insiste per il loro accoglimento, con ulteriore rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale e condanna della banca ai sensi dell'art.96 c.p.c. (come precisato nella prima memoria istruttoria a seguito della difesa di controparte formulata nella comparsa di costituzione).
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rjectis:
IN VIA PRINCIPALE:
a) Pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
b) accertare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al rapporto di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010;
c) rideterminare “dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo dell'intero rapporto secondo legge senza anatocismo con l'esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della valuta delle condizioni e come in narrativa;
d) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze della espletanda istruttoria, statuire come di gustizia, in ordine alla condanna dell' bancario convenuto alla restituzione delle somme CP_5
indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione della domanda al saldo, previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;
e) accertare e dichiarare la violazione del principo di buona fede cntrattuale e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimnto di tutti i danni patrimoniali e non, in favore della CP_6 Pt_3
attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o anche in via equitativa;
f) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.91
n.139 e successive modifiche ed integrazioni;
In ogn caso con vittoria di spese e competenze, per le quali i procuratori si dichiarano antistatari”.
Tuttavia, richiamato il contenuto degli atti e documenti di causa, nonchè delle precedenti verbalizzazioni di udienza, con particolare riferimento alle istanze formulate alle udienze del 17 gennaio e del 17 ottobre 2023, richiamate, altresì, le osservazioni del CT di parte attrice, con le presenti note si contestato le avverse deduzioni ed eccezioni poichè infondate in fatto ed in diritto e si insiste affinchè venga disposto il richiamo del CTU per le motivazioni già ampiamente esposte e, in particolare, al fine di tenere conto nel ricalcolo dell'assenza del contratto di affidamento originario
pagina 2 di 11 (come dimostrato dalla presenza agli atti di una richiesta di affidamento del 02.09.1992 e di un foglio informativo per apertura di credito del 2007, forniti dalla stessa in risposta alla richiesta ex art. CP_6
119 TUB, senza ulteriore prosecuzione dei relativi contratti di apertura di credito pur presenti affidamenti costanti), con espunzione di qualsiasi addebito relativamente al periodo non sorretto da prova scritta;
infine, si insiste affinchè venga, altresì, verificata la sussistenza di usura originaria per effetto dello ius variandi da intendersi come nuove pattuizioni succedutasi nel tempo in conformità a quanto domandato fin dall'atto introduttivo del presente giudizio e tenendo conto anche dei rilievi operati dalla stessa perizia di parte.
Nell'interesse di parte convenuta:
Il sottoscritto avvocato nell'interesse della società convenuta esaminata la Consulenza Tecnica
d'Ufficio, con riferimento alla più volte denunziata rilevante carenza documentale, formula pieno ed integrale riferimento ai rilievi svolti dal perito di parte in ordine alle risultanze emerse nell'elaborato finale predisposto dal CTU.
Sebbene il professionista incaricato abbia ritenuto di poter procedere al ricalcolo del rapporto pur in assenza di molteplici documenti contabili (e dunque procedendo in senso opposto rispetto a quanto richiesto dal Giudice) non ha per contro ritenuto di poter disporre la quantificazione delle competenze irripetibili oggetto di specifico quesito.
Si insiste pertanto affinchè il CTU venga invitato ad effettuare il ricalcolo richiesto attenendosi alle istruzioni del Giudice dal primo estratto conto del periodo integralmente documentato, e non considerando l'intero periodo - nonostante i diversi "vuoti documentali" - al fine di ottenere un ricalcolo quanto più possibile favorevole al correntista.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono
In via preliminare
Accertare e per l'effetto dichiarare:
- l'inammissibilità della domanda per effetto della mancata proposizione da parte degli odierni attori della domanda di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010;
- nonché l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dalla attrice e/o la decadenza dall'impugnazione degli estratti conto in cui la stessa è incorsa;
- e comunque il difetto di legittimazione attiva dei Sigg.ri e , in Parte_2 Parte_1
relazione alle domande afferenti il rapporto di conto corrente n.97552840121;
Nel merito
pagina 3 di 11 Previo accertamento dell'infondatezza e inammissibilità delle pretese restitutorie azionate rigettare le avverse domande e mandare assolto l'Istituto di credito convenuto da ogni avversa pretesa.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio e risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere , la quale decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato la motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. S.U. 642/2015), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e quello della comparsa di costituzione e risposta, si osserva quanto segue.
1.2 Con atto di citazione notificato in data 19.8.2014, in qualità di titolare della Parte_1
omonima ditta Pasticceria Gelateria Olla di Maria Grazia IA, premesso di intrattenere con la
[...]
(oggi confluita nella d'ora in avanti anche solo “la banca”) un Controparte_7 Controparte_8 rapporto di conto corrente (c/c n. 97550630198), acceso nell'anno 1992 e premesso che su tale rapporto era stata concessa una linea di credito per elasticità di cassa, pari (alla data di introduzione del giudizio) ad Euro 10.300,00 garantita con fideiussioni dalla stessa e da , ha Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la banca, per sentir dichiarare l'illegittimità degli addebiti operati dallo stesso istituto di credito – a titolo di interessi extra soglia e/o ultra-legali, di capitalizzazione degli interessi, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni disponibilità fondi e di spese tenuta conto, chiedendo che venisse determinato l'esatto saldo, epurato dalle componenti creditorie illegittime;
l'attrice ha inoltre domandato il risarcimento del danno.
Nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, invero, è contenuta anche una domanda di restituzione delle somme indebitamente versate;
tuttavia gli attori, con la memoria ex art. 183 co 6 n.1, dopo aver affermato che detta domanda costituiva un refuso, vi hanno comunque espressamente rinunciato.
pagina 4 di 11 1.3 La si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa depositata il 23.3.2015, CP_6
eccependo preliminarmente: l'inammissibilità dell'azione di ripetizione (essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere al momento della proposizione del giudizio), il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori, l'inammissibilità dell'azione per mancata contestazione degli estratti, la prescrizione dell'azione. La convenuta banca ha poi contestato integralmente, in fatto e in diritto, il fondamento delle avverse pretese.
Nella memoria ex art. 183 co 6 n.2 ha dichiarato di non accettare la rinuncia alla domanda di ripetizione illegittimamente proposta e propedeuticamente alla quale l'attrice si era limitata a contestare la natura indebita degli addebiti.
1.4 Istruita mediante produzioni documentali e a mezzo di due consulenze tecniche (avente ad oggetto quesiti diversi, avendo il giudice istruttore avvicendatosi al primo assegnatario, ritenuto di dover sottoporre al consulente un quesito adeguato alla giurisprudenza maturata, nelle more del giudizio, in tema di usura sopravvenuta), la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
2.1.1 Preliminarmente, occorre premettere che nel momento in cui la citazione è stata notificata, il conto corrente dedotto in causa, per dato pacifico in causa, risultava ancora aperto.
Da ciò discende, da un lato, l'inammissibilità delle domande restitutorie formulata dalla parte attrice, posto che la chiusura del conto è condizione di ammissibilità (e non di procedibilità) della domanda di restituzione, con la conseguenza che tale condizione deve essere valutata al momento della proposizione della domanda;
dall'altro, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, riferendosi la stessa alle rimesse solutorie dell'attore e potendo pertanto avere cittadinanza logica rispetto ad una domanda di restituzione, qui non avanzata e comunque inammissibile per quanto prima rilevato.
L'attrice, nella memoria x art. 183 co 6 n.1, all'esito dell'eccezione di inammissibilità frmulata dalla convenuta, ha peraltro tempestivamente mostrato di voler rinunciare alla domanda di ripetizione, evidenziando peraltro come la stessa dovesse intendersi quale mero refuso.
La domanda di ripetizione deve pertanto ritenersi rinunciata.
2.1.2 Deve ancora in via preliminare essere chiarito che, invece, la circostanza che il rapporto di conto corrente fosse ancora in corso non è di ostacolo ad una domanda di accertamento negativo del saldo, come preteso dalla convenuta. Il correntista ha infatti “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pagina 5 di 11 pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)” (così Cassazione 21646/2018, nonché nello stesso senso Cassazione n. 5919/2016 e Cassazione Sez. Un., 2.12.2010, n. 24418).
Nel caso di specie, non v'è dubbio, dal tenore dell'atto introduttivo e delle sue stesse conclusioni, che la domanda di accertamento negativo del credito della banca sia stata proposta (anche) in via autonoma, con la conseguenza che la domanda, alla luce di quanto sopra osservato, deve ritenersi pienamente ammissibile (nella predetta valutazione resta peraltro irrilevante la mancata accettazione della rinuncia alla domanda di ripetizione che la convenuta pretenderebbe di opporre, per sostenere che la domanda di accertamento negativo del saldo nella economia della citazione non poteva essere autonoma, configurandosi, nella sua tesi, solo in via strumentale alla restituzione).
2.1.3 Deve poi essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del fideiussore rispetto alla azione di accertamento, poiché è evidente che il fideiussore, in relazione all'azione di accertamento negativo del debito del garantito, è titolare di un interesse sostanziale di cui può chiedere la tutela in giudizio, costituito dall'interesse ad accertare l'inesistenza di quel debito, che si riflette evidentemente sulla sua posizione.
Invero, in altra prospettiva, si tratta di verificare se vi sia un suo effettivo interesse ad agire in capo al fideiussore (ovvero se vi sia una effettiva utilità del provvedimento giurisdizionale richiesto); ciò nel caso di specie appare tuttavia indubbio, posto che la banca in data 28.7.2014 (cfr. doc. 2 allegato alla citazione) aveva comunicato la revoca con effetto immediato dell'affidamento e richiesto il rientro entro dieci giorni dall'esposizione di Euro 10.865,48; dunque non v'è dubbio che il fideiussore Pt_2
avesse un sicuro interesse all'azione incardinata.
[...]
2.1.4 Deve essere altresì superata l'eccezione della banca relativa alla asserita inammissibilità delle contestazioni degli estratti conto, non essendo stati questi tempestivamente impugnati dalla debitrice.
Sul punto, è vero che l'art. 119 TUB stabilisce che: “
2. Per i rapporti regolati in conto corrente
l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile”; e che: “
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”. Tuttavia, l'approvazione tacita del conto non ha riguardo alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivino gli addebiti, e quindi non preclude le contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico,
pagina 6 di 11 dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente. La mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, cioè, riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale.
2.2 Ciò posto, ai fini del decidere, occorre sottolineare che allorquando sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento delle somme indebitamente versate alla banca e per la loro ripetizione, incombe su costui, secondo i comuni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c. e ribaditi dal prevalente insegnamento giurisprudenziale condiviso da questo Giudice, l'onere di allegare specificamente e provare - in positivo - i fatti costitutivi del proprio diritto, versando agli atti del processo tutta la documentazione utile a consentire di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'ammontare della azionata pretesa restitutoria.
