Articolo 2 della Legge 3 maggio 1971, n. 318
Articolo 1
Versione
24 giugno 1971
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni in ragione d'anno, incidente per lire 230 milioni sull'anno 1971, si provvede, per lo stesso anno, quanto a lire 115 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e, quanto a lire 115 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per lire 25 milioni e per lire 90 milioni, del fondo di cui al capitolo n. 3523 e dello stanziamento del capitolo n. 2192 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 giugno 1971