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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 4020/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Filomena Piccirillo Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da nato in [...], in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1
CUI rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosalia Bennato del Foro di Milano C.F._2
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
QUESTURA DI PORDENONE resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 luglio 2024, ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provincia di Pordenone, emanato il 23 aprile 2024 e notificato il 22 luglio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che: - ha fatto ingresso in Italia il 9 maggio 2020 ed ha presentato domanda di protezione internazionale, che è stata rigettata dall'Amministrazione;
- dal suo arrivo in Italia ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione, prestando attività lavorativa, aprendo una partita IVA e oggi è in essere un contratto di lavoro con Deliveroo Italia Srl sin dal 26 agosto 2021;
- ha reperito un'autonoma soluzione abitativa, condividendo un appartamento con un connazionale, comprende la lingua italiana e ha sempre mantenuto una condotta irreprensibile;
- egli ha presentato domanda di protezione speciale prima dell'entrata in vigore del D.L. 20/2023c, convertito con modificazioni nella Legge 50/2023, con la conseguenza che nel suo caso deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 vigente prima delle modifiche apportate da tale testo normativo.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
A seguito della decisione sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si è costituito con Controparte_1 memoria depositata il 13 gennaio 2025, che, richiamato il parere negativo vincolante della Commissione territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che la richiesta di protezione speciale è stata formalizzata il 23 marzo 2023, a seguito di appuntamento richiesto il 6 ottobre 2022, e pertanto è da applicarsi la normativa di cui al D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, con vittoria di spese.
All'udienza del 22 gennaio 2025, le parti hanno concluso richiamandosi ai rispettivi atti introduttivi e insistendo per le rispettive conclusive;
il giudice, ha dunque riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 2 di 7 Si deve dare atto che la c.d. protezione speciale è stata introdotta dal D.L. n.
130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Nel caso di specie, la formalizzazione della domanda, come sottolineato dal resistente, è avvenuta il 23 marzo 2023 e la richiesta di appuntamento a CP_1 tal fine è stata avanzata dal ricorrente il 6 ottobre 2022.
Pag. 3 di 7 Pur in mancanza di indicazioni delle parti e di prove in ordine al momento in cui il ricorrente ha ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione, è del tutto plausibile che la data dell'appuntamento sia stata fornita prima dell'11 marzo
2023, data la vicinanza temporale con la data in cui è avvenuta la formalizzazione della domanda di protezione speciale.
Tale circostanza appare peraltro confermata dallo stesso contenuto del parere della Commissione territoriale che, nel concludere per l'insussistenza dei presupposti per la protezione speciale, ha, in premessa, richiamato la disciplina transitoria di cui all'art. 7, comma 2, del D.l. n. 20/2023, come convertito nella L. n.
50/2023, e ha poi espressamente richiamato la norma di cui all'art. 19 del D.Lgs.
286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020 (“CONSIDERATO pertanto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come novellato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 conv. in L. 18 dicembre 2020, n.
173”).
Deve dunque ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 19 previgente rispetto alla più recente riforma.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per
Pag. 4 di 7 ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Chiarito dunque che la versione normativa applicabile al caso di cui trattasi
è quella vigente dopo il D.L. 130/2020 e prima del D.L. 20/2023, il ricorrente, nel corso del giudizio, ha depositato la seguente documentazione:
- copia del modello C3 di formalizzazione della domanda di protezione internazionale e successivo provvedimento di rigetto della domanda;
- contratto di lavoro autonomo sottoscritto dal ricorrente con CP_2 in data 26 agosto 2021;
[...]
- fatture emesse dal ricorrente nei confronti di Deliveroo negli anni 2022,
2023 e 2024;
- CU 2023 relativa ai redditi percepiti nel 2022, pari a € 12.837,21;
- dichiarazione di ospitalità in favore del ricorrente a tempo indeterminato decorrente dal 7 luglio 2022;
- copia del passaporto del ricorrente.
Dalle allegazioni delle parti e dalla suddetta documentazione risulta che il ricorrente è presente sul territorio italiano dal 2020 e che, nel corso dei 5 anni di permanenza, egli ha intrapreso un fruttuoso percorso di integrazione, prestando
Pag. 5 di 7 attività lavorativa con sostanziale continuità da ormai più di 3 anni, in forza di contratto di lavoro autonomo a tempo indeterminato, e reperendo un'autonoma soluzione abitativa.