Soltanto nel caso in cui l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, allora valgono regole differenti, giacché ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr. su tali aspetti, ex plurimis, Cass. n. 3374/2007; Cass. n. 23974/2010 e, da ultimo, anche Cass. n. 9201/2015; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Cagliari n. 354/2013 e n. 1573/2013).
Occorre tuttavia chiarire (alla luce delle insistite contestazioni formulate dalla banca alla consulenza) che, sulla scorta degli insegnamenti di Cassazione civile 11543/2019 – cui deve farsi qui ampio rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c., per la specifica problematica legata alla superabilità della produzione incompleta degli estratti conto ai fini della ricostruzione dell'esatto saldo del rapporto (con particolare riguardo ai punti 2.6 e 2.7, per quanto concerne l'ipotesi in cui attore per la ripetizione dell'indebito sia il correntista, ed ai punti 2.3, 2.4, 2.5, per l'inquadramento generale della problematica e per la inversa ipotesi in cui sia la banca ad agire per ottenere il pagamento dal correntista debitore) – che, in linea di principio, “l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava
l'onere della prova degli indebiti pagamenti, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., in tema, Cass. 28 novembre 2018, n. 30822). Questo non esclude, tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti;
e non esclude nemmeno che, sulla base del complessivo quadro processuale, e indipendentemente da tale ricostruzione, al periodo in questione possa assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente” (cfr. Cassazione civile 02/05/2019 n.11543, rel. ). Dovendosi concludere che ove Per_3
sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un pagina 7 di 11 saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. Cass. cit).
La Corte ha infatti evidenziato come non vi sia alcuna ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile (cfr. ancora Cass. cit.). E la Corte ha inteso evidenziare come una tale soluzione non si fondi su “«criteri presuntivi od approssimativi»…giustamente inutilizzabili, ai fini della ricostruzione delle movimentazioni del conto
(cfr.: Cass. 20 settembre 2013, n. 21597; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693 cit.)”, ma costituisca al contrario “naturale derivazione dell'applicazione delle regole di cui gli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c.”.
La medesima prospettiva deve essere seguita allorquando la documentazione agli atti consenta se non una precisa ricostruzione contabile del rapporto, quantomeno di espungere dal saldo le voci
(illegittimamente applicate) che, per la stessa quantificazione fattane dalla banca, risultino quantificabili senza incertezze.
2.2.1 Venendo al caso di specie, il contratto di conto corrente posto a fondamento della domanda è stato stipulato in data 10.7.1992; in data 2.7.2014 la banca ha chiesto il rientro dall'eccedenza dell'esposizione debitoria di € 10.430,58 rispetto al fido accordato di € 10.300,00 (cfr. doc. 3 attoreo); in data 28/07/2014, con successiva raccomandata, la banca ha comunicato la revoca con effetto immediato dell'affidamento, richiedendo il rientro entro dieci giorni dall'esposizione di € 10.865,48.
Gli estratti conto prodotti agli atti riguardano il periodo successivo al marzo 2001, sino al 31.8.2014.
2.2.2 Orbene, al contratto di conto corrente risulta applicabile ratione temporis, la delibera CICR 9 febbraio 2000 come richiamata dall'art. 120 TUB, riformato dal d.lgs 342/1999, la quale ammette la produzione degli interessi sugli interessi purché, nell'ambito dei contratti di conto corrente, venga assicurata l'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
pagina 8 di 11 Ebbene il contratto in questione non risulta rispettoso di tale condizione, posto che prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del correntista, prevedendo una capitalizzazione annuale per gli interessi di cui il correntista fosse risultato creditore (cfr. condizioni generali del contratto, lette congiuntamente al foglio informativo ad esse allegato).
2.2.3 Nel contratto in questione risulta altresì assente una espressa pattuizione in relazione alle commissioni di massimo scoperto (nella definizione della Banca d'Italia la remunerazione per i costi supportati dall'intermediario in relazione all'obbligo di garantire la disponibilità pattuita), ciò determinando l'illegittimità degli addebiti a tale titolo operati dalla banca.
2.2.4 Quanto invece lamentato dalla parte attrice in relazione all'usura, risulta infondato.
Sul punto deve rammentarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.
24675/2017) il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non configura l'illecito disciplinato dalla normativa sull'usura: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. E deve qui richiamarsi per relationem quanto argomentato dalla Corte ai punti 3.4, 3.4.1 e
3.4.2 della citata sentenza. Il suddetto principio di diritto, che è stato elaborato dalla Corte di
Cassazione con riferimento ad un contratto di mutuo, ha, all'evidenza, portata generale, poiché sviluppato sulla base di un'interpretazione delle disposizioni inerenti la disciplina dell'usura. Da ciò discende la sua applicabilità anche ai rapporti di conto corrente.
Rispetto a tali rapporti si pone tuttavia una peculiarità, poiché le originarie condizioni contrattuali possono essere (“fisiologicamente”) modificate nel corso del rapporto, con la conseguenza che l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito deve essere verificata, non solo con riguardo al momento della stipula del contratto, ma anche con riferimento alle eventuali successive pattuizioni modificative, “configurandosi l'usura genetica non soltanto con riferimento al momento dell'apertura del conto, ma anche con riguardo alle successive pattuizioni” (cfr. Tribunale di Monza 13 giugno 2018,
n. 1678). E tuttavia, l'onere di allegare (tempestivamente e specificamente) il verificarsi di condizioni modificative che hanno comportato l'applicazione di tassi usurari grava sul correntista e soggiace alle ordinarie regole processuali sulle preclusioni.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, né nella citazione, né nelle successive memorie ex art. 183, è stata sul punto svolta alcuna allegazione, essendosi gli attori limitati ad affermare che la banca aveva unilateralmente operato modifiche delle condizioni del tasso nel corso del rapporto, senza specificare alcunché al riguardo.
