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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2184/2024, posta in decisione all'udienza del
06.05.2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nata in [...]/RJ, Brasile, in data 07/12/1990, residente in [...]
Weissman, 300, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP 22.775-051;
[...]
(C.F. ), nata in [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Janeiro/RJ, Brasile, in data 10/06/1978, residente in [...], 530, Rio de
Janeiro/RJ, Brasile, CAP 22.775-051 e Parte_3
C.F. ), nato in [...]/RJ, Brasile,
[...] CodiceFiscale_3
in data 17/10/1982, residente in Rua Jeronyma Mesquita, 291, Rio de Janeiro/RJ,
Brasile, CAP 22.640-110, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Colleferro n. 15, presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Bonato, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrenti-
CONTRO
, C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, n. 65, è C.F._4
ope legis domiciliato ( ), Email_1 P.IVA_2
-resistente- avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 28.05.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettendo di discendere dal cittadino italiano nato a [...] il [...], ed emigrato in Persona_1
Brasile, gli istanti esponevano in fatto: che (o o Persona_1 Persona_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai Persona_2
naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria
Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio;
che
[...]
(o o contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_2 Persona_2 [...]
(o o o Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
nella città di Paraíba do Sul (Brasile), in data 01/06/1878; che dalla Controparte_5
predetta unione nasceva nato in data [...], nella città di Rio Parte_3
de Janeiro (Brasile); che lo stesso contraeva matrimonio con (o Controparte_6
, in data 12/09/1922 nella città di Cataguases, Brasile;
che Controparte_7
dalla detta coniugale nasceva nato in [...] Persona_3
21/03/1925, nella città di Muriaé (Brasile); che lo stesso contraeva matrimonio con
, in data 31/01/1948, nella città di Rio de Janeiro, Brasile;
che a Persona_4
seguito del matrimonio, passava a chiamarsi con il nome Persona_4 [...]
(o ; che da tale unione coniugale nasceva Persona_5 Controparte_8
nato in data [...], nella città di Rio de Janeiro Persona_6
(Brasile); che lo stesso convogliava a nozze con Persona_7
, in data 17/09/1977; che successivamente al matrimonio,
[...] [...]
passava a chiamarsi con il nome Persona_7 Persona_8
ma che, tuttavia, i coniugi divorziavano in data 05/10/2005 e
[...] [...]
tornava a chiamarsi con il nome Persona_8 [...]
; che dall'unione coniugale tra Persona_7 Persona_6 e nascevano
[...] Persona_8 [...]
odierna ricorrente, nata in data [...], nella città di Parte_2
Rio de Janeiro, Brasile, odierno ricorrente, nato Parte_3
in data 17/10/1982, nella città di Rio de Janeiro, Brasile e Parte_1
odierna ricorrente, nata in data [...], nella città di Rio de Janeiro,
[...]
Brasile.
Deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 06.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel Comune di Saponara, nella provincia di Messina, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017. Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa, come da quanto documentato nel presente giudizio. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_4
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di
Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...], ed emigrato in Brasile. Persona_1
Più precisamente, è stato documentalmente provato che il sig.
[...]
(o o era sicuramente cittadino italiano Persona_1 Persona_2 Persona_2
per nascita, essendo nato in Italia, in [...], (provincia di Messina) in data
23/02/1856 e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, non essendosi mai naturalizzato;
che (o o ha Persona_1 Persona_2 Persona_2
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i suoi discendenti, ossia, inizialmente, al proprio figlio che lo stesso ha trasmesso la Parte_3
cittadinanza italiana iure sanguinis a suo figlio che, Persona_3
a sua volta, l'ha trasmessa a suo figlio che Persona_6 [...]
in ultimo, ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai Persona_6
suoi figli, ossia a: Parte_2 Parte_3
e (odierni ricorrenti).
[...] Parte_1
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea maschile, diretta ed ininterrotta dall'avo Persona_1
Pertanto, la domanda dei ricorrenti Parte_2 [...]
e va accolta e, per Parte_3 Parte_1 l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 10 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello
Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2184/2024, posta in decisione all'udienza del
06.05.2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nata in [...]/RJ, Brasile, in data 07/12/1990, residente in [...]