Alla luce degli elementi presentati dalla difesa, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto della sussistenza di un significativo inserimento sociale in Italia del ricorrente, dalla continuativa attività lavorativa, della durata del suo soggiorno in Italia, e dei deboli legami familiari, culturali e sociale con il suo Paese d'origine – quanto meno affievolitisi in ragione del tempo trascorso dall'espatrio -, l'eventuale ritorno dell'istante nel Paese di origine costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerando che la decisione è stata assunta anche sulla base di documentazione che non risulta fosse stata fornita all'Amministrazione, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei motivi che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.Lgs. 286/1998, nella versione antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, impediscono il rientro nel Paese di origine di nato in Pakistan, in [...] Parte_1
03/03/1996, C.F. e conseguentemente C.F._1 C.F._3 dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
Pag. 6 di 7 2. compensa le spese tra le parti
Trieste, 31/01/2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 7 di 7
Il Presidente dott.ssa Filomena Piccirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 4020/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Filomena Piccirillo Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da nato in [...], in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1
CUI rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosalia Bennato del Foro di Milano C.F._2
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
QUESTURA DI PORDENONE resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 luglio 2024, ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provincia di Pordenone, emanato il 23 aprile 2024 e notificato il 22 luglio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che: - ha fatto ingresso in Italia il 9 maggio 2020 ed ha presentato domanda di protezione internazionale, che è stata rigettata dall'Amministrazione;
- dal suo arrivo in Italia ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione, prestando attività lavorativa, aprendo una partita IVA e oggi è in essere un contratto di lavoro con Deliveroo Italia Srl sin dal 26 agosto 2021;
- ha reperito un'autonoma soluzione abitativa, condividendo un appartamento con un connazionale, comprende la lingua italiana e ha sempre mantenuto una condotta irreprensibile;
- egli ha presentato domanda di protezione speciale prima dell'entrata in vigore del D.L. 20/2023c, convertito con modificazioni nella Legge 50/2023, con la conseguenza che nel suo caso deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 vigente prima delle modifiche apportate da tale testo normativo.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
A seguito della decisione sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si è costituito con Controparte_1 memoria depositata il 13 gennaio 2025, che, richiamato il parere negativo vincolante della Commissione territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che la richiesta di protezione speciale è stata formalizzata il 23 marzo 2023, a seguito di appuntamento richiesto il 6 ottobre 2022, e pertanto è da applicarsi la normativa di cui al D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, con vittoria di spese.
All'udienza del 22 gennaio 2025, le parti hanno concluso richiamandosi ai rispettivi atti introduttivi e insistendo per le rispettive conclusive;
il giudice, ha dunque riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 2 di 7 Si deve dare atto che la c.d. protezione speciale è stata introdotta dal D.L. n.
130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Nel caso di specie, la formalizzazione della domanda, come sottolineato dal resistente, è avvenuta il 23 marzo 2023 e la richiesta di appuntamento a CP_1 tal fine è stata avanzata dal ricorrente il 6 ottobre 2022.
Pag. 3 di 7 Pur in mancanza di indicazioni delle parti e di prove in ordine al momento in cui il ricorrente ha ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione, è del tutto plausibile che la data dell'appuntamento sia stata fornita prima dell'11 marzo
2023, data la vicinanza temporale con la data in cui è avvenuta la formalizzazione della domanda di protezione speciale.
Tale circostanza appare peraltro confermata dallo stesso contenuto del parere della Commissione territoriale che, nel concludere per l'insussistenza dei presupposti per la protezione speciale, ha, in premessa, richiamato la disciplina transitoria di cui all'art. 7, comma 2, del D.l. n. 20/2023, come convertito nella L. n.
50/2023, e ha poi espressamente richiamato la norma di cui all'art. 19 del D.Lgs.
286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020 (“CONSIDERATO pertanto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come novellato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 conv. in L. 18 dicembre 2020, n.
173”).
Deve dunque ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 19 previgente rispetto alla più recente riforma.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per
Pag. 4 di 7 ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Chiarito dunque che la versione normativa applicabile al caso di cui trattasi
è quella vigente dopo il D.L. 130/2020 e prima del D.L. 20/2023, il ricorrente, nel corso del giudizio, ha depositato la seguente documentazione:
- copia del modello C3 di formalizzazione della domanda di protezione internazionale e successivo provvedimento di rigetto della domanda;
- contratto di lavoro autonomo sottoscritto dal ricorrente con CP_2 in data 26 agosto 2021;
[...]
- fatture emesse dal ricorrente nei confronti di Deliveroo negli anni 2022,
2023 e 2024;
- CU 2023 relativa ai redditi percepiti nel 2022, pari a € 12.837,21;
- dichiarazione di ospitalità in favore del ricorrente a tempo indeterminato decorrente dal 7 luglio 2022;
- copia del passaporto del ricorrente.
Dalle allegazioni delle parti e dalla suddetta documentazione risulta che il ricorrente è presente sul territorio italiano dal 2020 e che, nel corso dei 5 anni di permanenza, egli ha intrapreso un fruttuoso percorso di integrazione, prestando
Pag. 5 di 7 attività lavorativa con sostanziale continuità da ormai più di 3 anni, in forza di contratto di lavoro autonomo a tempo indeterminato, e reperendo un'autonoma soluzione abitativa.
Alla luce degli elementi presentati dalla difesa, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto della sussistenza di un significativo inserimento sociale in Italia del ricorrente, dalla continuativa attività lavorativa, della durata del suo soggiorno in Italia, e dei deboli legami familiari, culturali e sociale con il suo Paese d'origine – quanto meno affievolitisi in ragione del tempo trascorso dall'espatrio -, l'eventuale ritorno dell'istante nel Paese di origine costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerando che la decisione è stata assunta anche sulla base di documentazione che non risulta fosse stata fornita all'Amministrazione, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei motivi che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.Lgs. 286/1998, nella versione antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, impediscono il rientro nel Paese di origine di nato in Pakistan, in [...] Parte_1
03/03/1996, C.F. e conseguentemente C.F._1 C.F._3 dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
Pag. 6 di 7 2. compensa le spese tra le parti
Trieste, 31/01/2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 7 di 7
Il Presidente dott.ssa Filomena Piccirillo