Deve dunque ritenersi che i fenomeni di oscillazione degli interessi che hanno determinato in taluni trimestri un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto di conto corrente siano da ricondurre alla c.d. usura sopravvenuta, come tale irrilevante in relazione al preteso azzeramento del tasso applicato.
3. La disposta consulenza, eliminando dal saldo, quanto in esso addebitato a titolo di interessi anatocistici e di cms indebite, ha quantificato gli addebiti illegittimi nel modo seguente: la rettifica per le cms è risultata pari ad Euro 2.946,90, mentre per gli interessi è risultata essere pari ad Euro 9.124,81; il saldo, che da estratto conto al 30.9.2013 risultava negativo (per gli attori) per Euro 10.270,60, è stato quindi rettificato in positivo per Euro 1.801,11.
La consulenza appare scevra da vizi logici ed, analiticamente argomentata, può essere posta a fondamento della decisione. Alle contestazioni formulate dalle parti, il CTU ha compiutamente replicato, potendosi qui rinviare per relationem alle pagine 8-13 della Relazione.
Pare inoltre opportuno evidenziare che: 1) le contestazioni della banca in relazione alle carenze della documentazione contrattuale, devono essere superate in ragione di quanto esplicitato al punto 2.1.3 della presente motivazione;
2) quanto invece lamentato dal correntista in relazione alla eccepita usura trova risposta e deve essere superato in ragione di quanto rilevato al punto 2.2.3; 3) le contestazioni alla consulenza in relazione alla mancata ricostruzione del rapporto ai fini della individuazione delle rimesse solutorie devono ritenersi assorbite nella ritenuta inammissibilità della eccezione di prescrizione e devono essere superate alla luce di quanto evidenziato dal consulente in relazione alla impossibilità di individuare le rimesse solutorie (qui dovendosi aggiungere che, trattandosi di eccezione, ovvero un fatto estintivo del diritto fatto valere dall'attore, era onere della banca produrre il necessario compendio documentale atto a dimostrarne la fondatezza).
In conclusione, deve qui dichiararsi che il conto corrente ordinario c/c n. 97550630198 acceso in data
10.7.1992, presso la filiale di Pula della , alla data del 30.9.2014, risulta Controparte_7
caratterizzato da un saldo positivo per il correntista pari ad Euro 1.801,11.
4. La domanda di risarcimento dei danni deve essere rigettata. In proposito, la circostanza che il saldo debitorio accertato sul conto corrente sia differente da quello risultante secondo i calcoli della convenuta, di per sé, non può esonerare l'attrice, che asserisce di essere stata da ciò danneggiata, dalla positiva prova del danno effettivamente patito, a ciò non potendo soccorrere il giudizio ex art. 1226
c.c., esso attenendo all'ipotesi di (difficoltosa) quantificazione del danno, sul presupposto tuttavia di pagina 10 di 11 una raggiunta prova dello stesso. Sul punto, quanto lamentato in citazione, che già in sé appariva del tutto generico, è rimasto in giudizio privo di riscontri (che, a ben vedere, l'attrice non si è neppure offerta di fornire).
***
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri medi stabiliti dal d.m.
55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, in Euro 5.077,00 oltre spese generali ed accessori.
Le spese delle consulenze (la prima è stata liquidata con decreto del 19.4.2018, mentre la seconda viene liquidata con separato decreto) vanno definitivamente poste a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata e dichiarata l'illegittimità degli addebiti determinati dalla capitalizzazione degli interessi e per commissioni di massimo scoperto operati dalla convenuta, accerta che il saldo del conto corrente n.
97550630198, intestato a , in qualità di titolare della omonima Ditta Parte_1
“PASTICCERIA GELATERIA OLLA DI MARIA GRAZIA DEIANA” presso la filiale di Pula della
(oggi confluita in , alla data del 30.9.2014, Controparte_9 Controparte_8
presenta un saldo positivo per il correntista di Euro 1.801,11. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_8 [...]
, in qualità di titolare della omonima ditta Pasticceria Gelateria Olla di Maria Grazia Parte_1
IA e da , che liquida in Euro 5.077,00, oltre spese generali ed accessori;
Parte_2
pone le spese di consulenza definitivamente a carico di Controparte_8
Cagliari, 26/06/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8129/2014 promossa da:
, in qualità di titolare della omonima Ditta “PASTICCERIA Parte_1
GELATERIA OLLA DI MARIA GRAZIA DEIANA” (c.f. p.i. C.F._1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], Loc. Is Molas Ulivi 20, anche quale P.IVA_1
garante fideiussore, nonché (c.f. nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(CA) residente in [...]. Is Molas Ulivi 20, rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Valeria Melis
ATTORE contro con sede con sede legale in Roma, piazza SS. Controparte_1
Apostoli n. 73 (c.f. e p.i. n. ), non in proprio ma nella sua espressa qualità di P.IVA_2
mandataria con rappresentanza di con sede legale in Torino, piazza Controparte_2
San Carlo n. 156 (c.f. p.i. ), in virtù di procura conferita con atto del 15 P.IVA_3 P.IVA_4
febbraio 2015, Repertorio n.116772 e Raccolta n 20245 del Notaio Dott. di Torino, in Persona_1
persona del suo procuratore speciale a tanto abilitato giusta procura speciale conferita da CP_3
, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. di Centrale Controparte_4
Attività Finanziaria S.p.A., autenticata nella firma dal Notaio in data 17 Persona_2
novembre 2015 e registrata a Roma il 19 novembre 2015 elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta che la rappresentata e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce al comparsa di costituzione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: si precisano le conclusioni in conformità all'atto introduttivo del giudizio, con la rinuncia di cui alla prima memoria istruttoria (ovvero alla MAI esplicitata domanda di
pagina 1 di 11 ripetizione dell'indebito, trattandosi nel caso di specie inequivocabilmente di domanda di accertamento negativo del credito) e si insiste per il loro accoglimento, con ulteriore rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale e condanna della banca ai sensi dell'art.96 c.p.c. (come precisato nella prima memoria istruttoria a seguito della difesa di controparte formulata nella comparsa di costituzione).