Weissman, 300, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP 22.775-051;
[...]
(C.F. ), nata in [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Janeiro/RJ, Brasile, in data 10/06/1978, residente in [...], 530, Rio de
Janeiro/RJ, Brasile, CAP 22.775-051 e Parte_3
C.F. ), nato in [...]/RJ, Brasile,
[...] CodiceFiscale_3
in data 17/10/1982, residente in Rua Jeronyma Mesquita, 291, Rio de Janeiro/RJ,
Brasile, CAP 22.640-110, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Colleferro n. 15, presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Bonato, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrenti-
CONTRO
, C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, n. 65, è C.F._4
ope legis domiciliato ( ), Email_1 P.IVA_2
-resistente- avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 28.05.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettendo di discendere dal cittadino italiano nato a [...] il [...], ed emigrato in Persona_1
Brasile, gli istanti esponevano in fatto: che (o o Persona_1 Persona_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai Persona_2
naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria
Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio;
che
[...]
(o o contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_2 Persona_2 [...]
(o o o Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
nella città di Paraíba do Sul (Brasile), in data 01/06/1878; che dalla Controparte_5
predetta unione nasceva nato in data [...], nella città di Rio Parte_3
de Janeiro (Brasile); che lo stesso contraeva matrimonio con (o Controparte_6
, in data 12/09/1922 nella città di Cataguases, Brasile;
che Controparte_7
dalla detta coniugale nasceva nato in [...] Persona_3
21/03/1925, nella città di Muriaé (Brasile); che lo stesso contraeva matrimonio con
, in data 31/01/1948, nella città di Rio de Janeiro, Brasile;
che a Persona_4
seguito del matrimonio, passava a chiamarsi con il nome Persona_4 [...]
(o ; che da tale unione coniugale nasceva Persona_5 Controparte_8
nato in data [...], nella città di Rio de Janeiro Persona_6
(Brasile); che lo stesso convogliava a nozze con Persona_7
, in data 17/09/1977; che successivamente al matrimonio,
[...] [...]
passava a chiamarsi con il nome Persona_7 Persona_8
ma che, tuttavia, i coniugi divorziavano in data 05/10/2005 e
[...] [...]
tornava a chiamarsi con il nome Persona_8 [...]
; che dall'unione coniugale tra Persona_7 Persona_6 e nascevano
[...] Persona_8 [...]
odierna ricorrente, nata in data [...], nella città di Parte_2
Rio de Janeiro, Brasile, odierno ricorrente, nato Parte_3
in data 17/10/1982, nella città di Rio de Janeiro, Brasile e Parte_1
odierna ricorrente, nata in data [...], nella città di Rio de Janeiro,
[...]
Brasile.
Deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 06.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel Comune di Saponara, nella provincia di Messina, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017. Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa, come da quanto documentato nel presente giudizio. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_4
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di
Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...], ed emigrato in Brasile. Persona_1
Più precisamente, è stato documentalmente provato che il sig.
[...]
(o o era sicuramente cittadino italiano Persona_1 Persona_2 Persona_2
per nascita, essendo nato in Italia, in [...], (provincia di Messina) in data
23/02/1856 e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, non essendosi mai naturalizzato;
che (o o ha Persona_1 Persona_2 Persona_2
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i suoi discendenti, ossia, inizialmente, al proprio figlio che lo stesso ha trasmesso la Parte_3
cittadinanza italiana iure sanguinis a suo figlio che, Persona_3
a sua volta, l'ha trasmessa a suo figlio che Persona_6 [...]
in ultimo, ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai Persona_6
suoi figli, ossia a: Parte_2 Parte_3
e (odierni ricorrenti).
[...] Parte_1
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea maschile, diretta ed ininterrotta dall'avo Persona_1
Pertanto, la domanda dei ricorrenti Parte_2 [...]
e va accolta e, per Parte_3 Parte_1 l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 10 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello
Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.