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rjectis:
IN VIA PRINCIPALE:
a) Pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
b) accertare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al rapporto di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010;
c) rideterminare “dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo dell'intero rapporto secondo legge senza anatocismo con l'esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della valuta delle condizioni e come in narrativa;
d) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze della espletanda istruttoria, statuire come di gustizia, in ordine alla condanna dell' bancario convenuto alla restituzione delle somme CP_5
indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione della domanda al saldo, previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;
e) accertare e dichiarare la violazione del principo di buona fede cntrattuale e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimnto di tutti i danni patrimoniali e non, in favore della CP_6 Pt_3
attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o anche in via equitativa;
f) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.91
n.139 e successive modifiche ed integrazioni;
In ogn caso con vittoria di spese e competenze, per le quali i procuratori si dichiarano antistatari”.
Tuttavia, richiamato il contenuto degli atti e documenti di causa, nonchè delle precedenti verbalizzazioni di udienza, con particolare riferimento alle istanze formulate alle udienze del 17 gennaio e del 17 ottobre 2023, richiamate, altresì, le osservazioni del CT di parte attrice, con le presenti note si contestato le avverse deduzioni ed eccezioni poichè infondate in fatto ed in diritto e si insiste affinchè venga disposto il richiamo del CTU per le motivazioni già ampiamente esposte e, in particolare, al fine di tenere conto nel ricalcolo dell'assenza del contratto di affidamento originario
pagina 2 di 11 (come dimostrato dalla presenza agli atti di una richiesta di affidamento del 02.09.1992 e di un foglio informativo per apertura di credito del 2007, forniti dalla stessa in risposta alla richiesta ex art. CP_6
119 TUB, senza ulteriore prosecuzione dei relativi contratti di apertura di credito pur presenti affidamenti costanti), con espunzione di qualsiasi addebito relativamente al periodo non sorretto da prova scritta;
infine, si insiste affinchè venga, altresì, verificata la sussistenza di usura originaria per effetto dello ius variandi da intendersi come nuove pattuizioni succedutasi nel tempo in conformità a quanto domandato fin dall'atto introduttivo del presente giudizio e tenendo conto anche dei rilievi operati dalla stessa perizia di parte.
Nell'interesse di parte convenuta:
Il sottoscritto avvocato nell'interesse della società convenuta esaminata la Consulenza Tecnica
d'Ufficio, con riferimento alla più volte denunziata rilevante carenza documentale, formula pieno ed integrale riferimento ai rilievi svolti dal perito di parte in ordine alle risultanze emerse nell'elaborato finale predisposto dal CTU.
Sebbene il professionista incaricato abbia ritenuto di poter procedere al ricalcolo del rapporto pur in assenza di molteplici documenti contabili (e dunque procedendo in senso opposto rispetto a quanto richiesto dal Giudice) non ha per contro ritenuto di poter disporre la quantificazione delle competenze irripetibili oggetto di specifico quesito.
Si insiste pertanto affinchè il CTU venga invitato ad effettuare il ricalcolo richiesto attenendosi alle istruzioni del Giudice dal primo estratto conto del periodo integralmente documentato, e non considerando l'intero periodo - nonostante i diversi "vuoti documentali" - al fine di ottenere un ricalcolo quanto più possibile favorevole al correntista.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono
In via preliminare
Accertare e per l'effetto dichiarare:
- l'inammissibilità della domanda per effetto della mancata proposizione da parte degli odierni attori della domanda di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010;
- nonché l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dalla attrice e/o la decadenza dall'impugnazione degli estratti conto in cui la stessa è incorsa;
- e comunque il difetto di legittimazione attiva dei Sigg.ri e , in Parte_2 Parte_1
relazione alle domande afferenti il rapporto di conto corrente n.97552840121;
Nel merito
pagina 3 di 11 Previo accertamento dell'infondatezza e inammissibilità delle pretese restitutorie azionate rigettare le avverse domande e mandare assolto l'Istituto di credito convenuto da ogni avversa pretesa.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio e risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere , la quale decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato la motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. S.U. 642/2015), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e quello della comparsa di costituzione e risposta, si osserva quanto segue.
1.2 Con atto di citazione notificato in data 19.8.2014, in qualità di titolare della Parte_1
omonima ditta Pasticceria Gelateria Olla di Maria Grazia IA, premesso di intrattenere con la
[...]
(oggi confluita nella d'ora in avanti anche solo “la banca”) un Controparte_7 Controparte_8 rapporto di conto corrente (c/c n. 97550630198), acceso nell'anno 1992 e premesso che su tale rapporto era stata concessa una linea di credito per elasticità di cassa, pari (alla data di introduzione del giudizio) ad Euro 10.300,00 garantita con fideiussioni dalla stessa e da , ha Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la banca, per sentir dichiarare l'illegittimità degli addebiti operati dallo stesso istituto di credito – a titolo di interessi extra soglia e/o ultra-legali, di capitalizzazione degli interessi, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni disponibilità fondi e di spese tenuta conto, chiedendo che venisse determinato l'esatto saldo, epurato dalle componenti creditorie illegittime;
l'attrice ha inoltre domandato il risarcimento del danno.
Nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, invero, è contenuta anche una domanda di restituzione delle somme indebitamente versate;
tuttavia gli attori, con la memoria ex art. 183 co 6 n.1, dopo aver affermato che detta domanda costituiva un refuso, vi hanno comunque espressamente rinunciato.
pagina 4 di 11 1.3 La si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa depositata il 23.3.2015, CP_6
eccependo preliminarmente: l'inammissibilità dell'azione di ripetizione (essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere al momento della proposizione del giudizio), il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori, l'inammissibilità dell'azione per mancata contestazione degli estratti, la prescrizione dell'azione. La convenuta banca ha poi contestato integralmente, in fatto e in diritto, il fondamento delle avverse pretese.
Nella memoria ex art. 183 co 6 n.2 ha dichiarato di non accettare la rinuncia alla domanda di ripetizione illegittimamente proposta e propedeuticamente alla quale l'attrice si era limitata a contestare la natura indebita degli addebiti.
1.4 Istruita mediante produzioni documentali e a mezzo di due consulenze tecniche (avente ad oggetto quesiti diversi, avendo il giudice istruttore avvicendatosi al primo assegnatario, ritenuto di dover sottoporre al consulente un quesito adeguato alla giurisprudenza maturata, nelle more del giudizio, in tema di usura sopravvenuta), la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
2.1.1 Preliminarmente, occorre premettere che nel momento in cui la citazione è stata notificata, il conto corrente dedotto in causa, per dato pacifico in causa, risultava ancora aperto.
Da ciò discende, da un lato, l'inammissibilità delle domande restitutorie formulata dalla parte attrice, posto che la chiusura del conto è condizione di ammissibilità (e non di procedibilità) della domanda di restituzione, con la conseguenza che tale condizione deve essere valutata al momento della proposizione della domanda;
dall'altro, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, riferendosi la stessa alle rimesse solutorie dell'attore e potendo pertanto avere cittadinanza logica rispetto ad una domanda di restituzione, qui non avanzata e comunque inammissibile per quanto prima rilevato.
L'attrice, nella memoria x art. 183 co 6 n.1, all'esito dell'eccezione di inammissibilità frmulata dalla convenuta, ha peraltro tempestivamente mostrato di voler rinunciare alla domanda di ripetizione, evidenziando peraltro come la stessa dovesse intendersi quale mero refuso.
La domanda di ripetizione deve pertanto ritenersi rinunciata.
2.1.2 Deve ancora in via preliminare essere chiarito che, invece, la circostanza che il rapporto di conto corrente fosse ancora in corso non è di ostacolo ad una domanda di accertamento negativo del saldo, come preteso dalla convenuta. Il correntista ha infatti “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pagina 5 di 11 pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)” (così Cassazione 21646/2018, nonché nello stesso senso Cassazione n. 5919/2016 e Cassazione Sez. Un., 2.12.2010, n. 24418).
Nel caso di specie, non v'è dubbio, dal tenore dell'atto introduttivo e delle sue stesse conclusioni, che la domanda di accertamento negativo del credito della banca sia stata proposta (anche) in via autonoma, con la conseguenza che la domanda, alla luce di quanto sopra osservato, deve ritenersi pienamente ammissibile (nella predetta valutazione resta peraltro irrilevante la mancata accettazione della rinuncia alla domanda di ripetizione che la convenuta pretenderebbe di opporre, per sostenere che la domanda di accertamento negativo del saldo nella economia della citazione non poteva essere autonoma, configurandosi, nella sua tesi, solo in via strumentale alla restituzione).
2.1.3 Deve poi essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del fideiussore rispetto alla azione di accertamento, poiché è evidente che il fideiussore, in relazione all'azione di accertamento negativo del debito del garantito, è titolare di un interesse sostanziale di cui può chiedere la tutela in giudizio, costituito dall'interesse ad accertare l'inesistenza di quel debito, che si riflette evidentemente sulla sua posizione.
Invero, in altra prospettiva, si tratta di verificare se vi sia un suo effettivo interesse ad agire in capo al fideiussore (ovvero se vi sia una effettiva utilità del provvedimento giurisdizionale richiesto); ciò nel caso di specie appare tuttavia indubbio, posto che la banca in data 28.7.2014 (cfr. doc. 2 allegato alla citazione) aveva comunicato la revoca con effetto immediato dell'affidamento e richiesto il rientro entro dieci giorni dall'esposizione di Euro 10.865,48; dunque non v'è dubbio che il fideiussore Pt_2
avesse un sicuro interesse all'azione incardinata.
[...]
2.1.4 Deve essere altresì superata l'eccezione della banca relativa alla asserita inammissibilità delle contestazioni degli estratti conto, non essendo stati questi tempestivamente impugnati dalla debitrice.
Sul punto, è vero che l'art. 119 TUB stabilisce che: “
2. Per i rapporti regolati in conto corrente
l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile”; e che: “
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”. Tuttavia, l'approvazione tacita del conto non ha riguardo alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivino gli addebiti, e quindi non preclude le contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico,
pagina 6 di 11 dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente. La mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, cioè, riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale.
2.2 Ciò posto, ai fini del decidere, occorre sottolineare che allorquando sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento delle somme indebitamente versate alla banca e per la loro ripetizione, incombe su costui, secondo i comuni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c. e ribaditi dal prevalente insegnamento giurisprudenziale condiviso da questo Giudice, l'onere di allegare specificamente e provare - in positivo - i fatti costitutivi del proprio diritto, versando agli atti del processo tutta la documentazione utile a consentire di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'ammontare della azionata pretesa restitutoria.
Soltanto nel caso in cui l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, allora valgono regole differenti, giacché ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr. su tali aspetti, ex plurimis, Cass. n. 3374/2007; Cass. n. 23974/2010 e, da ultimo, anche Cass. n. 9201/2015; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Cagliari n. 354/2013 e n. 1573/2013).
Occorre tuttavia chiarire (alla luce delle insistite contestazioni formulate dalla banca alla consulenza) che, sulla scorta degli insegnamenti di Cassazione civile 11543/2019 – cui deve farsi qui ampio rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c., per la specifica problematica legata alla superabilità della produzione incompleta degli estratti conto ai fini della ricostruzione dell'esatto saldo del rapporto (con particolare riguardo ai punti 2.6 e 2.7, per quanto concerne l'ipotesi in cui attore per la ripetizione dell'indebito sia il correntista, ed ai punti 2.3, 2.4, 2.5, per l'inquadramento generale della problematica e per la inversa ipotesi in cui sia la banca ad agire per ottenere il pagamento dal correntista debitore) – che, in linea di principio, “l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava
l'onere della prova degli indebiti pagamenti, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., in tema, Cass. 28 novembre 2018, n. 30822). Questo non esclude, tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti;
e non esclude nemmeno che, sulla base del complessivo quadro processuale, e indipendentemente da tale ricostruzione, al periodo in questione possa assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente” (cfr. Cassazione civile 02/05/2019 n.11543, rel. ). Dovendosi concludere che ove Per_3
sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un pagina 7 di 11 saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. Cass. cit).
La Corte ha infatti evidenziato come non vi sia alcuna ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile (cfr. ancora Cass. cit.). E la Corte ha inteso evidenziare come una tale soluzione non si fondi su “«criteri presuntivi od approssimativi»…giustamente inutilizzabili, ai fini della ricostruzione delle movimentazioni del conto
(cfr.: Cass. 20 settembre 2013, n. 21597; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693 cit.)”, ma costituisca al contrario “naturale derivazione dell'applicazione delle regole di cui gli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c.”.
La medesima prospettiva deve essere seguita allorquando la documentazione agli atti consenta se non una precisa ricostruzione contabile del rapporto, quantomeno di espungere dal saldo le voci
(illegittimamente applicate) che, per la stessa quantificazione fattane dalla banca, risultino quantificabili senza incertezze.
2.2.1 Venendo al caso di specie, il contratto di conto corrente posto a fondamento della domanda è stato stipulato in data 10.7.1992; in data 2.7.2014 la banca ha chiesto il rientro dall'eccedenza dell'esposizione debitoria di € 10.430,58 rispetto al fido accordato di € 10.300,00 (cfr. doc. 3 attoreo); in data 28/07/2014, con successiva raccomandata, la banca ha comunicato la revoca con effetto immediato dell'affidamento, richiedendo il rientro entro dieci giorni dall'esposizione di € 10.865,48.
Gli estratti conto prodotti agli atti riguardano il periodo successivo al marzo 2001, sino al 31.8.2014.
2.2.2 Orbene, al contratto di conto corrente risulta applicabile ratione temporis, la delibera CICR 9 febbraio 2000 come richiamata dall'art. 120 TUB, riformato dal d.lgs 342/1999, la quale ammette la produzione degli interessi sugli interessi purché, nell'ambito dei contratti di conto corrente, venga assicurata l'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
pagina 8 di 11 Ebbene il contratto in questione non risulta rispettoso di tale condizione, posto che prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del correntista, prevedendo una capitalizzazione annuale per gli interessi di cui il correntista fosse risultato creditore (cfr. condizioni generali del contratto, lette congiuntamente al foglio informativo ad esse allegato).
2.2.3 Nel contratto in questione risulta altresì assente una espressa pattuizione in relazione alle commissioni di massimo scoperto (nella definizione della Banca d'Italia la remunerazione per i costi supportati dall'intermediario in relazione all'obbligo di garantire la disponibilità pattuita), ciò determinando l'illegittimità degli addebiti a tale titolo operati dalla banca.
2.2.4 Quanto invece lamentato dalla parte attrice in relazione all'usura, risulta infondato.
Sul punto deve rammentarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.
24675/2017) il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non configura l'illecito disciplinato dalla normativa sull'usura: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. E deve qui richiamarsi per relationem quanto argomentato dalla Corte ai punti 3.4, 3.4.1 e
3.4.2 della citata sentenza. Il suddetto principio di diritto, che è stato elaborato dalla Corte di
Cassazione con riferimento ad un contratto di mutuo, ha, all'evidenza, portata generale, poiché sviluppato sulla base di un'interpretazione delle disposizioni inerenti la disciplina dell'usura. Da ciò discende la sua applicabilità anche ai rapporti di conto corrente.
Rispetto a tali rapporti si pone tuttavia una peculiarità, poiché le originarie condizioni contrattuali possono essere (“fisiologicamente”) modificate nel corso del rapporto, con la conseguenza che l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito deve essere verificata, non solo con riguardo al momento della stipula del contratto, ma anche con riferimento alle eventuali successive pattuizioni modificative, “configurandosi l'usura genetica non soltanto con riferimento al momento dell'apertura del conto, ma anche con riguardo alle successive pattuizioni” (cfr. Tribunale di Monza 13 giugno 2018,
n. 1678). E tuttavia, l'onere di allegare (tempestivamente e specificamente) il verificarsi di condizioni modificative che hanno comportato l'applicazione di tassi usurari grava sul correntista e soggiace alle ordinarie regole processuali sulle preclusioni.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, né nella citazione, né nelle successive memorie ex art. 183, è stata sul punto svolta alcuna allegazione, essendosi gli attori limitati ad affermare che la banca aveva unilateralmente operato modifiche delle condizioni del tasso nel corso del rapporto, senza specificare alcunché al riguardo.
Deve dunque ritenersi che i fenomeni di oscillazione degli interessi che hanno determinato in taluni trimestri un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto di conto corrente siano da ricondurre alla c.d. usura sopravvenuta, come tale irrilevante in relazione al preteso azzeramento del tasso applicato.
3. La disposta consulenza, eliminando dal saldo, quanto in esso addebitato a titolo di interessi anatocistici e di cms indebite, ha quantificato gli addebiti illegittimi nel modo seguente: la rettifica per le cms è risultata pari ad Euro 2.946,90, mentre per gli interessi è risultata essere pari ad Euro 9.124,81; il saldo, che da estratto conto al 30.9.2013 risultava negativo (per gli attori) per Euro 10.270,60, è stato quindi rettificato in positivo per Euro 1.801,11.
La consulenza appare scevra da vizi logici ed, analiticamente argomentata, può essere posta a fondamento della decisione. Alle contestazioni formulate dalle parti, il CTU ha compiutamente replicato, potendosi qui rinviare per relationem alle pagine 8-13 della Relazione.
Pare inoltre opportuno evidenziare che: 1) le contestazioni della banca in relazione alle carenze della documentazione contrattuale, devono essere superate in ragione di quanto esplicitato al punto 2.1.3 della presente motivazione;
2) quanto invece lamentato dal correntista in relazione alla eccepita usura trova risposta e deve essere superato in ragione di quanto rilevato al punto 2.2.3; 3) le contestazioni alla consulenza in relazione alla mancata ricostruzione del rapporto ai fini della individuazione delle rimesse solutorie devono ritenersi assorbite nella ritenuta inammissibilità della eccezione di prescrizione e devono essere superate alla luce di quanto evidenziato dal consulente in relazione alla impossibilità di individuare le rimesse solutorie (qui dovendosi aggiungere che, trattandosi di eccezione, ovvero un fatto estintivo del diritto fatto valere dall'attore, era onere della banca produrre il necessario compendio documentale atto a dimostrarne la fondatezza).
In conclusione, deve qui dichiararsi che il conto corrente ordinario c/c n. 97550630198 acceso in data
10.7.1992, presso la filiale di Pula della , alla data del 30.9.2014, risulta Controparte_7
caratterizzato da un saldo positivo per il correntista pari ad Euro 1.801,11.
4. La domanda di risarcimento dei danni deve essere rigettata. In proposito, la circostanza che il saldo debitorio accertato sul conto corrente sia differente da quello risultante secondo i calcoli della convenuta, di per sé, non può esonerare l'attrice, che asserisce di essere stata da ciò danneggiata, dalla positiva prova del danno effettivamente patito, a ciò non potendo soccorrere il giudizio ex art. 1226
c.c., esso attenendo all'ipotesi di (difficoltosa) quantificazione del danno, sul presupposto tuttavia di pagina 10 di 11 una raggiunta prova dello stesso. Sul punto, quanto lamentato in citazione, che già in sé appariva del tutto generico, è rimasto in giudizio privo di riscontri (che, a ben vedere, l'attrice non si è neppure offerta di fornire).
***
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri medi stabiliti dal d.m.
55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, in Euro 5.077,00 oltre spese generali ed accessori.
Le spese delle consulenze (la prima è stata liquidata con decreto del 19.4.2018, mentre la seconda viene liquidata con separato decreto) vanno definitivamente poste a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata e dichiarata l'illegittimità degli addebiti determinati dalla capitalizzazione degli interessi e per commissioni di massimo scoperto operati dalla convenuta, accerta che il saldo del conto corrente n.
97550630198, intestato a , in qualità di titolare della omonima Ditta Parte_1
“PASTICCERIA GELATERIA OLLA DI MARIA GRAZIA DEIANA” presso la filiale di Pula della
(oggi confluita in , alla data del 30.9.2014, Controparte_9 Controparte_8
presenta un saldo positivo per il correntista di Euro 1.801,11. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_8 [...]
, in qualità di titolare della omonima ditta Pasticceria Gelateria Olla di Maria Grazia Parte_1
IA e da , che liquida in Euro 5.077,00, oltre spese generali ed accessori;
Parte_2
pone le spese di consulenza definitivamente a carico di Controparte_8
Cagliari, 26/06/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 11 di 11